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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3786/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
10/07/1981, elettivamente domiciliata in VIA ARIOSTO, 47 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA ALESSIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO, 47 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA ALESSIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 31 luglio 2025 e sottoscritto il 5 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 15 dicembre 2022).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente la propria residenza e il proprio domicilio nel luogo a sé più confacente;
2) L'immobile sito in Palermo nella Via GB Sant'Angelo n° 40, adibito in costanza di matrimonio ad abitazione coniugale rimane assegnato con tutti i suoi arredi alla sig. ; Parte_1
3) Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. si obbliga CP_1
a corrispondere in favore della sig. , entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento del superiore importo avverrà mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig. Parte_1
IBAN: 5333171181904406;
[...]
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolamentato ogni questione patrimoniale e di avere provveduto a dividere i beni personali;
5) Entrambi i coniugi concordano che l'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma le stesse dichiarano che le predette siano immediatamente esecutive inter partes, e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
6) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
2 di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 109, P. I, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3786/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
10/07/1981, elettivamente domiciliata in VIA ARIOSTO, 47 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA ALESSIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO, 47 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA ALESSIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 31 luglio 2025 e sottoscritto il 5 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 15 dicembre 2022).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente la propria residenza e il proprio domicilio nel luogo a sé più confacente;
2) L'immobile sito in Palermo nella Via GB Sant'Angelo n° 40, adibito in costanza di matrimonio ad abitazione coniugale rimane assegnato con tutti i suoi arredi alla sig. ; Parte_1
3) Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. si obbliga CP_1
a corrispondere in favore della sig. , entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento del superiore importo avverrà mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig. Parte_1
IBAN: 5333171181904406;
[...]
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolamentato ogni questione patrimoniale e di avere provveduto a dividere i beni personali;
5) Entrambi i coniugi concordano che l'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma le stesse dichiarano che le predette siano immediatamente esecutive inter partes, e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
6) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
2 di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 109, P. I, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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