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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7086 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott. Claudio A. Tranquillo giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16105/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Parte_1 C.F._1
SCHISA ALFREDO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Parte_2 C.F._2
SCHISA ALFREDO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice –
nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LAZZATI MARCELLO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte attrice
… in via assolutamente preliminare insiste per la richiesta di audizione del CTU nominato affinché fornisca chiarimenti in ordine alle evidenziate criticità del documento di fideiussione prodotto dalla NC in sede peritale, giacché non conforme a quello prodotto in corso di causa. In via di stretto subordine, si reitera la richiesta di rinnovazione della CTU…
… si reiterano le istanze istruttorie formulate in corso di causa – sia in relazione alle richieste di prova orale che di CTU – e se ne chiede l'integrale accoglimento, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 14/11/2024 Nel merito, voglia l'On.le Giudice adito:
- accertare e dichiarare che gli attori non hanno mai stipulato – e/o comunque validamente sottoscritto – con l'ente convenuto alcun negozio costitutivo delle obbligazioni fideiussorie a loro attribuite come posizioni debitorie segnalabili alla Centrale Rischi della NC d'Italia, con conseguente condanna della parte convenuta all'eliminazione – ab imis ed in via retroattiva – della segnalazione di cui è causa (anche ai sensi dell'art. 2058 c.c.) ed al risarcimento di tutti i danni subiti, segnatamente di quelli non-patrimoniali in misura equitativa;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità del titolo costitutivo dell'obbligazione fideiussoria de qua, per i motivi suesposti e/o comunque per ogni altra ragione dovesse emergere nel corso del giudizio, con conseguente condanna della parte convenuta all'eliminazione – ab imis ed in via retroattiva – della segnalazione di cui è causa (anche ai sensi dell'art. 2058 c.c.), a carico degli attori, e al risarcimento di tutti i danni subiti;
- in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni ex adverso invocate per nullità dell'eventuale clausola in esse presenti derogativa dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare applicabile il termine decadenziale previsto dalla norma illecitamente derogata;
- accertare e dichiarare che la segnalazione del nominativo degli istanti in Centrale Rischi e/o presso qualsivoglia ulteriore banca dati di informazioni creditizie è illegittima per i motivi esposti in atti e/o comunque per ogni altra ragione dovesse essere emersa nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannare la parte convenuta a porre in essere quanto necessario per la cancellazione con effetto retroattivo della segnalazione de qua;
- condannare la parte convenuta a titolo di responsabilità contrattuale al risarcimento di tutti i danni subiti, segnatamente di quelli non-patrimoniali (menomazione dell'immagine professionale) in misura equitativa, per effetto dell'illegittima segnalazione de qua;
- in via subordinata alla non-configurabilità di una situazione di responsabilità contrattuale, o in via concorrente e cumulativa con quest'ultima, accertare e dichiarare la condizione di illiceità aquiliana (art. 2043 e seguenti del codice civile) dell'illegittima segnalazione de qua, con conseguente condanna della parte convenuta all'eliminazione ab imis della segnalazione (anche ai sensi dell'art. 2058 c.c.) e al risarcimento di tutti i danni subiti, segnatamente di quelli non patrimoniali in misura equitativa;
- ordinare alla parte convenuta l'esibizione di tutti i documenti fondanti il presunto vanto creditizio nei confronti degli attori;
pagina 2 di 10 - condannare parte convenuta ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna della documentazione e/o di cancellazione dell'appostazione pregiudizievole a far data dal relativo ordine del Giudice contenuto nella statuizione conclusiva del presente giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.
Conclusioni di parte convenuta in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia in favore di quella del Tribunale delle Imprese di NO ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della L. 287/1990 e dell'art. 3 c. 1 lett. c) e d) del D. Lgs. 27.06.2003 n. 168 trattandosi di pronunciare sulla nullità parziale di contratti che si assumono stipulati a valle di un'intesa anticoncorrenziale;
nel merito accertato e dichiarato che i signori e hanno rilasciato le fideiussioni Parte_2 Parte_1 omnibus prodotte in atti, in favore dell'allora NC OL di NO (oggi Banco BPM spa) e nell'interesse di fino alla concorrenza dell'importo di € 828.000,00; Parte_3 accertata e dichiarata la piena validità ed attuale efficacia di tali fideiussioni, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c.; accertata e dichiarata la totale infondatezza delle doglianze avversraie relative alle segnalazioni della Centrale Rischi di NC d'Italia; respingere tutte le domande attoree, incluse quelle risarcitorie e quelle ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in quanto inammissibili, infondate ed indimostrate. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie di parte attrice per le ragioni esposte in atti, respingere l'istanza di rinnovazione della CTU grafologica e di convocazione del CTU a chiarimenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Competenza
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 50-bis, primo comma, n. 3), c.p.c. e dell'art. 33, comma 2, legge n. 287/1990, la decisione della presente causa è attribuita al Tribunale in composizione collegiale in ragione della domanda subordinata di accertamento della nullità della pagina 3 di 10 fideiussione svolta da parte attrice. Le vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale hanno attribuito a questa sezione la cognizione delle azioni antitrust derivanti da contratti di fideiussione conclusi in favore delle banche. L'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta è, quindi, infondata, così come non vi è ragione per la riassegnazione della causa ad altra sezione.
