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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 727/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GUARIGLIA ANTONIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“- i coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
gli stessi, altresì, vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e provvederanno in via autonoma e ciascuno per proprio conto al proprio mantenimento;
- le somme in deposito sul menzionato c/c bancario n. 4052 cointestato presso la BCC di Roma verranno ripartite in pari misura tra i coniugi, secondo quello che risulterà esserne il saldo attivo al momento dell'emananda sentenza di separazione personale;
- a titolo esclusivo di compensazione di quanto versato dalla Sig.ra in occasione della ricordata transazione conclusa nel 2022 con il Parte_2
terzo – e, quindi, senza che ciò possa costituire assegno di Controparte_1 mantenimento a suo favore, neppure una tantum - la casa coniugale rimarrà nella proprietà, possesso ed uso esclusivo di essa ricorrente, che ivi risiederà con la figlia . Il Persona_1
marito, quindi, si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla moglie la propria quota di proprietà sull'immobile sito in Cisterna di Latina (LT), alla via Luigi Mazzesi n. 4 (già civico n. 2), identificato nel relativo Catasto Fabbricati al foglio 162, particella 150, subalterno 1, categoria A/7, classe 1, rendita catastale euro 702,38. L'atto pubblico sarà stipulato presso lo studio notarile che verrà scelto dalla moglie entro il termine che le Parti stesse dichiarano essenziale di giorni 80 (ottanta) dalla pubblicazione della sentenza emessa dall'intestato
Tribunale a definizione del presente procedimento. Saranno a carico della moglie le spese per l'atto notarile ed ogni altra a questo connessa e conseguenziale nonché le spese eventualmente occorrenti a rendere conforme lo stato di fatto dell'immobile a quello risultante in Catasto nonché, in genere, alle vigenti normative urbanistiche;
- tutti i beni insistenti nella casa coniugale verranno suddivisi tra i coniugi previo separato accordo;
si dà atto che il Sig. ha già parzialmente asportato oggetti ed effetti di uso personale e Pt_1 provvederà ad asportare definitivamente quanto ancora di sua proprietà esclusiva entro e non oltre la data che sarà concordata per l'atto notarile di cui al precedente punto;
- ciascun coniuge manterrà per sé la proprietà, il possesso e l'uso esclusivo dell'autovettura a sé intestata;
- le somme depositate sul conto corrente uninominale B.N.L. n. 5898, intestato alla moglie, rimarranno di esclusiva pertinenza di questa ” Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in FE (RM) il 30/08/1982,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 117, Parte II, Serie A, dell'anno 1982), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GUARIGLIA ANTONIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“- i coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
gli stessi, altresì, vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e provvederanno in via autonoma e ciascuno per proprio conto al proprio mantenimento;
- le somme in deposito sul menzionato c/c bancario n. 4052 cointestato presso la BCC di Roma verranno ripartite in pari misura tra i coniugi, secondo quello che risulterà esserne il saldo attivo al momento dell'emananda sentenza di separazione personale;
- a titolo esclusivo di compensazione di quanto versato dalla Sig.ra in occasione della ricordata transazione conclusa nel 2022 con il Parte_2
terzo – e, quindi, senza che ciò possa costituire assegno di Controparte_1 mantenimento a suo favore, neppure una tantum - la casa coniugale rimarrà nella proprietà, possesso ed uso esclusivo di essa ricorrente, che ivi risiederà con la figlia . Il Persona_1
marito, quindi, si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla moglie la propria quota di proprietà sull'immobile sito in Cisterna di Latina (LT), alla via Luigi Mazzesi n. 4 (già civico n. 2), identificato nel relativo Catasto Fabbricati al foglio 162, particella 150, subalterno 1, categoria A/7, classe 1, rendita catastale euro 702,38. L'atto pubblico sarà stipulato presso lo studio notarile che verrà scelto dalla moglie entro il termine che le Parti stesse dichiarano essenziale di giorni 80 (ottanta) dalla pubblicazione della sentenza emessa dall'intestato
Tribunale a definizione del presente procedimento. Saranno a carico della moglie le spese per l'atto notarile ed ogni altra a questo connessa e conseguenziale nonché le spese eventualmente occorrenti a rendere conforme lo stato di fatto dell'immobile a quello risultante in Catasto nonché, in genere, alle vigenti normative urbanistiche;
- tutti i beni insistenti nella casa coniugale verranno suddivisi tra i coniugi previo separato accordo;
si dà atto che il Sig. ha già parzialmente asportato oggetti ed effetti di uso personale e Pt_1 provvederà ad asportare definitivamente quanto ancora di sua proprietà esclusiva entro e non oltre la data che sarà concordata per l'atto notarile di cui al precedente punto;
- ciascun coniuge manterrà per sé la proprietà, il possesso e l'uso esclusivo dell'autovettura a sé intestata;
- le somme depositate sul conto corrente uninominale B.N.L. n. 5898, intestato alla moglie, rimarranno di esclusiva pertinenza di questa ” Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in FE (RM) il 30/08/1982,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 117, Parte II, Serie A, dell'anno 1982), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino