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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott. Diego
Novello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 06.04.2018 e iscritta al n. 3520/2018 del Ruolo Generale (a cui è stata riunita, con provvedimento del 20.12.2018, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al n. RG 7456/2018) da:
- (C.F. , in persona Parte_1 C.F._1
del titolare, sig. , Parte_1
con gli avv.ti ITALO FAIETTI e CRISTINE CAMPIGOTTO del foro di Modena
- attrice - contro
- (già ) (P. IVA , in ONroparte_1 RO P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2 con l'avv.to ALBERTO FURLANETTO del foro di Venezia
- convenuta - contro
- (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro _3 P.IVA_2
tempore, dott.ssa CP_4 con l'avv.to ALBERTO ZORZI, del foro di Verona
- convenuta -
* * *
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda e/o eccezione disattesa
Quanto al giudizio R.G. 3520/2018 Tribunale Venezia
- accertare e dichiarare che la società è gravemente inadempiente alle RO obbligazioni assunte in forza del contratto di franchising in data 03 aprile 2017 come integrato dagli accordi siglati in data 7 agosto 2017 e conseguentemente risolvere il predetto contratto per fatto e colpa integralmente addebitabili a ai sensi e per gli effetti di cui RO all'art. 1453 e 1455 cod. civ.;
- dire tenuta a risarcire – a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e per le RO ragioni di fatto e diritto esposte in premessa – ogni danno conseguente agli inadempimenti di cui premessa, nella misura che risulterà determinata e provata in corso di causa – ed eventualmente dal Tribunale con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. - che si quantifica in questa sede in non meno di €. 180.000,00= e, previa compensazione da operare con ulteriori eventuali
contro
- crediti ex adverso dedotti accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla TT in Parte_1 relazione al contratto di franchising per cui è causa condannando a RO pagare alla TT quanto risultasse a quest'ultima dovuto, una volta operata la Parte_1 compensazione;
- accertare e dichiarare tenuta a non dare esecuzione alla richiesta di escussione _3 _3 della garanzia bancaria allegata agli atti di causa come doc. 16, formulata da RO con richiesta ricevuta in data 28 marzo 2018, per le ragioni di cui in premessa, riservata
[...] ogni conseguente richiesta risarcitoria nei confronti dell'istituto di credito _3
- rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata i RO fatto e diritto e non provata.
Con vittoria di spese di lite.
Riservata ogni ulteriore deduzione e/o produzione istruttoria.
Quanto al giudizio R.G. 7456/2018 Tribunale di Venezia
In via principale:
Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla TT nei Parte_1 confronti di e nel giudizio n. 3520/2018 R.G. Tribunale di Venezia _3 CP_2 ridursi in misura corrispondente le pretese in rivalsa avanzate da nei confronti ONroparte_3 della nel presente giudizio ordinando a di restituire l'importo CP_5 _3 indebitamente corrisposto a in esecuzione della garanzia di cui agli atti di causa;
CP_2
In via subordinata
Nell'ipotesi in cui le domande della TT svolte nei confronti nei confronti di Parte_1
e nel giudizio n. 3520/2018 R.G. Tribunale di Venezia venissero _3 CP_2 respinte e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato, dire tenuta e condannare TT
, impresa individuale con sede in Vignola (Modena), via della Resistenza n. 24, a Parte_1 pagare quanto il fosse costretto a versare alla al netto _3 RO di quanto corrisposto dalla medesima TT al in corso di causa. Parte_1 _3
In ogni caso e per tutti i giudizi esperiti insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già' formulate.
Con vittoria di spese di lite.
*
Per parte convenuta (già ) ONroparte_1 RO
Nei confronti della TT : Parte_1
Nel merito:
- rigettarsi le domande formulate dalla TT perché infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In via riconvenzionale:
- accertato il grave inadempimento della TT alle obbligazioni contrattualmente Parte_1 assunte nel contratto di franchising stipulato con in data 3/4/2017 per le RO ragioni e sotto i profili illustrati in narrativa, dichiararsi la legittimità del recesso unilaterale anticipato dal contratto comunicato in data 30/3/2018 da in conseguenza RO dell'inadempimento della TT , Parte_1
- conseguentemente condannarsi la TT al risarcimento in favore di Parte_1 [...]
dei danni da questa subiti in conseguenza dell'anticipata risoluzione contrattuale, RO danni quantificati in €. 250.000,00 o nella diversa misura che verrà equitativamente liquidata da questo Tribunale.
- accertarsi e dichiararsi che va creditrice nei confronti della TT RO T_
dell'importo di €. 169.461,97 per le causali illustrate in narrativa in relazione alle fatture
[...] emesse e ad oggi non saldate, e, conseguentemente, condannarsi la TT al Parte_1 pagamento in favore di del suddetto importo, o di quel diverso importo che RO risulterà in corso di causa, oltre ad interessi moratori ex D. Lvo 231/02 dal 30/3/18, data di risoluzione del contratto di franchising, al saldo, detraendo dal suindicato importo la somma di €. ON 80.000,00 garantita dalla fideiussione che ha nel frattempo incassato e a condizione che non venga revocato il decreto ingiuntivo di pagamento n° 1441/2018 del Tribunale di Venezia o non venga disposta comunque la restituzione della somma in favore di , ed eventualmente _3 compensando parzialmente il maggior credito di con eventuali minori RO controcrediti che il Tribunale denegatamente dovesse riconoscere in capo alla TT T_
.
[...]
Spese e compenso professionale, anche della fase cautelare, rifusi.
Nei confronti di _3
Nel merito:
In principalità:
- dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi perché infondata, l'opposizione, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo 1441/2018 del Tribunale di Venezia opposto da . _3
In subordine:
- condannarsi al pagamento in favore di della somma di €. _3 RO
80.000,00, oltre agli interessi di mora ex D. L.vo 231/02 al tasso vigente dal 20/4/2018, data di scadenza del termine di pagamento, al saldo effettivo, in forza delle obbligazioni assunte con la garanzia bancaria n° 59096, rilasciata in data 4/8/2017 (doc. 2 fascicolo monitorio), dandosi in tal caso atto che in data 23/7/18 la banca ha già provveduto al pagamento dell'importo dovuto.
In ogni caso
- rigettarsi comunque ogni domanda formulata da nei confronti di _3 RO
.
[...]
- spese e compenso professionale rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma cpc del 18/3/2019 e, in caso di ammissione delle prove formulate dall'attrice, l'ammissione delle istanze istruttorie a prova contraria formulate nella terza memoria ex art. 183
VI comma cpc del 8/4/2019.
*
Per parte convenuta _3
Conclusioni assunte nel giudizio n. 3520/2018 R.G.:
Nel merito:
- datosi atto che il è soggetto essenzialmente terzo rispetto ai fatti di causa, in _3 quanto ha rilasciato garanzia autonoma, si rimette al Giudice in ordine alle domande principali svolte nei suoi confronti da parte della TT . Parte_1
In via riconvenzionale:
Nell'ipotesi in cui le domande di parte attrice nei confronti del ed in particolare la _3 domanda di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di esecuzione della richiesta di escussione, venissero respinte, e venisse eseguito il pagamento della garanzia escussa, accertarsi in capo al il diritto ad essere manlevato dalla TT , quale impresa individuale con _3 Parte_1 sede in Vignola (Modena), via della Resistenza, n. 24, di quanto il fosse costretto _3
a versare alla e conseguentemente condannarsi la TT RO Parte_1
a corrispondere al la somma di € 80.000,00 portata dalla garanzia bancaria _3 autonoma, oltre agli interessi al tasso convenzionale, o, in subordine, al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, e comunque a corrispondere la diversa maggiore o minore somma che venisse corrisposta dal a in esecuzione della garanzia _3 RO autonoma escussa, oltre a tutti gli interessi e le spese sia relative al rapporto contrattuale sia di carattere processuale conseguenti all'escussione della garanzia.
In via subordinata e alternativa:
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attrici e in particolare delle domande proposte nei confronti di e di pagamento da parte del a _3 _3 [...] della garanzia escussa nelle more del giudizio, condannarsi RO [...] con sede in San Marco 5278 (Venezia), C.F. e P. IVA a restituire RO P.IVA_3
e quindi a pagare a la somma che venisse accertata come non dovuta in _3 relazione garanzia escussa di cui è causa, e conseguentemente condannarsi RO
a restituire, e quindi a pagare al la somma di € 80.000,00, portata dalla
[...] _3 garanzia bancaria autonoma, oltre agli interessi al tasso convenzionale, o, in subordine, al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, e comunque a corrispondere la somma che nelle more venisse corrisposta dal a a titolo di escussione della _3 RO garanzia, ed oltre a tutti gli interessi maturati e le spese sia relative al rapporto contrattuale sia di carattere processuale conseguenti all'escussione della garanzia.
Si dà atto che le domande riconvenzionale nei confronti di TT e di garanzia nei Parte_1 confronti di vengono proposte in via subordinata e alternativa l'una RO rispetto all'altra e pertanto non in via contestuale e simultanea.
In ogni caso:
- con specifica richiesta di condanna della parte soccombente al rimborso di tutte le spese del del presente giudizio e delle competenze di lite, nonché delle ulteriori spese che verranno _3 sostenute nel corso del giudizio per effetto della vicenda di cui è causa.
Conclusioni assunte nel giudizio riunito n. 7456/2018 R.G.:
In via principale di merito:
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla TT nei confronti di Parte_1 nel giudizio n. 3520/2018 R.G., revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. _3
1441/2018 del 28/5/2018 – R.G. 4671/2018 – Rep. n. 2585/2018, accertandosi e dichiarandosi
l'inesistenza del diritto di di ricevere e trattenere il pagamento RO dell'importo derivante dalla garanzia escussa.
In via riconvenzionale nei confronti della società RO
- condannarsi con sede in San Marco 5278 (Venezia), C.F. e P. IVA RO
a restituire e quindi a pagare a la somma che venisse accertata P.IVA_3 _3 come non dovuta in relazione garanzia escussa di cui è causa e versata dal nelle more del _3 giudizio, e conseguentemente condannarsi a restituire, e quindi a pagare RO al la somma di € 80.000,00, portata dalla garanzia bancaria autonoma, oltre _3 agli interessi al tasso convenzionale, o, in subordine, al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, e comunque a restituire tutte le somme che nelle more venissero corrisposte dal
[...]
a a titolo di escussione della garanzia, ed oltre a tutti gli _3 RO interessi maturati e le spese sia relative al rapporto contrattuale sia di carattere processuale conseguenti all'escussione della garanzia.
In via subordinata nei confronti della TT : Parte_1
Nell'ipotesi in cui le domande della TT svolte nei confronti del nel Parte_1 _3 giudizio n. 1441/2018 del 28/5/2018 – R.G. 4671/2018 – Rep. n. 2585/2018 venissero respinte, ed in particolare la domanda di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di esecuzione della richiesta di escussione, e il decreto ingiuntivo opposto venisse confermato, accertarsi in capo al il diritto ad essere manlevato dalla TT , quale impresa individuale con _3 Parte_1 sede in Vignola (Modena), via della Resistenza n. 24, di quanto il fosse costretto _3
a versare alla e conseguentemente condannarsi la TT RO Parte_1
a corrispondere al la somma di € 80.000,00 portata dalla garanzia bancaria _3 autonoma, oltre agli interessi al tasso convenzionale, o, in subordine, al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, e comunque a corrispondere la diversa maggiore o minore somma che venisse corrisposta dal a in esecuzione della garanzia _3 RO autonoma escussa, oltre a tutti gli interessi e le spese sia relative al rapporto contrattuale sia di carattere processuale conseguenti all'escussione della garanzia, o, comunque, accertarsi che il ha diritto a trattenere tutte le somme che nel frattempo venissero versate dalla _3 TT a titolo di rimborso delle somme anticipate dal alla soc. Parte_1 _3 [...] per effetto dell'escussione della garanzia autonoma. RO
In ogni caso:
Con specifica richiesta di condanna della parte soccombente al rimborso di tutte le spese del _3 del presente giudizio e delle competenze di lite, nonché delle ulteriori spese che verranno sostenute nel corso del giudizio per effetto della vicenda di cui è causa.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 06.04.2018, il sig. , nella sua veste di titolare Parte_1
dell'omonima TT individuale, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale RO
(oggi come si avrà modo di precisare infra) e per l'udienza
[...] ONroparte_1 _3
del 27.07.2018, chiedendo, nelle proprie conclusioni, che venisse accertato e dichiarato che la
ON convenuta (a seguito, per brevità, indicata anche solo con la sigla ) si era RO
resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza del contratto di franchising stipulato inter partes in data 03.04.2017 e chiedeva conseguentemente alla Giustizia adita di pronunciare la risoluzione del summenzionato contratto e di condannare la medesima convenuta al risarcimento dei danni in suo favore, quantificati in una somma non inferiore ad euro 180.000,00,
ON importo da cui chiedeva di detrarre, per compensazione, eventuali crediti vantati da . Nelle conclusioni dell'atto di citazione l'attore chiedeva altresì, nei confronti dell'altra convenuta CP_6
, che il Tribunale la dichiarasse tenuta a non dare esecuzione alla richiesta di escussione della
[...]
ON fideiussione bancaria che le aveva inoltrato una settimana prima dell'introduzione della presente causa. Con tale prima iniziativa giudiziale attorea, pertanto, veniva radicato dall'attrice il procedimento principale rubricato al n. RG 3520/2018.
Pochi giorni dopo l'iscrizione a ruolo, sempre la medesima TT depositava un ricorso Parte_1
ex art. 700 cpc in corso di causa chiedendo al Tribunale di voler sospendere - in via d'urgenza -
ON l'escussione della fideiussione a suo tempo da essa prestata a favore di , che, nel frattempo, la ON convenuta aveva richiesto alla .
ON Si costituivano in giudizio nel procedimento d'urgenza sia che la per parte sua, la CP_6
prima resistente chiedeva il rigetto del ricorso d'urgenza contestando fermamente la sussistenza, nel caso di specie, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, rilevando come alcun inadempimento contrattuale le fosse imputabile ed affermando che, per converso, era stata proprio la TT a rendersi gravemente inadempiente rispetto al pagamento della merce fornitale da T_
ON
, risultando debitrice, in quel frangente, di un importo ancora insoluto pari ad oltre il doppio di quello garantito. Nel medesimo procedimento d'urgenza si costituiva anche , dando atto _3
ON al Tribunale di aver ricevuto, nel frattempo, la notifica da parte di di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'importo recato dalla fideiussione e manifestando comunque l'intenzione di non pagare le somme ingiunte se non dopo l'esito dell'inibitoria proposta in giudizio dall'attrice, rimettendosi in tal modo alla decisione del Giudice.
