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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6956/2017 R.G. vertente tra nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via G. La Farina n. C.F._1
62, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caruso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
–opponente–
E
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- sede di Messina, c.f.: , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni, giusta procura in atti,
con domicilio eletto in Messina, presso l'Avvocatura Distrettuale via CP_1
Garibaldi 122/A;
-opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., Parte_1
avverso l'atto di pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti da parte dell' che aveva così sottoposto a pignoramento la pensione da lui percepita ed CP_1
erogatagli dall . CP_2
Assumeva che il predetto istituto aveva omesso di riferire che il suo trattamento pensionistico constava, oltre che della pensione erogata dall' , anche CP_2
del trattamento pensionistico integrativo erogato dallo stesso , che era stato CP_1
però già integralmente trattenuto in forza di un contratto di locazione intercorso tra le parti relativo all'immobile a suo tempo concesso in locazione all'opponente, nella sua qualità di dipendente o ex dipendente dell' . CP_1
Il in particolare, precisava che nessuna cessione della pensione era Pt_1
mai intercorsa tra le parti in esecuzione delle disposizioni del predetto contratto e che,
in ogni caso, al fine del calcolo del pignoramento, occorreva tener conto sia dell'importo pensionistico erogatogli dall' , sia dell'importo erogato dall' e CP_2 CP_1
dallo stesso indebitamente trattenuto.
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Assumeva, poi, di non essere più dipendente e che la trattenuta della CP_1
pensione corrisposta dall' ai sensi delle clausole contrattuali, non poteva CP_1
eccedere, comunque, tre mensilità del canone di locazione.
Deduceva, inoltre, la violazione dei criteri di calcolo delle somme pignorabili riguardanti le pensioni, previsti dalla legge.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata che nessuna cessione della pensione era stata mai autorizzata ed effettuata in favore dell' , che fosse legittimamente CP_3
rideterminata la somma dovuta per il pignoramento e che l' fosse condannato a CP_1
restituire le somme illegittimamente trattenute.
Si è costituito l' che ha replicato e chiesto il rigetto dell'opposizione e CP_3
delle domande, evidenziando che la procedura esecutiva era stata iniziata in virtù del decreto ingiuntivo emesso nel 2016 dal Tribunale di Messina.
Deduceva, poi, che, avendo il debitore opponente introdotto un'azione di accertamento negativo della pretesa del creditore fondata su un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia, mentre tutte le questioni spiegate dall'opponente riguardavano fatti antecedenti che, quindi, non potevano formare oggetto della proposta opposizione.
All'udienza del 14 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice poneva le cause in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto
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dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-
legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione all'esecuzione e le conseguenti domande proposte dal Pt_1
sono evidentemente infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Il principale motivo di opposizione, col quale si sostiene, in ogni caso,
l'illegittima trattenuta pensionistica da parte dell' sulla base del contratto di CP_1
locazione in atti, mancando l'espressa autorizzazione del dipendente o ex dipendente,
autorizzazione che non risulta dagli atti di causa e non è stata mai accordata -anche prescindendo dal corollario secondo cui la possibilità per l'Istituto di trattenere mensilmente il pagamento della pensione non poteva superare le tre mensilità del canone locativo- è evidentemente infondato perché, con esso, si propongono delle doglianze di merito che avrebbero dovuto essere proposte nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo che, però, non risulta essere stato azionato.
Sul punto, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dalle pronunce giudiziali, verificatisi successivamente alla formazione dei titoli giudiziali, e non anche sulla base di quei fatti che, come nel caso in esame, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (Cass.
12664/2000).
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Invero, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può
essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti -come quelli rilevati da parte opponente- anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. 3667/2013).
In sostanza, in caso di titolo esecutivo giudiziale, solo i fatti successivi alla formazione del titolo possono essere dedotti con l'opposizione all'esecuzione, perché
quelli precedenti -riguardanti, nel caso in esame, questioni attinenti anche al contratto di locazione richiamato dalle parti- dovevano essere fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 14636/2017).
E' in quel procedimento, quindi, che il debitore avrebbe dovuto sollevare le prodromiche questioni attinenti alla pensione integrativa corrispostagli dall' il CP_1
quale, in virtù della pattuizioni contenute nel contratto di locazione, aveva considerato l'importo della pensione come corrispettivo dovuto dal ed Pt_1
ottenuto, poi, l'emissione del decreto ingiuntivo.
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Ciò detto, anche le altre, conseguenti, ragioni di opposizione sono assorbite,
non potendosi più, in questa sede, disquisire sui limiti delle somme pignorabili riguardanti le pensioni percepite dal Pt_1
Rimane da accertare la pretesa responsabilità aggravata dell'opponente, ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Al riguardo, ritenuta la sua totale soccombenza, non sussistono i presupposti,
anche in considerazione dei diversi profili che hanno caratterizzato l'iniziativa giudiziaria, per affermare che l'azione fosse connotata da malafede o colpa grave, né
parte opposta ha, comunque, dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Ne consegue il rigetto di tale domanda.
Le spese seguono la soccombenza assolutamente prevalente dell'opponente e si liquidano nel dispositivo, con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa, essendo stato l'istituto opposto patrocinato dalla sua
Avvocatura interna (Cass. S.U. 3592/2023).
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione all'esecuzione e le domande proposte da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro CP_1
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1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre oneri riflessi come per legge.
Messina, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
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