TRIB
Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Maria Militello, Giudice Unico, letti gli atti e le note depositate in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3110 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2015 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vincenzo Terranova, per procura in atti
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luciana De Robertis e Maurizio S. La
Pedalina per procura in atti
- RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DI
in persona dell'amministratore pro tempore, (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Denaro, per procura in atti P.IVA_1
- CHIAMATO IN CAUSA -
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva di essere Parte_1 proprietario di due appartamenti contigui, siti a Messina in via dei Mille n. 89, al piano secondo del , interni nn. 5 e 6, censiti al foglio n. 228, part.lla 7, Controparte_2 sub 24 (int. 5) e sub 23 (int. 6).
Deduceva che l'appartamento posto all'interno 5, che era disabitato da qualche mese, nel mese di gennaio del 2015 era stato interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore, che avevano cagionato danni agli interni dell'appartamento, alla mobilia e alle suppellettili;
che, circa due mesi più tardi, quando l'appartamento posto all'interno 6
1 era stato rilasciato dal conduttore, il ricorrente aveva riscontrato delle infiltrazioni provenienti dal piano superiore anche in detto appartamento;
che aveva conferito all'ing.
l'incarico di accertare i danni, quantificati rispettivamente in € 20.000,00 Parte_2 oltre iva per l'interno 5 (interamente danneggiato) e in € 2.696,67 oltre iva per l'interno 6
(solo parzialmente ammalorato); che i danni erano da imputare a , Controparte_1 proprietario dell'appartamento posto al terzo piano al sub 30, int. 12, dal quale sarebbero scaturite le infiltrazioni, nonché dagli attigui sub 29, int. 13 e sub 31 int. 11; che l'infiltrazione era derivata dalla rottura di un tubo, ovvero dalla mancata chiusura di un rubinetto;
che il resistente non aveva partecipato alla procedura di mediazione instaurata dal ricorrente.
Assumeva la responsabilità esclusiva di ai sensi degli artt. 2051 Controparte_1
e 2043 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con decreto dell'1/07/2015 veniva fissata l'udienza di trattazione del 19/10/2015, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'8/10/2015, si costituiva in giudizio , il quale premetteva che, a seguito di raccomandata del Controparte_1
28-30/01/2015 del ricorrente, che lamentava infiltrazioni provenienti dalla unità immobiliare al sub 30, si era recato sul luogo unitamente al padre, ing. Controparte_3 non ravvisando alcuna perdita di acqua dalle proprie tubature – peraltro chiuse dal contatore generale – ma constatando la presenza di pregresse infiltrazioni nel proprio immobile lungo il prospetto condominiale prospicente piazza Cairoli, ove non sono presenti tubature, ma un pluviale condominiale con vistose lesioni;
che, quindi, avevano effettuato un sopralluogo negli appartamenti di , posti al secondo piano, Pt_1 riscontrando le medesime infiltrazioni presenti nel proprio appartamento e derivanti dal fluviale condominiale ammalorato, contestate anche all'amministratore condominiale presente;
che, invero, i prospetti condominiali risultavano permeabili all'acqua che fuoriesce dai pluviali arrugginiti e lesionati in più punti, compreso l'innesto con la soletta di calpestio del balcone.
Chiedevano, pertanto, di essere autorizzati a chiamare in causa il Controparte_2
per manlevare e tenere indenne il resistente nei confronti del ricorrente.
[...]
2 Nel merito, contestava le risultanze della perizia dell'ing. non coperta Parte_2 da fede privilegiata e sconfessata nei suoi accertamenti dallo stesso ricorrente e il quantum debeatur; chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con decreto del 13/10/2015 veniva autorizzata la chiamata in causa del CP_2
di Messina e la causa veniva rinviata all'udienza del 18/04/2016.
[...]
All'udienza del 20/10/2016 si costituiva in giudizio il , che Controparte_2 escludeva la propria responsabilità per i danni lamentati dall'attore, alla luce della CTP depositata dal ricorrente e della localizzazione delle infiltrazioni, anche molto distanti dal pluviale asseritamente ammalorato;
denunciava che tale pluviale era collocato sulla facciata esterna del fabbricato, che si presentava integra, che era ispezionabile solo dai balconi degli appartamenti posti sulla relativa verticale e che non era stata denunciata la presenza di lesioni da parte di CP_1
Allegava di avere comunicato il sinistro alla compagnia che Controparte_4 copre la responsabilità civile del , ma che il danno non era stato liquidato a CP_2 causa dell'impossibilità di accedere all'appartamento del resistente, non avendo, lo stesso, acconsentito.
All'udienza del 26/01/2017 veniva disposta CTU e veniva nominato l'architetto Per_1
che prestava il giuramento all'udienza del 20/02/2017.
[...]
La causa subiva alcuni rinvii e all'udienza del 6 marzo 2018 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda svolta da può essere qualificata ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c., avendo, questi, lamentato la presenza, nell'immobile di sua proprietà, di danni prodotti dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà del resistente.
In virtù della disposizione indicata, il proprietario, che ha il potere-dovere di custodia sul bene di sua proprietà, risponde dei danni da esso cagionati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell''attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
3 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 30775/2015).
A tale fine sono significative le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'arch. Persona_1
Il CTU nominato ha descritto i luoghi oggetto di causa, evidenziando, con riferimento all'appartamento posto all'interno n. 5, che “Alla data del primo sopralluogo - 02/03/17 -
l'immobile si presentava con pareti e soffitti tinteggiati.
Chiesti chiarimenti sull'attuale stato dell'immobile all'ATTORE, l'Avv. TERRANOVA dichiarava che il suo assistito, da circa un anno, al fine di preservare l'immobile, aveva effettuato un intervento di tinteggiatura con una prima mano di pittura (vedi ALLEGATO 3 – Verbale di
Sopralluogo del 02/03/17 e 29/03/17).
Nonostante tale intervento abbia coperto i segni delle infiltrazioni, in diversi punti della casa sono stati rinvenuti segni di umidità.
Le tracce più evidenti di umidità sono presenti nella camera da letto, dove si è riscontrato:
• presenza di aloni giallastri nell'angolo alto, tra il soffitto e la parete limitrofa al bagno;
• presenza di umidità con vistosa efflorescenza di colore biancastro e distacco dello strato pittorico localizzata lungo lo zoccoletto posto dietro la testata del letto (vedi INTERNO 5 – FOTO 02a);
• battiscopa perimetrale deformato in più tratti;
• umidità nello zoccoletto dell'angolo accanto l'armadio, con il battiscopa deformato e con segni di ruggine nei chiodini di fissaggio a muro (vedi INTERNO 5 – FOTO 03);
• umidità con vistosa efflorescenza di colore biancastro e distacco dello strato pittorico, in una porzione di muro a sinistra della porta finestra (vedi INTERNO 5 – FOTO 01 e 02b).
Inoltre, i mobili presenti in questo ambiente risultano danneggiati;
quello maggiormente rovinato è la cassettiera che si presenta con il piano superiore imbarcato e con alcuni frontalini dei cassetti scollati (vedi
INTERNO 5 – FOTO 04).
Anche in bagno, sono stati rinvenuti segni che confermano l'avvenuto fenomeno infiltrativo alquanto importante proveniente dal piano superiore.
Infatti, sulla porta del bagno sono presenti diverse macchie di colore marrone: la prima corre lungo lo stipite interno sinistro dall'altezza della serratura sino a terra;
la seconda si trova sul fascione posto alla sommità della porta (vedi INTERNO 5 – FOTO 07 e 08).
Nei restanti ambienti, i danni causati dalle infiltrazioni, risultano coperti dalla recente pitturazione con la sola eccezione dei battiscopa bianchi che risultano deformati in più punti”.
4 Con riferimento all'interno n. 6 ha accertato che “Anche questo immobile come il precedente è stato di recente tinteggiato dall'ATTORE. Nonostante l'esecuzione di tale intervento, sono state rinvenute nella camera da letto variazioni cromatiche dello strato pittorico negli angoli, tra il soffitto e la parete limitrofa al bagno”.
Ha, quindi, concluso che “negli immobili oggetto di causa sono presenti due distinti fenomeni infiltrativi: • Il primo, attualmente attivo, è riconducibile alla vetustà del pluviale esterno in lamiera posto nel balcone lato Piazza Cairoli;
tale pluviale, profondamente corroso dalla ruggine, lascia fuoriuscire modesti ma costanti quantitativi d'acqua piovana proveniente dal terrazzo, bagnando il muro esterno e causando l'infiltrazione presente sia nella camera da letto nell'INTERNO 5 e sia nello studio dell'INTERNO 12 nella medesima porzione di muro ma a piani diversi. Tale fenomeno infiltrativo, di modesta entità, non è inerente la presente causa e pertanto non verrà preso in considerazione.
• il secondo fenomeno infiltrativo, non più attivo, che ha causato il danneggiamento degli immobili dell'ATTORE, è riconducibile all'allagamento dell'appartamento dell'INTERNO 12 posto al piano terzo. Tale allagamento ha causato l'infiltrazione copiosa di acqua nei soffitti e sulle pareti interne degli immobili dell'Attore, danneggiando anche il mobilio presente.
Pertanto, i danni lamentati nel ricorso di parte attrice, sono reali e hanno interessato sia le superfici tinteggiate dei soffitti e delle pareti dei due immobili oggetto di causa, sia i mobili presenti principalmente nell'appartamento identificato con l'interno 5. In particolare, i mobili presenti nella camera da letto sono quelli maggiormente danneggiati ed alcuni di essi non sono più recuperabili, come la cassettiera.
Le cause dei danni presenti negli immobili di proprietà dell'Attore sono riconducibili ad un allagamento avvenuto nell'immobile di proprietà del Resistente, posto esattamente sopra l'Interno 5.
Tale allagamento è da attribuire alla rottura di un flessibile posto sotto il lavandino del bagno dell' 12 (vedi INTERNO 12 – FOTO 11); da qui l'acqua fuoriuscita ha allagato tutti CP_5 gli ambienti ed è filtrata negli appartamenti sottostanti - INTERNO 5 e INTERNO 6. Quanto sopra affermato è stato verificato direttamente dal sottoscritto sui luoghi ed è anche documentato nella produzione fotografica a corredo delle relazioni dell'Ing. datate 01/04/15 e 14/05/15, Parte_2 presenti negli atti;
tali foto hanno immortalato i luoghi subito dopo l'allagamento, prima dell'intervento di pitturazione dell'appartamento eseguito dall'Attore e che ha in parte ha coperto i danni causati dall'infiltrazione”, concludendo che “la colonna condominiale che raccoglie gli scarichi della cucina della ricorrente, oltre quelli provenienti dalle cucine dei piani superiori, presenta un difetto costruttivo, in quanto è collegata al pozzetto condominiale ad una quota non compatibile con la condotta di svuotamento di quest'ultimo. Tale difetto costruttivo genera un malfunzionamento della colonna di scarico e, in determinate condizioni, anche i fenomeni di infiltrazioni d'acqua lamentati dalla ricorrente”,
5 prevedendo lavori di modifica del tracciato di scarico con costi pari a € 10.526,26 oltre iva, secondo il Prezzario Regionale Siciliano del 2013 ed i prezzi di mercato della mobilia ammalorata.
Il consulente ha, altresì, risposto alle tardive osservazioni del consulente di parte resistente, , in modo preciso e particolareggiato, specificando che Controparte_1 le tracce di umidità sulla parete e sul soffitto rappresentate nella piantina a pag. 11 sono la sintesi di quanto riscontrato sulla base dell'esame autoptico dei luoghi e della visione delle fotografie della ctp di parte ricorrente, raffigurante lo stato dei luoghi dopo il verificarsi delle infiltrazioni;
che le infiltrazioni attive, derivanti da cause condominiali, sono di modesta entità alla luce dei danni riportati dall'immobile attoreo in conseguenza delle relative infiltrazioni;
che la causa delle maggiori infiltrazioni è stata individuata nell'allagamento del bagno di a causa della rottura del flessibile, in ragione delle CP_1 risultanze delle fotografie della ctp di parte attrice, dell'ispezione eseguita e dei segni rinvenuti nonostante la pitturazione dei locali da parte del ricorrente (in particolare, oltre a macchie e aloni, le colature che interessavano la porta del bagno dell'attore), anche con riferimento all'appartamento n. 6; infine, con riferimento alla stima delle infiltrazioni nella misura del 2%, ha chiarito che “sino a quando non si interviene direttamente sui muri e sui soffitti non si può con certezza matematica definire le superfici di intervento di rimozione degli intonaci ammalorati;
pertanto, la stima riportata nel computo metrico si rifà sia ad un criterio di buon senso e di esperienza personale professionale”.
Con riferimento a quest'ultimo punto, peraltro, va rilevato che la minima percentuale di danno da infiltrazioni (2%) è stata accertata dal consulente sulla scorta dei danni visibili al momento delle operazioni peritali e della documentazione fotografica attorea e non è stata contestata da parte attrice, che avrebbe potuto essere lesa da un maggiore danno non visibile ad occhio nudo, sicché si ritiene che il resistente non possa compiutamente dolersi di tale quantificazione, alla luce degli ingenti danni arrecati all'immobile del resistente.
Le conclusioni del CTU – rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dal resistente – possono essere condivise, anche con riferimento alla quantificazione del danno, poiché ben argomentate.
Tali conclusioni non risultano sconfessate dalle osservazioni del resistente, tenuto conto delle fotografie in atti, degli accertamenti compiuti dal CTU e della collocazione delle infiltrazioni anche a grande distanza dal pluviale condominiale. Inoltre, non sono smentite neppure dal deposito di verbale di sopralluogo del 21/01/2022 e dal verbale di
6 assemblea del 20/04/2022, che non si pongono in nesso di causalità con il presente giudizio, riguardando ulteriori e successive infiltrazioni, escluse dall'oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda del ricorrente (limitata – con la comparsa conclusionale – agli accertamenti svolti dal CTU nei confronti del resistente e negli importi ivi calcolati) può essere accolta.
Va, invece, rigettata la domanda di manleva svolta dal resistente nei confronti del convenuto, in considerazione della limitazione della domanda del ricorrente CP_2 nei confronti dei danni subiti dall'immobile di proprietà di e accertati dal CP_1 consulente tecnico d'ufficio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, va condannato al Controparte_1 risarcimento del danno patito dal ricorrente e pari a € 10.526,26, oltre iva.
Gli importi appena liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca della CTU (28/11/2022) e rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, saranno dovuti complessivi € 14.094,35 (oltre iva), di cui € 12.747,30 a titolo di capitale rivalutato ed € 1.347,05, a titolo di interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'importo così determinato dovrà essere maggiorato solo degli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
In ragione del rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti del
, il resistente va condannato a pagare a quest'ultimo le spese Controparte_2 sostenute per la difesa nel presente giudizio.
Le spese di lite vanno liquidate, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a € 26.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00
7 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 5.838,55.
Nei confronti dell'attore il resistente dovrà rimborsare anche € Controparte_1
264,00 per contributo unificato e bollo, risultando solo allegato ma non anche provato il costo sostenuto per la consulenza tecnica di parte.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di , che Controparte_1 ha dato causa alle infiltrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3110/2015, vertente tra
[...]
(ricorrente), (resistente) e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, (terzo chiamato) disattesa e
[...] respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto condanna Controparte_1
a pagare al ricorrente la somma di euro 14.094,35 oltre Parte_1 iva e interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. rigetta la domanda di manleva di nei confronti del Controparte_1
; Controparte_2
3. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio, che liquida in € 6.102,55, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge sulle somme liquidate a titolo di onorario;
4. condanna a rifondere al le spese Controparte_1 Controparte_2 del giudizio, che liquida in € 5.838,55 per compensi, oltre, spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.
8
I SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Maria Militello, Giudice Unico, letti gli atti e le note depositate in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3110 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2015 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vincenzo Terranova, per procura in atti
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luciana De Robertis e Maurizio S. La
Pedalina per procura in atti
- RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DI
in persona dell'amministratore pro tempore, (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Denaro, per procura in atti P.IVA_1
- CHIAMATO IN CAUSA -
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva di essere Parte_1 proprietario di due appartamenti contigui, siti a Messina in via dei Mille n. 89, al piano secondo del , interni nn. 5 e 6, censiti al foglio n. 228, part.lla 7, Controparte_2 sub 24 (int. 5) e sub 23 (int. 6).
Deduceva che l'appartamento posto all'interno 5, che era disabitato da qualche mese, nel mese di gennaio del 2015 era stato interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore, che avevano cagionato danni agli interni dell'appartamento, alla mobilia e alle suppellettili;
che, circa due mesi più tardi, quando l'appartamento posto all'interno 6
1 era stato rilasciato dal conduttore, il ricorrente aveva riscontrato delle infiltrazioni provenienti dal piano superiore anche in detto appartamento;
che aveva conferito all'ing.
l'incarico di accertare i danni, quantificati rispettivamente in € 20.000,00 Parte_2 oltre iva per l'interno 5 (interamente danneggiato) e in € 2.696,67 oltre iva per l'interno 6
(solo parzialmente ammalorato); che i danni erano da imputare a , Controparte_1 proprietario dell'appartamento posto al terzo piano al sub 30, int. 12, dal quale sarebbero scaturite le infiltrazioni, nonché dagli attigui sub 29, int. 13 e sub 31 int. 11; che l'infiltrazione era derivata dalla rottura di un tubo, ovvero dalla mancata chiusura di un rubinetto;
che il resistente non aveva partecipato alla procedura di mediazione instaurata dal ricorrente.
Assumeva la responsabilità esclusiva di ai sensi degli artt. 2051 Controparte_1
e 2043 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con decreto dell'1/07/2015 veniva fissata l'udienza di trattazione del 19/10/2015, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'8/10/2015, si costituiva in giudizio , il quale premetteva che, a seguito di raccomandata del Controparte_1
28-30/01/2015 del ricorrente, che lamentava infiltrazioni provenienti dalla unità immobiliare al sub 30, si era recato sul luogo unitamente al padre, ing. Controparte_3 non ravvisando alcuna perdita di acqua dalle proprie tubature – peraltro chiuse dal contatore generale – ma constatando la presenza di pregresse infiltrazioni nel proprio immobile lungo il prospetto condominiale prospicente piazza Cairoli, ove non sono presenti tubature, ma un pluviale condominiale con vistose lesioni;
che, quindi, avevano effettuato un sopralluogo negli appartamenti di , posti al secondo piano, Pt_1 riscontrando le medesime infiltrazioni presenti nel proprio appartamento e derivanti dal fluviale condominiale ammalorato, contestate anche all'amministratore condominiale presente;
che, invero, i prospetti condominiali risultavano permeabili all'acqua che fuoriesce dai pluviali arrugginiti e lesionati in più punti, compreso l'innesto con la soletta di calpestio del balcone.
Chiedevano, pertanto, di essere autorizzati a chiamare in causa il Controparte_2
per manlevare e tenere indenne il resistente nei confronti del ricorrente.
[...]
2 Nel merito, contestava le risultanze della perizia dell'ing. non coperta Parte_2 da fede privilegiata e sconfessata nei suoi accertamenti dallo stesso ricorrente e il quantum debeatur; chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con decreto del 13/10/2015 veniva autorizzata la chiamata in causa del CP_2
di Messina e la causa veniva rinviata all'udienza del 18/04/2016.
[...]
All'udienza del 20/10/2016 si costituiva in giudizio il , che Controparte_2 escludeva la propria responsabilità per i danni lamentati dall'attore, alla luce della CTP depositata dal ricorrente e della localizzazione delle infiltrazioni, anche molto distanti dal pluviale asseritamente ammalorato;
denunciava che tale pluviale era collocato sulla facciata esterna del fabbricato, che si presentava integra, che era ispezionabile solo dai balconi degli appartamenti posti sulla relativa verticale e che non era stata denunciata la presenza di lesioni da parte di CP_1
Allegava di avere comunicato il sinistro alla compagnia che Controparte_4 copre la responsabilità civile del , ma che il danno non era stato liquidato a CP_2 causa dell'impossibilità di accedere all'appartamento del resistente, non avendo, lo stesso, acconsentito.
All'udienza del 26/01/2017 veniva disposta CTU e veniva nominato l'architetto Per_1
che prestava il giuramento all'udienza del 20/02/2017.
[...]
La causa subiva alcuni rinvii e all'udienza del 6 marzo 2018 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda svolta da può essere qualificata ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c., avendo, questi, lamentato la presenza, nell'immobile di sua proprietà, di danni prodotti dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà del resistente.
In virtù della disposizione indicata, il proprietario, che ha il potere-dovere di custodia sul bene di sua proprietà, risponde dei danni da esso cagionati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell''attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
3 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 30775/2015).
A tale fine sono significative le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'arch. Persona_1
Il CTU nominato ha descritto i luoghi oggetto di causa, evidenziando, con riferimento all'appartamento posto all'interno n. 5, che “Alla data del primo sopralluogo - 02/03/17 -
l'immobile si presentava con pareti e soffitti tinteggiati.
Chiesti chiarimenti sull'attuale stato dell'immobile all'ATTORE, l'Avv. TERRANOVA dichiarava che il suo assistito, da circa un anno, al fine di preservare l'immobile, aveva effettuato un intervento di tinteggiatura con una prima mano di pittura (vedi ALLEGATO 3 – Verbale di
Sopralluogo del 02/03/17 e 29/03/17).
Nonostante tale intervento abbia coperto i segni delle infiltrazioni, in diversi punti della casa sono stati rinvenuti segni di umidità.
Le tracce più evidenti di umidità sono presenti nella camera da letto, dove si è riscontrato:
• presenza di aloni giallastri nell'angolo alto, tra il soffitto e la parete limitrofa al bagno;
• presenza di umidità con vistosa efflorescenza di colore biancastro e distacco dello strato pittorico localizzata lungo lo zoccoletto posto dietro la testata del letto (vedi INTERNO 5 – FOTO 02a);
• battiscopa perimetrale deformato in più tratti;
• umidità nello zoccoletto dell'angolo accanto l'armadio, con il battiscopa deformato e con segni di ruggine nei chiodini di fissaggio a muro (vedi INTERNO 5 – FOTO 03);
• umidità con vistosa efflorescenza di colore biancastro e distacco dello strato pittorico, in una porzione di muro a sinistra della porta finestra (vedi INTERNO 5 – FOTO 01 e 02b).
Inoltre, i mobili presenti in questo ambiente risultano danneggiati;
quello maggiormente rovinato è la cassettiera che si presenta con il piano superiore imbarcato e con alcuni frontalini dei cassetti scollati (vedi
INTERNO 5 – FOTO 04).
Anche in bagno, sono stati rinvenuti segni che confermano l'avvenuto fenomeno infiltrativo alquanto importante proveniente dal piano superiore.
Infatti, sulla porta del bagno sono presenti diverse macchie di colore marrone: la prima corre lungo lo stipite interno sinistro dall'altezza della serratura sino a terra;
la seconda si trova sul fascione posto alla sommità della porta (vedi INTERNO 5 – FOTO 07 e 08).
Nei restanti ambienti, i danni causati dalle infiltrazioni, risultano coperti dalla recente pitturazione con la sola eccezione dei battiscopa bianchi che risultano deformati in più punti”.
4 Con riferimento all'interno n. 6 ha accertato che “Anche questo immobile come il precedente è stato di recente tinteggiato dall'ATTORE. Nonostante l'esecuzione di tale intervento, sono state rinvenute nella camera da letto variazioni cromatiche dello strato pittorico negli angoli, tra il soffitto e la parete limitrofa al bagno”.
Ha, quindi, concluso che “negli immobili oggetto di causa sono presenti due distinti fenomeni infiltrativi: • Il primo, attualmente attivo, è riconducibile alla vetustà del pluviale esterno in lamiera posto nel balcone lato Piazza Cairoli;
tale pluviale, profondamente corroso dalla ruggine, lascia fuoriuscire modesti ma costanti quantitativi d'acqua piovana proveniente dal terrazzo, bagnando il muro esterno e causando l'infiltrazione presente sia nella camera da letto nell'INTERNO 5 e sia nello studio dell'INTERNO 12 nella medesima porzione di muro ma a piani diversi. Tale fenomeno infiltrativo, di modesta entità, non è inerente la presente causa e pertanto non verrà preso in considerazione.
• il secondo fenomeno infiltrativo, non più attivo, che ha causato il danneggiamento degli immobili dell'ATTORE, è riconducibile all'allagamento dell'appartamento dell'INTERNO 12 posto al piano terzo. Tale allagamento ha causato l'infiltrazione copiosa di acqua nei soffitti e sulle pareti interne degli immobili dell'Attore, danneggiando anche il mobilio presente.
Pertanto, i danni lamentati nel ricorso di parte attrice, sono reali e hanno interessato sia le superfici tinteggiate dei soffitti e delle pareti dei due immobili oggetto di causa, sia i mobili presenti principalmente nell'appartamento identificato con l'interno 5. In particolare, i mobili presenti nella camera da letto sono quelli maggiormente danneggiati ed alcuni di essi non sono più recuperabili, come la cassettiera.
Le cause dei danni presenti negli immobili di proprietà dell'Attore sono riconducibili ad un allagamento avvenuto nell'immobile di proprietà del Resistente, posto esattamente sopra l'Interno 5.
Tale allagamento è da attribuire alla rottura di un flessibile posto sotto il lavandino del bagno dell' 12 (vedi INTERNO 12 – FOTO 11); da qui l'acqua fuoriuscita ha allagato tutti CP_5 gli ambienti ed è filtrata negli appartamenti sottostanti - INTERNO 5 e INTERNO 6. Quanto sopra affermato è stato verificato direttamente dal sottoscritto sui luoghi ed è anche documentato nella produzione fotografica a corredo delle relazioni dell'Ing. datate 01/04/15 e 14/05/15, Parte_2 presenti negli atti;
tali foto hanno immortalato i luoghi subito dopo l'allagamento, prima dell'intervento di pitturazione dell'appartamento eseguito dall'Attore e che ha in parte ha coperto i danni causati dall'infiltrazione”, concludendo che “la colonna condominiale che raccoglie gli scarichi della cucina della ricorrente, oltre quelli provenienti dalle cucine dei piani superiori, presenta un difetto costruttivo, in quanto è collegata al pozzetto condominiale ad una quota non compatibile con la condotta di svuotamento di quest'ultimo. Tale difetto costruttivo genera un malfunzionamento della colonna di scarico e, in determinate condizioni, anche i fenomeni di infiltrazioni d'acqua lamentati dalla ricorrente”,
5 prevedendo lavori di modifica del tracciato di scarico con costi pari a € 10.526,26 oltre iva, secondo il Prezzario Regionale Siciliano del 2013 ed i prezzi di mercato della mobilia ammalorata.
Il consulente ha, altresì, risposto alle tardive osservazioni del consulente di parte resistente, , in modo preciso e particolareggiato, specificando che Controparte_1 le tracce di umidità sulla parete e sul soffitto rappresentate nella piantina a pag. 11 sono la sintesi di quanto riscontrato sulla base dell'esame autoptico dei luoghi e della visione delle fotografie della ctp di parte ricorrente, raffigurante lo stato dei luoghi dopo il verificarsi delle infiltrazioni;
che le infiltrazioni attive, derivanti da cause condominiali, sono di modesta entità alla luce dei danni riportati dall'immobile attoreo in conseguenza delle relative infiltrazioni;
che la causa delle maggiori infiltrazioni è stata individuata nell'allagamento del bagno di a causa della rottura del flessibile, in ragione delle CP_1 risultanze delle fotografie della ctp di parte attrice, dell'ispezione eseguita e dei segni rinvenuti nonostante la pitturazione dei locali da parte del ricorrente (in particolare, oltre a macchie e aloni, le colature che interessavano la porta del bagno dell'attore), anche con riferimento all'appartamento n. 6; infine, con riferimento alla stima delle infiltrazioni nella misura del 2%, ha chiarito che “sino a quando non si interviene direttamente sui muri e sui soffitti non si può con certezza matematica definire le superfici di intervento di rimozione degli intonaci ammalorati;
pertanto, la stima riportata nel computo metrico si rifà sia ad un criterio di buon senso e di esperienza personale professionale”.
Con riferimento a quest'ultimo punto, peraltro, va rilevato che la minima percentuale di danno da infiltrazioni (2%) è stata accertata dal consulente sulla scorta dei danni visibili al momento delle operazioni peritali e della documentazione fotografica attorea e non è stata contestata da parte attrice, che avrebbe potuto essere lesa da un maggiore danno non visibile ad occhio nudo, sicché si ritiene che il resistente non possa compiutamente dolersi di tale quantificazione, alla luce degli ingenti danni arrecati all'immobile del resistente.
Le conclusioni del CTU – rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dal resistente – possono essere condivise, anche con riferimento alla quantificazione del danno, poiché ben argomentate.
Tali conclusioni non risultano sconfessate dalle osservazioni del resistente, tenuto conto delle fotografie in atti, degli accertamenti compiuti dal CTU e della collocazione delle infiltrazioni anche a grande distanza dal pluviale condominiale. Inoltre, non sono smentite neppure dal deposito di verbale di sopralluogo del 21/01/2022 e dal verbale di
6 assemblea del 20/04/2022, che non si pongono in nesso di causalità con il presente giudizio, riguardando ulteriori e successive infiltrazioni, escluse dall'oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda del ricorrente (limitata – con la comparsa conclusionale – agli accertamenti svolti dal CTU nei confronti del resistente e negli importi ivi calcolati) può essere accolta.
Va, invece, rigettata la domanda di manleva svolta dal resistente nei confronti del convenuto, in considerazione della limitazione della domanda del ricorrente CP_2 nei confronti dei danni subiti dall'immobile di proprietà di e accertati dal CP_1 consulente tecnico d'ufficio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, va condannato al Controparte_1 risarcimento del danno patito dal ricorrente e pari a € 10.526,26, oltre iva.
Gli importi appena liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca della CTU (28/11/2022) e rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, saranno dovuti complessivi € 14.094,35 (oltre iva), di cui € 12.747,30 a titolo di capitale rivalutato ed € 1.347,05, a titolo di interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'importo così determinato dovrà essere maggiorato solo degli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
In ragione del rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti del
, il resistente va condannato a pagare a quest'ultimo le spese Controparte_2 sostenute per la difesa nel presente giudizio.
Le spese di lite vanno liquidate, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a € 26.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00
7 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 5.838,55.
Nei confronti dell'attore il resistente dovrà rimborsare anche € Controparte_1
264,00 per contributo unificato e bollo, risultando solo allegato ma non anche provato il costo sostenuto per la consulenza tecnica di parte.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di , che Controparte_1 ha dato causa alle infiltrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3110/2015, vertente tra
[...]
(ricorrente), (resistente) e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, (terzo chiamato) disattesa e
[...] respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto condanna Controparte_1
a pagare al ricorrente la somma di euro 14.094,35 oltre Parte_1 iva e interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. rigetta la domanda di manleva di nei confronti del Controparte_1
; Controparte_2
3. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio, che liquida in € 6.102,55, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge sulle somme liquidate a titolo di onorario;
4. condanna a rifondere al le spese Controparte_1 Controparte_2 del giudizio, che liquida in € 5.838,55 per compensi, oltre, spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.
8