CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1618/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7422/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4550/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- PRES. IN CARICO n. 10077202400000042000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70023018409820000000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 362/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di presa in carica ex art. 29 comma 1 lett.b del d.l. 78/2010 citando in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione (in seguito solo ADER).
Eccepiva la nullità dell'avviso per la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. TFP901P702188/2023.
Resisteva ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva in quanto le eccezioni sollevate riguardavano l'avviso di accertamento di competenza dell'Agenzia delle entrate.
ADER depositava agli atti del giudizio chiamata in causa, notificata il 25.4.2024, dell'Agenzia delle entrate DP di Salerno che però non interveniva nel giudizio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno con la sentenza n. 4550/2024 pronunciata il 12.7.2024 e depositata il 18.10.2024 accoglieva il ricorso ritenendo l'avviso di presa in carica impugnabile avendo lamentato la mancata ricezione dell'atto prodromico e che l'Agenzia entrate invocata in giudizio non aveva prodotto la prova della notifica dell'avviso di accertamento. Propone appello l'ADER eccependo vizio della sentenza per errata interpretazione della giurisprudenza richiamata a sostegno dell'impugnabilità dell'avviso di presa in carica. Argomenta che l'avviso di presa in carica non avendo capacità di incidere sui profili sostanziali non ha natura provvedimentale ed è estraneo alla categoria egli atti autonomamente impugnabili. Eccepisce altresì vizio della sentenza per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario in quanto i primi giudici avrebbero dovuto ordinare alla parte ricorrente l'integrazione dl contraddittorio. Chiede pertanto in riforma della sentenza di primo grado ritenere valida ed efficace l'avviso di presa in carico impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Si costituisce in giudizio anche l'Agenzia delle entrate DP di Salerno sostenendo in buona sostanza che “l'avviso di presa in carico” non è atto impugnabile e rappresentando che l'avviso di accertamento prodromico all'avviso è stato regolarmente notificato via pec il 12.7.2023 alla casella di posta elettronica del ricorrente allegando a tal fine la ricevuta di avvenuta consegna. Si unisce all'ADER nel formulare l'eccezione di violazione del contraddittorio. Chiede pertanto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per violazione degli artt. 19 e 14 comma 6 bis del d.lgs n.546/92 e in via subordinata accogliere l'appello di ADER riconoscendo piena legittimità all'operato di ADER e dell'ufficio, con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio.
LE GU controdeduce sostenendo la bontà della decisione di primo grado e argomentando sulla impugnabilità dell'avviso di presa in carico e sulla pretestuosità della censura relativa al contraddittorio formulata da ADER.
Chiede pertanto il rigetto dell'appello con condanna dell'Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame, le deduzioni di resistenza, ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
L'eccezione di non impugnabilità dell'avviso di presa in carico formulata da ADER e dall'Agenzia delle entrate è infondata. Su tale questione la Corte di Cassazione in passato non ha avuto un indirizzo univoco ma di recente con l'Ordinanza n. 6589 depositata il 12 marzo 2025 ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico chiarendo, in conformità ad orientamento ermeneutico precedente “che l'atto di presa in carico sarebbe impugnabile allorquando quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il fIsco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. Nel caso di specie l'avviso di presa in carico è stato censurato per omessa notifica dell'atto prodromico.
Osserva che la sentenza di primo grado non ha violato le norme sul litisconsorzio in quanto l'ADER ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle entrate, ente competente in ordine alle censure introduttive del ricorrente, con “chiamata” regolarmente notificata e quindi la “richiesta di intervento in causa” c'è stata anche se non è avvenuta da parte del giudice;
a fronte di tale chiamata l'Agenzia delle entrate non è intervenuta nel giudizio di primo grado.
Il Collegio ritiene altresì che la produzione nel giudizio di appello da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione probatoria della notifica del prodromico avviso di accertamento è inammissibile perché viola il disposto dell'art. 58 del dlgs n. 546/1992 nella nuova formulazione applicabile a tutti i ricorsi di primo grado instaurati dopo il 4 gennaio 2024, come nel caso di specie (17.4.2024). Pertanto permane anche nel giudizio di appello l'assenza della prova della regolare notifica dell'atto presupposto all'avviso di presa in carico impugnato.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Il chiarimento della Cassazione sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carica avvenuto il 12 marzo 2025, dopo l'instaurazione del ricorso introduttivo, giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese.
Salerno 19 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Massimo Buono
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7422/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4550/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- PRES. IN CARICO n. 10077202400000042000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70023018409820000000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 362/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di presa in carica ex art. 29 comma 1 lett.b del d.l. 78/2010 citando in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione (in seguito solo ADER).
Eccepiva la nullità dell'avviso per la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. TFP901P702188/2023.
Resisteva ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva in quanto le eccezioni sollevate riguardavano l'avviso di accertamento di competenza dell'Agenzia delle entrate.
ADER depositava agli atti del giudizio chiamata in causa, notificata il 25.4.2024, dell'Agenzia delle entrate DP di Salerno che però non interveniva nel giudizio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno con la sentenza n. 4550/2024 pronunciata il 12.7.2024 e depositata il 18.10.2024 accoglieva il ricorso ritenendo l'avviso di presa in carica impugnabile avendo lamentato la mancata ricezione dell'atto prodromico e che l'Agenzia entrate invocata in giudizio non aveva prodotto la prova della notifica dell'avviso di accertamento. Propone appello l'ADER eccependo vizio della sentenza per errata interpretazione della giurisprudenza richiamata a sostegno dell'impugnabilità dell'avviso di presa in carica. Argomenta che l'avviso di presa in carica non avendo capacità di incidere sui profili sostanziali non ha natura provvedimentale ed è estraneo alla categoria egli atti autonomamente impugnabili. Eccepisce altresì vizio della sentenza per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario in quanto i primi giudici avrebbero dovuto ordinare alla parte ricorrente l'integrazione dl contraddittorio. Chiede pertanto in riforma della sentenza di primo grado ritenere valida ed efficace l'avviso di presa in carico impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Si costituisce in giudizio anche l'Agenzia delle entrate DP di Salerno sostenendo in buona sostanza che “l'avviso di presa in carico” non è atto impugnabile e rappresentando che l'avviso di accertamento prodromico all'avviso è stato regolarmente notificato via pec il 12.7.2023 alla casella di posta elettronica del ricorrente allegando a tal fine la ricevuta di avvenuta consegna. Si unisce all'ADER nel formulare l'eccezione di violazione del contraddittorio. Chiede pertanto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per violazione degli artt. 19 e 14 comma 6 bis del d.lgs n.546/92 e in via subordinata accogliere l'appello di ADER riconoscendo piena legittimità all'operato di ADER e dell'ufficio, con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio.
LE GU controdeduce sostenendo la bontà della decisione di primo grado e argomentando sulla impugnabilità dell'avviso di presa in carico e sulla pretestuosità della censura relativa al contraddittorio formulata da ADER.
Chiede pertanto il rigetto dell'appello con condanna dell'Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame, le deduzioni di resistenza, ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
L'eccezione di non impugnabilità dell'avviso di presa in carico formulata da ADER e dall'Agenzia delle entrate è infondata. Su tale questione la Corte di Cassazione in passato non ha avuto un indirizzo univoco ma di recente con l'Ordinanza n. 6589 depositata il 12 marzo 2025 ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico chiarendo, in conformità ad orientamento ermeneutico precedente “che l'atto di presa in carico sarebbe impugnabile allorquando quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il fIsco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. Nel caso di specie l'avviso di presa in carico è stato censurato per omessa notifica dell'atto prodromico.
Osserva che la sentenza di primo grado non ha violato le norme sul litisconsorzio in quanto l'ADER ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle entrate, ente competente in ordine alle censure introduttive del ricorrente, con “chiamata” regolarmente notificata e quindi la “richiesta di intervento in causa” c'è stata anche se non è avvenuta da parte del giudice;
a fronte di tale chiamata l'Agenzia delle entrate non è intervenuta nel giudizio di primo grado.
Il Collegio ritiene altresì che la produzione nel giudizio di appello da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione probatoria della notifica del prodromico avviso di accertamento è inammissibile perché viola il disposto dell'art. 58 del dlgs n. 546/1992 nella nuova formulazione applicabile a tutti i ricorsi di primo grado instaurati dopo il 4 gennaio 2024, come nel caso di specie (17.4.2024). Pertanto permane anche nel giudizio di appello l'assenza della prova della regolare notifica dell'atto presupposto all'avviso di presa in carico impugnato.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Il chiarimento della Cassazione sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carica avvenuto il 12 marzo 2025, dopo l'instaurazione del ricorso introduttivo, giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese.
Salerno 19 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Massimo Buono