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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 589 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Morena Campanile e Donato Carbone;
-APPELLANTE -
E
(C.F. ), in qualità di procuratore di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Walter U. Liaci;
- APPELLATA –
NONCHE'
1 C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore.
- APPELLATA CONTUMACE -
La causa è stata decisa a seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.11.2021, avendo le parti concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
(d'ora innanzi ) e depositavano in data Controparte_3 CP_3 Parte_1
22/11/2013 atto di citazione in opposizione a D.I. emesso nei loro confronti ed in favore di CP_1
procuratore del Banco di Napoli, contestando il credito vantato nei loro confronti e pari ad €
[...]
72.964,55, esponendo: - che in data 08/02/2002 l' aveva stipulato con la predetta un CP_3 CP_4
contratto di conto corrente;
- che in data 5/03/2002 aveva beneficiato di un contratto di apertura di credito in conto corrente per esigenze di elasticità di cassa per la somma totale di € 51.6454,00; - che nella medesima data il socio aveva rilasciato fideiussione per € 144.608,00 a favore della Parte_1
; - nel rapporto di conto corrente erano stati applicati interessi in misura superiore al tasso soglia CP_3
antiusura; - che erano state addebitate delle spese non dovute;
- che erano state variate in maniera unilaterale le previsioni contrattuali;
che erano state applicate commissioni di massimo scoperto e indicati giorni di valuta fittizi;
- che tanto emergeva dalla CTP depositata.
Tanto premesso concludevano chiedendo accertarsi e dichiararsi non dovute le somme indicate analiticamente, con conseguente ricalcolo del saldo debitore del conto corrente stipulato con la e revoca CP_4
del D.I. opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa depositata l'08/04/2014 si costituiva a sua volta esponendo: - che la Controparte_1
aveva stipulato con il Banco di Napoli un contratto di conto corrente in data 08/02/2002 e CP_3
che aveva ottenuto un'apertura di credito in conto corrente per la somma di € 51.654,00; - che le linee di credito venivano garantite da sino alla concorrenza di € 144.608,00; -che a seguito del Parte_1
mancato pagamento delle obbligazioni contratte, la Banca con raccomandata A/R del 07/06/2010 2 revocava i rapporti in essere e costituiva in mora i debitori;
- che con nota del 16/06/2010 la , CP_3
riconoscendosi debitrice della proponeva un piano di rientro rateizzato;
- che l'opponente non faceva CP_4
fede agli impegni assunti e che la comunicava la decadenza dal beneficio del termine a seguito del CP_4
mancato pagamento di tre versamenti concordati;
che il conto corrente veniva passato a sofferenza e veniva chiesta l'emissione del D.I.; - che la domanda del fideiussore era inammissibile poiché il garante si obbligava
a pagare a prima richiesta e senza eccezioni;
- che nel rapporto di conto corrente erano state applicate sempre condizioni previste in contratto e del tutto legittime;
- che le domande erano parzialmente prescritte
e che il correntista aveva comunque riconosciuto il debito.
Tanto premesso concludeva, preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità della domanda presentata da parte del fideiussore e nel merito concludeva per il rigetto delle avverse pretese;
con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con CTU e all'udienza del 14/12/2017 le parti precisavano le proprie conclusioni, ed il giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.”.
Con sentenza n. 1457 del 2019, pubblicata in data 03.05.2019, il Tribunale di Lecce ha:
- rigettato l'opposizione proposta da;
- accolto parzialmente Parte_1
l'opposizione proposta da e revocato il D.I. n.128/2013; - Controparte_3
accertato che il debito a carico di nei riguardi di alla data CP_3 Controparte_1
del 29.08.2012 ammontava ad € 53.308,19; - compensato le spese legali tra ed CP_3
nella misura del 30%; - condannato al pagamento Controparte_1 Controparte_1
delle restanti spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 5.456,50, oltre iva CP_3
e cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
posto le spese relative alla CTU al 30% a carico di ed al 70% a carico CP_3
di - condannato al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 Parte_1
favore di liquidate in complessivi € 7.795,00 oltre iva e cap e rimborso Controparte_1
forfettario come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2019 a ed il 05.11.219 a Controparte_1
ha interposto appello avverso la citata Controparte_3 Parte_1
sentenza, notificata in data 15.5.2019 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma parziale della stessa, la revoca della condanna al pagamento delle spese di lite, pari ad € 7.795,00, oltre iva e cap e rimborso forfettario come per legge, nei confronti di
3 e per l'effetto la restituzione della somma che l'appellante fosse Controparte_1
costretto a versare a in caso di esecuzione della statuizione oggetto di Controparte_1
impugnazione, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 01.08.2019, si è costituita in qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
ed ha richiesto il rigetto dell'appello con condanna alle spese. Controparte_2
ha formulato appello incidentale, chiedendo, in parziale riforma della Controparte_1
sentenza gravata, la condanna di in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. e del garante sig. al pagamento, nei confronti di Parte_1
della somma di € 53.308,19, oltre interessi convenzionalmente pattuiti Controparte_1
e comunque nei limiti del tasso soglia, alla data del 29.08.2012 al soddisfo. regolarmente citata a comparire, non si è costituita ed è rimasta Controparte_3
contumace.
All'udienza del 15.12.2021, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo formulato, l'appellante principale lamenta: “Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. per illogicità e contraddittorietà della statuizione appellata”.
1.1. Secondo l'appellante, il Tribunale, dopo avere qualificato la garanzia rilasciata da in data 05.03.2012, in forza della presenza della clausola di “garanzia a Parte_1
prima richiesta”, quale contratto autonomo di garanzia, pur avendo accertato l'applicazione di interessi usurari nel primo trimestre 2010 - così riscontrando la fondatezza del primo motivo d'opposizione proposto, oltre che dalla debitrice principale Controparte_3
(anche) da in proprio, nella veste di garante di detta società (di cui
[...] Parte_1
egli era il legale rappresentante) - avrebbe erroneamente ritenuto preclusa al garante
4 autonomo la possibilità di proporre eccezioni derivanti dal rapporto sottostante intercorrente fra la debitrice principale e la banca ingiungente, pur se afferenti nullità contrattuali per violazione di norme imperative in materia di usura.
1.2. Secondo l'appellante principale: “…il giudice di prime cure erra nel non considerare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale impegno (del garante autonomo) se pur incondizionato, non è assoluto, perché incontra il duplice limite dell'escussione fraudolenta o abusiva
(a fronte della quale il garante può opporre la exceptio doli ) e del caso in cui le …eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa”.
Aggiunge l'appellante principale che: “…nel caso di specie, sono invocabili entrambi i limiti tanto della exceptio doli quanto della nullità per contrarietà a norme imperative”.
1.2.1. Ebbene, con riferimento alla rivendicata proponibilità, da parte dell'appellante principale, della cd. exceptio doli ritiene la Corte che si tratti di una rivendicazione del tutto astratta, non risultando dagli atti che egli abbia ritualmente proposto in primo grado una tale eccezione.
1.2.2. Al riguardo è il caso di concordare con l'appellante sul fatto che al garante autonomo va senz'altro astrattamente riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell' exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, “purché (però, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: Cass. 32720/2022) alleghi non circostanze fattuali idonee
a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore (come nel caso di specie), ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento”.
1.2.3. Ebbene, dall'esame degli atti di primo grado, non risulta che Parte_1
abbia proposto una tale eccezione: nell'originario atto di citazione in opposizione a d.i. non si rinvengono prospettazioni in fatto idonee ad evidenziare una condotta abusiva o fraudolenta del creditore, nel senso dianzi precisato, né del resto vi si legge che Parte_1
abbia inteso proporre una exceptio doli. Tale ultima espressione viene introdotta nel
[...]
contraddittorio processuale con la memoria di parte opponente ex art.183 co. VI n. 1 ,
5 nella quale si legge: “Poiché la Banca ha dolosamente addebitato somme non dovute, il sig. può Pt_1
far valere l'illegittimità di tale comportamento in virtù dell'exceptio doli, anche nei suoi confronti”.
1.2.4. Ebbene, è evidente che una tale formulazione, per la sua genericità – in mancanza di più specifiche prospettazioni in fatto – non vale ad evidenziare quelle situazioni tipiche dalle quali si intende tutelare il garante proprio attraverso il riconoscimento della facoltà di proporre l'eccezione di cui si tratta. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, riconosciuto il fondamento dell'exceptio doli ogni qual volta risulti: l'avvenuto adempimento della prestazione oggetto del rapporto principale;
l'inadempimento del beneficiario (creditore); l'inadempimento del debitore principale per fatto del beneficiario
(creditore); la risoluzione del rapporto principale per fatto non imputabile al debitore principale;
in tutti i casi in cui il beneficiario (creditore) agisca intenzionalmente a danno del debitore principale o abusi del proprio diritto.
1.2.5. Alla stregua di tali precisazioni e tenuto conto del tenore degli scritti difensivi di parte appellante, deve pertanto escludersi che tale eccezione sia stata effettivamente sollevata da nel presente giudizio Parte_1
1.3. Nella restante parte il motivo è fondato.
1.3.1. Premesso che la qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia costituito da in favore di per le operazioni bancarie su c/c n. intestato Parte_1 CP_5
a in termini di “contratto autonomo (atipico) di garanzia”, piuttosto Controparte_3
che come “contratto (tipico) di fideiussione”, è stata operata dal primo giudice con accertamento che non è stato impugnato nella presente sede ed è pertanto assistito dall'efficacia della res iudicata, deve ritenersi che, effettivamente, il Tribunale abbia omesso di fare applicazione di principi giurisprudenziali da considerare stabilizzati con riferimento a tale fattispecie contrattuale (si veda Cass. S.S.U.U. 18.02.2010 n. 3947).
1.3.2. Secondo tali principi, caratteristica fondamentale di tale contratto - che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ. - è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base.
1.3.3. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la già citata pronuncia:
“…la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale,
6 essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n. 2377/2008); per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire
l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta (Cass. n. 27333/2005; n. 4661/2007)”.
1.3.4. Pertanto, mentre il contratto di fideiussione garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui da parte del fideiussore (accessorietà), il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1322
c.c., “trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione”(autonomia)(Cass. Civ., Sentenza n. 30181/2018).
1.3.5. Le Sezioni Unite hanno però precisato che : “Sotto il profilo funzionale, il regime
"autonomo" del Garantievertrag trova un limite quando: le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n.
6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito (Cass.
n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di un contratto (di garanzia) la cui essenziale
- quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un determinato adempimento"); la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n.
26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale:
Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n. 5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre
l'exceptio doli a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n.
5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007; sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della
7 sua causa: Cass. n. 3964/1999; n. 10652/2008), mentre discussa è la conseguenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione principale non imputabile al debitore (che, secondo una recente giurisprudenza di merito - App. Genova 25 luglio 2003 - sarebbe a sua volta causa di estinzione della garanzia)”.
1.3.6. Ebbene, sulla base di tali premesse, poichè - spendendo, in Parte_1
proprio, con la proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di “garante” di
[...]
- ha indicato, come primo motivo di opposizione: “L'illegittimo addebito Controparte_3
di interessi in misura eccedente il cd. tasso soglia da parte della banca opposta”, eccependo, pertanto, la parziale nullità del contratto-base e poiché, rispetto alla proposizione di tale eccezione egli deve considerarsi - alla stregua di quanto in precedenza osservato - senz'altro legittimato, deve ritenersi che il primo giudice – così come dedotto dall'appellante principale - abbia effettivamente disatteso le consolidate elaborazioni giurisprudenziali prima richiamate, negando erroneamente la legittimazione del garante a proporre la anzidetta eccezione di nullità parziale del contratto.
1.3.7. Ebbene, ciò posto, si rileva, che l'accertamento, da parte del primo giudice, della eccepita parziale nullità degli interessi contrattuali applicati nel primo trimestre 2010, non impugnato da alcuna delle parti, ha acquisito la definitività del cd. giudicato.
1.4. Traendo le conseguenze di quanto fin qui osservato, si rileva che, poiché nei confronti dell'odierno appellante, il primo giudice ha confermato l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, imponendosi la rideterminazione della somma al cui pagamento in favore di va condannato l'odierno appellante. Controparte_1
1.5. Deve, a questo punto, tenersi conto del fatto che, in conseguenza del passaggio in giudicato delle statuizioni con cui il giudice di primo grado ha quantificato in € 53.308,19 il debito di nei confronti di la Controparte_3 Controparte_1
rideterminazione dell'importo al cui pagamento in favore di va Controparte_1
condannato l'odierno appellante non potrebbe essere superiore all'entità del debito principale nella quantificazione definitivamente accertata.
1.6. Osserva, infatti la Corte che, se alla fattispecie di contratto atipico che qui viene in evidenza è riconosciuta piena dignità giuridica, sulla base di una elaborazione
8 giurisprudenziale che ha ritenuto che la stessa valga a soddisfare interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento (ex art. 1322 c.c.), tuttavia, la pacifica mancanza di accessorietà dell'obbligazione assunta dal garante autonomo rispetto a quella del debitore principale non può considerarsi assoluta, nel senso che non può prescindere dal nesso causale – necessario – che lega questa garanzia con la sorte del debito principale
1.7. Sicchè, nella contingenza venutasi a delineare nella presente vicenda processuale, ritiene la Corte che il creditore garantito non possa vedersi riconosciuto il diritto di giovarsi della garanzia prestata dal garante autonomo oltre la quantificazione definitiva del credito garantito, intervenuta con la sentenza emessa dal primo giudice il quale, accogliendo per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla debitrice principale (anche sotto il profilo della parziale nullità per usurarietà delle pattuizioni sugli interessi nel primo trimestre del
2010), con accertamento passato in giudicato, ha rideterminato in € 53.308,19 l'importo del debito principale.
2. Va poi dato atto che in qualità di procuratore di Controparte_1 Controparte_2
con l'unico motivo di appello incidentale, lamenta l' erroneità/nullità della sentenza
[...]
impugnata per omessa pronuncia, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c.
2.1. L'appellante incidentale lamenta, in particolare, che, mentre in motivazione, il
Tribunale ha proceduto all'accertamento, per quanto di ragione, della sussistenza del credito di (in qualità di mandataria con rappresentanza del Banco di Controparte_1
Napoli) nei confronti della debitrice principale e del garante Controparte_3
, nel dispositivo mancano le conseguenti statuizioni di condanna, Parte_1
essendo ivi rinvenibile solo una pronuncia dichiarativa.
2.2. Premesso che la lamentata omissione appare effettivamente riscontrata in atti, la
Corte ritiene di dover senz'altro dare seguito all'integrazione del dispositivo della sentenza impugnata con l'introduzione dei capi condannatori conseguenti alle decisioni adottate dal
Tribunale, con la precisazione che tale richiesta ben potrebbe essere apprezzata come diretta alla correzione di un mero errore materiale, trattandosi solo di ovviare ad una svista quanto alla mancata esplicitazione delle conseguenze dell'accertamento contenuto in
9 sentenza – fatte salve le modifiche in ordine al quantum intervenute nella presente fase con riferimento alla posizione dell' - senza alcuna immutazione dei contenuti decisori. Pt_1
3. Con riferimento alla richiesta dell'appellante principale di veder riformate le statuizioni sulle spese emesse in primo grado, considerato l'esito finale della lite, che conferma la soccombenza di nei confronti della creditrice ingiungente, si ritiene di Parte_1
dover confermare le statuizioni sulle spese emesse in primo grado nel rapporto fra lui e condannandolo altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1
da quest'ultima nella presente fase, nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima nei Controparte_1
confronti del primo avverso la sentenza n. 1457/2019, emessa dal Tribunale di Lecce il
14.5.2019, nella contumacia di , così provvede: Controparte_3
1. accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
2. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , in qualità Parte_1
di garante autonomo, e revoca nei suoi confronti il D.I. n.128/13 del
14/08/2013 del Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Tricase;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore ed , quale garante autonomo, in solido, al pagamento, Parte_1
in favore di in qualità di procuratore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di €.53.308,19 oltre interessi dalla data del 29.08.2012 al soddisfo;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
nella presente fase che liquida in complessivi € 8.355,50 (di Controparte_1
cui € 355,50 per spese) oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
5. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Lecce, il 4.12.2024
10 Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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