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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/02/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4973/2019
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4973 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento – risarcimento del danno, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Genzano di Roma (RM), alla Via Colle Fiorito n. 2, presso lo studio dell'Avv. Tania Campagna, che la rappresenta e difende con l'Avv. Marianna Quaranta in virtù di procura in atti;
ATTORE contro
Pag. 1 di 14 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1 Pt_2 in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Santella n. 45, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo
Roccasalva Capasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma (RM), in Via Colle Fiorito n. 2, presso lo studio dell'Avv. Bruno Chiarantano, che la rappresenta e difende con l'Avv. Rosanna Papa in virtù di procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 Pt_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi risoluto il rapporto
[...] de quo e per l'effetto condannare la alla rimozione dell'impianto ed al ripristino CP_3 dello stato quo ante con il rifacimento del solaio di copertura dell'immobile di proprietà de
[...]
; - condannare la medesima al pagamento della indennità di occupazione Parte_3 CP_3 del solaio di copertura dell'immobile emarginato dalla scadenza del preliminare alla effettiva rimozione dell'impianto da quantificarsi in € 45.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì, la al pagamento delle CP_3
altre voci di danno così come specificati e quantificati al punto 9 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e cpa come per legge, con attribuzione.” (così dalle conclusioni dell'atto di citazione).
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto: - che in data 30.09.2012 le parti hanno stipulato un contratto preliminare di cessione del diritto di superficie e di servitù relativo al lastrico solare, identificato nel NCT del Comune di Roma alla particella 174 del foglio 1186, di proprietà della costituente titolo necessario per la legittima realizzazione di un Parte_1
Pt_ impianto fotovoltaico, la cui progettazione e costruzione è stato affidato dalla alla Soc. CP_1
BeSolar; - che il predetto preliminare avrebbe dovuto essere seguito da un successivo e definitivo contratto di cessione, entro tre mesi dalla stipula, ovvero entro il 31.12.2012, e che il prezzo della cessione è stato determinato in € 50.000,00, dei quali € 5.000,00 corrisposti alla sottoscrizione
Pag. 2 di 14 quale caparra confirmatoria, € 5.000,00 da versarsi all'ottenimento del nulla osta degli istituti mutuanti per la liberazione dell'ipoteca iscritta sulle aree oggetto del diritto di superficie opportunamente frazionate e distinte al catasto, in cura alla parte promittente, e infine €
40.000,00 in un'unica soluzione alla stipula del rogito notarile del definitivo atto di cessione dei diritti di superficie delle aree identificate;
- che il contratto preliminare deve dirsi risolto per decorrenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo, non intervenuta;
- che il contratto preliminare deve dirsi in ogni caso risolto per il grave inadempimento in cui la
Pt_
sarebbe incorsa, per la violazione della buona fede contrattuale, consistita nell'aver CP_1
richiesto il riconoscimento del diritto alle tariffe incentivanti in materia di energia nel marzo
2013, quando il contratto preliminare doveva ritenersi già risolto, e per non aver sostenuto la risoluzione bonaria della vertenza, oltre che per non aver realizzato l'impianto fotovoltaico a regola d'arte, con conseguenti danni da infiltrazioni allo stabilimento e alle merci ivi allocate;
- che oltre al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento della controparte, deve essere riconosciuta un'indennità per l'occupazione del lastrico da parte della convenuta.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che, contestando gli assunti di CP_1 Pt_2
controparte, ha sostenuto: - la natura non essenziale del termine previsto dal contratto preliminare per la stipulazione del definitivo;
- la ricorrenza di un grave inadempimento imputabile alla controparte, consistito anche nella violazione della buona fede contrattuale, avendo la Parte_1 spento arbitrariamente l'impianto fotovoltaico oggetto di causa e comunicato al GSE la risoluzione del contratto mai effettivamente realizzatasi, con ciò facendo venire meno il riconoscimento del diritto alle tariffe incentivanti in materia di energia;
- che la risoluzione del contratto preliminare andrebbe pertanto pronunciata per il grave inadempimento della controparte e, in ogni caso, ex 1463 c.c., per sopravvenienze imputabili alla controparte che hanno inciso e frustrato la causa in concreto del contratto;
- che spetterebbe alla il risarcimento CP_1 Pt_2 del danno occorso a causa dell'inadempimento della controparte;
- che costituendo l'impianto fotovoltaico oggetto di causa la nuova copertura dello stabilimento di proprietà della controparte, andrebbe riconosciuto alla convenuta anche l'indennizzo di cui all'art. 936 c.c. o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento;
- che si configurerebbe anche un diritto alla restituzione di quanto versato, a seguito della risoluzione del contratto, in forza dell'art.
3.2 del contratto preliminare;
- che a seguito del conferimento del ramo di azienda comprendente tutti i beni della in favore della società avvenuto con atto del Parte_1 Controparte_2
Pag. 3 di 14 12/04/2019, sussisterebbero i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c., atteso che “Il conferimento dell'intero ramo di azienda da parte di alla Pt_1 Controparte_2
[...
costituisce un sicuro pregiudizio per la poiché azzera la garanzia CP_1 Pt_2
patrimoniale generica della così compromettendo la possibilità di vedere soddisfatta Parte_1
la propria pretesa risarcitoria” (così da pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta).
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha concluso chiedendo: “I.- rigettare le domande attoree tutte perché infondate. In via riconvenzionale I.- autorizzare ai sensi dell'art. 111 cpc la chiamata in causa di con sede in Roma, Via Genzano n. Controparte_4
28, cf e p.iva affinché sia accertato il subentro di quest'ultima in tutti i rapporti P.IVA_1
contrattuali di ivi compreso il preliminare del 2012 per cui è causa ed il subentro in Pt_1
tutti i crediti e debiti ivi compresi quelli maturati nei confronti di e ciò al fine di CP_1 Pt_2
estendere, nei confronti del cessionario, tutte le Controparte_4 domande di cognizione e di condanna che sono proposte nei confronti dell'alienante , Pt_1
previo differimento ai sensi degli artt. 106 e 269 cpc della prima udienza di comparizione, con concessione dei termini di legge per la notifica con tutti gli adempimenti di rito;
II. - accertare e dichiarare l'insussistenza della risoluzione del contratto preliminare così come dichiarata da
e la validità del preliminare sottoscritto inter partes nel 2012 avente ad oggetto la Pt_1
costituzione del diritto di superficie al momento della pretesa risoluzione;
III. - accertare
l'inadempimento di agli obblighi contrattuali di cui al preliminare del 2012 e Pt_1
l'inadempimento della medesima degli obblighi nascenti dal principio di buona fede precettiva strumentale all'adempimento e autonoma, e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del preliminare in danno di anche per sopravvenienze che hanno inciso sulla causa del Pt_1
contratto e condannare al pagamento delle somme di seguito indicate e di tutti i danni Pt_1
subiti e subendi da che si quantificano come segue: a).- € 968.272,01 a titolo di CP_1 Pt_2 restituzione dell'investimento eseguito per la realizzazione dell'impianto e la copertura del lastrico solare e ciò in esecuzione degli obblighi del preliminare, suborditamente a tiotlo di indennizzo ex art. 936 cc, in via gradata a titolo di risarcimento del danno, in via ulteriormente gradata a titolo di ingiustificato arricchimento;
b).- € 205.661,00 a titolo di danno correlato alla revoca degli incentivi percepiti di cui GSE ha chiesto la restituzione;
c).- € 1.045.951,00 a titolo di danni correlati al mancato godimento delle agevolazioni revocate per la durata della convenzione;
d).- interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2003 sugli importi di cui alle lettere
Pag. 4 di 14 a),b) e con decorrenza quanto alla voce di cui alla lettera a) dal momento dell'esecuzione delle opere, quanto alla voce di cui alla lettera b) dal momento della richiesta di restituzione degli incentivi, subordintamente interessi e rivalutazione moonetaria;
e) .-importo rapportato al tasso ordinario medio annuo praticato dagli istituti di credito per l'affidamento bancario sulle somme di cui alla lettera c) attualizzate con decorrenza dalla data di concessione dei benefici energetici
e per ogni anno successivo fino al soddisfo, subordintamente interessi e rivalutazione mionetaria;
IV.- estendere gli effetti della pronuncia di cognizione e di condanna anche a
[...] in applicazione dell'art.111 comma 3 cpc;
V.- Controparte_2
accertare e dichiarare, in ogni caso, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e disporre la revocatoria - dichiarando l'inefficacia nei confronti della CP_1
dell'atto del 12/04/2019 del Notaio n.rep. 354339/80384, con cui Pt_2 Persona_1
conferiva, per la costituzione della società “ il ramo Pt_1 Controparte_2
di azienda di sua proprietà, costituiti dai seguenti immobili e degli atti di disposizione dei medesimi:” provvedendo altresì ad elencare analiticamente i beni (così dalle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata in causa di e differita la prima udienza, Controparte_2 quest'ultima si è costituita tardivamente soltanto in data 29.5.2020, contestando gli assunti di controparte, aderendo alle difese dell'attrice e formulando le seguenti conclusioni: “- rigetto della domanda principale formulata nei confronti di per quanto di ragione;
- il rigetto Parte_3
della domanda riconvenzionale proposta da;
- con rifusione delle spese di lite con CP_5 attribuzione.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, nei limiti di ammissibilità e rilevanza, la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testi per parte e l'espletamento di una Ctu.
Il Giudice, con provvedimento del 27.8.2024, a seguito di un primo rinvio per discussione, ha rinviato la causa per la discussione e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché per il deposito di scritti conclusionali. La causa ha quindi subito un ulteriore rinvio per riassegnazione a nuovo giudicante.
Con le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 13.1.2025 e 23.1.2025, queste ultime hanno discusso la causa.
Pag. 5 di 14 2. Risulta pacifico tra le parti che e hanno stipulato in data Parte_1 CP_1 Pt_2
30.9.2012 un “contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie e di servitù” relativo al lastrico solare, identificato nel NCT del Comune di Roma alla particella 174 del foglio 1186, di proprietà della prima, al fine di consentire alla seconda la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di copertura del relativo opificio (cfr. il punto 2 del contratto in questione, costituente l'allegato n. 1 sia della produzione di parte attrice che di quella di parte convenuta).
Altrettanto pacifico tra le parti deve ritenersi l'obbligo assunto dalla promissaria CP_1 Pt_2 di affidare la realizzazione dell'impianto alla società (cfr. punto 1 del contratto
[...] Pt_4 citato) sulla base di un progetto dell'impianto approvato dalle parti (cfr. lettera H della premessa del contratto citato), così come la mancata stipulazione del contratto definito alla data del
31.12.2012, implicitamente indicato in contratto come termine di validità del preliminare (cfr. punto 3 del contratto e in particolare 3.2).
2.1 Ciò posto, le domande di risoluzione del contratto avanzate dall'attore sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Invero, va escluso che la pattuizione del termine entro il quale stipulare il definitivo possa acquisire la veste di termine essenziale nel caso di specie, con tutte le annesse conseguenze, tenuto conto del contegno delle parti e della manifestata volontà delle stesse, in più occasioni, di portare avanti il rapporto nascente dal negozio, rinnovando implicitamente l'interesse alla stipula anche successivamente al 31.12.2012.
In particolare, l'essenzialità di detto termine è esclusa dalla circostanza che più volte le parti sono intervenute, unitamente ai propri tecnici, per valutare di comune accordo il da farsi per superare i fenomeni di infiltrazioni d'acqua dal tetto di copertura dell'opificio, registrati successivamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Di tanto vi è traccia nella documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. deposito effettuato in data 29.5.2020) e segnatamente: verbale del
14.1.2014, del 31.1.2014, del 19.2.2014. Da notare al riguardo che gli incontri in questione sono precedenti alla comunicazione di risoluzione del contratto preliminare inviata dall'attrice alla convenuta soltanto in data 7.8.2014 (cfr. allegato 5 dell'atto di citazione).
Va in merito ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire più volte che
«l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti
Pag. 6 di 14 inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con
l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione
"entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi» (cfr. tra le altre Cass. Civ., sez. 2, ord. n. 10353 del 1.6.2020).
Nel caso di specie, l'oggetto del contratto (la costituzione di un diritto di superficie e servitù per la realizzazione di un impianto fotovoltaico funzionale alla produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione), la volontà manifestata dalle parti di regolare i propri rapporti per una durata di 25 anni, il contegno tenuto per più di un anno successivamente al decorso del termine indicato in contratto per la stipulazione del definitivo (31.12.2012), sono tutti elementi che depongono nel senso della non essenzialità del detto termine.
Non costituiscono poi inadempimenti contrattuali imputabili alla convenuta CP_1 Pt_2
l'aver richiesto gli incentivi connessi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, tale essendo la finalità chiaramente perseguita dalla parte in base al contratto preliminare, tenuto conto peraltro che la richiesta risale al 16.03.2013, in epoca successiva alla messa in opera dell'impianto e di molto precedente rispetto alla rottura dei rapporti tra le parti, conclamata con la comunicazione di risoluzione del contratto inviata dalla attrice soltanto in data 7.8.2014. Né trova riscontro in atti che la convenuta abbia tenuto un comportamento contrario a buona fede CP_1 Pt_2 nell'esecuzione del contratto, atteso che, come visto, le parti si sono entrambe concretamente adoperate, ben dopo la scadenza del termine del 31.12.2012, per la ricerca di una soluzione agli inconvenienti registrati dopo l'installazione dell'impianto.
L'istruttoria svolta in corso di causa, la documentazione versata in atti dalle parti, nonché gli accertamenti svolti dal Ctu non consentono inoltre di ritenere provata la causa delle infiltrazioni lamentate dalla Parte_1
Al riguardo, deve prendersi le mosse dalla constatazione – più volte evidenziata dal Ctu nella sua relazione di consulenza, sull'accertamento del quale può farsi riferimento ai fini del decidere, stante la logicità delle argomentazioni svolte e l'accuratezza delle conclusioni raggiunte – del mutato stato dei luoghi ad opera dell'attrice, che d'altro canto ne dà atto con i suoi scritti conclusionali. Risulta invero che l'impianto fotovoltaico installato dalla CP_1 Pt_2
Pag. 7 di 14 (realizzato attraverso l'opera della società ) sia stato smontato e che attualmente, sul Pt_4 lastrico di copertura dell'opificio oggetto di causa sia presente un diverso impianto fotovoltaico.
Tale stato di cose ha reso impossibile l'accertamento a) della consistenza e della collocazione delle infiltrazioni;
b) delle cause delle infiltrazioni;
c) degli effettivi danni prodotti.
Dai già citati verbali del 14.1.2014, del 31.1.2014 e del 19.2.2014, redatti dalle parti alla presenza dei propri tecnici e di quelli della , se da un lato vi è modo di appurare che Pt_4 all'indomani dell'installazione dell'impianto fotovoltaico si siano registrate infiltrazioni dal tetto di copertura dell'opificio, dall'altro non vi è modo di risalire alle cause precise di tali fenomeni, né di risalire ai punti esatti dell'opificio in corrispondenza dei quali i fenomeni si sono verificati.
In particolare, riguardo alle cause, non risulta chiaramente accertato dalle parti se vi sia stato un errore di installazione dei pannelli, o se piuttosto fossero necessari interventi modificativi dei pannelli stessi e dei lucernai, come lascerebbero pensare le soluzioni tecniche ipotizzate (si veda in particolare il verbale del 19.2.2014 nonché l'allegato H di cui alla produzione di parte attrice: cfr. deposito effettuato in data 29.5.2020).
Anche relativamente all'inclinazione dei pannelli, il Ctu ha avuto modo di chiarire che dalle indicazioni tecniche fornite dal costruttore non si ricava una sicura prescrizione contraria all'installazione con inclinazione inferiore ai 10 gradi, atteso che viene prospettata la possibilità di una inclinazione inferiore. In ogni caso, non vi sono agli atti elementi che inducono a concludere nel senso che la causa delle infiltrazioni possa essere stata l'inadeguata inclinazione dei pannelli, in mancanza di un accertamento tecnico a riguardo.
Ne deriva che, in assenza di prova della cattiva installazione dei pannelli, tenuto conto del comportamento volto alla ricerca di una soluzione tecnica assunto dalla convenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, non possa sostenersi alcun grave inadempimento colpevole da parte della convenuta utile a fondare la risoluzione del contratto nei termini indicati CP_1 Pt_2 dall'attrice.
2.2 Stante l'assenza di grave inadempimento colpevole da parte della convenuta CP_1 Pt_2
nei termini prospettati da parte attrice, la domanda risarcitoria avanzata da deve Parte_1
essere rigettata.
3. Le domande di risoluzione del contratto avanzate dalla convenuta sono CP_1 Pt_2
infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Pag. 8 di 14 L'istruttoria svolta, con particolare riguardo alla prova testimoniale assunta, non ha offerto elementi di sicuro riscontro a quanto sostenuto da parte convenuta, secondo cui la Parte_1
avrebbe arbitrariamente spento l'impianto fotovoltaico per cui è causa, in violazione degli obblighi contrattuali assunti. Le dichiarazioni testimoniali raccolte, invero, appaiono sul punto insanabilmente contraddittorie.
Va premesso che non risulta formulata tempestivamente alcuna eccezione di incapacità a testimoniare dei testi escussi (cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 9456 del 06/04/2023), sulla cui attendibilità non vi è peraltro motivo di dubitare, in mancanza di elemento di segno contrario;
dal che deriva che può passarsi all'esame delle relative dichiarazioni.
Il teste di parte convenuta , ex dipendente di escusso Testimone_1 CP_1 Pt_2 all'udienza del 21.12.2021, relativamente alla circostanza in esame, ha riferito di aver verificato nel periodo di giugno/luglio 2014, mediante un collegamento da remoto, che l'impianto era stato spento, precisando di non essere in grado di riferire sulle modalità dello spegnimento, se conformi a legge o meno. Rispetto poi alla richiesta espressa di riferire sull'autore dello spegnimento, il teste ha riferito testualmente: “non posso dire chi ha chiuso l'impianto perché ero da remoto” (cfr. pag. 4 del verbale di udienza).
Diversamente, il teste di parte convenuta escusso all'udienza del 14.11.2023, ha Testimone_2
reso una dichiarazione contraddittoria sulla circostanza in esame e pertanto non probante di per sé, atteso che, da un lato, ha affermato che la avrebbe spento l'impianto, dall'altro, di Parte_1
aver appreso soltanto da remoto e dopo un tempo imprecisato che l'impianto era stato spento, senza spiegare sulla base di quale elemento attribuisca lo spegnimento a Parte_1
aggiungendo considerazioni sul contenzioso che vedeva ormai contrapposte le due società (così da pag. 3 e 4 del verbale di udienza: “appresi che era stato spento a distanza di pochi giorni – o di qualche settimana non ricordo bene;
se vi erano delle perdite dovute ad infiltrazioni della copertura costituita dallo stesso impianto, questo non andava spento;
non vi erano ragioni tecniche per spegnere tale impianto”).
Tale ultima dichiarazione risulta in ogni caso contrastata da quanto riferito dal teste di parte attrice , escusso all'udienza del 6.12.2022, che ha invece escluso la circostanza, Testimone_3
negando che la abbia spento l'impianto. Il teste di parte attrice Parte_1 Testimone_4
escusso all'udienza del 14.11.2023, invece, non è stato chiamato a riferire sulla
[...]
circostanza.
Pag. 9 di 14 Ne risulta un quadro complessivamente incerto, che non consente di ritenere provata la circostanza sulla quale la convenuta vorrebbe fondare l'inadempimento della controparte.
3.1 Del pari, non risulta provato che la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti pronunciata dal GSE con provvedimento del 5.10.2016 (cfr. allegato n. 18 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta) sia conseguenza diretta della comunicazione inoltrata dalla Parte_1
al GSE in data 7.8.2014.
Dalla lettura del provvedimento in questione, infatti, si evince che il GSE, a distanza di più di tre anni dalla richiesta di riconoscimento del diritto da parte della (la richiesta CP_1 Pt_2
risale al 6.3.2013), abbia revocato il beneficio sulla base di un accertamento documentale all'esito del quale si è determinata nel senso che mancassero sin dall'origine i presupposti del relativo riconoscimento. In particolare, ad una rivalutazione della documentazione fornita dal richiedente, il GSE ha ritenuto che il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 30.9.2012
e con termine di validità 31.12.2012 non fosse idoneo, alla data del 6.3.2013, a legittimare la disponibilità del sito in capo a CP_1 Parte_2
È la stessa convenuta, a pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta, a riferire che i benefici furono riconosciuti per la realizzazione di un “"Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative" - producendo il solo contratto preliminare, da cui si evinceva la disponibilità dell'area, e che tale documentazione veniva ritenuta completa, corretta e sufficiente dal GSE che ha quindi riconosciuto la tariffa richiesta pari a 0,295 €/kWh”.
Detto in altri termini, il GSE ha nei fatti rivisto la propria originaria determinazione, atteso che il beneficio era stato riconosciuto, in un primo tempo, sulla base dello stesso preliminare, quando il termine indicato per la stipula del contratto definitivo era già decorso (la richiesta del 6.3.2013 era stata avanzata producendo il contratto preliminare del 30.9.2012, con termine di validità
31.12.2012, quale titolo legittimante).
È ben vero che dalla documentazione versata in atti da parte convenuta e dalla stessa lettura del provvedimento in esame emerga come la comunicazione inviata da al GSE abbia dato Parte_1
origine al controllo documentale;
tuttavia, appare altrettanto evidente che il GSE abbia dato seguito alla richiesta di sospensione della procedura in corso su richiesta di CP_1 Pt_2
(richiesta datata 14.11.2015 e relativa a un periodo di sei mesi), atteso che il provvedimento è stato emesso quasi un anno più tardi (5.10.2016).
Pag. 10 di 14 La sospensione era funzionale a consentire alla convenuta di addivenire alla stipula del contratto definitivo e munirsi, dunque, di un titolo legittimante il godimento del beneficio. Non risulta dagli atti che abbia agito nei confronti di per ottenere l'esecuzione CP_1 Pt_2 Parte_1 del contratto preliminare, eventualmente in via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., così da regolarizzare la propria posizione;
né risulta dagli atti che abbia impugnato il CP_1 Pt_2
provvedimento del GSE.
3.2 Stante l'assenza di grave inadempimento colpevole da parte della nei termini Parte_1
prospettati dalla convenuta, la domanda risarcitoria avanzata da deve essere CP_1 Pt_2
rigettata.
4. Tuttavia, poiché sia l'attore che il convenuto hanno manifestato la loro volontà di sciogliere il rapporto negoziale, chiedendo reciprocamente la risoluzione per inadempimento dell'altro, si deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto preliminare alla base delle contrapposte domande.
La Cassazione è giunta a tale conclusione sia in relazione a giudizi in cui le parti hanno invocato reciprocamente la risoluzione per inadempimento sia in relazione all'ipotesi di reciproco esercizio del diritto di recesso per inadempimento dell'altra parte. In particolare, la Suprema
Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui «in presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale»
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 19/03/2018), precisando altresì che «qualora un contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asseritamente inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere - pur attribuendo
l'inadempimento all'altra parte - e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del contratto, atteso che le due dichiarazioni di recesso - pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento
Pag. 11 di 14 del contratto e della restituzione delle somme versate, con la conseguenza che resta preclusa la domanda di adempimento successivamente proposta da uno dei contraenti» (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 16317 del 26/07/2011).
In altri termini, applicando i principi appena enunciati al caso in esame, benché le reciproche richieste di scioglimento del contratto non possano ritenersi idonee a costituire un accordo negoziale risolutorio, le stesse non possono essere ignorate, con l'effetto di mantenere in piedi un contratto per il quale entrambe le parti contrattuali hanno perso interesse.
4.1 Il contratto preliminare, pertanto, dev'essere dichiarato risolto, con la conseguente operatività degli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.
Nello specifico, in applicazione della citata norma, essendo venuto meno il titolo alla base del versamento della somma di € 5.000,00 corrisposta da all'attrice – circostanza CP_1 Pt_2
pacifica tra le parti – la stessa deve essere restituita.
Non può trovare invece condivisione la tesi adombrata dalla convenuta nei propri atti, secondo cui gli obblighi restitutori dovrebbero coprire anche tutte le spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico: in primo luogo, in quanto l'assunto viene argomentato invocando l'art.
3.2 del contratto preliminare risolto, disciplinante gli effetti dell'inutile decorso del termine di stipulazione del definitivo che, come visto, si è ritenuto essere non essenziale, senza che possano invocarsi i relativi effetti ad altri fini;
in secondo luogo, in quanto da una lettura complessiva dell'articolo negoziale in questione (l'intero art. 3) si evince che le parti abbiano inteso prevedere che l'impianto fotovoltaico sarebbe rimasto nella disponibilità della promittente soltanto una volta decorso il termine naturale di efficacia del diritto di superficie (25 anni); in terzo luogo, in quanto il disposto dell'art. 1458 c.c. è riferibile soltanto alle prestazioni eseguite da ciascuna parte in favore dell'altra.
5. Del pari infondata risulta la domanda avanzata dall'attrice di condanna della convenuta al pagamento di una indennità di occupazione del lastrico solare oggetto di causa, stante la natura costitutiva della presente pronuncia di risoluzione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del
26/11/2021), che interviene successivamente alla rimozione dei pannelli da parte dell'attrice.
L'occupazione del lastrico, pertanto, è avvenuta sulla base di un titolo legittimante, costituito dal contratto preliminare.
6. Per la medesima ragione (l'avvenuta rimozione dei pannelli da parte dell'attrice), devono dirsi infondate le domande avanzate da parte convenuta ai sensi dell'art. 936 c.c. e 2041 c.c., atteso
Pag. 12 di 14 che l'impianto fotovoltaico oggetto di causa non costituisce più il tetto di copertura dello stabilimento dell'attrice. D'altro canto, risulta conclamata in atti la mancanza di interesse dell'attrice a trattenere l'impianto, manifestata più volte anche con richiesta di rimozione da parte della convenuta;
sicché non è riscontrabile alcun arricchimento in capo a nei termini Parte_1
sostenuti dalla convenuta.
7. Va infine rigettata la domanda avanzata da ai sensi dell'art. 2901 c.c., atteso CP_1 Pt_2
che non sussiste il credito risarcitorio sul quale la domanda si fonda.
8. La domanda originariamente avanzata dall'attrice, di condanna della convenuta “alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato quo ante con il rifacimento del solaio di copertura dell'immobile di proprietà de ”, deve dirsi rinunciata in quanto non Parte_3 riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni, tenuto conto del mutato stato dei luoghi.
Deve invece dirsi tardiva e dunque inammissibile la domanda avanzata dall'attrice soltanto con lo scritto conclusionale del 23.7.2024 (ordinare alla lo spostamento dei pannelli CP_3 rimossi attualmente stivati presso un'area della , che costituiscono allo stato, salvo il Pt_1
riutilizzo e diverso impiego rifiuti speciali).
9. Ai sensi dell'art. 2668 c.c. va ordinata al Conservatore dei RR. I.I. di Roma 1, Roma 2 e
Tempio Pausania la cancellazione della domanda riconvenzionale trascritta.
10. Le spese del giudizio, tanto nel rapporto tra e quanto nel Parte_1 CP_1 Pt_2 rapporto tra quest'ultima e – che costituendosi in giudizio, oltre Controparte_2
a resistente alla domanda spiegata nei suoi confronti, ha aderito alla posizione dell'attrice, facendo proprie le relative difese spiegando intervento adesivo dipendente – possono essere integralmente compensate, stante la soccombenza reciproca.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di tutte le parti, nella misura di un terzo ciascuna, tenuto conto della circostanza per la quale l'accertamento ha riguardato profili di interesse per entrambe le posizioni processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalle parti con i propri atti introduttivi;
- pronuncia la risoluzione del contratto preliminare stipulato da e Parte_1 CP_1 [...]
in data 30.9.2012, avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e di servitù Pt_2
Pag. 13 di 14 relativo al lastrico solare, identificato nel NCT del Comune di Roma alla particella 174 del foglio 1186, di proprietà della Parte_1
- accerta il diritto di alla restituzione da parte di della somma CP_1 Parte_2 Parte_1 di € 5.000,00 versata a titolo di caparra;
- dichiara inammissibile la domanda avanzata dall'attrice soltanto con lo scritto conclusionale del 23.7.2024;
- ordina al Conservatore dei RR. I.I. di Roma 1, Roma 2 e Tempio Pausania la cancellazione della domanda riconvenzionale trascritta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura di un terzo ciascuna, le spese di Ctu come liquidate con separato decreto, ferma la solidarietà di ciascuna in favore del consulente.
Così deciso in Aversa, il 22 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 14 di 14
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4973 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento – risarcimento del danno, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Genzano di Roma (RM), alla Via Colle Fiorito n. 2, presso lo studio dell'Avv. Tania Campagna, che la rappresenta e difende con l'Avv. Marianna Quaranta in virtù di procura in atti;
ATTORE contro
Pag. 1 di 14 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1 Pt_2 in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Santella n. 45, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo
Roccasalva Capasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma (RM), in Via Colle Fiorito n. 2, presso lo studio dell'Avv. Bruno Chiarantano, che la rappresenta e difende con l'Avv. Rosanna Papa in virtù di procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 Pt_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi risoluto il rapporto
[...] de quo e per l'effetto condannare la alla rimozione dell'impianto ed al ripristino CP_3 dello stato quo ante con il rifacimento del solaio di copertura dell'immobile di proprietà de
[...]
; - condannare la medesima al pagamento della indennità di occupazione Parte_3 CP_3 del solaio di copertura dell'immobile emarginato dalla scadenza del preliminare alla effettiva rimozione dell'impianto da quantificarsi in € 45.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì, la al pagamento delle CP_3
altre voci di danno così come specificati e quantificati al punto 9 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e cpa come per legge, con attribuzione.” (così dalle conclusioni dell'atto di citazione).
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto: - che in data 30.09.2012 le parti hanno stipulato un contratto preliminare di cessione del diritto di superficie e di servitù relativo al lastrico solare, identificato nel NCT del Comune di Roma alla particella 174 del foglio 1186, di proprietà della costituente titolo necessario per la legittima realizzazione di un Parte_1
Pt_ impianto fotovoltaico, la cui progettazione e costruzione è stato affidato dalla alla Soc. CP_1
BeSolar; - che il predetto preliminare avrebbe dovuto essere seguito da un successivo e definitivo contratto di cessione, entro tre mesi dalla stipula, ovvero entro il 31.12.2012, e che il prezzo della cessione è stato determinato in € 50.000,00, dei quali € 5.000,00 corrisposti alla sottoscrizione
Pag. 2 di 14 quale caparra confirmatoria, € 5.000,00 da versarsi all'ottenimento del nulla osta degli istituti mutuanti per la liberazione dell'ipoteca iscritta sulle aree oggetto del diritto di superficie opportunamente frazionate e distinte al catasto, in cura alla parte promittente, e infine €
40.000,00 in un'unica soluzione alla stipula del rogito notarile del definitivo atto di cessione dei diritti di superficie delle aree identificate;
- che il contratto preliminare deve dirsi risolto per decorrenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo, non intervenuta;
- che il contratto preliminare deve dirsi in ogni caso risolto per il grave inadempimento in cui la
Pt_
sarebbe incorsa, per la violazione della buona fede contrattuale, consistita nell'aver CP_1
richiesto il riconoscimento del diritto alle tariffe incentivanti in materia di energia nel marzo
2013, quando il contratto preliminare doveva ritenersi già risolto, e per non aver sostenuto la risoluzione bonaria della vertenza, oltre che per non aver realizzato l'impianto fotovoltaico a regola d'arte, con conseguenti danni da infiltrazioni allo stabilimento e alle merci ivi allocate;
- che oltre al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento della controparte, deve essere riconosciuta un'indennità per l'occupazione del lastrico da parte della convenuta.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che, contestando gli assunti di CP_1 Pt_2
controparte, ha sostenuto: - la natura non essenziale del termine previsto dal contratto preliminare per la stipulazione del definitivo;
- la ricorrenza di un grave inadempimento imputabile alla controparte, consistito anche nella violazione della buona fede contrattuale, avendo la Parte_1 spento arbitrariamente l'impianto fotovoltaico oggetto di causa e comunicato al GSE la risoluzione del contratto mai effettivamente realizzatasi, con ciò facendo venire meno il riconoscimento del diritto alle tariffe incentivanti in materia di energia;
- che la risoluzione del contratto preliminare andrebbe pertanto pronunciata per il grave inadempimento della controparte e, in ogni caso, ex 1463 c.c., per sopravvenienze imputabili alla controparte che hanno inciso e frustrato la causa in concreto del contratto;
- che spetterebbe alla il risarcimento CP_1 Pt_2 del danno occorso a causa dell'inadempimento della controparte;
- che costituendo l'impianto fotovoltaico oggetto di causa la nuova copertura dello stabilimento di proprietà della controparte, andrebbe riconosciuto alla convenuta anche l'indennizzo di cui all'art. 936 c.c. o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento;
- che si configurerebbe anche un diritto alla restituzione di quanto versato, a seguito della risoluzione del contratto, in forza dell'art.
3.2 del contratto preliminare;
- che a seguito del conferimento del ramo di azienda comprendente tutti i beni della in favore della società avvenuto con atto del Parte_1 Controparte_2
Pag. 3 di 14 12/04/2019, sussisterebbero i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c., atteso che “Il conferimento dell'intero ramo di azienda da parte di alla Pt_1 Controparte_2
[...
costituisce un sicuro pregiudizio per la poiché azzera la garanzia CP_1 Pt_2
patrimoniale generica della così compromettendo la possibilità di vedere soddisfatta Parte_1
la propria pretesa risarcitoria” (così da pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta).
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha concluso chiedendo: “I.- rigettare le domande attoree tutte perché infondate. In via riconvenzionale I.- autorizzare ai sensi dell'art. 111 cpc la chiamata in causa di con sede in Roma, Via Genzano n. Controparte_4
28, cf e p.iva affinché sia accertato il subentro di quest'ultima in tutti i rapporti P.IVA_1
contrattuali di ivi compreso il preliminare del 2012 per cui è causa ed il subentro in Pt_1
tutti i crediti e debiti ivi compresi quelli maturati nei confronti di e ciò al fine di CP_1 Pt_2
estendere, nei confronti del cessionario, tutte le Controparte_4 domande di cognizione e di condanna che sono proposte nei confronti dell'alienante , Pt_1
previo differimento ai sensi degli artt. 106 e 269 cpc della prima udienza di comparizione, con concessione dei termini di legge per la notifica con tutti gli adempimenti di rito;
II. - accertare e dichiarare l'insussistenza della risoluzione del contratto preliminare così come dichiarata da
e la validità del preliminare sottoscritto inter partes nel 2012 avente ad oggetto la Pt_1
costituzione del diritto di superficie al momento della pretesa risoluzione;
III. - accertare
l'inadempimento di agli obblighi contrattuali di cui al preliminare del 2012 e Pt_1
l'inadempimento della medesima degli obblighi nascenti dal principio di buona fede precettiva strumentale all'adempimento e autonoma, e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del preliminare in danno di anche per sopravvenienze che hanno inciso sulla causa del Pt_1
contratto e condannare al pagamento delle somme di seguito indicate e di tutti i danni Pt_1
subiti e subendi da che si quantificano come segue: a).- € 968.272,01 a titolo di CP_1 Pt_2 restituzione dell'investimento eseguito per la realizzazione dell'impianto e la copertura del lastrico solare e ciò in esecuzione degli obblighi del preliminare, suborditamente a tiotlo di indennizzo ex art. 936 cc, in via gradata a titolo di risarcimento del danno, in via ulteriormente gradata a titolo di ingiustificato arricchimento;
b).- € 205.661,00 a titolo di danno correlato alla revoca degli incentivi percepiti di cui GSE ha chiesto la restituzione;
c).- € 1.045.951,00 a titolo di danni correlati al mancato godimento delle agevolazioni revocate per la durata della convenzione;
d).- interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2003 sugli importi di cui alle lettere
Pag. 4 di 14 a),b) e con decorrenza quanto alla voce di cui alla lettera a) dal momento dell'esecuzione delle opere, quanto alla voce di cui alla lettera b) dal momento della richiesta di restituzione degli incentivi, subordintamente interessi e rivalutazione moonetaria;
e) .-importo rapportato al tasso ordinario medio annuo praticato dagli istituti di credito per l'affidamento bancario sulle somme di cui alla lettera c) attualizzate con decorrenza dalla data di concessione dei benefici energetici
e per ogni anno successivo fino al soddisfo, subordintamente interessi e rivalutazione mionetaria;
IV.- estendere gli effetti della pronuncia di cognizione e di condanna anche a
[...] in applicazione dell'art.111 comma 3 cpc;
V.- Controparte_2
accertare e dichiarare, in ogni caso, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e disporre la revocatoria - dichiarando l'inefficacia nei confronti della CP_1
dell'atto del 12/04/2019 del Notaio n.rep. 354339/80384, con cui Pt_2 Persona_1
conferiva, per la costituzione della società “ il ramo Pt_1 Controparte_2
di azienda di sua proprietà, costituiti dai seguenti immobili e degli atti di disposizione dei medesimi:” provvedendo altresì ad elencare analiticamente i beni (così dalle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata in causa di e differita la prima udienza, Controparte_2 quest'ultima si è costituita tardivamente soltanto in data 29.5.2020, contestando gli assunti di controparte, aderendo alle difese dell'attrice e formulando le seguenti conclusioni: “- rigetto della domanda principale formulata nei confronti di per quanto di ragione;
- il rigetto Parte_3
della domanda riconvenzionale proposta da;
- con rifusione delle spese di lite con CP_5 attribuzione.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, nei limiti di ammissibilità e rilevanza, la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testi per parte e l'espletamento di una Ctu.
Il Giudice, con provvedimento del 27.8.2024, a seguito di un primo rinvio per discussione, ha rinviato la causa per la discussione e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché per il deposito di scritti conclusionali. La causa ha quindi subito un ulteriore rinvio per riassegnazione a nuovo giudicante.
Con le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 13.1.2025 e 23.1.2025, queste ultime hanno discusso la causa.
Pag. 5 di 14 2. Risulta pacifico tra le parti che e hanno stipulato in data Parte_1 CP_1 Pt_2
30.9.2012 un “contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie e di servitù” relativo al lastrico solare, identificato nel NCT del Comune di Roma alla particella 174 del foglio 1186, di proprietà della prima, al fine di consentire alla seconda la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di copertura del relativo opificio (cfr. il punto 2 del contratto in questione, costituente l'allegato n. 1 sia della produzione di parte attrice che di quella di parte convenuta).
Altrettanto pacifico tra le parti deve ritenersi l'obbligo assunto dalla promissaria CP_1 Pt_2 di affidare la realizzazione dell'impianto alla società (cfr. punto 1 del contratto
[...] Pt_4 citato) sulla base di un progetto dell'impianto approvato dalle parti (cfr. lettera H della premessa del contratto citato), così come la mancata stipulazione del contratto definito alla data del
31.12.2012, implicitamente indicato in contratto come termine di validità del preliminare (cfr. punto 3 del contratto e in particolare 3.2).
2.1 Ciò posto, le domande di risoluzione del contratto avanzate dall'attore sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Invero, va escluso che la pattuizione del termine entro il quale stipulare il definitivo possa acquisire la veste di termine essenziale nel caso di specie, con tutte le annesse conseguenze, tenuto conto del contegno delle parti e della manifestata volontà delle stesse, in più occasioni, di portare avanti il rapporto nascente dal negozio, rinnovando implicitamente l'interesse alla stipula anche successivamente al 31.12.2012.
In particolare, l'essenzialità di detto termine è esclusa dalla circostanza che più volte le parti sono intervenute, unitamente ai propri tecnici, per valutare di comune accordo il da farsi per superare i fenomeni di infiltrazioni d'acqua dal tetto di copertura dell'opificio, registrati successivamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Di tanto vi è traccia nella documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. deposito effettuato in data 29.5.2020) e segnatamente: verbale del
14.1.2014, del 31.1.2014, del 19.2.2014. Da notare al riguardo che gli incontri in questione sono precedenti alla comunicazione di risoluzione del contratto preliminare inviata dall'attrice alla convenuta soltanto in data 7.8.2014 (cfr. allegato 5 dell'atto di citazione).
Va in merito ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire più volte che
«l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti
Pag. 6 di 14 inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con
l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione
"entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi» (cfr. tra le altre Cass. Civ., sez. 2, ord. n. 10353 del 1.6.2020).
Nel caso di specie, l'oggetto del contratto (la costituzione di un diritto di superficie e servitù per la realizzazione di un impianto fotovoltaico funzionale alla produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione), la volontà manifestata dalle parti di regolare i propri rapporti per una durata di 25 anni, il contegno tenuto per più di un anno successivamente al decorso del termine indicato in contratto per la stipulazione del definitivo (31.12.2012), sono tutti elementi che depongono nel senso della non essenzialità del detto termine.
Non costituiscono poi inadempimenti contrattuali imputabili alla convenuta CP_1 Pt_2
l'aver richiesto gli incentivi connessi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, tale essendo la finalità chiaramente perseguita dalla parte in base al contratto preliminare, tenuto conto peraltro che la richiesta risale al 16.03.2013, in epoca successiva alla messa in opera dell'impianto e di molto precedente rispetto alla rottura dei rapporti tra le parti, conclamata con la comunicazione di risoluzione del contratto inviata dalla attrice soltanto in data 7.8.2014. Né trova riscontro in atti che la convenuta abbia tenuto un comportamento contrario a buona fede CP_1 Pt_2 nell'esecuzione del contratto, atteso che, come visto, le parti si sono entrambe concretamente adoperate, ben dopo la scadenza del termine del 31.12.2012, per la ricerca di una soluzione agli inconvenienti registrati dopo l'installazione dell'impianto.
L'istruttoria svolta in corso di causa, la documentazione versata in atti dalle parti, nonché gli accertamenti svolti dal Ctu non consentono inoltre di ritenere provata la causa delle infiltrazioni lamentate dalla Parte_1
Al riguardo, deve prendersi le mosse dalla constatazione – più volte evidenziata dal Ctu nella sua relazione di consulenza, sull'accertamento del quale può farsi riferimento ai fini del decidere, stante la logicità delle argomentazioni svolte e l'accuratezza delle conclusioni raggiunte – del mutato stato dei luoghi ad opera dell'attrice, che d'altro canto ne dà atto con i suoi scritti conclusionali. Risulta invero che l'impianto fotovoltaico installato dalla CP_1 Pt_2
Pag. 7 di 14 (realizzato attraverso l'opera della società ) sia stato smontato e che attualmente, sul Pt_4 lastrico di copertura dell'opificio oggetto di causa sia presente un diverso impianto fotovoltaico.
Tale stato di cose ha reso impossibile l'accertamento a) della consistenza e della collocazione delle infiltrazioni;
b) delle cause delle infiltrazioni;
c) degli effettivi danni prodotti.
Dai già citati verbali del 14.1.2014, del 31.1.2014 e del 19.2.2014, redatti dalle parti alla presenza dei propri tecnici e di quelli della , se da un lato vi è modo di appurare che Pt_4 all'indomani dell'installazione dell'impianto fotovoltaico si siano registrate infiltrazioni dal tetto di copertura dell'opificio, dall'altro non vi è modo di risalire alle cause precise di tali fenomeni, né di risalire ai punti esatti dell'opificio in corrispondenza dei quali i fenomeni si sono verificati.
In particolare, riguardo alle cause, non risulta chiaramente accertato dalle parti se vi sia stato un errore di installazione dei pannelli, o se piuttosto fossero necessari interventi modificativi dei pannelli stessi e dei lucernai, come lascerebbero pensare le soluzioni tecniche ipotizzate (si veda in particolare il verbale del 19.2.2014 nonché l'allegato H di cui alla produzione di parte attrice: cfr. deposito effettuato in data 29.5.2020).
Anche relativamente all'inclinazione dei pannelli, il Ctu ha avuto modo di chiarire che dalle indicazioni tecniche fornite dal costruttore non si ricava una sicura prescrizione contraria all'installazione con inclinazione inferiore ai 10 gradi, atteso che viene prospettata la possibilità di una inclinazione inferiore. In ogni caso, non vi sono agli atti elementi che inducono a concludere nel senso che la causa delle infiltrazioni possa essere stata l'inadeguata inclinazione dei pannelli, in mancanza di un accertamento tecnico a riguardo.
Ne deriva che, in assenza di prova della cattiva installazione dei pannelli, tenuto conto del comportamento volto alla ricerca di una soluzione tecnica assunto dalla convenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, non possa sostenersi alcun grave inadempimento colpevole da parte della convenuta utile a fondare la risoluzione del contratto nei termini indicati CP_1 Pt_2 dall'attrice.
2.2 Stante l'assenza di grave inadempimento colpevole da parte della convenuta CP_1 Pt_2
nei termini prospettati da parte attrice, la domanda risarcitoria avanzata da deve Parte_1
essere rigettata.
3. Le domande di risoluzione del contratto avanzate dalla convenuta sono CP_1 Pt_2
infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Pag. 8 di 14 L'istruttoria svolta, con particolare riguardo alla prova testimoniale assunta, non ha offerto elementi di sicuro riscontro a quanto sostenuto da parte convenuta, secondo cui la Parte_1
avrebbe arbitrariamente spento l'impianto fotovoltaico per cui è causa, in violazione degli obblighi contrattuali assunti. Le dichiarazioni testimoniali raccolte, invero, appaiono sul punto insanabilmente contraddittorie.
Va premesso che non risulta formulata tempestivamente alcuna eccezione di incapacità a testimoniare dei testi escussi (cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 9456 del 06/04/2023), sulla cui attendibilità non vi è peraltro motivo di dubitare, in mancanza di elemento di segno contrario;
dal che deriva che può passarsi all'esame delle relative dichiarazioni.
Il teste di parte convenuta , ex dipendente di escusso Testimone_1 CP_1 Pt_2 all'udienza del 21.12.2021, relativamente alla circostanza in esame, ha riferito di aver verificato nel periodo di giugno/luglio 2014, mediante un collegamento da remoto, che l'impianto era stato spento, precisando di non essere in grado di riferire sulle modalità dello spegnimento, se conformi a legge o meno. Rispetto poi alla richiesta espressa di riferire sull'autore dello spegnimento, il teste ha riferito testualmente: “non posso dire chi ha chiuso l'impianto perché ero da remoto” (cfr. pag. 4 del verbale di udienza).
Diversamente, il teste di parte convenuta escusso all'udienza del 14.11.2023, ha Testimone_2
reso una dichiarazione contraddittoria sulla circostanza in esame e pertanto non probante di per sé, atteso che, da un lato, ha affermato che la avrebbe spento l'impianto, dall'altro, di Parte_1
aver appreso soltanto da remoto e dopo un tempo imprecisato che l'impianto era stato spento, senza spiegare sulla base di quale elemento attribuisca lo spegnimento a Parte_1
aggiungendo considerazioni sul contenzioso che vedeva ormai contrapposte le due società (così da pag. 3 e 4 del verbale di udienza: “appresi che era stato spento a distanza di pochi giorni – o di qualche settimana non ricordo bene;
se vi erano delle perdite dovute ad infiltrazioni della copertura costituita dallo stesso impianto, questo non andava spento;
non vi erano ragioni tecniche per spegnere tale impianto”).
Tale ultima dichiarazione risulta in ogni caso contrastata da quanto riferito dal teste di parte attrice , escusso all'udienza del 6.12.2022, che ha invece escluso la circostanza, Testimone_3
negando che la abbia spento l'impianto. Il teste di parte attrice Parte_1 Testimone_4
escusso all'udienza del 14.11.2023, invece, non è stato chiamato a riferire sulla
[...]
circostanza.
Pag. 9 di 14 Ne risulta un quadro complessivamente incerto, che non consente di ritenere provata la circostanza sulla quale la convenuta vorrebbe fondare l'inadempimento della controparte.
3.1 Del pari, non risulta provato che la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti pronunciata dal GSE con provvedimento del 5.10.2016 (cfr. allegato n. 18 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta) sia conseguenza diretta della comunicazione inoltrata dalla Parte_1
al GSE in data 7.8.2014.
Dalla lettura del provvedimento in questione, infatti, si evince che il GSE, a distanza di più di tre anni dalla richiesta di riconoscimento del diritto da parte della (la richiesta CP_1 Pt_2
risale al 6.3.2013), abbia revocato il beneficio sulla base di un accertamento documentale all'esito del quale si è determinata nel senso che mancassero sin dall'origine i presupposti del relativo riconoscimento. In particolare, ad una rivalutazione della documentazione fornita dal richiedente, il GSE ha ritenuto che il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 30.9.2012
e con termine di validità 31.12.2012 non fosse idoneo, alla data del 6.3.2013, a legittimare la disponibilità del sito in capo a CP_1 Parte_2
È la stessa convenuta, a pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta, a riferire che i benefici furono riconosciuti per la realizzazione di un “"Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative" - producendo il solo contratto preliminare, da cui si evinceva la disponibilità dell'area, e che tale documentazione veniva ritenuta completa, corretta e sufficiente dal GSE che ha quindi riconosciuto la tariffa richiesta pari a 0,295 €/kWh”.
Detto in altri termini, il GSE ha nei fatti rivisto la propria originaria determinazione, atteso che il beneficio era stato riconosciuto, in un primo tempo, sulla base dello stesso preliminare, quando il termine indicato per la stipula del contratto definitivo era già decorso (la richiesta del 6.3.2013 era stata avanzata producendo il contratto preliminare del 30.9.2012, con termine di validità
31.12.2012, quale titolo legittimante).
È ben vero che dalla documentazione versata in atti da parte convenuta e dalla stessa lettura del provvedimento in esame emerga come la comunicazione inviata da al GSE abbia dato Parte_1
origine al controllo documentale;
tuttavia, appare altrettanto evidente che il GSE abbia dato seguito alla richiesta di sospensione della procedura in corso su richiesta di CP_1 Pt_2
(richiesta datata 14.11.2015 e relativa a un periodo di sei mesi), atteso che il provvedimento è stato emesso quasi un anno più tardi (5.10.2016).
Pag. 10 di 14 La sospensione era funzionale a consentire alla convenuta di addivenire alla stipula del contratto definitivo e munirsi, dunque, di un titolo legittimante il godimento del beneficio. Non risulta dagli atti che abbia agito nei confronti di per ottenere l'esecuzione CP_1 Pt_2 Parte_1 del contratto preliminare, eventualmente in via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., così da regolarizzare la propria posizione;
né risulta dagli atti che abbia impugnato il CP_1 Pt_2
provvedimento del GSE.
3.2 Stante l'assenza di grave inadempimento colpevole da parte della nei termini Parte_1
prospettati dalla convenuta, la domanda risarcitoria avanzata da deve essere CP_1 Pt_2
rigettata.
4. Tuttavia, poiché sia l'attore che il convenuto hanno manifestato la loro volontà di sciogliere il rapporto negoziale, chiedendo reciprocamente la risoluzione per inadempimento dell'altro, si deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto preliminare alla base delle contrapposte domande.
La Cassazione è giunta a tale conclusione sia in relazione a giudizi in cui le parti hanno invocato reciprocamente la risoluzione per inadempimento sia in relazione all'ipotesi di reciproco esercizio del diritto di recesso per inadempimento dell'altra parte. In particolare, la Suprema
Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui «in presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale»
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 19/03/2018), precisando altresì che «qualora un contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asseritamente inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere - pur attribuendo
l'inadempimento all'altra parte - e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del contratto, atteso che le due dichiarazioni di recesso - pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento
Pag. 11 di 14 del contratto e della restituzione delle somme versate, con la conseguenza che resta preclusa la domanda di adempimento successivamente proposta da uno dei contraenti» (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 16317 del 26/07/2011).
In altri termini, applicando i principi appena enunciati al caso in esame, benché le reciproche richieste di scioglimento del contratto non possano ritenersi idonee a costituire un accordo negoziale risolutorio, le stesse non possono essere ignorate, con l'effetto di mantenere in piedi un contratto per il quale entrambe le parti contrattuali hanno perso interesse.
4.1 Il contratto preliminare, pertanto, dev'essere dichiarato risolto, con la conseguente operatività degli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.
Nello specifico, in applicazione della citata norma, essendo venuto meno il titolo alla base del versamento della somma di € 5.000,00 corrisposta da all'attrice – circostanza CP_1 Pt_2
pacifica tra le parti – la stessa deve essere restituita.
Non può trovare invece condivisione la tesi adombrata dalla convenuta nei propri atti, secondo cui gli obblighi restitutori dovrebbero coprire anche tutte le spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico: in primo luogo, in quanto l'assunto viene argomentato invocando l'art.
3.2 del contratto preliminare risolto, disciplinante gli effetti dell'inutile decorso del termine di stipulazione del definitivo che, come visto, si è ritenuto essere non essenziale, senza che possano invocarsi i relativi effetti ad altri fini;
in secondo luogo, in quanto da una lettura complessiva dell'articolo negoziale in questione (l'intero art. 3) si evince che le parti abbiano inteso prevedere che l'impianto fotovoltaico sarebbe rimasto nella disponibilità della promittente soltanto una volta decorso il termine naturale di efficacia del diritto di superficie (25 anni); in terzo luogo, in quanto il disposto dell'art. 1458 c.c. è riferibile soltanto alle prestazioni eseguite da ciascuna parte in favore dell'altra.
5. Del pari infondata risulta la domanda avanzata dall'attrice di condanna della convenuta al pagamento di una indennità di occupazione del lastrico solare oggetto di causa, stante la natura costitutiva della presente pronuncia di risoluzione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del
26/11/2021), che interviene successivamente alla rimozione dei pannelli da parte dell'attrice.
L'occupazione del lastrico, pertanto, è avvenuta sulla base di un titolo legittimante, costituito dal contratto preliminare.
6. Per la medesima ragione (l'avvenuta rimozione dei pannelli da parte dell'attrice), devono dirsi infondate le domande avanzate da parte convenuta ai sensi dell'art. 936 c.c. e 2041 c.c., atteso
Pag. 12 di 14 che l'impianto fotovoltaico oggetto di causa non costituisce più il tetto di copertura dello stabilimento dell'attrice. D'altro canto, risulta conclamata in atti la mancanza di interesse dell'attrice a trattenere l'impianto, manifestata più volte anche con richiesta di rimozione da parte della convenuta;
sicché non è riscontrabile alcun arricchimento in capo a nei termini Parte_1
sostenuti dalla convenuta.
7. Va infine rigettata la domanda avanzata da ai sensi dell'art. 2901 c.c., atteso CP_1 Pt_2
che non sussiste il credito risarcitorio sul quale la domanda si fonda.
8. La domanda originariamente avanzata dall'attrice, di condanna della convenuta “alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato quo ante con il rifacimento del solaio di copertura dell'immobile di proprietà de ”, deve dirsi rinunciata in quanto non Parte_3 riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni, tenuto conto del mutato stato dei luoghi.
Deve invece dirsi tardiva e dunque inammissibile la domanda avanzata dall'attrice soltanto con lo scritto conclusionale del 23.7.2024 (ordinare alla lo spostamento dei pannelli CP_3 rimossi attualmente stivati presso un'area della , che costituiscono allo stato, salvo il Pt_1
riutilizzo e diverso impiego rifiuti speciali).
9. Ai sensi dell'art. 2668 c.c. va ordinata al Conservatore dei RR. I.I. di Roma 1, Roma 2 e
Tempio Pausania la cancellazione della domanda riconvenzionale trascritta.
10. Le spese del giudizio, tanto nel rapporto tra e quanto nel Parte_1 CP_1 Pt_2 rapporto tra quest'ultima e – che costituendosi in giudizio, oltre Controparte_2
a resistente alla domanda spiegata nei suoi confronti, ha aderito alla posizione dell'attrice, facendo proprie le relative difese spiegando intervento adesivo dipendente – possono essere integralmente compensate, stante la soccombenza reciproca.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di tutte le parti, nella misura di un terzo ciascuna, tenuto conto della circostanza per la quale l'accertamento ha riguardato profili di interesse per entrambe le posizioni processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalle parti con i propri atti introduttivi;
- pronuncia la risoluzione del contratto preliminare stipulato da e Parte_1 CP_1 [...]
in data 30.9.2012, avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e di servitù Pt_2
Pag. 13 di 14 relativo al lastrico solare, identificato nel NCT del Comune di Roma alla particella 174 del foglio 1186, di proprietà della Parte_1
- accerta il diritto di alla restituzione da parte di della somma CP_1 Parte_2 Parte_1 di € 5.000,00 versata a titolo di caparra;
- dichiara inammissibile la domanda avanzata dall'attrice soltanto con lo scritto conclusionale del 23.7.2024;
- ordina al Conservatore dei RR. I.I. di Roma 1, Roma 2 e Tempio Pausania la cancellazione della domanda riconvenzionale trascritta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura di un terzo ciascuna, le spese di Ctu come liquidate con separato decreto, ferma la solidarietà di ciascuna in favore del consulente.
Così deciso in Aversa, il 22 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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