Decreto cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 15/09/2023, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2023
N. 01057/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2022, proposto da
Vesoma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Gaetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del Comune di Castrignano del Capo, Comando di Polizia Locale prot. n. 0013712 del 18 Ottobre 2022, notificata in pari data, avente ad oggetto "Occupazione di spazi ed aree pubbliche, comunicazioni", che così dispone: “.. è emerso che nelle pertinenze dell’attività commerciale all’insegna Vesoma S.r.l. risulta persistere l’occupazione di una porzione di area pubblica della Piazza Savoia, mediante il posizionamento di strutture al suolo e una struttura metallica ancorata ad esso. Premesso che tale occupazione ha carattere temporaneo e che pertanto la stessa deve essere rimossa allo scadere dell’autorizzazione concessa. Considerato che l’A.C. intende promuovere interventi di riqualificazione di alcune aree del territorio tra le quali è prevista la citata Piazza Savoia, si invita la S.V. a provvedere alla rimozione della suddetta struttura ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di gg. 10 dal ricevimento della presente. In difetto si procederà unilateralmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con totale addebito di spese a suo carico. Si comunica sin d’ora che la predetta occupazione non potrà più trovare accoglimento e pertanto non sarà più autorizzata dai competenti Uffici Comunali. La presente vale quale avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to E. Gaetani e avv.to D. Mastrolia.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente - che dal 2005 svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande nella Marina di Leuca tramite un chiosco bar con annessi servizi e accessori ubicato su un’area pubblica di mq. 72 in Piazza Savoia all’angolo sud est, in forza di autorizzazione stagionale n. 11 del 7 luglio 2005 (concessa per l’esercizio del commercio su area pubblica di tipo “A”) e successivo rilascio di P.d.C. per ampliamento del chiosco preesistente n. 70/2018 (con autorizzazione all’installazione temporanea di sedie, tavolini, recinzione in pallet e di una struttura ombreggiante su piazzale adiacente a chiosco esistente) - con il ricorso all’esame, proposto il 7 novembre 2011, impugna la nota del Comune di Castrignano del Capo, Comando di Polizia Locale prot. n. 0013712 del 18 Ottobre 2022, notificata in pari data, avente ad oggetto "Occupazione di spazi ed aree pubbliche, comunicazioni", con la quale, premesso che: “.. è emerso che nelle pertinenze dell’attività commerciale all’insegna Vesoma S.r.l. risulta persistere l’occupazione di una porzione di area pubblica della Piazza Savoia, mediante il posizionamento di strutture al suolo e una struttura metallica ancorata ad esso. Premesso che tale occupazione ha carattere temporaneo e che pertanto la stessa deve essere rimossa allo scadere dell’autorizzazione concessa. Considerato che l’A.C. intende promuovere interventi di riqualificazione di alcune aree del territorio tra le quali è prevista la citata Piazza Savoia ”, l’ha invitata “ a provvedere alla rimozione della suddetta struttura ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di gg. 10 dal ricevimento della presente ”, avvisandola che, in difetto “ si procederà unilateralmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con totale addebito di spese a suo carico. Si comunica sin d’ora che la predetta occupazione non potrà più trovare accoglimento e pertanto non sarà più autorizzata dai competenti Uffici Comunali. La presente vale quale avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 ”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.
II. Violazione artt. 7 e 8 L. n. 241/1990.
III. Violazione art. 3 L. n. 241/1990; Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
IV. Violazione dell’art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 114/1998 e dell’art. 5 L.R. n. 18/2001.
V. Violazione art. 21 quinques L. n. 241/1990. Violazione del legittimo affidamento del privato e dei canoni di logicità e ragionevolezza.
Il 24 novembre 2022 si è costituito il giudizio il Comune di Castrignano del Capo, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 598/2022, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 13 dicembre 2022 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione “ il ricorso appare fondato in quanto: in primo luogo, è evidente il carattere immediatamente lesivo della nota comunale impugnata, la quale (pur precisando che “la presente vale quale avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990”) dopo aver rilevato l’occupazione di una porzione di area pubblica della Piazza Savoia mediante il posizionamento di strutture al suolo e una struttura metallica ancorata ad esso, ha disposto la rimozione “della suddetta struttura” e il ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di giorni dieci; l’immediata lesività e valenza decisoria (almeno in parte qua) della nota impugnata appare concretizzare la dedotta violazione dell’art. 7 della L. n.241/1990, stante l’assenza della previa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo di che trattasi; in secondo luogo, la nota impugnata sconta il rilevato deficit istruttorio e motivazionale, a cagione della estrema genericità e perplessità della stessa quanto alla qualificazione e descrizione della struttura/e da rimuovere e all’iter logico giuridico seguito. Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla Società ricorrente ”.
Con memoria depositata il 1° giugno 2023, il difensore della Società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, rilevando che “ nelle more della trattazione del merito della controversia, il Comune di Castrignano del Capo ha trasmesso alla ricorrente la nota prot. n. 3015 del 27.02.2023 (prodotta agli atti del presente giudizio), con la quale ha comunicato l’avvio, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, del procedimento finalizzato alla rimozione delle strutture e delle opere installate nella parte sud-ovest di Piazza Savoia ed alla eventuale revoca del titolo concessorio prot. n. 99/P.M. del 14.01.2010 ed in parte qua di quello edilizio (P.d.c. n. 70/2018) che consentono l’installazione delle strutture in via stagionale… nella medesima nota prot. n. 3015/2023, peraltro, la p.a., prendendo atto della pronuncia cautelare n. 598/2022, ha disposto l’annullamento in autotutela della nota oggetto del presente gravame n. 13712 del 18.10.2022” .
Anche il difensore del Comune di Castrignano del Capo, con apposita istanza depositata il 3 giugno 2023, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, il Collegio che, in base a quieti principi giurisprudenziali, la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm. può essere pronunciata nel caso in cui la parte ricorrente abbia ottenuto (come è avvenuto nella fattispecie dedotta in giudizio) in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687; sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317).
Infatti, risulta per tabulas che, nelle more del processo, il Comune resistente ha adottato la nota prot. n. 3015 del 27 febbraio 2023, con la quale ha annullato d’ufficio (con effetto ex tunc) il provvedimento impugnato e contestualmente comunicato l’avvio del nuovo procedimento amministrativo (tutt’ora pendente) finalizzato sia alla immediata rimozione delle strutture e delle opere attualmente installate nella parte sud-ovest di Piazza Savoia indicandole analiticamente (recinzione in pallet e una struttura metallica che sostiene un telo ombreggiante PVC con relativo impianto di illuminazione e diverse altre strutture metalliche di colore bianco ancorate al suolo, sui margini perimetrali della Piazzetta per una superficie occupata di mq. 111,50), sia alla revoca del titolo concessorio prot. n. 99/P.M. del 14 gennaio 2010 e in parte qua del titolo edilizio (P.d.C. n. 70/2018) che ne hanno consentito sinora l’installazione in via meramente temporanea/stagionale, sicchè (in difetto di proposizione di motivi aggiunti avverso la nota comunale sopravvenuta) il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso, deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio (avuto riguardo alla sollecita presa d’atto da parte dell’A.C. resistente della citata ordinanza cautelare n. 598/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO