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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/11/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2311 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES IO, con la quale è elettivamente domiciliata in Brancaleone (RC) via
Tripoli n. 19 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 17/02/2022, l ha comunicato, attraverso la CP_1
pubblicazione degli elenchi anagrafici di variazione, il disconoscimento di 102 giornate agricole relative all'anno 2017;
- che, nel periodo oggetto di contestazione, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta “GI TO”;
- che, non essendo in grado di individuare la motivazione della cancellazione nei provvedimenti dell' non è in grado di proporre una CP_1
adeguata difesa al fine di dimostrare il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta “GI TO”;
- che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, -accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno, 2017, come bracciante agricolo nei periodi indicati in premessa;
-Annullare la comunicazione impugnata;
-Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici CP_1
per l'agricoltura; Il tuto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che la sig.ra è stata cancellata dagli elenchi nominativi dei Pt_1
lavoratori agricoli del Comune di Bruzzano Zeffirio, per l'anno 2017, in seguito ad un accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'azienda agricola del sig.
GI TO, all'esito del quale gli ispettori verbalizzanti hanno accertato la non genuinità di tutti i rapporti di lavoro denunciati dal sig. GI TO, nel 3
periodo dal 01/01/2015 al 30/09/2021, annullando le giornate attribuite ai dipendenti;
- che i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda, oltre a non presentare i requisiti essenziali del lavoro subordinato, sono risultati essere fittizi e finalizzati unicamente alla costituzione di posizioni assicurative al fine di beneficiare di talune prestazioni previdenziali;
- che la produzione da parte della ricorrente della Certificazione Unica non consente di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e tenuto conto dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'azienda del sig. GI TO, alla luce degli accertamenti e dei sopralluoghi espletati da parte dei funzionari;
CP_1
- che legittimamente la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in relazione alle giornate denunciate dal sig.
GI TO, anche in applicazione dell'art. 8, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 375/1993;
- che, in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., che, nella specie, non è stato ottemperato.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con provvedimento del 9/11/2024, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova in quanto, all'udienza del 5/11/2024, fissata per l'espletamento della prova per testi, non è comparsa a mezzo del proprio difensore.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato. 4
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001). 5
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio,
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta
(buste paga denuncia trimestrale DMAG) non è idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni oggetto di giudizio è scaturita all'esito di un accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda GI
TO.
Nel corso dell'accertamento, gli ispettori hanno sentito il datore di lavoro
GI TO, che ha dichiarato di essere un fisioterapista, alle dipendenze dell'ospedale di Locri e di essere, allo stesso tempo, titolare dell'azienda agricola sita in contrada Guardia di San Luca e con sede legale in via Manzoni
n. 19, presso l'abitazione dei genitori.
Inoltre, il datore di lavoro ha dichiarato che l'azienda insiste su quattro terreni tutti di proprietà del comune di San Luca, oggetto di concessione, separati da viuzze, recintati e coltivati soltanto con uliveti e di non avere più animali dal 2005, ad eccezione di cinque maiali, quattro pecore e le galline, dei quali si occupano i suoi dipendenti, assunti nella misura di 15 o 20 all'anno, per
51 o 102 giornate. 6
Ancora, il datore di lavoro ha dichiarato di avere in gestione anche un terreno di cui risulta concessionario il fratello , che lo aiuta Persona_1
nella gestione dell'azienda.
Infine, il datore di lavoro ha decritto le attività svolte dai suoi dipendenti come la raccolta delle olive, la pulizia la sistemazione dei terreni la sistemazione dei muri a secco e delle viuzze, la concimazione delle piante.
In sede di audizione, il datore di lavoro ha dichiarato di ricordare solo i nomi di alcuni suoi dipendenti, per lo più suoi familiari.
In sede di ispezione, nel corso della quale il titolare non ha esibito né fatture di acquisto né fatture di vendita, gli ispettori hanno ravvisato delle incongruenze tra la consistenza aziendale e quanto indicato nella D.A. del 207, anche in termini di fabbisogno aziendale riscontrando, peraltro, in sede di accesso una scarsa cura e manutenzione dei terreni e dei muri a secco.
Nondimeno, gli ispettori hanno riscontrato delle anomalie nell'ambito dei vari infortuni denunciati dai dipendenti, dei quali, peraltro, il datore di lavoro non aveva completa cognizione, pur essendo stati coinvolti dei suoi stretti familiari.
Infine, anche le audizioni dei dipendenti che si sono presentati, tra cui non figura l'odierna ricorrente, si sono rivelate contrastanti e confuse, con riferimento all'attività svolta, al numero di giornate lavorative, agli orari di lavoro, alle culture svolte sui terreni, alla figura del datore di lavoro.
Pertanto, gli ispettori, avendo riscontrato che non tutti i terreni presenti nella denuncia aziendale erano nella disponibilità del sig. GI TO, che parte di essi risultavano di natura boscosa e non coltivabile, che il fabbisogno di manodopera è soddisfatto in ambito familiare, che le registrazioni dei LUL sono inattendibili, che le dichiarazioni rese dai lavoratori sono contrastano con quanto accertato in sede di verifica, hanno disposto l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro denunciati e la chiusura della posizione aziendale CIDA
41906, come si evince dal verbale ispettivo allegato dall' . CP_1 7
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Le risultanze istruttorie sono state ulteriormente chiarite degli ispettori verbalizzanti dell' e , escussi nel CP_1 Controparte_2 Persona_2
corso dell'istruttoria processuale.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Non sono parente Controparte_2
della ricorrente;
sono un ispettore dell e mi sono occupata Parte_1 CP_1
dell'ispezione presso l'azienda GI TO;
ricordo il nome di Parte_1
perché risultava assunta dall'azienda; non ho mai incontrato personalmente la NO;
la ricorrente è stata convocata nel corso degli accertamenti Parte_1
insieme a tutti coloro che risultavano essere dipendenti dell'azienda, ma non si
è presentata e non ha trasmesso giustificazioni L'accertamento ispettivo si è svolto nel 2021 e ha riguardato il periodo dal 1/01/2015 e il 30/09/2021; ho incontrato il titolare dell'azienda GI TO e l'ho sentito personalmente;
abbiamo inoltre fatto un sopralluogo presso l'azienda e abbiamo visto i terreni da fuori perché erano recintati e quando siamo andati non vi era nessuno che potesse aprirci;
preciso che ci siamo recati presso i terreni dell'azienda accompagnati dai carabinieri di San Luca;
i terreni erano recintati, non ricordo se vi fosse un cancello, ma non era possibile accedervi liberamente;
dalla strada i terreni erano visibili: si trattava di un terreno scosceso con degli alberi di ulivo;
preciso inoltre che noi visioniamo i terreni con immagini satellitari 8
prima di recarci sul posto;
sui terreni non vi era nessuno, neanche il titolare.
Abbiamo convocato il sig. GI TO Presso l di Locri prima del CP_1
sopralluogo; lui ci ha detto che la sua azienda gestiva 4 terreni tutti in contrada
Guardia di San Luca, non di sua proprietà ma in base ad una concessione del comune;
ci ha detto che un tempo aveva animali, ma non ne aveva più ad eccezione di qualche gallina;
abbiamo visionato la concessione del comune di
San Luca;
preciso che il sig. GI ha dichiarato di gestire terreni che solo in parte erano dati a lui in concessione mentre un'altra parte risultava in concessione al fratello;
tuttavia, il fratello risultava assunto Persona_1
dal sig. GI TO come bracciante agricolo. Il titolare, con riferimento alla gestione dei terreni, ha detto che vi erano degli uliveti, lavorati interamente
a mano;
il sig. GI TO ci ha riferito di lavorare prevalentemente con il fratello con il cognato e con il nipote;
ha Controparte_3 Controparte_4
dichiarato di essere aiutato per tutto l'anno nella gestione dei terreni dai citati familiari;
ha riferito di avere altri dipendenti, ma di non ricordare i nomi;
ha precisato che assumeva prevalentemente familiari e di aver assunto anche estranei alla famiglia, citandone due e dichiarando di non ricordare gli altri nomi. il Sig. GI TO ci ha consegnato soltanto la concessione del comune di San luca, il libro unico e altra documentazione;
non ci ha consegnato fatture relative all'attività; ci ha detto che portava le olive presso un frantoio, ma non è stato molto preciso in merito;
ha riferito di aver emesso regolari fatture per la vendita dell'olio che erano presso il suo commercialista ma che non sono mai state esibite;
infatti, noi abbiamo fatto accesso agli atti dell verificando che l'unico modello iva presente era Controparte_5
relativo all'anno di imposta 2017. Il sig. GI TO ha dichiarato, inoltre, di essere fisioterapista dipendente dell'ospedale di Locri;
intendo precisare che secondo la nostra ricostruzione, l'azienda consisteva in soli due ettari di uliveto;
secondo le tabelle ettaro culturali due ettari di terreno non richiedono più di 160 giornate annuali, pienamente soddisfatte con il lavoro dei familiari 9
del quale il titolare dell'azienda ha riferito;
pertanto, abbiamo provveduto alla cancellazione di tutti i rapporti denunciati nel periodo oggetto di ispezione.
