Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 20028
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Sentenza 13 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 30 marzo 2023, con pubblicazione il 13 luglio 2023. Il ricorrente, un cittadino marocchino, contestava il rigetto da parte del Tribunale di Torino della sua domanda di riesame del trattenimento, disposto in attesa della decisione sulla sua richiesta di protezione internazionale. Le parti in causa sostenevano questioni giuridiche relative alla tempestività della registrazione della domanda di protezione internazionale e alla legittimità del trattenimento. Il ricorrente sosteneva che il ritardo nella registrazione della sua domanda violasse le normative europee e nazionali, mentre il Tribunale aveva giustificato il ritardo con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la domanda di protezione internazionale deve essere registrata entro i termini previsti dalla direttiva 2013/32/UE, e che eventuali ritardi non giustificati non possono legittimare il protrarsi del trattenimento. La Corte ha sottolineato l'importanza di garantire un accesso effettivo e rapido alla procedura di protezione internazionale, stabilendo un principio di diritto secondo cui la proroga dei termini di registrazione è applicabile solo in presenza di specifici presupposti. La decisione ha portato alla cassazione del provvedimento impugnato senza rinvio, in considerazione dell'esito positivo della domanda di protezione.

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Massime1

In conformità della previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26,comma 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 20028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20028
    Data del deposito : 13 luglio 2023

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