Dopo la discussione del ricorso ex art. 700 cpc, il G.I. allora titolare del fascicolo aveva modo di pronunciarsi rigettando le richieste cautelari della TT con un'articolata ordinanza datata T_
01.07.2018 con cui non soltanto rilevava l'assenza, nel caso in esame, sia del fumus boni iuris che del periculum in mora ma, addirittura, riconosceva espressamente che la TT aveva “svolto T_ un'iniziativa giudiziaria senza mai anche solo accennare alle forniture insolute” e che tale comportamento omissivo poteva essere oggetto di valutazione da parte del Giudice quale argomento di prova ex art. 116, II comma cpc.
Come dianzi anticipato, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso
ON d'urgenza, visto il diniego di pagamento opposto da alla richiesta di escussione della garanzia ON avanzata dal beneficiario, (più precisamente la aveva chiesto a di attendere l'esito del CP_6 procedimento d'urgenza malgrado la menzionata garanzia fosse “a prima richiesta” e quindi escutibile senza possibilità di eccezioni), l'odierna convenuta principale agiva in via monitoria ottenendo dal Tribunale di Venezia, nei confronti della citata l'emissione del decreto CP_6 ingiuntivo n. 1441/18, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di euro 80.000,00, vedendosi poi costretta a coltivare una procedura di esecuzione forzata fino ad ottenere l'integrale pagamento dell'importo garantito. ON La , nonostante l'intervenuto pagamento del dovuto, proponeva comunque opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole, al fine - a suo dire - di non lasciare che lo stesso divenisse definitivo, radicando avanti l'intestato Tribunale la causa civile rubricata al n. 7456/18 RG.; chiedendo in via preliminare la riunione della stessa, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, alla causa principale (RG 3520/18) incardinata con atto di citazione dalla TT
[...]
e formulando, nel merito, due conclusioni in via tra loro alternativa, e cioè che: T_
ON
- nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla TT nei confronti di , Parte_1 il decreto ingiuntivo venisse revocato e quest'ultima venisse condannata a rimborsarle l'importo di
€ 80.000,00, corrisposto a seguito dell'esecuzione; ON
- nel caso in cui, viceversa, le domande formulate da parte attrice verso fossero state respinte, che la TT fosse condannata a rimborsarle l'importo di € 80.000,00 e ogni altra somma già T_ corrisposta all'ingiungente a seguito dell'escussione della garanzia prestata.
Costituendosi poi in giudizio anche nel procedimento originario (e cioè quello promosso da
[...]
ON
con RG 3520/18) la , senza proporre alcuna eccezione di merito ma rimettendosi T_ sostanzialmente al Giudice, reiterava le medesime conclusioni formulate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
ON A sua volta, costituendosi in giudizio nella medesima causa, la convenuta principale depositava comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla TT nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, Parte_1
l'accertamento del grave inadempimento della stessa alle obbligazioni contrattualmente assunte con conseguente condanna al pagamento sia degli importi relativi alle fatture ancora non saldate che di altre causali per una somma totale di euro 169.461,97, oltre interessi, detraendo dal dovuto ON l'importo di euro 80.000,00 già incassato da . ON La convenuta si costituiva, altresì, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
(vertenza RG 7456/18), chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
anche la TT si costituiva nel medesimo procedimento di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo radicato dalla banca, associandosi alla preliminare richiesta di riunione e chiedendo la riduzione della somma pretesa in rivalsa dall'opponente.
Con provvedimento del 20.12.2018 veniva disposta la riunione del procedimento n. RG 7456/18
(opposizione a decreto ingiuntivo) al procedimento n. RG 3520/18 (causa ordinaria promossa da
) per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva: nell'ambito dei procedimenti testè Parte_1
riuniti, veniva autorizzato il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, incombente ritualmente adempiuto da tutte le parti, e alla successiva udienza, fissata per la decisione sulle istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere alcuna attività ulteriore, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.2022, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito della decisione della presente causa è utile considerare come la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli art. 115 e 116
c.p.c. non richiedano che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Su tali premesse metodologiche, pertanto, ritenuta quindi la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. civ., n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del
D.Lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione solo di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse', ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamati il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta, sia nelle cause di merito che nella fase cautelare, da intendersi qui richiamati per relationem, valutato adeguatamente il contegno delle parti anche alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, va osservato quanto segue.
a) Quanto alla legittimazione alla prosecuzione della presente causa in capo alla CP_1
in luogo della convenuta originaria in virtù di intervenuto atto di
[...] RO
fusione.
Come più volte evidenziato in precedenza, una delle parti convenute del presente giudizio era la che però, con atto di fusione del 15.12.2021 (atto depositato dalla difesa della RO
convenuta con la nuova procura alle liti unitamente alla comparsa conclusionale), è stata fusa per incorporazione nella Come rilevato da parte convenuta nei propri scritti ONroparte_1
difensivi, secondo un orientamento ribadito di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. civ., Sez. Unite 30.07.2021, n. 21970) in ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 c.p.c. con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto previa riassunzione.
Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art 2504 bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate “anche processuali” vi
è una “prosecuzione” dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che
l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art 2504 bis, cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. In tal modo, l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali”.
Sulla base di tale orientamento, pertanto, ritenendosi la piena legittimazione (peraltro in assenza di contestazioni specifiche e dirimenti sul punto) della alla prosecuzione del ONroparte_1 giudizio, la presente sentenza sarà pronunciata nei confronti di quest'ultima (e non più di
[...]
). RO
b) Quanto alla domanda principale svolta da parte attrice, impresa individuale . Parte_1
La TT ha promosso il presente giudizio chiedendo la “risoluzione del contratto di Parte_1
ON franchising stipulato con in data 03.04.2017, come integrato dagli accordi siglati in data
ON 07.08.2014, previo accertamento e declaratoria dell'asserito grave inadempimento di alle obbligazioni assunte” con conseguente richiesta altresì di risarcimento dei danni “a titolo ON contrattuale e/o extracontrattuale” e l'accertamento che “nulla è dovuto dalla stessa a in ON relazione al contratto di franchising, condannando a pagare alla TT quanto risulta T_
a quest'ultima dovuto una volta operata la compensazione”.
A supporto di tali domande, l'attrice, nella narrativa del proprio atto di citazione, dopo aver dato ON espressamente atto che “nel medesimo Comune esiste un altro punto ad insegna posto in
Vignola (MO), via Falcone e Borsellino, gestito direttamente dalla società convenuta”, ha sostenuto che:
(i) all'inizio del contratto di franchising, vi sarebbero state alcune specifiche criticità, elencate alle pagine da 2) a 5) dell'atto introduttivo del presente giudizio, specificando che, a seguito della formalizzazione di tali criticità con comunicazione inoltrata via PEC nel luglio 2017,
ON l'Amministratore Delegato di ne avrebbe preso atto e ai primi del mese di agosto del 2017 “la contestazione venne definita con la stipula tra le parti di un preciso accordo che recepiva le richieste della ” (si veda il doc. 9 sub. fascicolo parte attrice); CP_5
ON (ii) aveva consegnato a , al momento della sottoscrizione del contratto di franchising, assegni bancari per l'importo di complessivi euro 80.000,00 e ciò nelle more della consegna della fideiussione di pari importo contrattualmente prevista per garantire tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, garanzia che successivamente venne in effetti consegnata;
(iii) nell'accordo integrativo dell'agosto 2017, le parti avevano previsto un termine di 90 giorni per vedere se le cose si fossero effettivamente “sistemate”, prevedendo altresì, in caso contrario, la facoltà per la TT odierna attrice di recedere dal contratto di franchising senza pagare alcuna penale;
(iv) dopo la scadenza del suddetto termine e dopo aver ottenuto la consegna della fideiussione ON previa restituzione degli assegni, si sarebbe resa autrice di una serie di inadempienze più gravi rispetto a quelle precedentemente contestate e risolte, e, inoltre, avrebbe posto in essere alcune pratiche commerciali scorrette “finalizzate a favorire il già citato punto vendita gestito direttamente ON da in Vignola, via Falcone e Borsellino” a discapito di quello della TT . T_
L'essenza delle doglianze dell'attrice risulta riportata a pag. 11 dell'atto di citazione, laddove si ON legge che la strategia commerciale di è apparsa subito abbastanza evidente: da un lato impone promozioni commerciali ad entrambi i punti vendita ma reclamizza, per il proprio punto vendita, prodotti di maggior richiamo e di marca, di maggior vendibilità, riservando invece all'affiliata un minor numero di referenze commerciali e per lo più di marche non conosciute dal grande pubblico.
In altri termini, il contratto di franchising è utilizzato come uno strumento per tenere a freno e screditare un concorrente che, ove non vincolato alle politiche commerciali di avrebbe CP_2 giocato in libertà la propria “battaglia commerciale” diventando potenzialmente un pericoloso concorrente.
A fronte di questi addebiti specifici, costituendosi in giudizio dapprima nel procedimento cautelare
ON e poi in quello di merito, la convenuta ha contestato fermamente nei propri scritti difensivi sia la ricostruzione fattuale – definendola totalmente distorta e difforme dal vero - operata dell'attrice, sia le allegazioni in diritto relative ai principi che disciplinano il contratto di franchising: in particolare la difesa della convenuta ha messo in evidenza la strumentalità dell'azione promossa dalla TT , sostenendo che quest'ultima avrebbe tergiversato fino a quando ha potuto, T_
ON rispetto ai solleciti di pagamento di riguardanti fatture scadute da oltre un anno, e poi, quando ha capito che stava per venire avviato il procedimento monitorio nei suoi confronti, ha pensato bene di agire “in prevenzione”, contestando un inesistente inadempimento in capo al franchisor e precostituendosi un preteso diritto di credito.
ON Nella memoria di costituzione nel procedimento cautelare ha per l'appunto sostenuto che “la narrativa dell'atto di citazione – richiamata nel ricorso d'urgenza - è inveritiera e soprattutto capziosa, dal momento che l'attrice fornisce una ricostruzione fattuale del tutto distorta ed “a senso unico”, mediante la quale vengono cioè evidenziati solo i presunti inadempimenti del franchisor, mentre invece viene del tutto sottaciuto il fatto che oramai da oltre 7 mesi la TT
[...]
ON
ha totalmente sospeso il pagamento della merce fornitale da , la quale ad oggi va T_ creditrice verso la TT dell'ingentissimo importo di € 169.461,97. Parte_1
Tale circostanza, a ben considerare tutt'altro che secondaria, non viene minimamente menzionata ON dalla ricorrente: per questo motivo la resistente , oltre a eccepire, nella fase cautelare in corso di causa, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione della richiesta tutela (ossia sia del fumus che del periculum in mora), a comprova del proprio credito - oggetto della domanda riconvenzionale successivamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel merito - ha allegato alla citata memoria difensiva gli estratti autentici notarili del libro giornale e del registro IVA (docc. A – B fase cautelare) nonché la copia delle fatture ivi rispettivamente annotate
(docc. 2 - 29) precisando che:
- tali fatture danno un totale complessivo di euro 235.865,17, pari al totale della merce fornita;
- l'importo impagato dalla TT rispetto agli importi risultanti ammonta ad euro Parte_1
148.476,55;
- a tale importo va poi aggiunto quello portato da ulteriori tre fatture (docc. 30-32 fasc. convenuta)
ON mediante le quali, considerata l'anticipata risoluzione del contratto, ha addebitato alla TT
la penale di euro 20.000,00 di cui all'art. 17 del contratto, il corrispettivo per patto di non Pt_3
concorrenza non adempiuto per euro 336,72, ed infine il costo sostento per la rimozione delle insegne pari ad euro 646,60. Il totale di tali ultime tre fatture, non risultanti dagli estratti autentici notarili perché di data successiva, ammonta ad euro 20.985,00 importo che, sommato a quello di euro 148.476,55 di cui sopra, dà un totale insoluto, alla data di proposizione della riconvenzionale, pari a € 169.461,97 come sopra ricordato e quale risulta dall'estratto riepilogativo prodotto sub. doc
C).
Con Rilevava, infine, sempre la convenuta come, nel caso di specie, si trattasse, per la quasi totalità dell'importo vantato, di un debito c.d. “commerciale”, cioè maturato in capo all'odierna attrice per ON merce effettivamente già fornitale da , merce che la TT aveva già in gran parte T_
venduto senza tuttavia pagarla, e ciononostante il patto di riservato dominio contrattualmente previsto.
Sulla base di tali considerazioni, ritenute in qualche modo assolutamente dirimenti già in fase di delibazione sommaria della causa, il GI allora assegnatario del fascicolo emetteva in data
01.07.2018 un'ordinanza di rigetto molto articolata e precisa, che prendeva posizione su ciascuna delle doglianze avanzate da parte ricorrente basandosi sulle allegazioni della resistente e sui documenti prodotti a sostegno delle stesse.
In questa sede è utile riportare pedissequamente proprio il testo del provvedimento richiamato per poi – nel prosieguo della disamina che porterà alla motivazione della presente decisione – considerare e verificare se, all'esito del presente giudizio, parte attrice sia o meno riuscita a fornire quella prova piena delle proprie affermazioni che difettava al momento della proposizione dell'istanza cautelare.
Il GI, dopo aver ribadito che si tratterebbe – nel caso in esame – di un'ipotesi di concorrenza sleale c.d. “pura”, ovvero che non interferisce sui c.d. diritti di privativa, confermando in tal modo la competenza delle Sezioni civili del Tribunale adìto, ha rigettato la richiesta inibitoria, adducendo motivazioni precise e concordanti a sostegno.
Nel suddetto provvedimento, infatti, si può leggere a chiare lettere che:
- non emergono comportamenti ad opera del creditore garantito dalla garanzia autonoma (v. lettera di garanzia del 4.8.2017 prodotta da entrambe le parti del rapporto garantito) tali da costituire uno stravolgimento dello scopo dell'istituto ovvero rivolti a sottacere, in malafede, circostanze dirimenti (ai sensi di quanto indicato in Cass. civ., sent. n. 16213/2015);
- per quanto riguarda i ritardi, la doglianza è del tutto generica e si affida a livello a probatorio ad altrettanto generici capitoli di prova nell'istanza cautelare;
- per quanto riguarda la fatturazione non conforme, il punto è stato affrontato nell'accordo del
2.8.2017;
- per quanto riguarda, la differenza dei volantini la differenza di tre facciate su un quantitativo di
24 pagine è del tutto irrisorio;
- per quanto riguarda la qualità dei prodotti, nel volantino dell'attrice si promuovono prodotti DOP
e prodotti confezionati di marche notissime;
- con riferimento ai buoni sconto, non si considera la differenza di dimensioni dei due “store”;
- per quanto riguarda i comportamenti dolosi volti ad escludere un concorrente, mai parte attrice deduce comportamenti volti a persuadere l'attrice a lasciare la sua (maggiormente) redditizia, a suo dire, strategia aziendale precedente;
- per quanto riguarda il margine lordo teorico, nulla si sa sul quantitativo dei prodotti in promozione che rappresenta il punto di partenza per il calcolo;
Fermo quanto sopra per quanto riguarda il fumus, il periculum in mora difetta in quanto:
- nella comunicazione del 30.3.2018 (doc. 16 parte att.), la aveva già annunziato di aver CP_6
prelevato la somma di euro 80.000,00;
ON
- rispetto alle forniture fatturare per oltre 140.000,00 (v. memoria di costituzione della TT ) la somma riscossa è parziale (semmai dovrebbe essere il creditore a dover esser maggiormente garantito);
- la merce fornita comunque viene, pacificamente, utilizzata dall'attrice o comunque informazioni al riguardo in senso opposto non vengono dedotte;
- il rapporto si è risolto a marzo 2018 (v. comparsa PAM) e non si comprende come il pagamento del tutto parziale della fornitura possa pregiudicare l'attività della convenuta;
- le dichiarazioni IVA riguardano soltanto l'anno d'imposta 2016;
- manca qualsiasi riferimento alle garanzie patrimoniali della TT individuale . T_
Conclude il Giudicante della fase cautelare rilevando che “insomma, in tale contesto inibire
l'escussione della garanzia significa in sostanza privarla di efficacia al di fuori delle ipotesi eccezionali che, per ragione di ordine pubblico (v. norme imperative o condotte schiettamente
contrarie a canoni di correttezza commerciale — v. art. 1375 cod. civ. e artt. 3 e 41 Cost.), possono paralizzarla, senza contare che, essendosi risolto il contratto, tutto si gioca sul saldo di partite economiche di non liquida soluzione e che parte attrice ha svolto un'iniziativa giudiziaria senza mai anche solo accennare alle forniture insolute (v. comportamento valutabile come argomento di prova ex art. 116 secondo comma c.p.c.)”.
A tali osservazioni peculiari, si aggiungono altre circostanze idonee a meglio delineare, anche in via meramente presuntiva, la fattispecie in oggetto, circostanze che si possono riassumere nei seguenti punti:
1.- si tratta, nel caso di specie, di rapporti commerciali intercorsi tra imprenditori del settore, atteso che, per espressa ammissione anche di parte attrice stessa, per ben otto anni la TT ha Parte_1
operato, prima degli accadimenti di cui è vertenza, sotto le insegne del marchio MA (trattasi di ON catena di supermercati di dimensioni leggermente inferiori a ) e, quindi, è ragionevole presumere che il sig. fosse perfettamente a conoscenza dei meccanismi giuridici e T_
commerciali che regolano il contratto di franchising;
2.- sia nell'atto di citazione che nel ricorso ex art. 700 cpc, l'attrice si guarda bene dal menzionare
ON che sussistono a proprio carico fatture insolute per merce consegnatale da e mai pagata e, dopo aver subito la contestazione sul punto che ha portato alla formulazione di una domanda ON riconvenzionale di , tali addebiti specifici non sono mai stati oggetto di contestazione (ma solo di ipotetica richiesta di compensazione): tale circostanza, come correttamente affermato anche dal giudice della cautela, costituisce argomento valutabile ai sensi dell'art. 116, II comma cpc;
3.- le questioni relative alla regolamentazione dei reciproci addebiti sono state risolte con accordo integrativo dell'agosto 2017, i cui punti dedotti in transazione sono stati integralmente adempiuti da ON
come espressamente riconosciuto (o comunque non contestato) dalla TT : tant'è Parte_1 che, pur potendo quest'ultima recedere ex uno latere dal contratto di franchising entro il termine di
3 mesi dalla stipula dell'accordo, senza dover corrispondere alla controparte alcuna penalità, essa non si è avvalsa di tale facoltà.
Alla luce quindi di tali considerazioni e delle esaustive motivazioni che hanno portato il Giudicante, originario assegnatario della presente vertenza, a rigettare la tutela richiesta dalla TT , Parte_1
occorre verificare – come dianzi detto – se all'esito della causa di merito le osservazioni e obiezioni esternate nella riportata ordinanza siano state in qualche modo superate da parte attrice, anche alla
ON luce delle circostanziate contestazioni in fatto e in diritto effettuate da parte convenuta nei propri scritti difensivi, e in primo luogo nella comparsa di costituzione e risposta.
Occorre, in altre parole, verificare se l'attrice abbia o meno comprovato (o quantomeno offerto di comprovare) nelle sedi istruttorie a ciò deputate la fondatezza e la veridicità dei propri assunti.
La risposta a tale quesito è negativa e, pertanto, ne consegue logicamente che la domanda di parte attrice dovrà essere integralmente rigettata per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, l'attrice non ha provveduto ad effettuare – come era suo onere processuale fare –
ON una contestazione dettagliata delle allegazioni svolte da parte convenuta nella citata comparsa: né alla prima udienza di comparizione, ma, soprattutto, nella prima memoria assertiva ex art. 183, VI comma cpc, la difesa della TT ha avuto modo di prendere adeguata Parte_1
posizione sui fatti e sulle circostanze dedotte e argomentate - anche documentalmente - dal proprio contraddittore processuale, limitandosi solamente a riproporre le proprie conclusioni così come già rassegnate sia nell'atto di citazione che nella comparsa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, radicata da (e successivamente riunita a quella principale oggi in _3
decisione).
A mente di quanto dispone l'art. 115 cpc, secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal PM, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ne consegue che l'articolata ricostruzione delle vicende contrattuali tra franchisor e ON franchisee riportata in comparsa di costituzione e risposta dalla difesa di (e adeguatamente implementata in conclusionale) vada posta necessariamente alla base della presente decisione, in quanto costituente proprio quella categoria di fatti non contestati di cui parla il codice di rito.
Restano, poi, da considerare le doglianze espressamente indicate dall'attrice nei propri scritti difensivi e già valutate (seppur sommariamente) in sede cautelare: anche tali circostanze, su cui il patrocinio di parte attrice intenderebbe fondare la propria domanda di risoluzione del contratto di franchising e conseguente risarcimento degli asseriti danni subiti dalla TT , all'esito Parte_1
della presente causa sono rimaste delle mere allegazioni di parte, adeguatamente contestate dalla controparte e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio a sostegno.
L'esame dei capitoli di prova contenuti nella memoria istruttoria di parte attrice ne rivela infatti l'inammissibilità, sia per la loro genericità ed irrilevanza (così i capitoli 4-6), sia per essere formulati in termini quasi esclusivamente negativi (si vedano i capitoli 1-2-3-7-8), oppure finendo per comportare giudizi non demandabili ai testi (così i capitoli 5-9).
A ciò va aggiunto che anche la richiesta di ammissione di CTU deve allo stato ritenersi esplorativa all'esito delle risultanze processuali: per costante e unanime orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (si veda sul punto la recente sentenza n. 26048/2023 della Suprema Corte), la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica
d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il
giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Per tutte queste motivazioni la domanda attorea non potrà trovare accoglimento.
c) Quanto alle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta (già ONroparte_1 [...]
) RO
ON E' ora necessario passare a trattare le domande svolte dalla convenuta in via riconvenzionale.
In prima battuta va evidenziato come la citata convenuta abbia chiesto, nelle proprie conclusioni, come dianzi riportate, di accertarsi e dichiararsi che la medesima va creditrice nei confronti della TT dell'importo di euro 169.461,97 per le causali illustrate nei propri scritti difensivi Parte_1
in relazione alle fatture emesse e ad oggi non saldate nonché ad altro titolo, e, conseguentemente, di condannarsi la TT odierna attrice al pagamento in favore di (oggi RO [...]
del suddetto importo, o di quel diverso importo che risulterà all'esito della causa, oltre CP_1
ad interessi moratori ex D. Lvo 231/02 dal 30/3/18, data di risoluzione del contratto di franchising, al saldo, detraendo dal suindicato importo la somma di €. 80.000,00, garantita dalla garanzia nel frattempo escussa, il tutto a condizione che non venga revocato il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1441/2018 del Tribunale di Venezia o non venga disposta comunque la restituzione della somma in favore di , ed eventualmente compensando parzialmente il maggior credito di _3 [...]
con eventuali minori controcrediti che il Tribunale denegatamente dovesse RO
riconoscere in capo alla TT . Parte_1
Tale domanda merita accoglimento.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che il credito vantato dalla convenuta, quantomeno con riferimento al controvalore della merce venduta all'attrice, sia stato debitamente comprovato dalla produzione documentale agli atti e, soprattutto, non sia mai stato oggetto di contestazione specifica da parte della TT , la quale si è limitata a chiedere di porre tali somme in Parte_1 compensazione di quanto eventualmente accertato a proprio favore all'esito del processo.
Stessa sorte va riservata agli altri crediti (penale di euro 20.000,00 e altre spese varie) che sono effetti derivanti dall'inadempimento della TT contrattualmente previsti e che mai Parte_1 sono stati da quest'ultima contestati.
ON Da ciò consegue che l'attrice vada condannata a corrispondere a l'importo di euro
169.461,97, oltre interessi, somma da cui va decurtato l'importo di euro 80.000,00 già ottenuto tramite escussione della garanzia.
ON In secondo luogo la convenuta ha richiesto, sempre in via riconvenzionale, che sia accertato il grave inadempimento della TT alle obbligazioni contrattualmente assunte nel Parte_1
contratto di franchising stipulato con la medesima in data 03.04.2017 per le ragioni e sotto i profili illustrati nei propri atti, e che, conseguentemente, sia dichiarata la legittimità del recesso unilaterale anticipato dal contratto così come comunicato in data 30.03.2018 da in RO conseguenza dell'inadempimento della TT , per poi condannarsi quest'ultima al Parte_1
ON risarcimento dei danni subiti da in conseguenza dell'anticipata risoluzione contrattuale, danni quantificati in euro 250.000,00, o nella diversa misura da liquidarsi anche in via equitativa da questo Tribunale. In altre parole, la convenuta chiede che la TT venga condannata al Parte_1
risarcimento del danno derivante dalla anticipata risoluzione del contratto: non è revocabile in dubbio come l'accoglimento di tale domanda presupponga la prova di alcune circostanze specifiche, vale a dire:
- l'inadempimento della TT alle obbligazioni derivanti dal contratto di franchising Parte_1 per cui è causa con conseguente risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'odierna attrice;
- l'effettività e reale consistenza del danno, sotto forma di perdita del fatturato (lucro cessante) che sarebbe stato conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione per tutto il periodo di residua durata contrattuale.
Quanto al primo presupposto esso può dirsi provato sulla base di quanto argomentato nelle considerazioni che precedono. La TT – giova ripeterlo – si è resa responsabile del Parte_1
mancato pagamento prolungato di varie forniture e, come previsto dal contratto di franchising, detto contegno è assolutamente valorizzabile in termini di legittimità del recesso esercitato dall'adempiente.
Al contrario la prova del lucro cessante, nel caso di specie, si rivela difficoltosa, risolvendosi in un'analisi comparativa tra la situazione effettivamente verificatasi con un futuro ipotetico, che però non si è verificato.
Una prima ragione ostativa al riconoscimento del danno così come richiesto dalla convenuta deriva
ON dal fatto che già ha chiesto ed ottenuto (come si è visto supra) la condanna di controparte a versarle una somma di euro 20.000,00 a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del contratto di franchising che prevede espressamente proprio che “nel caso in cui il presente contratto di franchising, dopo essere divenuto efficace, si dovesse risolvere anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista all'art. 8 per causa imputabile al franchisee [come nel nostro caso di specie], quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere anche titolo di risarcimento del danno per
i costi sostenuti in fase di preapertura e non recuperabili (costi di immagine, di progettazione, informatici ecc.), oltre a quanto previsto dal presente contratto e/o dalla legge, una penale di importo pari ad euro 20.000,00, oltre il risarcimento del maggior danno”.
Come risaputo la clausola penale è quella particolare clausola del contratto espressione del patto con cui si determina, in via forfettaria e preventiva, l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento stesso. ON La condanna al pagamento della somma indicata nella penale, quindi, preclude a di richiedere somme ulteriori rispetto a quelle già convenzionalmente prestabilite a contratto per le violazioni contrattuali perpetrate dalla TT nel caso in esame. Parte_1
Quanto, poi, alla richiesta di parte convenuta di condanna dell'attrice alla corresponsione “del maggior danno”, anche a voler prescindere dalle considerazioni suesposte, giova osservare quanto segue.
Tale domanda, così come formulata, presuppone un giudizio in termini di probabilità – e non di semplice possibilità - che richiede tuttavia una prova rigorosa e certa: non può, infatti, trovare accoglimento una richiesta di risarcimento di ipotetici guadagni, dipendenti peraltro da condizioni incerte, così come non basta assumere di aver subito una perdita di fatturato senza però dar prova che ciò è dipeso, con buona probabilità, dall'inadempimento della controparte.
In altre parole – come correttamente rilevato da parte attrice sul punto specifico - la convenuta aveva l'onere di dimostrare non soltanto la circostanza secondo cui, se il punto vendita fosse operativo, avrebbe venduto merci per importi predeterminati – da prendere come riferimento per il calcolo presuntivo del danno – ma anche il margine di guadagno che avrebbe RO
conseguito, margine che, a sua volta, dipende da ulteriori elementi fluttuanti e variabili secondo le politiche commerciali adottate, quali la tipologia di prodotto venduto, i ricarichi medi, la effettuazione di offerte speciali e liquidazioni, ecc..
Tale prova non può essere fornita demandando ai testi la valutazione del danno (si veda ad es. il capitolo 19) né può, nel caso di specie, supplire, per le stesse ragioni dianzi citate, la consulenza tecnica preventiva per determinare il danno da perdita di fatturato, da determinarsi sulla base del bilancio e dei documenti presenti nel fascicolo di causa: la CTU, infatti, non RO
potrebbe fornire alcuna valutazione utile in quanto tenderebbe necessariamente ad ampliare ancor di più lo spettro delle circostanze future, variabili e contingenti, da valutare.
In altre parole, il CTU dovrebbe, infatti, dovrebbe basare necessariamente la sua indagine su dati non certo scontati ma assolutamente controvertibili quali:
- l'andamento futuro delle vendite;
- il mantenimento del contratto, che le parti – unilateralmente o concordemente - nel tempo potrebbero decidere di interrompere e/o modificare, vista la antieconomicità della gestione;
ON
- il mantenimento delle attuali politiche di vendita e commerciali da parte di , per la quale non
è affatto scontato che il margine di utile resti negli anni pari al 6% dichiarato in atti o non divenga pari a zero o addirittura negativo.
Senza dimenticare la circostanza che un ipotetico consulente d'ufficio dovrebbe distinguere il danno da decremento di fatturato derivante dall'operato della TT da quello invece Parte_1
determinato dalle politiche commerciali praticate dalla non si può affatto negare, CP_1 sul punto, come il contratto di franchising assegni in ogni caso all'odierna convenuta la gestione di aspetti decisivi della politica commerciale del punto vendita affiliato.
ON Da ciò consegue che le domande riconvenzionale svolte dalla convenuta vadano accolte limitatamente a quanto ut supra argomentato e dedotto.
d) Quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 7456/2018), riunita alla presente causa principale per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
L'opposizione è infondata per le ragioni che qui di seguito si esporranno e pertanto da ciò consegue che il decreto ingiuntivo n. 1441/2018 vada integralmente confermato.
In primo luogo, va rilevato che è risultato provato, all'esito della causa, come il contratto sottoscritto da in data 04.08.2017 sia, a tutti gli effetti, da qualificare – anche per stessa _3
ammissione della medesima opponente – come un contratto autonomo di garanzia: lo lascia intendere il testo stesso dell'accordo contrattuale (doc. 3 fasc. opponente) secondo cui “…. la sottoscritta provvederà al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale, a semplice CP_6
richiesta scritta a Vostra firma a mezzo raccomandata a.r., dichiarante l'inadempienza dello stesso, sino alla concorrenza dell'importo sopra specificato e ciò rimossa ogni eccezione e/o contestazione al proposito da chiunque opposta con particolare riferimento a quelle fondate sul rapporto contrattuale sottostante, salvi comunque gli effetti e la rilevanza della inibitoria giudiziale di pagamento, delle eventuali situazioni di dolo giudizialmente accertate…”
La precisazione è di assoluta importanza perché le conseguenze di tale qualificazione giuridica rendono il contratto in esame “impermeabile alle eccezioni di merito” come ha avuto modo di indicare la Suprema Corte (così Cass. civ., sent. n. 371/2018).
In particolare, giova ricordare che, per contratto autonomo di garanzia, si intende quel negozio giuridico con cui il garante (in genere una banca o una compagnia di assicurazioni), incaricato dal debitore, assume nei riguardi del creditore l'impegno ad effettuare una determinata prestazione, nell'ipotesi in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni: la caratteristica specifica dell'istituto è l'obbligo del pagamento da parte del garante a semplice richiesta del garantito e quindi, senza possibilità di far valere alcuna eccezione relativa all'esistenza ed alla validità del rapporto obbligatorio sottostante.
Tale contratto si differenzia rispetto alla fideiussione codicistica per la caratteristica dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale: questo elemento – come detto - si riverbera sul piano pratico, comportando rilevanti conseguenze in materia di eccezioni opponibili dai soggetti del rapporto. A conferma di ciò, si ricorda quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31956/18, secondo cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia”.
Il carattere di autonomia dell'istituto comporta l'assunzione, da parte del garante, dell'impegno ad indennizzare il creditore a sua semplice richiesta, senza facoltà di poter opporre al beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga alla disciplina tracciata dagli artt.
1939, 1941 e 1945 cod. civ.: tanto è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che più volte ha ribadito come, per la stessa natura del negozio in esame, emerge la comune intenzione delle parti (debitore, garante e creditore garantito) di eliminare il legame di accessorietà e solidarietà esistente tra la garanzia e l'obbligazione principale. Ciò rende la prima autonoma rispetto alla seconda e preclude al garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ. (cfr. Cass. civ., S.U. n. 3947/2010).
Nonostante ciò, si ritengono comunque ammissibili alcuni tipi di eccezioni in sede di escussione, al fine di ottenere un certo margine di tutela preventiva: in particolare, il riferimento è all'exceptio doli, ammessa in tutti i casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'efficacia dell'eccezione summenzionata ogni qual volta risulti (i) l'avvenuto adempimento della prestazione oggetto del rapporto principale;
(ii)
l'inadempimento del beneficiario (creditore); (iii) l'inadempimento del debitore principale per fatto del beneficiario (creditore); (iv) la risoluzione del rapporto principale per fatto non imputabile al debitore principale;
(v) in tutti i casi in cui il beneficiario (creditore) agisca intenzionalmente a danno del debitore principale o abusi del proprio diritto.
Se ne deduce che l'exceptio doli sia l'unica eccezione ammissibile da parte del garante nei riguardi del rapporto principale, con la specificazione che, in ipotesi di garanzia prestata nei confronti dell'adempimento atteso da un singolo e determinato soggetto, sia ammissibile l'eccezione al creditore per l'estinzione della garanzia nei confronti di tale determinato soggetto. Tanto è confermato dalla giurisprudenza, in particolare dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.
31956/18, che conferma che “se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all'adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia”.
Anche dalla giurisprudenza di merito si ha conferma che “l'assunzione, da parte del garante, dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e senza possibilità di sollevare eccezioni, comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre
l'exceptio doli, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (cfr. Trib. Roma, sent. n.
4669/19).
Pertanto, l'exceptio doli può essere opposta dal garante al creditore garantito nel caso di comportamento doloso di quest'ultimo o di abuso del diritto, ma anche nei casi di nullità del contratto presupposto per contrarietà alle norme imperative o illiceità di causa, altrimenti il garante sarebbe tenuto ad una prestazione illegittima.
In ogni caso, l'eccezione di dolo, sollevata all'interno del contratto autonomo di garanzia, paralizza la pretesa illegittima del creditore che abbia agito con abuso del diritto, e come tale, può quindi considerarsi una sorta di autotutela doverosa per il debitore.
Ciò comporta, infine, che l'accertamento circa la correttezza nell'esercizio di ogni diritto non vada verificato solo rispetto alla sua conformità alla legge, bensì anche con riguardo alle posizioni giuridiche di ogni altro soggetto con cui il titolare entra in contatto.
Ora volendo calare i principi dianzi esplicati nel nostro caso di specie si può ritenere che l'ipotesi in esame, così come valorizzata dall'opponente nel proprio atto di opposizione, non rientri affatto in alcuno dei casi sopra previsti in cui l'eccezione di dolo possa in qualche modo paralizzare le pretese del creditore procedente.
Nel nostro caso di specie le difese della banca convenuta nella causa di merito si sono limitate ad una mera presa d'atto che il è soggetto essenzialmente terzo rispetto ai fatti di _3
causa, in quanto ha rilasciato garanzia autonoma, con conseguente rimessione al Giudice in ordine alle domande principali svolte nei suoi confronti da parte della TT;
relativamente Parte_1
ON all'azione intrapresa da , invece, fanno espresso richiamo alle allegazioni proposte dalla TT
nel proprio atto di citazione e nel ricorso cautelare, affermazioni che però non avevano Parte_1
- al momento della loro proposizione – quel carattere di evidenza certa del venir meno del debito
garantito (così Cass. civ., sent. n. 371/2018), necessario per potersi procedere fondatamente ad un'opposizione alla richiesta di escussione della garanzia a suo tempo prestata.
A conferma di tale assunto, e cioè sulla necessità e doverosità che l'exceptio doli, per poter esplicare appieno il proprio effetto di paralizzare le pretese creditorie, sia fondata su fatti di serio e comprovato accadimento, è sufficiente citare la recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda all'uopo la sent. n. 32720/2022 che riprende il principio di diritto già esposto compiutamente in Cass. civ., sent. n. 16345/2018), la quale, chiamata a valutare la possibilità per il garante, nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia, di sollevare sempre eccezioni fondate sul comportamento scorretto e connotato da dolo o mala fede dell'altra parte, ha ribadito il seguente importante principio di diritto: “nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee
a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”.
Non si ritiene che, nell'ambito del presente procedimento, sia mai stata raggiunta una prova liquida ON e incontrovertibile della condotta abusiva del creditore che potesse quindi legittimare ab origine l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui si controverte che dovrà essere respinta: per di più
l'integrale rigetto, anche nel merito, delle pretese della TT all'esito della presente Parte_1
causa di merito conduce definitivamente ed in ogni caso al medesimo risultato dianzi indicato.
Da tutto quanto ut supra premesso e argomentato, quindi, consegue che l'opposizione proposta da non possa dirsi fondata già ab origine e pertanto vada integralmente rigettata, con _3
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1441/2018.
Sulla base di tali considerazioni andrà accolta conseguentemente la domanda svolta in via gradata dal di essere manlevato e – comunque – tenuto integralmente indenne da quanto sin qui _3
ON corrisposto a come conseguenza diretta dell'escussione della somma garantita, con maggiorazione di interessi legali a decorrere dal momento dell'intervenuto pagamento.
e) Quanto alla regolamentazione delle spese e competenze di lite delle cause di merito e della fase cautelare in corso di causa.
Le spese e competenze di lite, quanto alla causa principale (RG 3520/2018), seguono la soccombenza di parte attrice, valutandosi però, nel contesto, anche il rigetto di una delle domande ON di risarcimento svolte in via riconvenzionale dalla convenuta per cui appare equo disporre la compensazione di 1/3 delle competenze di lite per tale vertenza che si liquidano, come da dispositivo, secondo il calcolo previsto dal DM 55/2014 (e successive integrazioni e/o modifiche introdotte dal DM 37/2018) per l'intero in euro 759,00 (per esborsi relativi al contributo unificato) ed euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, tenuto conto della ridotta fase istruttoria che si è limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc.
Visto il rigetto del ricorso ex art. 700 cpc con l'ordinanza dell'01.07.2018, con cui il GI ha rimesso al provvedimento definitivo la liquidazione delle relative spese e competenze, ne consegue che la TT attorea andrà condannata anche al pagamento delle competenze della fase cautelare che si liquidano come da dispositivo, anche in tal caso secondo il calcolo previsto dal DM 55/2014 (e successive integrazioni e/o modifiche introdotte dal DM 37/2018) in euro 3.453,00, oltre accessori di legge per ciascuna delle resistenti.
Da ultimo è necessario provvedere anche alla liquidazione, a favore di delle ONroparte_1 spese e competenze della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 7456/2018) per l'attività processuale svolta fino al provvedimento di riunione delle cause del 20.12.20218, competenze che ammontano a complessivi euro 4.180,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), dovuti per le sole fasi di studio e introduttiva, le quali andranno poste a carico della TT T_
e del in solido tra loro, con diritto di quest'ultima di essere manlevata dalla prima
[...] _3
ON di quanto dovesse essere tenuta a pagare a a tale titolo.
* * *
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG
3520/2018 a cui è stata riunita la causa RG 7456/2018, così decide:
- respinge la domanda di parte attrice;
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta
[...]
(già , accertato il grave inadempimento della TT CP_1 RO Parte_1
alle obbligazioni contrattualmente assunte nel contratto di franchising stipulato con la medesima in data 03.04.2017, dichiara la legittimità del recesso unilaterale anticipato dal contratto così come comunicato in data 30.03.2018 dalla convenuta all'attrice;
- condanna la TT a corrispondere alla citata convenuta la somma di euro 169.461,97, Parte_1 da cui andrà detratto l'importo di euro 80.000,00 già oggetto di escussione, oltre interessi moratori ex D. L.vo 231/02 da calcolarsi sull'importo di 169.461,97 a far data dal 30/3/2018 (data di risoluzione del contratto) e fino al 28.6.2018 (data di ricezione del pagamento ottenuto a seguito dell'escussione della garanzia), mentre sul restante importo di euro 89.461,97 dalla data del
29.06.2018 al saldo effettivo;
- respinge le altre domande risarcitorie di CP_1
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1441/2018;
- dichiara tenuta l'attrice TT individuale a corrispondere al la Parte_1 _3
somma di euro 80.000,00, portata dalla garanzia bancaria autonoma e ogni ulteriore somma corrisposta dalla citata convenuta a in seguito all'esecuzione forzata subita, ONroparte_1 oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo effettivo;
- condanna la TT al pagamento a favore di della quota di 2/3 Parte_1 ONroparte_1
delle spese legali e competenze della causa principale (RG 3520/2018) che si liquidano, per l'intero, in euro 759,00 per esborsi ed euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con compensazione del restante 1/3 di detto importo;
- condanna la TT AS IN al pagamento a favore di delle competenze sempre _3
relative alla causa principale per euro 11.268,00, oltre accessori di legge;
- condanna la TT al pagamento a favore di nonchè a favore di Parte_1 ONroparte_1
delle competenze della fase cautelare in corso di causa, che si liquidano in euro _3
3.453,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
- condanna, infine, la TT e il in solido tra loro, al pagamento a Parte_1 _3
favore delle competenze della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (RG ONroparte_1
7456/2018), che si liquidano in euro 4.180,00, oltre accessori di legge, con diritto di _3
ON di rivalersi e, comunque, essere manlevato dall'attrice di quanto fosse tenuta a pagare a a
[...]
tale titolo.
