1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalita' di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione , a pena di decadenza.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 117 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 148 .
2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalita' di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
4. Ferma ((restando)) la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo' essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al primo periodo non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue i provvedimenti per intero.
L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all' articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui e' riconosciuto come compenso per l'attivita' svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. Il creditore puo' delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207 .
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo' essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validita'.
12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 ((rinnovano)) la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e ((la data di entrata)) in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all' articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis ((, secondo comma,)) del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile . L'avviso di cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.