Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 677/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 14/01/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente in opposizione l'avv. Andrea Scarmi, nonché la dott.ssa Valeria Simon ai fini della pratica forense per la parte convenuta opposta l'avv. Alessandro Pasquini
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
La difesa di parte opponente da atto di aver integralmente versato in data
11.10.2023 la somma di cui all'ordinanza di provvisoria esecutività del decreto, ossia 3.706,06. Su domanda del giudice la difesa precisa di avere altresì versato contestualmente la tassazione relativa al predetto pagamento.
La difesa di parte resistente ribadisce l'erroneità dei conteggi al netto. Con il TFR chiede la conferma dell'importo del TFR calcolata nella memoria, ribadendo che il prospetto paga del 2023 non spiega come il TFR sarebbe stato determinato, in particolare ribadendo l'incongruità della base di calcolo. Si contesta altresì la busta paga di dicembre in cui è stato detratto
6-7 della memoria di costituzione nella presente fase di opposizione. Segnala altresì che tra le parti è pendente un'ulteriore causa
1085/2024 con udienza il 28.10.2025, avente ad oggetto risarcimento danni da mobbing e per differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare. Conferma l'avvenuto pagamento di quanto all'ordinanza del 19.10.2023.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del 14/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 677 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
17/04/2023 a cui è stato riunito il procedimento di cui al RCL n. 717/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/crediti di lavoro da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t.
e
(C.F. ), entrambe con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SCARMI ANDREA, elettivamente domiciliate in Indirizzo
Telematico Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VEGGIARI ALESSIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
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Motivi della decisione
1.Con separati ricorsi, poi riuniti, Parte_1
(depositato il 17.4.2023) e (depositato il 28.4.2023 RCL Parte_1
717/2023), hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 142/2023 emesso
1 il 25-27.2.2023 (RCL 296/2023), con cui il suintestato Tribunale aveva ingiunto alle odierne ricorrenti, rispettivamente società e socia accomandataria, in via sussidiaria di pagare entro 40 giorni la somma di Euro 6.183,70 oltre interessi,
rivalutazione e spese. Il decreto ingiuntivo risulta notificato alla società a mezzo
PEC in data 6.3.2023 ed alla socia accomandataria in data 14.4.2023.
2. Le opposizioni risultano tempestive. In particolare, il termine con riferimento scadeva nella giornata di sabato (15.4.2023), prorogata ex lege al lunedì
successivo, ossia il 17.4.2023.
3. , in sede monitoria (ricorso depositato il 20.2.2023, RG CP_1
296/2023), premesso di avere lavorato per la società ingiunta dal 5.5.2016 al
7.12.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale indeterminato,
con qualifica di operaio, inquadrata al 5° livello CCNL Alimentari e Artigianato,
aveva chiesto il pagamento delle spettanze retributive di novembre 2022,
dicembre 2022 e delle competenze di fine rapporto, compreso il TFR. Fondava le proprie pretese creditorie sulle risultanze dell'estratto conto previdenziale : CP_2
quanto a novembre 2022 Euro 564,00 e quanto a dicembre 2022 Euro 858,00. Il
TFR veniva calcolato sulla base delle retribuzioni risultanti dal predetto estratto conto previdenziale e determinato in Euro 5.261,70, affermando di avere ricevuto a tali titoli solamente un acconto di Euro 500,00.
4. Hanno proposto opposizione le parti ingiunte, confermando la sussistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, nonché l'inquadramento contrattuale, ma precisando che la lavoratrice aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa
(consistente in “gravi vessazioni, ingenti differenze retributive e contributive”) in data 7.12.2022 con decorrenza dall'8.12.2022, essendo rimasta assente dal lavoro negli ultimi sei mesi per malattia (dall'8.6.2022): per tali ragioni riteneva insussistente la giusta causa, stante l'assenza del requisito dell'immediatezza tra le dimissioni e le pretese vessazioni e omissioni retributive, la cui sussistenza
2 veniva in fatto contestata. Considerate quindi le dimissioni come semplici, senza preavviso, riteneva di dover trattenere dall'ultima busta paga di dicembre 2022 la somma corrispondente a 15 giorni (così come previsto dall'art. 56 CCNL
Alimentari Artigianato, applicato).
Le opponenti sostengono inoltre, a fronte di tali circostanze, che l'odierna opposta, addetta all'unità produttiva di Angiari (luogo di propria residenza) per evitare di essere assegnata alla sede di Minerbe (VR), si sarebbe dapprima messa in malattia, poi avrebbe contestato presunte vessazioni e richiesto il pagamento di somme dovute a titolo retributivo, con comunicazione del proprio legale in data
27.6.2022.
Quanto alle mensilità oggetto dell'ingiunzione hanno dedotto di aver inviato alla lavoratrice le ultime buste paga in data 29.3.2023, in assenza di una richiesta specifica in tal senso in data antecedente: il netto della busta paga di novembre
2022 è di Euro 983,00: rispetto a tale somma è stata pagata a mezzo bonifico del
14.2.2023 la somma di Euro 500,00 con residuo netto di Euro 483,00; quanto alla busta paga di dicembre 2022, a fronte di un importo netto dovuto di Euro 475,04 è
stata effettuata la trattenuta per il mancato preavviso di Euro 467,32, con un residuo netto di Euro 7,72; quanto alla busta paga di gennaio 2023 relativa al TFR
la somma spettante sarebbe di Euro 4.215,34 netti (pari ad Euro 5.231,36 lordi).
Le opponenti dunque deducono che al momento del deposito del ricorso per ingiunzione il credito netto ammontava ad Euro 4.706,06. Con bonifico bancario del 20.3.2023, successivo alla notifica del decreto ingiuntivo, veniva versata alla lavoratrice l'ulteriore somma di Euro 1.000,00, riconosciuta come dovuta, con un residuo (netto) di Euro 3.706,06.
5. Costituitasi nell'odierno giudizio di opposizione, ricordando che CP_1
la retribuzione e le buste paga devono essere consegnate/inviate (normalmente avveniva a mezzo email all'indirizzo noto all'azienda) e pagate con periodicità
3 mensile (richiamando peraltro l'art. 32 CCNL applicato), dava atto di avere ricevuto l'ulteriore importo di Euro 1.000,00 dopo la notifica del decreto ingiuntivo, in data 20.3.2023 e di avere ricevuto al momento delle dimissioni il pagamento della mensilità di settembre 2022 e la mensilità di ottobre 2022 solo in data 27.12.2022, mentre l'acconto della busta paga di novembre 2022 veniva versato solo il 14.2.2023. L'opposta ha inoltre sottolineato come per costante giurisprudenza le somme dovute a titolo di retribuzione devono essere liquidate al lordo e che dunque l'opposizione appare del tutto infondata ed anzi temeraria.
6. All'udienza del 19.10.2023, il giudice ha disposto la riunione delle due distinte opposizioni proposte dalla società e dalla socia accomandataria, stante l'evidente connessione e proponeva la conciliazione della lite che veniva rifiutata dalla sola parte opposta che adombrava la possibilità di formulare ulteriori richieste in separati instaurandi giudizi (circostanza avvenuta, come riferito dalla difesa in sede di discussione, con successivo ricorso depositato il 30.5.2024, RGL
1085/2024). Il giudice si è quindi riservato. Con ordinanza del 19.10.2023 ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 142/2023
limitatamente alla somma lorda corrispondente al netto di Euro 3.706,06 e rigettate le istanze istruttorie ha rinviato per la discussione, successivamente rinviata stante l'applicazione dello scrivente magistrato in Corte d'Appello.
All'odierna udienza, celebratasi con le modalità di cui all'art. 127-bis c.p.c.,
sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
7. Come già affermato da questo Tribunale e dalla costante giurisprudenza di legittimità, le somme dovute a titolo di retribuzione devono essere liquidate al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente
4 ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli,
mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218
del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass., Sez. L., 13164 del
25/05/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; Sez. L, Sentenza n.
21010 del 13/09/2013; Sez. L, Sentenza n. 3375 del 11/02/2011; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21211 del 05/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008;
Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008; Sez. L, Sentenza n. 1486 del
23/03/1989).
8. Nel caso di specie dalle buste paga dei mesi di novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023 (doc. 12, 14, 15 opponente), prodotte in giudizio dalle opponenti e tardivamente inviate alla lavoratrice (in data 29.3.2023, doc. 17 opponente), solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro (8.12.2022) e della notifica del decreto ingiuntivo alla società (6.3.2023), in violazione di un preciso obbligo di legge
(artt. 1 e 3 L. 4/1953) e del contratto collettivo (art. 32, doc. 8 opposta), non essendo necessaria alcuna richiesta in tal senso del lavoratore, risultano le seguenti competenze:
- per il mese di novembre 2022 la somma lorda di Euro 1.099,29 (comprensivo dell'indennità di malattia che viene anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l' ); CP_2
- per il mese di dicembre 2022 la somma lorda di Euro 898,26 (non considerando la trattenuta di Euro 467,32 per il mancato preavviso delle dimissioni di cui si dirà
oltre);
- a titolo di TFR la somma lorda di Euro 5.231,36 come da busta paga di gennaio
5 elaborata successivamente dalla società, la stessa opposta afferma essere sostanzialmente coincidente con il calcolo effettuato in sede monitoria).
Il totale lordo competenze, come da buste paga prodotte dallo stesso datore di lavoro, risulta dunque pari ad Euro 7.228,91.
9. E' pacifico tra le parti che la società, in relazione alle predette spettanze, abbia versato prima del ricorso monitorio alla lavoratrice la somma di Euro 500,00
(infatti tale somma netta è stata correttamente detratta dal dovuto) e dopo la notifica del decreto ingiunto l'ulteriore somma netta di Euro 1.000,00 (come riconosciuto dalla stessa parte opposta nella presente sede di opposizione).
10. L'avvenuto pagamento anche solo parziale della somma ingiunta, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo poiché il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza,
senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent.
n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 21432 del 2011, n. 8428 del
2014).
11. Occorre in questa sede verificare altresì la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sussistenza della giusta causa di dimissioni, avendo parte datoriale effettuato nell'elaborazione dei prospetti paga (dicembre 2022), la trattenuta relativa al mancato preavviso, pari ad Euro 467,32 (quantificazione non contestata), dimissioni che, come pacifico e documentato, la lavoratrice ha rassegnato in data 7.12.2022 con effetto dal giorno successivo.
11.1 Nel modulo di dimissioni telematiche (doc. 3 monitorio) la lavoratrice indica come motivo “gravi vessazioni. Ingenti differenze retributive e contributive”.
6 11.2 Rispetto alle “gravi vessazioni” parte opposta nulla deduce, limitandosi in questa sede a dare atto del ritardo (di circa due mesi) del pagamento delle ultime retribuzioni (quella di settembre a inizio dicembre, quella di ottobre a fine dicembre, quella di novembre a metà febbraio, doc. 7 e 9 opposta), fatti successivi alla malattia e del fatto che nonostante il part-time la ricorrente avesse di fatto lavorato a tempo pieno senza ricevere alcun compenso per il maggiore orario lavorativo (fatti antecedenti alle assenze per malattia).
11.3 Deve in tale prospettiva ricordarsi in linea generale che la validità delle dimissioni per giusta causa è condizionata dall'immediatezza delle stesse rispetto alle ragioni che le hanno determinate e che spetta al lavoratore allegare e dimostrane la sussistenza, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto anche in ordine al rapporto di consecuzione e d'immediatezza, che disvela l'autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la giusta causa (Cass.
ordinanza n. 30310/2024).
Il (reiterato) ritardo nel pagamento della retribuzione (alle scadenze pattuite o consuetudinarie) assurge a giusta causa di dimissioni solo ove assuma il carattere di particolare gravità, come nel caso in cui costringa il lavoratore a provvedere alle proprie esigenze con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta e non può giustificare la risoluzione immediata del rapporto allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute (Cass. 24432/2022).
11.4 Nel caso di specie, la parte opposta, non ha assolto al proprio onere della prova. Non risultano dimostrate in concreto le circostanze effettivamente pregiudizievoli relative ai ritardi nel pagamento delle retribuzioni durante il periodo di malattia e prima delle dimissioni (che, alla data delle dimissioni,
7.12.2022, come risulta dal doc. 7 parte opposta, risultano relativi ai soli mesi di
7 settembre 2022, pagato il 21.11.2022 e del successivo mese di ottobre 2022,
pagato il 27.12.2022, non risultando ancora maturato il diritto al pagamento della retribuzione di novembre 2022, circostanza dedotta dalle opponenti e non contestata), né la parte dà conto del fatto che contestualmente al part-time, dallo stesso estratto conto contributivo, risulta un ulteriore reddito derivante da altro rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato in essere con altro datore di lavoro.
11.5 Ove si volesse (come appare ragionevole dalla motivazione delle dimissioni telematiche) far riferimento all'asserito lavoro straordinario non retribuito (e non meglio quantificato in questa sede), oltre quello contrattualmente pattuito, lo stesso dovrebbe farsi risalire ad un periodo anteriore ai sei mesi antecedenti le dimissioni, periodo durante il quale l'opposta, in malattia dal giugno 2022, non ha provveduto a porre in essere alcun atto risolutorio, anzi ha richiesto con PEC del proprio difensore del 27.6.2022 a richiedere il pagamento di non meglio quantificate “ingenti differenze retributive e contributive”, lamentando inoltre non meglio specificate “gravi vessazioni poste in essere nei confronti della medesima, che l'hanno costretta, per tutelare la propria salute psico-fisica, ad un percorso di terapia specialistica” (doc. 9 opponenti). Tali circostanze, risalenti a periodi antecedenti al giugno 2022, rispetto alle dimissioni rassegnate nel dicembre 2022,
non risultano coerenti con il necessario requisito dell'immediatezza.
11.6 Ritiene dunque il Tribunale non provata la sussistenza della giusta causa di dimissioni e pertanto fondata la pretesa delle opponenti di porre in compensazione la somma di Euro 467,32 con quanto dovuto a titolo di retribuzioni non corrisposte.
12. Sottraendo dal lordo delle spettanze (Euro 7.228,91), come sopra indicato, gli anticipi corrisposti prima e dopo la notifica del decreto ingiuntivo (Euro
8 500,00+Euro 1.000,00), nonché la somma relativa al mancato preavviso (Euro
467,32) si ottiene una differenza complessiva lorda di Euro 5.261,59.
L'avvenuta pacifica esecuzione dell'ordinanza del 19.10.2023 che ha concesso al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione “limitatamente alla somma lorda corrispondente al netto di Euro 3.706,06” deve considerarsi quindi esecuzione della presente pronuncia di condanna.
13. Le spese di lite della fase monitoria e della presente fase di opposizione, stante la parziale soccombenza reciproca e la condotta processuale, anche con riferimento al tentativo di conciliazione (che come emerge dai verbali di causa era limitato al solo oggetto della presente controversia), devono essere compensate per un mezzo e per la restante parte seguono la soccombenza delle opponenti e si liquidano, nella predetta quota, come in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (senza istruttoria),
secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
L'esito della controversia e gli esposti motivi relativi al riparto delle spese di lite, escludono la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) revoca il decreto ingiuntivo n.142/2023 emesso dal Tribunale di Verona,
sezione lavoro (RGL 296/2023) del 27.2.2023;
2) accerta l'insussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate da il 7.12.2022 e, compensato l'importo dovuto a titolo di CP_1
indennità di mancato preavviso con quanto ancora dovuto alla stessa a titolo di retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2022 e TFR,
condanna le opponenti e, in Parte_2
via sussidiaria, al pagamento in favore di parte opposta Parte_1
9 della somma lorda di Euro 5.261,59 oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo;
3) condanna le parti opponenti al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi Euro 1.054,50 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA come per legge.
Verona, 14.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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2023 (che, al di là delle contestazioni sulla base di calcolo di cui alla busta paga