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Sentenza 9 marzo 2024
Sentenza 9 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/03/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta causa civile iscritta al n. 1454 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile”, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., del 4 dicembre 2023, previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Parisella, giusta investitura in atti.
ATTRICE
E
VISSANI (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Enrico M. Stramigioli, come da incarico in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno
2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'azione è fondata, per quanto di ragione e nei limiti seguenti.
Anzitutto, quella in via principale sperimentata dalla corrisponde ad una Parte_1
azione riconducibile sotto le insegne teoriche della tutela petitoria del diritto di usufrutto vitalizio generale sì come costituito, mercè deductio, dapprima per sé, dal relativo marito e, dopo il di lui trapasso, in favore della odierna attrice quale Persona_1
coniuge superstite;
il tutto sulla scorta del contratto del 2 maggio 2022, di alienazione della nuda proprietà in favore della figlia in cambio della prestazione di natura
1 assistenziale;
tutela di stampo reale che ha come punto di riferimento, per quanto ora interessi, l'accertamento del diritto accampato e la sua rivendicazione (la cd. vindicatio usufructus, in relazione all'oggetto peculiare di essa).
È sin da ora il caso di rilevare, anche nella prospettiva della azione cd. autodeterminata, che la pretesa della attrice sarebbe rettamente giustiziata e meriterebbe di ricevere tutela anche ove si addivenisse ad una diversa qualificazione del diritto controverso, in ogni caso, come immediatamente si dirà, di stampo reale.
Di vero, in quanto coniuge superstite, la parte attrice, a seguito della morte del concedente , anche per aver continuato ad abitare nell'immobile del de Persona_1
cuius almeno fino al 2019, è divenuta sua erede pro quota, così acquistando mortis causa la titolarità di una quota di piena proprietà indivisa dell'immobile (con correlata estinzione del diritto di usufrutto, per consolidazione o riunione).
Ora, se un discorso non dissimile potrebbe in astratto essere condotto anche in direzione della convenuta (e di eventuali suoi germani), in assenza di elementi in tal senso neppure dedotti dalle parti a tanto interessate, così come di più pregnanti indicazioni per sostenere l'avvenuta accettazione della eredità ad opera di tutte costoro, un dato sarebbe comunque indisputabile: che il non divorziato coniuge superstite, indipendentemente dalla (prova della accettazione) della eredità, è diventato titolare dei diritti di abitazione sulla casa coniugale e di uso sui beni mobili che la corredano, ai sensi dell'art. 540 c.c., disposizione che prevede un legato ex lege (che prescinde quindi dalla qualità di erede in capo al coniuge e del quale diviene titolare anche in caso di irreversibile rinuncia).
Dunque, la attrice, a seguito della morte -in data 17 maggio 2012- del coniuge, ha tra l'altro acquistato, ex lege, il diritto esclusivo di abitazione della intera abitazione di cui al rogito del 2 maggio 2002.
Che si tratti di casa coniugale peraltro non appare seriamente disputabile, avuto riguardo a quanto affiora dalla lettura della parte iniziale del rogito nella quale i coniugi, come la stessa convenuta, risultano risiedere in Appignano alla Via Verdefiore n. 31, dove hanno da sempre vissuto;
ed ancora nella parte terminale della detta scheda negoziale, gli stipulatores escludono di aver nel medesimo Comune ulteriori unità immobiliari.
Dunque, emerge incontrastato il rilievo che l'immobile per cui è lite è stato il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
Si aggiunga che il bene è stato abitato anche dalla attrice, unitamente al marito, almeno fino all'epoca della sua morte. Risulta infatti che l'immobile è stato (non
2 immotivatamente) lasciato dalla attrice solo “nel corso del 2019” (circostanza non contestata dalla convenuta).
A tal proposito, non è inutile considerare che ai fini dell'acquisto della titolarità del summenzionato diritto, oggetto di legato ex lege, si è ritenuta sufficiente la mera permanenza di qualche, seppur minimo, collegamento del bene immobile con l'originaria destinazione familiare, collegamento che potrebbe ritenersi sussistere anche nel caso di successione aperta in favore del coniuge che, allontanatosi dalla casa familiare, vi abbia lasciato vivere l'altro coniuge poi defunto o anche nell'ipotesi in cui a continuare ad abitare la casa siano solo i figli della coppia (v. da ultimo, Cass., 26 luglio 2023, n. 22566, in cui si afferma che i presupposti per la nascita dei diritti di cui al cpv. dell'art. 540 cod. civ. «mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare»).
Peraltro, anche a voler optare per la tesi della solo parziale coincidenza del bene oggetto della presente lite con la residenza coniugale, resterebbe l'osservazione che, acquisito ex art. 540 c.c. il diritto di abitazione sul bene per la sua minore estensione, relativamente alla porzione di bene in tesi non ricompresavi, sarebbe operante quanto disposto dal coniuge in sede di rogito, circa la riserva di usufrutto in favore della attuale parte attrice dopo la morte del primo.
Orbene, quale che sia la soluzione che si intenda prediligere, e sinanco, per inconcessum, a negare del tutto che, a seguito del decesso del concedente, l'immobile sia divenuto - in tutto o in parte - oggetto del summenzionato legato ex lege, resterebbe intocco il seguente rilievo.
Non è infatti seriamente contestabile il significato delle clausole contessenti l'autoregolamento nella parte in cui , in qualità di concedente, Persona_1 nell'alienare con il rogito per notar del 2 maggio 2002 la nuda Persona_2 proprietà dell'immobile alla figlia , nel costituire - mediante la tecnica Controparte_2
della reservatio - l'usufrutto generale e vitalizio per sé e, dopo di sé, per la coniuge, odierna attrice, sull'immobile colà riportato, ne alienava la nuda proprietà in favore della figlia. Questa ultima, in quella medesima sede, assumeva, “in corrispettivo della cessione”, l'impegno di prestare in favore del concedente vitto, alloggio e vestiario nonché a compiere quanto altro “necessario e utile ad assicurare al cedente una esistenza serena e dignitosa”.
3 Orbene, perché simile operazione negoziale - che prevede, da un lato, la costituzione di un diritto reale di godimento esclusivo in capo al cedente, a titolo di usufrutto vita naturale durante, relativamente all'intero compendio immobiliare costituito da unità immobiliari e appezzamento di terreno e generale, e, dall'altro, come ritenuto dalla stessa attrice, una forma di godimento consentita dal concedente in favore della nuda proprietaria, possa conservare un significato (dovendosi altrimenti ritenere, alternativamente, la insensatezza del contratto per impossibilità del suo oggetto, la sua simulazione o la inammissibile atipicità del diritto di usufrutto così configurato, sì come limitato da una covigente, - benché estranea al negozio - forma di altrui godimento tale da comprimerne il contenuto), è necessario ipotizzare che la compressione delle facoltà di godimento tipicamente annodate al diritto dell'usufruttuario (o, sotto alternativo versante, quelle di abitazione ex art. 540 c.c.) non risentano dell'antagonista diritto di uso spettante alla convenuta. È possibile ritenere che il giusto punto di equilibrio sia da individuare nella necessità, da parte della convenuta, di assicurare l'adempimento della prestazione in favore del vitaliziato (e di esso soltanto), e per il tempo della sua vita.
Non oltre, anche in considerazione della circostanza che la convenuta ha occupato (e si trova ad occupare) un bene destinato negozialmente (o ex lege) al diritto reale di godimento della attrice, non già da sola, ma con il relativo nucleo familiare.
Sennonchè, quale che sia la soluzione che si intenda offrire a tale convivenza, si tratta di un problema che deve ritenersi ormai superato. Appare infatti inconfutabile i) che il diritto di cui la convenuta si è venuta professando titolare (senza peraltro farne menzione e ricondurlo alla sua più acconcia classificazione) non può assumere una connotazione di stampo reale: anche ad astrarre dalla or ora cennata problematicità della sua compatibilità con la posizione di nuda proprietaria della convenuta, da una parte, e
(soprattutto) con quella di usufruttuaria generale in capo alla attrice, gli è che difetta la prova della costituzione - necessariamente in forma scritta ex art. 1350 c.c., a pena di nullità - della avvenuta costituzione di un diritto reale minore di godimento in favore della nuda proprietaria;
ii) che il diritto personale di godimento costituito in favore della convenuta da parte del concedente, alla morte di quest'ultimo, è venuto meno, in conformità con la previsione contrattuale stabilente, al trapasso del concedente (e sempre a tenere da un canto la configurabilità di un mai rinunciato legato ex lege di abitazione), il trasferimento del diritto di usufrutto generale in favore della odierna convenuta sull'intero immobile. Sicché, pur ad accreditare la tesi della convenuta, secondo cui il concedente (e, si noti: solo questi, in veste di proprietario dell'immobile
4 oggetto del rogito del 2 maggio 2002 e di solitario beneficiario delle prestazioni assistenziali) aveva costituito in favore di essa convenuta un diritto (che, per le ragioni poco più in alto esposte, non poteva che essere) personale di godimento, deve ritenersi che, alla altezza di tempo del decesso del (avvenuto in data 17 maggio 2012), Per_1
siffatto diritto era definitivamente venuto meno, non essendole peraltro mai stato trasferito mortis causa (mediante testamento). Di talchè, il solo titolo legittimante la convenuta, e il relativo nucleo familiare, a trattenersi nell'immobile non poteva che provenire dal perfezionamento di un nuovo contratto da parte della sua esclusiva titolare del diritto reale di godimento: la odierna parte attrice.
La quale ultima, già e almeno con la missiva del 30 maggio 2014, era infatti a inutilmente prospettare alla figlia, in alternativa all'esodo dall'immobile, di perfezionare un negozio di godimento che, anche in considerazione della ormai cessata esigenza di erogare la prestazione assistenziale (dovuta solo in favore del padre), ne giustificasse altrimenti la presenza nell'immobile, che, nella sua interezza, era divenuto (per contratto, se non per legge, ex art. 540 c.c. cit.), alla esclusiva fruizione materna.
Di qui la radicale inesattezza, in parte qua, dei postulati difensivi racchiusi nello scritto introduttivo della convenuta (e altrettanto del tutto inesattamente reiterati nel corso del giudizio).
Accertato pertanto il diritto della attrice al godimento in via esclusiva dell'intero immobile oggetto della cessione in nuda proprietà del 2 maggio 2022, la convenuta deve essere condannata al suo rilascio, libero da persone e sgombro da cose, entro due mesi.
Unitamente alla domanda petitoria, è stata calata una risarcitoria correlativamente al danno da mancata fruizione diretta del bene, dal quale la attrice si è allontanata, sì come divenuto oggetto, almeno a far data dalla morte del coniuge e sino alla attualità, di occupazione non più titolata da parte della convenuta.
Sul punto, in conformità al più recente indirizzo di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
33645/2022), che si attesta su una linea di rigore allegatorio e probatorio, deve essere respinta la domanda al risarcimento del danno patrimoniale da mancata occupazione del bene.
Nel premettere che l'istante, pur avendo a disposizione - a corredo della tutela del diritto di usufrutto - (anche) la azione di reintegra nel possesso, si è astenuta dall'intentarla al fine di recuperare sin da subito il bene e le utilitates di godimento annodatevi, vi è da registrare che essa si è limitata - in punto di dosimetria del nocumento - a parametrare il
5 danno sul valore locativo del bene, senza tuttavia preliminarmente curarsi di specificamente allegare - in punto di an - la possibilità di un utilizzo (in via diretta o indiretta) fecondo del bene;
in tesi, mediante la possibilità di concederlo in locazione sulla scorta di una concreta proposta contrattuale di godimento proveniente da terzi, non apparendo sufficiente la generica deduzione della impossibilità di collocare il bene sul mercato locativo nel settore geografico considerato (è appena il caso di appuntare che, ove il diritto della attrice riposi sulla previsione contrattuale stabilente un usufrutto giustificato dal richiamo di esigenze personali dell'usufruttuario superstite, la possibilità stessa di fruizione indiretta deve essere ancor più in dettaglio lumeggiata;
qualora, poi, si riconducesse - in tutto o in parte - il diritto reale di godimento in questione alla previsione del legato di abitazione, simile facoltà di godimento indiretto sarebbe da escludere). D'altro canto, non si presta ad essere liquidato il danno corrispondente al mancato godimento diretto, dal momento che la attrice ha semplicemente dedotto di essere stata costretta a lasciare l'immobile (senza, come appena detto, reagire in via possessoria), neppure allegando di aver sostenuto costi per reperire una nuova abitazione.
Le spese seguono la preponderante soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1554 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accerta e dichiara la titolarità esclusiva, in capo a , del diritto di Parte_1
di usufrutto generale e vitalizio sui seguenti beni: i) immobile con corte sito nel
Comune di Appignano, in Via Verdefiore n. 31, distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 7, particella 57, sub. 5, 7, 10, 12, 14 e ii) appezzamento di terreno distinto al NCT del medesimo Comune di Appignano al foglio 7 particelle 25, 40, 60 e 65;
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al rilascio, liberi da persone e sgombri da cose, dei beni di cui al capo che precede, entro il termine di due mesi dalla presente pronuncia;
6 3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.500,00
per compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 9 marzo 2024.
IL GIUDICE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta causa civile iscritta al n. 1454 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile”, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., del 4 dicembre 2023, previa assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Parisella, giusta investitura in atti.
ATTRICE
E
VISSANI (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Enrico M. Stramigioli, come da incarico in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno
2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'azione è fondata, per quanto di ragione e nei limiti seguenti.
Anzitutto, quella in via principale sperimentata dalla corrisponde ad una Parte_1
azione riconducibile sotto le insegne teoriche della tutela petitoria del diritto di usufrutto vitalizio generale sì come costituito, mercè deductio, dapprima per sé, dal relativo marito e, dopo il di lui trapasso, in favore della odierna attrice quale Persona_1
coniuge superstite;
il tutto sulla scorta del contratto del 2 maggio 2022, di alienazione della nuda proprietà in favore della figlia in cambio della prestazione di natura
1 assistenziale;
tutela di stampo reale che ha come punto di riferimento, per quanto ora interessi, l'accertamento del diritto accampato e la sua rivendicazione (la cd. vindicatio usufructus, in relazione all'oggetto peculiare di essa).
È sin da ora il caso di rilevare, anche nella prospettiva della azione cd. autodeterminata, che la pretesa della attrice sarebbe rettamente giustiziata e meriterebbe di ricevere tutela anche ove si addivenisse ad una diversa qualificazione del diritto controverso, in ogni caso, come immediatamente si dirà, di stampo reale.
Di vero, in quanto coniuge superstite, la parte attrice, a seguito della morte del concedente , anche per aver continuato ad abitare nell'immobile del de Persona_1
cuius almeno fino al 2019, è divenuta sua erede pro quota, così acquistando mortis causa la titolarità di una quota di piena proprietà indivisa dell'immobile (con correlata estinzione del diritto di usufrutto, per consolidazione o riunione).
Ora, se un discorso non dissimile potrebbe in astratto essere condotto anche in direzione della convenuta (e di eventuali suoi germani), in assenza di elementi in tal senso neppure dedotti dalle parti a tanto interessate, così come di più pregnanti indicazioni per sostenere l'avvenuta accettazione della eredità ad opera di tutte costoro, un dato sarebbe comunque indisputabile: che il non divorziato coniuge superstite, indipendentemente dalla (prova della accettazione) della eredità, è diventato titolare dei diritti di abitazione sulla casa coniugale e di uso sui beni mobili che la corredano, ai sensi dell'art. 540 c.c., disposizione che prevede un legato ex lege (che prescinde quindi dalla qualità di erede in capo al coniuge e del quale diviene titolare anche in caso di irreversibile rinuncia).
Dunque, la attrice, a seguito della morte -in data 17 maggio 2012- del coniuge, ha tra l'altro acquistato, ex lege, il diritto esclusivo di abitazione della intera abitazione di cui al rogito del 2 maggio 2002.
Che si tratti di casa coniugale peraltro non appare seriamente disputabile, avuto riguardo a quanto affiora dalla lettura della parte iniziale del rogito nella quale i coniugi, come la stessa convenuta, risultano risiedere in Appignano alla Via Verdefiore n. 31, dove hanno da sempre vissuto;
ed ancora nella parte terminale della detta scheda negoziale, gli stipulatores escludono di aver nel medesimo Comune ulteriori unità immobiliari.
Dunque, emerge incontrastato il rilievo che l'immobile per cui è lite è stato il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
Si aggiunga che il bene è stato abitato anche dalla attrice, unitamente al marito, almeno fino all'epoca della sua morte. Risulta infatti che l'immobile è stato (non
2 immotivatamente) lasciato dalla attrice solo “nel corso del 2019” (circostanza non contestata dalla convenuta).
A tal proposito, non è inutile considerare che ai fini dell'acquisto della titolarità del summenzionato diritto, oggetto di legato ex lege, si è ritenuta sufficiente la mera permanenza di qualche, seppur minimo, collegamento del bene immobile con l'originaria destinazione familiare, collegamento che potrebbe ritenersi sussistere anche nel caso di successione aperta in favore del coniuge che, allontanatosi dalla casa familiare, vi abbia lasciato vivere l'altro coniuge poi defunto o anche nell'ipotesi in cui a continuare ad abitare la casa siano solo i figli della coppia (v. da ultimo, Cass., 26 luglio 2023, n. 22566, in cui si afferma che i presupposti per la nascita dei diritti di cui al cpv. dell'art. 540 cod. civ. «mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare»).
Peraltro, anche a voler optare per la tesi della solo parziale coincidenza del bene oggetto della presente lite con la residenza coniugale, resterebbe l'osservazione che, acquisito ex art. 540 c.c. il diritto di abitazione sul bene per la sua minore estensione, relativamente alla porzione di bene in tesi non ricompresavi, sarebbe operante quanto disposto dal coniuge in sede di rogito, circa la riserva di usufrutto in favore della attuale parte attrice dopo la morte del primo.
Orbene, quale che sia la soluzione che si intenda prediligere, e sinanco, per inconcessum, a negare del tutto che, a seguito del decesso del concedente, l'immobile sia divenuto - in tutto o in parte - oggetto del summenzionato legato ex lege, resterebbe intocco il seguente rilievo.
Non è infatti seriamente contestabile il significato delle clausole contessenti l'autoregolamento nella parte in cui , in qualità di concedente, Persona_1 nell'alienare con il rogito per notar del 2 maggio 2002 la nuda Persona_2 proprietà dell'immobile alla figlia , nel costituire - mediante la tecnica Controparte_2
della reservatio - l'usufrutto generale e vitalizio per sé e, dopo di sé, per la coniuge, odierna attrice, sull'immobile colà riportato, ne alienava la nuda proprietà in favore della figlia. Questa ultima, in quella medesima sede, assumeva, “in corrispettivo della cessione”, l'impegno di prestare in favore del concedente vitto, alloggio e vestiario nonché a compiere quanto altro “necessario e utile ad assicurare al cedente una esistenza serena e dignitosa”.
3 Orbene, perché simile operazione negoziale - che prevede, da un lato, la costituzione di un diritto reale di godimento esclusivo in capo al cedente, a titolo di usufrutto vita naturale durante, relativamente all'intero compendio immobiliare costituito da unità immobiliari e appezzamento di terreno e generale, e, dall'altro, come ritenuto dalla stessa attrice, una forma di godimento consentita dal concedente in favore della nuda proprietaria, possa conservare un significato (dovendosi altrimenti ritenere, alternativamente, la insensatezza del contratto per impossibilità del suo oggetto, la sua simulazione o la inammissibile atipicità del diritto di usufrutto così configurato, sì come limitato da una covigente, - benché estranea al negozio - forma di altrui godimento tale da comprimerne il contenuto), è necessario ipotizzare che la compressione delle facoltà di godimento tipicamente annodate al diritto dell'usufruttuario (o, sotto alternativo versante, quelle di abitazione ex art. 540 c.c.) non risentano dell'antagonista diritto di uso spettante alla convenuta. È possibile ritenere che il giusto punto di equilibrio sia da individuare nella necessità, da parte della convenuta, di assicurare l'adempimento della prestazione in favore del vitaliziato (e di esso soltanto), e per il tempo della sua vita.
Non oltre, anche in considerazione della circostanza che la convenuta ha occupato (e si trova ad occupare) un bene destinato negozialmente (o ex lege) al diritto reale di godimento della attrice, non già da sola, ma con il relativo nucleo familiare.
Sennonchè, quale che sia la soluzione che si intenda offrire a tale convivenza, si tratta di un problema che deve ritenersi ormai superato. Appare infatti inconfutabile i) che il diritto di cui la convenuta si è venuta professando titolare (senza peraltro farne menzione e ricondurlo alla sua più acconcia classificazione) non può assumere una connotazione di stampo reale: anche ad astrarre dalla or ora cennata problematicità della sua compatibilità con la posizione di nuda proprietaria della convenuta, da una parte, e
(soprattutto) con quella di usufruttuaria generale in capo alla attrice, gli è che difetta la prova della costituzione - necessariamente in forma scritta ex art. 1350 c.c., a pena di nullità - della avvenuta costituzione di un diritto reale minore di godimento in favore della nuda proprietaria;
ii) che il diritto personale di godimento costituito in favore della convenuta da parte del concedente, alla morte di quest'ultimo, è venuto meno, in conformità con la previsione contrattuale stabilente, al trapasso del concedente (e sempre a tenere da un canto la configurabilità di un mai rinunciato legato ex lege di abitazione), il trasferimento del diritto di usufrutto generale in favore della odierna convenuta sull'intero immobile. Sicché, pur ad accreditare la tesi della convenuta, secondo cui il concedente (e, si noti: solo questi, in veste di proprietario dell'immobile
4 oggetto del rogito del 2 maggio 2002 e di solitario beneficiario delle prestazioni assistenziali) aveva costituito in favore di essa convenuta un diritto (che, per le ragioni poco più in alto esposte, non poteva che essere) personale di godimento, deve ritenersi che, alla altezza di tempo del decesso del (avvenuto in data 17 maggio 2012), Per_1
siffatto diritto era definitivamente venuto meno, non essendole peraltro mai stato trasferito mortis causa (mediante testamento). Di talchè, il solo titolo legittimante la convenuta, e il relativo nucleo familiare, a trattenersi nell'immobile non poteva che provenire dal perfezionamento di un nuovo contratto da parte della sua esclusiva titolare del diritto reale di godimento: la odierna parte attrice.
La quale ultima, già e almeno con la missiva del 30 maggio 2014, era infatti a inutilmente prospettare alla figlia, in alternativa all'esodo dall'immobile, di perfezionare un negozio di godimento che, anche in considerazione della ormai cessata esigenza di erogare la prestazione assistenziale (dovuta solo in favore del padre), ne giustificasse altrimenti la presenza nell'immobile, che, nella sua interezza, era divenuto (per contratto, se non per legge, ex art. 540 c.c. cit.), alla esclusiva fruizione materna.
Di qui la radicale inesattezza, in parte qua, dei postulati difensivi racchiusi nello scritto introduttivo della convenuta (e altrettanto del tutto inesattamente reiterati nel corso del giudizio).
Accertato pertanto il diritto della attrice al godimento in via esclusiva dell'intero immobile oggetto della cessione in nuda proprietà del 2 maggio 2022, la convenuta deve essere condannata al suo rilascio, libero da persone e sgombro da cose, entro due mesi.
Unitamente alla domanda petitoria, è stata calata una risarcitoria correlativamente al danno da mancata fruizione diretta del bene, dal quale la attrice si è allontanata, sì come divenuto oggetto, almeno a far data dalla morte del coniuge e sino alla attualità, di occupazione non più titolata da parte della convenuta.
Sul punto, in conformità al più recente indirizzo di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
33645/2022), che si attesta su una linea di rigore allegatorio e probatorio, deve essere respinta la domanda al risarcimento del danno patrimoniale da mancata occupazione del bene.
Nel premettere che l'istante, pur avendo a disposizione - a corredo della tutela del diritto di usufrutto - (anche) la azione di reintegra nel possesso, si è astenuta dall'intentarla al fine di recuperare sin da subito il bene e le utilitates di godimento annodatevi, vi è da registrare che essa si è limitata - in punto di dosimetria del nocumento - a parametrare il
5 danno sul valore locativo del bene, senza tuttavia preliminarmente curarsi di specificamente allegare - in punto di an - la possibilità di un utilizzo (in via diretta o indiretta) fecondo del bene;
in tesi, mediante la possibilità di concederlo in locazione sulla scorta di una concreta proposta contrattuale di godimento proveniente da terzi, non apparendo sufficiente la generica deduzione della impossibilità di collocare il bene sul mercato locativo nel settore geografico considerato (è appena il caso di appuntare che, ove il diritto della attrice riposi sulla previsione contrattuale stabilente un usufrutto giustificato dal richiamo di esigenze personali dell'usufruttuario superstite, la possibilità stessa di fruizione indiretta deve essere ancor più in dettaglio lumeggiata;
qualora, poi, si riconducesse - in tutto o in parte - il diritto reale di godimento in questione alla previsione del legato di abitazione, simile facoltà di godimento indiretto sarebbe da escludere). D'altro canto, non si presta ad essere liquidato il danno corrispondente al mancato godimento diretto, dal momento che la attrice ha semplicemente dedotto di essere stata costretta a lasciare l'immobile (senza, come appena detto, reagire in via possessoria), neppure allegando di aver sostenuto costi per reperire una nuova abitazione.
Le spese seguono la preponderante soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1554 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accerta e dichiara la titolarità esclusiva, in capo a , del diritto di Parte_1
di usufrutto generale e vitalizio sui seguenti beni: i) immobile con corte sito nel
Comune di Appignano, in Via Verdefiore n. 31, distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 7, particella 57, sub. 5, 7, 10, 12, 14 e ii) appezzamento di terreno distinto al NCT del medesimo Comune di Appignano al foglio 7 particelle 25, 40, 60 e 65;
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al rilascio, liberi da persone e sgombri da cose, dei beni di cui al capo che precede, entro il termine di due mesi dalla presente pronuncia;
6 3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.500,00
per compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 9 marzo 2024.
IL GIUDICE
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