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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1260 del ruolo generale degli affari volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Balzani;
Parte_1 parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chirico;
Controparte_1 parte resistente nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Gaetano Amato;
parte resistente
OGGETTO: corresponsione di quota della pensione
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9, comma 2 l.n. 898/1970, ha chiesto le venga Parte_1 attribuita, una quota del trattamento pensionistico di reversibilità dell'ex coniuge
[...]
(deceduto in data 28.10.2023), esponendo: 1) di aver contratto matrimonio con il Per_1 predetto in data 21.10.1962; 2) che, con la sentenza n. 544/2009, il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e aveva posto a carico del de cuius il versamento della somma di €. 516,00 a titolo di assegno divorzile;
3) che, in data 12.11.2009, il aveva contratto un nuovo matrimonio. Pertanto, Pertanto, Per_1 ha chiesto venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla quota di pensione di reversibilità, con conseguente ordine all di erogare la quota stabilita da tale data. CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 21.06.2024, si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto determinarsi la somma dovuta alla controparte, tenuto conto del fattore temporale.
Con memoria difensiva depositata in data 22.06.2024, l' si è costituita in giudizio ed ha CP_2 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha chiesto determinarsi le quote di spettanza.
Tanto premesso, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito riportati.
L'art. 9, 3° comma, L. 898/1970 nel caso di concorso fra ex-coniuge divorziato e coniuge superstite, ai fini della determinazione della quota da attribuirsi all'ex coniuge divorziato, stabilisce che qualora l'ex coniuge non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni spettanti, deve essere allo stesso attribuita tenendo conto della durata del matrimonio. Interpretando la norma, la giurisprudenza (C. Cass. SU, 20/6/1997- 12/1/1998 n. 159) ha affermato che sia l'ex-coniuge divorziato (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) sia quello superstite sono titolari, come sopra detto, di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto da configurarsi come autonomo e concorrente in pari grado e che il criterio di determinazione della quota di trattamento pensionistico da riconoscere all'ex coniuge, riferito dalla norma alla sola durata legale dei rapporti matrimoniali, deve essere contemperato, mediante l'accertamento di ulteriori elementi di fatto da utilizzarsi alla stregua di correttivi del risultato conseguente all'applicazione del mero criterio temporale (cfr. Corte Cost. 419/99,
Cass. 14/3/2000, 2471/2003, Cass. 10575/2008; da ultimo Cass. 16093/2012).
Con sentenza n. 419 del 4 novembre 1999 la Corte Costituzionale, ha precisato che la durata del matrimonio non può essere considerata criterio esclusivo per determinare la quota della pensione spettante all'ex coniuge divorziato, non potendosi ridurre l'apprezzamento del giudice ad un mero calcolo aritmetico, in quanto, in tal caso, un calcolo siffatto era suscettibile di venire operato direttamente dall'ente che eroga la pensione, dovendosi invece considerare ulteriori elementi in relazione alla particolarità del caso concreto. Tali elementi correttivi sono stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento alla durata della eventuale convivenza more uxorio che abbia preceduto il matrimonio, all'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche del coniuge superstite e dell'ex coniuge divorziato, senza che, peraltro, tali elementi debbano tutti necessariamente concorrere ne' essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass.
19 febbraio 2003, n. 2471; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15164; Cass. 30 marzo 2004, n.
6272;Cass. 16 dicembre 2004, n. 23379; Cass. 7 marzo 2006, n. 4867 e n. 4868). In questo senso, la giurisprudenza ha sottolineato, tenendo conto della sentenza interpretativa di rigetto del Giudice delle leggi (n. 419 del 1999), come, in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale, la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, debba essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito della L. n. 898 del 1970, art. 5 (come, esattamente,
l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni economico patrimoniali dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale convivenza more uxorio ante matrimonio del coniuge superstite), funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita.
Nella fattispecie considerata, la resistente ha allegato di aver convissuto more uxorio con il sin dall'anno 2000. Tale circostanza – benchè specificamente contestata dalla Per_1 ricorrente – trova riscontro nel certificato di residenza, dal quale risulta che il e la Per_1 resistente avevano la medesima residenza dal 21.12.2000 (v. atto depositato in data
21.06.2024). Pertanto, può dirsi accertato l'inizio della convivenza dall'anno 2000.
Per quanto esposto, applicando il solo criterio temporale della durata della convivenza, deve tenersi conto che la ricorrente e il hanno convissuto dal 21.10.1962 sino alla CP_3 data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(05.05.2009); viceversa, il e la resistente hanno convissuto dal 21.12.2000 sino CP_3 alla morte del primo, avvenuta il 28.10.2023.
Ulteriori elementi correttivi da considerare per determinare la quota della pensione di reversibilità da attribuire alla ricorrente sono da individuarsi nell'ammontare dell'assegno divorzile attribuito alla , pari ad €. 766,00 (v. allegato n. 18 ricorso introduttivo) e Pt_1 nella situazione economico patrimoniale delle parti accertata come segue.
vive in un immobile di sua proprietà mentre la resistente vive in un Parte_1 immobile in locazione.
La pensione di reversibilità di è pari alla rata mensile netta di circa € Parte_2
1.084 mensili (cfr. documentazione prodotta da parte resistente in data 22.06.2024), oltre tredicesima mensilità.
Date tali premesse il Collegio rileva che sussistono in capo all'ex coniuge le condizioni legittimanti l'affermazione del diritto alla quota della pensione di reversibilità del defunto, essendo comprovato come la medesima fosse titolare alla data del decesso del coniuge di assegno divorzile e non sia passata a nuove nozze.
Nel caso di specie, occorrerà tenere conto del criterio temporale nonché della circostanza che la ricorrente è proprietaria di un immobile ed ha solo il reddito derivante dall'emolumento fruito in precedenza come assegno divorzile;
al contrario, nessun accertamento è stato richiesto dalla parte ricorrente in merito ai redditi prodotti dalla resistente.
Pertanto, la quota del trattamento pensionistico di reversibilità di , da Persona_1 liquidarsi in favore dell'ex coniuge deve essere pari al 60% del trattamento pensionistico netto.
I diritti della parte ricorrente decorrono dalla mensilità successiva al decesso del beneficiario dell'originario trattamento previdenziale (v. Cass. I, 31.1.2007, n.2092), in quanto la pronuncia richiesta ha natura dichiarativa, dovendo il diritto al trattamento decorrere, per entrambe le beneficiarie, dal primo mese successivo al decesso dell'originario titolare.
ha dunque diritto ad ottenere mensilmente dall' ex Parte_1 CP_4 CP_5
- con decorrenza dal 28.11.2023, mese successivo a quello della morte di Parte_2
(cfr. Cass. 15837/2001, 2092/2007) – la frazione pari al 60% dell'importo netto
[...] complessivo dovuto a titolo di pensione di reversibilità per il de cuius.
In considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide: visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto venga attribuita nella misura del 60% all'ex coniuge decorrenza dal Parte_1
28.11.2023 e per il 40% ad;
Controparte_1 dispone che l' in persona del legale rappresentante, corrisponda le quote come sopra CP_2 determinate all'avente diritto;
Parte_1 compensa integralmente le spese legali.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Enrica De Sire dott.ssa Jone Galasso