TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9829 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8730 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente tra
ATTORE Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Spinoso
E
CONVENUTO CP 1
rappresentato e difeso dall'avv. Biagina Sanna
E
CHIAMATA IN CAUSA Controparte 2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Opilio MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio in epigrafe ha convenuto in giudizio CP 1 deducendo in sintesi
quanto segue: l'assemblea condominiale con delibera del 12.10.2017 - nominava il CP_1 quale amministratore (accettando il compenso annuale proposto di euro 2000,00, oltre oneri);
- il convenuto restava in carica per circa un biennio sino a quando l'assemblea con
delibera del 29.10.2019 – nominava l'attuale amministratore;
quest'ultimo una volta acquisiti gli estratti del conto corrente condominiale verificava l'esistenza delle seguenti operazioni prive di giustificazione causale effettuati dal convenuto in pendenza della sua gestione:
1) numerosi accrediti su carte prepagate - a favore di sé stesso e di terzi soggetti -
per complessivi euro 47.653,10;
2) tre bonifici a favore di sè stesso per complessivi euro 1.000,00;
3) numerosi prelievi postamat per un totale di euro 8.360,00;
4) ulteriori accrediti su carte prepagate senza indicazione dei beneficiari per euro 1.625,00;
5) altre operazioni in uscita - non giustificate - per euro 10.124,96.
Parte attrice ha dedotto che tali importi devono essere tutti rimborsati-per mala
gestio ed ha pertanto concluso chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione di complessivi euro 68.763,06 - oltre interessi – nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali in misura pari almeno ad euro 10.000,00.
―Il convenuto nel costituirsi - ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per invalidità del mandato difensivo conferito nell'assemblea non regolarmente costituita del 15.9.2020 e – comunque – per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010.
Ha poi contestato - nel merito - la fondatezza della domanda e chiesto comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_3 per essere dalla stessa manlevata in forza del rapporto assicurativo inter partes – da
-
quanto eventualmente tenuto a corrispondere a parte attrice.
E' stata autorizzata la chiamata in causa e la compagnia assicuratrice – nel costituirsi-
- ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza e - in via subordinata - ha chiesto comunque di contenere l'obbligo d'indennizzo in base ai massimali ed alle franchigie ivi previste.
―E' stata espletata la procedura di mediazione con esito negativo in seguito all'ordinanza del 3.11.2021.
Sono state quindi depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito - espletata una consulenza tecnica contabile con successiva integrazione - la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025.
Il Tribunale sulla base di tali premesse – rileva quanto segue. Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare del convenuto – riguardo in quanto alla pretesa invalidità della delibera autorizzativa del presente giudizio ogni eventuale vizio afferente al quorum costitutivo comporta la mera annullabilità
della delibera e può essere fatto valere soltanto dai singoli condomini (e non anche dai terzi estranei).
Ne consegue che - in mancanza di un'impugnazione di tale delibera - l'attuale amministratore condominiale risulta pienamente legittimato alla proposizione del presente giudizio.
La domanda - nel merito - deve essere accolta nei seguenti termini.
L'attore agisce in parte per indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. nei confronti dell'ex amministratore CP 1 - quale diretto percettore senza titolo di complessivi euro 45.845,70 (euro 34.860,70 accreditati su carte prepagate di cui era intestatario, euro 1.000,00 bonificati a suo favore, euro 8.360,00 prelevati in contanti,
euro 1.625,00 accreditati su carte prepagate senza indicazione dei beneficiari).
Agisce poi a titolo risarcitorio per mala gestio - in relazione al suo cessato rapporto di mandato con riguardo ai residui importi (euro 22.927,36) corrisposti senza giustificazione causale a terzi soggetti (euro 12.802,40 accreditati su carte prepagate intestate a terzi ed euro 10.124,96 per altre operazioni in uscita).
