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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2903/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente dr.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA on sede in Hong Kong (Inc. Reg. No. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Mansuelli Emanuele, presso il cui studio sito in Via Carpi 6, Bologna, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti, e dell'Avv.
Caruso Fabio;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli Avv. Gallo Salvatore, Squillace
Giuseppina e Castrogiovanni Alice, con domicilio eletto presso la sede legale in via Taramelli n. 26
Milano, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8103/2024, pubblicata il
15/09/2024, in materia di “Vendita di cose mobili”, notificata il 18/09/2024.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza n. 8103/2024 resa dal Tribunale di Milano, accogliere le seguenti conclusioni:
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza,
1 In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza accogliere le conclusioni già precisate in primo grado:
- accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da e Parte_1 la conseguente ingiustificata risoluzione del contratto del 08/04/2020, e conseguentemente
- dichiarare come non dovute le somme anticipate da per i prodotti regolarmente forniti CP_2 da e consegnati presso i magazzini di , e altresì Pt_1 CP_2
- dichiarare come non dovute le somme relative a spese di trasporto, dogana e dazi sostenute da
in quanto interamente a carico della stessa come da contratto, e conseguentemente CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese sopra e per l'effetto respingere l'appello formulato da avverso la sentenza n. Pt_1
8103/2024, depositata in data 15 settembre 2024, nella causa n. R.G. n. 17180/2021, emessa dal
Tribunale di Milano, Sez. IV – Civile perché infondata in fatto e in diritto come illustrato in narrativa
e conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' (in seguito, ”), quale acquirente Controparte_3 CP_2 relativamente all'ordine d'acquisto Prot. IA. del 09/04/2020 avente ad oggetto la P.IVA_3 fornitura di camici “non sterili”, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1
(in seguito, ), quale parte venditrice, chiedendo di: accertare l'intervenuta
[...] Pt_1 risoluzione dell'ordine d'acquisto e la responsabilità contrattuale della convenuta;
condannare, per l'effetto, alla restituzione delle somme anticipate da per un importo pari a $ 300.000,00, Pt_1 CP_2 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, con conseguente obbligo della convenuta di ritirare i camici inidonei consegnati e di pagare le relative spese di giacenza;
condannare, altresì, al Pt_1 pagamento di € 226.469,35 per le spese di trasporto, dogana e dazi sostenuti, oltre interessi di mora e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni, nonché al pagamento di € 300.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da , con eventuale ricorso al CP_2 criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
1.1 si costituiva regolarmente in giudizio contestando le domande dell'attrice, deducendo Pt_1
l'esatto adempimento delle obbligazioni dalla medesima assunte e la conseguente ingiustificata risoluzione contrattuale dell'8/04/2020 e chiedendo quindi di:
“- dichiarare come non dovute le somme anticipate da per i prodotti regolarmente forniti CP_2 da e consegnati presso i magazzini di , e altresì, Pt_1 CP_2
- dichiarare come non dovute le somme relative a spese di trasporto, dogana e dazi sostenute da
in quanto interamente a carico della stessa come da contratto, e conseguentemente, CP_2
2 - rigettare la richiesta di risarcimento del danno formulata da in quanto del tutto CP_2 infondata sia nell'an che nel quantum”.
1.2 All'esito della prima udienza, il primo Giudice, al fine di tentare una conciliazione, invitava le parti a verificare se la certificazione del 23/02/2021, prodotta sub doc. 19 dalla parte convenuta, potesse riguardare anche i camici per cui è causa ma, a seguito del rinvio concesso alle parti, tale verifica non veniva effettuata (l'attrice produceva un verbale risalente al 2020 che non riguardava tuttavia la certificazione del 23/02/2021).
1.3 Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. l'attrice aggiungeva una domanda “subordinata” di risarcimento dei danni, sempre a titolo di responsabilità contrattuale per la violazione del canone generale dell'obbligo di buona fede contrattuale, quantificati in € 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., e, in estremo subordine, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti a titolo di responsabilità extracontrattuale, quantificati sempre in € 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
2. Istruita la causa con l'espletamento di una TU (al fine di verificare: “se i camici non sterili per cui è causa necessitino di certificazione in base alla normativa vigente al momento dell'acquisto e in base a quanto pattuito dalle parti nell'ordine di acquisto e, in caso positivo, se fossero forniti della relativa certificazione al momento della consegna”; cfr. ordinanza del 03/11/2022), con la pronuncia impugnata il Tribunale rilevava preliminarmente come fosse pacifico e documentale che:
- nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, aveva richiesto a (Società operante CP_2 Pt_1 nel settore “trading” anche per le ditte operanti nel mercato cinese ed europeo) la fornitura di camici chirurgici “non sterili”;
- un primo ordinativo - avvenuto con lo scambio di mail del 30/03/2020 e dell'01/04/2020 (docc. 1-
2 - aveva avuto ad oggetto l'acquisto di n. 400.000 camici “non sterili”, quotati ad un prezzo Pt_1 di $ 6,00 cadauno, ma era stato annullato concordemente dalle parti per l'irreperibilità sul mercato di un tale numero di dispositivi;
- le parti avevano concordato, quindi, un'altra fornitura con l'ordine d'acquisto del 09/04/2020 Prot.
IA.2020.0018745, avente ad oggetto 100.000 camici chirurgici “non sterili” -oggetto del presente giudizio-, quotati sempre al prezzo unitario di $ 6,00, e dunque per l'importo totale di $ 600.000,00, con consegna entro il termine tassativo del 20/04/2020 all'aeroporto di Milano Malpensa e pagamento anticipato (doc. 1 ); il pagamento veniva regolarmente eseguito da il 16/4/2020; CP_2 CP_2
- stante le difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali da parte del produttore, aveva Pt_1 informato che non avrebbe rispettato i termini di consegna e, in data 03/05/2020, aveva CP_2 CP_2 dichiarato di voler procedere all'annullamento dell'ordinativo per l'“essenzialità” del termine convenuto nell'ordinativo (doc. 3 ); CP_2
- a seguito di contatti tra le parti, era stato concordato il parziale annullamento dell'ordine (per 50.000 camici e per un importo di $ 300.000,00) con la conferma dell'ordine d'acquisto del 9 aprile 2020 per la restante parte (50.000 camici per un importo di $ 300.000,00), stabilendo la nuova data di consegna
3 al 16/05/2020 (cfr. doc. 5 conferma ordine di del 9/5/2020) e la restituzione da parte di CP_2 della somma di $ 300.000,00 anticipata da relativa alla parte di ordine annullato Pt_1 CP_2
(bonifico di rimborso del 7/05/2020 prodotto da sub doc. 6); CP_2
- il contratto aveva avuto esecuzione, con la consegna dei 50.000 camici ad e pagamento del CP_2 corrispettivo di $ 300.000,00 che era stato anticipato in data 16/04/2020 (doc. 2 fasc. attore), ma, pochi giorni dopo la consegna, con comunicazione formale dell'01/06/2020, aveva contestato CP_2 ad l'intera fornitura, chiedendone la sostituzione, atteso che: Pt_1 Num
“- il certificato CE n. 18 rilasciato da NumeroDiP_1 Controparte_4
è presente nella lista dei certificati falsi sul sito dell'organismo notificato …; - sulla
[...] confezione e sull'imballaggio esterno non è presente alcun marchio CE;
- sull'etichetta applicata al confezionamento primario si dichiara che il prodotto non è sterile, sul cartellino all'interno della confezione è riportato che il prodotto è sterile;
- l'etichettatura presente sul confezionamento non è conforme al contenuto minimo previsto dalla normativa vigente;
- all'interno della confezione non vi è alcuna istruzione in merito al corretto utilizzo della fornitura”
(doc. 10 ); CP_2
- già in precedenza, in data 24/05/2020, aveva risposto a tali contestazioni, chiarendo, da un Pt_1 lato, che il certificato “TUV SUD”, rilasciato in data 15/02/2018, non era falso ma era stato regolarmente riconosciuto sino alla sua sospensione in data 20/05/2020 -avvenuta successivamente alla consegna dei camici presso lo spedizioniere dell'attrice a Shanghai- e, per altro verso, che il produttore aveva declassato il prodotto da “sterilizzato” a “non sterilizzato” sul packaging, facente fede “nonostante il prodotto consegnato (o parte di esso) avesse subito una lavorazione aggiuntiva che lo renderebbe di fatto qualitativamente superiore” (doc. 12 ; Pt_1
- con e-mail in data 15/06/2020 aveva comunicato ulteriormente ad che: per Pt_1 CP_2
l'importazione di camici la certificazione “TUV” non era necessaria, ma che era sufficiente quella del produttore (la “Dichiarazione di Conformità del fabbricante” - doc. 15 ; che la qualità dei Pt_1 camici era stata verificata già nel mese di marzo e che aveva tutta la documentazione necessaria CP_2 per una valutazione qualitativa e per le esigenze di importazione e utilizzo (doc. 14 ; Pt_1
- nelle date del 22/06/2020 e dell'08/10/2020, aveva reiterato la contestazione, chiedendo alla CP_2 convenuta di sanare la fornitura o di sostituire la merce o, nel caso non fosse stata possibile la sostituzione, di ritirare i dispositivi non conformi e restituire l'intera somma pagata anticipatamente pari a $ 300.000,00, nonché di rimborsare le spese di trasporto sostenute da (docc. 11 e 12 CP_2
); CP_2
- in data 23/12/2020 aveva emesso la determina “di dichiarare la risoluzione del contratto per CP_2 inadempimento con l'operatore economico con conseguente Parte_1 segnalazione alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione ex art. 213 comma 9 Dlgs n.
50/2016 e azione giudiziaria per il recupero degli importi indicati nella tabella seguente (…)” (doc.
14 ); CP_2
4 - infine, in data 23/02/2021 un altro ente certificatore, TE, aveva rilasciato una certificazione con validità decorrente dal febbraio 2021 e prolungata sino al 26/04/2024 (doc. 19 . Pt_1
2.1 Così ricostruiti i fatti nella loro evoluzione storica, il primo Giudice rilevava innanzitutto che oggetto della fornitura erano dei camici chirurgici “non sterili”, qualificati come dispositivi medici di classe I “Dispositivi non invasivi”, che, secondo quanto chiarito dal TU, non necessitavano per legge di una certificazione emessa da un organismo notificato (compresa la certificazione TUV) ed erano soggetti alla direttiva 93/42/CEE vigente fino al 25/05/2021.
Tuttavia, dall'esame dell'ordine d'acquisto del 09/04/2020 risultava, da un lato, che le parti avevano indicato nell'oggetto la dicitura “Camici chirurgici non sterili-Già approvati dal profilo tecnico” e, per altro verso, che aveva scelto i camici prodotti dalla proprio in seguito alla CP_2 Pt_2 segnalazione della convenuta in merito alla documentazione di come “più esaustiva” e Pt_2 comprensiva anche delle “certificazioni TUV” (email del 30 marzo e del 1˚aprile 2020 sub doc. 1
; risultava, altresì, che la convenuta aveva inviato la documentazione tecnica (comprensiva Pt_1 anche della certificazione “TUV”) all'attrice per l'approvazione della fornitura, come riconosciuto dalla nella email del 24/05/2020 (doc. 12). Pt_1
Riteneva, quindi, il Tribunale che la certificazione TUV, benché non obbligatoria ex lege per i camici non sterili, era una qualità della fornitura promessa dalla ad . Pt_1 CP_2
Evidenziava, a tal proposito, che era pacifica e documentale la sospensione del certificato CE n. G2S
18 01 83528 008 rilasciato da in data 20/05/2020 e, per altro verso, che l'eccezione della CP_4 convenuta -in base alla quale la sospensione della certificazione era “irrilevante” in quanto avvenuta dopo la consegna dei camici allo spedizioniere e il passaggio del rischio all'acquirente, secondo la clausola FOB pattuita tra le parti con il contratto dell'8/04/2020 e con e-mail del 1˚aprile 2020 (docc.
1, 4 - era infondata per non avere fornito la prova della pattuizione di tale clausola, Pt_1 Pt_1 atteso che, in particolare, “il contratto dell'8 aprile 2020 non risulta sottoscritto dall'attrice, che lo ha contestato, e l'ordine del 9 aprile 2020 (doc. n 1 fasc. att.) prevede la consegna dei camici presso
l'aeroporto di Malpensa e non in Cina, e supera la e-mail del 1° aprile 2020 della “consegna in aeroporto in Cina” che si riferisce al primo ordine poi annullato (doc. n 1 fasc. conv.)”.
Pertanto, il Tribunale ravvisava “l'inadempimento della convenuta che ha consegnato camici non sterili con una certificazione TUV sospesa, in quanto la sospensione della certificazione alla data del
20.5.2020 equivale alla mancanza di una qualità dei camici oggetto della fornitura”.
Avvalorava l'inadempimento della convenuta, secondo il Tribunale, la “mancanza della marcatura
CE sui camici, che è una circostanza già oggetto della prima denuncia di ARIA del 1.6.2020 (“- sulla confezione e sull'imballaggio esterno non è presente alcun marchio CE;
” doc. n 10), che la convenuta non ha contestato se non dopo che il c.t.u. ne ha rilevato la mancanza con una verifica a campione”.
Pertanto, secondo il Tribunale, i camici “non sterili” forniti dalla convenuta erano privi delle “qualità promesse” e tale mancanza integrava un inadempimento “grave”, in quanto ricadente sulla garanzia delle caratteristiche tecniche di un prodotto destinato all'utilizzo nel settore sanitario (cfr. Cass. n.
29450/2023), tanto più in un periodo di emergenza per la pandemia da Covid-19, cosicché,
5 “dovendosi applicare la disciplina privatistica, come osservato anche dalla convenuta con il richiamo dell'art. 1 c.
1-bis della Legge 241/1990 (introdotto dalla Legge 15/2015) secondo cui “la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente”, riqualificata la domanda dell'attrice di accertamento dell'intervenuta risoluzione dell'ordine d'acquisto del 09/04/2020 in domanda di risoluzione per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., riconosceva il diritto di alla risoluzione CP_2 del contratto ai sensi di tale disposizione.
2.2 Accoglieva, quindi, la domanda restitutoria della somma versata quale corrispettivo, pari a $
300.000,00, “stante il venir meno del titolo che rende indebita la prestazione” (cfr. Cass. n.
13504/2021); riteneva che su tale somma decorressero gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4
c.c. dalla data della domanda di restituzione -che era stata avanzata, senza altre ipotesi alternative, quindi in via definitiva, in data 08/10/2020- al saldo, non essendo stata provata la mala fede dell'accipiens (considerato che la buona fede si presume ex art. 1147 c.c.).
2.3 Fermo il diritto della convenuta al ritiro dei camici oggetto della fornitura quale effetto della risoluzione, non accoglieva la domanda dell'attrice volta alla condanna della convenuta al pagamento delle spese di giacenza dei beni, considerato che l'attrice non aveva specificato e provato tali spese.
2.4 Accoglieva, invece, parzialmente, la domanda di condanna alla rifusione delle spese di trasporto, dogana e dazi sostenute per la fornitura, provate per € 226.469,35 dalle fatture prodotte dall'attrice sub docc. 7, 8 e 9, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4 c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
2.5 Respingeva la domanda di pagamento di € 300.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale asseritamente subiti da , con eventuale ricorso al criterio di CP_2 liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale, in assenza della specifica allegazione e prova del danno, tenuto conto che “la possibilità della liquidazione equitativa del danno non esonera la parte dall'onere della prova dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, che può essere liquidato in via equitativa solo se sia obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, determinarlo nel suo esatto ammontare”.
2.6 Rigettava, infine, anche le domande risarcitorie proposte in via subordinata dall'attrice, non essendo ravvisabile la responsabilità della convenuta per la violazione del canone generale dell'obbligo di buona fede contrattuale, né la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, considerato che parte attrice non aveva assolto all'onere assertivo e probatorio dei fatti costitutivi delle domande risarcitorie predette, che aveva formulato solo nelle conclusioni.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone, sulla base dei tre motivi di seguito Pt_1 enucleati, la riforma, con l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza in CP_2 fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 il Collegio ha assunto la causa in decisione ex art. 281-sexies, ult. comma c.p.c.
*****
6 4. I motivi d'appello possono essere congiuntamente esaminati stante l'oggettiva connessione fra loro.
4.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la “carenza ed illogicità della motivazione, erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle prove in relazione alla validità della clausola
FOB, violazione dell'art. 1362 cod. civ.”.
Secondo la prospettazione d'appello, nel contratto le parti avrebbero espressamente previsto la clausola c.d. “FOB” (“Free On Board”), in virtù della quale “la proprietà della merce e i relativi CP_ rischi passano da ad non a Milano, bensì a Shanghai con la consegna della merce allo Pt_1 CP_ spedizioniere JAS incaricato e pagato da ”.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato a ritenere che la mancata accettazione della clausola FOB derivasse dal mero “superamento” dell'e-mail dell'01/04/2020 -relativa al primo ordine poi annullato
(doc.
1 - tramite l'invio dell'ordine del 09/04/2020 (doc. 1 ), in quanto quest'ultimo Pt_1 CP_2 ordine non sarebbe stato “firmato”, né “accompagnato da alcuna prova di invio alla controparte e nemmeno da quest'ultima firmato per accettazione (…) mentre a riprova della tesi dell'odierno appellante vi sono sia la mail del 1 aprile 2020 (doc. 1 f.p.g.), sia la nota pro forma espressamente accettata (doc. 3 f.p.g.), sia la mail del 4 maggio 2020 (doc. 6 f.p.g.) nella quale si fa riferimento alla disponibilità di JAS per il trasporto, senza alcuna replica o smentita”.
Inoltre, evidenzia l'appellante che la scelta dello spedizioniere (il vettore JAS) e il relativo pagamento CP_ erano totalmente a carico di , cosicché sussisterebbe, in tesi, “una palese contraddizione interna nella motivazione quando si nega la sussistenza della clausola FOB, ma si accerta che la spedizione CP_ sia stata effettuata con oneri a carico di , oneri che, poi, in sentenza, vengono addebitati a
. Pt_1
4.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura la “carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle prove in relazione all'inadempimento contrattuale”.
Sul punto, l'appellante non contesta che la certificazione TUV fosse stata prevista dalle parti e fosse stata sospesa al momento della consegna materiale della merce, ma sostiene che non sarebbe una certificazione essenziale per la fornitura di camici “non sterili”, non essendo prevista dalla legge per tale tipologia di merce;
in ogni caso, non sarebbe a lei imputabile la relativa sopravvenuta sospensione.
In particolare, secondo la prospettazione della parte, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale,
“il certificato TUV SUD non poteva essere un elemento valutato come essenziale nel contratto tra CP_
ed e ciò perché quel certificato riguardava unicamente il processo produttivo relativo Pt_1 alla sterilizzazione dei camici;
processo che, nell'ordinativo di camici “non sterili” non venne eseguito. Pertanto, la certificazione era del tutto superflua e non attinente al prodotto consegnato”.
Piuttosto, “sarebbe stata sufficiente ai fini della regolarità della fornitura la semplice certificazione di conformità del produttore e la nomina di un mandatario in suolo europeo (documentazione presente nel caso di specie)”.
7 Inoltre, sulla base dell'art. 17 della Direttiva 93/42/CEE e della c.d. 2016/C 272/01”, la Parte_3 verifica del rispetto dei requisiti essenziali dei dispositivi medici dovrebbe avvenire nel “momento in cui avviene il perfezionamento del rapporto contrattuale”, cosicché “non vi è dubbio che i dispositivi medici in questione vennero correttamente forniti e presentavano tutte le qualità essenziali richieste, dimostrandosi idonei all'uso per cui erano stati acquistati”, considerato che “fu lo stesso organismo Cont SÜD a chiarire espressamente che la sospensione risultava operante dal 20 maggio 2021, di conseguenza, tutti i dispositivi medici realizzati prima di tale data sono stati regolarmente immessi in commercio, sulla base di un certificato valido, e dunque conformemente alla Dir. 93/42/CEE”.
L'appellante rileva, altresì, che non avrebbe mai richiesto ad la marcatura CE dei CP_2 Pt_1 prodotti forniti e non avrebbe mai fatto menzione ad alcuna esigenza di commercializzazione dei camici che richiedesse la loro marcatura, cosicché non sarebbe stata provata l'asserita obbligazione di rispetto alla marcatura dei camici. Pt_1
In conclusione, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe adempiuto correttamente a tutte le sue Pt_1 obbligazione, mentre , “pur avendo ricevuto tutta la documentazione richiesta, necessaria o CP_2 meno che fosse, (...) non si curò viceversa di verificare la merce al momento della consegna, inequivocabilmente avvenuta in Cina presso il vettore JAS e pertanto prese in carico la stessa a proprio totale rischio, come previsto dalla clausola FOB, importandola in Italia a propria esclusiva cura e spese in quanto già incontestabilmente di sua esclusiva proprietà, accettando in toto
l'adempimento dell'obbligazione in capo ad . Pt_1
4.3 Con il terzo motivo, l'appellante censura la “carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle prove in relazione alle conclusioni del TU in relazione all'inadempimento contrattuale”.
Sul punto, l'appellante evidenzia che avrebbe cercato di colmare le proprie carenze probatorie, CP_2 in merito all'asserito inadempimento di e alla mancata conformità/idoneità dei camici, Pt_1 attraverso la richiesta di una TU, “nonostante avesse in 'giacenza presso i propri magazzini' la merce in contestazione, circostanza che le avrebbe certamente consentito di fornire idonea documentazione a sostegno delle proprie contestazioni”, cosicché la TU sarebbe del tutto inammissibile.
Inoltre, secondo l'appellante, i quesiti oggetto d'indagine non atterrebbero a valutazioni di natura tecnica, bensì condurrebbero alla formulazione di “valutazioni giuridiche o di merito”, sottratte alle funzioni del consulente tecnico, in quanto prerogativa del Giudicante.
La nota tecnica del CTP di l'Ing. , avrebbe peraltro evidenziato che i camici in Pt_1 Per_1 questione soddisfacevano i requisiti di autenticazione del fabbricante di cui all'allegato VII e all'art. 17 del D.lgs. n. 46/1997, in quanto “per i dispositivi medici di classe I non sterili, non è richiesta la marcatura CE da parte di un organismo notificato per la valutazione della conformità, ma è sufficiente l'autocertificazione del fabbricante”.
L'appellante sottolinea, altresì, che la verifica sulla marcatura CE non sarebbe stata oggetto di quesito e sarebbe stata rilevata “occasionalmente e tardivamente dal solo CTP di RI nelle proprie osservazioni alla perizia, senza una previa indagine approfondita mai richiesta e soprattutto senza
8 contraddittorio fra le parti, quindi del tutto priva delle caratteristiche di un vero accertamento e di valore probatorio”, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Pertanto, l'appellante contesta che l'affermazione del CTP di (fondata, in tesi, “su di un CP_2 riscontro non verificato e non verificabile in contraddittorio”) possa essere sufficiente per far ritenere accertato dalla TU (che, in tesi, “non riesaminò la merce, ma si basò esclusivamente sull'unico campione in suo possesso”) un presunto inadempimento, con conseguente difetto di motivazione dell'impugnata sentenza sul punto.
4.4. Enuma con la comparsa conclusionale introduce per la prima volta l'argomento difensivo secondo cui, attesa l'integrale esecuzione del contratto in territorio cinese, sarebbe stato onere di chiedere e stabilire contrattualmente che i camici dovessero riportare la marcatura CE, “perché CP_2 le aziende cinesi non sono soggette alle norme europee sulla marcatura CE quando producono beni
e li consegnano in territorio cinese. Di conseguenza, non era tenuta a conoscere la Pt_1 normativa europea e neppure le regole contingenti emanate in Italia per far fronte alla situazione epidemica. Dunque, non era tenuta ad effettuare la marcatura del prodotto senza Pt_1 un'esplicita richiesta in tal senso”.
5. Occorre premettere che è pacifica, oltre che documentale, la ricostruzione dei fatti come riportata dal primo Giudice e, allo stesso modo, è pacifica - poiché non contestata - la riqualificazione giuridica della domanda formulata da di accertamento dell'intervenuta risoluzione dell'ordine di CP_2 acquisto del 09/04/2020 quale domanda di risoluzione per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., aspetti sui quali si è quindi formato il giudicato.
6. Passando al merito della vertenza, la Corte è chiamata a valutare la sussistenza o meno dell'inadempimento della convenuta ex art. 1497 c.c., sub species di fornitura di camici “non sterili” con una certificazione TUV “sospesa”, relativamente all'ordine di acquisto inoltrato da il CP_2
9/4/2020, avente ad oggetto inizialmente 100.000 camici, poi ridotto ai 50.000 effettivamente consegnati.
6.1 Orbene, dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020 (di cui ai docc. 1 e 2 prodotti da , precedentemente all'ordine di acquisto del 09/04/2020, risulta che, a Pt_1 fronte della richiesta di dell'importante fornitura di 400.000 camici, (che non è una CP_2 Pt_1 produttrice, bensì una mera rivenditrice) aveva proposto due possibili fornitori, alternativi tra loro
( o ), di cui aveva indicato le rispettive caratteristiche e la specifica documentazione Pt_2 Per_2 tecnica che le medesime avrebbero rispettivamente fornito, al fine di consentire ad “una CP_2 valutazione completa”.
In particolare, aveva riferito che aveva “disponibilità immediate” e la capacità di fornire Per_2
400.000 camici nell'immediatezza, mentre aveva “disponibilità produttiva dal 20 aprile”. Pt_2
Aggiungeva tuttavia “Come potete vedere la documentazione di è più esaustiva Pt_1 Pt_2
e allega anche le certificazioni TUV, e questo perché l'azienda, peraltro quotata, è nel settore da circa trenta anni ed è comunemente riconosciuta come una tra le leader nel settore. La documentazione di allega le certificazioni SGS, anch'esse riconosciute a livello Per_2 internazionale, ma le certificazioni sono inerenti al materiale utilizzato e non al prodotto
9 confezionato finito. Il prodotto al 98% è costituito da questo unico materiale, ma per correttezza riteniamo necessario mettervi al corrente di questo aspetto. Sempre riguardo , anche in Pt_4 riferimento alla certificazione CE vi chiederei di tenere presente che il documento è un certificato temporaneo in attesa del certificato definitivo. La ragione è che molti produttori come , Per_2 per altro variamente qualificati e certificati, hanno riconvertito delle linee produttive e applicato per questa specifica certificazione esattamente a seguito di questa eccezionale richiesta di prodotto”.
Alla luce di tali specifiche indicazioni, la scelta di si era quindi indirizzata sul fornitore CP_2
proprio in ragione della fornitura garantita da una documentazione tecnica più “esaustiva” Pt_2
e dalle certificazioni TUV, nonostante tale fornitore avrebbe richiesto maggiori tempistiche per la consegna della merce.
La scelta del fornitore era rimasta “ferma” anche quando aveva inoltrato l'ordine del Pt_2 CP_2
09/04/2020 oggetto di giudizio, atteso che, nonostante la forte contrazione del numero dei camici della fornitura (sceso dagli iniziali 400.000 a 100.000), nel relativo oggetto era stata riportata la dicitura “Camici chirurgici non sterili - Già approvati dal profilo tecnico”, approvazione dal punto di vista tecnico da riferirsi ragionevolmente alla scelta operata da nel precedente scambio e- CP_2 mail sopra riportato, intercorso tra le parti tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020.
Che l'ordine del 09/04/2020 riguardasse i camici forniti da trova conferma nell'e-mail del Pt_2
13/04/2020, con cui l'odierna appellante aveva riallegato la documentazione tecnica di per Pt_2 averne l'approvazione, richiamando sul punto le precedenti intese, “nonostante le nuove regolamentazioni del 10 aprile (n.d.r. ovvero l'ordine di acquisto del 09/04/2020)” (cfr. doc. 17
. Pt_1
Tale conclusione è avvalorata ulteriormente dall'e-mail del 24/05/2020 con cui la stessa aveva Pt_1 riconosciuto di aver inviato tutta la documentazione tecnica, comprensiva della certificazione TUV, ad per la conferma della fornitura (cfr. doc. 12 . CP_2 Pt_1
Sulla base delle suesposte considerazioni, sebbene la certificazione TUV non fosse necessaria per legge per i camici “non sterili” (come correttamente rilevato dal Tribunale sulla base delle risultanze della TU e, per altro verso, sostenuto per diverse ragioni dall'odierna appellante con il secondo motivo d'appello), tale certificazione era stata comunque espressamente prevista dalle parti come una qualità della fornitura promessa da ad . Pt_1 CP_2
6.2 Per altro verso, è documentalmente dimostrato e non confutato che tale certificazione era stata collocata tra quelle ritenute false e che, per tale ragione, era stata sospesa a decorrere dal 20/5/2020
(cfr. doc. 16 . Pt_1
Sul punto, la tesi dell'appellante oggetto del primo e del secondo motivo -in base alla quale al momento dell'esecuzione della consegna al vettore in Cina, la fornitura aveva tutti i requisiti e le qualità promesse e che la sopravvenuta sospensione del certificato di qualità dovesse essere un rischio ricadente su in virtù della clausola c.d. “FOB” pattuita tra le parti con il contratto CP_2 dell'08/04/2020 e con l'e-mail del 1° aprile 2020 (docc. 1, 4 -, è del tutto infondata, atteso Pt_1 che tale clausola era stata riportata solo nella bozza pro-forma del 1° aprile 2020 e nella bozza di
10 contratto dell'08/04/2020, entrambi documenti unilateralmente predisposti da che non Pt_1 risultano essere stati, tuttavia, né sottoscritti né accettati da (docc. 3, 4 . CP_2 Pt_1
Di converso, nell'ordine di acquisto inoltrato da il 09/04/2020 -unico atto che fa fede della CP_2 volontà delle parti- non vi era alcuna menzione della clausola “FOB” e anzi, contrariamente all'assunto di parte appellante, era stata espressamente e tassativamente prevista la consegna presso l'aeroporto di Malpensa, non in Cina, entro il 20/04/2020.
Pertanto, gli atti unilateralmente predisposti da -non sottoscritti e accettati da non Pt_1 CP_2 possono impegnare quest'ultima relativamente a una clausola che deve invece risultare chiara ed esplicita, attese le conseguenze in termini di assunzione dei rischi che possano derivare dal trasporto della merce compravenduta.
Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che la clausola FOB “per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, tanto da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di fare ricorso, ai fini della identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Icoterms (…) purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale (Cass. Sez. Un. ord. 14 novembre 2014, n.
24279)” (cfr. Cass. SS.UU. n 11382/2016), presupposto del tutto assente nella fattispecie in esame, cosicché la sopravvenuta sospensione della certificazione TUV è una circostanza che non può che ricadere e rimanere imputabile ad Pt_1
Peraltro, contrariamente alla tesi di parte appellante, la ritenuta mancata pattuizione della clausola
“FOB” non è in contrasto con l'assunzione dei costi di spedizione e dazi pacificamente assunti da
, atteso che, proprio a motivo della mancanza di una pattuizione contraria, non sussiste CP_2 un'incompatibilità tra l'assunzione del rischio da parte del venditore sino alla materiale consegna dei beni e l'accordo che i costi di spedizione siano sostenuti dall'acquirente che sceglie altresì lo spedizioniere.
6.3 L'inadempimento dell'odierna appellante è tanto più grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., ove si consideri che aveva consegnato camici “non sterili” in relazione ai quali, non solo era stata rilasciata una certificazione TUV, successivamente sospesa, ma erano privi della marcatura CE sulle relative confezioni e imballaggi esterni, come denunciato da sin dall'e-mail dell'01/06/2020 ( “- sulla CP_2 confezione e sull'imballaggio esterno non è presente alcun marchio CE”; doc. 10), senza alcuna successiva replica sul punto da parte di se non dopo che la TU ne ha rilevato l'effettiva Pt_1 mancanza, sottolineandone l'obbligatorietà ex lege (“(…) i camici visionati nel corso dell'accesso del 03/02/2023 sono risultati privi di marcatura CE, come risulta anche dalle foto in all.2.2; la mancata marcatura rappresenta un difetto di conformità ai requisiti normativi sufficiente a vietarne
l'immissione in commercio (vedi D.Lgs.46/97 art.23 comma 3)”).
Sul punto, con il terzo motivo d'appello, assume che tale accertamento della TU sarebbe Pt_1 stato svolto senza alcun contraddittorio fra le parti, quindi in palese violazione del diritto di difesa.
Al riguardo, occorre innanzitutto sottolineare che la linea difensiva dell'odierna appellante è mutata nel presente giudizio, ove si consideri che in primo grado aveva dedotto esclusivamente che Pt_1 non sarebbe stata necessaria una certificazione di un ente terzo circa la conformità CE della merce,
11 ma che sarebbe stata sufficiente la dichiarazione rilasciata dal produttore e, a tal fine, aveva depositato in atti un certificato rilasciato a il 23/02/2021, senza, tuttavia, fornire alcuna prova circa la Pt_2 validità di tale certificazione anche per la merce fornita l'anno precedente.
In ogni caso, fermo restando che l'istanza di di disposizione della TU non era “esplorativa” CP_2
e che con i quesiti formulati il Tribunale (“verifichi il c.t.u.: se i camici non sterili per cui è causa necessitino di certificazione in base alla normativa vigente al momento dell'acquisto e in base a quanto pattuito dalle parti nell'ordine di acquisto, e in caso positivo, se fossero forniti della relativa certificazione al momento della consegna”) aveva demandato valutazioni di natura tecnica, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'accertamento della TU circa l'assenza della marcatura CE non era stato effettuato in violazione del diritto di difesa perchè aveva dedotto CP_2 la mancanza del marchio CE sin dall'atto introduttivo, specificando ulteriormente la propria posizione con la memoria ex art. 183, c. 6 n. 1 c.p.c.
Riguardo, invece, l'argomento difensivo di -secondo cui, dovendo consegnare la merce in Pt_1 territorio cinese, non sarebbe stata tenuta a conoscere la normativa europea e neppure le regole contingenti emanate in Italia, cosicché sarebbe stato onere di richiedere espressamente la CP_2 marcatura CE in sede di trattative- oltre ad essere inammissibile, essendo stato sollevato per la prima volta con la comparsa conclusionale del presente giudizio, è contraddittorio rispetto alla linea difensiva tenuta nel primo grado, oltre che contrastante con la documentazione in atti.
Invero, dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020 (di cui ai docc.
1 e 2 prodotti da , l'odierna appellante, illustrando le caratteristiche delle due fornitrici Pt_1 proposte e la specifica documentazione tecnica che le medesime avrebbero rispettivamente fornito, aveva evidenziato che uno degli aspetti decisivi per la scelta era proprio il rilascio della certificazione
CE.
Inoltre, dall'esame dallo scambio e-mail del 24/05/2020 con il quale aveva denunciato la falsità CP_2 del certificato rilasciato dall'ente certificatore TUV SUD, risulta che tale certificato rientrava nel genus dei certificati CE richiesti per l'importazione della merce in Europa, il che dimostra che Pt_1 era ben consapevole della destinazione della merce e della necessità che la merce avesse adeguata certificazione CE (cfr. doc. 10).
6.4 Per tutto quanto esposto, l'appello è destituito di fondamento, e, quindi, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
7. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere ad le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 CP_2
(modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (da € 520.001,00 a €
1.000.000,00) e con l'applicazione dei valori medi per la fase studio ed introduttiva e dei valori minimi per la fase di trattazione e decisoria, contenute nella sola partecipazione in udienza e discussione orale della causa.
7.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
12
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8103/2024, depositata il 15/09/2024,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese Parte_1 del grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 17.590,00 per compensi, di cui €
4.607,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 4.744,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1-quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Consigliere istr. est. La Presidente dr.ssa Isabella Ciriaco dr.ssa Laura Sara Tragni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente dr.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA on sede in Hong Kong (Inc. Reg. No. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Mansuelli Emanuele, presso il cui studio sito in Via Carpi 6, Bologna, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti, e dell'Avv.
Caruso Fabio;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli Avv. Gallo Salvatore, Squillace
Giuseppina e Castrogiovanni Alice, con domicilio eletto presso la sede legale in via Taramelli n. 26
Milano, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8103/2024, pubblicata il
15/09/2024, in materia di “Vendita di cose mobili”, notificata il 18/09/2024.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza n. 8103/2024 resa dal Tribunale di Milano, accogliere le seguenti conclusioni:
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza,
1 In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza accogliere le conclusioni già precisate in primo grado:
- accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da e Parte_1 la conseguente ingiustificata risoluzione del contratto del 08/04/2020, e conseguentemente
- dichiarare come non dovute le somme anticipate da per i prodotti regolarmente forniti CP_2 da e consegnati presso i magazzini di , e altresì Pt_1 CP_2
- dichiarare come non dovute le somme relative a spese di trasporto, dogana e dazi sostenute da
in quanto interamente a carico della stessa come da contratto, e conseguentemente CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese sopra e per l'effetto respingere l'appello formulato da avverso la sentenza n. Pt_1
8103/2024, depositata in data 15 settembre 2024, nella causa n. R.G. n. 17180/2021, emessa dal
Tribunale di Milano, Sez. IV – Civile perché infondata in fatto e in diritto come illustrato in narrativa
e conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' (in seguito, ”), quale acquirente Controparte_3 CP_2 relativamente all'ordine d'acquisto Prot. IA. del 09/04/2020 avente ad oggetto la P.IVA_3 fornitura di camici “non sterili”, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1
(in seguito, ), quale parte venditrice, chiedendo di: accertare l'intervenuta
[...] Pt_1 risoluzione dell'ordine d'acquisto e la responsabilità contrattuale della convenuta;
condannare, per l'effetto, alla restituzione delle somme anticipate da per un importo pari a $ 300.000,00, Pt_1 CP_2 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, con conseguente obbligo della convenuta di ritirare i camici inidonei consegnati e di pagare le relative spese di giacenza;
condannare, altresì, al Pt_1 pagamento di € 226.469,35 per le spese di trasporto, dogana e dazi sostenuti, oltre interessi di mora e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni, nonché al pagamento di € 300.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da , con eventuale ricorso al CP_2 criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
1.1 si costituiva regolarmente in giudizio contestando le domande dell'attrice, deducendo Pt_1
l'esatto adempimento delle obbligazioni dalla medesima assunte e la conseguente ingiustificata risoluzione contrattuale dell'8/04/2020 e chiedendo quindi di:
“- dichiarare come non dovute le somme anticipate da per i prodotti regolarmente forniti CP_2 da e consegnati presso i magazzini di , e altresì, Pt_1 CP_2
- dichiarare come non dovute le somme relative a spese di trasporto, dogana e dazi sostenute da
in quanto interamente a carico della stessa come da contratto, e conseguentemente, CP_2
2 - rigettare la richiesta di risarcimento del danno formulata da in quanto del tutto CP_2 infondata sia nell'an che nel quantum”.
1.2 All'esito della prima udienza, il primo Giudice, al fine di tentare una conciliazione, invitava le parti a verificare se la certificazione del 23/02/2021, prodotta sub doc. 19 dalla parte convenuta, potesse riguardare anche i camici per cui è causa ma, a seguito del rinvio concesso alle parti, tale verifica non veniva effettuata (l'attrice produceva un verbale risalente al 2020 che non riguardava tuttavia la certificazione del 23/02/2021).
1.3 Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. l'attrice aggiungeva una domanda “subordinata” di risarcimento dei danni, sempre a titolo di responsabilità contrattuale per la violazione del canone generale dell'obbligo di buona fede contrattuale, quantificati in € 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., e, in estremo subordine, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti a titolo di responsabilità extracontrattuale, quantificati sempre in € 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, con eventuale ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
2. Istruita la causa con l'espletamento di una TU (al fine di verificare: “se i camici non sterili per cui è causa necessitino di certificazione in base alla normativa vigente al momento dell'acquisto e in base a quanto pattuito dalle parti nell'ordine di acquisto e, in caso positivo, se fossero forniti della relativa certificazione al momento della consegna”; cfr. ordinanza del 03/11/2022), con la pronuncia impugnata il Tribunale rilevava preliminarmente come fosse pacifico e documentale che:
- nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, aveva richiesto a (Società operante CP_2 Pt_1 nel settore “trading” anche per le ditte operanti nel mercato cinese ed europeo) la fornitura di camici chirurgici “non sterili”;
- un primo ordinativo - avvenuto con lo scambio di mail del 30/03/2020 e dell'01/04/2020 (docc. 1-
2 - aveva avuto ad oggetto l'acquisto di n. 400.000 camici “non sterili”, quotati ad un prezzo Pt_1 di $ 6,00 cadauno, ma era stato annullato concordemente dalle parti per l'irreperibilità sul mercato di un tale numero di dispositivi;
- le parti avevano concordato, quindi, un'altra fornitura con l'ordine d'acquisto del 09/04/2020 Prot.
IA.2020.0018745, avente ad oggetto 100.000 camici chirurgici “non sterili” -oggetto del presente giudizio-, quotati sempre al prezzo unitario di $ 6,00, e dunque per l'importo totale di $ 600.000,00, con consegna entro il termine tassativo del 20/04/2020 all'aeroporto di Milano Malpensa e pagamento anticipato (doc. 1 ); il pagamento veniva regolarmente eseguito da il 16/4/2020; CP_2 CP_2
- stante le difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali da parte del produttore, aveva Pt_1 informato che non avrebbe rispettato i termini di consegna e, in data 03/05/2020, aveva CP_2 CP_2 dichiarato di voler procedere all'annullamento dell'ordinativo per l'“essenzialità” del termine convenuto nell'ordinativo (doc. 3 ); CP_2
- a seguito di contatti tra le parti, era stato concordato il parziale annullamento dell'ordine (per 50.000 camici e per un importo di $ 300.000,00) con la conferma dell'ordine d'acquisto del 9 aprile 2020 per la restante parte (50.000 camici per un importo di $ 300.000,00), stabilendo la nuova data di consegna
3 al 16/05/2020 (cfr. doc. 5 conferma ordine di del 9/5/2020) e la restituzione da parte di CP_2 della somma di $ 300.000,00 anticipata da relativa alla parte di ordine annullato Pt_1 CP_2
(bonifico di rimborso del 7/05/2020 prodotto da sub doc. 6); CP_2
- il contratto aveva avuto esecuzione, con la consegna dei 50.000 camici ad e pagamento del CP_2 corrispettivo di $ 300.000,00 che era stato anticipato in data 16/04/2020 (doc. 2 fasc. attore), ma, pochi giorni dopo la consegna, con comunicazione formale dell'01/06/2020, aveva contestato CP_2 ad l'intera fornitura, chiedendone la sostituzione, atteso che: Pt_1 Num
“- il certificato CE n. 18 rilasciato da NumeroDiP_1 Controparte_4
è presente nella lista dei certificati falsi sul sito dell'organismo notificato …; - sulla
[...] confezione e sull'imballaggio esterno non è presente alcun marchio CE;
- sull'etichetta applicata al confezionamento primario si dichiara che il prodotto non è sterile, sul cartellino all'interno della confezione è riportato che il prodotto è sterile;
- l'etichettatura presente sul confezionamento non è conforme al contenuto minimo previsto dalla normativa vigente;
- all'interno della confezione non vi è alcuna istruzione in merito al corretto utilizzo della fornitura”
(doc. 10 ); CP_2
- già in precedenza, in data 24/05/2020, aveva risposto a tali contestazioni, chiarendo, da un Pt_1 lato, che il certificato “TUV SUD”, rilasciato in data 15/02/2018, non era falso ma era stato regolarmente riconosciuto sino alla sua sospensione in data 20/05/2020 -avvenuta successivamente alla consegna dei camici presso lo spedizioniere dell'attrice a Shanghai- e, per altro verso, che il produttore aveva declassato il prodotto da “sterilizzato” a “non sterilizzato” sul packaging, facente fede “nonostante il prodotto consegnato (o parte di esso) avesse subito una lavorazione aggiuntiva che lo renderebbe di fatto qualitativamente superiore” (doc. 12 ; Pt_1
- con e-mail in data 15/06/2020 aveva comunicato ulteriormente ad che: per Pt_1 CP_2
l'importazione di camici la certificazione “TUV” non era necessaria, ma che era sufficiente quella del produttore (la “Dichiarazione di Conformità del fabbricante” - doc. 15 ; che la qualità dei Pt_1 camici era stata verificata già nel mese di marzo e che aveva tutta la documentazione necessaria CP_2 per una valutazione qualitativa e per le esigenze di importazione e utilizzo (doc. 14 ; Pt_1
- nelle date del 22/06/2020 e dell'08/10/2020, aveva reiterato la contestazione, chiedendo alla CP_2 convenuta di sanare la fornitura o di sostituire la merce o, nel caso non fosse stata possibile la sostituzione, di ritirare i dispositivi non conformi e restituire l'intera somma pagata anticipatamente pari a $ 300.000,00, nonché di rimborsare le spese di trasporto sostenute da (docc. 11 e 12 CP_2
); CP_2
- in data 23/12/2020 aveva emesso la determina “di dichiarare la risoluzione del contratto per CP_2 inadempimento con l'operatore economico con conseguente Parte_1 segnalazione alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione ex art. 213 comma 9 Dlgs n.
50/2016 e azione giudiziaria per il recupero degli importi indicati nella tabella seguente (…)” (doc.
14 ); CP_2
4 - infine, in data 23/02/2021 un altro ente certificatore, TE, aveva rilasciato una certificazione con validità decorrente dal febbraio 2021 e prolungata sino al 26/04/2024 (doc. 19 . Pt_1
2.1 Così ricostruiti i fatti nella loro evoluzione storica, il primo Giudice rilevava innanzitutto che oggetto della fornitura erano dei camici chirurgici “non sterili”, qualificati come dispositivi medici di classe I “Dispositivi non invasivi”, che, secondo quanto chiarito dal TU, non necessitavano per legge di una certificazione emessa da un organismo notificato (compresa la certificazione TUV) ed erano soggetti alla direttiva 93/42/CEE vigente fino al 25/05/2021.
Tuttavia, dall'esame dell'ordine d'acquisto del 09/04/2020 risultava, da un lato, che le parti avevano indicato nell'oggetto la dicitura “Camici chirurgici non sterili-Già approvati dal profilo tecnico” e, per altro verso, che aveva scelto i camici prodotti dalla proprio in seguito alla CP_2 Pt_2 segnalazione della convenuta in merito alla documentazione di come “più esaustiva” e Pt_2 comprensiva anche delle “certificazioni TUV” (email del 30 marzo e del 1˚aprile 2020 sub doc. 1
; risultava, altresì, che la convenuta aveva inviato la documentazione tecnica (comprensiva Pt_1 anche della certificazione “TUV”) all'attrice per l'approvazione della fornitura, come riconosciuto dalla nella email del 24/05/2020 (doc. 12). Pt_1
Riteneva, quindi, il Tribunale che la certificazione TUV, benché non obbligatoria ex lege per i camici non sterili, era una qualità della fornitura promessa dalla ad . Pt_1 CP_2
Evidenziava, a tal proposito, che era pacifica e documentale la sospensione del certificato CE n. G2S
18 01 83528 008 rilasciato da in data 20/05/2020 e, per altro verso, che l'eccezione della CP_4 convenuta -in base alla quale la sospensione della certificazione era “irrilevante” in quanto avvenuta dopo la consegna dei camici allo spedizioniere e il passaggio del rischio all'acquirente, secondo la clausola FOB pattuita tra le parti con il contratto dell'8/04/2020 e con e-mail del 1˚aprile 2020 (docc.
1, 4 - era infondata per non avere fornito la prova della pattuizione di tale clausola, Pt_1 Pt_1 atteso che, in particolare, “il contratto dell'8 aprile 2020 non risulta sottoscritto dall'attrice, che lo ha contestato, e l'ordine del 9 aprile 2020 (doc. n 1 fasc. att.) prevede la consegna dei camici presso
l'aeroporto di Malpensa e non in Cina, e supera la e-mail del 1° aprile 2020 della “consegna in aeroporto in Cina” che si riferisce al primo ordine poi annullato (doc. n 1 fasc. conv.)”.
Pertanto, il Tribunale ravvisava “l'inadempimento della convenuta che ha consegnato camici non sterili con una certificazione TUV sospesa, in quanto la sospensione della certificazione alla data del
20.5.2020 equivale alla mancanza di una qualità dei camici oggetto della fornitura”.
Avvalorava l'inadempimento della convenuta, secondo il Tribunale, la “mancanza della marcatura
CE sui camici, che è una circostanza già oggetto della prima denuncia di ARIA del 1.6.2020 (“- sulla confezione e sull'imballaggio esterno non è presente alcun marchio CE;
” doc. n 10), che la convenuta non ha contestato se non dopo che il c.t.u. ne ha rilevato la mancanza con una verifica a campione”.
Pertanto, secondo il Tribunale, i camici “non sterili” forniti dalla convenuta erano privi delle “qualità promesse” e tale mancanza integrava un inadempimento “grave”, in quanto ricadente sulla garanzia delle caratteristiche tecniche di un prodotto destinato all'utilizzo nel settore sanitario (cfr. Cass. n.
29450/2023), tanto più in un periodo di emergenza per la pandemia da Covid-19, cosicché,
5 “dovendosi applicare la disciplina privatistica, come osservato anche dalla convenuta con il richiamo dell'art. 1 c.
1-bis della Legge 241/1990 (introdotto dalla Legge 15/2015) secondo cui “la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente”, riqualificata la domanda dell'attrice di accertamento dell'intervenuta risoluzione dell'ordine d'acquisto del 09/04/2020 in domanda di risoluzione per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., riconosceva il diritto di alla risoluzione CP_2 del contratto ai sensi di tale disposizione.
2.2 Accoglieva, quindi, la domanda restitutoria della somma versata quale corrispettivo, pari a $
300.000,00, “stante il venir meno del titolo che rende indebita la prestazione” (cfr. Cass. n.
13504/2021); riteneva che su tale somma decorressero gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4
c.c. dalla data della domanda di restituzione -che era stata avanzata, senza altre ipotesi alternative, quindi in via definitiva, in data 08/10/2020- al saldo, non essendo stata provata la mala fede dell'accipiens (considerato che la buona fede si presume ex art. 1147 c.c.).
2.3 Fermo il diritto della convenuta al ritiro dei camici oggetto della fornitura quale effetto della risoluzione, non accoglieva la domanda dell'attrice volta alla condanna della convenuta al pagamento delle spese di giacenza dei beni, considerato che l'attrice non aveva specificato e provato tali spese.
2.4 Accoglieva, invece, parzialmente, la domanda di condanna alla rifusione delle spese di trasporto, dogana e dazi sostenute per la fornitura, provate per € 226.469,35 dalle fatture prodotte dall'attrice sub docc. 7, 8 e 9, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4 c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
2.5 Respingeva la domanda di pagamento di € 300.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale asseritamente subiti da , con eventuale ricorso al criterio di CP_2 liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale, in assenza della specifica allegazione e prova del danno, tenuto conto che “la possibilità della liquidazione equitativa del danno non esonera la parte dall'onere della prova dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, che può essere liquidato in via equitativa solo se sia obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, determinarlo nel suo esatto ammontare”.
2.6 Rigettava, infine, anche le domande risarcitorie proposte in via subordinata dall'attrice, non essendo ravvisabile la responsabilità della convenuta per la violazione del canone generale dell'obbligo di buona fede contrattuale, né la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, considerato che parte attrice non aveva assolto all'onere assertivo e probatorio dei fatti costitutivi delle domande risarcitorie predette, che aveva formulato solo nelle conclusioni.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone, sulla base dei tre motivi di seguito Pt_1 enucleati, la riforma, con l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza in CP_2 fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 il Collegio ha assunto la causa in decisione ex art. 281-sexies, ult. comma c.p.c.
*****
6 4. I motivi d'appello possono essere congiuntamente esaminati stante l'oggettiva connessione fra loro.
4.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la “carenza ed illogicità della motivazione, erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle prove in relazione alla validità della clausola
FOB, violazione dell'art. 1362 cod. civ.”.
Secondo la prospettazione d'appello, nel contratto le parti avrebbero espressamente previsto la clausola c.d. “FOB” (“Free On Board”), in virtù della quale “la proprietà della merce e i relativi CP_ rischi passano da ad non a Milano, bensì a Shanghai con la consegna della merce allo Pt_1 CP_ spedizioniere JAS incaricato e pagato da ”.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato a ritenere che la mancata accettazione della clausola FOB derivasse dal mero “superamento” dell'e-mail dell'01/04/2020 -relativa al primo ordine poi annullato
(doc.
1 - tramite l'invio dell'ordine del 09/04/2020 (doc. 1 ), in quanto quest'ultimo Pt_1 CP_2 ordine non sarebbe stato “firmato”, né “accompagnato da alcuna prova di invio alla controparte e nemmeno da quest'ultima firmato per accettazione (…) mentre a riprova della tesi dell'odierno appellante vi sono sia la mail del 1 aprile 2020 (doc. 1 f.p.g.), sia la nota pro forma espressamente accettata (doc. 3 f.p.g.), sia la mail del 4 maggio 2020 (doc. 6 f.p.g.) nella quale si fa riferimento alla disponibilità di JAS per il trasporto, senza alcuna replica o smentita”.
Inoltre, evidenzia l'appellante che la scelta dello spedizioniere (il vettore JAS) e il relativo pagamento CP_ erano totalmente a carico di , cosicché sussisterebbe, in tesi, “una palese contraddizione interna nella motivazione quando si nega la sussistenza della clausola FOB, ma si accerta che la spedizione CP_ sia stata effettuata con oneri a carico di , oneri che, poi, in sentenza, vengono addebitati a
. Pt_1
4.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura la “carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle prove in relazione all'inadempimento contrattuale”.
Sul punto, l'appellante non contesta che la certificazione TUV fosse stata prevista dalle parti e fosse stata sospesa al momento della consegna materiale della merce, ma sostiene che non sarebbe una certificazione essenziale per la fornitura di camici “non sterili”, non essendo prevista dalla legge per tale tipologia di merce;
in ogni caso, non sarebbe a lei imputabile la relativa sopravvenuta sospensione.
In particolare, secondo la prospettazione della parte, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale,
“il certificato TUV SUD non poteva essere un elemento valutato come essenziale nel contratto tra CP_
ed e ciò perché quel certificato riguardava unicamente il processo produttivo relativo Pt_1 alla sterilizzazione dei camici;
processo che, nell'ordinativo di camici “non sterili” non venne eseguito. Pertanto, la certificazione era del tutto superflua e non attinente al prodotto consegnato”.
Piuttosto, “sarebbe stata sufficiente ai fini della regolarità della fornitura la semplice certificazione di conformità del produttore e la nomina di un mandatario in suolo europeo (documentazione presente nel caso di specie)”.
7 Inoltre, sulla base dell'art. 17 della Direttiva 93/42/CEE e della c.d. 2016/C 272/01”, la Parte_3 verifica del rispetto dei requisiti essenziali dei dispositivi medici dovrebbe avvenire nel “momento in cui avviene il perfezionamento del rapporto contrattuale”, cosicché “non vi è dubbio che i dispositivi medici in questione vennero correttamente forniti e presentavano tutte le qualità essenziali richieste, dimostrandosi idonei all'uso per cui erano stati acquistati”, considerato che “fu lo stesso organismo Cont SÜD a chiarire espressamente che la sospensione risultava operante dal 20 maggio 2021, di conseguenza, tutti i dispositivi medici realizzati prima di tale data sono stati regolarmente immessi in commercio, sulla base di un certificato valido, e dunque conformemente alla Dir. 93/42/CEE”.
L'appellante rileva, altresì, che non avrebbe mai richiesto ad la marcatura CE dei CP_2 Pt_1 prodotti forniti e non avrebbe mai fatto menzione ad alcuna esigenza di commercializzazione dei camici che richiedesse la loro marcatura, cosicché non sarebbe stata provata l'asserita obbligazione di rispetto alla marcatura dei camici. Pt_1
In conclusione, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe adempiuto correttamente a tutte le sue Pt_1 obbligazione, mentre , “pur avendo ricevuto tutta la documentazione richiesta, necessaria o CP_2 meno che fosse, (...) non si curò viceversa di verificare la merce al momento della consegna, inequivocabilmente avvenuta in Cina presso il vettore JAS e pertanto prese in carico la stessa a proprio totale rischio, come previsto dalla clausola FOB, importandola in Italia a propria esclusiva cura e spese in quanto già incontestabilmente di sua esclusiva proprietà, accettando in toto
l'adempimento dell'obbligazione in capo ad . Pt_1
4.3 Con il terzo motivo, l'appellante censura la “carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle prove in relazione alle conclusioni del TU in relazione all'inadempimento contrattuale”.
Sul punto, l'appellante evidenzia che avrebbe cercato di colmare le proprie carenze probatorie, CP_2 in merito all'asserito inadempimento di e alla mancata conformità/idoneità dei camici, Pt_1 attraverso la richiesta di una TU, “nonostante avesse in 'giacenza presso i propri magazzini' la merce in contestazione, circostanza che le avrebbe certamente consentito di fornire idonea documentazione a sostegno delle proprie contestazioni”, cosicché la TU sarebbe del tutto inammissibile.
Inoltre, secondo l'appellante, i quesiti oggetto d'indagine non atterrebbero a valutazioni di natura tecnica, bensì condurrebbero alla formulazione di “valutazioni giuridiche o di merito”, sottratte alle funzioni del consulente tecnico, in quanto prerogativa del Giudicante.
La nota tecnica del CTP di l'Ing. , avrebbe peraltro evidenziato che i camici in Pt_1 Per_1 questione soddisfacevano i requisiti di autenticazione del fabbricante di cui all'allegato VII e all'art. 17 del D.lgs. n. 46/1997, in quanto “per i dispositivi medici di classe I non sterili, non è richiesta la marcatura CE da parte di un organismo notificato per la valutazione della conformità, ma è sufficiente l'autocertificazione del fabbricante”.
L'appellante sottolinea, altresì, che la verifica sulla marcatura CE non sarebbe stata oggetto di quesito e sarebbe stata rilevata “occasionalmente e tardivamente dal solo CTP di RI nelle proprie osservazioni alla perizia, senza una previa indagine approfondita mai richiesta e soprattutto senza
8 contraddittorio fra le parti, quindi del tutto priva delle caratteristiche di un vero accertamento e di valore probatorio”, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Pertanto, l'appellante contesta che l'affermazione del CTP di (fondata, in tesi, “su di un CP_2 riscontro non verificato e non verificabile in contraddittorio”) possa essere sufficiente per far ritenere accertato dalla TU (che, in tesi, “non riesaminò la merce, ma si basò esclusivamente sull'unico campione in suo possesso”) un presunto inadempimento, con conseguente difetto di motivazione dell'impugnata sentenza sul punto.
4.4. Enuma con la comparsa conclusionale introduce per la prima volta l'argomento difensivo secondo cui, attesa l'integrale esecuzione del contratto in territorio cinese, sarebbe stato onere di chiedere e stabilire contrattualmente che i camici dovessero riportare la marcatura CE, “perché CP_2 le aziende cinesi non sono soggette alle norme europee sulla marcatura CE quando producono beni
e li consegnano in territorio cinese. Di conseguenza, non era tenuta a conoscere la Pt_1 normativa europea e neppure le regole contingenti emanate in Italia per far fronte alla situazione epidemica. Dunque, non era tenuta ad effettuare la marcatura del prodotto senza Pt_1 un'esplicita richiesta in tal senso”.
5. Occorre premettere che è pacifica, oltre che documentale, la ricostruzione dei fatti come riportata dal primo Giudice e, allo stesso modo, è pacifica - poiché non contestata - la riqualificazione giuridica della domanda formulata da di accertamento dell'intervenuta risoluzione dell'ordine di CP_2 acquisto del 09/04/2020 quale domanda di risoluzione per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., aspetti sui quali si è quindi formato il giudicato.
6. Passando al merito della vertenza, la Corte è chiamata a valutare la sussistenza o meno dell'inadempimento della convenuta ex art. 1497 c.c., sub species di fornitura di camici “non sterili” con una certificazione TUV “sospesa”, relativamente all'ordine di acquisto inoltrato da il CP_2
9/4/2020, avente ad oggetto inizialmente 100.000 camici, poi ridotto ai 50.000 effettivamente consegnati.
6.1 Orbene, dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020 (di cui ai docc. 1 e 2 prodotti da , precedentemente all'ordine di acquisto del 09/04/2020, risulta che, a Pt_1 fronte della richiesta di dell'importante fornitura di 400.000 camici, (che non è una CP_2 Pt_1 produttrice, bensì una mera rivenditrice) aveva proposto due possibili fornitori, alternativi tra loro
( o ), di cui aveva indicato le rispettive caratteristiche e la specifica documentazione Pt_2 Per_2 tecnica che le medesime avrebbero rispettivamente fornito, al fine di consentire ad “una CP_2 valutazione completa”.
In particolare, aveva riferito che aveva “disponibilità immediate” e la capacità di fornire Per_2
400.000 camici nell'immediatezza, mentre aveva “disponibilità produttiva dal 20 aprile”. Pt_2
Aggiungeva tuttavia “Come potete vedere la documentazione di è più esaustiva Pt_1 Pt_2
e allega anche le certificazioni TUV, e questo perché l'azienda, peraltro quotata, è nel settore da circa trenta anni ed è comunemente riconosciuta come una tra le leader nel settore. La documentazione di allega le certificazioni SGS, anch'esse riconosciute a livello Per_2 internazionale, ma le certificazioni sono inerenti al materiale utilizzato e non al prodotto
9 confezionato finito. Il prodotto al 98% è costituito da questo unico materiale, ma per correttezza riteniamo necessario mettervi al corrente di questo aspetto. Sempre riguardo , anche in Pt_4 riferimento alla certificazione CE vi chiederei di tenere presente che il documento è un certificato temporaneo in attesa del certificato definitivo. La ragione è che molti produttori come , Per_2 per altro variamente qualificati e certificati, hanno riconvertito delle linee produttive e applicato per questa specifica certificazione esattamente a seguito di questa eccezionale richiesta di prodotto”.
Alla luce di tali specifiche indicazioni, la scelta di si era quindi indirizzata sul fornitore CP_2
proprio in ragione della fornitura garantita da una documentazione tecnica più “esaustiva” Pt_2
e dalle certificazioni TUV, nonostante tale fornitore avrebbe richiesto maggiori tempistiche per la consegna della merce.
La scelta del fornitore era rimasta “ferma” anche quando aveva inoltrato l'ordine del Pt_2 CP_2
09/04/2020 oggetto di giudizio, atteso che, nonostante la forte contrazione del numero dei camici della fornitura (sceso dagli iniziali 400.000 a 100.000), nel relativo oggetto era stata riportata la dicitura “Camici chirurgici non sterili - Già approvati dal profilo tecnico”, approvazione dal punto di vista tecnico da riferirsi ragionevolmente alla scelta operata da nel precedente scambio e- CP_2 mail sopra riportato, intercorso tra le parti tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020.
Che l'ordine del 09/04/2020 riguardasse i camici forniti da trova conferma nell'e-mail del Pt_2
13/04/2020, con cui l'odierna appellante aveva riallegato la documentazione tecnica di per Pt_2 averne l'approvazione, richiamando sul punto le precedenti intese, “nonostante le nuove regolamentazioni del 10 aprile (n.d.r. ovvero l'ordine di acquisto del 09/04/2020)” (cfr. doc. 17
. Pt_1
Tale conclusione è avvalorata ulteriormente dall'e-mail del 24/05/2020 con cui la stessa aveva Pt_1 riconosciuto di aver inviato tutta la documentazione tecnica, comprensiva della certificazione TUV, ad per la conferma della fornitura (cfr. doc. 12 . CP_2 Pt_1
Sulla base delle suesposte considerazioni, sebbene la certificazione TUV non fosse necessaria per legge per i camici “non sterili” (come correttamente rilevato dal Tribunale sulla base delle risultanze della TU e, per altro verso, sostenuto per diverse ragioni dall'odierna appellante con il secondo motivo d'appello), tale certificazione era stata comunque espressamente prevista dalle parti come una qualità della fornitura promessa da ad . Pt_1 CP_2
6.2 Per altro verso, è documentalmente dimostrato e non confutato che tale certificazione era stata collocata tra quelle ritenute false e che, per tale ragione, era stata sospesa a decorrere dal 20/5/2020
(cfr. doc. 16 . Pt_1
Sul punto, la tesi dell'appellante oggetto del primo e del secondo motivo -in base alla quale al momento dell'esecuzione della consegna al vettore in Cina, la fornitura aveva tutti i requisiti e le qualità promesse e che la sopravvenuta sospensione del certificato di qualità dovesse essere un rischio ricadente su in virtù della clausola c.d. “FOB” pattuita tra le parti con il contratto CP_2 dell'08/04/2020 e con l'e-mail del 1° aprile 2020 (docc. 1, 4 -, è del tutto infondata, atteso Pt_1 che tale clausola era stata riportata solo nella bozza pro-forma del 1° aprile 2020 e nella bozza di
10 contratto dell'08/04/2020, entrambi documenti unilateralmente predisposti da che non Pt_1 risultano essere stati, tuttavia, né sottoscritti né accettati da (docc. 3, 4 . CP_2 Pt_1
Di converso, nell'ordine di acquisto inoltrato da il 09/04/2020 -unico atto che fa fede della CP_2 volontà delle parti- non vi era alcuna menzione della clausola “FOB” e anzi, contrariamente all'assunto di parte appellante, era stata espressamente e tassativamente prevista la consegna presso l'aeroporto di Malpensa, non in Cina, entro il 20/04/2020.
Pertanto, gli atti unilateralmente predisposti da -non sottoscritti e accettati da non Pt_1 CP_2 possono impegnare quest'ultima relativamente a una clausola che deve invece risultare chiara ed esplicita, attese le conseguenze in termini di assunzione dei rischi che possano derivare dal trasporto della merce compravenduta.
Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che la clausola FOB “per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, tanto da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di fare ricorso, ai fini della identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Icoterms (…) purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale (Cass. Sez. Un. ord. 14 novembre 2014, n.
24279)” (cfr. Cass. SS.UU. n 11382/2016), presupposto del tutto assente nella fattispecie in esame, cosicché la sopravvenuta sospensione della certificazione TUV è una circostanza che non può che ricadere e rimanere imputabile ad Pt_1
Peraltro, contrariamente alla tesi di parte appellante, la ritenuta mancata pattuizione della clausola
“FOB” non è in contrasto con l'assunzione dei costi di spedizione e dazi pacificamente assunti da
, atteso che, proprio a motivo della mancanza di una pattuizione contraria, non sussiste CP_2 un'incompatibilità tra l'assunzione del rischio da parte del venditore sino alla materiale consegna dei beni e l'accordo che i costi di spedizione siano sostenuti dall'acquirente che sceglie altresì lo spedizioniere.
6.3 L'inadempimento dell'odierna appellante è tanto più grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., ove si consideri che aveva consegnato camici “non sterili” in relazione ai quali, non solo era stata rilasciata una certificazione TUV, successivamente sospesa, ma erano privi della marcatura CE sulle relative confezioni e imballaggi esterni, come denunciato da sin dall'e-mail dell'01/06/2020 ( “- sulla CP_2 confezione e sull'imballaggio esterno non è presente alcun marchio CE”; doc. 10), senza alcuna successiva replica sul punto da parte di se non dopo che la TU ne ha rilevato l'effettiva Pt_1 mancanza, sottolineandone l'obbligatorietà ex lege (“(…) i camici visionati nel corso dell'accesso del 03/02/2023 sono risultati privi di marcatura CE, come risulta anche dalle foto in all.2.2; la mancata marcatura rappresenta un difetto di conformità ai requisiti normativi sufficiente a vietarne
l'immissione in commercio (vedi D.Lgs.46/97 art.23 comma 3)”).
Sul punto, con il terzo motivo d'appello, assume che tale accertamento della TU sarebbe Pt_1 stato svolto senza alcun contraddittorio fra le parti, quindi in palese violazione del diritto di difesa.
Al riguardo, occorre innanzitutto sottolineare che la linea difensiva dell'odierna appellante è mutata nel presente giudizio, ove si consideri che in primo grado aveva dedotto esclusivamente che Pt_1 non sarebbe stata necessaria una certificazione di un ente terzo circa la conformità CE della merce,
11 ma che sarebbe stata sufficiente la dichiarazione rilasciata dal produttore e, a tal fine, aveva depositato in atti un certificato rilasciato a il 23/02/2021, senza, tuttavia, fornire alcuna prova circa la Pt_2 validità di tale certificazione anche per la merce fornita l'anno precedente.
In ogni caso, fermo restando che l'istanza di di disposizione della TU non era “esplorativa” CP_2
e che con i quesiti formulati il Tribunale (“verifichi il c.t.u.: se i camici non sterili per cui è causa necessitino di certificazione in base alla normativa vigente al momento dell'acquisto e in base a quanto pattuito dalle parti nell'ordine di acquisto, e in caso positivo, se fossero forniti della relativa certificazione al momento della consegna”) aveva demandato valutazioni di natura tecnica, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'accertamento della TU circa l'assenza della marcatura CE non era stato effettuato in violazione del diritto di difesa perchè aveva dedotto CP_2 la mancanza del marchio CE sin dall'atto introduttivo, specificando ulteriormente la propria posizione con la memoria ex art. 183, c. 6 n. 1 c.p.c.
Riguardo, invece, l'argomento difensivo di -secondo cui, dovendo consegnare la merce in Pt_1 territorio cinese, non sarebbe stata tenuta a conoscere la normativa europea e neppure le regole contingenti emanate in Italia, cosicché sarebbe stato onere di richiedere espressamente la CP_2 marcatura CE in sede di trattative- oltre ad essere inammissibile, essendo stato sollevato per la prima volta con la comparsa conclusionale del presente giudizio, è contraddittorio rispetto alla linea difensiva tenuta nel primo grado, oltre che contrastante con la documentazione in atti.
Invero, dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020 (di cui ai docc.
1 e 2 prodotti da , l'odierna appellante, illustrando le caratteristiche delle due fornitrici Pt_1 proposte e la specifica documentazione tecnica che le medesime avrebbero rispettivamente fornito, aveva evidenziato che uno degli aspetti decisivi per la scelta era proprio il rilascio della certificazione
CE.
Inoltre, dall'esame dallo scambio e-mail del 24/05/2020 con il quale aveva denunciato la falsità CP_2 del certificato rilasciato dall'ente certificatore TUV SUD, risulta che tale certificato rientrava nel genus dei certificati CE richiesti per l'importazione della merce in Europa, il che dimostra che Pt_1 era ben consapevole della destinazione della merce e della necessità che la merce avesse adeguata certificazione CE (cfr. doc. 10).
6.4 Per tutto quanto esposto, l'appello è destituito di fondamento, e, quindi, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
7. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere ad le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 CP_2
(modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (da € 520.001,00 a €
1.000.000,00) e con l'applicazione dei valori medi per la fase studio ed introduttiva e dei valori minimi per la fase di trattazione e decisoria, contenute nella sola partecipazione in udienza e discussione orale della causa.
7.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8103/2024, depositata il 15/09/2024,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese Parte_1 del grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 17.590,00 per compensi, di cui €
4.607,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 4.744,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1-quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Consigliere istr. est. La Presidente dr.ssa Isabella Ciriaco dr.ssa Laura Sara Tragni
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