2. Oggetto
Oggetto di causa è la contestazione, sotto vari profili, della esistenza e della validità delle fideiussioni rilasciate dagli attori nell'interesse di e a favore di Controparte_2 [...]
ora BANCO BPM s.p.a. Controparte_3
3. Disconoscimento
In citazione gli attori hanno riconosciuto di aver ricevuto dalla banca le raccomandate in data
4/6/2019 (v. docc. 12 e 13 conv.), contenenti la richiesta di pagamento del debito di
[...]
in forza della loro qualità di garanti di tale società. Per quanto riguarda la firma delle Pt_3 fideiussioni, la difesa svolta in citazione è molto generica, perché gli attori hanno dichiarato di disconoscere “qualsivoglia sottoscrizione ai medesimi riferita che dovesse essere contenuta in documenti prodotti da controparte.” Si noti che gli attori non hanno prodotto le fideiussioni, né le hanno individuate in base ad elementi univoci, quali la data e l'importo. E' ovvio che, sia dal punto di vista processuale che logico, prima della produzione del documento lo stesso non può essere disconosciuto, tanto meno con gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. Pertanto, la difesa svolta in citazione è generica e inefficace.
Con la comparsa di risposta la banca ha prodotto, tra l'altro, una fideiussione omnibus fino all'importo di lire 264.000.000 in data 4/6/2001 firmata da ed altre persone che non Pt_2 sono parti (v. doc. 3 conv,), nonché una fideiussione omnibus del 23/10/2014 fino all'importo di euro 828.000,00 attribuita a (v. doc. 9 conv.). Pt_1
Con la memoria integrativa n. 1, cioè con la prima difesa utile, gli attori hanno disconosciuto specificatamente solo la firma di sulla fideiussione del 23/10/2014. La stessa ha Pt_1 disconosciuto anche la firma a sé attribuita sull'avviso di ricevimento della raccomandata del
4/6/2019 (doc. 13 conv.). Al riguardo però si osserva che tale disconoscimento è inefficace pagina 4 di 10 perché incompatibile con il fatto che in citazione l'attrice ha ammesso di aver ricevuto la raccomandata in questione;
in proposito, quindi, non è stata svolta istruttoria.
4. CTU
A seguito di istanza di verificazione della banca, è stata svolta C.T.U. grafologica sulle tre firme apposte sulla fideiussione del 23/10/2014, affidata alla dott.ssa che ha Persona_1 depositato relazione scritta in data 27/4/2025, nella quale ha concluso affermando in modo certo l'autografia delle firme apposte alla fideiussione del 23/10/2014 e attribuite a Pt_1
L'esperta c.t.u. ha avuto a disposizione l'originale della garanzia e, quali firme di comparazione, quelle apposte sulla procura alle liti, sulla carta d'identità, sulla relativa richiesta e su un rogito notarile del 14/5/2012; l'attrice ha altresì rilasciato il saggio grafico.
La c.t.u., come di consueto, ha svolto una analisi attenta e completa delle firme in verifica (pagg.
12-31), giungendo ad affermare che, in ragione della pressoché totale condivisione di aspetti sia di natura morfologica sia dinamica, le stesse provengono dalla medesima mano scrivente.
Ha quindi proceduto alla descrizione e all'esame delle caratteristiche delle firme riconosciute, ponendole poi a confronto con le verificande. All'esito del lavoro ha affermato:
“La corrispondenza grafomotoria e morfo dinamica è duplice essendo constatabile sia confrontando ogni singola firma in verifica con il campionario autografo, sia confrontando il range delle variazioni e delle qualità evincibili da tutti e tre i tracciati in verifica con gli aspetti che definiscono il programma motorio della signora Pt_1
Inoltre sono del tutto corrispondenti sia le costanti che gli aspetti variabili relativi ai particolari dinamici sulle forme e, soprattutto le costanti afferenti gli aspetti pressori e la modulazione della energia sui tracciati.
Tali aspetti non sono di facile riconoscimento da parte di un imitatore e, soprattutto non sono riproducibili senza lasciare segni di sforzo ed in un contesto di velocità e di sequenza esecutiva.
Va infine rilevato che le varianti dinamiche osservate nelle tre verificande relative ai segni derivanti dalle variazioni direzionali del movimento scrittorio se da un lato rientrano del tutto nel range delle autografe, in alcuni casi esprimono gesti percentualmente non numerosi nel campionario comparativo, come le torsioni nei collegamenti, da considerarsi quindi non sempre avvistabili da un imitatore.
pagina 5 di 10 Il bilanciamento degli aspetti di corrispondenza con gli esigui e relativi motivi di divergenza derivanti dal confronto con il saggio grafico, che è apparso molto controllato e forzato, mette in luce forti motivi a sostegno dell'ipotesi di autografia ed in sostanza porta ad escludere del tutto la possibilità che un imitatore, anche ben allenato, sia in grado di ripetere per tre volte sia la variabilità grafica della sig.ra sia le costanti afferenti i particolari dinamici e pressori Pt_1 riproducendo la personalità grafica e la natura grafomotoria della sig.ra impedendo, Pt_1 infine, l'affiorare della propria natura.
…
Essendo prevalenti e di carattere sostanziale le corrispondenze e non essendo emerse differenze sostanziali valide, eseguiti gli opportuni bilanciamenti relativamente alle ipotesi formulabili, quanto riscontrato permette di addivenire ad una conclusione di autografia, cioè che le firme in verifica V1, V2 e V3 sono state vergate di pugno dalla sig.ra ” Parte_1
Tale giudizio è stato confermato dalla c.t.u. anche dopo l'esame delle osservazioni critiche svolte dal ctp di parte attrice. Questa ha in primo luogo lamentato un insufficiente esame del fatto che la fideiussione sia scritta su fogli separati e che la firma sul primo foglio (V1) sia stata apposta con una penna diversa da quella usata per le altre due sottoscrizioni. In proposito, come ben rilevato anche dalla c.t.u., si osserva che tali circostanze di natura estrinsceca non incidono e non rilevano sul giudizio di autografia, che prescinde dalla composizione fisica del documento e dalle penne utilizzate per le firme. La ctp ha inoltre affermato che la perizia non avrebbe adeguatamente considerato le differenze tra le verificande e le autografe. La critica è però infondata, perché
l'esame compartivo ha riscontrato solo alcune parziali differenze e queste sono state puntualmente indicate ed argomentate. Peraltro la c.t.u. ha precisato che tali differenze emergono confrontando le verificande con una parte soltanto delle comparative, cioè quelle del saggio grafico e della procura alle liti e, più ancora una parte di tale produzione autografa e, tra l'altro, limitatamente ad alcuni punti di quei tracciati. Tali tracciati eseguiti di pugno da nel corso Pt_1 del saggio grafico sono di per sè anomali rispetto alle altre autografe vergate in situazioni estranee alla causa e, tra l'altro, più vicine nel tempo al documento in verifica. Tradiscono, cioè, una evidente innaturalezza attestata dai segni di sforzo che si presentano sui soli tracciati del saggio grafico e della procura alle liti ma sono assenti nelle autografe dell'atto notarile e dei moduli della carta di identità. Tali circostanze rendono evidente la subvalenza delle difformità,
pagina 6 di 10 rispetto alle corrispondenze, già sopra ritenute.
In definitiva, quindi, si concorda con il giudizio di autografia espresso dal c.t.u. e adeguatamente motivato sulla base dell'ampia indagine svolta.
Con le note depositate il 5/5/2025 parte attrice ha svolto una ulteriore contestazione, davvero speciosa: ha dichiarato di disconoscere il documento prodotto in giudizio dalla banca perché
“difforme nel numero delle pagine e nel contenuto prodotto nelle facciate 1, 2 e 6.” Come ben illustrato in apertura della relazione del c.t.u., in sede di operazioni peritali la banca ha consegnato l'originale della fideiussione, completa di una prima pagina di accompagnamento recante un timbro di pervenuto in data 28/10/2014. Su tale foglio non vi è alcuna firma attribuita all'attrice e quindi nessun accertamento è stato svolto in merito. Si tratta ancora una volta di una circostanza estrinseca rispetto alla genuinità delle firme sulla fideiussione, che non comporta alcun vizio e non richiede alcun chiarimento da parte del c.t.u., né supplemento di indagine.
In ragione dell'autografia della firma di la sua domanda di accertamento negativo Pt_1 circa il rilascio della fideiussione va quindi rigettata.
Anche la analoga domanda svolta da è infondata, dal momento che l'attore non ha Pt_2 disconosciuto la sua firma sulla fideiussione del 4/6/2001, prodotta dalla banca sub doc. 3.
Per completezza si rileva che in proposito non può essere ammesso il capitolo di prova testimoniale dedotto dalla parte nella memoria istruttoria (“Vero è che il Sig. Parte_2
e/o la Sig.ra non hanno giammai rilasciato alcuna garanzia personale nei Parte_1 confronti della Società ) perché genericamente negativo. Controparte_2
5. Nullità
Parte attrice ha chiesto anche la declaratoria di nullità delle fideiussioni perché riproduttive del c.d. schema ABI;
sub doc. 8 la parte ha prodotto il provvedimento n. 55/2005 di NC d'Italia, all'epoca autorità antitrust per il settore bancario.
