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Sentenza 22 giugno 2024
Sentenza 22 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/06/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G. 416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO, Presidente;
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 416/2023, promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , residente in [...], Corso Vittorio Veneto C.F._1
nr. 108/Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Rita SATTA, (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore, in Olbia, Via Risorgimento nr. 3;
Pagina 1 di 9 ricorrente
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...]
domiciliato in Olbia, Via Ferrara nr. 9, rappresentato e difeso dall'Avv.
Claudia Rita SATTA, (C.F.: ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Risorgimento nr.
3;
resistente
Con l'intervento ex lege del PM in sede, Dott. Alessandro BOSCO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo conciliativo, depositato il 12 giugno 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso avente ad oggetto l'affido condiviso del figlio, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori
[...]
, nato ad [...] il [...], c.f. , e Per_1 C.F._4 [...]
, nata ad [...] il [...], c.f. , con Per_2 C.F._5
collocazione prevalente presso la madre sig. nella Parte_1
casa di Olbia al Corso Vittorio Veneto n. 108/Q, ove si è svolta e sviluppata la vita familiare dei bambini;
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra i figli minori ed il padre statuendo che il padre possa tenere con se i piccoli figli e Per_1
Pagina 2 di 9 due pomeriggi alla settimana, orientativamente il martedì ed il Per_2
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 21.00, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, nonché i fine settimana alternati tra padre e madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica pomeriggio alle h. 18.00; c) Per le festività si seguirà il regime dell'alternanza, e perciò durante le festività natalizie i bambini trascorreranno la notte di Natale ed il pranzo del 25 con un genitore e la notte del 25 dicembre ed il 26 dicembre con l'atro, così sarà per il primo dell'anno (la notte con un genitore ed il pranzo con l'altro) ed il 6 gennaio, alternando le giornate di festa;
i figli trascorreranno, inoltre, tre giorni consecutivi presso ciascun genitore, durante le vacanze di
Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta. Per quanto attiene il periodo estivo, che possa esser previsto un periodo di quindici giorni consecutivi presso ciascun genitore. c) le parti dovranno comunicarsi reciprocamente il domicilio in cui si trovano rendendosi comunque reperibili telefonicamente. d) I genitori dovranno concordare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità. e) Durante il periodo in cui i figli permarranno con un genitore, quest'ultimo consentirà telefonate o videochiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze;
f) I genitori si impegnano a mantenere rapporti significativi con tutti i parenti, sia in linea materna che paterna;
g) Il signor Parte_2
corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la
[...]
somma di totali € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori così come individuate nelle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense. La somma dovuta a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere
Pagina 3 di 9 corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla signora
anche mediante bonifico. h) Le spese straordinarie, dovranno Pt_1
essere preventivamente concertate e autorizzate e divise - come indicato sopra - nella misura del 50% tra i genitori. i) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a tenere un atteggiamento rispettoso dei loro figli e a non usare parole offensive o denigratorie nei confronti dell'altro genitore;
j) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
All'udienza del 13 marzo 2024, davanti allo scrivente, assegnatario del fascicolo, si presentava parte ricorrente, assistita dal proprio difensore,
l'Avvocato SATTA, ed era altresì presente il FUMU, che dichiarava di non avere nominato un difensore, in quanto riteneva che la presente controversia potesse essere risolta senza l'intervento del Tribunale. A quel punto, la parte ricorrente si dichiarava disponibile ad interloquire con il resistente, al fine di risolvere in maniera bonaria la controversia, ed il
Giudice, vista la disponibilità delle parti a raggiungere un accordo, e su richiesta delle stesse, concedeva un rinvio della causa, anche al fine di permettere al FUMU di nominare un difensore.
Nelle more del procedimento, con nota di deposito del 12 giugno 2024, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo, alle seguenti condizioni:
“a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , nato Persona_1
ad Olbia il 26.08.2014, c.f. , e C.F._4 Persona_2
nata ad [...] il [...], c.f. , con C.F._5
collocazione prevalente presso la madre sig. nella Parte_1
casa di Olbia;
b) in ordine al regime di visite e di incontri tra i figli minori ed il padre, si statuisce che il padre possa tenere con se i piccoli figli e Per_1
almeno due pomeriggi alla settimana, orientativamente il Per_2
martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 21.00, salvo diverso accordo
Pagina 4 di 9 tra i genitori nonché i fine settimana alternati tra padre e madre, dal sabato pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica alle h. 21.00
(dopocena);
c) Per le festività̀ si prevede il regime dell'alternanza, e perciò̀ durante le festività̀ natalizie i bambini trascorreranno la notte di Natale ed il pranzo del 25 con un genitore e la notte del 25 dicembre ed il 26 dicembre con
l'atro, così sarà̀ per il primo dell'anno (la notte con un genitore ed il pranzo con l'altro) ed il 6 gennaio, alternando le giornate di festa;
i figli trascorreranno, inoltre, tre giorni consecutivi presso ciascun genitore, durante le vacanze di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta. Per quanto attiene il periodo estivo, che possa esser previsto un periodo di quindici giorni consecutivi presso ciascun genitore.
d) le parti dovranno comunicarsi reciprocamente il domicilio in cui si trovano rendendosi comunque reperibili telefonicamente.
e) I genitori dovranno comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità̀.
f) Durante il periodo in cui i figli permarranno con un genitore, quest'ultimo consentirà telefonate o videochiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze;
g) I genitori si impegnano ad incentivare e mantenere rapporti significativi tra i figli e ed i parenti, sia in linea materna Per_1 Per_2
che paterna;
h) Il signor corrisponderà a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento dei figli la somma di totali € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. La somma dovuta a
Pagina 5 di 9 titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla signora anche mediante bonifico. Pt_1
i) Le spese straordinarie, dovranno essere preventivamente concertate e autorizzate e divise - come indicato sopra - nella misura del 50% tra i genitori.
l) la sig.ra potrà percepire nella misura del 100% Parte_1
l'assegno unico a favore dei figli attualmente erogato dall' CP_1
m) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a tenere un atteggiamento rispettoso dei loro figli e a non usare parole offensive o denigratorie nei confronti dell'altro genitore;
n) prestano inoltre, reciprocamente, il consenso al rilascio dei documenti
d'identità validi per l'espatrio”.
All'udienza del 13 giugno 2024, le parti comparivano davanti allo scrivente, entrambe assistite dall'Avv. SATTA, nei confronti della quale anche il FUMU aveva rilasciato procura alle liti (come da documentazione allegata all'accordo conciliativo, depositato il 12 giugno
2024).
Il Giudice procedeva alla rilettura delle condizioni dell'accordo, riportandole nel verbale di udienza, che venivano confermate dalle parti, le quali chiedevano di trattenere la causa in decisione, con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via congiunta.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, e disponeva la trasmissione degli atti al PM in sede, come per legge.
Pervenuto il visto del PM Dott. Alessandro BOSCO, la causa veniva riferita al Collegio nel corso della camera di consiglio del 19 giugno 2024.
*****
Pagina 6 di 9 Il Collegio prende atto della volontà delle parti di definire il presente procedimento in via consensuale, e ritiene che le condizioni concordate, che si riportano in dispositivo, possano essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative, o di diritto pubblico.
Di fatto, le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta sono adeguate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, collocazione dei medesimi, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento, per cui si ritiene soddisfatto il superiore interesse della prole minore.
Le conclusioni riportate nell'accordo conciliativo, dunque, devono essere confermate in questa sede, e trascritte in dispositivo.
Oltre a quanto riportato in dispositivo, il Collegio, per quanto di competenza, prende altresì atto dell'impegno assunto dai genitori, nel senso di mantenere una condotta improntata al reciproco rispetto, nel superiore interesse dei figli, e di non usare parole offensive, o denigratorie, l'uno nei confronti dell'altra.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) i figli minori nato ad [...] il [...] (C.F.: Persona_1
) e nata ad [...] il [...] C.F._4 Persona_2
(C.F.: ) resteranno affidati, in via condivisa, ad C.F._5
entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, sita in Olbia;
Pagina 7 di 9 2) il padre potrà tenere con sé i figli minori almeno due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 21:00, salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto nelle esigenze di vita dei minori,
e della loro volontà, nonché a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio all'uscita della scuola, fino alla domenica sera, alle ore 21:00
(dopocena);
3) i figli minori trascorreranno le festività con i genitori secondo il regime dell'alternanza; dunque, nel periodo natalizio, i figli minori trascorreranno la notte di Natale ed il pranzo del 25 con un genitore, e la notte del 25 dicembre ed il 26 dicembre con l'altro, così sarà per il primo dell'anno (la notte con un genitore, ed il pranzo con l'altro), ed il 6 gennaio, alternando le giornate di festa;
i figli trascorreranno, inoltre, tre giorni consecutivi presso ciascun genitore, durante le vacanze di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta. Nel periodo estivo, potrà essere previsto un periodo di quindici giorni consecutivi presso ciascun genitore;
4) le parti dovranno comunicarsi, reciprocamente, il domicilio in cui si trovano, rendendosi reperibili telefonicamente, nonché ogni cambiamento di residenza, o domicilio, con i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità. Durante il periodo di permanenza dei figli minori presso un genitore, questi consentirà telefonate, ovvero videochiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze. I genitori si impegnano ad incentivare, e mantenere, rapporti significativi tra i figli minori e ed i parenti, in linea materna e paterna;
Per_1 Per_2
5) il padre, , corrisponderà, a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, che verserà entro il giorno 15 di ogni mese mediante
Pagina 8 di 9 bonifico bancario sul c/c intestato alla , oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie necessarie per la crescita dei minori, così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. Le spese straordinarie, come sopra indicate, dovranno essere preventivamente discusse, autorizzate e divise tra i genitori, nella misura del 50%;
6) percepirà, nella misura del 100%, l'assegno Parte_1
unico a favore dei figli, attualmente erogato dall' ; CP_1
7) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 19 giugno
2024;
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
Il Presidente, Dott.ssa Cecilia Marino
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO, Presidente;
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 416/2023, promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , residente in [...], Corso Vittorio Veneto C.F._1
nr. 108/Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Rita SATTA, (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore, in Olbia, Via Risorgimento nr. 3;
Pagina 1 di 9 ricorrente
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...]
domiciliato in Olbia, Via Ferrara nr. 9, rappresentato e difeso dall'Avv.
Claudia Rita SATTA, (C.F.: ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Risorgimento nr.
3;
resistente
Con l'intervento ex lege del PM in sede, Dott. Alessandro BOSCO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo conciliativo, depositato il 12 giugno 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso avente ad oggetto l'affido condiviso del figlio, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori
[...]
, nato ad [...] il [...], c.f. , e Per_1 C.F._4 [...]
, nata ad [...] il [...], c.f. , con Per_2 C.F._5
collocazione prevalente presso la madre sig. nella Parte_1
casa di Olbia al Corso Vittorio Veneto n. 108/Q, ove si è svolta e sviluppata la vita familiare dei bambini;
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra i figli minori ed il padre statuendo che il padre possa tenere con se i piccoli figli e Per_1
Pagina 2 di 9 due pomeriggi alla settimana, orientativamente il martedì ed il Per_2
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 21.00, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, nonché i fine settimana alternati tra padre e madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica pomeriggio alle h. 18.00; c) Per le festività si seguirà il regime dell'alternanza, e perciò durante le festività natalizie i bambini trascorreranno la notte di Natale ed il pranzo del 25 con un genitore e la notte del 25 dicembre ed il 26 dicembre con l'atro, così sarà per il primo dell'anno (la notte con un genitore ed il pranzo con l'altro) ed il 6 gennaio, alternando le giornate di festa;
i figli trascorreranno, inoltre, tre giorni consecutivi presso ciascun genitore, durante le vacanze di
Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta. Per quanto attiene il periodo estivo, che possa esser previsto un periodo di quindici giorni consecutivi presso ciascun genitore. c) le parti dovranno comunicarsi reciprocamente il domicilio in cui si trovano rendendosi comunque reperibili telefonicamente. d) I genitori dovranno concordare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità. e) Durante il periodo in cui i figli permarranno con un genitore, quest'ultimo consentirà telefonate o videochiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze;
f) I genitori si impegnano a mantenere rapporti significativi con tutti i parenti, sia in linea materna che paterna;
g) Il signor Parte_2
corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la
[...]
somma di totali € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori così come individuate nelle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense. La somma dovuta a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere
Pagina 3 di 9 corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla signora
anche mediante bonifico. h) Le spese straordinarie, dovranno Pt_1
essere preventivamente concertate e autorizzate e divise - come indicato sopra - nella misura del 50% tra i genitori. i) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a tenere un atteggiamento rispettoso dei loro figli e a non usare parole offensive o denigratorie nei confronti dell'altro genitore;
j) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
All'udienza del 13 marzo 2024, davanti allo scrivente, assegnatario del fascicolo, si presentava parte ricorrente, assistita dal proprio difensore,
l'Avvocato SATTA, ed era altresì presente il FUMU, che dichiarava di non avere nominato un difensore, in quanto riteneva che la presente controversia potesse essere risolta senza l'intervento del Tribunale. A quel punto, la parte ricorrente si dichiarava disponibile ad interloquire con il resistente, al fine di risolvere in maniera bonaria la controversia, ed il
Giudice, vista la disponibilità delle parti a raggiungere un accordo, e su richiesta delle stesse, concedeva un rinvio della causa, anche al fine di permettere al FUMU di nominare un difensore.
Nelle more del procedimento, con nota di deposito del 12 giugno 2024, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo, alle seguenti condizioni:
“a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , nato Persona_1
ad Olbia il 26.08.2014, c.f. , e C.F._4 Persona_2
nata ad [...] il [...], c.f. , con C.F._5
collocazione prevalente presso la madre sig. nella Parte_1
casa di Olbia;
b) in ordine al regime di visite e di incontri tra i figli minori ed il padre, si statuisce che il padre possa tenere con se i piccoli figli e Per_1
almeno due pomeriggi alla settimana, orientativamente il Per_2
martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 21.00, salvo diverso accordo
Pagina 4 di 9 tra i genitori nonché i fine settimana alternati tra padre e madre, dal sabato pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica alle h. 21.00
(dopocena);
c) Per le festività̀ si prevede il regime dell'alternanza, e perciò̀ durante le festività̀ natalizie i bambini trascorreranno la notte di Natale ed il pranzo del 25 con un genitore e la notte del 25 dicembre ed il 26 dicembre con
l'atro, così sarà̀ per il primo dell'anno (la notte con un genitore ed il pranzo con l'altro) ed il 6 gennaio, alternando le giornate di festa;
i figli trascorreranno, inoltre, tre giorni consecutivi presso ciascun genitore, durante le vacanze di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta. Per quanto attiene il periodo estivo, che possa esser previsto un periodo di quindici giorni consecutivi presso ciascun genitore.
d) le parti dovranno comunicarsi reciprocamente il domicilio in cui si trovano rendendosi comunque reperibili telefonicamente.
e) I genitori dovranno comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità̀.
f) Durante il periodo in cui i figli permarranno con un genitore, quest'ultimo consentirà telefonate o videochiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze;
g) I genitori si impegnano ad incentivare e mantenere rapporti significativi tra i figli e ed i parenti, sia in linea materna Per_1 Per_2
che paterna;
h) Il signor corrisponderà a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento dei figli la somma di totali € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. La somma dovuta a
Pagina 5 di 9 titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla signora anche mediante bonifico. Pt_1
i) Le spese straordinarie, dovranno essere preventivamente concertate e autorizzate e divise - come indicato sopra - nella misura del 50% tra i genitori.
l) la sig.ra potrà percepire nella misura del 100% Parte_1
l'assegno unico a favore dei figli attualmente erogato dall' CP_1
m) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a tenere un atteggiamento rispettoso dei loro figli e a non usare parole offensive o denigratorie nei confronti dell'altro genitore;
n) prestano inoltre, reciprocamente, il consenso al rilascio dei documenti
d'identità validi per l'espatrio”.
All'udienza del 13 giugno 2024, le parti comparivano davanti allo scrivente, entrambe assistite dall'Avv. SATTA, nei confronti della quale anche il FUMU aveva rilasciato procura alle liti (come da documentazione allegata all'accordo conciliativo, depositato il 12 giugno
2024).
Il Giudice procedeva alla rilettura delle condizioni dell'accordo, riportandole nel verbale di udienza, che venivano confermate dalle parti, le quali chiedevano di trattenere la causa in decisione, con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via congiunta.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, e disponeva la trasmissione degli atti al PM in sede, come per legge.
Pervenuto il visto del PM Dott. Alessandro BOSCO, la causa veniva riferita al Collegio nel corso della camera di consiglio del 19 giugno 2024.
*****
Pagina 6 di 9 Il Collegio prende atto della volontà delle parti di definire il presente procedimento in via consensuale, e ritiene che le condizioni concordate, che si riportano in dispositivo, possano essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative, o di diritto pubblico.
Di fatto, le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta sono adeguate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, collocazione dei medesimi, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento, per cui si ritiene soddisfatto il superiore interesse della prole minore.
Le conclusioni riportate nell'accordo conciliativo, dunque, devono essere confermate in questa sede, e trascritte in dispositivo.
Oltre a quanto riportato in dispositivo, il Collegio, per quanto di competenza, prende altresì atto dell'impegno assunto dai genitori, nel senso di mantenere una condotta improntata al reciproco rispetto, nel superiore interesse dei figli, e di non usare parole offensive, o denigratorie, l'uno nei confronti dell'altra.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) i figli minori nato ad [...] il [...] (C.F.: Persona_1
) e nata ad [...] il [...] C.F._4 Persona_2
(C.F.: ) resteranno affidati, in via condivisa, ad C.F._5
entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, sita in Olbia;
Pagina 7 di 9 2) il padre potrà tenere con sé i figli minori almeno due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 21:00, salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto nelle esigenze di vita dei minori,
e della loro volontà, nonché a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio all'uscita della scuola, fino alla domenica sera, alle ore 21:00
(dopocena);
3) i figli minori trascorreranno le festività con i genitori secondo il regime dell'alternanza; dunque, nel periodo natalizio, i figli minori trascorreranno la notte di Natale ed il pranzo del 25 con un genitore, e la notte del 25 dicembre ed il 26 dicembre con l'altro, così sarà per il primo dell'anno (la notte con un genitore, ed il pranzo con l'altro), ed il 6 gennaio, alternando le giornate di festa;
i figli trascorreranno, inoltre, tre giorni consecutivi presso ciascun genitore, durante le vacanze di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta. Nel periodo estivo, potrà essere previsto un periodo di quindici giorni consecutivi presso ciascun genitore;
4) le parti dovranno comunicarsi, reciprocamente, il domicilio in cui si trovano, rendendosi reperibili telefonicamente, nonché ogni cambiamento di residenza, o domicilio, con i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità. Durante il periodo di permanenza dei figli minori presso un genitore, questi consentirà telefonate, ovvero videochiamate quotidiane all'altro genitore, senza interferenze. I genitori si impegnano ad incentivare, e mantenere, rapporti significativi tra i figli minori e ed i parenti, in linea materna e paterna;
Per_1 Per_2
5) il padre, , corrisponderà, a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, che verserà entro il giorno 15 di ogni mese mediante
Pagina 8 di 9 bonifico bancario sul c/c intestato alla , oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie necessarie per la crescita dei minori, così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. Le spese straordinarie, come sopra indicate, dovranno essere preventivamente discusse, autorizzate e divise tra i genitori, nella misura del 50%;
6) percepirà, nella misura del 100%, l'assegno Parte_1
unico a favore dei figli, attualmente erogato dall' ; CP_1
7) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 19 giugno
2024;
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
Il Presidente, Dott.ssa Cecilia Marino
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