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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/10/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 5598/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 21.10.2025
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per l'avv. Nadia Di Domenico;
Parte_1 nessuno è comparso per , quale titolare della Ditta Geom. Pruna, Parte_2 già dichiarato contumace.
Il procuratore di parte attrice specifica che il soggetto convenuto è da individuare in
[...]
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, benché nei documenti Parte_2 provenienti dallo stesso sia inserita la ragione sociale Controparte_1
Lo stesso precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5598 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomezia, alla via Ovidio n. 84, presso lo studio dell'avv. Nadia Di Domenico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attore contro
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (p.iva. Parte_2
; C.F. ), non costituito;
P.IVA_1 C.F._2
Convenuto contumace
Oggetto: contratto di appalto;
risoluzione per inadempimento;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
2 dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto concluso con Parte_2 quale titolare dell'omonima ditta individuale, in virtù dell'inadempimento a quest'ultimo imputabile, e la condanna dello stesso alla restituzione dell'importo ricevuto quale acconto sul corrispettivo e al risarcimento dei danni dal primo patiti.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, sostenuto:
- di avere appaltato, in data 12.10.2021, alla la realizzazione Controparte_2 di un box prefabbricato di mq 30, presso l'immobile di sua proprietà sito in Pomezia, Via
Delle Dalie n. 4;
- che la realizzazione del predetto box prevedeva cinque interventi, consistenti nell'esecuzione di scavi e livellamento, di tracciature, dell'impiantistica, della carpenteria e dell'installazione box, a fronte di un preventivo di spesa di euro 18.500,00, iva inclusa;
- che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro dieci giorni dal versamento dell'acconto, per poi essere ultimati in quattro settimane lavorative;
- che, a seguito di un primo versamento di euro 4.000,00, effettuato dallo stesso attore in modo errato, le parti hanno concordato che i lavori sarebbero iniziati a breve, senza richiesta di compenso anticipato, con corresponsione del primo acconto, mediante bonifico di euro 7.000,00, subito dopo la realizzazione della base in cemento, e contestuale restituzione dell'importo di euro 4.000,00;
- che il convenuto ha ritenuto che, per l'esecuzione delle lavorazioni, fosse sufficiente una CIL, la quale, dai riscontri effettuati, non risulta pervenuta al Comune di Pomezia;
- che i lavori sono iniziati in data 4.2.2022, con la realizzazione della base in cemento in due giorni;
- che, secondo gli accordi presi, l'attore ha provveduto, a fronte della concordata restituzione dell'importo di euro 4.000,00, ad effettuare un bonifico di euro 7.000,00;
- che, subito dopo, l'appaltatore convenuto, in data 10.2.2022, ha preteso il pagamento dell'ulteriore importo di euro 7.000,00, che era però previsto a metà opera e che lo stesso attore si è rifiutato di porre in essere;
- che, in data 10.2.2022, il convenuto ha preteso una maggiorazione del corrispettivo finale di euro 6.000,00, sostenendo che fosse intervenuto un aumento del costo dei
3 materiali, e ha, successivamente, interrotto l'esecuzione dell'opera;
- che il consulente, a questo fine incaricato, ha constatato che le opere realizzate sono state eseguite non a regola d'arte e in assenza dei necessari titoli abilitativi;
- che il mancato completamento dell'opera consente allo stesso attore di domandare la risoluzione del contratto secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertata
e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto in essere tra le parti, per esclusivo inadempimento della ditta convenuta, condannarla alla restituzione dell'importo di € 7.000,00 versato in acconto dei lavori dall'attore, oltre al risarcimento dei danni subiti dal sig. e quantificati nella somma di € 3.683,83, di Parte_1
cui € 3.161,83 pari al costo di rimozione del manufatto comprensivo di iva e di € 522,00 per gli oneri della perizia di stima a firma arch. , il tutto con vittoria di Persona_1
spese di lite.
quale titolare dell'impresa individuale, pur regolarmente evocato in Parte_2
giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., è stato ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, che, nonostante la regolare notificazione del provvedimento ex art. 292 c.p.c., non è comparsa alla relativa udienza senza giustificato motivo.
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, si reputa opportuno mettere in luce che l'indicazione, nell'ambito dell'atto di citazione, della parte convenuta in termini di con indicazione della partita i.v.a., in luogo di Controparte_3 [...]
quale titolare di impresa individuale, come dedotto dalla parte attrice nelle Parte_2 note conclusive e come risultante dalla documentazione anagrafica in atti (cfr. certificato di residenza), non determina di per sé la nullità della citazione introduttiva e della conseguente notificazione, essendo chiaramente evincibile, dalla lettura complessiva dell'atto e della relata di notificazione, che la parte convenuta è da individuare nel
4 geometra titolare di una impresa individuale, vieppiù considerando che la stessa Pt_2 notificazione è stata ricevuta a mani proprie dall'interessato, indicato come Parte_2
seppure quale legale rappresentante della , e che lo stesso
[...] Controparte_2
ha provveduto a sottoscrivere l'avviso di ricevimento con il nome di Parte_2
Si ricorda, infatti, che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o
l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea
a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria” (cfr. Cass., 29 agosto 2024, n. 23351).
Ciò premesso, cominciando con l'analisi della domanda di risoluzione promossa dall'attore, si ritiene utile ricordare, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche ove il creditore agisca per conseguire la risoluzione per inadempimento del contratto, lo stesso ha l'onere di dare prova del titolo legale o negoziale dell'obbligazione e della sua scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetterebbe a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento o l'intervento di altro fatto estintivo (cfr. Cass., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
La stessa Suprema Corte ha poi chiarito, in tema di contratto di appalto, che “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi
5 in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità” (cfr. Cass., 4 marzo 2025, n. 5771; nello stesso senso, cfr.
Cass., 14 febbraio 2019, n. 4511).
Facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, non può prescindersi dal rilevare che la parte attrice ha debitamente documentato l'avvenuta conclusione, in data 26.10.2021, sulla base del preventivo del 12.10.2021, con la parte convenuta, di un contratto di appalto, in virtù del quale la seconda si è impegnata ad effettuare cinque interventi, descritti come “scavi e livellamento”, “tracciature”, “impiantistica”,
“carpenteria” e “installazione box 6 x 5”, comprendenti le lavorazioni nel dettaglio descritte, dietro pagamento del corrispettivo complessivo di euro 18.500,00, iva inclusa, da corrispondere, quanto al 40%, dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ulteriore
40%, a metà lavori e, infine, per la parte residua, a fine lavori (cfr. docc. fascicolo parte attrice).
Lo stesso attore ha, inoltre, allegato che il convenuto ha, inizialmente, richiesto il pagamento della seconda tranche del corrispettivo, prima del raggiungimento del termine della metà dei lavori, ha poi preteso una maggiorazione di euro 6.000,00 sull'importo totale del corrispettivo convenuto, sul presupposto di un aumento del costo dei materiali,
e ha, infine, abbandonato il cantiere in data 10.2.2022, senza completare le lavorazioni promesse.
A fronte di ciò, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di avere esattamente adempiuto l'obbligazione di provvedere all'esecuzione dell'opera, per come descritta nel contratto in atti, né ha allegato circostanze tali da giustificare il predetto inadempimento, dovendosi pure evidenziare che lo stesso titolare dell'impresa individuale non è comparso per rendere l'interrogatorio formale articolato anche sulla circostanza afferente al mancato completamento delle opere commissionate, comportamento rilevante ai fini di quanto previsto dall'art. 232 c.p.c.
D'altro canto, deve reputarsi che il mancato completamento dell'opera, incidendo sulla prestazione caratterizzante la posizione dell'appaltatore e sull'interesse del committente, abbia determinato un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale e debba, pertanto,
6 essere riguardato come inadempimento di non scarsa importanza, giustificante la dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Proseguendo con l'esame delle domande avanzate dall'attore, parimenti accoglibile, nella misura e per le ragioni di seguito esposte, deve reputarsi la domanda di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo versato come acconto sul corrispettivo.
In merito, deve, in primo luogo, precisarsi che, essendo stata l'opera in parte eseguita, come ammesso dallo stesso attore, la domanda di restituzione non può essere accolta per la porzione di corrispettivo corrispondente al valore delle opere effettivamente realizzate.
L'attore ha, infatti, documentato di avere versato a mezzo bonifico bancario, in favore del convenuto, la somma di euro 7.000,00, circostanza da ritenere “ammessa” ai sensi dell'art. 232 c.p.c., perché oggetto dell'interrogatorio formale articolato dall'attore, ma non reso dal convenuto, che non è comparso all'udienza del 17.10.2023, fissata per la relativa assunzione (cfr. docc. fascicolo parte attrice).
Si osserva, inoltre, che la stessa parte ha prodotto una relazione tecnica, con allegato computo metrico, in cui, in modo coerente e condivisibile, si individua il costo delle opere compiute nella somma complessiva di euro 2.456,05, oltre i.v.a., e, quindi, di euro
2.996,38, i.v.a. inclusa.
Considerato che l'attore, mediante produzione della relazione di parte, ha ammesso che il valore delle opere realizzate ammonta alla somma appena indicata, deve riconoscersi in capo al medesimo il diritto di conseguire la sola restituzione dell'importo di euro
4.003,62, pari alla porzione di corrispettivo versato, detratto il valore delle opere effettivamente eseguite.
Si ritiene, di contro, che la domanda risarcitoria azionata possa accogliersi solo con riferimento alla somma di euro 522,00, afferente agli esborsi sostenuti per avvalersi di un consulente di parte, debitamente documentati, e non anche con riguardo agli importi in tesi necessari per provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con integrale demolizione delle opere eseguite, in quanto gli stessi sono riferibili a conseguenze non direttamente derivanti dall'inadempimento rimproverabile alla ditta convenuta.
7 In merito, si osserva che la parte attrice, anche sulla base delle considerazioni svolte nella relazione di parte, ha sostenuto non soltanto che le opere appaltate non sono state completate, ma anche che la parte realizzata è stata eseguita in difetto dei necessari titoli abilitativi.
Appare, nondimeno, assorbente mettere in luce che, dalla lettura del contratto di appalto sottoscritto dalla parti, non risulta che l'appaltatore avesse ricevuto l'incarico di curare anche le attività propedeutiche al rilascio dei titoli abilitativi necessari, di talché
l'assenza di questi ultimi non può essere riguardata come una violazione degli impegni assunti dallo stesso appaltatore, con l'ulteriore conseguenza che le spese eventualmente necessarie per la demolizione dell'opera perché abusiva non possono gravare su detta parte.
Giova pure evidenziare, da un canto, che i suddetti costi non sono stati ancora sostenuti dall'attore, dall'altro, che non vi è alcuna certezza che gli stessi saranno da sostenere in futuro, di talché non può dirsi neppure raggiunta la prova dell'effettivo prodursi delle conseguenze lesive in esame.
Si rimarca, infine, che le ulteriori deduzioni afferenti alla mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte non appaiono sufficientemente specifiche e non consentono di per sé di giustificare la spettanza di un danno rapportato ai costi di demolizione dell'opera nella parte realizzata.
3. Concludendo, le domande di parte attrice devono essere accolte nella misura sopra precisata, specificando che sulle somme riconosciute non potranno computarsi, in difetto di espressa richiesta, interessi.
Le spese di lite, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte convenuta e sono liquidate, sulla base dei parametri di cui al d.m. n.
55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare ex art. 12 c.p.c. in relazione alla parte del rapporto in contestazione e, quindi, al valore complessivo delle opere appaltate (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Si precisa che si applicheranno i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i
8 parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, data la non rilevante complessità dell'attività processuale svolta e delle questioni poste.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 26.10.2021 da e da quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 Parte_2
individuale;
b) condanna alla restituzione, in favore di , della Parte_2 Parte_1
somma di euro 4.003,62, e al rimborso, in favore dello stesso, della somma di euro
522,00;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_2 Parte_1
spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.387,00, per compensi, ed euro
264,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 21.10.2025
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per l'avv. Nadia Di Domenico;
Parte_1 nessuno è comparso per , quale titolare della Ditta Geom. Pruna, Parte_2 già dichiarato contumace.
Il procuratore di parte attrice specifica che il soggetto convenuto è da individuare in
[...]
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, benché nei documenti Parte_2 provenienti dallo stesso sia inserita la ragione sociale Controparte_1
Lo stesso precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5598 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomezia, alla via Ovidio n. 84, presso lo studio dell'avv. Nadia Di Domenico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attore contro
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (p.iva. Parte_2
; C.F. ), non costituito;
P.IVA_1 C.F._2
Convenuto contumace
Oggetto: contratto di appalto;
risoluzione per inadempimento;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
2 dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto concluso con Parte_2 quale titolare dell'omonima ditta individuale, in virtù dell'inadempimento a quest'ultimo imputabile, e la condanna dello stesso alla restituzione dell'importo ricevuto quale acconto sul corrispettivo e al risarcimento dei danni dal primo patiti.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, sostenuto:
- di avere appaltato, in data 12.10.2021, alla la realizzazione Controparte_2 di un box prefabbricato di mq 30, presso l'immobile di sua proprietà sito in Pomezia, Via
Delle Dalie n. 4;
- che la realizzazione del predetto box prevedeva cinque interventi, consistenti nell'esecuzione di scavi e livellamento, di tracciature, dell'impiantistica, della carpenteria e dell'installazione box, a fronte di un preventivo di spesa di euro 18.500,00, iva inclusa;
- che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro dieci giorni dal versamento dell'acconto, per poi essere ultimati in quattro settimane lavorative;
- che, a seguito di un primo versamento di euro 4.000,00, effettuato dallo stesso attore in modo errato, le parti hanno concordato che i lavori sarebbero iniziati a breve, senza richiesta di compenso anticipato, con corresponsione del primo acconto, mediante bonifico di euro 7.000,00, subito dopo la realizzazione della base in cemento, e contestuale restituzione dell'importo di euro 4.000,00;
- che il convenuto ha ritenuto che, per l'esecuzione delle lavorazioni, fosse sufficiente una CIL, la quale, dai riscontri effettuati, non risulta pervenuta al Comune di Pomezia;
- che i lavori sono iniziati in data 4.2.2022, con la realizzazione della base in cemento in due giorni;
- che, secondo gli accordi presi, l'attore ha provveduto, a fronte della concordata restituzione dell'importo di euro 4.000,00, ad effettuare un bonifico di euro 7.000,00;
- che, subito dopo, l'appaltatore convenuto, in data 10.2.2022, ha preteso il pagamento dell'ulteriore importo di euro 7.000,00, che era però previsto a metà opera e che lo stesso attore si è rifiutato di porre in essere;
- che, in data 10.2.2022, il convenuto ha preteso una maggiorazione del corrispettivo finale di euro 6.000,00, sostenendo che fosse intervenuto un aumento del costo dei
3 materiali, e ha, successivamente, interrotto l'esecuzione dell'opera;
- che il consulente, a questo fine incaricato, ha constatato che le opere realizzate sono state eseguite non a regola d'arte e in assenza dei necessari titoli abilitativi;
- che il mancato completamento dell'opera consente allo stesso attore di domandare la risoluzione del contratto secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertata
e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto in essere tra le parti, per esclusivo inadempimento della ditta convenuta, condannarla alla restituzione dell'importo di € 7.000,00 versato in acconto dei lavori dall'attore, oltre al risarcimento dei danni subiti dal sig. e quantificati nella somma di € 3.683,83, di Parte_1
cui € 3.161,83 pari al costo di rimozione del manufatto comprensivo di iva e di € 522,00 per gli oneri della perizia di stima a firma arch. , il tutto con vittoria di Persona_1
spese di lite.
quale titolare dell'impresa individuale, pur regolarmente evocato in Parte_2
giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., è stato ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, che, nonostante la regolare notificazione del provvedimento ex art. 292 c.p.c., non è comparsa alla relativa udienza senza giustificato motivo.
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, si reputa opportuno mettere in luce che l'indicazione, nell'ambito dell'atto di citazione, della parte convenuta in termini di con indicazione della partita i.v.a., in luogo di Controparte_3 [...]
quale titolare di impresa individuale, come dedotto dalla parte attrice nelle Parte_2 note conclusive e come risultante dalla documentazione anagrafica in atti (cfr. certificato di residenza), non determina di per sé la nullità della citazione introduttiva e della conseguente notificazione, essendo chiaramente evincibile, dalla lettura complessiva dell'atto e della relata di notificazione, che la parte convenuta è da individuare nel
4 geometra titolare di una impresa individuale, vieppiù considerando che la stessa Pt_2 notificazione è stata ricevuta a mani proprie dall'interessato, indicato come Parte_2
seppure quale legale rappresentante della , e che lo stesso
[...] Controparte_2
ha provveduto a sottoscrivere l'avviso di ricevimento con il nome di Parte_2
Si ricorda, infatti, che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o
l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea
a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria” (cfr. Cass., 29 agosto 2024, n. 23351).
Ciò premesso, cominciando con l'analisi della domanda di risoluzione promossa dall'attore, si ritiene utile ricordare, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche ove il creditore agisca per conseguire la risoluzione per inadempimento del contratto, lo stesso ha l'onere di dare prova del titolo legale o negoziale dell'obbligazione e della sua scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetterebbe a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento o l'intervento di altro fatto estintivo (cfr. Cass., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
La stessa Suprema Corte ha poi chiarito, in tema di contratto di appalto, che “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi
5 in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità” (cfr. Cass., 4 marzo 2025, n. 5771; nello stesso senso, cfr.
Cass., 14 febbraio 2019, n. 4511).
Facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, non può prescindersi dal rilevare che la parte attrice ha debitamente documentato l'avvenuta conclusione, in data 26.10.2021, sulla base del preventivo del 12.10.2021, con la parte convenuta, di un contratto di appalto, in virtù del quale la seconda si è impegnata ad effettuare cinque interventi, descritti come “scavi e livellamento”, “tracciature”, “impiantistica”,
“carpenteria” e “installazione box 6 x 5”, comprendenti le lavorazioni nel dettaglio descritte, dietro pagamento del corrispettivo complessivo di euro 18.500,00, iva inclusa, da corrispondere, quanto al 40%, dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ulteriore
40%, a metà lavori e, infine, per la parte residua, a fine lavori (cfr. docc. fascicolo parte attrice).
Lo stesso attore ha, inoltre, allegato che il convenuto ha, inizialmente, richiesto il pagamento della seconda tranche del corrispettivo, prima del raggiungimento del termine della metà dei lavori, ha poi preteso una maggiorazione di euro 6.000,00 sull'importo totale del corrispettivo convenuto, sul presupposto di un aumento del costo dei materiali,
e ha, infine, abbandonato il cantiere in data 10.2.2022, senza completare le lavorazioni promesse.
A fronte di ciò, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di avere esattamente adempiuto l'obbligazione di provvedere all'esecuzione dell'opera, per come descritta nel contratto in atti, né ha allegato circostanze tali da giustificare il predetto inadempimento, dovendosi pure evidenziare che lo stesso titolare dell'impresa individuale non è comparso per rendere l'interrogatorio formale articolato anche sulla circostanza afferente al mancato completamento delle opere commissionate, comportamento rilevante ai fini di quanto previsto dall'art. 232 c.p.c.
D'altro canto, deve reputarsi che il mancato completamento dell'opera, incidendo sulla prestazione caratterizzante la posizione dell'appaltatore e sull'interesse del committente, abbia determinato un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale e debba, pertanto,
6 essere riguardato come inadempimento di non scarsa importanza, giustificante la dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Proseguendo con l'esame delle domande avanzate dall'attore, parimenti accoglibile, nella misura e per le ragioni di seguito esposte, deve reputarsi la domanda di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo versato come acconto sul corrispettivo.
In merito, deve, in primo luogo, precisarsi che, essendo stata l'opera in parte eseguita, come ammesso dallo stesso attore, la domanda di restituzione non può essere accolta per la porzione di corrispettivo corrispondente al valore delle opere effettivamente realizzate.
L'attore ha, infatti, documentato di avere versato a mezzo bonifico bancario, in favore del convenuto, la somma di euro 7.000,00, circostanza da ritenere “ammessa” ai sensi dell'art. 232 c.p.c., perché oggetto dell'interrogatorio formale articolato dall'attore, ma non reso dal convenuto, che non è comparso all'udienza del 17.10.2023, fissata per la relativa assunzione (cfr. docc. fascicolo parte attrice).
Si osserva, inoltre, che la stessa parte ha prodotto una relazione tecnica, con allegato computo metrico, in cui, in modo coerente e condivisibile, si individua il costo delle opere compiute nella somma complessiva di euro 2.456,05, oltre i.v.a., e, quindi, di euro
2.996,38, i.v.a. inclusa.
Considerato che l'attore, mediante produzione della relazione di parte, ha ammesso che il valore delle opere realizzate ammonta alla somma appena indicata, deve riconoscersi in capo al medesimo il diritto di conseguire la sola restituzione dell'importo di euro
4.003,62, pari alla porzione di corrispettivo versato, detratto il valore delle opere effettivamente eseguite.
Si ritiene, di contro, che la domanda risarcitoria azionata possa accogliersi solo con riferimento alla somma di euro 522,00, afferente agli esborsi sostenuti per avvalersi di un consulente di parte, debitamente documentati, e non anche con riguardo agli importi in tesi necessari per provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con integrale demolizione delle opere eseguite, in quanto gli stessi sono riferibili a conseguenze non direttamente derivanti dall'inadempimento rimproverabile alla ditta convenuta.
7 In merito, si osserva che la parte attrice, anche sulla base delle considerazioni svolte nella relazione di parte, ha sostenuto non soltanto che le opere appaltate non sono state completate, ma anche che la parte realizzata è stata eseguita in difetto dei necessari titoli abilitativi.
Appare, nondimeno, assorbente mettere in luce che, dalla lettura del contratto di appalto sottoscritto dalla parti, non risulta che l'appaltatore avesse ricevuto l'incarico di curare anche le attività propedeutiche al rilascio dei titoli abilitativi necessari, di talché
l'assenza di questi ultimi non può essere riguardata come una violazione degli impegni assunti dallo stesso appaltatore, con l'ulteriore conseguenza che le spese eventualmente necessarie per la demolizione dell'opera perché abusiva non possono gravare su detta parte.
Giova pure evidenziare, da un canto, che i suddetti costi non sono stati ancora sostenuti dall'attore, dall'altro, che non vi è alcuna certezza che gli stessi saranno da sostenere in futuro, di talché non può dirsi neppure raggiunta la prova dell'effettivo prodursi delle conseguenze lesive in esame.
Si rimarca, infine, che le ulteriori deduzioni afferenti alla mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte non appaiono sufficientemente specifiche e non consentono di per sé di giustificare la spettanza di un danno rapportato ai costi di demolizione dell'opera nella parte realizzata.
3. Concludendo, le domande di parte attrice devono essere accolte nella misura sopra precisata, specificando che sulle somme riconosciute non potranno computarsi, in difetto di espressa richiesta, interessi.
Le spese di lite, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte convenuta e sono liquidate, sulla base dei parametri di cui al d.m. n.
55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare ex art. 12 c.p.c. in relazione alla parte del rapporto in contestazione e, quindi, al valore complessivo delle opere appaltate (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Si precisa che si applicheranno i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i
8 parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, data la non rilevante complessità dell'attività processuale svolta e delle questioni poste.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 26.10.2021 da e da quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 Parte_2
individuale;
b) condanna alla restituzione, in favore di , della Parte_2 Parte_1
somma di euro 4.003,62, e al rimborso, in favore dello stesso, della somma di euro
522,00;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_2 Parte_1
spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.387,00, per compensi, ed euro
264,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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