CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 84/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 84/2022
Tra già Parte_1 Parte_2
quale cessionaria del diritto controverso, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Sassaroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, alla Via I Maggio n.150/B, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
e
già Controparte_1 [...]
e successivamente Controparte_2 Controparte_3
e – in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Italo Tomassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
(Studio Avv. P. Roscio) sito in Perugia, alla Via Cacciatori delle Alpi n.24, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata nonché nei confronti
, in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Sassaroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, alla via I Maggio n.150/B, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.25/2022 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni espresse nel relativo paragrafo:
In via principale, dichiarare la nullità della sentenza n.25/2022 del 26/1/22 e depositata in data
27/2/22 dal Tribunale di Spoleto, a firma del Giudice Dott.ssa Agata Stanga, all'esito della causa civile iscritta al R.G. n.691/17 per inesistenza e/o nullità della notifica dell'istanza di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cpc nei confronti dell'opposta e, per l'effetto, Controparte_5
rimettere la causa al primo giudice ex art.354, co.1, cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
Per Controparte_1
“In via principale: il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado;
la revoca dell'ordinanza 27 maggio 2012; con ogni conseguenziale pronuncia e vittoria di spese.
In via meramente subordinata: ove la Corte ritenesse che la notifica dell'atto di riassunzione si dovesse eseguire a soggetto diverso da quello risultante in atti, come unico domicilio eletto, si chiede che la causa venga rimessa in primo grado per l'integrazione del contraddittorio con ordine di procedere alla notifica a soggetto e domicilio dalla Corte espressamente indicata a tale fine.”.
Per coatta amministrativa: Controparte_5
“Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni espresse nel relativo paragrafo:
In via principale, dichiarare la nullità della sentenza n.25/2022 del 26/1/22 e depositata in data
27/2/22 dal Tribunale di Spoleto, a firma del Giudice Dott.ssa Agata Stanga, all'esito della causa civile iscritta al R.G. n.691/17 per inesistenza e/o nullità della notifica dell'istanza di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cpc nei confronti dell'opposta e, per l'effetto, Controparte_5
rimettere la causa al primo giudice ex art.354, co.1, cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”. Con ordinanza del 27/5/22 veniva accolta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, confermando quindi il decreto emesso inaudita altera parte in data 9/3/22. All'udienza del 28/3/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (quale Parte_1
cessionaria del diritto controverso in forza del contratto di cessione perfezionatosi in data 11/4/18 tra ora e i Commissari liquidatori di Parte_2 CP_6 Controparte_5
in attuazione di quanto previsto dall'art.5 del D.L. n.99/17 e del D.M. del
[...]
22/2/18 – di seguito breviter premetteva che aveva CP_6 Controparte_1
proposto, in qualità di fideiussore di , opposizione Parte_3 avverso il D.I. n.184/17 con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 100.000,00, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. Spiegava l'appellante che l'opponente – dopo aver eccepito in rito l'improcedibilità dell'azione esperita dalla (creditrice in Controparte_5
monitorio) per il mancato esercizio del tentativo di mediazione, nonché la carenza di legittimazione attiva della stessa sia perché l'opponente non aveva intrattenuto alcun rapporto con l'opposta sia perché quest'ultima non aveva dimostrato di aver incorporato la Controparte_7
(non avendo detta parte prodotto l'atto di fusione) e, per l'effetto, l'inammissibilità
[...] del ricorso – aveva dedotto a fondamento dell'opposizione che: in data 23/2/10 la aveva Pt_3
accesso presso la successivamente fusa per Controparte_7
incorporazione in il contratto di c/c n.4545744383; con atto di fideiussione specifico CP_5
del 22/2/10 si era costituita fideiussore in favore della predetta società a garanzia Controparte_1
dello scoperto di conto corrente fino all'importo massimo di euro 100.000,00; la società garantita si era resa inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali e v'era un debito pari ad euro 102.074,05 quale residuo importo debitore per scoperto del conto corrente per cui è causa, oltre agli interessi maturati e maturandi;
tra e la garantita era intervenuto un accordo di Controparte_1 Pt_3
ammortamento del debito avente la finalità di estinguere il debito residuo del debitore garantito nei confronti dell'opposta; in forza di tale accordo l'opponente aveva versato al debitore garantito l'importo di euro 18.050,00; di conseguenza, l'importo – di cui era stato ingiunto il pagamento – avrebbe dovuto essere ridotto in misura corrispondente a quanto versato dall'opponente al debitore garantito;
i medicinali conservati nella farmacia opponente, in quanto destinati a garantire un pubblico servizio, non avrebbero potuto essere pignorati in base ex art.514 cpc;
la fideiussione si era estinta dato che non aveva proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro il CP_5 termine di cui all'art.1957 cc, non potendosi ritenere tale norma validamente derogata dall'art.7 della fideiussione stante la sua natura vessatoria. AMCO precisava, ancora, che aveva Controparte_1
concluso in I grado chiedendo di dichiarare, in rito, l'improcedibilità dell'avversa domanda di pagamento e la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, con declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio, di prendere atto del capitale sociale dell'opponente entro il quale limitare l'attività risarcitoria dell'opposta, di prendere atto dell'accordo tra l'opponente e il debitore garantito e del versamento, da parte dell'opponente, dell'importo di euro 18.050,00 in adempimento di detto accordo, con detrazione di detta somma dall'importo di cui era stato ingiunto il pagamento e di sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'odierna appellante riferiva ancora che si era costituita in giudizio al fine di Controparte_5
ottenere la declaratoria di interruzione del giudizio in ragione della sottoposizione della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Essa appellante dava poi atto di essere intervenuta in quella sede in data 17/11/21 (controparte ne aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva ad intervenire, eccezione non riproposta in questa sede), eccependo in rito l'inesistenza della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti dell'opposta, rilevando, in particolare, che il giudizio non era stato validamente riassunto dato che la notificazione era stata effettuata presso il difensore nominato, con relativa elezione di domicilio presso il suo studio, da e non in persona dei Commissari liquidatori di Controparte_5 [...]
; contestava altresì il merito dell'opposizione, assumendo che: la Controparte_5
fusione tra la banca opposta e l'istituto di credito originariamente titolare del credito controverso era stata realizzata con atto pubblico, ritenendo l'opposta legittimata ad agire e ritenendosi, di conseguenza, legittimata ad intervenire;
l'accordo tra l'opponente e il debitore garantito non aveva spiegato effetti nei confronti della creditrice in monitorio;
era inconferente il richiamo all'impignorabilità dei medicinali, eseguito dalla controparte impropriamente, non avendo il presente giudizio ad oggetto la materia esecutiva;
la deroga all'art.1957 cc era stata validamente convenuta tra l'opponente e l'istituto bancario originario titolare del credito controverso.
Il Tribunale di Spoleto con l'impugnata sentenza, sulla base del rilievo della mancanza della titolarità attiva del diritto ad agire di e, di conseguenza, dell'intervenuta stante la CP_5 CP_6
mancata prova della fusione per incorporazione nella Parte_4
così aveva statuito:
[...]
“In accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. n.184/17, emesso in seno al giudizio avente R.G.
n.129/17; Condanna, per l'effetto, parte opposta e parte intervenuta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.795,00 per compensi, oltre a
IVA, CPA e spese generali del 15%.”.
in particolare, con l'unico motivo di appello deduceva la nullità della notificazione CP_6 dell'istanza di riassunzione del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti dell'opposta per violazione degli artt.170 Controparte_5
e 299 cpc e dell'art.125, co.3, disp. att. cpc per gli stessi motivi già dedotti – come sopra visto – in I grado;
sosteneva altresì che il primo Giudice aveva di conseguenza errato sia nel revocare il D.I. opposto sia nel condannare essa cessionaria al pagamento delle spese di lite e concludeva pertanto come su evidenziato.
La dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto stante la regolarità delle notifiche della riassunzione, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto rimettersi la causa al Giudice di I grado con compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato con chiarezza i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste, vale a dire la dichiarazione di nullità della sentenza n.25/22 per inesistenza e/o nullità della notifica dell'istanza di riassunzione del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, si osserva come risultino agli atti le seguenti circostanze: tra la notifica dell'atto di citazione (notificato in data 7/4/17) e la prima udienza di comparizione (del 6/9/17 poi differita al
17/11/17), con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.186/17 – in attuazione di quanto previsto dall'art.2 del D.L. n.99/17 di pari data, convertito con modificazioni nella L. n.121/17 – era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
non Controparte_5 Controparte_1
aveva rilevato suddetto evento alla prima udienza del 17/11/17; il Giudice di I grado con provvedimento del 5/1/18, a scioglimento della riserva assunta, aveva dichiarato la contumacia della banca (in bonis), accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini di cui all'art.183, co.6, cpc;
il difensore della banca opposta in data
10/1/19 aveva depositato formale dichiarazione con la quale aveva evidenziato la perdita della capacità di stare in giudizio sin dal 25/6/17 rilevando che pertanto, ai sensi dell'art.299 cpc, avrebbe dovuto essere revocata la dichiarazione di contumacia della banca ed interrotto il procedimento;
con ordinanza dell'1/2/19 il Giudicante aveva rinviato la causa all'udienza del 22/3/19 stante l'assenza in atti di un documento attestante la procedura concorsuale in esame;
in data 20/3/19, a correzione della predetta ordinanza, il Giudice aveva rinviato l'udienza in pari data per la produzione della documentazione attestante la messa in liquidazione coatta amministrativa di dopo che CP_5 il procuratore dell'istituto di credito in bonis aveva depositato copia dell'anzidetto decreto con la nota di deposito del 21/3/19, il processo veniva interrotto in data 22/3/19 ex art.299 cpc;
la riassunzione ad opera di veniva notificata a mezzo posta e tramite PEC in data 27/1/20 al Controparte_1
procuratore di e non già in persona dei Liquidatori di Controparte_5 [...]
; alla successiva udienza del 28/1/20 il Giudicante aveva rinviato Controparte_5 al 16/6/20 per la verifica del contraddittorio, chiedendo all'opponente di depositare gli originali delle
PEC inviate;
prodotta tale documentazione, il Giudicante, rilevata la ritualità della notifica, aveva però dichiarato la contumacia di e rinviato al 30/11/21 per la precisazione delle CP_5
conclusioni.
Ebbene, atteso che la banca opposta era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per effetto della quale il giudizio era stato correttamente interrotto (seppure soltanto nel marzo del 2019), la
Corte rileva che ai sensi dell'art.299 cpc l'opponente avrebbe dovuto notificare il ricorso in riassunzione ed il relativo decreto di fissazione d'udienza non già al procuratore costituito della parte che aveva perduto la capacità di stare in giudizio (vale a dire l'Avv. Ubaldo Sassaroli per
[...]
, ma al soggetto cui spettava di proseguirlo, ossia CP_5 Controparte_5
in persona dei Commissari liquidatori, soggetto ben distinto da
[...] CP_5
e che non aveva mai nominato quale suo difensore l'Avv. Sassaroli né eletto domicilio presso il
[...] suo studio;
l'art.200 L.F. – riprodotto negli stessi termini all'art.303, comma 2, del CCII – prevedeva che “Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore” sicché solo i Commissari liquidatori avrebbero potuto ricevere validamente la notifica del ricorso in riassunzione e del conseguente decreto di fissazione d'udienza.
A fronte di ciò si rileva invece che dalla relata di notifica cartacea e dalla PEC emerge che, seppure fosse stato correttamente indicato il destinatario, vale a dire Controparte_5
“in persona del Collegio dei Commissari liquidatori” (cfr. relazione di notifica
[...] allegata al ricorso per la riassunzione pag. n.18), detta notifica era stata effettuata presso l'Avv.
Sassaroli. Questa Corte, pertanto, letto l'art.354 cpc rimette gli atti al Giudice di I grado essendosi verificata in quella sede un'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio e, conseguentemente, di nullità della sentenza impugnata.
Quanto alle spese si reputa opportuno compensare integralmente quelle concernenti il I grado, mentre quelle del II grado cederanno a carico della , la quale aveva dato causa Controparte_1 all'erronea riassunzione del giudizio dedotta dall' ed è poi risultata in questa sede CP_6
soccombente sul punto;
tali spese saranno liquidate tenendo conto del valore della controversia e della sua minima complessità nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.84/22 R.G., così dispone:
- In accoglimento dell'appello proposto da ichiara Parte_1
la nullità della sentenza impugnata;
- Letto l'art.354 cpc rimette la causa al Tribunale di Spoleto ove le parti dovranno riassumerla nei termini di legge;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali sostenute nel I grado e condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel II grado di giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
1.165,50 per spese ed euro 4.997,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 8/1/25.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 84/2022
Tra già Parte_1 Parte_2
quale cessionaria del diritto controverso, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Sassaroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, alla Via I Maggio n.150/B, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
e
già Controparte_1 [...]
e successivamente Controparte_2 Controparte_3
e – in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Italo Tomassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
(Studio Avv. P. Roscio) sito in Perugia, alla Via Cacciatori delle Alpi n.24, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata nonché nei confronti
, in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Sassaroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, alla via I Maggio n.150/B, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.25/2022 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni espresse nel relativo paragrafo:
In via principale, dichiarare la nullità della sentenza n.25/2022 del 26/1/22 e depositata in data
27/2/22 dal Tribunale di Spoleto, a firma del Giudice Dott.ssa Agata Stanga, all'esito della causa civile iscritta al R.G. n.691/17 per inesistenza e/o nullità della notifica dell'istanza di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cpc nei confronti dell'opposta e, per l'effetto, Controparte_5
rimettere la causa al primo giudice ex art.354, co.1, cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
Per Controparte_1
“In via principale: il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado;
la revoca dell'ordinanza 27 maggio 2012; con ogni conseguenziale pronuncia e vittoria di spese.
In via meramente subordinata: ove la Corte ritenesse che la notifica dell'atto di riassunzione si dovesse eseguire a soggetto diverso da quello risultante in atti, come unico domicilio eletto, si chiede che la causa venga rimessa in primo grado per l'integrazione del contraddittorio con ordine di procedere alla notifica a soggetto e domicilio dalla Corte espressamente indicata a tale fine.”.
Per coatta amministrativa: Controparte_5
“Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni espresse nel relativo paragrafo:
In via principale, dichiarare la nullità della sentenza n.25/2022 del 26/1/22 e depositata in data
27/2/22 dal Tribunale di Spoleto, a firma del Giudice Dott.ssa Agata Stanga, all'esito della causa civile iscritta al R.G. n.691/17 per inesistenza e/o nullità della notifica dell'istanza di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cpc nei confronti dell'opposta e, per l'effetto, Controparte_5
rimettere la causa al primo giudice ex art.354, co.1, cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”. Con ordinanza del 27/5/22 veniva accolta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, confermando quindi il decreto emesso inaudita altera parte in data 9/3/22. All'udienza del 28/3/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (quale Parte_1
cessionaria del diritto controverso in forza del contratto di cessione perfezionatosi in data 11/4/18 tra ora e i Commissari liquidatori di Parte_2 CP_6 Controparte_5
in attuazione di quanto previsto dall'art.5 del D.L. n.99/17 e del D.M. del
[...]
22/2/18 – di seguito breviter premetteva che aveva CP_6 Controparte_1
proposto, in qualità di fideiussore di , opposizione Parte_3 avverso il D.I. n.184/17 con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 100.000,00, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. Spiegava l'appellante che l'opponente – dopo aver eccepito in rito l'improcedibilità dell'azione esperita dalla (creditrice in Controparte_5
monitorio) per il mancato esercizio del tentativo di mediazione, nonché la carenza di legittimazione attiva della stessa sia perché l'opponente non aveva intrattenuto alcun rapporto con l'opposta sia perché quest'ultima non aveva dimostrato di aver incorporato la Controparte_7
(non avendo detta parte prodotto l'atto di fusione) e, per l'effetto, l'inammissibilità
[...] del ricorso – aveva dedotto a fondamento dell'opposizione che: in data 23/2/10 la aveva Pt_3
accesso presso la successivamente fusa per Controparte_7
incorporazione in il contratto di c/c n.4545744383; con atto di fideiussione specifico CP_5
del 22/2/10 si era costituita fideiussore in favore della predetta società a garanzia Controparte_1
dello scoperto di conto corrente fino all'importo massimo di euro 100.000,00; la società garantita si era resa inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali e v'era un debito pari ad euro 102.074,05 quale residuo importo debitore per scoperto del conto corrente per cui è causa, oltre agli interessi maturati e maturandi;
tra e la garantita era intervenuto un accordo di Controparte_1 Pt_3
ammortamento del debito avente la finalità di estinguere il debito residuo del debitore garantito nei confronti dell'opposta; in forza di tale accordo l'opponente aveva versato al debitore garantito l'importo di euro 18.050,00; di conseguenza, l'importo – di cui era stato ingiunto il pagamento – avrebbe dovuto essere ridotto in misura corrispondente a quanto versato dall'opponente al debitore garantito;
i medicinali conservati nella farmacia opponente, in quanto destinati a garantire un pubblico servizio, non avrebbero potuto essere pignorati in base ex art.514 cpc;
la fideiussione si era estinta dato che non aveva proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro il CP_5 termine di cui all'art.1957 cc, non potendosi ritenere tale norma validamente derogata dall'art.7 della fideiussione stante la sua natura vessatoria. AMCO precisava, ancora, che aveva Controparte_1
concluso in I grado chiedendo di dichiarare, in rito, l'improcedibilità dell'avversa domanda di pagamento e la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, con declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio, di prendere atto del capitale sociale dell'opponente entro il quale limitare l'attività risarcitoria dell'opposta, di prendere atto dell'accordo tra l'opponente e il debitore garantito e del versamento, da parte dell'opponente, dell'importo di euro 18.050,00 in adempimento di detto accordo, con detrazione di detta somma dall'importo di cui era stato ingiunto il pagamento e di sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'odierna appellante riferiva ancora che si era costituita in giudizio al fine di Controparte_5
ottenere la declaratoria di interruzione del giudizio in ragione della sottoposizione della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Essa appellante dava poi atto di essere intervenuta in quella sede in data 17/11/21 (controparte ne aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva ad intervenire, eccezione non riproposta in questa sede), eccependo in rito l'inesistenza della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti dell'opposta, rilevando, in particolare, che il giudizio non era stato validamente riassunto dato che la notificazione era stata effettuata presso il difensore nominato, con relativa elezione di domicilio presso il suo studio, da e non in persona dei Commissari liquidatori di Controparte_5 [...]
; contestava altresì il merito dell'opposizione, assumendo che: la Controparte_5
fusione tra la banca opposta e l'istituto di credito originariamente titolare del credito controverso era stata realizzata con atto pubblico, ritenendo l'opposta legittimata ad agire e ritenendosi, di conseguenza, legittimata ad intervenire;
l'accordo tra l'opponente e il debitore garantito non aveva spiegato effetti nei confronti della creditrice in monitorio;
era inconferente il richiamo all'impignorabilità dei medicinali, eseguito dalla controparte impropriamente, non avendo il presente giudizio ad oggetto la materia esecutiva;
la deroga all'art.1957 cc era stata validamente convenuta tra l'opponente e l'istituto bancario originario titolare del credito controverso.
Il Tribunale di Spoleto con l'impugnata sentenza, sulla base del rilievo della mancanza della titolarità attiva del diritto ad agire di e, di conseguenza, dell'intervenuta stante la CP_5 CP_6
mancata prova della fusione per incorporazione nella Parte_4
così aveva statuito:
[...]
“In accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. n.184/17, emesso in seno al giudizio avente R.G.
n.129/17; Condanna, per l'effetto, parte opposta e parte intervenuta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.795,00 per compensi, oltre a
IVA, CPA e spese generali del 15%.”.
in particolare, con l'unico motivo di appello deduceva la nullità della notificazione CP_6 dell'istanza di riassunzione del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti dell'opposta per violazione degli artt.170 Controparte_5
e 299 cpc e dell'art.125, co.3, disp. att. cpc per gli stessi motivi già dedotti – come sopra visto – in I grado;
sosteneva altresì che il primo Giudice aveva di conseguenza errato sia nel revocare il D.I. opposto sia nel condannare essa cessionaria al pagamento delle spese di lite e concludeva pertanto come su evidenziato.
La dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto stante la regolarità delle notifiche della riassunzione, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto rimettersi la causa al Giudice di I grado con compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato con chiarezza i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste, vale a dire la dichiarazione di nullità della sentenza n.25/22 per inesistenza e/o nullità della notifica dell'istanza di riassunzione del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, si osserva come risultino agli atti le seguenti circostanze: tra la notifica dell'atto di citazione (notificato in data 7/4/17) e la prima udienza di comparizione (del 6/9/17 poi differita al
17/11/17), con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.186/17 – in attuazione di quanto previsto dall'art.2 del D.L. n.99/17 di pari data, convertito con modificazioni nella L. n.121/17 – era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
non Controparte_5 Controparte_1
aveva rilevato suddetto evento alla prima udienza del 17/11/17; il Giudice di I grado con provvedimento del 5/1/18, a scioglimento della riserva assunta, aveva dichiarato la contumacia della banca (in bonis), accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini di cui all'art.183, co.6, cpc;
il difensore della banca opposta in data
10/1/19 aveva depositato formale dichiarazione con la quale aveva evidenziato la perdita della capacità di stare in giudizio sin dal 25/6/17 rilevando che pertanto, ai sensi dell'art.299 cpc, avrebbe dovuto essere revocata la dichiarazione di contumacia della banca ed interrotto il procedimento;
con ordinanza dell'1/2/19 il Giudicante aveva rinviato la causa all'udienza del 22/3/19 stante l'assenza in atti di un documento attestante la procedura concorsuale in esame;
in data 20/3/19, a correzione della predetta ordinanza, il Giudice aveva rinviato l'udienza in pari data per la produzione della documentazione attestante la messa in liquidazione coatta amministrativa di dopo che CP_5 il procuratore dell'istituto di credito in bonis aveva depositato copia dell'anzidetto decreto con la nota di deposito del 21/3/19, il processo veniva interrotto in data 22/3/19 ex art.299 cpc;
la riassunzione ad opera di veniva notificata a mezzo posta e tramite PEC in data 27/1/20 al Controparte_1
procuratore di e non già in persona dei Liquidatori di Controparte_5 [...]
; alla successiva udienza del 28/1/20 il Giudicante aveva rinviato Controparte_5 al 16/6/20 per la verifica del contraddittorio, chiedendo all'opponente di depositare gli originali delle
PEC inviate;
prodotta tale documentazione, il Giudicante, rilevata la ritualità della notifica, aveva però dichiarato la contumacia di e rinviato al 30/11/21 per la precisazione delle CP_5
conclusioni.
Ebbene, atteso che la banca opposta era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per effetto della quale il giudizio era stato correttamente interrotto (seppure soltanto nel marzo del 2019), la
Corte rileva che ai sensi dell'art.299 cpc l'opponente avrebbe dovuto notificare il ricorso in riassunzione ed il relativo decreto di fissazione d'udienza non già al procuratore costituito della parte che aveva perduto la capacità di stare in giudizio (vale a dire l'Avv. Ubaldo Sassaroli per
[...]
, ma al soggetto cui spettava di proseguirlo, ossia CP_5 Controparte_5
in persona dei Commissari liquidatori, soggetto ben distinto da
[...] CP_5
e che non aveva mai nominato quale suo difensore l'Avv. Sassaroli né eletto domicilio presso il
[...] suo studio;
l'art.200 L.F. – riprodotto negli stessi termini all'art.303, comma 2, del CCII – prevedeva che “Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore” sicché solo i Commissari liquidatori avrebbero potuto ricevere validamente la notifica del ricorso in riassunzione e del conseguente decreto di fissazione d'udienza.
A fronte di ciò si rileva invece che dalla relata di notifica cartacea e dalla PEC emerge che, seppure fosse stato correttamente indicato il destinatario, vale a dire Controparte_5
“in persona del Collegio dei Commissari liquidatori” (cfr. relazione di notifica
[...] allegata al ricorso per la riassunzione pag. n.18), detta notifica era stata effettuata presso l'Avv.
Sassaroli. Questa Corte, pertanto, letto l'art.354 cpc rimette gli atti al Giudice di I grado essendosi verificata in quella sede un'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio e, conseguentemente, di nullità della sentenza impugnata.
Quanto alle spese si reputa opportuno compensare integralmente quelle concernenti il I grado, mentre quelle del II grado cederanno a carico della , la quale aveva dato causa Controparte_1 all'erronea riassunzione del giudizio dedotta dall' ed è poi risultata in questa sede CP_6
soccombente sul punto;
tali spese saranno liquidate tenendo conto del valore della controversia e della sua minima complessità nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.84/22 R.G., così dispone:
- In accoglimento dell'appello proposto da ichiara Parte_1
la nullità della sentenza impugnata;
- Letto l'art.354 cpc rimette la causa al Tribunale di Spoleto ove le parti dovranno riassumerla nei termini di legge;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali sostenute nel I grado e condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel II grado di giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
1.165,50 per spese ed euro 4.997,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 8/1/25.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini