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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 529/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Americo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cosseria n.
2;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Asaro e dalla Dott.ssa Maria Savino, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7;
CONVENUTO
OGGETTO: contratto a termine
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 5 aprile 2022, la dott.ssa ha dedotto di Parte_1
Contr essere dipendente del e di prestare servizio presso l'Istituto di Chimica
Biomolecolare di Sassari con qualifica di ricercatore a tempo indeterminato dal
27.12.2018. CP_
2. Ha poi allegato di essere stata previamente assunta a tempo determinato presso l resistente dal 15.2.2016 al 14.8.2017, nello stesso ruolo e con espletamento delle medesime mansioni poi svolte a tempo indeterminato, riconducibili al profilo professionale di ricercatore e riportate nella narrativa del ricorso.
3. Parte ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio nel periodo di lavoro reso con contratto a termine, con violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva
99/70/Ce.
4. La dott.ssa ha pertanto azionato il presente giudizio, al fine di vedersi Pt_1 riconosciuta la corretta ricostruzione della carriera mediante computo dell'anzianità di servizio resa a tempo determinato al fine della maturazione delle fasce stipendiali. La ricorrente ha rassegnato le conclusioni che seguono:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso il Controparte_1
o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
[...]
Contr
2) condannare il a riconoscere alla ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato e rispettive proroghe stipulati con l'Istituto resistente precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera della ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire;
Contr
3) condannare il a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori in misura e con decorrenza di legge;
4) Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Contr
5. Si è ritualmente costituito in giudizio il eccependo la carenza di allegazione in ricorso rispetto alla sussistenza di una “situazione comparabile” tra il rapporto a tempo determinato e indeterminato e, in ogni caso, la presenza di oggettive ragioni per differenziare il trattamento del rapporto, atteso che il ricercatore a tempo determinato è assunto unicamente in funzione della realizzazione di uno specifico progetto di ricerca, mentre quello di ruolo, a tempo indeterminato, è impegnato in diverse attività progettuali e si occupa di plurimi argomenti di studio e di ricerca, a seconda delle esigenze di volta in volta dell'Amministrazione di appartenenza e/o dei progetti che egli si è visto accedere a finanziamento.
2 6. Tanto è vero che l'Ente ha eccepito la differenza di requisiti di professionalità richiesti, posto che il contratto a termine non impone alcuna pregressa attività di ricerca professionale, mentre la partecipazione al concorso di ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato richiede, a norma dell'art. 20, co. 4, lett. a), D. Lgs. n. 127/2003, l'avere maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni presso lo stesso ente o presso centri qualificati, ovvero, in alternativa, di avere conseguito il dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando.
7. Inoltre, la convenuta ha contestato che nel caso di specie non vi sarebbe stata la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma piuttosto la costituzione ex novo del rapporto di lavoro per il tramite di una procedura di stabilizzazione, con assunzione della ricorrente dopo un anno e sei mesi dalla scadenza del rapporto a tempo determinato.
8. Parte convenuta ha quindi richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale
1) dichiarare infondato l'avverso ricorso, e, per l'effetto, rigettarlo;
Nel merito, in via gradata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare la non spettanza di incrementi economici, ai fini della ricostruzione di carriera, per il periodo di operatività del blocco delle progressioni economiche riferite ai contratti del pubblico impiego, con esclusione di qualsivoglia meccanismo di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, ex lege vietato per i contratti dei pubblici dipendenti;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
9. Mutata la persona del giudice e istruita la causa documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Si rileva anzitutto che è pacifico e documentale che parte ricorrente ha prestato servizio CP_ alle dipendenze dell resistente in forza di contratto a tempo determinato dal
15.2.2016 al 14.8.2017, e che poi il contratto a tempo indeterminato è stato stipulato in data 27.12.2018 (doc. 1 fasc. ricorrente).
3 12. È altresì circostanza documentale che la dott.ssa è stata assunta, in entrambi i Pt_1 casi, con inquadramento al III livello professionale-profilo ricercatore e assegnata presso l'Istituto di chimica biomolecolare con sede in Sassari (doc. 1 fasc. ricorrente).
13. A fronte di ciò, parte resistente - pur contestando le pretese della ricorrente e pur sostenendo la diversità della prestazione svolte - ha argomentato che i ricercatori e/o tecnologi a tempo determinato sono assunti su specifico progetto-argomento, mentre quelli a tempo indeterminato sono chiamati a svolgere una serie di differenti attività progettuali occupandosi di plurimi argomenti di studio e, inoltre, che elementi di oggettiva distinzione tra i rapporti intercorsi vanno altresì rinvenuti nell'assunzione mediante nuovo concorso con requisiti professionali più stringenti.
14. Tanto premesso in fatto, il mancato riconoscimento dell'anzianità richiesta dalla ricorrente risulta illegittimo.
15. Sul punto si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente sentenza emessa da questa sezione del Tribunale di Sassari, n. 361/2025 (R.G. n. 838/2022) che si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale chiaramente ricostruito, ex multis, dal Tribunale di Perugia, sentenza n. 364/24 (R.G. n. 523/21).
16. La clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva CE 70/1999, stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli
Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
17. Con una giurisprudenza da tempo consolidata (fra le tante si fa rinvio alle sentenze del 5.6.2018, e a. del 18.10.2012, dell'8.9.2011, Persona_1 Per_2 Per_3
4 del 22.12.2010 e del 13.9.2007), la Corte di Giustizia Per_4 Persona_5 dell'Unione Europea ha chiarito che:
- il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente operativo;
- trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico;
- il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
18. Tali ragioni oggettive non risultano ravvisabili nel caso di specie dal momento che, nella giurisprudenza eurounitaria e secondo un'interpretazione coerente e sistematica della disciplina in esame, la disparità di trattamento può ritenersi giustificata solo laddove ricorrano elementi distintivi precisi e concreti, tali da contraddistinguere la condizione di lavoro precario da quello di ruolo in modo specifico, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine.
19. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze
DE RO NS, punti 53 e 58, e AD NA, punto 73).
20. Né tale disparità può valere rispetto ai dipendenti di ruolo assunti mediante concorso.
Invero, “una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per sé stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro….. Orbene, il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse
5 idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento, quale quella lamentata nei procedimenti principali, riguardante la presa in considerazione – al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, da parte di un'autorità pubblica, di lavoratori a tempo determinato – dell'anzianità acquisita da questi ultimi presso tale autorità nell'ambito dei loro contratti di lavoro a termine” ed ha concluso affermando che “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore
a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto
o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (principi successivamente ribaditi dalla Corte nel caso ordinanze Pt_2
7.3.2013 in causa C-393/11 e 4.9.2014, analogo a quello riportato e, dalla pronuncia
Motter 20.9.2018).
21. Tali principi sono peraltro condivisi dalla giurisprudenza interna la quale, rifacendosi alle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass. n. 22558/2016) oltre che di contratti a tempo determinato stipulati con gli
Enti di Ricerca (Cass. 2795/2017; Cass. n. 7112/2018, Cass. n. 3473/2019; Cass. n.
6146/2019), ha da ultimo chiarito che le ragioni oggettive che possono legittimare una disparità di trattamento attengono solo alle caratteristiche intrinseche delle mansioni svolte e non alla natura non di ruolo del rapporto di impiego, alla novità del contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente, alle modalità di reclutamento del personale
6 nel settore della ricerca e alle esigenze che il sistema mira ad assicurare (Cass. n.
7705/2020).
22. Anche nel caso sottoposto alla cognizione dell'odierno giudicante, a fronte dell'allegata comparabilità delle mansioni svolte, comprovata in primis dal medesimo inquadramento assegnato sia in corso di rapporto a tempo determinato sia indeterminato, la resistente si è limitata ad una contestazione non solo generica, ma ovvia, posto che l'esistenza di un progetto è – da una parte - connaturata alla natura determinata del contratto e - dall'altra - inidonea a diversificare l'attività di ricercatore svolta.
23. Non può, infatti, alla luce dei principi sopra espressi, sostenersi che l'attività di ricercatore si diversifichi, quanto a modalità, concettualità e capacità, a seconda che la stessa attenga ad uno o più progetti;
peraltro, la resistente non ha indicato alcun elemento, circostanza e/o modalità di esecuzione che abbiano diversamente contraddistinto l'attività lavorativa prestata dalla dott.ssa nel periodo di assunzione a tempo determinato rispetto a Pt_1 quella svolta successivamente.
24. Quanto poi alle diverse modalità di accesso al rapporto a tempo determinato e al rapporto a tempo indeterminato, come pure al fatto che l'assunzione in ruolo sia avvenuta in forza di un rapporto di lavoro del tutto nuovo, instauratosi a seguito di stabilizzazione, deve rilevarsi che “il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che l'accordo attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima
e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, Cass. n. 4195 del 2020; v. anche Cass. n.
31149 del 2019); in breve, le modalità di assunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo
l'assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l'esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell'anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest'ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato” (Cass. n. 9955/22).
7 25. Ebbene, poiché ai sensi della direttiva citata l'esistenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento costituisce fatto impeditivo del diritto alla parità di trattamento, era onere del convenuto, in ossequio al disposto dell'art. 2697, comma 2, c.c., provare l'esistenza di concreti e determinanti elementi di differenziazione;
onere che non
è stato assolto.
26. Alla luce di ciò, deve ritenersi che non vi sia alcuna ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento operata dalla resistente e che non vi siano caratteristiche obiettive che contraddistinguano la prestazione di lavoro resa a tempo determinato rispetto a quella effettuata a tempo indeterminato.
27. Ne consegue il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio prestata nel rapporto di lavoro a tempo determinato, ai fini sia giuridici sia economici.
28. Sul punto si deve infine rilevare la tardività dell'eccezione di prescrizione, contenuta solamente nelle note scritte prodotte dalla convenuta, ma non tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione.
29. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa indeterminabile. Le spese sono dunque liquidate in complessivi €
3.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta che la ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Contr dell'anzianità di servizio conseguita nel rapporto di lavoro alle dipendenze del prestato a termine dal 15.2.2016 al 14.8.2017; Contr
- condanna il a ricostruire la carriera della ricorrente, nei termini sopra indicati, nonché ad attribuirle le differenze retributive conseguenti rispetto alle somme effettivamente percepite;
8 - condanna il CNR alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 3.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore dell'Avv. Francesco
Americo, dichiaratosi antistatario.
Sassari, 15/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Americo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cosseria n.
2;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Asaro e dalla Dott.ssa Maria Savino, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7;
CONVENUTO
OGGETTO: contratto a termine
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 5 aprile 2022, la dott.ssa ha dedotto di Parte_1
Contr essere dipendente del e di prestare servizio presso l'Istituto di Chimica
Biomolecolare di Sassari con qualifica di ricercatore a tempo indeterminato dal
27.12.2018. CP_
2. Ha poi allegato di essere stata previamente assunta a tempo determinato presso l resistente dal 15.2.2016 al 14.8.2017, nello stesso ruolo e con espletamento delle medesime mansioni poi svolte a tempo indeterminato, riconducibili al profilo professionale di ricercatore e riportate nella narrativa del ricorso.
3. Parte ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio nel periodo di lavoro reso con contratto a termine, con violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva
99/70/Ce.
4. La dott.ssa ha pertanto azionato il presente giudizio, al fine di vedersi Pt_1 riconosciuta la corretta ricostruzione della carriera mediante computo dell'anzianità di servizio resa a tempo determinato al fine della maturazione delle fasce stipendiali. La ricorrente ha rassegnato le conclusioni che seguono:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso il Controparte_1
o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
[...]
Contr
2) condannare il a riconoscere alla ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato e rispettive proroghe stipulati con l'Istituto resistente precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera della ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire;
Contr
3) condannare il a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori in misura e con decorrenza di legge;
4) Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Contr
5. Si è ritualmente costituito in giudizio il eccependo la carenza di allegazione in ricorso rispetto alla sussistenza di una “situazione comparabile” tra il rapporto a tempo determinato e indeterminato e, in ogni caso, la presenza di oggettive ragioni per differenziare il trattamento del rapporto, atteso che il ricercatore a tempo determinato è assunto unicamente in funzione della realizzazione di uno specifico progetto di ricerca, mentre quello di ruolo, a tempo indeterminato, è impegnato in diverse attività progettuali e si occupa di plurimi argomenti di studio e di ricerca, a seconda delle esigenze di volta in volta dell'Amministrazione di appartenenza e/o dei progetti che egli si è visto accedere a finanziamento.
2 6. Tanto è vero che l'Ente ha eccepito la differenza di requisiti di professionalità richiesti, posto che il contratto a termine non impone alcuna pregressa attività di ricerca professionale, mentre la partecipazione al concorso di ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato richiede, a norma dell'art. 20, co. 4, lett. a), D. Lgs. n. 127/2003, l'avere maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni presso lo stesso ente o presso centri qualificati, ovvero, in alternativa, di avere conseguito il dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando.
7. Inoltre, la convenuta ha contestato che nel caso di specie non vi sarebbe stata la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma piuttosto la costituzione ex novo del rapporto di lavoro per il tramite di una procedura di stabilizzazione, con assunzione della ricorrente dopo un anno e sei mesi dalla scadenza del rapporto a tempo determinato.
8. Parte convenuta ha quindi richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale
1) dichiarare infondato l'avverso ricorso, e, per l'effetto, rigettarlo;
Nel merito, in via gradata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare la non spettanza di incrementi economici, ai fini della ricostruzione di carriera, per il periodo di operatività del blocco delle progressioni economiche riferite ai contratti del pubblico impiego, con esclusione di qualsivoglia meccanismo di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, ex lege vietato per i contratti dei pubblici dipendenti;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
9. Mutata la persona del giudice e istruita la causa documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Si rileva anzitutto che è pacifico e documentale che parte ricorrente ha prestato servizio CP_ alle dipendenze dell resistente in forza di contratto a tempo determinato dal
15.2.2016 al 14.8.2017, e che poi il contratto a tempo indeterminato è stato stipulato in data 27.12.2018 (doc. 1 fasc. ricorrente).
3 12. È altresì circostanza documentale che la dott.ssa è stata assunta, in entrambi i Pt_1 casi, con inquadramento al III livello professionale-profilo ricercatore e assegnata presso l'Istituto di chimica biomolecolare con sede in Sassari (doc. 1 fasc. ricorrente).
13. A fronte di ciò, parte resistente - pur contestando le pretese della ricorrente e pur sostenendo la diversità della prestazione svolte - ha argomentato che i ricercatori e/o tecnologi a tempo determinato sono assunti su specifico progetto-argomento, mentre quelli a tempo indeterminato sono chiamati a svolgere una serie di differenti attività progettuali occupandosi di plurimi argomenti di studio e, inoltre, che elementi di oggettiva distinzione tra i rapporti intercorsi vanno altresì rinvenuti nell'assunzione mediante nuovo concorso con requisiti professionali più stringenti.
14. Tanto premesso in fatto, il mancato riconoscimento dell'anzianità richiesta dalla ricorrente risulta illegittimo.
15. Sul punto si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente sentenza emessa da questa sezione del Tribunale di Sassari, n. 361/2025 (R.G. n. 838/2022) che si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale chiaramente ricostruito, ex multis, dal Tribunale di Perugia, sentenza n. 364/24 (R.G. n. 523/21).
16. La clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva CE 70/1999, stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli
Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
17. Con una giurisprudenza da tempo consolidata (fra le tante si fa rinvio alle sentenze del 5.6.2018, e a. del 18.10.2012, dell'8.9.2011, Persona_1 Per_2 Per_3
4 del 22.12.2010 e del 13.9.2007), la Corte di Giustizia Per_4 Persona_5 dell'Unione Europea ha chiarito che:
- il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente operativo;
- trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico;
- il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
18. Tali ragioni oggettive non risultano ravvisabili nel caso di specie dal momento che, nella giurisprudenza eurounitaria e secondo un'interpretazione coerente e sistematica della disciplina in esame, la disparità di trattamento può ritenersi giustificata solo laddove ricorrano elementi distintivi precisi e concreti, tali da contraddistinguere la condizione di lavoro precario da quello di ruolo in modo specifico, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine.
19. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze
DE RO NS, punti 53 e 58, e AD NA, punto 73).
20. Né tale disparità può valere rispetto ai dipendenti di ruolo assunti mediante concorso.
Invero, “una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per sé stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro….. Orbene, il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse
5 idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento, quale quella lamentata nei procedimenti principali, riguardante la presa in considerazione – al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, da parte di un'autorità pubblica, di lavoratori a tempo determinato – dell'anzianità acquisita da questi ultimi presso tale autorità nell'ambito dei loro contratti di lavoro a termine” ed ha concluso affermando che “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore
a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto
o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (principi successivamente ribaditi dalla Corte nel caso ordinanze Pt_2
7.3.2013 in causa C-393/11 e 4.9.2014, analogo a quello riportato e, dalla pronuncia
Motter 20.9.2018).
21. Tali principi sono peraltro condivisi dalla giurisprudenza interna la quale, rifacendosi alle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass. n. 22558/2016) oltre che di contratti a tempo determinato stipulati con gli
Enti di Ricerca (Cass. 2795/2017; Cass. n. 7112/2018, Cass. n. 3473/2019; Cass. n.
6146/2019), ha da ultimo chiarito che le ragioni oggettive che possono legittimare una disparità di trattamento attengono solo alle caratteristiche intrinseche delle mansioni svolte e non alla natura non di ruolo del rapporto di impiego, alla novità del contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente, alle modalità di reclutamento del personale
6 nel settore della ricerca e alle esigenze che il sistema mira ad assicurare (Cass. n.
7705/2020).
22. Anche nel caso sottoposto alla cognizione dell'odierno giudicante, a fronte dell'allegata comparabilità delle mansioni svolte, comprovata in primis dal medesimo inquadramento assegnato sia in corso di rapporto a tempo determinato sia indeterminato, la resistente si è limitata ad una contestazione non solo generica, ma ovvia, posto che l'esistenza di un progetto è – da una parte - connaturata alla natura determinata del contratto e - dall'altra - inidonea a diversificare l'attività di ricercatore svolta.
23. Non può, infatti, alla luce dei principi sopra espressi, sostenersi che l'attività di ricercatore si diversifichi, quanto a modalità, concettualità e capacità, a seconda che la stessa attenga ad uno o più progetti;
peraltro, la resistente non ha indicato alcun elemento, circostanza e/o modalità di esecuzione che abbiano diversamente contraddistinto l'attività lavorativa prestata dalla dott.ssa nel periodo di assunzione a tempo determinato rispetto a Pt_1 quella svolta successivamente.
24. Quanto poi alle diverse modalità di accesso al rapporto a tempo determinato e al rapporto a tempo indeterminato, come pure al fatto che l'assunzione in ruolo sia avvenuta in forza di un rapporto di lavoro del tutto nuovo, instauratosi a seguito di stabilizzazione, deve rilevarsi che “il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che l'accordo attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima
e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, Cass. n. 4195 del 2020; v. anche Cass. n.
31149 del 2019); in breve, le modalità di assunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo
l'assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l'esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell'anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest'ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato” (Cass. n. 9955/22).
7 25. Ebbene, poiché ai sensi della direttiva citata l'esistenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento costituisce fatto impeditivo del diritto alla parità di trattamento, era onere del convenuto, in ossequio al disposto dell'art. 2697, comma 2, c.c., provare l'esistenza di concreti e determinanti elementi di differenziazione;
onere che non
è stato assolto.
26. Alla luce di ciò, deve ritenersi che non vi sia alcuna ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento operata dalla resistente e che non vi siano caratteristiche obiettive che contraddistinguano la prestazione di lavoro resa a tempo determinato rispetto a quella effettuata a tempo indeterminato.
27. Ne consegue il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio prestata nel rapporto di lavoro a tempo determinato, ai fini sia giuridici sia economici.
28. Sul punto si deve infine rilevare la tardività dell'eccezione di prescrizione, contenuta solamente nelle note scritte prodotte dalla convenuta, ma non tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione.
29. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa indeterminabile. Le spese sono dunque liquidate in complessivi €
3.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta che la ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Contr dell'anzianità di servizio conseguita nel rapporto di lavoro alle dipendenze del prestato a termine dal 15.2.2016 al 14.8.2017; Contr
- condanna il a ricostruire la carriera della ricorrente, nei termini sopra indicati, nonché ad attribuirle le differenze retributive conseguenti rispetto alle somme effettivamente percepite;
8 - condanna il CNR alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 3.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore dell'Avv. Francesco
Americo, dichiaratosi antistatario.
Sassari, 15/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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