Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza collegiale 14 novembre 2025
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2024, proposto da EP ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.159-2022 del 05-04-2022 emessa dal Tribunale di Trapani sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, l’odierno ricorrente ha chiesto che venisse dichiarato l’obbligo del resistente Assessorato Regionale di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n.159 del 5 aprile 2022 del Tribunale di Trapani – sezione lavoro, per come confermata dalla Corte d’Appello di Palermo - sezione lavoro, n. 351 del 9 maggio 2024, con la quale è stato così testualmente disposto: “Condanna l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto al ricorrente e quanto avrebbe dovuto allo stesso essere riconosciuto in forza all’inquadramento nella categoria D del citato CCRL, dal 18-12-2018 e per tutta la durata dell’incarico di Responsabile della Diga PACECO […] Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e pone a carico dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana la quota residua che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre Iva, CPA e spese generali”.
Nel merito il ricorrente evidenzia che l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro di Trapani debba avvenire attraverso la corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive ad esso spettanti (categoria D del vigente CCRL, rispetto a quelle in godimento della inferiore categoria C del vigente CCRL), con decorrenza dal 18 dicembre 2018 e per tutta la durata dell’incarico di Responsabile/Preposto della Diga Paceco.
Richiede altresì che allo stesso siano liquidate le spese legali liquidate in sentenza nella misura di € 1.200,00 oltre accessori di Legge, misura già depurata nel dispositivo della riduzione dei 2/3 in considerazione della parziale soccombenza.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha depositato la nota n. 79118 del 25 ottobre 2024, indirizzata alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana, avente ad oggetto la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di provvedere a dare esecuzione alla sentenza n.159/2022 del Tribunale di Trapani per cui oggi è causa.
Con la suddetta nota, e con la relativa tabella allegata, viene indicato in € 9.336,12 l’importo occorrente per liquidare in favore del ricorrente le differenze retributive dovutegli in esecuzione del titolo esecutivo in questione e per spese legali.
A questo proposito, il ricorrente notizia il Collegio del fatto che nei giorni scorsi, a seguito dell’approvazione del debito fuori bilancio per la predetta somma, ed in esecuzione di apposito decreto di impegno e liquidazione, la resistente Amministrazione ha liquidato in suo favore, con tre distinti mandati e con tre distinti accrediti, le seguenti somme: a) € 583,65 per spese legali; b) € 2.511,83 per differenze retributive; c) € 4.155,81 per differenze retributive.
Con memoria del 21 febbraio 2025, parte ricorrente ha però evidenziato che il resistente Assessorato ha dato esecuzione al giudicato per cui è causa solo in parte, e comunque in maniera inesatta.
Infatti, quanto alle differenze retributive corrisposte al ricorrente, l’Amministrazione resistente si sarebbe limitata a liquidarle per il solo periodo che va dal 18 dicembre 2018 al 18 maggio 2021, mentre alcuna somma avrebbe liquidato per il periodo dal 19 maggio 2021 e fino al termine dell’incarico di Responsabile della Diga Paceco e, quindi, sino a tutt’oggi.
Il ricorrente lamenta anche che la resistente Amministrazione ha pagato le succitate somme al netto delle ritenute erariali, quando invece avrebbe dovuto farlo al lordo delle stesse.
Tutto ciò posto, il ricorrente conclude per la violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del lavoro di Trapani, con espressa richiesta di condanna dell’amministrazione di dare esecuzione completa ed integrale alla stessa, con nomina di commissario ad acta che agisca in sostituzione dell’amministrazione in caso di persistente inerzia.
Resiste in giudizio, con atto di mera forma, l’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana.
All’udienza camerale del 12 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi e per gli effetti di seguito specificati.
Invero, risulta dalla documentazione di causa che il provvedimento giudiziale per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato e trasmesso all’Assessorato resistente, con la documentazione di cui all’art. 5-sexies, l. n. 89/2001, ed è passato in giudicato e sono decorsi i termini di legge per provvedere.
Inoltre, deve evidenziarsi che nulla ha opposto l’Assessorato in ordine alla richiesta del 21 febbraio 2025 del ricorrente di residua ottemperanza al giudicato.
Nella specie, risulta agli atti che, ad oggi, la resistente Amministrazione ha omesso di liquidare in favore del ricorrente le ulteriori differenze retributive da categoria D a categoria C a far data dal 19 maggio 2021 nonostante la sentenza ottemperanda prescrivesse il pagamento delle stesse “per tutta la durata dell’incarico di responsabile della diga di EC , incarico ancora in essere per come affermato dal ricorrente e non smentito dall’amministrazione. Il Collegio quindi dispone che tali somme debbano essere pagate fino al termine dell’incarico in parola.
Così come risulta che l’Assessorato, sulle comunque inferiori somme liquidate al ricorrente, ha omesso di liquidare in favore dello stesso la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come disposto dal Giudice del lavoro.
Per contro, il ricorso non può essere accolto nella parte in cui il ricorrente lamenta che le somme richieste sono state pagate al netto delle ritenute erariali, invece che a lordo. Infatti, il principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente opera per la fase della liquidazione delle somme che deve essere fatta al lordo, mentre il pagamento deve materialmente avvenire da parte dell’amministrazione al netto delle ritenute erariali ( “In ogni caso, è opportuno ribadire il principio giurisprudenziale, - ormai consolidato in detta materia, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (cfr, Cass. SU, n. 3105/1985; Cass. nn. 6806/1987; 1486/1989; 13735/1992; 9198/2000; 6337/2003), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi” (cfr. di recente, Tribunale Sulmona sez. lav., 30/09/2019, n. 98).
In ultimo, l’Assessorato ha liquidato in favore del ricorrente la sola somma di € 583,65 a titolo di spese legali, liquidate in sentenza comprensive di spese generali, cassa avvocati ed iva, ed ovvero nella misura di 1/3 di € 1.200,00 oltre accessori di legge. In effetti, tale riduzione non è rispettosa del decisum del Tribunale di Trapani, in quanto la somma di € 1.200,00, a titolo di spese legali oltre accessori di legge liquidata in sentenza, era già stata depurata dalla riduzione dei 2/3. E quindi per la detta frazione residua di 1/3 le spese erano state liquidate nella somma appunto di € 1.200,00 oltre accessori, residuando quindi il pagamento in favore del ricorrente a tale titolo della differenza spettantegli.
In conclusione, va dichiarato l’obbligo dell’Assessorato intimato di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento integrale delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo in favore del difensore distrattario, sono parzialmente compensate atteso l’accoglimento del ricorso nei limiti indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato:
a) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della regione siciliana al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nel complessivo importo di € 700,00 (euro settecento), oltre spese e rimborso del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, in qualità di Commissario ad acta, presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO