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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'appello di Torino
Sezione Famiglia e Minori
In persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1045/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio PELLEGRINO presso il cui studio in Parte_1
Torino, Corso Francia n. 23 ha eletto domicilio giusta procura in atti;
Appellante contro
rappresentata e difesa dall' Avv. Mara Grisolano del Foro di Ivrea, elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio in Cuorgnè, Piazza della Resistenza n.5 giusta procura in atti;
Appellata
In contraddittorio con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte D'Appello di Torino, che ha così concluso: “l'ufficio non intende presentare le proprie conclusioni”
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 820/2024 emessa in data 10.07.2024 e pubblicata il 15/07/2024 del Tribunale di Ivrea in seno alla procedura RG n. 3477/2021
Conclusioni conformi delle parti, come da foglio di precisazione delle conclusioni in data
5.2.2025:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta Nel merito:
- In parziale riforma della sentenza n. 820/2024 del Tribunale di Ivrea, revocare l'assegno divorzile dovuto dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 - Confermare il provvedimento impugnato nelle ulteriori statuizioni, di seguito riportate: “- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Rivarolo C. Parte_1 CP_1 in data 13.3.06, matrimonio iscritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 2, parte I); - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivarolo C. di provvedere alle incombenze di legge;
- Compensa le spese di lite””.
Spese di lite del giudizio di appello integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile in Rivarolo Parte_1 CP_1
Canavese (TO) in data 13.3.2006, unione dalla quale nasceva il figlio , attualmente Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I coniugi si separavano con verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Ivrea in data 28.7.2014, che prevedeva che il signor versasse alla moglie come contributo al suo CP_1 mantenimento la somma di euro 200,00 mensili, e per il mantenimento del figlio (all'epoca minorenne) la somma di euro 800,00 euro mensili.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8.11.2021, il signor diva il Tribunale di Ivrea chiedendo di Pt_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, e di revocare il mantenimento dovuto alla moglie ed al figlio in forza della separazione consensuale omologata.
Si costituiva la signora che aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio, nulla CP_1 contestava in merito alla revoca dell'assegno per il figlio e chiedeva che il Tribunale disponesse che il signor corrispondesse a suo favore, quale assegno di divorzio, la somma di euro 200,00 Pt_1 mensili, oltre indicizzazione.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza impugnata, pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, e disponeva che il signor versasse alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 assegno divorzile, la somma di euro 150,00 oltre ISTAT annuale;
compensava fra le parti le spese di lite.
Il signor proponeva tempestivamente appello avverso la suddetta sentenza e Parte_1 chiedeva, in parziale riforma della medesima, la revoca dell'assegno posto a suo carico, e di dichiarare che nulla fosse più da lui dovuto a tale titolo.
Si costituiva la signora che chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle CP_1 nuove produzioni di parte appellante, e, nel merito, di rigettare l'appello.
All'udienza del 22.11.2024 le parti dichiaravano che pendevano trattative per la definizione del giudizio e l'udienza era rinviata al 14.2.2025. In data 5.2.2025 le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni conformi, con il quale chiedevano concordemente che – in parziale riforma della sentenza di primo grado – fosse revocato l'assegno di divorzio previsto a carico del sig.
d a favore della sig.ra con integrale compensazione delle spese del grado. Pt_1 CP_1
All'udienza le parti precisavano altresì che detta revoca doveva avere decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, ovvero dal 15.7.2024, e pertanto con riferimento all'assegno dovuto successivamente a tale mensilità.
***
pagina 2 di 3 Le parti hanno raggiunto un accordo che deve quindi essere recepito dalla Corte, disponendosi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca dell'assegno di divorzio a carico del sig. Pt_1 con decorrenza dalla mensilità che sarebbe maturata successivamente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Ivrea del 15.7.2024, e pertanto, dal mese di agosto 2024.
Le spese di lite devono essere compensate, come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Sezione per i Minorenni e la Famiglia
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea in data 10.7/15.7.2024 e fermo il resto: REVOCA l'assegno di divorzio posto dal Tribunale a carico del sig. ed a favore della sig.ra Pt_1
con decorrenza della revoca dalla mensilità che sarebbe maturata successivamente alla CP_1 pubblicazione della sentenza del Tribunale di Ivrea del 15.7.2024, e pertanto, dal mese di agosto 2024.
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 14.2.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Carla Beltramino
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello
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