Si rileva che in sede di precisazione delle conclusioni la parte ha chiesto genericamente la nullità delle fideiussioni;
la domanda si deve però intendere come volta ad accertare la nullità parziale delle garanzie, limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8, come si ricava dagli atti della parte e in particolare dalla memoria integrativa n. 2, nella quale si è tra l'altro fatto riferimento adesivo alla sentenza della Corte di cassazione a s.u. n. 41994/2021, che si è pronunciata appunto per la pagina 7 di 10 ricorrenza di una nullità parziale nel caso in cui la garanzia costituisca l'attuazione di una intesa anticoncorrenziale.
La domanda è infondata.
Parte attrice sembra ricavare la nullità parziale delle fideiussioni dal solo fatto che esse contengono le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ma ciò non è sufficiente.
Va tenuto conto che tali clausole sono, in sé, perfettamente legittime. L'illiceità deriva dal fatto che esse possono essere sintomatiche della adesione ad una intesa anticoncorrenziale, veicolata dalla circolare ABI, come ritenuto nel citato provvedimento di Ma l'accertamento in esso Pt_4 svolto si riferisce ad un periodo temporale dal 2003 al 2005 e non può essere automaticamente esteso senza limiti di tempo, sia prima che dopo, in difetto di specifiche allegazioni e prove. Si consideri che nel caso di specie parte attrice vorrebbe far retroagire gli effetti dell'accertamento di al 2001 ed estenderlo poi fino al 2014. Ma proprio perché le tre clausole in questione sono Pt_4 lecite, non è sufficiente il loro inserimento nel contratto per ritenere sussistente un illecito antitrust, in difetto della prova positiva che tale inserimento sia frutto di un accordo tra le banche, prova che nel caso di specie difetta.
Si consideri anche che la Corte di giustizia europea ha da tempo affermato “che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti” (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71). Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell'inserimento della deroga all'art. 1957 c.c. è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale. E proprio il fatto che una o più banche concorrenti abbiano inserito tale clausola, giustifica il suo utilizzo anche da parte degli altri operatori di mercato, al fine di reagire intelligentemente e legittimamente al comportamento dei concorrenti, come riconosciuto dalla
Corte europea.
In sostanza, in difetto della prova dell'esistenza di un'intesa tra banche, che non è stata offerta, la stessa non può essere desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte delle pagina 8 di 10 banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione.
Ne deriva che la deroga all'art. 1957 c.c. presente nelle garanzie rilasciate dagli attori è valida ed efficace, con la conseguenza che è infondata l'eccezione di decadenza sollevata dagli attori in forza di quella norma.
6. Segnalazioni
Gli attori hanno anche chiesto di accertare l'illegittimità della loro segnalazione nella Centrale rischi tenuta da NC d'Italia. In proposito in citazione hanno più volte fatto riferimento alla segnalazione a sofferenza e alla relativa disciplina (cfr. pag. 4), lamentando che la banca nel caso di specie non abbia svolto la previa necessaria istruttoria.
Tuttavia, dall'esame delle visure prodotte dalla stessa parte attrice (v. doc. 9 e 10), risulta che gli attori non sono stati segnalati a sofferenza ma, in conformità a quanto previsto dalla circolare n.
139/1991 e succ. agg. della NC d'Italia, il loro nome è registrato nella categoria “garanzie ricevute”, con l'indicazione del valore della garanzia rilasciata e lo stato del rapporto, che per entrambi, è “rapporti non contestati: garanzia non attivata”.
Si tratta, quindi, di una segnalazione conforme a dati oggettivi, che non ha alcuna attinenza con la segnalazione a sofferenza, né implica una valutazione negativa.
La domanda di accertamento della illegittimità e di cancellazione della segnalazione è quindi infondata. Con l'ulteriore conseguenza che infondata è anche la domanda di risarcimento del danno, fondata sulla presunta illegittimità.
7. Documenti
Parte attrice ha anche svolto una domanda, del tutto generica, volta alla produzione in giudizio di
“di tutti i documenti fondanti il presunto vanto creditizio nei confronti degli attori”. Premesso che non risulta nemmeno formulata la necessaria previa richiesta ex art. 119 TUB, è ovvio che la parte debba indicare in modo specifico i documenti che richiede, altrimenti non è in alcun modo possibile ingiungere la produzione di documenti indeterminati e verificare l'ottemperanza a quanto disposto.
La domanda come formulata è quindi inammissibile.
Ferma la genericità della domanda, si rileva che con la memoria integrativa n. 2 parte convenuta pagina 9 di 10 ha prodotto il contratto e gli estratti conto del c/c n. 15553 e del c/c n. 11489, senza che parte attrice abbia poi replicato o preso posizione sul punto.
8, Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod., previsti per le cause di valore indeterminato e bassa complessità. Atteso l'esito, le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di NO in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di parte attrice volta alla produzione di “tutti i documenti fondanti il presunto vanto creditizio nei confronti degli attori”;
2. rigetta le altre domande di parte attrice;
3. condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
4. pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
NO, 18 settembre 2025
Il presidente est.
dott. Antonio S. Stefani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott. Claudio A. Tranquillo giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16105/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Parte_1 C.F._1
SCHISA ALFREDO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Parte_2 C.F._2
SCHISA ALFREDO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice –
nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LAZZATI MARCELLO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte attrice
… in via assolutamente preliminare insiste per la richiesta di audizione del CTU nominato affinché fornisca chiarimenti in ordine alle evidenziate criticità del documento di fideiussione prodotto dalla NC in sede peritale, giacché non conforme a quello prodotto in corso di causa. In via di stretto subordine, si reitera la richiesta di rinnovazione della CTU…
… si reiterano le istanze istruttorie formulate in corso di causa – sia in relazione alle richieste di prova orale che di CTU – e se ne chiede l'integrale accoglimento, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 14/11/2024 Nel merito, voglia l'On.le Giudice adito:
- accertare e dichiarare che gli attori non hanno mai stipulato – e/o comunque validamente sottoscritto – con l'ente convenuto alcun negozio costitutivo delle obbligazioni fideiussorie a loro attribuite come posizioni debitorie segnalabili alla Centrale Rischi della NC d'Italia, con conseguente condanna della parte convenuta all'eliminazione – ab imis ed in via retroattiva – della segnalazione di cui è causa (anche ai sensi dell'art. 2058 c.c.) ed al risarcimento di tutti i danni subiti, segnatamente di quelli non-patrimoniali in misura equitativa;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità del titolo costitutivo dell'obbligazione fideiussoria de qua, per i motivi suesposti e/o comunque per ogni altra ragione dovesse emergere nel corso del giudizio, con conseguente condanna della parte convenuta all'eliminazione – ab imis ed in via retroattiva – della segnalazione di cui è causa (anche ai sensi dell'art. 2058 c.c.), a carico degli attori, e al risarcimento di tutti i danni subiti;
- in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni ex adverso invocate per nullità dell'eventuale clausola in esse presenti derogativa dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare applicabile il termine decadenziale previsto dalla norma illecitamente derogata;
- accertare e dichiarare che la segnalazione del nominativo degli istanti in Centrale Rischi e/o presso qualsivoglia ulteriore banca dati di informazioni creditizie è illegittima per i motivi esposti in atti e/o comunque per ogni altra ragione dovesse essere emersa nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannare la parte convenuta a porre in essere quanto necessario per la cancellazione con effetto retroattivo della segnalazione de qua;
- condannare la parte convenuta a titolo di responsabilità contrattuale al risarcimento di tutti i danni subiti, segnatamente di quelli non-patrimoniali (menomazione dell'immagine professionale) in misura equitativa, per effetto dell'illegittima segnalazione de qua;
- in via subordinata alla non-configurabilità di una situazione di responsabilità contrattuale, o in via concorrente e cumulativa con quest'ultima, accertare e dichiarare la condizione di illiceità aquiliana (art. 2043 e seguenti del codice civile) dell'illegittima segnalazione de qua, con conseguente condanna della parte convenuta all'eliminazione ab imis della segnalazione (anche ai sensi dell'art. 2058 c.c.) e al risarcimento di tutti i danni subiti, segnatamente di quelli non patrimoniali in misura equitativa;
- ordinare alla parte convenuta l'esibizione di tutti i documenti fondanti il presunto vanto creditizio nei confronti degli attori;
pagina 2 di 10 - condannare parte convenuta ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna della documentazione e/o di cancellazione dell'appostazione pregiudizievole a far data dal relativo ordine del Giudice contenuto nella statuizione conclusiva del presente giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.
Conclusioni di parte convenuta in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia in favore di quella del Tribunale delle Imprese di NO ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della L. 287/1990 e dell'art. 3 c. 1 lett. c) e d) del D. Lgs. 27.06.2003 n. 168 trattandosi di pronunciare sulla nullità parziale di contratti che si assumono stipulati a valle di un'intesa anticoncorrenziale;
nel merito accertato e dichiarato che i signori e hanno rilasciato le fideiussioni Parte_2 Parte_1 omnibus prodotte in atti, in favore dell'allora NC OL di NO (oggi Banco BPM spa) e nell'interesse di fino alla concorrenza dell'importo di € 828.000,00; Parte_3 accertata e dichiarata la piena validità ed attuale efficacia di tali fideiussioni, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c.; accertata e dichiarata la totale infondatezza delle doglianze avversraie relative alle segnalazioni della Centrale Rischi di NC d'Italia; respingere tutte le domande attoree, incluse quelle risarcitorie e quelle ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in quanto inammissibili, infondate ed indimostrate. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie di parte attrice per le ragioni esposte in atti, respingere l'istanza di rinnovazione della CTU grafologica e di convocazione del CTU a chiarimenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Competenza
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 50-bis, primo comma, n. 3), c.p.c. e dell'art. 33, comma 2, legge n. 287/1990, la decisione della presente causa è attribuita al Tribunale in composizione collegiale in ragione della domanda subordinata di accertamento della nullità della pagina 3 di 10 fideiussione svolta da parte attrice. Le vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale hanno attribuito a questa sezione la cognizione delle azioni antitrust derivanti da contratti di fideiussione conclusi in favore delle banche. L'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta è, quindi, infondata, così come non vi è ragione per la riassegnazione della causa ad altra sezione.
2. Oggetto
Oggetto di causa è la contestazione, sotto vari profili, della esistenza e della validità delle fideiussioni rilasciate dagli attori nell'interesse di e a favore di Controparte_2 [...]
ora BANCO BPM s.p.a. Controparte_3
3. Disconoscimento
In citazione gli attori hanno riconosciuto di aver ricevuto dalla banca le raccomandate in data
4/6/2019 (v. docc. 12 e 13 conv.), contenenti la richiesta di pagamento del debito di
[...]
in forza della loro qualità di garanti di tale società. Per quanto riguarda la firma delle Pt_3 fideiussioni, la difesa svolta in citazione è molto generica, perché gli attori hanno dichiarato di disconoscere “qualsivoglia sottoscrizione ai medesimi riferita che dovesse essere contenuta in documenti prodotti da controparte.” Si noti che gli attori non hanno prodotto le fideiussioni, né le hanno individuate in base ad elementi univoci, quali la data e l'importo. E' ovvio che, sia dal punto di vista processuale che logico, prima della produzione del documento lo stesso non può essere disconosciuto, tanto meno con gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. Pertanto, la difesa svolta in citazione è generica e inefficace.
Con la comparsa di risposta la banca ha prodotto, tra l'altro, una fideiussione omnibus fino all'importo di lire 264.000.000 in data 4/6/2001 firmata da ed altre persone che non Pt_2 sono parti (v. doc. 3 conv,), nonché una fideiussione omnibus del 23/10/2014 fino all'importo di euro 828.000,00 attribuita a (v. doc. 9 conv.). Pt_1
Con la memoria integrativa n. 1, cioè con la prima difesa utile, gli attori hanno disconosciuto specificatamente solo la firma di sulla fideiussione del 23/10/2014. La stessa ha Pt_1 disconosciuto anche la firma a sé attribuita sull'avviso di ricevimento della raccomandata del
4/6/2019 (doc. 13 conv.). Al riguardo però si osserva che tale disconoscimento è inefficace pagina 4 di 10 perché incompatibile con il fatto che in citazione l'attrice ha ammesso di aver ricevuto la raccomandata in questione;
in proposito, quindi, non è stata svolta istruttoria.
4. CTU
A seguito di istanza di verificazione della banca, è stata svolta C.T.U. grafologica sulle tre firme apposte sulla fideiussione del 23/10/2014, affidata alla dott.ssa che ha Persona_1 depositato relazione scritta in data 27/4/2025, nella quale ha concluso affermando in modo certo l'autografia delle firme apposte alla fideiussione del 23/10/2014 e attribuite a Pt_1
L'esperta c.t.u. ha avuto a disposizione l'originale della garanzia e, quali firme di comparazione, quelle apposte sulla procura alle liti, sulla carta d'identità, sulla relativa richiesta e su un rogito notarile del 14/5/2012; l'attrice ha altresì rilasciato il saggio grafico.
La c.t.u., come di consueto, ha svolto una analisi attenta e completa delle firme in verifica (pagg.
12-31), giungendo ad affermare che, in ragione della pressoché totale condivisione di aspetti sia di natura morfologica sia dinamica, le stesse provengono dalla medesima mano scrivente.
Ha quindi proceduto alla descrizione e all'esame delle caratteristiche delle firme riconosciute, ponendole poi a confronto con le verificande. All'esito del lavoro ha affermato:
“La corrispondenza grafomotoria e morfo dinamica è duplice essendo constatabile sia confrontando ogni singola firma in verifica con il campionario autografo, sia confrontando il range delle variazioni e delle qualità evincibili da tutti e tre i tracciati in verifica con gli aspetti che definiscono il programma motorio della signora Pt_1
Inoltre sono del tutto corrispondenti sia le costanti che gli aspetti variabili relativi ai particolari dinamici sulle forme e, soprattutto le costanti afferenti gli aspetti pressori e la modulazione della energia sui tracciati.
Tali aspetti non sono di facile riconoscimento da parte di un imitatore e, soprattutto non sono riproducibili senza lasciare segni di sforzo ed in un contesto di velocità e di sequenza esecutiva.
Va infine rilevato che le varianti dinamiche osservate nelle tre verificande relative ai segni derivanti dalle variazioni direzionali del movimento scrittorio se da un lato rientrano del tutto nel range delle autografe, in alcuni casi esprimono gesti percentualmente non numerosi nel campionario comparativo, come le torsioni nei collegamenti, da considerarsi quindi non sempre avvistabili da un imitatore.
pagina 5 di 10 Il bilanciamento degli aspetti di corrispondenza con gli esigui e relativi motivi di divergenza derivanti dal confronto con il saggio grafico, che è apparso molto controllato e forzato, mette in luce forti motivi a sostegno dell'ipotesi di autografia ed in sostanza porta ad escludere del tutto la possibilità che un imitatore, anche ben allenato, sia in grado di ripetere per tre volte sia la variabilità grafica della sig.ra sia le costanti afferenti i particolari dinamici e pressori Pt_1 riproducendo la personalità grafica e la natura grafomotoria della sig.ra impedendo, Pt_1 infine, l'affiorare della propria natura.
…
Essendo prevalenti e di carattere sostanziale le corrispondenze e non essendo emerse differenze sostanziali valide, eseguiti gli opportuni bilanciamenti relativamente alle ipotesi formulabili, quanto riscontrato permette di addivenire ad una conclusione di autografia, cioè che le firme in verifica V1, V2 e V3 sono state vergate di pugno dalla sig.ra ” Parte_1
Tale giudizio è stato confermato dalla c.t.u. anche dopo l'esame delle osservazioni critiche svolte dal ctp di parte attrice. Questa ha in primo luogo lamentato un insufficiente esame del fatto che la fideiussione sia scritta su fogli separati e che la firma sul primo foglio (V1) sia stata apposta con una penna diversa da quella usata per le altre due sottoscrizioni. In proposito, come ben rilevato anche dalla c.t.u., si osserva che tali circostanze di natura estrinsceca non incidono e non rilevano sul giudizio di autografia, che prescinde dalla composizione fisica del documento e dalle penne utilizzate per le firme. La ctp ha inoltre affermato che la perizia non avrebbe adeguatamente considerato le differenze tra le verificande e le autografe. La critica è però infondata, perché
l'esame compartivo ha riscontrato solo alcune parziali differenze e queste sono state puntualmente indicate ed argomentate. Peraltro la c.t.u. ha precisato che tali differenze emergono confrontando le verificande con una parte soltanto delle comparative, cioè quelle del saggio grafico e della procura alle liti e, più ancora una parte di tale produzione autografa e, tra l'altro, limitatamente ad alcuni punti di quei tracciati. Tali tracciati eseguiti di pugno da nel corso Pt_1 del saggio grafico sono di per sè anomali rispetto alle altre autografe vergate in situazioni estranee alla causa e, tra l'altro, più vicine nel tempo al documento in verifica. Tradiscono, cioè, una evidente innaturalezza attestata dai segni di sforzo che si presentano sui soli tracciati del saggio grafico e della procura alle liti ma sono assenti nelle autografe dell'atto notarile e dei moduli della carta di identità. Tali circostanze rendono evidente la subvalenza delle difformità,
pagina 6 di 10 rispetto alle corrispondenze, già sopra ritenute.
In definitiva, quindi, si concorda con il giudizio di autografia espresso dal c.t.u. e adeguatamente motivato sulla base dell'ampia indagine svolta.
Con le note depositate il 5/5/2025 parte attrice ha svolto una ulteriore contestazione, davvero speciosa: ha dichiarato di disconoscere il documento prodotto in giudizio dalla banca perché
“difforme nel numero delle pagine e nel contenuto prodotto nelle facciate 1, 2 e 6.” Come ben illustrato in apertura della relazione del c.t.u., in sede di operazioni peritali la banca ha consegnato l'originale della fideiussione, completa di una prima pagina di accompagnamento recante un timbro di pervenuto in data 28/10/2014. Su tale foglio non vi è alcuna firma attribuita all'attrice e quindi nessun accertamento è stato svolto in merito. Si tratta ancora una volta di una circostanza estrinseca rispetto alla genuinità delle firme sulla fideiussione, che non comporta alcun vizio e non richiede alcun chiarimento da parte del c.t.u., né supplemento di indagine.
In ragione dell'autografia della firma di la sua domanda di accertamento negativo Pt_1 circa il rilascio della fideiussione va quindi rigettata.
Anche la analoga domanda svolta da è infondata, dal momento che l'attore non ha Pt_2 disconosciuto la sua firma sulla fideiussione del 4/6/2001, prodotta dalla banca sub doc. 3.
Per completezza si rileva che in proposito non può essere ammesso il capitolo di prova testimoniale dedotto dalla parte nella memoria istruttoria (“Vero è che il Sig. Parte_2
e/o la Sig.ra non hanno giammai rilasciato alcuna garanzia personale nei Parte_1 confronti della Società ) perché genericamente negativo. Controparte_2
5. Nullità
Parte attrice ha chiesto anche la declaratoria di nullità delle fideiussioni perché riproduttive del c.d. schema ABI;
sub doc. 8 la parte ha prodotto il provvedimento n. 55/2005 di NC d'Italia, all'epoca autorità antitrust per il settore bancario.
Si rileva che in sede di precisazione delle conclusioni la parte ha chiesto genericamente la nullità delle fideiussioni;
la domanda si deve però intendere come volta ad accertare la nullità parziale delle garanzie, limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8, come si ricava dagli atti della parte e in particolare dalla memoria integrativa n. 2, nella quale si è tra l'altro fatto riferimento adesivo alla sentenza della Corte di cassazione a s.u. n. 41994/2021, che si è pronunciata appunto per la pagina 7 di 10 ricorrenza di una nullità parziale nel caso in cui la garanzia costituisca l'attuazione di una intesa anticoncorrenziale.
La domanda è infondata.
Parte attrice sembra ricavare la nullità parziale delle fideiussioni dal solo fatto che esse contengono le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ma ciò non è sufficiente.
Va tenuto conto che tali clausole sono, in sé, perfettamente legittime. L'illiceità deriva dal fatto che esse possono essere sintomatiche della adesione ad una intesa anticoncorrenziale, veicolata dalla circolare ABI, come ritenuto nel citato provvedimento di Ma l'accertamento in esso Pt_4 svolto si riferisce ad un periodo temporale dal 2003 al 2005 e non può essere automaticamente esteso senza limiti di tempo, sia prima che dopo, in difetto di specifiche allegazioni e prove. Si consideri che nel caso di specie parte attrice vorrebbe far retroagire gli effetti dell'accertamento di al 2001 ed estenderlo poi fino al 2014. Ma proprio perché le tre clausole in questione sono Pt_4 lecite, non è sufficiente il loro inserimento nel contratto per ritenere sussistente un illecito antitrust, in difetto della prova positiva che tale inserimento sia frutto di un accordo tra le banche, prova che nel caso di specie difetta.
Si consideri anche che la Corte di giustizia europea ha da tempo affermato “che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti” (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71). Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell'inserimento della deroga all'art. 1957 c.c. è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale. E proprio il fatto che una o più banche concorrenti abbiano inserito tale clausola, giustifica il suo utilizzo anche da parte degli altri operatori di mercato, al fine di reagire intelligentemente e legittimamente al comportamento dei concorrenti, come riconosciuto dalla
Corte europea.
In sostanza, in difetto della prova dell'esistenza di un'intesa tra banche, che non è stata offerta, la stessa non può essere desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte delle pagina 8 di 10 banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione.
Ne deriva che la deroga all'art. 1957 c.c. presente nelle garanzie rilasciate dagli attori è valida ed efficace, con la conseguenza che è infondata l'eccezione di decadenza sollevata dagli attori in forza di quella norma.
6. Segnalazioni
Gli attori hanno anche chiesto di accertare l'illegittimità della loro segnalazione nella Centrale rischi tenuta da NC d'Italia. In proposito in citazione hanno più volte fatto riferimento alla segnalazione a sofferenza e alla relativa disciplina (cfr. pag. 4), lamentando che la banca nel caso di specie non abbia svolto la previa necessaria istruttoria.
Tuttavia, dall'esame delle visure prodotte dalla stessa parte attrice (v. doc. 9 e 10), risulta che gli attori non sono stati segnalati a sofferenza ma, in conformità a quanto previsto dalla circolare n.
139/1991 e succ. agg. della NC d'Italia, il loro nome è registrato nella categoria “garanzie ricevute”, con l'indicazione del valore della garanzia rilasciata e lo stato del rapporto, che per entrambi, è “rapporti non contestati: garanzia non attivata”.
Si tratta, quindi, di una segnalazione conforme a dati oggettivi, che non ha alcuna attinenza con la segnalazione a sofferenza, né implica una valutazione negativa.
La domanda di accertamento della illegittimità e di cancellazione della segnalazione è quindi infondata. Con l'ulteriore conseguenza che infondata è anche la domanda di risarcimento del danno, fondata sulla presunta illegittimità.
7. Documenti
Parte attrice ha anche svolto una domanda, del tutto generica, volta alla produzione in giudizio di
“di tutti i documenti fondanti il presunto vanto creditizio nei confronti degli attori”. Premesso che non risulta nemmeno formulata la necessaria previa richiesta ex art. 119 TUB, è ovvio che la parte debba indicare in modo specifico i documenti che richiede, altrimenti non è in alcun modo possibile ingiungere la produzione di documenti indeterminati e verificare l'ottemperanza a quanto disposto.
La domanda come formulata è quindi inammissibile.
Ferma la genericità della domanda, si rileva che con la memoria integrativa n. 2 parte convenuta pagina 9 di 10 ha prodotto il contratto e gli estratti conto del c/c n. 15553 e del c/c n. 11489, senza che parte attrice abbia poi replicato o preso posizione sul punto.
8, Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod., previsti per le cause di valore indeterminato e bassa complessità. Atteso l'esito, le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di NO in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di parte attrice volta alla produzione di “tutti i documenti fondanti il presunto vanto creditizio nei confronti degli attori”;
2. rigetta le altre domande di parte attrice;
3. condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
4. pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
NO, 18 settembre 2025
Il presidente est.
dott. Antonio S. Stefani
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