Così deciso in Venezia, 24.01.2025
Il G.O.P.
dott. Diego Novello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott. Diego
Novello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 06.04.2018 e iscritta al n. 3520/2018 del Ruolo Generale (a cui è stata riunita, con provvedimento del 20.12.2018, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al n. RG 7456/2018) da:
- (C.F. , in persona Parte_1 C.F._1
del titolare, sig. , Parte_1
con gli avv.ti ITALO FAIETTI e CRISTINE CAMPIGOTTO del foro di Modena
- attrice - contro
- (già ) (P. IVA , in ONroparte_1 RO P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2 con l'avv.to ALBERTO FURLANETTO del foro di Venezia
- convenuta - contro
- (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro _3 P.IVA_2
tempore, dott.ssa CP_4 con l'avv.to ALBERTO ZORZI, del foro di Verona
- convenuta -
* * *
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda e/o eccezione disattesa
Quanto al giudizio R.G. 3520/2018 Tribunale Venezia
- accertare e dichiarare che la società è gravemente inadempiente alle RO obbligazioni assunte in forza del contratto di franchising in data 03 aprile 2017 come integrato dagli accordi siglati in data 7 agosto 2017 e conseguentemente risolvere il predetto contratto per fatto e colpa integralmente addebitabili a ai sensi e per gli effetti di cui RO all'art. 1453 e 1455 cod. civ.;
- dire tenuta a risarcire – a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e per le RO ragioni di fatto e diritto esposte in premessa – ogni danno conseguente agli inadempimenti di cui premessa, nella misura che risulterà determinata e provata in corso di causa – ed eventualmente dal Tribunale con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. - che si quantifica in questa sede in non meno di €. 180.000,00= e, previa compensazione da operare con ulteriori eventuali
contro
- crediti ex adverso dedotti accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla TT in Parte_1 relazione al contratto di franchising per cui è causa condannando a RO pagare alla TT quanto risultasse a quest'ultima dovuto, una volta operata la Parte_1 compensazione;
- accertare e dichiarare tenuta a non dare esecuzione alla richiesta di escussione _3 _3 della garanzia bancaria allegata agli atti di causa come doc. 16, formulata da RO con richiesta ricevuta in data 28 marzo 2018, per le ragioni di cui in premessa, riservata
[...] ogni conseguente richiesta risarcitoria nei confronti dell'istituto di credito _3
- rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata i RO fatto e diritto e non provata.
Con vittoria di spese di lite.
Riservata ogni ulteriore deduzione e/o produzione istruttoria.
Quanto al giudizio R.G. 7456/2018 Tribunale di Venezia
In via principale:
Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla TT nei Parte_1 confronti di e nel giudizio n. 3520/2018 R.G. Tribunale di Venezia _3 CP_2 ridursi in misura corrispondente le pretese in rivalsa avanzate da nei confronti ONroparte_3 della nel presente giudizio ordinando a di restituire l'importo CP_5 _3 indebitamente corrisposto a in esecuzione della garanzia di cui agli atti di causa;
CP_2
In via subordinata
Nell'ipotesi in cui le domande della TT svolte nei confronti nei confronti di Parte_1
e nel giudizio n. 3520/2018 R.G. Tribunale di Venezia venissero _3 CP_2 respinte e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato, dire tenuta e condannare TT
, impresa individuale con sede in Vignola (Modena), via della Resistenza n. 24, a Parte_1 pagare quanto il fosse costretto a versare alla al netto _3 RO di quanto corrisposto dalla medesima TT al in corso di causa. Parte_1 _3
In ogni caso e per tutti i giudizi esperiti insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già' formulate.
Con vittoria di spese di lite.
*
Per parte convenuta (già ) ONroparte_1 RO
Nei confronti della TT : Parte_1
Nel merito:
- rigettarsi le domande formulate dalla TT perché infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In via riconvenzionale:
- accertato il grave inadempimento della TT alle obbligazioni contrattualmente Parte_1 assunte nel contratto di franchising stipulato con in data 3/4/2017 per le RO ragioni e sotto i profili illustrati in narrativa, dichiararsi la legittimità del recesso unilaterale anticipato dal contratto comunicato in data 30/3/2018 da in conseguenza RO dell'inadempimento della TT , Parte_1
- conseguentemente condannarsi la TT al risarcimento in favore di Parte_1 [...]
dei danni da questa subiti in conseguenza dell'anticipata risoluzione contrattuale, RO danni quantificati in €. 250.000,00 o nella diversa misura che verrà equitativamente liquidata da questo Tribunale.
- accertarsi e dichiararsi che va creditrice nei confronti della TT RO T_
dell'importo di €. 169.461,97 per le causali illustrate in narrativa in relazione alle fatture
[...] emesse e ad oggi non saldate, e, conseguentemente, condannarsi la TT al Parte_1 pagamento in favore di del suddetto importo, o di quel diverso importo che RO risulterà in corso di causa, oltre ad interessi moratori ex D. Lvo 231/02 dal 30/3/18, data di risoluzione del contratto di franchising, al saldo, detraendo dal suindicato importo la somma di €. ON 80.000,00 garantita dalla fideiussione che ha nel frattempo incassato e a condizione che non venga revocato il decreto ingiuntivo di pagamento n° 1441/2018 del Tribunale di Venezia o non venga disposta comunque la restituzione della somma in favore di , ed eventualmente _3 compensando parzialmente il maggior credito di con eventuali minori RO controcrediti che il Tribunale denegatamente dovesse riconoscere in capo alla TT T_
.
[...]
Spese e compenso professionale, anche della fase cautelare, rifusi.
Nei confronti di _3
Nel merito:
In principalità:
- dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi perché infondata, l'opposizione, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo 1441/2018 del Tribunale di Venezia opposto da . _3
In subordine:
- condannarsi al pagamento in favore di della somma di €. _3 RO
80.000,00, oltre agli interessi di mora ex D. L.vo 231/02 al tasso vigente dal 20/4/2018, data di scadenza del termine di pagamento, al saldo effettivo, in forza delle obbligazioni assunte con la garanzia bancaria n° 59096, rilasciata in data 4/8/2017 (doc. 2 fascicolo monitorio), dandosi in tal caso atto che in data 23/7/18 la banca ha già provveduto al pagamento dell'importo dovuto.
In ogni caso
- rigettarsi comunque ogni domanda formulata da nei confronti di _3 RO
.
[...]
- spese e compenso professionale rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma cpc del 18/3/2019 e, in caso di ammissione delle prove formulate dall'attrice, l'ammissione delle istanze istruttorie a prova contraria formulate nella terza memoria ex art. 183
VI comma cpc del 8/4/2019.
*
Per parte convenuta _3
Conclusioni assunte nel giudizio n. 3520/2018 R.G.:
Nel merito:
- datosi atto che il è soggetto essenzialmente terzo rispetto ai fatti di causa, in _3 quanto ha rilasciato garanzia autonoma, si rimette al Giudice in ordine alle domande principali svolte nei suoi confronti da parte della TT . Parte_1
In via riconvenzionale:
Nell'ipotesi in cui le domande di parte attrice nei confronti del ed in particolare la _3 domanda di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di esecuzione della richiesta di escussione, venissero respinte, e venisse eseguito il pagamento della garanzia escussa, accertarsi in capo al il diritto ad essere manlevato dalla TT , quale impresa individuale con _3 Parte_1 sede in Vignola (Modena), via della Resistenza, n. 24, di quanto il fosse costretto _3
a versare alla e conseguentemente condannarsi la TT RO Parte_1
a corrispondere al la somma di € 80.000,00 portata dalla garanzia bancaria _3 autonoma, oltre agli interessi al tasso convenzionale, o, in subordine, al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, e comunque a corrispondere la diversa maggiore o minore somma che venisse corrisposta dal a in esecuzione della garanzia _3 RO autonoma escussa, oltre a tutti gli interessi e le spese sia relative al rapporto contrattuale sia di carattere processuale conseguenti all'escussione della garanzia.
In via subordinata e alternativa:
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attrici e in particolare delle domande proposte nei confronti di e di pagamento da parte del a _3 _3 [...] della garanzia escussa nelle more del giudizio, condannarsi RO [...] con sede in San Marco 5278 (Venezia), C.F. e P. IVA a restituire RO P.IVA_3
e quindi a pagare a la somma che venisse accertata come non dovuta in _3 relazione garanzia escussa di cui è causa, e conseguentemente condannarsi RO
a restituire, e quindi a pagare al la somma di € 80.000,00, portata dalla
[...] _3 garanzia bancaria autonoma, oltre agli interessi al tasso convenzionale, o, in subordine, al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, e comunque a corrispondere la somma che nelle more venisse corrisposta dal a a titolo di escussione della _3 RO garanzia, ed oltre a tutti gli interessi maturati e le spese sia relative al rapporto contrattuale sia di carattere processuale conseguenti all'escussione della garanzia.
Si dà atto che le domande riconvenzionale nei confronti di TT e di garanzia nei Parte_1 confronti di vengono proposte in via subordinata e alternativa l'una RO rispetto all'altra e pertanto non in via contestuale e simultanea.
In ogni caso:
- con specifica richiesta di condanna della parte soccombente al rimborso di tutte le spese del del presente giudizio e delle competenze di lite, nonché delle ulteriori spese che verranno _3 sostenute nel corso del giudizio per effetto della vicenda di cui è causa.
Conclusioni assunte nel giudizio riunito n. 7456/2018 R.G.:
In via principale di merito:
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla TT nei confronti di Parte_1 nel giudizio n. 3520/2018 R.G., revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. _3
1441/2018 del 28/5/2018 – R.G. 4671/2018 – Rep. n. 2585/2018, accertandosi e dichiarandosi
l'inesistenza del diritto di di ricevere e trattenere il pagamento RO dell'importo derivante dalla garanzia escussa.
In via riconvenzionale nei confronti della società RO
- condannarsi con sede in San Marco 5278 (Venezia), C.F. e P. IVA RO
a restituire e quindi a pagare a la somma che venisse accertata P.IVA_3 _3 come non dovuta in relazione garanzia escussa di cui è causa e versata dal nelle more del _3 giudizio, e conseguentemente condannarsi a restituire, e quindi a pagare RO al la somma di € 80.000,00, portata dalla garanzia bancaria autonoma, oltre _3 agli interessi al tasso convenzionale, o, in subordine, al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, e comunque a restituire tutte le somme che nelle more venissero corrisposte dal
[...]
a a titolo di escussione della garanzia, ed oltre a tutti gli _3 RO interessi maturati e le spese sia relative al rapporto contrattuale sia di carattere processuale conseguenti all'escussione della garanzia.
In via subordinata nei confronti della TT : Parte_1
Nell'ipotesi in cui le domande della TT svolte nei confronti del nel Parte_1 _3 giudizio n. 1441/2018 del 28/5/2018 – R.G. 4671/2018 – Rep. n. 2585/2018 venissero respinte, ed in particolare la domanda di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di esecuzione della richiesta di escussione, e il decreto ingiuntivo opposto venisse confermato, accertarsi in capo al il diritto ad essere manlevato dalla TT , quale impresa individuale con _3 Parte_1 sede in Vignola (Modena), via della Resistenza n. 24, di quanto il fosse costretto _3
a versare alla e conseguentemente condannarsi la TT RO Parte_1
a corrispondere al la somma di € 80.000,00 portata dalla garanzia bancaria _3 autonoma, oltre agli interessi al tasso convenzionale, o, in subordine, al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, e comunque a corrispondere la diversa maggiore o minore somma che venisse corrisposta dal a in esecuzione della garanzia _3 RO autonoma escussa, oltre a tutti gli interessi e le spese sia relative al rapporto contrattuale sia di carattere processuale conseguenti all'escussione della garanzia, o, comunque, accertarsi che il ha diritto a trattenere tutte le somme che nel frattempo venissero versate dalla _3 TT a titolo di rimborso delle somme anticipate dal alla soc. Parte_1 _3 [...] per effetto dell'escussione della garanzia autonoma. RO
In ogni caso:
Con specifica richiesta di condanna della parte soccombente al rimborso di tutte le spese del _3 del presente giudizio e delle competenze di lite, nonché delle ulteriori spese che verranno sostenute nel corso del giudizio per effetto della vicenda di cui è causa.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 06.04.2018, il sig. , nella sua veste di titolare Parte_1
dell'omonima TT individuale, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale RO
(oggi come si avrà modo di precisare infra) e per l'udienza
[...] ONroparte_1 _3
del 27.07.2018, chiedendo, nelle proprie conclusioni, che venisse accertato e dichiarato che la
ON convenuta (a seguito, per brevità, indicata anche solo con la sigla ) si era RO
resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza del contratto di franchising stipulato inter partes in data 03.04.2017 e chiedeva conseguentemente alla Giustizia adita di pronunciare la risoluzione del summenzionato contratto e di condannare la medesima convenuta al risarcimento dei danni in suo favore, quantificati in una somma non inferiore ad euro 180.000,00,
ON importo da cui chiedeva di detrarre, per compensazione, eventuali crediti vantati da . Nelle conclusioni dell'atto di citazione l'attore chiedeva altresì, nei confronti dell'altra convenuta CP_6
, che il Tribunale la dichiarasse tenuta a non dare esecuzione alla richiesta di escussione della
[...]
ON fideiussione bancaria che le aveva inoltrato una settimana prima dell'introduzione della presente causa. Con tale prima iniziativa giudiziale attorea, pertanto, veniva radicato dall'attrice il procedimento principale rubricato al n. RG 3520/2018.
Pochi giorni dopo l'iscrizione a ruolo, sempre la medesima TT depositava un ricorso Parte_1
ex art. 700 cpc in corso di causa chiedendo al Tribunale di voler sospendere - in via d'urgenza -
ON l'escussione della fideiussione a suo tempo da essa prestata a favore di , che, nel frattempo, la ON convenuta aveva richiesto alla .
ON Si costituivano in giudizio nel procedimento d'urgenza sia che la per parte sua, la CP_6
prima resistente chiedeva il rigetto del ricorso d'urgenza contestando fermamente la sussistenza, nel caso di specie, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, rilevando come alcun inadempimento contrattuale le fosse imputabile ed affermando che, per converso, era stata proprio la TT a rendersi gravemente inadempiente rispetto al pagamento della merce fornitale da T_
ON
, risultando debitrice, in quel frangente, di un importo ancora insoluto pari ad oltre il doppio di quello garantito. Nel medesimo procedimento d'urgenza si costituiva anche , dando atto _3
ON al Tribunale di aver ricevuto, nel frattempo, la notifica da parte di di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'importo recato dalla fideiussione e manifestando comunque l'intenzione di non pagare le somme ingiunte se non dopo l'esito dell'inibitoria proposta in giudizio dall'attrice, rimettendosi in tal modo alla decisione del Giudice.
Dopo la discussione del ricorso ex art. 700 cpc, il G.I. allora titolare del fascicolo aveva modo di pronunciarsi rigettando le richieste cautelari della TT con un'articolata ordinanza datata T_
01.07.2018 con cui non soltanto rilevava l'assenza, nel caso in esame, sia del fumus boni iuris che del periculum in mora ma, addirittura, riconosceva espressamente che la TT aveva “svolto T_ un'iniziativa giudiziaria senza mai anche solo accennare alle forniture insolute” e che tale comportamento omissivo poteva essere oggetto di valutazione da parte del Giudice quale argomento di prova ex art. 116, II comma cpc.
Come dianzi anticipato, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso
ON d'urgenza, visto il diniego di pagamento opposto da alla richiesta di escussione della garanzia ON avanzata dal beneficiario, (più precisamente la aveva chiesto a di attendere l'esito del CP_6 procedimento d'urgenza malgrado la menzionata garanzia fosse “a prima richiesta” e quindi escutibile senza possibilità di eccezioni), l'odierna convenuta principale agiva in via monitoria ottenendo dal Tribunale di Venezia, nei confronti della citata l'emissione del decreto CP_6 ingiuntivo n. 1441/18, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di euro 80.000,00, vedendosi poi costretta a coltivare una procedura di esecuzione forzata fino ad ottenere l'integrale pagamento dell'importo garantito. ON La , nonostante l'intervenuto pagamento del dovuto, proponeva comunque opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole, al fine - a suo dire - di non lasciare che lo stesso divenisse definitivo, radicando avanti l'intestato Tribunale la causa civile rubricata al n. 7456/18 RG.; chiedendo in via preliminare la riunione della stessa, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, alla causa principale (RG 3520/18) incardinata con atto di citazione dalla TT
[...]
e formulando, nel merito, due conclusioni in via tra loro alternativa, e cioè che: T_
ON
- nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla TT nei confronti di , Parte_1 il decreto ingiuntivo venisse revocato e quest'ultima venisse condannata a rimborsarle l'importo di
€ 80.000,00, corrisposto a seguito dell'esecuzione; ON
- nel caso in cui, viceversa, le domande formulate da parte attrice verso fossero state respinte, che la TT fosse condannata a rimborsarle l'importo di € 80.000,00 e ogni altra somma già T_ corrisposta all'ingiungente a seguito dell'escussione della garanzia prestata.
Costituendosi poi in giudizio anche nel procedimento originario (e cioè quello promosso da
[...]
ON
con RG 3520/18) la , senza proporre alcuna eccezione di merito ma rimettendosi T_ sostanzialmente al Giudice, reiterava le medesime conclusioni formulate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
ON A sua volta, costituendosi in giudizio nella medesima causa, la convenuta principale depositava comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla TT nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, Parte_1
l'accertamento del grave inadempimento della stessa alle obbligazioni contrattualmente assunte con conseguente condanna al pagamento sia degli importi relativi alle fatture ancora non saldate che di altre causali per una somma totale di euro 169.461,97, oltre interessi, detraendo dal dovuto ON l'importo di euro 80.000,00 già incassato da . ON La convenuta si costituiva, altresì, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
(vertenza RG 7456/18), chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
anche la TT si costituiva nel medesimo procedimento di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo radicato dalla banca, associandosi alla preliminare richiesta di riunione e chiedendo la riduzione della somma pretesa in rivalsa dall'opponente.
Con provvedimento del 20.12.2018 veniva disposta la riunione del procedimento n. RG 7456/18
(opposizione a decreto ingiuntivo) al procedimento n. RG 3520/18 (causa ordinaria promossa da
) per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva: nell'ambito dei procedimenti testè Parte_1
riuniti, veniva autorizzato il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, incombente ritualmente adempiuto da tutte le parti, e alla successiva udienza, fissata per la decisione sulle istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere alcuna attività ulteriore, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.2022, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito della decisione della presente causa è utile considerare come la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli art. 115 e 116
c.p.c. non richiedano che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Su tali premesse metodologiche, pertanto, ritenuta quindi la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. civ., n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del
D.Lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione solo di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse', ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamati il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta, sia nelle cause di merito che nella fase cautelare, da intendersi qui richiamati per relationem, valutato adeguatamente il contegno delle parti anche alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, va osservato quanto segue.
a) Quanto alla legittimazione alla prosecuzione della presente causa in capo alla CP_1
in luogo della convenuta originaria in virtù di intervenuto atto di
[...] RO
fusione.
Come più volte evidenziato in precedenza, una delle parti convenute del presente giudizio era la che però, con atto di fusione del 15.12.2021 (atto depositato dalla difesa della RO
convenuta con la nuova procura alle liti unitamente alla comparsa conclusionale), è stata fusa per incorporazione nella Come rilevato da parte convenuta nei propri scritti ONroparte_1
difensivi, secondo un orientamento ribadito di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. civ., Sez. Unite 30.07.2021, n. 21970) in ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 c.p.c. con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto previa riassunzione.
Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art 2504 bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate “anche processuali” vi
è una “prosecuzione” dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che
l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art 2504 bis, cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. In tal modo, l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali”.
Sulla base di tale orientamento, pertanto, ritenendosi la piena legittimazione (peraltro in assenza di contestazioni specifiche e dirimenti sul punto) della alla prosecuzione del ONroparte_1 giudizio, la presente sentenza sarà pronunciata nei confronti di quest'ultima (e non più di
[...]
). RO
b) Quanto alla domanda principale svolta da parte attrice, impresa individuale . Parte_1
La TT ha promosso il presente giudizio chiedendo la “risoluzione del contratto di Parte_1
ON franchising stipulato con in data 03.04.2017, come integrato dagli accordi siglati in data
ON 07.08.2014, previo accertamento e declaratoria dell'asserito grave inadempimento di alle obbligazioni assunte” con conseguente richiesta altresì di risarcimento dei danni “a titolo ON contrattuale e/o extracontrattuale” e l'accertamento che “nulla è dovuto dalla stessa a in ON relazione al contratto di franchising, condannando a pagare alla TT quanto risulta T_
a quest'ultima dovuto una volta operata la compensazione”.
A supporto di tali domande, l'attrice, nella narrativa del proprio atto di citazione, dopo aver dato ON espressamente atto che “nel medesimo Comune esiste un altro punto ad insegna posto in
Vignola (MO), via Falcone e Borsellino, gestito direttamente dalla società convenuta”, ha sostenuto che:
(i) all'inizio del contratto di franchising, vi sarebbero state alcune specifiche criticità, elencate alle pagine da 2) a 5) dell'atto introduttivo del presente giudizio, specificando che, a seguito della formalizzazione di tali criticità con comunicazione inoltrata via PEC nel luglio 2017,
ON l'Amministratore Delegato di ne avrebbe preso atto e ai primi del mese di agosto del 2017 “la contestazione venne definita con la stipula tra le parti di un preciso accordo che recepiva le richieste della ” (si veda il doc. 9 sub. fascicolo parte attrice); CP_5
ON (ii) aveva consegnato a , al momento della sottoscrizione del contratto di franchising, assegni bancari per l'importo di complessivi euro 80.000,00 e ciò nelle more della consegna della fideiussione di pari importo contrattualmente prevista per garantire tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, garanzia che successivamente venne in effetti consegnata;
(iii) nell'accordo integrativo dell'agosto 2017, le parti avevano previsto un termine di 90 giorni per vedere se le cose si fossero effettivamente “sistemate”, prevedendo altresì, in caso contrario, la facoltà per la TT odierna attrice di recedere dal contratto di franchising senza pagare alcuna penale;
(iv) dopo la scadenza del suddetto termine e dopo aver ottenuto la consegna della fideiussione ON previa restituzione degli assegni, si sarebbe resa autrice di una serie di inadempienze più gravi rispetto a quelle precedentemente contestate e risolte, e, inoltre, avrebbe posto in essere alcune pratiche commerciali scorrette “finalizzate a favorire il già citato punto vendita gestito direttamente ON da in Vignola, via Falcone e Borsellino” a discapito di quello della TT . T_
L'essenza delle doglianze dell'attrice risulta riportata a pag. 11 dell'atto di citazione, laddove si ON legge che la strategia commerciale di è apparsa subito abbastanza evidente: da un lato impone promozioni commerciali ad entrambi i punti vendita ma reclamizza, per il proprio punto vendita, prodotti di maggior richiamo e di marca, di maggior vendibilità, riservando invece all'affiliata un minor numero di referenze commerciali e per lo più di marche non conosciute dal grande pubblico.
In altri termini, il contratto di franchising è utilizzato come uno strumento per tenere a freno e screditare un concorrente che, ove non vincolato alle politiche commerciali di avrebbe CP_2 giocato in libertà la propria “battaglia commerciale” diventando potenzialmente un pericoloso concorrente.
A fronte di questi addebiti specifici, costituendosi in giudizio dapprima nel procedimento cautelare
ON e poi in quello di merito, la convenuta ha contestato fermamente nei propri scritti difensivi sia la ricostruzione fattuale – definendola totalmente distorta e difforme dal vero - operata dell'attrice, sia le allegazioni in diritto relative ai principi che disciplinano il contratto di franchising: in particolare la difesa della convenuta ha messo in evidenza la strumentalità dell'azione promossa dalla TT , sostenendo che quest'ultima avrebbe tergiversato fino a quando ha potuto, T_
ON rispetto ai solleciti di pagamento di riguardanti fatture scadute da oltre un anno, e poi, quando ha capito che stava per venire avviato il procedimento monitorio nei suoi confronti, ha pensato bene di agire “in prevenzione”, contestando un inesistente inadempimento in capo al franchisor e precostituendosi un preteso diritto di credito.
ON Nella memoria di costituzione nel procedimento cautelare ha per l'appunto sostenuto che “la narrativa dell'atto di citazione – richiamata nel ricorso d'urgenza - è inveritiera e soprattutto capziosa, dal momento che l'attrice fornisce una ricostruzione fattuale del tutto distorta ed “a senso unico”, mediante la quale vengono cioè evidenziati solo i presunti inadempimenti del franchisor, mentre invece viene del tutto sottaciuto il fatto che oramai da oltre 7 mesi la TT
[...]
ON
ha totalmente sospeso il pagamento della merce fornitale da , la quale ad oggi va T_ creditrice verso la TT dell'ingentissimo importo di € 169.461,97. Parte_1
Tale circostanza, a ben considerare tutt'altro che secondaria, non viene minimamente menzionata ON dalla ricorrente: per questo motivo la resistente , oltre a eccepire, nella fase cautelare in corso di causa, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione della richiesta tutela (ossia sia del fumus che del periculum in mora), a comprova del proprio credito - oggetto della domanda riconvenzionale successivamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel merito - ha allegato alla citata memoria difensiva gli estratti autentici notarili del libro giornale e del registro IVA (docc. A – B fase cautelare) nonché la copia delle fatture ivi rispettivamente annotate
(docc. 2 - 29) precisando che:
- tali fatture danno un totale complessivo di euro 235.865,17, pari al totale della merce fornita;
- l'importo impagato dalla TT rispetto agli importi risultanti ammonta ad euro Parte_1
148.476,55;
- a tale importo va poi aggiunto quello portato da ulteriori tre fatture (docc. 30-32 fasc. convenuta)
ON mediante le quali, considerata l'anticipata risoluzione del contratto, ha addebitato alla TT
la penale di euro 20.000,00 di cui all'art. 17 del contratto, il corrispettivo per patto di non Pt_3
concorrenza non adempiuto per euro 336,72, ed infine il costo sostento per la rimozione delle insegne pari ad euro 646,60. Il totale di tali ultime tre fatture, non risultanti dagli estratti autentici notarili perché di data successiva, ammonta ad euro 20.985,00 importo che, sommato a quello di euro 148.476,55 di cui sopra, dà un totale insoluto, alla data di proposizione della riconvenzionale, pari a € 169.461,97 come sopra ricordato e quale risulta dall'estratto riepilogativo prodotto sub. doc
C).
Con Rilevava, infine, sempre la convenuta come, nel caso di specie, si trattasse, per la quasi totalità dell'importo vantato, di un debito c.d. “commerciale”, cioè maturato in capo all'odierna attrice per ON merce effettivamente già fornitale da , merce che la TT aveva già in gran parte T_
venduto senza tuttavia pagarla, e ciononostante il patto di riservato dominio contrattualmente previsto.
Sulla base di tali considerazioni, ritenute in qualche modo assolutamente dirimenti già in fase di delibazione sommaria della causa, il GI allora assegnatario del fascicolo emetteva in data
01.07.2018 un'ordinanza di rigetto molto articolata e precisa, che prendeva posizione su ciascuna delle doglianze avanzate da parte ricorrente basandosi sulle allegazioni della resistente e sui documenti prodotti a sostegno delle stesse.
In questa sede è utile riportare pedissequamente proprio il testo del provvedimento richiamato per poi – nel prosieguo della disamina che porterà alla motivazione della presente decisione – considerare e verificare se, all'esito del presente giudizio, parte attrice sia o meno riuscita a fornire quella prova piena delle proprie affermazioni che difettava al momento della proposizione dell'istanza cautelare.
Il GI, dopo aver ribadito che si tratterebbe – nel caso in esame – di un'ipotesi di concorrenza sleale c.d. “pura”, ovvero che non interferisce sui c.d. diritti di privativa, confermando in tal modo la competenza delle Sezioni civili del Tribunale adìto, ha rigettato la richiesta inibitoria, adducendo motivazioni precise e concordanti a sostegno.
Nel suddetto provvedimento, infatti, si può leggere a chiare lettere che:
- non emergono comportamenti ad opera del creditore garantito dalla garanzia autonoma (v. lettera di garanzia del 4.8.2017 prodotta da entrambe le parti del rapporto garantito) tali da costituire uno stravolgimento dello scopo dell'istituto ovvero rivolti a sottacere, in malafede, circostanze dirimenti (ai sensi di quanto indicato in Cass. civ., sent. n. 16213/2015);
- per quanto riguarda i ritardi, la doglianza è del tutto generica e si affida a livello a probatorio ad altrettanto generici capitoli di prova nell'istanza cautelare;
- per quanto riguarda la fatturazione non conforme, il punto è stato affrontato nell'accordo del
2.8.2017;
- per quanto riguarda, la differenza dei volantini la differenza di tre facciate su un quantitativo di
24 pagine è del tutto irrisorio;
- per quanto riguarda la qualità dei prodotti, nel volantino dell'attrice si promuovono prodotti DOP
e prodotti confezionati di marche notissime;
- con riferimento ai buoni sconto, non si considera la differenza di dimensioni dei due “store”;
- per quanto riguarda i comportamenti dolosi volti ad escludere un concorrente, mai parte attrice deduce comportamenti volti a persuadere l'attrice a lasciare la sua (maggiormente) redditizia, a suo dire, strategia aziendale precedente;
- per quanto riguarda il margine lordo teorico, nulla si sa sul quantitativo dei prodotti in promozione che rappresenta il punto di partenza per il calcolo;
Fermo quanto sopra per quanto riguarda il fumus, il periculum in mora difetta in quanto:
- nella comunicazione del 30.3.2018 (doc. 16 parte att.), la aveva già annunziato di aver CP_6
prelevato la somma di euro 80.000,00;
ON
- rispetto alle forniture fatturare per oltre 140.000,00 (v. memoria di costituzione della TT ) la somma riscossa è parziale (semmai dovrebbe essere il creditore a dover esser maggiormente garantito);
- la merce fornita comunque viene, pacificamente, utilizzata dall'attrice o comunque informazioni al riguardo in senso opposto non vengono dedotte;
- il rapporto si è risolto a marzo 2018 (v. comparsa PAM) e non si comprende come il pagamento del tutto parziale della fornitura possa pregiudicare l'attività della convenuta;
- le dichiarazioni IVA riguardano soltanto l'anno d'imposta 2016;
- manca qualsiasi riferimento alle garanzie patrimoniali della TT individuale . T_
Conclude il Giudicante della fase cautelare rilevando che “insomma, in tale contesto inibire
l'escussione della garanzia significa in sostanza privarla di efficacia al di fuori delle ipotesi eccezionali che, per ragione di ordine pubblico (v. norme imperative o condotte schiettamente
contrarie a canoni di correttezza commerciale — v. art. 1375 cod. civ. e artt. 3 e 41 Cost.), possono paralizzarla, senza contare che, essendosi risolto il contratto, tutto si gioca sul saldo di partite economiche di non liquida soluzione e che parte attrice ha svolto un'iniziativa giudiziaria senza mai anche solo accennare alle forniture insolute (v. comportamento valutabile come argomento di prova ex art. 116 secondo comma c.p.c.)”.
A tali osservazioni peculiari, si aggiungono altre circostanze idonee a meglio delineare, anche in via meramente presuntiva, la fattispecie in oggetto, circostanze che si possono riassumere nei seguenti punti:
1.- si tratta, nel caso di specie, di rapporti commerciali intercorsi tra imprenditori del settore, atteso che, per espressa ammissione anche di parte attrice stessa, per ben otto anni la TT ha Parte_1
operato, prima degli accadimenti di cui è vertenza, sotto le insegne del marchio MA (trattasi di ON catena di supermercati di dimensioni leggermente inferiori a ) e, quindi, è ragionevole presumere che il sig. fosse perfettamente a conoscenza dei meccanismi giuridici e T_
commerciali che regolano il contratto di franchising;
2.- sia nell'atto di citazione che nel ricorso ex art. 700 cpc, l'attrice si guarda bene dal menzionare
ON che sussistono a proprio carico fatture insolute per merce consegnatale da e mai pagata e, dopo aver subito la contestazione sul punto che ha portato alla formulazione di una domanda ON riconvenzionale di , tali addebiti specifici non sono mai stati oggetto di contestazione (ma solo di ipotetica richiesta di compensazione): tale circostanza, come correttamente affermato anche dal giudice della cautela, costituisce argomento valutabile ai sensi dell'art. 116, II comma cpc;
3.- le questioni relative alla regolamentazione dei reciproci addebiti sono state risolte con accordo integrativo dell'agosto 2017, i cui punti dedotti in transazione sono stati integralmente adempiuti da ON
come espressamente riconosciuto (o comunque non contestato) dalla TT : tant'è Parte_1 che, pur potendo quest'ultima recedere ex uno latere dal contratto di franchising entro il termine di
3 mesi dalla stipula dell'accordo, senza dover corrispondere alla controparte alcuna penalità, essa non si è avvalsa di tale facoltà.
Alla luce quindi di tali considerazioni e delle esaustive motivazioni che hanno portato il Giudicante, originario assegnatario della presente vertenza, a rigettare la tutela richiesta dalla TT , Parte_1
occorre verificare – come dianzi detto – se all'esito della causa di merito le osservazioni e obiezioni esternate nella riportata ordinanza siano state in qualche modo superate da parte attrice, anche alla
ON luce delle circostanziate contestazioni in fatto e in diritto effettuate da parte convenuta nei propri scritti difensivi, e in primo luogo nella comparsa di costituzione e risposta.
Occorre, in altre parole, verificare se l'attrice abbia o meno comprovato (o quantomeno offerto di comprovare) nelle sedi istruttorie a ciò deputate la fondatezza e la veridicità dei propri assunti.
La risposta a tale quesito è negativa e, pertanto, ne consegue logicamente che la domanda di parte attrice dovrà essere integralmente rigettata per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, l'attrice non ha provveduto ad effettuare – come era suo onere processuale fare –
ON una contestazione dettagliata delle allegazioni svolte da parte convenuta nella citata comparsa: né alla prima udienza di comparizione, ma, soprattutto, nella prima memoria assertiva ex art. 183, VI comma cpc, la difesa della TT ha avuto modo di prendere adeguata Parte_1
posizione sui fatti e sulle circostanze dedotte e argomentate - anche documentalmente - dal proprio contraddittore processuale, limitandosi solamente a riproporre le proprie conclusioni così come già rassegnate sia nell'atto di citazione che nella comparsa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, radicata da (e successivamente riunita a quella principale oggi in _3
decisione).
A mente di quanto dispone l'art. 115 cpc, secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal PM, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ne consegue che l'articolata ricostruzione delle vicende contrattuali tra franchisor e ON franchisee riportata in comparsa di costituzione e risposta dalla difesa di (e adeguatamente implementata in conclusionale) vada posta necessariamente alla base della presente decisione, in quanto costituente proprio quella categoria di fatti non contestati di cui parla il codice di rito.
Restano, poi, da considerare le doglianze espressamente indicate dall'attrice nei propri scritti difensivi e già valutate (seppur sommariamente) in sede cautelare: anche tali circostanze, su cui il patrocinio di parte attrice intenderebbe fondare la propria domanda di risoluzione del contratto di franchising e conseguente risarcimento degli asseriti danni subiti dalla TT , all'esito Parte_1
della presente causa sono rimaste delle mere allegazioni di parte, adeguatamente contestate dalla controparte e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio a sostegno.
L'esame dei capitoli di prova contenuti nella memoria istruttoria di parte attrice ne rivela infatti l'inammissibilità, sia per la loro genericità ed irrilevanza (così i capitoli 4-6), sia per essere formulati in termini quasi esclusivamente negativi (si vedano i capitoli 1-2-3-7-8), oppure finendo per comportare giudizi non demandabili ai testi (così i capitoli 5-9).
A ciò va aggiunto che anche la richiesta di ammissione di CTU deve allo stato ritenersi esplorativa all'esito delle risultanze processuali: per costante e unanime orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (si veda sul punto la recente sentenza n. 26048/2023 della Suprema Corte), la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica
d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il
giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Per tutte queste motivazioni la domanda attorea non potrà trovare accoglimento.
c) Quanto alle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta (già ONroparte_1 [...]
) RO
ON E' ora necessario passare a trattare le domande svolte dalla convenuta in via riconvenzionale.
In prima battuta va evidenziato come la citata convenuta abbia chiesto, nelle proprie conclusioni, come dianzi riportate, di accertarsi e dichiararsi che la medesima va creditrice nei confronti della TT dell'importo di euro 169.461,97 per le causali illustrate nei propri scritti difensivi Parte_1
in relazione alle fatture emesse e ad oggi non saldate nonché ad altro titolo, e, conseguentemente, di condannarsi la TT odierna attrice al pagamento in favore di (oggi RO [...]
del suddetto importo, o di quel diverso importo che risulterà all'esito della causa, oltre CP_1
ad interessi moratori ex D. Lvo 231/02 dal 30/3/18, data di risoluzione del contratto di franchising, al saldo, detraendo dal suindicato importo la somma di €. 80.000,00, garantita dalla garanzia nel frattempo escussa, il tutto a condizione che non venga revocato il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1441/2018 del Tribunale di Venezia o non venga disposta comunque la restituzione della somma in favore di , ed eventualmente compensando parzialmente il maggior credito di _3 [...]
con eventuali minori controcrediti che il Tribunale denegatamente dovesse RO
riconoscere in capo alla TT . Parte_1
Tale domanda merita accoglimento.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che il credito vantato dalla convenuta, quantomeno con riferimento al controvalore della merce venduta all'attrice, sia stato debitamente comprovato dalla produzione documentale agli atti e, soprattutto, non sia mai stato oggetto di contestazione specifica da parte della TT , la quale si è limitata a chiedere di porre tali somme in Parte_1 compensazione di quanto eventualmente accertato a proprio favore all'esito del processo.
Stessa sorte va riservata agli altri crediti (penale di euro 20.000,00 e altre spese varie) che sono effetti derivanti dall'inadempimento della TT contrattualmente previsti e che mai Parte_1 sono stati da quest'ultima contestati.
ON Da ciò consegue che l'attrice vada condannata a corrispondere a l'importo di euro
169.461,97, oltre interessi, somma da cui va decurtato l'importo di euro 80.000,00 già ottenuto tramite escussione della garanzia.
ON In secondo luogo la convenuta ha richiesto, sempre in via riconvenzionale, che sia accertato il grave inadempimento della TT alle obbligazioni contrattualmente assunte nel Parte_1
contratto di franchising stipulato con la medesima in data 03.04.2017 per le ragioni e sotto i profili illustrati nei propri atti, e che, conseguentemente, sia dichiarata la legittimità del recesso unilaterale anticipato dal contratto così come comunicato in data 30.03.2018 da in RO conseguenza dell'inadempimento della TT , per poi condannarsi quest'ultima al Parte_1
ON risarcimento dei danni subiti da in conseguenza dell'anticipata risoluzione contrattuale, danni quantificati in euro 250.000,00, o nella diversa misura da liquidarsi anche in via equitativa da questo Tribunale. In altre parole, la convenuta chiede che la TT venga condannata al Parte_1
risarcimento del danno derivante dalla anticipata risoluzione del contratto: non è revocabile in dubbio come l'accoglimento di tale domanda presupponga la prova di alcune circostanze specifiche, vale a dire:
- l'inadempimento della TT alle obbligazioni derivanti dal contratto di franchising Parte_1 per cui è causa con conseguente risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'odierna attrice;
- l'effettività e reale consistenza del danno, sotto forma di perdita del fatturato (lucro cessante) che sarebbe stato conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione per tutto il periodo di residua durata contrattuale.
Quanto al primo presupposto esso può dirsi provato sulla base di quanto argomentato nelle considerazioni che precedono. La TT – giova ripeterlo – si è resa responsabile del Parte_1
mancato pagamento prolungato di varie forniture e, come previsto dal contratto di franchising, detto contegno è assolutamente valorizzabile in termini di legittimità del recesso esercitato dall'adempiente.
Al contrario la prova del lucro cessante, nel caso di specie, si rivela difficoltosa, risolvendosi in un'analisi comparativa tra la situazione effettivamente verificatasi con un futuro ipotetico, che però non si è verificato.
Una prima ragione ostativa al riconoscimento del danno così come richiesto dalla convenuta deriva
ON dal fatto che già ha chiesto ed ottenuto (come si è visto supra) la condanna di controparte a versarle una somma di euro 20.000,00 a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del contratto di franchising che prevede espressamente proprio che “nel caso in cui il presente contratto di franchising, dopo essere divenuto efficace, si dovesse risolvere anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista all'art. 8 per causa imputabile al franchisee [come nel nostro caso di specie], quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere anche titolo di risarcimento del danno per
i costi sostenuti in fase di preapertura e non recuperabili (costi di immagine, di progettazione, informatici ecc.), oltre a quanto previsto dal presente contratto e/o dalla legge, una penale di importo pari ad euro 20.000,00, oltre il risarcimento del maggior danno”.
Come risaputo la clausola penale è quella particolare clausola del contratto espressione del patto con cui si determina, in via forfettaria e preventiva, l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento stesso. ON La condanna al pagamento della somma indicata nella penale, quindi, preclude a di richiedere somme ulteriori rispetto a quelle già convenzionalmente prestabilite a contratto per le violazioni contrattuali perpetrate dalla TT nel caso in esame. Parte_1
Quanto, poi, alla richiesta di parte convenuta di condanna dell'attrice alla corresponsione “del maggior danno”, anche a voler prescindere dalle considerazioni suesposte, giova osservare quanto segue.
Tale domanda, così come formulata, presuppone un giudizio in termini di probabilità – e non di semplice possibilità - che richiede tuttavia una prova rigorosa e certa: non può, infatti, trovare accoglimento una richiesta di risarcimento di ipotetici guadagni, dipendenti peraltro da condizioni incerte, così come non basta assumere di aver subito una perdita di fatturato senza però dar prova che ciò è dipeso, con buona probabilità, dall'inadempimento della controparte.
In altre parole – come correttamente rilevato da parte attrice sul punto specifico - la convenuta aveva l'onere di dimostrare non soltanto la circostanza secondo cui, se il punto vendita fosse operativo, avrebbe venduto merci per importi predeterminati – da prendere come riferimento per il calcolo presuntivo del danno – ma anche il margine di guadagno che avrebbe RO
conseguito, margine che, a sua volta, dipende da ulteriori elementi fluttuanti e variabili secondo le politiche commerciali adottate, quali la tipologia di prodotto venduto, i ricarichi medi, la effettuazione di offerte speciali e liquidazioni, ecc..
Tale prova non può essere fornita demandando ai testi la valutazione del danno (si veda ad es. il capitolo 19) né può, nel caso di specie, supplire, per le stesse ragioni dianzi citate, la consulenza tecnica preventiva per determinare il danno da perdita di fatturato, da determinarsi sulla base del bilancio e dei documenti presenti nel fascicolo di causa: la CTU, infatti, non RO
potrebbe fornire alcuna valutazione utile in quanto tenderebbe necessariamente ad ampliare ancor di più lo spettro delle circostanze future, variabili e contingenti, da valutare.
In altre parole, il CTU dovrebbe, infatti, dovrebbe basare necessariamente la sua indagine su dati non certo scontati ma assolutamente controvertibili quali:
- l'andamento futuro delle vendite;
- il mantenimento del contratto, che le parti – unilateralmente o concordemente - nel tempo potrebbero decidere di interrompere e/o modificare, vista la antieconomicità della gestione;
ON
- il mantenimento delle attuali politiche di vendita e commerciali da parte di , per la quale non
è affatto scontato che il margine di utile resti negli anni pari al 6% dichiarato in atti o non divenga pari a zero o addirittura negativo.
Senza dimenticare la circostanza che un ipotetico consulente d'ufficio dovrebbe distinguere il danno da decremento di fatturato derivante dall'operato della TT da quello invece Parte_1
determinato dalle politiche commerciali praticate dalla non si può affatto negare, CP_1 sul punto, come il contratto di franchising assegni in ogni caso all'odierna convenuta la gestione di aspetti decisivi della politica commerciale del punto vendita affiliato.
ON Da ciò consegue che le domande riconvenzionale svolte dalla convenuta vadano accolte limitatamente a quanto ut supra argomentato e dedotto.
d) Quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 7456/2018), riunita alla presente causa principale per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
L'opposizione è infondata per le ragioni che qui di seguito si esporranno e pertanto da ciò consegue che il decreto ingiuntivo n. 1441/2018 vada integralmente confermato.
In primo luogo, va rilevato che è risultato provato, all'esito della causa, come il contratto sottoscritto da in data 04.08.2017 sia, a tutti gli effetti, da qualificare – anche per stessa _3
ammissione della medesima opponente – come un contratto autonomo di garanzia: lo lascia intendere il testo stesso dell'accordo contrattuale (doc. 3 fasc. opponente) secondo cui “…. la sottoscritta provvederà al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale, a semplice CP_6
richiesta scritta a Vostra firma a mezzo raccomandata a.r., dichiarante l'inadempienza dello stesso, sino alla concorrenza dell'importo sopra specificato e ciò rimossa ogni eccezione e/o contestazione al proposito da chiunque opposta con particolare riferimento a quelle fondate sul rapporto contrattuale sottostante, salvi comunque gli effetti e la rilevanza della inibitoria giudiziale di pagamento, delle eventuali situazioni di dolo giudizialmente accertate…”
La precisazione è di assoluta importanza perché le conseguenze di tale qualificazione giuridica rendono il contratto in esame “impermeabile alle eccezioni di merito” come ha avuto modo di indicare la Suprema Corte (così Cass. civ., sent. n. 371/2018).
In particolare, giova ricordare che, per contratto autonomo di garanzia, si intende quel negozio giuridico con cui il garante (in genere una banca o una compagnia di assicurazioni), incaricato dal debitore, assume nei riguardi del creditore l'impegno ad effettuare una determinata prestazione, nell'ipotesi in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni: la caratteristica specifica dell'istituto è l'obbligo del pagamento da parte del garante a semplice richiesta del garantito e quindi, senza possibilità di far valere alcuna eccezione relativa all'esistenza ed alla validità del rapporto obbligatorio sottostante.
Tale contratto si differenzia rispetto alla fideiussione codicistica per la caratteristica dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale: questo elemento – come detto - si riverbera sul piano pratico, comportando rilevanti conseguenze in materia di eccezioni opponibili dai soggetti del rapporto. A conferma di ciò, si ricorda quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31956/18, secondo cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia”.
Il carattere di autonomia dell'istituto comporta l'assunzione, da parte del garante, dell'impegno ad indennizzare il creditore a sua semplice richiesta, senza facoltà di poter opporre al beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga alla disciplina tracciata dagli artt.
1939, 1941 e 1945 cod. civ.: tanto è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che più volte ha ribadito come, per la stessa natura del negozio in esame, emerge la comune intenzione delle parti (debitore, garante e creditore garantito) di eliminare il legame di accessorietà e solidarietà esistente tra la garanzia e l'obbligazione principale. Ciò rende la prima autonoma rispetto alla seconda e preclude al garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ. (cfr. Cass. civ., S.U. n. 3947/2010).
Nonostante ciò, si ritengono comunque ammissibili alcuni tipi di eccezioni in sede di escussione, al fine di ottenere un certo margine di tutela preventiva: in particolare, il riferimento è all'exceptio doli, ammessa in tutti i casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'efficacia dell'eccezione summenzionata ogni qual volta risulti (i) l'avvenuto adempimento della prestazione oggetto del rapporto principale;
(ii)
l'inadempimento del beneficiario (creditore); (iii) l'inadempimento del debitore principale per fatto del beneficiario (creditore); (iv) la risoluzione del rapporto principale per fatto non imputabile al debitore principale;
(v) in tutti i casi in cui il beneficiario (creditore) agisca intenzionalmente a danno del debitore principale o abusi del proprio diritto.
Se ne deduce che l'exceptio doli sia l'unica eccezione ammissibile da parte del garante nei riguardi del rapporto principale, con la specificazione che, in ipotesi di garanzia prestata nei confronti dell'adempimento atteso da un singolo e determinato soggetto, sia ammissibile l'eccezione al creditore per l'estinzione della garanzia nei confronti di tale determinato soggetto. Tanto è confermato dalla giurisprudenza, in particolare dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.
31956/18, che conferma che “se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all'adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia”.
Anche dalla giurisprudenza di merito si ha conferma che “l'assunzione, da parte del garante, dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e senza possibilità di sollevare eccezioni, comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre
l'exceptio doli, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (cfr. Trib. Roma, sent. n.
4669/19).
Pertanto, l'exceptio doli può essere opposta dal garante al creditore garantito nel caso di comportamento doloso di quest'ultimo o di abuso del diritto, ma anche nei casi di nullità del contratto presupposto per contrarietà alle norme imperative o illiceità di causa, altrimenti il garante sarebbe tenuto ad una prestazione illegittima.
In ogni caso, l'eccezione di dolo, sollevata all'interno del contratto autonomo di garanzia, paralizza la pretesa illegittima del creditore che abbia agito con abuso del diritto, e come tale, può quindi considerarsi una sorta di autotutela doverosa per il debitore.
Ciò comporta, infine, che l'accertamento circa la correttezza nell'esercizio di ogni diritto non vada verificato solo rispetto alla sua conformità alla legge, bensì anche con riguardo alle posizioni giuridiche di ogni altro soggetto con cui il titolare entra in contatto.
Ora volendo calare i principi dianzi esplicati nel nostro caso di specie si può ritenere che l'ipotesi in esame, così come valorizzata dall'opponente nel proprio atto di opposizione, non rientri affatto in alcuno dei casi sopra previsti in cui l'eccezione di dolo possa in qualche modo paralizzare le pretese del creditore procedente.
Nel nostro caso di specie le difese della banca convenuta nella causa di merito si sono limitate ad una mera presa d'atto che il è soggetto essenzialmente terzo rispetto ai fatti di _3
causa, in quanto ha rilasciato garanzia autonoma, con conseguente rimessione al Giudice in ordine alle domande principali svolte nei suoi confronti da parte della TT;
relativamente Parte_1
ON all'azione intrapresa da , invece, fanno espresso richiamo alle allegazioni proposte dalla TT
nel proprio atto di citazione e nel ricorso cautelare, affermazioni che però non avevano Parte_1
- al momento della loro proposizione – quel carattere di evidenza certa del venir meno del debito
garantito (così Cass. civ., sent. n. 371/2018), necessario per potersi procedere fondatamente ad un'opposizione alla richiesta di escussione della garanzia a suo tempo prestata.
A conferma di tale assunto, e cioè sulla necessità e doverosità che l'exceptio doli, per poter esplicare appieno il proprio effetto di paralizzare le pretese creditorie, sia fondata su fatti di serio e comprovato accadimento, è sufficiente citare la recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda all'uopo la sent. n. 32720/2022 che riprende il principio di diritto già esposto compiutamente in Cass. civ., sent. n. 16345/2018), la quale, chiamata a valutare la possibilità per il garante, nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia, di sollevare sempre eccezioni fondate sul comportamento scorretto e connotato da dolo o mala fede dell'altra parte, ha ribadito il seguente importante principio di diritto: “nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee
a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”.
Non si ritiene che, nell'ambito del presente procedimento, sia mai stata raggiunta una prova liquida ON e incontrovertibile della condotta abusiva del creditore che potesse quindi legittimare ab origine l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui si controverte che dovrà essere respinta: per di più
l'integrale rigetto, anche nel merito, delle pretese della TT all'esito della presente Parte_1
causa di merito conduce definitivamente ed in ogni caso al medesimo risultato dianzi indicato.
Da tutto quanto ut supra premesso e argomentato, quindi, consegue che l'opposizione proposta da non possa dirsi fondata già ab origine e pertanto vada integralmente rigettata, con _3
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1441/2018.
Sulla base di tali considerazioni andrà accolta conseguentemente la domanda svolta in via gradata dal di essere manlevato e – comunque – tenuto integralmente indenne da quanto sin qui _3
ON corrisposto a come conseguenza diretta dell'escussione della somma garantita, con maggiorazione di interessi legali a decorrere dal momento dell'intervenuto pagamento.
e) Quanto alla regolamentazione delle spese e competenze di lite delle cause di merito e della fase cautelare in corso di causa.
Le spese e competenze di lite, quanto alla causa principale (RG 3520/2018), seguono la soccombenza di parte attrice, valutandosi però, nel contesto, anche il rigetto di una delle domande ON di risarcimento svolte in via riconvenzionale dalla convenuta per cui appare equo disporre la compensazione di 1/3 delle competenze di lite per tale vertenza che si liquidano, come da dispositivo, secondo il calcolo previsto dal DM 55/2014 (e successive integrazioni e/o modifiche introdotte dal DM 37/2018) per l'intero in euro 759,00 (per esborsi relativi al contributo unificato) ed euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, tenuto conto della ridotta fase istruttoria che si è limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc.
Visto il rigetto del ricorso ex art. 700 cpc con l'ordinanza dell'01.07.2018, con cui il GI ha rimesso al provvedimento definitivo la liquidazione delle relative spese e competenze, ne consegue che la TT attorea andrà condannata anche al pagamento delle competenze della fase cautelare che si liquidano come da dispositivo, anche in tal caso secondo il calcolo previsto dal DM 55/2014 (e successive integrazioni e/o modifiche introdotte dal DM 37/2018) in euro 3.453,00, oltre accessori di legge per ciascuna delle resistenti.
Da ultimo è necessario provvedere anche alla liquidazione, a favore di delle ONroparte_1 spese e competenze della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 7456/2018) per l'attività processuale svolta fino al provvedimento di riunione delle cause del 20.12.20218, competenze che ammontano a complessivi euro 4.180,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), dovuti per le sole fasi di studio e introduttiva, le quali andranno poste a carico della TT T_
e del in solido tra loro, con diritto di quest'ultima di essere manlevata dalla prima
[...] _3
ON di quanto dovesse essere tenuta a pagare a a tale titolo.
* * *
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG
3520/2018 a cui è stata riunita la causa RG 7456/2018, così decide:
- respinge la domanda di parte attrice;
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta
[...]
(già , accertato il grave inadempimento della TT CP_1 RO Parte_1
alle obbligazioni contrattualmente assunte nel contratto di franchising stipulato con la medesima in data 03.04.2017, dichiara la legittimità del recesso unilaterale anticipato dal contratto così come comunicato in data 30.03.2018 dalla convenuta all'attrice;
- condanna la TT a corrispondere alla citata convenuta la somma di euro 169.461,97, Parte_1 da cui andrà detratto l'importo di euro 80.000,00 già oggetto di escussione, oltre interessi moratori ex D. L.vo 231/02 da calcolarsi sull'importo di 169.461,97 a far data dal 30/3/2018 (data di risoluzione del contratto) e fino al 28.6.2018 (data di ricezione del pagamento ottenuto a seguito dell'escussione della garanzia), mentre sul restante importo di euro 89.461,97 dalla data del
29.06.2018 al saldo effettivo;
- respinge le altre domande risarcitorie di CP_1
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1441/2018;
- dichiara tenuta l'attrice TT individuale a corrispondere al la Parte_1 _3
somma di euro 80.000,00, portata dalla garanzia bancaria autonoma e ogni ulteriore somma corrisposta dalla citata convenuta a in seguito all'esecuzione forzata subita, ONroparte_1 oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo effettivo;
- condanna la TT al pagamento a favore di della quota di 2/3 Parte_1 ONroparte_1
delle spese legali e competenze della causa principale (RG 3520/2018) che si liquidano, per l'intero, in euro 759,00 per esborsi ed euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con compensazione del restante 1/3 di detto importo;
- condanna la TT AS IN al pagamento a favore di delle competenze sempre _3
relative alla causa principale per euro 11.268,00, oltre accessori di legge;
- condanna la TT al pagamento a favore di nonchè a favore di Parte_1 ONroparte_1
delle competenze della fase cautelare in corso di causa, che si liquidano in euro _3
3.453,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
- condanna, infine, la TT e il in solido tra loro, al pagamento a Parte_1 _3
favore delle competenze della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (RG ONroparte_1
7456/2018), che si liquidano in euro 4.180,00, oltre accessori di legge, con diritto di _3
ON di rivalersi e, comunque, essere manlevato dall'attrice di quanto fosse tenuta a pagare a a
[...]
tale titolo.
Così deciso in Venezia, 24.01.2025
Il G.O.P.
dott. Diego Novello