Sentenza 2 agosto 2023
Decreto cautelare 4 agosto 2023
Ordinanza cautelare 31 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/08/2023, n. 13005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13005 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2023
N. 13005/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4074 del 2023, proposto da:
G.B.O. Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Betfair Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Direttoriale prot. 10337/RU del 5.01.2023 adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con cui è stata annullata in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/90 la precedente Determinazione Direttoriale prot. n. 5721/RU dell’8.01.2022;
- del provvedimento prot. n. 72148/RU del 6.02.2023 adottato dalla Direzione Giochi – Ufficio Gioco a Distanza dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, avente ad oggetto il “Versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” e con cui, in asserita “esecuzione della Determinazione direttoriale, sono state rinnovate le quantificazioni degli importi dovuti da codesta Società per la concessione su rete on line di cui è titolare”;
- del provvedimento prot. n. 71976/RU del 6.02.2023 adottato dalla Direzione Giochi – Ufficio Gioco a Distanza dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, avente ad oggetto il “Versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” e con cui, in asserita “esecuzione della Determinazione direttoriale, sono state rinnovate le quantificazioni degli importi dovuti da codesta Società per la concessione GAD di cui è titolare”;
- del provvedimento prot. n. 76535/RU del 6.02.2023 adottato dalla Direzione Giochi – Ufficio Scommesse dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, avente ad oggetto il “Versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” e con cui, in asserita “esecuzione della Determinazione direttoriale, sono state rinnovate le quantificazioni degli importi dovuti da codesta Società per le concessioni in rete fisica di cui è titolare”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale anche non
conosciuto, ivi inclusi espressamente tutti i prospetti e le elaborazioni di calcolo presenti all’interno del portale dell’Agenzia e riferiti agli importi asseritamente dovuti da GBO Italy S.p.A. ex art. 217 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, nonchè per quanto occorrer possa della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato adottata il 28.12.2022, n. 57/2022/G e di qualsivoglia determinazione assunta e/o parere reso dalla medesima Corte dei Conti nonché dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito all’interpretazione dell’art. 217 del D. L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020;
ovvero, in via subordinata per la disapplicazione
dell’art. 217 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, nell’interpretazione sottesa alla D.D. prot. 10337/RU del 5.01.2023 adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, ove occorrendo previa rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di giustizia UE, per illegittimità costituzionale e/o europea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 6.3.2023 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché, per quanto occorra, anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla controinteressata in epigrafe, tempestivamente depositato in pari data, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione:
- della Determinazione Direttoriale prot. 10337/RU del 5.01.2023 adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con cui è stata annullata in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/90 la precedente Determinazione Direttoriale prot. n. 5721/RU dell’8.01.2022;
- del provvedimento prot. n. 72148/RU del 6.02.2023 adottato dalla Direzione Giochi – Ufficio Gioco a Distanza dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, avente ad oggetto il “Versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” e con cui, in asserita “esecuzione della Determinazione direttoriale, sono state rinnovate le quantificazioni degli importi dovuti da codesta Società per la concessione su rete on line di cui è titolare”;
- del provvedimento prot. n. 71976/RU del 6.02.2023 adottato dalla Direzione Giochi – Ufficio Gioco a Distanza dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, avente ad oggetto il “Versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” e con cui, in asserita “esecuzione della Determinazione direttoriale, sono state rinnovate le quantificazioni degli importi dovuti da codesta Società per la concessione GAD di cui è titolare”;
- del provvedimento prot. n. 76535/RU del 6.02.2023 adottato dalla Direzione Giochi – Ufficio Scommesse dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, avente ad oggetto il “Versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” e con cui, in asserita “esecuzione della Determinazione direttoriale, sono state rinnovate le quantificazioni degli importi dovuti da codesta Società per le concessioni in rete fisica di cui è titolare”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale anche non
conosciuto, ivi inclusi espressamente tutti i prospetti e le elaborazioni di calcolo presenti all’interno del portale dell’Agenzia e riferiti agli importi asseritamente dovuti da GBO Italy S.p.A. ex art. 217 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, nonchè per quanto occorrer possa della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato adottata il 28.12.2022, n. 57/2022/G e di qualsivoglia determinazione assunta e/o parere reso dalla medesima Corte dei Conti nonché dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito all’interpretazione dell’art. 217 del D. L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020;
ovvero, in via subordinata per la disapplicazione
dell’art. 217 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, nell’interpretazione sottesa alla D.D. prot. 10337/RU del 5.01.2023 adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, ove occorrendo previa rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di giustizia UE, per illegittimità costituzionale e/o europea.
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente, titolare della concessione per eventi sportivi, avversa cumulativamente le determinazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha:
- dapprima modificato in autotutela la previgente disposizione direttoriale con cui, in attuazione del disposto di cui all’art.217, co.2 del d.l. n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020, aveva stabilito le modalità di versamento dell’importo stabilito dalla suddetta disposizione nella misura dello 0,5% per cento alla raccolta sulle scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere;
- quindi, in attuazione della predetta determinazione di autotutela, richiesto all’operatore economico il pagamento della differenza tra quanto già corrisposto in esecuzione del pregresso meccanismo di calcolo individuato dall’Agenzia e quanto dovuto per effetto della succitata modifica.
Nella situazione di emergenza pandemica relativa al Covid-19, il legislatore ha ravvisato la necessità di sostenere finanziariamente il settore dello sport.
Allo scopo, è intervenuto con l’art.217 del suddetto decreto legge (d’ora in avanti, solo “il decreto legge”), il quale, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, recita:
- al comma 1: “Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo”
- al comma 2: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- al comma 3: “Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti”.
In attuazione della disposizione recata dal comma 2, laddove la stessa onera l’ente preposto al governo del settore dei giochi di determinare la quota a carico degli operatori assoggettati alla prestazione patrimoniale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato la disposizione direttoriale prot.n. 307276/RU dell’8 settembre 2020.
Per quello che rileva ai fini della trattazione della presente controversia, l’art.6 della predetta disposizione direttoriale prevede che: “Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo, rispettivamente, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso”.
In sede di prima applicazione, l’Agenzia resistente aveva dunque ritenuto che gli importi previsti quali limite del finanziamento del Fondo, indicati al secondo periodo del co.2 del d.l. 34/2020, valessero, implicitamente, anche come limite al prelievo, con la conseguenza che, laddove nel corso dell’anno l’entità complessiva attesa (40 milioni nel 2020 e 50 nel 2021), fosse raggiunta prima della fine dell’anno, il prelievo si sarebbe proporzionalmente arrestato fino alla concorrenza dei massimali di costituzione del Fondo, ossia al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale", istituito ai sensi del co.1 del decreto legge.
Tale impostazione è stata confermata nella successiva disposizione direttoriale prot.n. 5721/RU dell’8 gennaio 2022, adottata in esito alla sentenza del Tar Lazio n.11496/2021, resa in ottemperanza alla precedente decisione del 6 aprile 2021, n. 4807, che aveva annullato in parte qua la determinazione n. prot. 307276/RU dell'8 settembre 2020, ai fini del successivo riesercizio del potere in tema di calcolo degli importi dovuti dagli operatori nel settore del betting exchange,
A seguito di successive interlocuzioni con la Ragioneria Generale dello Stato (nonché con la Sezione di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti), che hanno indotto l’ente preposto ad una diversa interpretazione della disposizione recata dall’art.217 del decreto legge, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’impugnata determinazione direttoriale 10337/RU ha disposto l’annullamento in autotutela della precedente determinazione prot.n. 5721/RU dell’8 gennaio 2022, senza riprodurre all’art.3 la precedente disposizione (art.6) che limitava il prelievo complessivo fino alla concorrenza dei limiti di finanziamento del Fondo istituito dal comma 1 del decreto legge.
Con il successivo atto applicativo, l’Agenzia ha quindi richiesto alla ricorrente il pagamento delle differenze.
La ricorrente è pertanto insorta nei confronti dell’ultima disposizione direttoriale in argomento e del pedissequo atto applicativo.
3. Venivano proposti i motivi di seguito esposti in sintesi e come meglio articolati nel relativo atto processuale.
3.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 10, 21-octies e 21-nonies della L. n. 241/90 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 217, comma 2, del D. L. n. 34/2020 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento e carenza d’istruttoria.
Si deduce la violazione dei principi, codificati dalla L.n241/90 (e in particolare all’art.21-nonies) per l’esercizio del potere di autotutela, sotto diversi profili, fra cui:
- mancata attivazione delle garanzie partecipative ex art.7 L.n.241/90;
- mancata esplicitazione delle sottese ragioni di pubblico interesse.
3.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 70, 97 e 117 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 217, comma 2, del D. L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 delle Preleggi – Incompetenza e violazione del principio di separazione dei poteri – Violazione del principio di legalità e del principio di tutela dell’affidamento - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento e carenza d’istruttoria.
Si deduce la violazione dei principi di irretroattività, legittimo affidamento e proporzionalità.
3.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 217, comma 2, del D. L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 delle Preleggi – Violazione del principio di legalità e del principio di tutela dell’affidamento - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento e carenza d’istruttoria – Violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE – Violazione degli artt. 16, 17 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Violazione dei principi comunitari di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità – Violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale (prot.1) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Illegittimità costituzionale dell’art. 217, comma 2, del D. L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020) per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 97 e 117 Cost. Violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE – Violazione degli artt. 16, 17 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Violazione dei principi comunitari di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale (prot.1) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Si contesta l’esegesi adottata dall’Agenzia sull’art.217 del decreto, osservandosi come la norma vada interpretata, secondo un criterio teleologico e di ragionevolezza, nel senso che il limite al finanziamento del Fondo Salvasport opera anche come limite assoluto al prelievo.
In via subordinata, si prospetta l’opportunità della rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art.217 del decreto, per possibile contrasto con gli artt. gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, nonché, ulteriormente in via gradata, quella del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, per possibile contrasto dell’art.217 del decreto con gli artt.49 e 56 del TFUE.
3.4 In via meramente subordinata: dell’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi – Violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza – Eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti.
In via meramente subordinata, si censura la violazione dell’art.217 del decreto, nella misura in cui, nella gravata determinazione direttoriale del 5.1.2023, l’Agenzia, ai fini della base di calcolo dell’imposta, non ha previamente sottratto “dalla raccolta la quota (della medesima raccolta) riferibile all’imposta unica, bensì l’importo corrisposto dai concessionari a titolo di imposta unica”.
4. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni contenute negli scritti difensivi successivamente versati in atti.
In particolare, l’Avvocatura erariale eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto estranei all’adozione degli atti impugnati, e instava comunque per il rigetto nel merito del ricorso.
5. All’udienza del 28 giugno 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. In via preliminare il Collegio scrutina l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura erariale.
L’eccezione, riguardo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non è condivisibile.
In argomento, giova evidenziare che la ricorrente ha impugnato anche gli atti presupposti alle determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fra i quali certamente rientrano anche le note della Ragioneria Generale dello Stato, versate in atti, di esplicazione, secondo l’Organo contabile, della corretta interpretazione dell’art.217 d.l. n.34/2020. Nella vicenda, pertanto, il Ministero non ha avuto un ruolo secondario, avendo contribuito in maniera determinante all’adozione, a cura della predetta Agenzia, del contestato revirement.
Si concorda invece sul difetto di legittimazione passiva della Corte dei Conti e della Presidenza del Consiglio, in quanto estranei alla vicenda sostanziale ed all’adozione degli atti impugnati; vieppiù, per quanto concerne la Corte dei Conti in funzione di controllo, la stessa difetta ex sé di legittimazione passiva, “essendo espressione di una funzione di controllo esercitata in posizione neutra da un organismo indipendente, estraneo all'apparato amministrativo dello Stato ed operante esso stesso a livello di giurisdizione, con atti che si sottraggono pertanto al sindacato di cui all'art. 113 della Costituzione” (da Consiglio di Stato, 8.3.2012, n.1330).
Il Collegio passa quindi all’esame del merito del ricorso.
Le doglianze della ricorrente si incentrano sia sull’esegesi dell’art.217 del decreto legge, assumendosi che i limiti di finanziamento del Fondo non potrebbero che valere, simmetricamente, quali limiti annuali assoluti al prelievo; quindi, anche sul mancato rispetto, sostanziale e formale, dei presupposti applicativi individuati dall’art.21 nonies L.n.241/90. Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta corretta l’interpretazione del testo legislativo formulata ex novo dall’Amministrazione, la ricorrente prospetta eccezione di illegittimità costituzionale (e/o di contrasto con i principi eurounitari), argomentandosi nel senso che, laddove si ammettesse, in forza della norma, un prelievo a carico degli operatori eccedente il finanziamento del Fondo, si arriverebbe alla conseguenza, paradossale e irrazionale, che il prelievo realizzerebbe finalità ultronee e inespresse rispetto a quelle realizzate dall’intervento legislativo in questione, in ultima analisi orientate al sostegno dello sport, nel momento più cruento della crisi pandemica da Covid-19, proprio attraverso la costituzione del Fondo Salvasport, i cui limiti di finanziamento sono stati evidenziati dal legislatore allo scopo di delimitare l’entità, in valore assoluto, del prelievo posto a carico degli operatori attivi nel settore delle scommesse sportive.
Sempre in via subordinata, la ricorrente contesta che nella gravata determinazione direttoriale del 5.1.2023, l’Agenzia, ai fini della base di calcolo dell’imposta, non ha previamente sottratto “dalla raccolta la quota (della medesima raccolta) riferibile all’imposta unica, bensì l’importo corrisposto dai concessionari a titolo di imposta unica”.
Il ricorso è infondato.
Prima di passare all’esame delle censure, in una trattazione che ben può essere unitaria, in ragione precipuamente dell’omogeneità di fondo delle questioni sottese, è opportuno soffermarsi brevemente sulla natura della determinazione direttoriale impugnata e su quella del prelievo dello 0,5%.
Con l’adozione di tale atto, l’Agenzia resistente ha dato attuazione al disposto della norma primaria (rif. art.217, co.2, primo periodo), secondo cui l’ente incaricato dallo Stato determina l’entità del prelievo con cadenza quadrimestrale. Trattasi sicuramente di una determinazione rientrante nella più ampia categoria degli atti amministrativi a contenuto generale, funzionale, fra l’altro, a determinare le modalità di versamento e i criteri di calcolo del prelievo, e propedeutica a quantificare poi, uti singuli (con separato atto applicativo), il contenuto dell’obbligazione di ciascun soggetto inciso.
Quanto alla natura di siffatto prelievo, come già questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare in vertenze che avevano ad oggetto l’individuazione della platea dei soggetti passivi e i relativi criteri di quantificazione, trattasi di un’imposta straordinaria, di natura indiretta (cfr., Tar Lazio, 3.12.2021, n.12497; ordinanze 7476-7477/2020), che mirava a sostenere il mondo dello sport in un contesto depressivo per l’economia nazionale (particolarmente in tale settore, a seguito della chiusura imposta agli stadi ed al blocco delle manifestazioni sportive collettive, professionistiche e non) a causa dell’insorgenza della nota pandemia.
Il primo aspetto che viene ad emersione è, come detto, la corretta esegesi dell’art.217 del decreto legge, fonte di un sostanziale cambio di rotta da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’ubi consistam della questione attiene, au fond, al rapporto fra entità del prelievo, che l’art.217, co.2 definisce solo in termini percentuali (0,5% del totale della raccolta al netto dell’imposta unica) e limiti di finanziamento del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (di seguito, solo “Fondo”), che il secondo periodo del predetto co.2 quantifica in valore assoluto distintamente per le annualità 2020 e 2021, in cui (unicamente) il prelievo è destinato ad operare.
Nell’impostazione seguita in precedenza dall’Agenzia, il limite finanziario per la dote del Fondo (40 e 50 milioni, rispettivamente per il 2020 e per il 2021) costituisce al contempo un limite assoluto al prelievo.
In esito al revirement, il limite di finanziamento del Fondo opera invece in modo scollegato dall’entità complessiva del prelievo.
Ad avviso del Collegio, l’interpretazione in ultimo sostenuta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli persuade maggiormente, in quanto più aderente al tenore letterale della disposizione normativa, il quale, in virtù dei canoni ermeneutici fissati dall’art.12 delle preleggi al codice civile, rappresenta, come noto, il principale criterio per l’interpretazione dei testi normativi.
E’ dirimente, al riguardo, la previsione recata dal primo periodo del secondo comma del decreto, secondo cui “una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse… viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario”. L’inciso “resta acquisita all’erario”, nella sua icastica formulazione, chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo 0,5%, una volta determinato (dall’Agenzia) e pagato dai soggetti passivi, resta definitivamente acquisito all’erario, a prescindere cioè dal suo concreto utilizzo (anche ai fini del successivo finanziamento al Fondo di cui al co.1- Salvasport).
Del resto, se la norma appare inequivoca nel far intendere che il Fondo è finanziato, entro i limiti di cui al secondo periodo, con i proventi del prelievo dello 0,5% sulla raccolta, per converso non sancisce, in alcun modo, il principio per cui i proventi di tale prelievo siano integralmente destinati al Fondo in questione.
Una conferma della correttezza di tale assunto si rinviene, come evidenziato dall’Avvocatura erariale, nella previsione del terzo periodo del secondo comma, allorchè è stabilito che “Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
In altri e più chiari termini, la norma contempla, quale unica ipotesi per così dire “eccezionale”, meritevole di regolazione ad hoc, che il prelievo dello 0,5% non raggiuga i valori massimi di finanziamento del Fondo, e in tal caso interviene apportando una compensazione, ossia riducendo proporzionalmente le entrate prelevate per il finanziamento del Coni ai sensi dell’art.1, co.630 L.n.145/2018.
L’opposta ipotesi (ossia quella in cui le somme incassate dallo Stato con il prelievo dello 0,5% della raccolta delle scommesse coprono i massimali di finanziamento del Fondo) non è disciplinata, in quanto (evidentemente) ritenuta del tutto fisiologica dal legislatore, talchè se ne deve necessariamente dedurre che il surplus resta acquisito all’Erario, in forza del perentorio inciso contenuto alla fine del primo periodo del comma 2, di cui si è detto sopra.
Viene pure contestato il mancato rispetto dei presupposti per il ricorso all’autotutela, quali fissati, sia in termini sostanziali che procedimentali, dalla L.n.241/90 (in particolare dall’art.21-nonies, per quanto concerne l’istituto dell’annullamento d’ufficio).
La doglianza non può essere accolta, ove si tenga in debito conto, per quanto già chiarito, la natura tributaria del prelievo e, quindi, il perimetro stesso di operatività della gravata determinazione in autotutela.
Come condivisibilmente la giurisprudenza ha messo in evidenza, in ambito tributario non sono conferenti, ai fini dell’esercizio del potere di autotutela, i presupposti richiesti per l’annullamento d’ufficio ex art.21-nonies L.n.241/90, applicabili sono nell’ambito dell’attività amministrativa attributiva di una posizione di vantaggio (cfr., in termini, Comm. Trib. Reg.le Trieste, 10.5.2022, n.97). In sede tributaria, l’autotutela è infatti regolata da speciale disciplina (cfr., art.2-quater d.l. n.564/94, art.2 DM n.37/97) e l’Amministrazione considera unicamente la fondatezza o meno della pretesa sostanziale all’acquisizione del tributo, senza quindi che possano valere le condizioni poste dall’art.21 nonies L.n.241/90 (es. termine ragionevole non inferiore all’anno, valutazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico all’annullamento).
Non rileva, allo scopo, che l’Amministrazione procedente vi abbia fatto espressamente richiamo nella determinazione del 5.1.2023, prot.n.10337/RU, stante l’indisponibilità del quadro normativo applicabile e dei relativi principi sottesi.
La considerazione che precede è assorbente.
In ogni caso, a tutto voler concedere, si osserva (in estrema sintesi) che:
- l’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela, pure esplicitato nella determinazione del 5.1.2023, può reputarsi in re ipsa, trattandosi di recuperare gettito destinato all’Erario;
- la determinazione in parola è comunque intervenuta entro il termine di un anno rispetto alla determinazione ritirata (8.1.2022);
- quanto alla comunicazione di preavviso ex art.7 L.n.241/90, l’art.13, co.1 della L.n.241/90 esclude l’applicabilità delle norme sulla partecipazione, fra l’altro, per gli atti amministrativi generali e l’art.13, co.2, in termini generali, per i procedimenti tributari, trattandosi nella circostanza di un procedimento volto ad assicurare la corretta (doverosa) applicazione di norme tributarie e, in ultima analisi, a favorire l’acquisizione del gettito per l’Erario.
Neppure può convenirsi con la parte ricorrente quando censura un preteso difetto motivazionale.
Le premesse della determinazione del 5.1.2023 descrivono compiutamente le ragioni della mutata esegesi dell’art.217 d.l. n.34/2020, unitamente alle interlocuzioni con gli organi centrali preposti al controllo dei conti pubblici (Ragioneria Generale dello Stato; Corte dei Conti- Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato), che hanno condotto al contestato mutamento esegetico.
In via subordinata, come detto, parte ricorrente censura l’art.217 del decreto legge, ritenendolo in contrasto (nell’interpretazione avallata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli) con i principi costituzionali ed eurounitari, sotto vari profili (ragionevolezza, legittimo affidamento, proporzionalità, mancanza di vocazione alla spesa predeterminata, libertà di iniziativa economica e di libera circolazione, ecc.).
L’argomentazione di parte ricorrente si fonda sul postulato che la norma ha inteso istituire il Fondo Salvasport con i proventi del prelievo straordinario dello 0,5% della raccolta e che, ove il prelievo non fosse circoscritto, in valore assoluto, ai limiti di finanziamento del Fondo, previsti dal secondo periodo del comma 2, lo stesso risulterebbe esorbitante dalle stesse finalità della norma e della voluntas legislatoris e, in definitiva, privo di giustificazione, risultando (in tesi) un prelievo che inciderebbe (per la parte eccedente il finanziamento del Fondo) in modo ingiustificato solo sugli operatori economici attivi nel settore delle scommesse. In tale prospettiva, il tributo straordinario sarebbe incostituzionale e anticomunitario, sottolineandosi vieppiù come il revirement è avvenuto ex abrupto (retroattivamente), allorchè gli operatori confidavano nella prevedibilità del prelievo tributario a tale titolo e, pertanto, non avevano apposto accantonamenti prudenziali in bilancio.
L’eccezione è manifestamente infondata.
E’ possibile (recte: doverosa), infatti, un’interpretazione, costituzionalmente orientata della norma, che, nel rispetto del tenore letterale della disposizione, suffraga l’orientamento avallato in ultimo dall’Amministrazione resistente.
In primo luogo, si rileva, ad una piana lettura dell’art.217, che in alcun modo è sancito il principio per cui il prelievo finanzia, per l’intero (ossia per tutto il gettito acquisito), il Fondo Salvasport e che il prelievo eccedente non possa essere utilizzato aliunde dallo Stato per le finalità di sostegno e tutela dello sport.
Analizzando la norma dal punto strutturale, si evince piuttosto che:
a) con il primo comma si istituisce il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, le cui risorse, determinate ai sensi del comma 2, sono attribuite alla Presidenza del Consiglio “per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo”;
b) con il secondo comma: al primo periodo, si introduce il prelievo, determinato nella misura dello 0,5% della raccolta, al netto dell’imposta unica, attribuendo all’ente incaricato del settore (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) il compito di determinarne, con cadenza quadrimestrale, l’entità; al secondo periodo, si assegnano al Fondo, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 (in cui il tributo unicamente opera) i massimali di finanziamento; al terzo periodo, si regola la (sola) ipotesi in cui il gettito ricavato dal tributo straordinario non consenta la copertura finanziaria del Fondo;
c) con il terzo comma, infine, si individuano le competenze per la determinazione dei criteri per la gestione delle risorse attribuite al Fondo Salvasport.
La norma, dunque, se indubbiamente lascia intendere che le somme assegnate al Fondo provengono, fino alla concorrenza dei relativi massimali, dal gettito acquisito con il prelievo dello 0,5%, nondimeno non limita in valore assoluto il gettito da acquisire né lo attribuisce univocamente al Fondo (non prevede, ad esempio, l’inciso “una quota pari allo 0,5% ... fino alla concorrenza degli importi indicati al secondo periodo….”). Il finanziamento del Fondo resta, in ultima analisi, esterno al prelievo ed alla sua acquisizione nelle casse erariali. Di tale circostanza mostra di essere consapevole la stessa Amministrazione procedente, allorchè, nell’esplicitare (rif. penultimo “considerato”) la necessità di assicurare per gli anni 2020 e 2021 la copertura finanziaria del
“Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” senza oneri o squilibri a carico della finanza
Pubblica”, lascia intendere chiaramente che, ove l’acquisizione del gettito da prelievo dello 0,5% fosse limitata fino alla concorrenza dei massimali di finanziamento del Fondo, la finanza pubblica ne resterebbe pregiudicata (per il residuo).
In base al criterio interpretativo secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, deve pertanto reputarsi che il finanziamento del Fondo (così come il suo effettivo utilizzo) non interferisca con il prelievo tributario, che resta determinato in valore percentuale (0,5% del totale della raccolta al netto dell’imposta unica) e che, come recita la disposizione, resta acquisito all'erario, senza limiti in valore assoluto (a differenza del Fondo, alimentato dal prelievo).
Al contrario di quanto opinato da parte ricorrente, l’impostazione che precede può essere letta in senso costituzionalmente orientato, nel senso che il legislatore ha ritenuto di assegnare al Fondo neo-istituito solo una quota del tributo (potenzialmente la totalità, a seconda dell’entità in valore assoluto del gettito acquisito dal prelievo dello 0,5%), ossia fino alla concorrenza dei massimali stabiliti dalla legge. Le somme residue restano, evidentemente, acquisite all’erario per potere essere utilizzate, in altro modo, ossia con altri canali contabili, sempre per le finalità di sostegno al mondo dello sport, che costituisce la finalità di fondo dell’intervento legislativo, non interamente assorbita dall’istituzione del Fondo Salvasport.
In tema, va rilevato che il legislatore, nell’esercizio della più ampia discrezionalità e nel contesto emergenziale che caratterizzava il periodo, ha istituito fondi per analoghe finalità (es. Fondo unico per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, con l’art. 3, c. 1, D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176 del 18 dicembre 2020, ma anche il Fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.218-bis d.l. n..34/2020), le cui risorse, comprese quelle attinte dal prelievo dello 0,5%, sono confluite in specifici capitoli di spesa gestiti dagli uffici facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr., delibera della Corte dei Conti- Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato del 28 dicembre 2022, n.57/20227G, richiamata anche nella determinazione direttoriale del 5.1.2023, nella quale si dà conto di come le risorse attinte dal Fondo istituito dall’art.217 siano confluite sul capitolo 854, per poi essere assegnate in forza del Dpcm del 14 aprile 2021 con attribuzione, per la quasi totalità, di contributi a fondo perduto a beneficio di società e associazioni sportive dilettantistiche).
In definitiva, l’acquisizione di gettito ulteriore rispetto a quello che alimentava il Fondo ex art.217, non solo non era considerata dalla norma come ipotesi “eccezionale”, ma poteva, e può, reputarsi funzionale, nel contesto chiaramente desumibile dalla norma stessa, ad acquisire risorse ulteriori da impiegare per interventi a sostegno del settore dello sport in un momento particolarmente critico per gli operatori. Del resto, l’art.217 del decreto legge non individua in modo univoco i beneficiari dell’intervento legislativo (“far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), talchè le risorse eccedenti il Fondo Salvasport possono affluire nei capitoli assegnati in gestione al Dipartimento per lo sport (cfr., delibera cit. Corte dei Conti, pag.63) per finalità del tutto omologhe rispetto a quelle espressamente richiamate nell’art.217.
Ciò posto, nell’evidenziare che non è in contestazione la legittimità del prelievo dello 0,5% né l’individuazione dei presupposti applicativi (aliquota, soggetti passivi, base imponibile, ecc.), si ritiene che tale interpretazione della disposizione non si ponga in contrasto con i principi costituzionali ed eurounitari individuati dalla parte ricorrente, ove si consideri quanto segue.
Le ragioni che giustificano l’esigibilità del prelievo anche per importi eccedenti i massimali di finanziamento del Fondo, come detto, sono desumibili, oltre che dal tenore letterale, dal contesto e dalla ratio legis dell’art.217, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in ambito tributario, nell’istituire tributi per finalità di interesse generale entro il canone generale della ragionevolezza e dei principi costituzionali ex artt.23 e 53 Cost (cfr., in tema di discrezionalità del legislatore in materia tributaria, ex plurimis, Corte Cost, n.108/2023; Corte Cost., n.240/2017; Corte Cost n.10/2015; Corte Cost n.142/2014; Corte Cost n.375/2002). Nella circostanza, l’imposta ha una base legale compiutamente determinata (aliquota, soggetti passivi, base imponibile) e la raccolta di scommesse pacificamente costituisce fenomeno esplicativo di capacità contributiva.
Non si ravvisa, inoltre, alcuna violazione del principio di proporzionalità, atteso che l’entità del prelievo, peraltro gravante su una platea assai ampia di contribuenti e puntualmente circoscritto nella percentuale dello 0,5 sulla raccolta oltre che limitato dalla temporaneità della misura, è coerente con la finalità di assicurare sostegno al settore dello sport, particolarmente penalizzato dall’insorgenza della pandemia e dalle conseguenti chiusure prudenziali disposte dal legislatore e dal regolatore, in un’ottica che consenta l’erogazione o l’utilizzo di risorse pubbliche anche a prescindere dal ricorso al Fondo Salvasport.
Peraltro, anche dal punto di vista dell’entità del prelievo richiesto in recupero (complessivamente circa 30 milioni di euro per le annualità 2020-2021, a fronte dei 90 milioni già assegnati al Fondo Salvasport), la quota da recuperare non supera, nel complesso appunto, il 30% delle somme già richieste dall’Agenzia. Anzi, proprio l’avere previsto un tributo la cui aliquota è espressa in termini percentuali sul complesso della raccolta rende ragionevole che, a fronte della maggiore raccolta, maggiore (in proporzione) sia il tributo versato all’Erario. E, in ogni caso, una diversa volontà avrebbe dovuto essere sancita in modo espresso.
Giova considerare, ulteriormente, che proprio l’insorgenza della pandemia, se da un lato ha provocato la soppressione di molte iniziative e pratiche (particolarmente nel settore dello sport come in tutte quelle implicanti contatto sociale), parallelamente ha ampliato le possibilità di effettuare scommesse sportive on-line, fisiologicamente cresciute nel periodo emergenziale, senza che sia stata fornita prova dell’insostenibilità del prelievo ovvero della compromissione della tenuta dell’equilibrio concessorio, come anche dell’impossibilità di successiva traslazione della maggiore imposta versata sui clienti finali.
L’intervento in ultimo operato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non viola il principio di irretroattività del tributo, dal momento che non comporta l’assoggettamento a prelievo di ulteriori o diverse manifestazioni di capacità contributiva, ma, nel fare emergere la corretta e doverosa interpretazione della norma di legge tributaria, determina il corretto assolvimento degli obblighi fiscali già stabiliti a monte dalla norma primaria (in altri termini, attraverso l’esercizio dell’autotutela l’Amministrazione non introduce retroattivamente il tributo, ma recupera ad imposizione somme soggette al tributo fin dall’origine; cfr., in tal senso, Cass., sez. Trib., 8.10.2019, n.25055; Cass., sez. Trib., 8.10.2013, n.22827).
Non viene dunque ad emersione la violazione del legittimo affidamento, dal momento che il revirement si fonda sulla corretta esegesi testuale della norma tributaria. Peraltro, l’art.10, co.2 della L.n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce, in termini generali, che, in caso di revirement dell’Amministrazione, non è vietato il recupero del maggior tributo, ma unicamente l’applicazione di sanzioni e interessi moratori (nella fattispecie, non applicati).
Quanto alla supposta violazione dei principi afferenti alle libertà garantite dagli artt.49 e 56 TFUE (stabilimento e libero esercizio dei servizi e delle attività economiche), la Corte di Giustizia ha confermato come il gioco rientra fra le materie non armonizzate (v., in tal senso, quam multis, CGUE, Sez. II, 8 settembre 2016, C-225/15), e che il legislatore conserva la più ampia discrezionalità nel disciplinare, fra l’altro, l’imposizione, restando l’intervento di cui trattasi limitato sia nel quantum (0,5% della raccolta) che nel periodo (maggio 2020- 31 dicembre 2021). Nella circostanza, peraltro, il prelievo, di natura straordinaria, risponde non solo all’esigenza di incrementare le finanze pubbliche, ma di preservare, in un momento di crisi oggettiva, un settore (lo sport) cruciale per l’economia e la società a livello nazionale (cfr., CGUE sez. II, 22/09/2022, n.475).
In via parimenti subordinata, la ricorrente contesta che, nella gravata determinazione direttoriale del 5.1.2023, l’Agenzia, ai fini della base di calcolo dell’imposta, non ha previamente sottratto “dalla raccolta la quota (della medesima raccolta) riferibile all’imposta unica, bensì l’importo corrisposto dai concessionari a titolo di imposta unica”.
Al riguardo, si ritiene che la piana lettura dell’art.217, co.2, primo periodo del decreto, corrisponda all’interpretazione avallata dall’Agenzia resistente, nella misura in cui, prima di addebitare l’imposta al singolo contribuente inciso, venga scorporata l’imposta unica da questo corrisposta; del resto, il prelievo in questione resta pur sempre un’imposta che incide su determinati soggetti passivi e che li obbliga singulatim al versamento dell’imposta straordinaria, al netto di quanto versato per l’imposta unica di cui al D.lgs.n.504/98.
7. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti, con conseguente estromissione dal presente giudizio.
Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate nei gravami, ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n.5).
La novità della questione controversa giustifica infine la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Igor Nobile, Referendario, Estensore
Michele Tecchia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO