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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , alle h 15,10 dell'udienza del07.02.2025 all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2109/2024 R.G. promossa da: nato ad [...] il [...] ( c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Vincenzo SICA ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.05.2024 l'avv. Sica ha proposto opposizione avverso le Ordinanze
Ingiunzione nr. OI-001738677 e nr. OI-002105063 entrambe notificate il 13.04.2024 con cui l' CP_1 ha intimato il pagamento della somma di € 5.693,00 per omesso pagamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative agli anni 2017 e 2018.
Deduce l'opponente diversi motivi tra cui l'intervenuta prescrizione , conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 28.01.2025 si costituiva l' deducendo che effettivamente atteso il decorso del termine in autotutela ne provvedeva CP_1 all'annullamento e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere..
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
Invero l'annullamento in autotutela fa venire l'esame della domanda e quindi se il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
pagina 1 di 2 Ma è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, e nonostante l' si sia attivata CP_1 subito per l'annullamento, questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali.
Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto annulla le ordinanze – ingiunzioni Parte_1 indicate in premessa entrambe notificate il 13.04.2024.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA , il cui pagamento dispone in favore dell'avv. Vincenzo SICA procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta..
Siracusa 07.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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