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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 692/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI Sezione Lavoro DECRETO INGIUNTIVO (art. 641 c.p.c.)
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, Dott. Francesco Manfredi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. FACILE CARLO ANTONIO, presso il cui C.F._1 omiciliato;
- rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile (certificazione unica datoriale, dati di cui alle buste paga in atti);
- considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
- ritenuto che non sono stati forniti sufficienti elementi per la concessione della provvisoria esecuzione;
- ritenuto che la domanda appare fondata per le premesse esposte nel ricorso, supportate da idonea documentazione scritta;
INGIUNGE A
(C.F. ), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità CP_1 C.F._2 genitoriale di e di Persona_1 Persona_2 di pagare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. le somme al lordo:
o di € 1.628,40 a titolo di retribuzione del mese di settembre 2024;
o di € 3.264,94 a titolo di TFR;
2. la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ex artt. 429 comma 3 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c. e gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sul capitale rivalutato, dalla maturazione al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 614,90, oltre il 15 % del compenso per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod. ed ex art. 13, comma 10 della L. n. 247/2012, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende (esente da versamento c.u.); importo incrementato per i collegamenti ipertestuali presenti nell'atto ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod.; AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi questo Tribunale – Sezione Lavoro nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. Lodi, il 4 agosto 2025
Il Giudice del Lavoro,
Dott. Francesco Manfredi
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI Sezione Lavoro DECRETO INGIUNTIVO (art. 641 c.p.c.)
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, Dott. Francesco Manfredi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. FACILE CARLO ANTONIO, presso il cui C.F._1 omiciliato;
- rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile (certificazione unica datoriale, dati di cui alle buste paga in atti);
- considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
- ritenuto che non sono stati forniti sufficienti elementi per la concessione della provvisoria esecuzione;
- ritenuto che la domanda appare fondata per le premesse esposte nel ricorso, supportate da idonea documentazione scritta;
INGIUNGE A
(C.F. ), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità CP_1 C.F._2 genitoriale di e di Persona_1 Persona_2 di pagare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. le somme al lordo:
o di € 1.628,40 a titolo di retribuzione del mese di settembre 2024;
o di € 3.264,94 a titolo di TFR;
2. la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ex artt. 429 comma 3 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c. e gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sul capitale rivalutato, dalla maturazione al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 614,90, oltre il 15 % del compenso per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod. ed ex art. 13, comma 10 della L. n. 247/2012, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende (esente da versamento c.u.); importo incrementato per i collegamenti ipertestuali presenti nell'atto ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod.; AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi questo Tribunale – Sezione Lavoro nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. Lodi, il 4 agosto 2025
Il Giudice del Lavoro,
Dott. Francesco Manfredi