Abbiamo convocato 43 dipendenti dell'azienda GI TO e se ne sono presentati 27, i quali hanno riferito varie cose, tra cui cose non corrispondenti allo stato dei luoghi, qualcuno ci ha detto di lavorare a Dirami, in provincia di
BO Valentia e che il titolare si sarebbe recato ogni giorno a controllare”.
Nondimeno, il teste ha dichiarato che: “confermo il Persona_2
contenuto del verbale ispettivo al quale mi riporto;
ho partecipato al sopralluogo eseguito sui terreni insieme ai carabinieri;
i terreni si trovano a
San luca e sono in concessione dal comune al sig. GI TO, il quale ci ha detto, in sede ispettiva, di occuparsi della gestione anche di una parte di terreni dati in concessione al fratello . Ci siamo recati sui terreni e li Persona_1
abbiamo trovati chiusi;
c'era un cancello chiuso e non vi era nessuno;
dal di fuori si vedevano i terreni in quanto la strada era nella parte bassa pianeggiante e i terreni erano in salita ed erano scoscesi;
nella parte dei terreni che si vedeva dalla strada vi erano delle piante di ulivi sparpagliate e abbiamo notato che si vedevano dei muretti a secco sui terreni decisamente rovinati sebbene il sig. GI TO ci avesse detto di aver eseguito dei lavori di manutenzione dei muri a secco;
anzi non ricordo se il sig. GI TO ce lo abbia riferito personalmente o se ciò fosse riportato sulla relazione tecnica che ci ha esibito in sede di audizione;
il sig. GI TO aveva giustificato parte delle assunzioni di manodopera con la necessità di eseguire tali lavori di manutenzione delle strade e dei muretti a secco, ossia di manutenzione straordinaria dei terreni, cosa che non abbiamo riscontrato al momento del sopralluogo;
poi ci siamo spostati presso un'altra particella piuttosto estesa che nella denuncia aziendale era riportata come uliveto mentre dal SIAN risultava come bosco;
quando vi siamo recati in loco abbiamo verificato che effettivamente il terreno era di natura boschiva. Abbiamo convocato tutti i dipendenti, ma non si sono presentati tutti;
la NO ha ricevuto la Parte_1 10
raccomandata di convocazione ma non si è presentata;
preciso che nella raccomandata inviata alla NO vi erano i nostri recapiti e veniva Parte_1
spiegato che poteva contattarci per avere un altro appuntamento in caso di impossibilità a comparire;
tuttavia la NO non ci ha mai contattato;
Pt_1
inoltre preciso che dei dipendenti che si sono presentati, circa una ventina, nessuno ha nominato la NO come collega di lavoro;
i dipendenti che Pt_1
si sono presentati erano per lo più parenti di GI TO e hanno dichiarato di aver lavorato in ambito familiare e che non avevano mai visto persone estranee alla famiglia all'esito dell'ispezione abbiamo annullato tutti i rapporti di lavori in quanto i terreni gestiti dalla ditta erano estesi soltanto per un paio di ettari di uliveti ed erano gestiti dai familiari i quali si recavano sui terreni al bisogno, per tutto l'anno, senza dei giorni prestabiliti, come una gestione familiare;
se ben ricordo il terreno era in concessione già al Sig. GI al quale lui era subentrato;
inoltre, i parametri economici son stati rilevanti ai fini della cancellazione in quanto negli ultimi anni erano state documentate vendite per circa di novemila euro a fronte di circa quattrocentomila euro di retribuzioni dichiarate;
inoltre, con riferimento ai lavoratori estranei alla famiglia denunciati negli anni oggetto di ispezione, sono stati gli stessi familiari del sig. GI in sede ispettiva a dichiarare che, nei giorni in cui si recavano presso i terreni, non vi erano persone estranee alla famiglia;
alla luce di tutto ciò abbiamo disposto la cancellazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati. Mi riporto integralmente al verbale ispettivo”.
Orbene, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Preliminarmente, osserva il giudicante che non corrisponde al vero quanto eccepito nel ricorso introduttivo, secondo cui l' non avrebbe indicato la CP_1
motivazione del disconoscimento che non sembra essere stato disposto con il provvedimento emesso in quanto, da una lettura del provvedimento allegato al ricorso introduttivo, si evince la motivazione del disconoscimento, derivante 11
dalle risultanze di un accertamento ispettivo eseguito nei confronti del datore di lavoro.
Parte ricorrente, dinanzi alla contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro denunciati, che ha determinato il disconoscimento delle giornate agricole per l'anno 2017, avrebbe avuto l'onere di provare la sussistenza di un vincolo di subordinazione e di tutti gli elementi che connotano la subordinazione per i periodi dedotti in ricorso, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività descritta, dietro il corrispettivo di una retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Tuttavia, nessuno degli elementi della subordinazione è emerso dalle allegazioni in atti, né dall'istruttoria, atteso che parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova con provvedimento del 9/11/2024, in quanto, all'udienza del 5/11/2024, fissata per l'espletamento della prova per testi, non è comparsa a mezzo del proprio difensore.
Pertanto, parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha ottemperato a tale onere, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per i periodi dedotti in ricorso, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2311/2022, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 1312,00, oltre accessori, come per legge. Locri, 13/11/2025
12
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2311 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES IO, con la quale è elettivamente domiciliata in Brancaleone (RC) via
Tripoli n. 19 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 17/02/2022, l ha comunicato, attraverso la CP_1
pubblicazione degli elenchi anagrafici di variazione, il disconoscimento di 102 giornate agricole relative all'anno 2017;
- che, nel periodo oggetto di contestazione, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta “GI TO”;
- che, non essendo in grado di individuare la motivazione della cancellazione nei provvedimenti dell' non è in grado di proporre una CP_1
adeguata difesa al fine di dimostrare il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta “GI TO”;
- che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, -accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno, 2017, come bracciante agricolo nei periodi indicati in premessa;
-Annullare la comunicazione impugnata;
-Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici CP_1
per l'agricoltura; Il tuto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che la sig.ra è stata cancellata dagli elenchi nominativi dei Pt_1
lavoratori agricoli del Comune di Bruzzano Zeffirio, per l'anno 2017, in seguito ad un accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'azienda agricola del sig.
GI TO, all'esito del quale gli ispettori verbalizzanti hanno accertato la non genuinità di tutti i rapporti di lavoro denunciati dal sig. GI TO, nel 3
periodo dal 01/01/2015 al 30/09/2021, annullando le giornate attribuite ai dipendenti;
- che i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda, oltre a non presentare i requisiti essenziali del lavoro subordinato, sono risultati essere fittizi e finalizzati unicamente alla costituzione di posizioni assicurative al fine di beneficiare di talune prestazioni previdenziali;
- che la produzione da parte della ricorrente della Certificazione Unica non consente di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e tenuto conto dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'azienda del sig. GI TO, alla luce degli accertamenti e dei sopralluoghi espletati da parte dei funzionari;
CP_1
- che legittimamente la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in relazione alle giornate denunciate dal sig.
GI TO, anche in applicazione dell'art. 8, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 375/1993;
- che, in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., che, nella specie, non è stato ottemperato.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con provvedimento del 9/11/2024, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova in quanto, all'udienza del 5/11/2024, fissata per l'espletamento della prova per testi, non è comparsa a mezzo del proprio difensore.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato. 4
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001). 5
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio,
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta
(buste paga denuncia trimestrale DMAG) non è idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni oggetto di giudizio è scaturita all'esito di un accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda GI
TO.
Nel corso dell'accertamento, gli ispettori hanno sentito il datore di lavoro
GI TO, che ha dichiarato di essere un fisioterapista, alle dipendenze dell'ospedale di Locri e di essere, allo stesso tempo, titolare dell'azienda agricola sita in contrada Guardia di San Luca e con sede legale in via Manzoni
n. 19, presso l'abitazione dei genitori.
Inoltre, il datore di lavoro ha dichiarato che l'azienda insiste su quattro terreni tutti di proprietà del comune di San Luca, oggetto di concessione, separati da viuzze, recintati e coltivati soltanto con uliveti e di non avere più animali dal 2005, ad eccezione di cinque maiali, quattro pecore e le galline, dei quali si occupano i suoi dipendenti, assunti nella misura di 15 o 20 all'anno, per
51 o 102 giornate. 6
Ancora, il datore di lavoro ha dichiarato di avere in gestione anche un terreno di cui risulta concessionario il fratello , che lo aiuta Persona_1
nella gestione dell'azienda.
Infine, il datore di lavoro ha decritto le attività svolte dai suoi dipendenti come la raccolta delle olive, la pulizia la sistemazione dei terreni la sistemazione dei muri a secco e delle viuzze, la concimazione delle piante.
In sede di audizione, il datore di lavoro ha dichiarato di ricordare solo i nomi di alcuni suoi dipendenti, per lo più suoi familiari.
In sede di ispezione, nel corso della quale il titolare non ha esibito né fatture di acquisto né fatture di vendita, gli ispettori hanno ravvisato delle incongruenze tra la consistenza aziendale e quanto indicato nella D.A. del 207, anche in termini di fabbisogno aziendale riscontrando, peraltro, in sede di accesso una scarsa cura e manutenzione dei terreni e dei muri a secco.
Nondimeno, gli ispettori hanno riscontrato delle anomalie nell'ambito dei vari infortuni denunciati dai dipendenti, dei quali, peraltro, il datore di lavoro non aveva completa cognizione, pur essendo stati coinvolti dei suoi stretti familiari.
Infine, anche le audizioni dei dipendenti che si sono presentati, tra cui non figura l'odierna ricorrente, si sono rivelate contrastanti e confuse, con riferimento all'attività svolta, al numero di giornate lavorative, agli orari di lavoro, alle culture svolte sui terreni, alla figura del datore di lavoro.
Pertanto, gli ispettori, avendo riscontrato che non tutti i terreni presenti nella denuncia aziendale erano nella disponibilità del sig. GI TO, che parte di essi risultavano di natura boscosa e non coltivabile, che il fabbisogno di manodopera è soddisfatto in ambito familiare, che le registrazioni dei LUL sono inattendibili, che le dichiarazioni rese dai lavoratori sono contrastano con quanto accertato in sede di verifica, hanno disposto l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro denunciati e la chiusura della posizione aziendale CIDA
41906, come si evince dal verbale ispettivo allegato dall' . CP_1 7
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Le risultanze istruttorie sono state ulteriormente chiarite degli ispettori verbalizzanti dell' e , escussi nel CP_1 Controparte_2 Persona_2
corso dell'istruttoria processuale.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Non sono parente Controparte_2
della ricorrente;
sono un ispettore dell e mi sono occupata Parte_1 CP_1
dell'ispezione presso l'azienda GI TO;
ricordo il nome di Parte_1
perché risultava assunta dall'azienda; non ho mai incontrato personalmente la NO;
la ricorrente è stata convocata nel corso degli accertamenti Parte_1
insieme a tutti coloro che risultavano essere dipendenti dell'azienda, ma non si
è presentata e non ha trasmesso giustificazioni L'accertamento ispettivo si è svolto nel 2021 e ha riguardato il periodo dal 1/01/2015 e il 30/09/2021; ho incontrato il titolare dell'azienda GI TO e l'ho sentito personalmente;
abbiamo inoltre fatto un sopralluogo presso l'azienda e abbiamo visto i terreni da fuori perché erano recintati e quando siamo andati non vi era nessuno che potesse aprirci;
preciso che ci siamo recati presso i terreni dell'azienda accompagnati dai carabinieri di San Luca;
i terreni erano recintati, non ricordo se vi fosse un cancello, ma non era possibile accedervi liberamente;
dalla strada i terreni erano visibili: si trattava di un terreno scosceso con degli alberi di ulivo;
preciso inoltre che noi visioniamo i terreni con immagini satellitari 8
prima di recarci sul posto;
sui terreni non vi era nessuno, neanche il titolare.
Abbiamo convocato il sig. GI TO Presso l di Locri prima del CP_1
sopralluogo; lui ci ha detto che la sua azienda gestiva 4 terreni tutti in contrada
Guardia di San Luca, non di sua proprietà ma in base ad una concessione del comune;
ci ha detto che un tempo aveva animali, ma non ne aveva più ad eccezione di qualche gallina;
abbiamo visionato la concessione del comune di
San Luca;
preciso che il sig. GI ha dichiarato di gestire terreni che solo in parte erano dati a lui in concessione mentre un'altra parte risultava in concessione al fratello;
tuttavia, il fratello risultava assunto Persona_1
dal sig. GI TO come bracciante agricolo. Il titolare, con riferimento alla gestione dei terreni, ha detto che vi erano degli uliveti, lavorati interamente
a mano;
il sig. GI TO ci ha riferito di lavorare prevalentemente con il fratello con il cognato e con il nipote;
ha Controparte_3 Controparte_4
dichiarato di essere aiutato per tutto l'anno nella gestione dei terreni dai citati familiari;
ha riferito di avere altri dipendenti, ma di non ricordare i nomi;
ha precisato che assumeva prevalentemente familiari e di aver assunto anche estranei alla famiglia, citandone due e dichiarando di non ricordare gli altri nomi. il Sig. GI TO ci ha consegnato soltanto la concessione del comune di San luca, il libro unico e altra documentazione;
non ci ha consegnato fatture relative all'attività; ci ha detto che portava le olive presso un frantoio, ma non è stato molto preciso in merito;
ha riferito di aver emesso regolari fatture per la vendita dell'olio che erano presso il suo commercialista ma che non sono mai state esibite;
infatti, noi abbiamo fatto accesso agli atti dell verificando che l'unico modello iva presente era Controparte_5
relativo all'anno di imposta 2017. Il sig. GI TO ha dichiarato, inoltre, di essere fisioterapista dipendente dell'ospedale di Locri;
intendo precisare che secondo la nostra ricostruzione, l'azienda consisteva in soli due ettari di uliveto;
secondo le tabelle ettaro culturali due ettari di terreno non richiedono più di 160 giornate annuali, pienamente soddisfatte con il lavoro dei familiari 9
del quale il titolare dell'azienda ha riferito;
pertanto, abbiamo provveduto alla cancellazione di tutti i rapporti denunciati nel periodo oggetto di ispezione.
Abbiamo convocato 43 dipendenti dell'azienda GI TO e se ne sono presentati 27, i quali hanno riferito varie cose, tra cui cose non corrispondenti allo stato dei luoghi, qualcuno ci ha detto di lavorare a Dirami, in provincia di
BO Valentia e che il titolare si sarebbe recato ogni giorno a controllare”.
Nondimeno, il teste ha dichiarato che: “confermo il Persona_2
contenuto del verbale ispettivo al quale mi riporto;
ho partecipato al sopralluogo eseguito sui terreni insieme ai carabinieri;
i terreni si trovano a
San luca e sono in concessione dal comune al sig. GI TO, il quale ci ha detto, in sede ispettiva, di occuparsi della gestione anche di una parte di terreni dati in concessione al fratello . Ci siamo recati sui terreni e li Persona_1
abbiamo trovati chiusi;
c'era un cancello chiuso e non vi era nessuno;
dal di fuori si vedevano i terreni in quanto la strada era nella parte bassa pianeggiante e i terreni erano in salita ed erano scoscesi;
nella parte dei terreni che si vedeva dalla strada vi erano delle piante di ulivi sparpagliate e abbiamo notato che si vedevano dei muretti a secco sui terreni decisamente rovinati sebbene il sig. GI TO ci avesse detto di aver eseguito dei lavori di manutenzione dei muri a secco;
anzi non ricordo se il sig. GI TO ce lo abbia riferito personalmente o se ciò fosse riportato sulla relazione tecnica che ci ha esibito in sede di audizione;
il sig. GI TO aveva giustificato parte delle assunzioni di manodopera con la necessità di eseguire tali lavori di manutenzione delle strade e dei muretti a secco, ossia di manutenzione straordinaria dei terreni, cosa che non abbiamo riscontrato al momento del sopralluogo;
poi ci siamo spostati presso un'altra particella piuttosto estesa che nella denuncia aziendale era riportata come uliveto mentre dal SIAN risultava come bosco;
quando vi siamo recati in loco abbiamo verificato che effettivamente il terreno era di natura boschiva. Abbiamo convocato tutti i dipendenti, ma non si sono presentati tutti;
la NO ha ricevuto la Parte_1 10
raccomandata di convocazione ma non si è presentata;
preciso che nella raccomandata inviata alla NO vi erano i nostri recapiti e veniva Parte_1
spiegato che poteva contattarci per avere un altro appuntamento in caso di impossibilità a comparire;
tuttavia la NO non ci ha mai contattato;
Pt_1
inoltre preciso che dei dipendenti che si sono presentati, circa una ventina, nessuno ha nominato la NO come collega di lavoro;
i dipendenti che Pt_1
si sono presentati erano per lo più parenti di GI TO e hanno dichiarato di aver lavorato in ambito familiare e che non avevano mai visto persone estranee alla famiglia all'esito dell'ispezione abbiamo annullato tutti i rapporti di lavori in quanto i terreni gestiti dalla ditta erano estesi soltanto per un paio di ettari di uliveti ed erano gestiti dai familiari i quali si recavano sui terreni al bisogno, per tutto l'anno, senza dei giorni prestabiliti, come una gestione familiare;
se ben ricordo il terreno era in concessione già al Sig. GI al quale lui era subentrato;
inoltre, i parametri economici son stati rilevanti ai fini della cancellazione in quanto negli ultimi anni erano state documentate vendite per circa di novemila euro a fronte di circa quattrocentomila euro di retribuzioni dichiarate;
inoltre, con riferimento ai lavoratori estranei alla famiglia denunciati negli anni oggetto di ispezione, sono stati gli stessi familiari del sig. GI in sede ispettiva a dichiarare che, nei giorni in cui si recavano presso i terreni, non vi erano persone estranee alla famiglia;
alla luce di tutto ciò abbiamo disposto la cancellazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati. Mi riporto integralmente al verbale ispettivo”.
Orbene, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Preliminarmente, osserva il giudicante che non corrisponde al vero quanto eccepito nel ricorso introduttivo, secondo cui l' non avrebbe indicato la CP_1
motivazione del disconoscimento che non sembra essere stato disposto con il provvedimento emesso in quanto, da una lettura del provvedimento allegato al ricorso introduttivo, si evince la motivazione del disconoscimento, derivante 11
dalle risultanze di un accertamento ispettivo eseguito nei confronti del datore di lavoro.
Parte ricorrente, dinanzi alla contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro denunciati, che ha determinato il disconoscimento delle giornate agricole per l'anno 2017, avrebbe avuto l'onere di provare la sussistenza di un vincolo di subordinazione e di tutti gli elementi che connotano la subordinazione per i periodi dedotti in ricorso, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività descritta, dietro il corrispettivo di una retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Tuttavia, nessuno degli elementi della subordinazione è emerso dalle allegazioni in atti, né dall'istruttoria, atteso che parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova con provvedimento del 9/11/2024, in quanto, all'udienza del 5/11/2024, fissata per l'espletamento della prova per testi, non è comparsa a mezzo del proprio difensore.
Pertanto, parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha ottemperato a tale onere, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per i periodi dedotti in ricorso, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2311/2022, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 1312,00, oltre accessori, come per legge. Locri, 13/11/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci