Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 745 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato ad [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Scotti per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
in persona del curatore, avv. Anna Andreozzi;
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Marino per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2537/2024, pubblicata il 14/05/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2537/2024, pubbl. il 14/05/2024, notificata il 28/05/2024 e dei capi 1), 2) e 3) del dispositivo della stessa, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “perché tutte le domande attoree (del
[...]
siano integralmente rigettate, in quanto assolutamente infondate”. Controparte_1
1
Per l'appellato: “rigettare l'appello proposto, perché inammissibile, improponibile, oltre che infondato in fatto e diritto;
in via gradata, qualora si riesamini nel merito, anche con una diversa motivazione la sentenza di primo grado, si tornano a riformulare, tutte le domande come proposte in primo grado e qui ribadite e trascritte: 1) Accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito del Sig.
trattandosi di credito postergato ex art. 2467 c.c. primo comma;
2) Parte_1
Per lo effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art 65 l.f. nei confronti della massa dei creditori del del pagamento effettuato in data Controparte_1
27.06.2017 per un totale di € 15.000,00, ovvero, salvo gravame, della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e conseguentemente condannare alla restituzione della somma di € Parte_1
15.000,00, ovvero, salvo gravame, della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia del pagamento di € 15.000,00 effettuato in data
27.06.2017 e per l'effetto revocare lo stesso ex art. 2901 c.c., come richiamato dall'art. 66 l.f., oltre interessi dal dovuto al soddisfo, e conseguentemente condannare alla restituzione della somma di € 15.000,00, ovvero, Parte_1
salvo gravame, della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
4) In via ancora più subordinata, accertare la natura di indebito oggettivo del pagamento ricevuto in data 27.06.2017 da Pt_1
e condannarlo alla restituzione dell'importo di € 15.000,00 oltre interessi
[...]
dal dovuto al soddisfo. Condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Premesso che a febbraio e aprile del 2017 aveva erogato somme di Parte_1
denaro alla società di cui era socio e amministratore unico, a titolo Controparte_1
di finanziamento (€ 7.000,00 in data 2.2.2017, € 4.500,00 in data 21.2.2017, €
7.500,00 in data 17.4.2017, € 3.000,00 in data 20.4.2017, € 800,00 in data
20.4.2017), e che in data 27.6.2017, nei due anni anteriori alla sua dichiarazione di fallimento (con sentenza del 8.11.2018), la società aveva restituito la Controparte_1 somma di € 15.000,00 con la causale “restituzione anticipo soci”, la sentenza in
2 oggetto dichiara l'inefficacia del pagamento rispetto ai creditori del fallimento, ai sensi dell'art 65 l. fall., e condanna alla restituzione della somma Parte_1
ricevuta in favore del oltre interessi dalla domanda. Controparte_1
Il giudice di primo grado espone che, trattandosi del rimborso di un finanziamento del socio avvenuto oltre l'anno precedente la dichiarazione di fallimento, non opera l'inefficacia automatica prevista dall'art 2467, comma 1, c.c.; che, tuttavia, essendo avvenuto entro il termine dei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, il pagamento è inefficace, a norma dell'art. 65 l. fall., poiché la postergazione del credito del socio per rimborso del finanziamento concesso alla società in presenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c.
