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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 10 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3667/2024 R.G. (alla quale sono riuniti i procedimenti iscritti al n. 3676/2024 e al n. 3678/2024 R.G.) e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrari ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Lauria, alla via Cona n. 130, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con un primo ricorso in riassunzione, depositato il 16.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000002597, notificata a mezzo posta il 31.01.2024 con la quale veniva intimato, in proprio e quale amministratore della società
il pagamento della somma di € 26.025,00 a titolo di sanzione Parte_2
amministrativa comminata a seguito del verbale n.
.6400.22/10/2021.0292376 del 22-10-2021 con il quale veniva contestato il CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui dipendenti, deducendo la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 – omessa notifica del verbale di contestazione (che costituisce l'atto presupposto dell'impugnata ordinanza-ingiunzione) entro il termine di 90 gg previsto dalla norma e conseguente estinzione della sanzione comminata al ricorrente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in accoglimento dei motivi innanzi esposti, di annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000002597 notificata a mezzo posta il 31.01.2024 impugnata con il presente ricorso e, per l'effetto, di dichiarare non dovute dal ricorrente tutte le somme in essa portate a titolo di contributi, sanzioni e interessi, aggi ed altri accessori;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con un secondo ricorso in riassunzione, depositato il 16.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000749992, notificata a mezzo posta il
31.01.2024, con la quale veniva intimato, in proprio e quale amministratore della società GLAB s.r.l., il pagamento della somma di € 3.528,00 a titolo di sanzione amministrativa comminata a seguito del verbale n.
.6400.07/06/2022.0144337 del 07.06.2022, con il quale veniva contestato il CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui dipendenti, deducendo la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 – omessa notifica del verbale di contestazione (che costituisce l'atto presupposto dell'impugnata ordinanza-ingiunzione) entro il termine di 90 gg previsto dalla norma e conseguente estinzione della sanzione comminata al ricorrente.
2 Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in accoglimento dei motivi innanzi esposti, di annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000749992 notificata a mezzo posta il 31.01.2024 impugnata con il presente ricorso e, per l'effetto, di dichiarare non dovute dal ricorrente tutte le somme in essa portate a titolo di contributi, sanzioni e interessi, aggi ed altri accessori;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con un terzo ricorso in riassunzione, depositato il 16.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002151311, notificata a mezzo posta il
31.01.2024, con la quale veniva intimato, in proprio e quale legale rappresentante della società il pagamento della somma di € 18.912,5 a Parte_2
titolo di sanzione amministrativa comminata a seguito del verbale n.
.6400.08/11/2019.0224960 del 08.11.2019, con il quale veniva contestato il CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui dipendenti, deducendo la Violazione dell'art. 14 L. 689/1981 – omessa notifica del verbale di contestazione (che costituisce l'atto presupposto dell'impugnata ordinanza-ingiunzione) entro il termine di 90 gg previsto dalla norma e conseguente estinzione della sanzione comminata al ricorrente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in accoglimento dei motivi innanzi esposti, di annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-002151311 notificata a mezzo posta il 31.01.2024 impugnata con il presente ricorso e, per l'effetto, di dichiarare non dovute dal ricorrente tutte le somme in essa portate a titolo di contributi, sanzioni e interessi, aggi ed altri accessori;
con vittoria di spese e competenze di lite distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. e, in relazione a CP_1
ciascuno dei ricorsi in riassunzione, domandava di dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione e dichiarare estinto il processo;
in subordine, di rigettare le domande di controparte con vittoria di spese.
3 Disposta la riunione dei tre giudizi, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 10 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso: 1) l'ordinanza ingiunzione n. OI –
000002597, notificata il 31.01.2024, di intimazione al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 26.025,00, e scaturente dall'atto di accertamento n. .6400.22/10/2021.0292376 del 22.10.2021 riferito all'anno CP_1
2019, notificato il 18.11.2021, che contestava la violazione, quale legale rappresentante della società dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto- Parte_2
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.lgs 15 gennaio 2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
2) l'ordinanza ingiunzione n. OI-000749992, notificata il 31.01.2024, di intimazione al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 3.528,00, e scaturente dall'atto di accertamento n. .6400.07/06/2022.0144337 del CP_1
07.06.2022 e riferito all'anno 2020, notificato il 27.06.2022, che contestava la violazione, in proprio e quale legale rappresentante della società GLAB s.r.l., dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.lgs 15 gennaio 2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
3) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002151311, notificata il
4 31.01.2024, di intimazione al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 18.912,5, e scaturente dall'atto di accertamento n.
.6400.08/11/2019.0224960 del 08.11.2019 riferito all'anno 2018, notificato CP_1
il 24.11.2020, che contestava la violazione, in proprio e quale legale rappresentante della dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 Parte_2
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.lgs 15 gennaio 2016 n.
8 e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'opposizione proposta il 01 marzo 2024 dinanzi al Tribunale inizialmente adito avverso ciascuna delle ordinanze-ingiunzione notificate il 31 gennaio 2024, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma
6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in CP_1 applicazione del disposto di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c. (“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”)
e del costante orientamento della Suprema Corte (“La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione” si veda, ex multis, Cass. civ., sez. Sez. 6 - 5, ordinanza n.
23375 del 16/11/2016).
Nel caso di specie, il termine di trenta giorni assegnato dal Tribunale di
Lagonegro e decorrente dal 14 novembre 2024 scadeva il giorno di sabato 14
5 dicembre 2024 e, tuttavia, essendo il ricorso in riassunzione un atto processuale svolto fuori dell'udienza, in applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c. deve ritenersi prorogato a lunedì 16 dicembre 2024, data in cui risultano depositati i presenti ricorsi, quindi, tempestivi.
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di dare continuità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio e, in particolare, dal Tribunale di Catania sentenza
3520 del 26.06.2024 e sentenza n. 3869 del 16.07.2024 le cui motivazioni si richiamano, quasi testualmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c.
Parte opponente ha contestato il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Al riguardo va rilevato che: 1) gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; 2) tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, 67; 3) che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si
6 osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia in esame è quindi regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Segnatamente l'art. 14 della l. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
7 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art.
14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019).
Nel caso di specie l' ha accertato con atto n. CP_1
.6400.22/10/2021.0292376 del 22.10.2021 (notificato il 18.11.2021) una CP_1
omissione risalente a due anni prima (2019); con atto n.
.6400.07/06/2022.0144337 del 07.06.2022 (notificato il 27.06.2022) una CP_1
omissione risalente a due anni prima (2020) e con atto n.
.6400.08/11/2019.0224960 del 08.11.2019 (notificato il 24.11.2020) una CP_1
omissione risalente a due anni prima (2018) e, quindi, ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni e, peraltro, a seguito di una mera “verifica nei nostri archivi”.
E' evidente come “… le violazioni contestate erano agevolmente riscontrabili dell'Ente previdenziale senza la necessità di particolari aggravi istruttori. Sul punto l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al CP_1
caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa
8 ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Da questo punto di vista, infatti, non è superfluo notare che i mod.
DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dello ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall ” (Tribunale di CP_2
Catania sentenza n. 3520/2024 cit.).
Per le ragioni come esposte, deve concludersi che la notifica degli atti di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 e recanti n. .6400.22/10/2021.0292376., n. .6400.07/06/2022.0144337 e CP_1 CP_1
n. .6400.08/11/2019.0224960 del 08.11.2019 effettuate, rispettivamente, il CP_1
18.11.2021 per l'anno 2019, il 27.06.2022 per l'anno 2020 e il 24.11.2020 per l'anno 2018 siano tardive e, quindi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981 (L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000002597, l'ordinanza ingiunzione n. OI-000749992 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002151311 notificate il 31.01.2024 vanno annullate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, alle fasi effettivamente espletate ed al carattere seriale della questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , di cui Parte_1
9 ai ricorsi in riassunzione riuniti depositati il 16.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI–000002597, l'ordinanza ingiunzione n. OI-000749992 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002151311 notificate il 31.01.2024;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.800,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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