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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 204/2017 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
GRECO FRANCESCO PEC: Email_1 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con
[...] P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. SGROI FRANCESCO , PEC:
e dell'avv. PANTALEONE Email_2
FRANCESCO PEC: Email_3
Controparte_2
in persona dell'Assessore pro
[...]
Pag. 1 di 7 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO PEC: Email_4
appellati
Conclusioni: per l'appellante
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_3
Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Previa riforma della sentenza n. 3302/2016 del Tribunale civile di Palermo del 22.06.2016 mai notificata, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla con l'atto CP_1 di citazione notificato l'8.7.2013 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l pagamento delle somme ingiunte. CP_1
In ogni caso ritenere e dichiarare che DI è tenuta a pagare all'Ing. CP_1 [...] ed oggi all'avv. nella qualità di curatore del fallimento n. 13/15 di Parte_2 Parte_4 personalmente nonché quale legale rappresentante dello “Ente Superiore Parte_2
Formazione Orientamento – Comitato Territoriale della Regione Sicilia” la somma di €.
260.000,00 (euro duecentosessantamila/00), oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dei singoli contratti e fino al soddisfo ed oltre ancora alla rivalutazione monetaria, alle spese e compensi del presente procedimento.
Dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento di e, CP_1 conseguentemente, condannare di quest'ultimo ente al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, in misura pari all'importo contrattualmente convenuto per tutti i progetti formativi, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli contratti al soddisfo.
In linea ulteriormente subordinata si chiede che, sempre previa risoluzione del contratto per grave inadempimento di quest'ultimo venga condannato al risarcimento dei CP_1 danni per le tutte attività che l'ing. aveva espletato, consistenti nella Parte_2 progettazione esecutiva di tutti gli interventi, nella redazione delle perizie tecniche propedeutiche agli interventi e nel coordinamento didattico dei docenti che erano stati assunti per le attività formative oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli contratti al soddisfo, nonché all'ulteriore risarcimento per le attività non espletate da determinarsi da parte del Giudice in via equitativa.
Condannare controparte alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Pag. 2 di 7 per l'appellato INFAOP
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Ritenere e dichiarare che di tutte le somme di cui l'Ing. dovesse essere Parte_2 ritenuto creditore e, comunque, che dovessero essergli riconosciute e liquidate è obbligato al pagamento l' Controparte_2
.
[...]
Condannare l' Controparte_2
a rivalere la concludente di quanto questa fosse condannata a pagare all'Ing.
[...]
in dipendenza dell'eventuale accoglimento delle di lui ragioni. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi.
per il terzo chiamato Controparte_2
[...] voglia l'on.le Corte adita rigettare l'appello avversario e, comunque, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato in epigrafe;
con il favore delle spese e degli onorari del giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con decreto ingiuntivo n. 1706/2013 del 15 aprile 2013 il Tribunale di Palermo, su istanza dell'Ing. , ingiungeva alla il pagamento Parte_2 CP_1
della complessiva somma di € 260.000,00 oltre interessi, quale compenso per gli incarichi affidatigli nell'ambito di vari progetti formativi approvati dalla Regione
Sicilia.
2. Proponeva opposizione l' rilevando che il finanziamento dei progetti CP_1
formativi era stato illegittimamente revocato dalla Regione, successivamente all'approvazione degli stessi, chiedeva pertanto di chiamare in causa l'
[...]
al fine di essere manlevata Controparte_2 per le eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio.
3. Autorizzata la chiamata dell'Assessorato, questi si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Nelle more del giudizio,
Pag. 3 di 7 inoltre, veniva dichiarato il fallimento dell'Ing. e pertanto il processo Parte_2
interrotto.
4. Riassunto il giudizio si costituiva la curatela fallimentare dell'
[...]
e del suo legale rappresentante, Ing. che Parte_1 Parte_2
insisteva per il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 3302/2016 del 22.6.2016 il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, motivando la decisione sul rilievo della mancata prova dello svolgimento dell'incarico.
6. Con atto di citazione del 27.1.2017 la curatela del Parte_5
e del suo legale rappresentante, Ing. ha
[...] Parte_2
impugnato la menzionata sentenza e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
7. Si sono costituiti sia l' sia l' che hanno insistito per il CP_1 CP_2
rigetto del gravame.
8. Nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte di
Cassazione che ha revocato la sentenza che aveva dichiarato il fallimento dell
[...]
, di tal che quest'ultimo, Parte_6
tornato in bonis, si è costituito in giudizio facendo proprio l'appello proposto dalla curatela fallimentare.
9. Sostituita l'udienza del 2 ottobre 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
10. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole che il primo giudice abbia ritenuto che questi, rivestendo la posizione sostanziale di attore non avrebbe provato l'avvenuto svolgimento degli incarichi. Rileva, in proposito, di aver eccepito l'inadempimento contrattuale della chiedendo la risoluzione del contratto e CP_1
il risarcimento del danno, nella duplice forma di danno emergente e lucro cessante.
Aggiunge che l' non ha mai contestato lo svolgimento delle attività da parte CP_1
dell'Ing. con la conseguenza che doveva considerarsi fatto non Parte_2
contestato.
Pag. 4 di 7 11. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver statuito ultra petita nella parte in cui ha rilevato che non si fosse avverata la condizione sospensiva prevista nell'art. 5 delle lettere di incarico, secondo il quale il compenso per l'attività di coordinamento amministrativo avrebbe dovuto essere erogato sulla base delle ore effettivamente erogate e certificate dagli organi pubblici competenti, nonostante nessuna delle controparti avesse eccepito tale mancato avveramento.
12. Le censure, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondate nei limiti di cui appresso.
13. Dalla documentazione in atti emerge che l'INFAOP, nell'ambito di quattro progetti formativi (Integrazione sociale P.R.O.F. 2005, Verso il sociale P.R.O.F. 2005,
Integrazione sociale P.R.O.F. 2006, Verso il sociale P.R.O.F. 2006) ha affidato all'Ing.
lo svolgimento, per ciascun progetto, delle seguenti specifiche attività: la Parte_2
progettazione esecutiva, la redazione delle perizie, il coordinamento amministrativo e il coordinamento didattico, con la previsione per ciascuna attività di un compenso.
14. Come accennato, tuttavia, l'Assessorato ha revocato l'ammissione dei suddetti progetti a finanziamento (con decisione poi annullata dal Giudice Amministrativo) e, pertanto, i corsi non sono stati avviati né, com'è ovvio, portati a compimento.
15. Ora, avendo il richiesto, con il decreto ingiuntivo poi opposto, il Parte_2
pagamento di tutti i compensi pattuiti con l' egli ha, nella sostanza, eccepito CP_1
l'inadempimento di un contratto a prestazioni sinallagmatiche, sicchè, correttamente, il primo giudice ha ritenuto che fosse onere di questi – attore in senso sostanziale – provare di aver adempiuto la propria obbligazione a fronte del dedotto inadempimento della controparte.
16. A ben vedere, inoltre, non si pone nemmeno il problema della risoluzione del contratto, poiché l'incarico era relativo ai corsi che avrebbero dovuto svolgersi nel
2005 e 2006 e pertanto il contratto ha ampiamente esaurito i propri effetti.
17. Il primo Giudice non ha, tuttavia, considerato che risulta incontroverso, in quanto ammesso dall' che il contratto ha avuto una parziale esecuzione, CP_1
poichè il ha svolto le attività “propedeutiche” allo svolgimento dei corsi e Parte_2
tali attività possono senz'altro identificarsi nello svolgimento della progettazione
Pag. 5 di 7 esecutiva e nella redazione delle perizie, posto che tanto il coordinamento didattico, quanto il coordinamento amministrativo, secondo quanto si ricava dalle lettere di incarico, erano strettamente connessi allo svolgimento dei corsi, i quali, come detto, non sono stati nemmeno avviati.
18. Appare dunque evidente che possono riconoscersi al soltanto i Parte_2
compensi per le attività effettivamente svolte, e segnatamente: per il progetto
“Integrazione sociale P.R.O.F. 2005” la progettazione esecutiva per la quale era previsto un compenso di € 4.000,00 e la redazione delle perizie (compenso € 3.000,00), per il progetto “Verso il sociale P.R.O.F. 2005” la progettazione esecutiva (compenso €
4.000,00) e la redazione delle perizie (compenso € 3.000,00); per il progetto
“Integrazione sociale P.R.O.F. 2006” la progettazione esecutiva (compenso € 4.000,00)
e la redazione delle perizie (compenso € 3.000,00), per il progetto “Verso il sociale
P.R.O.F. 2006” la progettazione esecutiva (compenso € 4.000,00), la redazione delle perizie (compenso € 3.000,00), e così complessivamente € 28.000,00.
19. Il pagamento della predetta somma non può che gravare sull' CP_1
essendo l'Assessorato del tutto estraneo ai rapporti giuridici intrattenuti dall'ente di formazione (cfr. Cass. 11636/2012).
20. Conclusivamente, l'appello va parzialmente accolto, e, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l' va condannata al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 28.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
21. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione della metà delle spese di lite, la restante metà, liquidata come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri, va posta a carico dell' CP_1
22. Le spese tra l' e il terzo chiamato vanno invece compensate, avuto CP_1
riguardo all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3302/2016 del 22.6.2016 proposto dalla curatela del dello Parte_1
“Ente Superiore Formazione Orientamento – Comitato Territoriale della Pag. 6 di 7 Regione Sicilia”, e del legale rappresentante dell'ente ing. Parte_2
e proseguito da in bonis, nei confronti di
[...] Parte_2
con atto di citazione notificato il 20.1.2017, condanna CP_1 CP_1
al pagamento della somma di € 28.000,00 in favore di
[...] Parte_2
, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
[...]
- Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
- Condanna l' al pagamento delle metà delle spese di lite in favore CP_1
di che si liquidano, già dimidiate in € 1.750,00 oltre Parte_2 spese generali iva e cpa come per legge, compensa la restante metà;
- Compensa le spese tra l' e l' CP_1 [...]
Controparte_3
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 26 marzo 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 204/2017 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
GRECO FRANCESCO PEC: Email_1 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con
[...] P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. SGROI FRANCESCO , PEC:
e dell'avv. PANTALEONE Email_2
FRANCESCO PEC: Email_3
Controparte_2
in persona dell'Assessore pro
[...]
Pag. 1 di 7 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO PEC: Email_4
appellati
Conclusioni: per l'appellante
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_3
Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Previa riforma della sentenza n. 3302/2016 del Tribunale civile di Palermo del 22.06.2016 mai notificata, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla con l'atto CP_1 di citazione notificato l'8.7.2013 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l pagamento delle somme ingiunte. CP_1
In ogni caso ritenere e dichiarare che DI è tenuta a pagare all'Ing. CP_1 [...] ed oggi all'avv. nella qualità di curatore del fallimento n. 13/15 di Parte_2 Parte_4 personalmente nonché quale legale rappresentante dello “Ente Superiore Parte_2
Formazione Orientamento – Comitato Territoriale della Regione Sicilia” la somma di €.
260.000,00 (euro duecentosessantamila/00), oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dei singoli contratti e fino al soddisfo ed oltre ancora alla rivalutazione monetaria, alle spese e compensi del presente procedimento.
Dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento di e, CP_1 conseguentemente, condannare di quest'ultimo ente al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, in misura pari all'importo contrattualmente convenuto per tutti i progetti formativi, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli contratti al soddisfo.
In linea ulteriormente subordinata si chiede che, sempre previa risoluzione del contratto per grave inadempimento di quest'ultimo venga condannato al risarcimento dei CP_1 danni per le tutte attività che l'ing. aveva espletato, consistenti nella Parte_2 progettazione esecutiva di tutti gli interventi, nella redazione delle perizie tecniche propedeutiche agli interventi e nel coordinamento didattico dei docenti che erano stati assunti per le attività formative oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli contratti al soddisfo, nonché all'ulteriore risarcimento per le attività non espletate da determinarsi da parte del Giudice in via equitativa.
Condannare controparte alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Pag. 2 di 7 per l'appellato INFAOP
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Ritenere e dichiarare che di tutte le somme di cui l'Ing. dovesse essere Parte_2 ritenuto creditore e, comunque, che dovessero essergli riconosciute e liquidate è obbligato al pagamento l' Controparte_2
.
[...]
Condannare l' Controparte_2
a rivalere la concludente di quanto questa fosse condannata a pagare all'Ing.
[...]
in dipendenza dell'eventuale accoglimento delle di lui ragioni. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi.
per il terzo chiamato Controparte_2
[...] voglia l'on.le Corte adita rigettare l'appello avversario e, comunque, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato in epigrafe;
con il favore delle spese e degli onorari del giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con decreto ingiuntivo n. 1706/2013 del 15 aprile 2013 il Tribunale di Palermo, su istanza dell'Ing. , ingiungeva alla il pagamento Parte_2 CP_1
della complessiva somma di € 260.000,00 oltre interessi, quale compenso per gli incarichi affidatigli nell'ambito di vari progetti formativi approvati dalla Regione
Sicilia.
2. Proponeva opposizione l' rilevando che il finanziamento dei progetti CP_1
formativi era stato illegittimamente revocato dalla Regione, successivamente all'approvazione degli stessi, chiedeva pertanto di chiamare in causa l'
[...]
al fine di essere manlevata Controparte_2 per le eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio.
3. Autorizzata la chiamata dell'Assessorato, questi si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Nelle more del giudizio,
Pag. 3 di 7 inoltre, veniva dichiarato il fallimento dell'Ing. e pertanto il processo Parte_2
interrotto.
4. Riassunto il giudizio si costituiva la curatela fallimentare dell'
[...]
e del suo legale rappresentante, Ing. che Parte_1 Parte_2
insisteva per il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 3302/2016 del 22.6.2016 il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, motivando la decisione sul rilievo della mancata prova dello svolgimento dell'incarico.
6. Con atto di citazione del 27.1.2017 la curatela del Parte_5
e del suo legale rappresentante, Ing. ha
[...] Parte_2
impugnato la menzionata sentenza e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
7. Si sono costituiti sia l' sia l' che hanno insistito per il CP_1 CP_2
rigetto del gravame.
8. Nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte di
Cassazione che ha revocato la sentenza che aveva dichiarato il fallimento dell
[...]
, di tal che quest'ultimo, Parte_6
tornato in bonis, si è costituito in giudizio facendo proprio l'appello proposto dalla curatela fallimentare.
9. Sostituita l'udienza del 2 ottobre 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
10. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole che il primo giudice abbia ritenuto che questi, rivestendo la posizione sostanziale di attore non avrebbe provato l'avvenuto svolgimento degli incarichi. Rileva, in proposito, di aver eccepito l'inadempimento contrattuale della chiedendo la risoluzione del contratto e CP_1
il risarcimento del danno, nella duplice forma di danno emergente e lucro cessante.
Aggiunge che l' non ha mai contestato lo svolgimento delle attività da parte CP_1
dell'Ing. con la conseguenza che doveva considerarsi fatto non Parte_2
contestato.
Pag. 4 di 7 11. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver statuito ultra petita nella parte in cui ha rilevato che non si fosse avverata la condizione sospensiva prevista nell'art. 5 delle lettere di incarico, secondo il quale il compenso per l'attività di coordinamento amministrativo avrebbe dovuto essere erogato sulla base delle ore effettivamente erogate e certificate dagli organi pubblici competenti, nonostante nessuna delle controparti avesse eccepito tale mancato avveramento.
12. Le censure, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondate nei limiti di cui appresso.
13. Dalla documentazione in atti emerge che l'INFAOP, nell'ambito di quattro progetti formativi (Integrazione sociale P.R.O.F. 2005, Verso il sociale P.R.O.F. 2005,
Integrazione sociale P.R.O.F. 2006, Verso il sociale P.R.O.F. 2006) ha affidato all'Ing.
lo svolgimento, per ciascun progetto, delle seguenti specifiche attività: la Parte_2
progettazione esecutiva, la redazione delle perizie, il coordinamento amministrativo e il coordinamento didattico, con la previsione per ciascuna attività di un compenso.
14. Come accennato, tuttavia, l'Assessorato ha revocato l'ammissione dei suddetti progetti a finanziamento (con decisione poi annullata dal Giudice Amministrativo) e, pertanto, i corsi non sono stati avviati né, com'è ovvio, portati a compimento.
15. Ora, avendo il richiesto, con il decreto ingiuntivo poi opposto, il Parte_2
pagamento di tutti i compensi pattuiti con l' egli ha, nella sostanza, eccepito CP_1
l'inadempimento di un contratto a prestazioni sinallagmatiche, sicchè, correttamente, il primo giudice ha ritenuto che fosse onere di questi – attore in senso sostanziale – provare di aver adempiuto la propria obbligazione a fronte del dedotto inadempimento della controparte.
16. A ben vedere, inoltre, non si pone nemmeno il problema della risoluzione del contratto, poiché l'incarico era relativo ai corsi che avrebbero dovuto svolgersi nel
2005 e 2006 e pertanto il contratto ha ampiamente esaurito i propri effetti.
17. Il primo Giudice non ha, tuttavia, considerato che risulta incontroverso, in quanto ammesso dall' che il contratto ha avuto una parziale esecuzione, CP_1
poichè il ha svolto le attività “propedeutiche” allo svolgimento dei corsi e Parte_2
tali attività possono senz'altro identificarsi nello svolgimento della progettazione
Pag. 5 di 7 esecutiva e nella redazione delle perizie, posto che tanto il coordinamento didattico, quanto il coordinamento amministrativo, secondo quanto si ricava dalle lettere di incarico, erano strettamente connessi allo svolgimento dei corsi, i quali, come detto, non sono stati nemmeno avviati.
18. Appare dunque evidente che possono riconoscersi al soltanto i Parte_2
compensi per le attività effettivamente svolte, e segnatamente: per il progetto
“Integrazione sociale P.R.O.F. 2005” la progettazione esecutiva per la quale era previsto un compenso di € 4.000,00 e la redazione delle perizie (compenso € 3.000,00), per il progetto “Verso il sociale P.R.O.F. 2005” la progettazione esecutiva (compenso €
4.000,00) e la redazione delle perizie (compenso € 3.000,00); per il progetto
“Integrazione sociale P.R.O.F. 2006” la progettazione esecutiva (compenso € 4.000,00)
e la redazione delle perizie (compenso € 3.000,00), per il progetto “Verso il sociale
P.R.O.F. 2006” la progettazione esecutiva (compenso € 4.000,00), la redazione delle perizie (compenso € 3.000,00), e così complessivamente € 28.000,00.
19. Il pagamento della predetta somma non può che gravare sull' CP_1
essendo l'Assessorato del tutto estraneo ai rapporti giuridici intrattenuti dall'ente di formazione (cfr. Cass. 11636/2012).
20. Conclusivamente, l'appello va parzialmente accolto, e, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l' va condannata al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 28.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
21. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione della metà delle spese di lite, la restante metà, liquidata come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri, va posta a carico dell' CP_1
22. Le spese tra l' e il terzo chiamato vanno invece compensate, avuto CP_1
riguardo all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3302/2016 del 22.6.2016 proposto dalla curatela del dello Parte_1
“Ente Superiore Formazione Orientamento – Comitato Territoriale della Pag. 6 di 7 Regione Sicilia”, e del legale rappresentante dell'ente ing. Parte_2
e proseguito da in bonis, nei confronti di
[...] Parte_2
con atto di citazione notificato il 20.1.2017, condanna CP_1 CP_1
al pagamento della somma di € 28.000,00 in favore di
[...] Parte_2
, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
[...]
- Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
- Condanna l' al pagamento delle metà delle spese di lite in favore CP_1
di che si liquidano, già dimidiate in € 1.750,00 oltre Parte_2 spese generali iva e cpa come per legge, compensa la restante metà;
- Compensa le spese tra l' e l' CP_1 [...]
Controparte_3
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 26 marzo 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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