(eccessivo squilibrio dell'indebitamento, ovvero situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento) implica la sua scadenza nel giorno della dichiarazione di fallimento;
che deve ritenersi, infatti, che la postergazione condizioni l'esigibilità del credito fino al venir meno dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., con conseguente applicazione dell'art 65 l. fall., poiché tale norma si applica pacificamente ai crediti condizionali per i quali la condizione non si è verificata alla data del fallimento;
che, mentre ai fini della applicabilità della revocatoria automatica di cui all'art 2467 comma 1 c.c. è sufficiente che il finanziamento sia stato effettuato in presenza delle condizioni di cui al comma 2 di tale norma, essendo irrilevanti le successive vicende, invece, perché possa operare l'art 65 l. fall. è necessario che la situazione di postergazione permanga sino alla data di dichiarazione di fallimento e che, pertanto, il credito del socio sino a tale data sia inesigibile;
che, conseguentemente, il curatore fallimentare dovrà dimostrare che la condizione di squilibrio dell'indebitamento si sia protratta sino alla data del fallimento;
che dalla documentazione prodotta risultano, anzitutto, provati entrambi i requisiti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., ovvero l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento;
che, acquisita la prova dello stato di crisi in cui versava la società sin dal Controparte_1
suo primo anno di attività (giusta bilanci agli atti), il rimborso del finanziamento deve essere considerato postergato e come tale dichiarato inefficace ex art 65 l. fall., in quanto avvenuto nel periodo sospetto.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1
impugnazione, avversa la sussistenza dei presupposti previsti dal secondo comma
3 dell'art. 2467 c.c. per la postergazione del credito del socio per rimborso del finanziamento.
Obietta che la regola della postergazione del rimborso del finanziamento soci non opera automaticamente, ma solo quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 2467, comma 2, c.c.; che, eccetto una relazione generica del consulente del
(dott. redatta sulla scorta di bilanci ritenuti inattendibili e CP_1 Per_1 nell'ambito di un giudizio sommario senza prestazione di giuramento, non vi è alcuna prova che nel momento i cui furono effettuati i finanziamenti (febbraio e aprile 2017) la società si trovasse in stato di eccessivo squilibrio, potendo essersi concretizzato nel secondo semestre dell'anno 2017; che la relazione del consulente contabile del fallimento afferma che la società fallita ha conseguito nel 2017 €
755.297,00 di ricavi ed una perdita di € 212.333,00; che dalle schede contabili del conto corrispettivi emerge un flusso di cassa giornaliero che variava tra i duemila e seimila euro con punte di diecimila euro;
che, secondo il consulente, “questo dimostra il notevole flusso di danaro contante che entrava nelle casse sociali ed anche l'eventuale facilità di sottrarre somme dalla cassa con estrema disinvoltura”; che il Tribunale di Salerno, in luogo di affermare apoditticamente lo stato di eccessivo squilibrio finanziario al momento del finanziamento, avrebbe dovuto disporre una Ctu contabile al fine di valutare l'esistenza di un eccessivo “squilibrio” dell'indebitamento al momento dei finanziamenti rispetto al patrimonio netto, in base agli indici R.O.E. (rapporto tra il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto),
R.O.I. (rapporto tra il risultato operativo ed il totale degli impieghi prescritti) e quello dell'indipendenza finanziaria (rapporto tra capitale netto ed il totale dei finanziamenti e che aumenta con l'aumentare del capitale netto), non sulla scorta dei bilanci di esercizio che lo stesso consulente ha giudicato inattendibili.
Il secondo motivo di impugnazione censura la “nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.”, avendo omesso l'esame delle eccezioni formulate dal convenuto, il quale aveva dedotto in primo grado che il bonifico di € 15.000,00
“scaturiva da un preciso obbligo da parte della suddetta società di pagare al predetto il corrispettivo dovuto per prestazioni professionali rese, dal medesimo, in favore di essa società, nonché dalla circostanza che erano dovute in restituzione somme anticipate dal medesimo, ex art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, in nome e per conto della predetta per il pagamento di beni e servizi effettuati Controparte_1 nell'esercizio dell'attività d'impresa”.
4 Sostiene che, trattandosi di un pagamento dovuto, “non poteva di certo ipotizzarsi una situazione di indebito oggettivo, come sostenuto dall'attrice”; che
“non era affatto provato da controparte che il pagamento impugnato fosse stato posto in essere con la consapevolezza che l'atto avrebbe arrecato un sicuro pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali e né che pregiudizio era stato nella specie arrecato ai creditori sociali, con conseguente carenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, per l'attuazione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art.
2901 c.c.”; che l'omissione di pronuncia sulle proprie eccezioni “determina la nullità della sentenza in base al principio contenuto al primo comma dell'art. 161 del c.p.c., legittimando la parte interessata a far valere tale vizio come motivo di impugnazione”.
La risposta dell'appellato
Il costituitosi, risponde che, in una situazione di Controparte_1
profonda crisi strutturale della società, il socio e amministratore unico , Parte_1
anziché effettuare i conferimenti dovuti, ha deciso di sostenerla con diversi finanziamenti che, poi, in odore di fallimento ed in dispregio degli altri creditori sociali esterni, si è fatto prontamente rimborsare;
che, se si esaminano gli stessi bilanci tardivamente depositati, emerge con chiarezza lo stato di crisi in cui versava la poiché sin dal primo anno di attività registrava forti perdite;
che il Controparte_1
consulente, dott. esaminata la documentazione contabile, ha rilevato che Per_1
“Dai dati su esposti emerge chiaramente uno squilibrio economico nella gestione caratteristica. Infatti, l'esercizio 2017 (primo anno di attività) chiude con una perdita di ben € 212.333,00 (ndr. a fronte di un esiguo capitale sociale, neppure interamente versato). Risulta quindi evidente uno stato di crisi irreversibile già dal primo anno di attività della società fallita”.
In via gradata rispetto alla domanda di inefficacia ex art. 65 l. fall., il
[...]
ripropone le domande subordinate non esaminate dal giudice di Controparte_1
primo grado perché ritenute assorbite, “da non intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”. In particolare, la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., di cui ricorrono tutti gli elementi, sia soggettivi , sia in qualità di socio e Parte_1
amministratore unico della società, sia in qualità di terzo che ha ricevuto il pagamento, era perfettamente conscio del pregiudizio che tale rimborso avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori), che oggettivi (lo stato di decozione è dimostrato dai bilanci tardivamente depositati, ove emerge un aumento considerevole dell'esposizione debitoria dagli anni 2016-2017, dal ricorso di fallimento, dalle
5 domande di insinuazione al passivo e dai relativi verbali di esame e formazione dello stato passivo, ove si evince la preesistenza dei debiti nei confronti di altri creditori sociali). Inoltre, la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, dato che il rimborso è privo di giustificazione causale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dall'estratto del conto corrente bancario della società fallita (n. 1000/11098 presso Intesa Sanpaolo) risulta che il bonifico di € 15.000,00 effettuato dalla società in favore di in data 27.6.2017 reca la causale di “restituzione anticipo Parte_1 soci”. Nella scheda contabile relativa ai debiti della società verso i soci per finanziamenti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 risulta la registrazione contabile di cinque finanziamenti del socio : due a febbraio 2017 immediatamente girati Parte_1 alla società (€ 7.000,00 in data 2.2.2017 ed € 4.500,00 in data Controparte_2
21.2.2017) e altri tre ad aprile 2017 (€ 7.500,00 in data 17.4.2017, € 3.000,00 in data 20.4.2017 ed € 800,00 in data 20.4.2017).
La causale dichiarata del bonifico ed il riscontro contabile confermano che la somma di € 15.000,00 è stata corrisposta per l'estinzione (parziale) dell'obbligo della società di rimborso dei finanziamenti ricevuti dal socio. In tal senso è infondato il secondo motivo di appello che ripropone, con una generica allegazione e senza alcun riscontro probatorio, la diversa causale del pagamento indicata dal socio nella comparsa di risposta di primo grado (il pagamento del corrispettivo di non meglio precisate prestazioni professionali rese dal socio in favore della società, oltre che la restituzione di anticipi per il pagamento di beni e servizi).
Confermata la causale del versamento di € 15.000,00 (rimborso di finanziamenti del socio), va esaminato il primo motivo di appello, che contesta il presupposto per l'inefficacia ex art. 65 l. fall. del pagamento effettuato con il bonifico, ossia la situazione di “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto”
o la “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Situazione che, se esistente al momento dei finanziamenti e perdurante fino alla dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 2467 c.c. comporta la postergazione del credito del socio per rimborso dei finanziamenti rispetto agli altri creditori e, dunque, la sua esigibilità solo dopo il pagamento degli altri creditori. Ricorrendo tali presupposti, il credito del socio non può essere rimborsato nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, pena la sua inefficacia ex art. 65 l. fall., ma può partecipare solo all'attivo fallimentare dopo il
6 soddisfacimento degli altri creditori mediante l'ammissione al passivo con il rango postergato.
Secondo l'appellante, la relazione del consulente tecnico del fallimento, basata su bilanci ritenuti inattendibili, non è in grado di dimostrare che il presupposto dell'eccessivo indebitamento esistesse già al momento dell'erogazione dei finanziamenti alla società. La questione devoluta nel primo motivo di appello consiste, allora, nello stabilire se vi è prova documentale che già nei mesi di febbraio e aprile 2017 (epoca di erogazione delle somme alla società a titolo di finanziamento) la società versasse già in una situazione di “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” o in una situazione finanziaria
“nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Dalla visura del registro delle imprese risulta che la società è stata Controparte_1 costituita in data 18.11.2016 con un capitale sociale di € 75.000,00 versato per €
18.750,00; in data 18.12.2016 la ha acquistato l'azienda della società Controparte_1
(un supermercato a Castel di Sangro, aperto il 1.1.2017), Controparte_2
CP_ dichiarando all' 17 lavoratori nel primo trimestre, 16 nel secondo, 14 nel terzo e
0 nel quarto. Nella relazione integrativa al bilancio 2017 (approvato il 17.10.2018 e depositato da in data 16.11.2018, dopo la dichiarazione di fallimento) Parte_1 si afferma che l'attività era cessata nel mese di settembre 2017 con il licenziamento di tutto il personale dipendente il 25.9.2017. Ciò dimostra che l'attività ha avuto una breve durata (da gennaio a settembre 2017) e che dopo pochi mesi versava già in stato di insolvenza.
A norma dell'art. 2424 c.c., il patrimonio netto è formato dal capitale sociale, dalle riserve, dagli utili o perdite portate a nuovo e dagli utili o perdita dell'esercizio. Dal bilancio del 2017 risulta che al 31.12.2017 la società aveva un patrimonio netto in perdita di € 138.556,00 (formato dalla differenza tra il capitale sociale di € 75.000, le perdite del 2016 portate a nuovo di € 1.223 e la perdita di esercizio di € 212.333), a fronte di un ammontare di debiti di € 837.822.
In realtà, il capitale sociale versato ammontava solo ad € 18.750,00 (risultano versati € 6.250,00 da , da in data Parte_1 Controparte_4
18.11.2016; tale importo risulta anche dal registro delle imprese e dalla scrittura privata autenticata di vendita della quota di del 24.5.2017, nella Controparte_4 quale le parti hanno dichiarato che il capitale sociale era stato versato solo per €
18.750,00).
7 Da questi dati emerge che la società non ha mai prodotto utili, ma solo perdite che hanno subito eroso un capitale sociale che, al momento dei finanziamenti di
, era stato versato solo per € 18.750,00. Al fine di porre rimedio alla Parte_1
sottocapitalizzazione della società, il socio di maggioranza (Capo Mario) ha preferito erogare credito alla società, anziché procedere ragionevolmente all'immediato versamento del capitale sociale non ancora versato, all'aumento dello stesso e/o a versamenti “in conto capitale” (ossia, apporti finanziari eseguiti al di fuori degli schemi giuridico-formali dell'aumento del capitale sociale, che non incrementano il capitale sociale ma il patrimonio e hanno una causa sostanzialmente assimilabile al capitale di rischio). Così violando il principio di corretto finanziamento delle imprese che siano entrate o stiano per entrare in una situazione di crisi per eccessivo indebitamento e/o sottocapitalizzazione rispetto alle esigenze finanziarie dell'attività svolta, con la conseguenza che i prestiti di febbraio e aprile
2017 danno luogo, a norma dell'art. 2467 c.c., a crediti postergati (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori) e, se rimborsati nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ricadono nella previsione di inefficacia di cui all'art. 65
l. fall.
Di qui il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata. Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue la soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 15.000,00).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 745/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di appello in Parte_1 favore del che liquida in € 4.000,00 per onorari di Controparte_1
difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
8 Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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