Il c.t.u. ha dato pieno ed integrale riscontro a tali operazioni contabili - emergenti dall'analisi dell'estratto conto condominiale afferente al biennio di gestione del convenuto rilevando però (a pag. 11 della relazione) che l'assemblea condominiale del 3.5.2018 deliberò di riconoscere all'amministratore "l'importo di euro 15.000,00
quale compenso per la mediazione con i gestori di telefonia mobile da pagarsi in anni 3" (delibera effettivamente prodotta dal convenuto con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Il convenuto - che ne aveva l'onere - ha invece omesso di provare la giustificazione causale di tutte le altre operazioni in uscita (a favore suo e di terzi) e si è limitato genericamente ad eccepire (pag. 3 della comparsa di risposta) che non sono state valutate in modo corretto dall'attore le somme dovute al convenuto a titolo di compensi (risultando in realtà - dall'estratto conto che tali compensi "ordinari" di amministrazione erano stati invece interamente soddisfatti e non riguardano gli importi in questione).
Ne consegue la sua condanna alla complessiva restituzione del minor importo di euro
53.763,06 (68.763,06 – 15.000,00), oltre interessi legali dalla domanda.
Nulla può essere riconosciuto al condominio attore anche a titolo di danno "non patrimoniale" in ragione della totale genericità della relativa allegazione e conseguente mancanza di prova.
― proposta dal convenuto nei Deve esser infine disattesa la domanda di manleva confronti della compagnia assicuratrice stante l'eccepita ed incontestata inoperatività della garanzia con riguardo alla collocazione temporale delle condotte in oggetto (pag. 6, punti 2 e 6, della polizza). Le spese processuali comprese quelle per la mediazione ex d.lgs. 28/2010 -
seguono la soccombenza del convenuto nei confronti dell'attore (su cui devono far anche carico in via definitiva - tutte le spese di c.t.u. già liquidate).
-
Il convenuto stante l'infondata domanda di manleva è tenuto infine a rifondere anche le spese processuali alla compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
condanna il convenuto a restituire al condominio attore l'importo complessivo di euro 53.763,06, oltre interessi legali dalla domanda;
rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in euro
8.000,00 per compensi ed in euro 786,00 per spese vive, oltre euro 75,00 per spese di mediazione, rimborso forfetario del 15%, VA e SS come per legge;
condanna il convenuto a rimborsare alla compagnia assicuratrice le spese processuali,
liquidate in euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, VA e
SS come per legge;
pone tutte le spese di c.t.u. nella misura già liquidata a carico definitivo del
convenuto.
1.7.2025. IL IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8730 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente tra
ATTORE Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Spinoso
E
CONVENUTO CP 1
rappresentato e difeso dall'avv. Biagina Sanna
E
CHIAMATA IN CAUSA Controparte 2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Opilio MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio in epigrafe ha convenuto in giudizio CP 1 deducendo in sintesi
quanto segue: l'assemblea condominiale con delibera del 12.10.2017 - nominava il CP_1 quale amministratore (accettando il compenso annuale proposto di euro 2000,00, oltre oneri);
- il convenuto restava in carica per circa un biennio sino a quando l'assemblea con
delibera del 29.10.2019 – nominava l'attuale amministratore;
quest'ultimo una volta acquisiti gli estratti del conto corrente condominiale verificava l'esistenza delle seguenti operazioni prive di giustificazione causale effettuati dal convenuto in pendenza della sua gestione:
1) numerosi accrediti su carte prepagate - a favore di sé stesso e di terzi soggetti -
per complessivi euro 47.653,10;
2) tre bonifici a favore di sè stesso per complessivi euro 1.000,00;
3) numerosi prelievi postamat per un totale di euro 8.360,00;
4) ulteriori accrediti su carte prepagate senza indicazione dei beneficiari per euro 1.625,00;
5) altre operazioni in uscita - non giustificate - per euro 10.124,96.
Parte attrice ha dedotto che tali importi devono essere tutti rimborsati-per mala
gestio ed ha pertanto concluso chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione di complessivi euro 68.763,06 - oltre interessi – nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali in misura pari almeno ad euro 10.000,00.
―Il convenuto nel costituirsi - ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per invalidità del mandato difensivo conferito nell'assemblea non regolarmente costituita del 15.9.2020 e – comunque – per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010.
Ha poi contestato - nel merito - la fondatezza della domanda e chiesto comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_3 per essere dalla stessa manlevata in forza del rapporto assicurativo inter partes – da
-
quanto eventualmente tenuto a corrispondere a parte attrice.
E' stata autorizzata la chiamata in causa e la compagnia assicuratrice – nel costituirsi-
- ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza e - in via subordinata - ha chiesto comunque di contenere l'obbligo d'indennizzo in base ai massimali ed alle franchigie ivi previste.
―E' stata espletata la procedura di mediazione con esito negativo in seguito all'ordinanza del 3.11.2021.
Sono state quindi depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito - espletata una consulenza tecnica contabile con successiva integrazione - la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025.
Il Tribunale sulla base di tali premesse – rileva quanto segue. Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare del convenuto – riguardo in quanto alla pretesa invalidità della delibera autorizzativa del presente giudizio ogni eventuale vizio afferente al quorum costitutivo comporta la mera annullabilità
della delibera e può essere fatto valere soltanto dai singoli condomini (e non anche dai terzi estranei).
Ne consegue che - in mancanza di un'impugnazione di tale delibera - l'attuale amministratore condominiale risulta pienamente legittimato alla proposizione del presente giudizio.
La domanda - nel merito - deve essere accolta nei seguenti termini.
L'attore agisce in parte per indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. nei confronti dell'ex amministratore CP 1 - quale diretto percettore senza titolo di complessivi euro 45.845,70 (euro 34.860,70 accreditati su carte prepagate di cui era intestatario, euro 1.000,00 bonificati a suo favore, euro 8.360,00 prelevati in contanti,
euro 1.625,00 accreditati su carte prepagate senza indicazione dei beneficiari).
Agisce poi a titolo risarcitorio per mala gestio - in relazione al suo cessato rapporto di mandato con riguardo ai residui importi (euro 22.927,36) corrisposti senza giustificazione causale a terzi soggetti (euro 12.802,40 accreditati su carte prepagate intestate a terzi ed euro 10.124,96 per altre operazioni in uscita).
Il c.t.u. ha dato pieno ed integrale riscontro a tali operazioni contabili - emergenti dall'analisi dell'estratto conto condominiale afferente al biennio di gestione del convenuto rilevando però (a pag. 11 della relazione) che l'assemblea condominiale del 3.5.2018 deliberò di riconoscere all'amministratore "l'importo di euro 15.000,00
quale compenso per la mediazione con i gestori di telefonia mobile da pagarsi in anni 3" (delibera effettivamente prodotta dal convenuto con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Il convenuto - che ne aveva l'onere - ha invece omesso di provare la giustificazione causale di tutte le altre operazioni in uscita (a favore suo e di terzi) e si è limitato genericamente ad eccepire (pag. 3 della comparsa di risposta) che non sono state valutate in modo corretto dall'attore le somme dovute al convenuto a titolo di compensi (risultando in realtà - dall'estratto conto che tali compensi "ordinari" di amministrazione erano stati invece interamente soddisfatti e non riguardano gli importi in questione).
Ne consegue la sua condanna alla complessiva restituzione del minor importo di euro
53.763,06 (68.763,06 – 15.000,00), oltre interessi legali dalla domanda.
Nulla può essere riconosciuto al condominio attore anche a titolo di danno "non patrimoniale" in ragione della totale genericità della relativa allegazione e conseguente mancanza di prova.
― proposta dal convenuto nei Deve esser infine disattesa la domanda di manleva confronti della compagnia assicuratrice stante l'eccepita ed incontestata inoperatività della garanzia con riguardo alla collocazione temporale delle condotte in oggetto (pag. 6, punti 2 e 6, della polizza). Le spese processuali comprese quelle per la mediazione ex d.lgs. 28/2010 -
seguono la soccombenza del convenuto nei confronti dell'attore (su cui devono far anche carico in via definitiva - tutte le spese di c.t.u. già liquidate).
-
Il convenuto stante l'infondata domanda di manleva è tenuto infine a rifondere anche le spese processuali alla compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
condanna il convenuto a restituire al condominio attore l'importo complessivo di euro 53.763,06, oltre interessi legali dalla domanda;
rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in euro
8.000,00 per compensi ed in euro 786,00 per spese vive, oltre euro 75,00 per spese di mediazione, rimborso forfetario del 15%, VA e SS come per legge;
condanna il convenuto a rimborsare alla compagnia assicuratrice le spese processuali,
liquidate in euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, VA e
SS come per legge;
pone tutte le spese di c.t.u. nella misura già liquidata a carico definitivo del
convenuto.
1.7.2025. IL IU