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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9654 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2963/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/01/2025 da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Canale presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino britannico Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Bonanno presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO in data 10.10.2016 (Anno 2016, Atto n. 1580, Parte I, R. 01) in separazione dei beni.
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.01.2025, la Sig.ra ha chiesto la Parte_1 pronuncia di separazione personale dal Sig. alle condizioni ivi previste. Parte_2 Con memoria depositata in data 06.03.2025 si è costituito in giudizio parte resistente. All'udienza del 12.11.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Anno 2016, Atto n. 1580, Parte I);
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI PATTUIZIONI
1) La casa familiare sita in via Longarone 29 (di proprietà esclusiva della signora ma Pt_1 acquistata con il contributo economico del signor ) è stata venduta a terzi il 23/10/2025, Pt_2 previa estinzione del mutuo cointestato alle parti e con successiva estinzione del c/c bancario cointestato.
2) La signora sta beneficiando della consegna differita dell'immobile venduto, che Pt_1 dovrà rilasciare ai nuovi proprietari il 15/12/2025.
3) Il signor provvederà al ritiro dei propri beni personali e arredi, come da elenco Pt_2 concordato e scambiato tra difensori, il 10/12/2025 alla presenza dei difensori di entrambe le parti.
4) Fermo quanto sopra, a definizione di ogni controversia di carattere patrimoniale tra i coniugi, la signora si è impegnata a corrispondere al signor , che ha accettato, Pt_1 Pt_2
l'importo complessivo di € 45.000,00, di cui € 10.000,00 sono stati versati con bonifico in data 10/9/2025, € 30.000,00 versati con bonifico del 21/11/2025 e €. 5.000,00 versati con bonifico del 24/11/2025; 5) Le parti dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e, fatto salvo il puntuale adempimento delle obbligazioni indicate nel precedente punto n. 3, dichiarano di non aver più nulla a pretendere ed esigere reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Entrambe le parti chiedevano che, decorsi i termini di legge, la causa venisse rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Con ordinanza emessa in data 14.11.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano il 10 ottobre 2016; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/01/2025 da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Canale presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino britannico Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Bonanno presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO in data 10.10.2016 (Anno 2016, Atto n. 1580, Parte I, R. 01) in separazione dei beni.
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.01.2025, la Sig.ra ha chiesto la Parte_1 pronuncia di separazione personale dal Sig. alle condizioni ivi previste. Parte_2 Con memoria depositata in data 06.03.2025 si è costituito in giudizio parte resistente. All'udienza del 12.11.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Anno 2016, Atto n. 1580, Parte I);
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI PATTUIZIONI
1) La casa familiare sita in via Longarone 29 (di proprietà esclusiva della signora ma Pt_1 acquistata con il contributo economico del signor ) è stata venduta a terzi il 23/10/2025, Pt_2 previa estinzione del mutuo cointestato alle parti e con successiva estinzione del c/c bancario cointestato.
2) La signora sta beneficiando della consegna differita dell'immobile venduto, che Pt_1 dovrà rilasciare ai nuovi proprietari il 15/12/2025.
3) Il signor provvederà al ritiro dei propri beni personali e arredi, come da elenco Pt_2 concordato e scambiato tra difensori, il 10/12/2025 alla presenza dei difensori di entrambe le parti.
4) Fermo quanto sopra, a definizione di ogni controversia di carattere patrimoniale tra i coniugi, la signora si è impegnata a corrispondere al signor , che ha accettato, Pt_1 Pt_2
l'importo complessivo di € 45.000,00, di cui € 10.000,00 sono stati versati con bonifico in data 10/9/2025, € 30.000,00 versati con bonifico del 21/11/2025 e €. 5.000,00 versati con bonifico del 24/11/2025; 5) Le parti dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e, fatto salvo il puntuale adempimento delle obbligazioni indicate nel precedente punto n. 3, dichiarano di non aver più nulla a pretendere ed esigere reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Entrambe le parti chiedevano che, decorsi i termini di legge, la causa venisse rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Con ordinanza emessa in data 14.11.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano il 10 ottobre 2016; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG