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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6675 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, rimessa al Collegio per la decisione il 08/07/2025 tra
( rappresentato e difeso dall'Avv. OSVALDO Parte_1 C.F._1
BELLOCCHIO presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO Controparte_1 C.F._2
RIELLO presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare dell'08/07/2025 il ricorrente ha concluso per il rigetto della domanda di assegno divorzile, ferma la revoca dell'assegno per la figlia (già disposta), la resistente si è riportata alla comparsa di costituzione. Il P.M. ha concluso per il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 08/09/2020, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 27/10/1996 dalla cui unione era nata una figlia il 17/01/1998, non Per_1 convivente con la madre. Riferiva che i coniugi si erano separati con decreto di omologa del
1 06/02/2017 ove era stato concordato l'assegnazione della casa familiare a sé, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 650,00 a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno di
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e, in caso di studi fuori sede, il versamento diretto in favore della stessa, oltre all'80% delle spese straordinarie e il 20% a carico della madre. Aggiungeva che la resistente aveva altresì alienato un appartamento di sua proprietà sito in Roma, via Bellegra, 50, per un corrispettivo di €
155.000,00 in data 30/06/2020. Rappresentava che anche la figlia era intestataria di tre beni immobili e che viveva a Milano da tre anni, avendo concluso il suo percorso di studi in “Fashion Stylist” presso lo I.E.D. laureandosi in data 21/07/2020. Perdurando lo stato di separazione, il ricorrente chiedeva la pronunzia di divorzio, nessun assegno in favore della figlia maggiorenne e nessun assegno divorzile in favore della moglie attesa la sua capacità lavorativa e patrimoniale (titolare di dodici beni immobili, di cui undici terreni).
In data 22/01/2021 si costituiva la resistente la quale, contestando le circostanze dedotte dal ricorrente, deduceva che precedentemente al matrimonio aveva lavorato per una trasmissione radiofonica e aveva collaborato con una casa editrice a Roma, occupandosi della organizzazione di eventi culturali per la promozione e pubblicazione di libri. Precisava che dopo il matrimonio la resistente, per amore del marito, aveva lasciato Roma per trasferirsi a Caserta e dedicarsi alla famiglia, rinunciando alle proprie aspirazioni. Assumeva, altresì, che oltre ad occuparsi totalmente del ménage familiare, dovette anche badare alla sorella del ricorrente, affetta da schizofrenia, giacché il marito
(ingegnere) esercitava la professione di docente. Inoltre, riferiva che il marito aveva sempre avuto una condotta denigratoria e violenta nei propri confronti tale da giustificare un provvedimento giudiziario di allontanamento dalla residenza familiare con obbligo di mantenimento di moglie e figlia versando un assegno di € 1.200,00 e che, per le medesime condotte, aveva sporto querela. Aggiungeva che, dopo la separazione, si era trasferita con la figlia presso l'immobile sito in Castel Morrone, via
Grottole, (ereditata dai genitori) per il quale aveva sostenuto esose spese di ristrutturazione, nonché che gli altri immobili erano in zona collinare e/o boschiva ed erano improduttivi di reddito e bisognosi manutenzione. Riferiva che il ricavato della vendita dell'immobile era stato utilizzato per il proprio sostentamento e per pagare le spese universitarie, master e stage per la figlia, in quanto non era riuscita a trovare alcun tipo di lavoro considerata l'età e l'epidemia da Covid-19. Deduceva che la figlia, sebbene laureata in “Fashion Stylist”, era comunque necessario proseguire con gli studi e i corsi di perfezionamento per reperire un'attività lavorativa. Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di € 1.000,00, nonché un assegno per la figlia di € 500,00, oltre all'80% delle spese extra-assegno. In subordine, chiedeva la conferma delle condizioni economiche previste in sede di separazione.
2 Sentite le parti (cfr. verbale del 04/02/2021), il Presidente autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati alle condizioni della separazione con la previsione in favore della figlia, visto l'accordo tra le parti, che l'assegno di mantenimento venisse corrisposto direttamente alla figlia . Per_1
L'ordinanza del 04.02.2021 veniva reclamata dal ricorrente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, che confermava l'ordinanza del Tribunale ad eccezione della corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia , da corrispondere direttamente alla madre. Persona_2
All'udienza del 14.09.21, innanzi al G.I. erano concessi alle parti i termini di cui all'art.183 cpc.
In data 16.04.2022 era emessa sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza del 16.04.2022 era rimessa la causa innanzi al giudice istruttore sulle statuizioni accessorie, non ammettendo la prova testi indicata da parte ricorrente in quanto vertente su circostanze da provare documentalmente ed ammettendo la prova di parte resistente, sulle circostanze indicate al punto A,B,C,D,E di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c co. VI;
ammetteva alla prova contraria parte ricorrente e rigettava la richiesta di accertamenti della
Guardia di Finanza .
Con ordinanza del 13 settembre 2023, il Giudice, preso atto della raggiunta autosufficienza economica della figlia SI e del passaggio in giudicato della sentenza sullo status di divorzio, revocava sia l'assegno di mantenimento a favore della figlia che quello a favore della ex moglie.
Successivamente, interrogate le parti ed escussi i testi (cfr. verbale del 04/10/2022, 11.09.2023,
20.09.2024 e ), all'esito dell'udienza cartolare dell' 08/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini ridotti.
Essendo già stata pronunciata la sentenza sullo status in data 16/04/2022, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
Preliminarmente deve essere verificato il presupposto del diritto all'assegno di mantenimento in favore della figlia .
Come noto, secondo orientamento costante della giurisprudenza tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di
3 un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass. 14 agosto 2020, n. 17813).
Nel caso di specie, la figlia , dell'età di ventisette anni, ha conseguito una laurea in “Fashion Stylist” con ottimi voti e poi ha frequentato un corso biennale di alta specializzazione negli Stati Uniti, dal costo di dollari 43.000,00, rimanendo poi a svolgere attività lavorativa all'estero .
Si aggiunga poi, che le parti non contestavano in alcun modo la raggiunta autonomia economica della figlia nel corso del giudizio: “La sig.ra dichiara: “non mi oppongo alla revoca per il CP_1 mantenimento di mia figlia che, grazie al master che le ho consentito di frequentare a mie spese, si è resa economicamente indipendente. I soldi che sono stati restituiti dalla BCE (40.000 euro) li ho investiti in un appartamento, intestato a mia figlia, a Milano.”( cfr. verbale dell'08.09.2023).
Pertanto, non vi è dubbio che la figlia SI è in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé e di raggiungere una indipendenza economica. Sul punto,
“ Il principio di autoresponsabilità postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n.
358/2023) ..." (cfr. Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 963/2025 del 24-06-2025).
Inoltre,: “, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. n.
26875/2023). Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. n. 29264/2022, Cass. n. 37366/2021, Cass. n.
17380/2020, Cass. n. 17183/2020).” (vd. Cass., sez. I, ord. n. 24731/2024).
Nel caso de quo, le allegazioni di parte resistente non trovano adeguato riscontro probatorio. Invero, da un lato, risulta che la figlia, dell'età di 27 anni, aveva un impiego all'estero, confacente ai titoli di studio conseguiti, mentre non è stata provata da parte della resistente alcuna circostanza utile ai fini della dimostrazione delle condizioni, oggettive ed esterne, che abbiano giustificato il mancato raggiungimento della autonomia reddituale della figlia, anzi la resistente neppure si opponeva alla revoca dell'assegno di mantenimento all'udienza dell'08.09.2023.
4 Ciò detto, dall'istruttoria espletata è emersa una ampia capacità della figlia di inserirsi nel contesto occupazionale, tale da poter gestire autonomamente la propria indipendenza economica e, consequenzialmente, va revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia, confermando l'ordinanza del 13.09.2022 .
Parte resistente ha formulato altresì domanda di assegno divorzile nella misura di €1000,00 far data dal 13/9/2023 .Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile, come da consolidata giurisprudenza di legittimità “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi “(cfr. S.U 18287/2018,18287/2019 e 5603/2020). “Le scelte di vita comune relative alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia giustificano l'assegno divorzile in presenza di una disparità reddituale tra i coniugi riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 luglio 2025, n. 19749; Cass. Civ., Sez. I,
Ord. 9 luglio 2025, n. 18693). "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (Cass. n. 35434/2023).
Occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la
5 situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge . Il ricorrente vive nella casa un tempo familiare di proprietà della sorella di cui è amministratore di sostegno e per la quale non versa alcun canone, per l'anno di imposta 2017, vale a dire in concomitanza con la separazione (non è stata allegata documentazione sul periodo di imposta 2016) ha percepito un reddito complessivo (derivante non solo dall'attività di insegnante, ma anche da più proprietà immobiliari) di euro 34.292,00, che al netto delle imposte è stato di euro 28.838,00, per l'anno di imposta 2018 un reddito complessivo di euro 33.128,00 che detratte le imposte è stato di euro 28.283,00 e per l'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di euro 33.190,00, che al netto delle imposte è stato di euro 29.352,00, con una rendita media per dodici mensilità pari a circa euro 2.400,00 mensili. Egli, inoltre, ha riferito di avere fondi di investimento per un valore complessivo di euro 251.862,00 e liquidità giacente pari ad euro 43.435,54 (cfr l'informativa in atti). La sin dalla separazione risultava essere titolare di diversi immobili, CP_1 ereditati o frutto di donazioni, tanto da aver lasciato la casa familiare in uso al coniuge, nonostante la coabitazione con la figlia, all'epoca appena maggiorenne, disponendo di un proprio immobile, che ha ristrutturato e destinato ad abitazione. In ordine alla vendita dell'appartamento di Roma, avvenuta nel
2020, per la quale ha conseguito la somma di euro 155.000,00 (cfr il contratto in atti), quanto meno allo stato, la ha allegato e documentato di avere destinato parte dell'importo (circa euro CP_1
60.000,00) per gli studi post universitari all'estero della figlia . Per_1
Va poi rilevato che in base alla divisione dei ruoli operata dalla coppia, la richiedente aveva abbandonato la città di Roma, dove pure aveva contatti nel campo dell'editoria, per dedicarsi
6 esclusivamente alla famiglia , avendo ciò consentito all'altro coniuge di dedicarsi al proprio lavoro, giustificando ora la necessità, in presenza di una rilevante disparità nella situazione patrimoniale degli ex coniugi, di un riequilibrio delle loro posizioni attraverso il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativa prevista dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970.
Sotto quest'ultimo profilo parte resistente ha evidenziato che l'inadeguatezza dei mezzi era dipesa per la gran parte "da ragioni oggettive legate all' età e alla sua fuoriuscita dal mercato del lavoro per scelta condivisa con il coniuge". In particolare, il teste di parte resistente, , Testimone_1 amica di vecchia data della moglie, al preciso capitolo di prova sulla circostanza di un accordo familiare in merito alla cura della casa e della famiglia, così da permettere al marito di dedicarsi alla propria attività riferiva che : “si è vero, la conoscevo già prima. Abitavo a pochi metri dalla casa dei nonni e degli zii della sig.ra. poi, stando in città diverse, ci siamo viste di meno ma spesso in estate e comunque ci siamo sempre frequentate” “ si è vero, ci siamo sempre sentite e ci vedevamo prevalentemente nel periodo estivo” “si è vero, quando si è sposata vedevo la sig.ra, ci siamo frequentate” “Ogni volta che andavo a casa sua la trovavo sempre a pulire” cfr. verbale del
20/09/24). Alla luce del quadro così emerso, la moglie ha rinunziato, per una scelta condivisa, trasferendosi da Roma, città in cui svolgeva una attività lavorativa, a Caserta, luogo della residenza familiare, sacrificando in tal modo concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica e familiare, in favore di quella del marito con un chiaro nesso di causalità tra le scelte di conduzione della vita familiare e la sproporzione economica esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale.
Ulteriore conferma alle rinunzie della moglie, provengono dallo stesso ricorrente, il quale interrogato formalmente, dichiara che: “è vero che mia moglie era casalinga e che si dedicava alla casa e alla famiglia .”(cfr. verbale del 04.10.2022).
Ciò premesso , avendo l'assegno funzione assistenziale, compensativa e perequativa, deve essere riconosciuto alla resistente in quanto, in presenza di una disparità patrimoniale, ha allegato e dimostrato specificamente il sacrificio delle proprie aspettative e potenzialità professionali e reddituali nel corso del matrimonio, della durata di 20 anni, per il bene della famiglia e nell'interesse dell'altro coniuge ed il contributo alla formazione del patrimonio coniugale.
In considerazione di ciò, va accolta la domanda di corresponsione di un assegno divorzile e tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie alla vita familiare e del maggior reddito del marito si stima equo porre a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro 300,00, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. come per legge.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia;
Persona_2
2) accoglie la domanda dell'assegno divorzile nella misura di € 300,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda.
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 14/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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