Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 591/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 591/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via del
Plebiscito n. 15
nei confronti di
, c.f. , nata a [...]à in data 1 CP_1 C.F._1 marzo 1935, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Grillari, elettivamente domiciliata in San Pietro di Caridà, via Chiesa Matrice, 3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
L' impugna la sentenza n. 37/2019, pubblicata il Parte_1
14/1/2019, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n. 233/2015 R.G., con la quale è stata dichiarata l'usucapione della proprietà dell'immobile sito nel Comune di San Pietro di Caridà, catastalmente identificato al foglio 12, nelle particelle provvisorie 708 e 709, derivanti dall'originaria particella 707, da parte di . CP_1
Il giudice di prime cure, constatato che la particella 707 era stata originariamente utilizzata per edificare la sede di una scuola, ha ritenuto che l'immobile oggetto di giudizio rientrasse, ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c., tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato. Tuttavia, con il completamento dei lavori per la costruzione del plesso scolastico, è cessata la destinazione della parte rimasta inedificata, venendo così meno il vincolo di indisponibilità sul bene.
Rilevato il possesso pacifico ed ininterrotto per oltre un ventennio, il giudice ha accolto la domanda.
- Domanda dell'appellante
L'Agenzia impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1
usucapibile il bene oggetto della controversia. Deduce in proposito che, per sottrarre il bene immobile al patrimonio indisponibile dello Stato,
è necessario il compimento di un atto amministrativo espressamente a ciò destinato.
Mancando un atto in tal senso per l'immobile oggetto del presente procedimento, il giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda.
2 Corte d'Appello
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1158 c.c. Deduce, in proposito, che se l'indisponibilità del bene è venuta meno dal sostanziale abbandono dell'immobile un tempo adibito a scuola materna, la prova del possesso valido ad usucapionem avrebbe dovuto riguardare anche la data a partire dalla quale il bene avrebbe potuto essere acquistato a titolo originario.
- Difese di CP_1
deduce l'infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis CP_1
c.p.c.
Osserva che la particella originaria è stata destinata solo in parte a sede della scuola, ma l'area restante, non utilizzata, è separata rispetto al resto da una recinzione metallica nonché da una strada pubblica asfaltata. Perciò, la parte di cui ha richiesto l'accertamento dell'usucapione non può essere qualificata come “sede di uffici pubblici” nel senso tipizzato dall'art. 826 c.c. Inoltre, la prova testimoniale ha dimostrato che l'appellata, almeno dal 1974, vi ha realizzato la propria abitazione, dimostrando la mancanza di effettiva ed attuale destinazione al pubblico servizio dei beni oggetto di giudizio.
Rispetto al secondo motivo d'appello, l'appellata rappresenta che dall'esame della dichiarazione testimoniale emerge che il suo possesso risale almeno al
1954 e che, in ogni caso, nel 1974, il teste ha visto la casa che, da allora,
l'appellata ha sempre abitato.
***
1.- Sulla usucapibilità del bene
1. L'Agenzia del demanio impugna la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'usucapibilità del bene oggetto del procedimento. Deduce in proposito che, per sottrarre il bene immobile al patrimonio indisponibile dello
Stato, è necessario il compimento di un atto amministrativo espressamente a ciò destinato. Mancando tale atto per l'immobile in questione, il giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda.
2. Il motivo è infondato.
3 Corte d'Appello
Oggetto del procedimento sono le particelle provvisorie nn. 708 e 709, originate dal frazionamento della particella originaria n. 707. Su quest'ultima
è stata costruita, negli anni '50, una scuola materna. Tuttavia è emerso dagli atti del procedimento che le particelle 708 e 709 non sono state coinvolte dall'edificazione del plesso scolastico.
Non risulta che l'area in questione abbia perso la propria identità, accedendo all'edificio scolastico. Quindi non può ritenersi che l'area in questione abbia acquisito definitivamente lo status dell'indisponibilità (secondo il principio enunciato dal Cass. n. 12023/2004).
Secondo l'appellante, una volta realizzata l'opera pubblica (scuola materna), al fine dell'usucapibilità del bene, era necessaria una dichiarazione dell'ente pubblico circa la non utilizzazione del bene.
L'assunto non è condivisibile, in quanto la declassificazione di un bene del patrimonio indisponibile può essere anche tacita. E la declassificazione tacita può avvenire: a) con una manifestazione di una volontà dell'ente proprietario incompatibile con la destinazione del bene alla pubblica funzione, o b) con l'immutazione irreversibile del bene (anche ad opera di terzi) che lo rende inidoneo all'uso pubblico, non seguita da opposizione dell'ente pubblico, ossia da un atto – anche non consistente in un'azione giudiziaria – confermativo della (volontà di mantenere la) destinazione pubblica del bene.
Quest'ultima ipotesi si è verificata nella fattispecie in esame con la costruzione del fabbricato da parte dell'odierna appellata senza opposizione da parte dell'ente pubblico proprietario.
Che la declassificazione del bene del patrimonio indisponibile possa derivare dall'immutazione irreversibile del bene è principio enunciato più volte dalla giurisprudenza, ordinaria e amministrativa.
Si veda ad es. Cass. n. 32438/2023, secondo cui la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile postula che «il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo». Medesimo principio è stato affermato da Cons. St. n. 4379/2021, da
Cass. n. 19814/2020 e Cass. n. 2962/2012.
4 Corte d'Appello
Pertanto deve ritenersi che dalla costruzione del fabbricato da parte della
, l'area su cui il fabbricato è stato realizzato e il fabbricato stesso sono CP_1
divenuti usucapibili.
2.- Sul decorso dei 20 anni
1. Con il secondo motivo l' ritiene insussistenti i requisiti Parte_1 di cui all'art. 1158 c.c. Deduce, in proposito, che se l'indisponibilità del bene è venuta meno con il sostanziale abbandono dell'immobile un tempo adibito a scuola materna, la prova del possesso valido ad usucapionem avrebbe dovuto riguardare anche la data a partire dalla quale il bene avrebbe potuto essere acquistato a titolo originario.
Secondo l'appellante, l'attività istruttoria ha dimostrato che, successivamente al 1974, l'edificio è stato adibito a scuola e successivamente ad ufficio postale.
Infatti, osserva l'appellante, i ricordi del testimone si riferiscono agli anni successivi al 1974.
Pertanto, secondo l'appellante, non vi è prova che il possesso ad usucapionem sia stato esercitato per un ventennio ininterrotto a partire dal momento in cui l'immobile ha cessato di essere utilizzato per finalità pubbliche.
2. L'assunto non è condivisibile.
La contestazione dell'appellante, appena riportata, attiene all'edificio realizzato dall'ente pubblico, non al fabbricato realizzato dalla . CP_1
L'Agenzia del demanio contesta, dunque, nell'atto d'appello, il decorso di 20 anni a partire dalla cessazione dell'uso pubblico del fabbricato realizzato dall'ente pubblico (prima destinato a scuola materna e poi ad ufficio postale).
Non contesta quindi l , nell'atto d'appello, la circostanza Parte_1
che la costruzione del fabbricato realizzato dalla risale a prima del (o CP_1
quanto meno al) 1974. Circostanza, questa, espressamente riferita dal teste sentito.
Pertanto, in mancanza di specifica contestazione di tale circostanza ed in mancanza di elementi che inducano a dubitare dell'attendibilità del teste, può ritenersi acquisita prova della realizzazione del fabbricato della prima o CP_1
comunque al 1974.
5 Corte d'Appello
La testimonianza appare attendibile anche in particolare in ordine a alla data, visto che la data del 1974 è agganciata dal teste stesso ad una precisa circostanza, ossia al suo ritorno dalla Svizzera.
Per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, è a tale data – costruzione del fabbricato da parte della – che risale l'immutazione irreversibile che CP_1 determina la declassificazione dell'area e il passaggio al patrimonio disponibile, con conseguente usucapibilità dello stesso.
È a quel momento quindi che va fissato l'inizio del termine ventennale per l'usucapione.
Conseguentemente, in mancanza di atti dell'Amministrazione di opposizione all'immutazione irreversibile e confermativi della destinazione a pubblico uso, ed in mancanza di altri atti interruttivi, deve ritenersi che, alla data della proposizione della domanda in primo grado, risalente all'anno 2015, erano decorsi i vent'anni richiesti dall'art. 1158 c.c.
Dunque, ricorrono i presupposti per l'acquisto per usucapione.
L'appello va quindi rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3.- Spese processuali
Si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado, dal momento che nell'atto di citazione di primo grado non era stata allegata la circostanza che si è rivelata decisiva, ossia la costruzione del fabbricato da parte della . CP_1
4.- Doppio del contributo unificato
Non trova applicazione l'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 in quanto il pagamento del contributo unificato è escluso per le Amministrazioni dello
Stato (Cass. civ., Sez. Un., 4315/2020).
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'appello;
6 Corte d'Appello
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Reggio Calabria, 15 aprile 2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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