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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/11/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa LA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 574 del registro generale dell'anno 2023 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Roma, via G. G. Belli n.27, presso lo Parte_1 studio degli Avv.ti Domenico Tomassetti e Michele Guzzo che la rappresentano e difendono giusta delega rilasciata in atti RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, con sede legale in Controparte_1 Controparte_1 piazza C. Leonelli n.15, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott.
elettivamente domiciliato in Napoli, via dei Mille n.16, presso lo studio CP_2 dell'Avv.to Marco Pati Clausi giusta procura in atti RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20 luglio 2023 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale Part tenuta dal nell'attribuzione della 2018 e, per Controparte_1 l'effetto, condannare l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente pari ad € 4.547,76, ovvero nella minore o maggior somma, da determinare in via equitativa, ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale tenuta dal e, per l'effetto, Controparte_1 condannare l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente pari ad € 16.000,00, ovvero nella minore o maggior somma, da determinare in via equitativa, ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare, l'illegittimità della condotta datoriale tenuta dal e, per l'effetto, condannare Controparte_1 l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente pari ad € 75.123,77, ovvero nella minore o maggior somma, da determinare in via equitativa, ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale, relativamente alla richiesta di indennità sostitutiva di preavviso e, per l'effetto annullare la richiesta, con vittoria delle spese di lite. Premetteva in fatto: - di essere stata una dipendente del Controparte_1 dal 1.11.2000 al 29.12.2019, inquadrata, al momento della cessazione del
[...] rapporto di lavoro nella cat. D3 (giuridico)/D4 (economico), a partire dal 1.11.2000 di aver ricoperto il ruolo di Comandante della Polizia Locale di e, dal Controparte_1 2012 al 2019, di aver svolto le funzioni di Vice Segretario Comunale e, dal 2012 al 2014, ad interim l'incarico di Responsabile Finanziario;
- che con Determinazione n.769 del 4.6.2019 veniva approvato l'avviso di “Selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali PEO 2018, ai dipendenti dell'Ente con decorrenza 1.1.2019” con n.3 posti per i funzionari di cat. D;
- che per la prima volta le valutazioni dei dipendenti cat. D ai fini dell'attribuzione della PEO venivano effettuate senza distinguere fra Cat. D titolari di posizione organizzativa e non titolari di posizione organizzativa, con evidente pregiudizio nei confronti dei non titolari di P.O. che sarebbero stati ricondotti in un'unica graduatoria, insieme ai titolari di PO, pur essendo soggetti a diversi criteri di valutazione e, sarebbero stati valutati proprio dai colleghi titolari di P.O., soggetti dentro la stessa graduatoria;
- di aver richiesto con nota prot. n.24665 del 3.9.2019 l'adozione di due graduatorie distinte tra dipendenti di categoria D, incaricati di posizione organizzativa, e dipendenti di categoria D, senza posizione organizzativa, rispettando la proporzione fra il numero dei dipendenti di categoria D senza posizione organizzativa e coloro incaricati di posizione organizzativa, in quanto i due sistemi di valutazione, fra loro disomogenei, non sono in alcun modo misurabili;
- Che, con la nota prot.25126 del 6.9.2019, il Comune resistente rispondeva che la Commissione procedeva alla valutazione dei D indipendentemente dal fatto che fossero o meno titolari di P.O., in quanto nel CCDI 2018, sottoscritto in data 15.5.2019 non era stata indicata tale distinzione;
- che a causa di un procedimento disciplinare, concluso con l'adozione del provvedimento sanzionatorio della censura e di un procedimento penale instaurato a suo carico, a seguito dei rilievi istruttori della Magistratura contabile, esitato con l'archiviazione (decreto del 5.10.2022 emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli), ne era derivata una valutazione penalizzante relativa all'anno 2019, trasmessa con nota prot. 32184/2020 e contestata con nota prot. 36687 del 30.12.2020; - di aver richiesto, con nota prot. 36526 del 24.12.2019, aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 20, comma 10 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, in relazione all'assunzione in servizio presso il Comune di Terni, comunicata con Determinazione del Dirigente del Personale n.4506 del 18.12.2019, che sarebbe decorsa dal 30.12.2019, concessa con determinazione del Responsabile del Personale n.1803 del 27.12.2019; - di aver comunicato con nota prot. n.18933 del 2.7.2020 le proprie dimissioni al chiedendo l'applicazione della Controparte_1 dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5.10.2001 che prevede la possibilità, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, di rinunciare all'indennità sostitutiva di mancato preavviso, ove non ostino particolari esigenze di servizio e qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente;
- che, tuttavia, l'Ente convenuto con la nota prot. 41962 del 27/12/2022 le intimava il pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso quantificata in € 7.011,18; - di aver contestato con lettera di diffida del 21.3.2023, registrata al protocollo con n. 10308 del 22.3.2023, tale richiesta essendo il Comune debitore nei confronti dell'istante della somma di € 75.133,17 per i titoli meglio specificati in ricorso.
Sosteneva in diritto: - l'illegittimità della condotta datoriale nella selezione finalizzata ad ottenere l'attribuzione della posizione PEO 2018 e, nel caso della ricorrente, la progressione economica orizzontale presso la categoria D5, con la conseguenza che la stessa ha subito un danno pari alle differenze retributive, intercorrenti
2 fra la posizione D3-4 (posseduta dalla Dott.ssa al momento dell'indizione della Pt_1 procedura de qua) e la posizione D5, a cui la stessa aspirava e che le sarebbe stata attribuita, laddove l'Amministrazione comunale avesse operato secondo buona fede e correttezza;
- che tale danno consistente nella perdita di chance può essere quantificato in
€ 4.547,76 (trattamento economico D5 – trattamento economico ricorrente x 2 annualità/ 27.723,70 – 25.449,82 = 2.273,89 x2 = 4.547,76); - il diritto alla retribuzione di risultato per aver svolto le funzioni di Vice Segretario Generale dal 2012 al 2019 come riconosciuto dall'Ente nella nota prot. 4497/2021, riscontrabile nelle Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale recanti la firma della ricorrente e, comunque, ruolo previsto nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi del resistente, CP_1 all'art. 27; - che il trattamento economico da corrispondere ad un funzionario con l'incarico aggiuntivo di vicesegretario è previsto dal CCNL funzioni locali del 18/05/2018, nell'importo massimo di € 16.000,00; - il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, nonché alla monetizzazione delle festività soppresse e i permessi residui, atteso che le impellenti esigenze di servizio del resistente hanno CP_1 impedito alla ricorrente, nello svolgimento delle proprie funzioni, di usufruire dei giorni di ferie e permessi, con la conseguenza che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di la stessa vantava un cospicuo numero di giorni/ore CP_1 di ferie e permessi arretrati;
- che le ferie, in quanto diritto irrinunciabile, devono comunque essere fruite, dopo che la precedente regolamentazione sulla loro monetizzazione è stata superata dalle disposizioni legislative vigenti (D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012); - che la ricorrente non ha potuto godere delle ferie pregresse maturate proprio in virtù di esigenze di servizio dell'Amministrazione comunale, come più volte segnalato con le note nn. 36788 e 36819 del 2020 e con le note dell'8.11.2022 e del 14.11.2022; - che le ferie, festività soppresse e i permessi pregressi maturati, e non goduti, dal 2000 al 2019, per esigenze di servizio dell'Ente presso cui era in servizio, ammontano a n. 76 giorni totali, corrispondente all'importo di € 6.080,00; - il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario prestato per una media di 25 ore mensili, (circa 5700 ore nei 19 anni di servizio) che avrebbero dovuto essere accantonate nella banca delle ore e poi fruite con un piano straordinario di gestione ferie/permessi, mai attuato per le carenze sopraindicate, note all'Amministrazione e ai diversi Segretari Comunali che si sono susseguiti nei 19 anni di servizio della ricorrente, maturando un credito pari ad € 52.012,50, per un totale di differenze retributive spettanti di € 75.123,77 ; - l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso di cui alla nota prot. n. 41962/2022 richiamando sul punto la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 05.10.2001 e la circostanza che non può in alcun modo ritenersi configurato alcun disservizio, né inefficienza dovuta al mancato preavviso. Concludeva come in premessa. Si costituiva il - eccependo in via preliminare Controparte_1 nel merito la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente;
- contestando, in via principale nel merito, in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto;
- in via riconvenzionale di condannare la ricorrente al pagamento in favore del dell'indennità sostitutiva del preavviso, come previsto dal CP_1 CCNL di settore in conseguenza delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente, pari ad Euro 7.011,18 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
3 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, è stata rinviata per la decisione.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente formula distinte domande nei confronti dell'Amministrazione convenuta: 1) risarcimento danno per perdita di chance a seguito di illegittima condotta tenuta dall'ente convenuto nella selezione finalizzata alla progressione economica orizzontale;
2) retribuzione di risultato per aver svolto le funzioni di Vice Segretario Generale dal 2012 al 2019; 3) pagamento di ferie, festività sopresse non godute in costanza di rapporto di lavoro per esigenze di servizio;
4) pagamento ore di straordinario non recuperato.
L'ente convenuto ha, dal canto suo, formulato domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Eccezione di prescrizione. Preliminarmente il ha eccepito la prescrizione di tutte le richieste CP_1 economiche azionate dalla ricorrente relative al quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, primo atto con il quale la ricorrente ha richiesto il pagamento all'ente convenuto degli asseriti crediti, ai sensi degli artt. 2935 e 2948, commi IV e V, c.c. L'eccezione di parte resistente è accolta per quanto segue. L'art. 2948 c.c prevede al comma quarto che si prescrive in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”: la disposizione è sicuramente applicabile agli emolumenti oggi richiesti dalla ricorrente, da versarsi periodicamente ovvero annualmente. Con riferimento al problema della decorrenza del termine di prescrizione (art. 2935 c.c.) la Corte di Cassazione si è recentemente espressa a sezioni unite (sent. 36197/2023) con riferimento alla prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato. La Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale, nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato, la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto dal momento di loro progressiva insorgenza ovvero dalla sua cessazione ma solo per quelli originati da essa. Il principio si applica sia nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato e ciò sul presupposto della
“stabilità” del rapporto (“individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione": Corte Cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.”). La Corte ha avuto occasione di esaminare nello specifico proprio le previsioni normative di cui alla difesa delle ricorrenti (l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, memoria difensiva del 29 maggio 2023) per statuire “ora, è parimenti noto che, per effetto della modulazione attuata dalla L. n. 92 del 2012 e dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato - in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità - sia stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 e art.
4 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246).
7. Occorre allora verificare se analoga conclusione sia estensibile anche ai rapporti di lavoro pubblico suindicati, sulla base della rimeditazione sollecitata dall'ordinanza di rimessione, […] 8. Reputano queste Sezioni Unite che debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato”. In atti è presente una nota ricevuta dal convenuto e protocollata in data CP_1 30.12.2020 con la quale la ricorrente ha rivendicato il pagamento delle spettanze retributive oggetto del presente giudizio. In proposito, occorre premettere, in termini generali, che ai sensi dell'art. 2943 c.c.
“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio
[…], dalla domanda proposta nel corso di un giudizio […]”, e - ai sensi del quarto comma- è “inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore
[…]”. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “ … affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c. esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr. Cass. Sez. Lav, sentenza n. 22751 del 03/12/2004; Cass. Civ. sentenza n.847 del 24 gennaio 2002; Cass. Sez. Lav, sentenza n.16131 del 15/11/2002; cfr. Cass. Civ. sentenza n.10504 del 24 settembre 1999) ed ancora “… l'atto di costituzione in mora idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c. non è quindi soggetto ai rigori di forma, all'infuori della scrittura e quindi non richiede l'uso di formule solenni, nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto” (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 7323 del 08/08/1994; Cass. Civ. del 21 giugno 1969, sentenza n.2238). L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e congruamente motivata (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 16639 del 05/11/2003). L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve, inoltre, essere diretto al suo legittimo destinatario, pur non essendo soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore, cfr. Cass. n.12078/2003). Va evidenziato ancora, in relazione al riparto dell'onere probatorio che la parte nei cui confronti sia stata eccepita la prescrizione del diritto fatto valere ha l'onere, al fine di paralizzare tale eccezione, di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n.9378 del 27/06/2002; Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n.6554 del 04/07/1998). Più in particolare, l'onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione: l'eccezione di prescrizione comporta, infatti, l'implicita
5 negazione della ricezione di atti interruttivi che, pertanto, deve essere provata dal creditore. Se però l'attore dimostri di aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione, torna a gravare sul convenuto l'onere della prova della tardività dell'atto di costituzione in mora (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9378 del 27/06/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11588 del 28/07/2003; Cass. sentenze 17/5/2001 n. 6759; 4/8/1997 n. 7189; 19/12/1980 n. 6568). Tanto osservato in termini generali, in relazione alla nota citata, non è posta in dubbio l'effettiva ricezione da parte del , peraltro confermata in Controparte_1 atti, e la provenienza dal creditore, idonea ad interrompere la prescrizione per le rivendicazioni sopra citate nei limiti del quinquiennio antecedente vale a dire dal 31.12.2015, dovendo ritenersi prescritte le rivendicazioni economiche per il periodo precedente.
Progressione economica orizzontale e risarcimento danno da perdita di chance Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione di questo Giudice in virtù del costante insegnamento della Corte regolatrice. Ed infatti, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini del riparto della giurisdizione, "atteso che le progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia comportanti l'acquisizione di posizioni retributive più elevate che di qualifiche superiori, non rientrano nelle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001) ma nelle procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri di diritto privato del datore di lavoro", spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie concernenti l'illegittimità della graduatoria (v. in tal senso S.U. n.26295/2008 e S.U. n.5699/2012). Tale è esattamente il caso di specie, in cui si controverte della illegittima condotta datoriale tenuta nella procedura per attribuzione della PEO 2018 che ha visto, per la prima volta, secondo gli assunti attorei, l'assimilazione – ai fini della selezione di n. 3 funzionari cat. D – dei dipendenti titolari di P.O. e non titolari di P.O. con la formazione di un'unica graduatoria arbitrariamente riportata su base 100 (come per i non titolari di PO), senza tuttavia alcuna indicazione sull'equipollenza dei punteggi, come indicato nel verbale del 8.8.2019 della Commissione e soprattutto senza prevedere la formazione di due graduatorie separate. Rileva premettere che il diritto soggettivo al conferimento della posizione superiore è subordinato alla realizzazione di una pluralità di condizioni che, in quanto elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, devono essere provate da chi assume di essere titolare del diritto. Si deve poi aggiungere che da tempo la Suprema Corte, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato, ha affermato che il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (cfr. Cass. sent. n.23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. sent. n.268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato,
6 per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (cfr Cass. n. 18198/2005; Cass. Sez. lav., n.22029 del 2022). Ciò premesso in punto di giurisdizione è opportuna una disamina della normativa applicabile alla fattispecie al vaglio. L'art. 23, d.lgs. n. 150/2009 dispone che: "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione". L'art. 52, comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001, statuisce che: "Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito". L'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 dispone al riguardo, per quanto qui di interesse, che: "La progressione economica (...) nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 61" (comma 2), che "Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi" (comma 3), che "L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica" (comma 8). Con riferimento alle competenze rimesse alla contrattazione integrativa, l'art. 7 CCNL Funzioni Locali demanda alla stessa l'individuazione dei "criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche", l'art. 16 CCNL 31 marzo 1999 demanda infine alla contrattazione decentrata il "completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria" . Nel caso che ci occupa la progressione economica orizzontale è stata disciplinata dalla Contrattazione decentrata con verbale di preintesa del 16.11.2018 che espressamente disciplina la procedura di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali prevedendo unicamente la verifica della sussistenza di n.3 requisiti: 3 anni di anzianità nella categoria e valutazione rispetto agli ultimi 2 anni (2016
– 2017) e a parità di requisiti anzianità all'interno della categoria e ad ulteriore parità al più anziano in servizio, senza ulteriori previsioni in merito alla necessità di prevedere graduatorie separate rispetto al possesso di Posizioni Organizzative o meno (cfr. all.to A) verbale del 16.11.2018 all.to in atti). Le modalità di selezione dei candidati ai fini dell'attribuzione delle posizioni economiche orizzontali ed i criteri di scelta appena esposte sono stati richiamati sia nel CCDI anno 2018 parte economica sia nel CCDI parte normativa triennio 2019 – 2021, dove in aggiunta, sono stati specificati i punteggi da attribuire ai candidati al fine della formazione della graduatoria (cfr. CCDI depositati in atti).
7 E' pacifico e documentalmente provato, altresì, che con determinazione n. 769 del 4 giugno 2019, il ha indetto una procedura selettiva per la Controparte_1 progressione economica orizzontale, per complessive 12 posizioni, così distribuite: n. 3 dipendenti di categoria D;
n. 3 dipendenti di categoria C e n. 6 dipendenti di categoria B, aventi i seguenti requisiti:
- tre anni di anzianità nella categoria alla data del 16 novembre 2018;
- valutazioni rispetto agli ultimi due anni (2016-2017);
- a parità di requisiti, anzianità all'interno della categoria e ad ulteriore parità al più anziano in servizio (cfr. doc. 3 fasc. ric.). Con successiva determinazione n. 1208 del 6 settembre 2019, il Comune ha approvato definitivamente la graduatoria e, per quel che qui interessa, con riferimento alla categoria D sono stati valutati positivamente per le relative progressioni i profili dei Sigg.ri e mentre la ricorrente è Persona_1 Persona_2 Persona_3 risultata classificata in graduatoria in una posizione non utile per la richiesta progressione orizzontale. Ad avviso di chi scrive nessuna critica può essere mossa nei confronti del
[...]
che si è attenuto scrupolosamente alle modalità selettive disciplinate nella CP_1 contrattazione collettiva nel bandire la procedura selettiva per cui è causa non inficiando la selezione la circostanza che non siano state previste due graduatorie separate in base al possesso in capo ai candidati di P.O. o meno, non essendo stata contemplata tale modalità dalla contrattazione richiamata applicabile alla procedura in oggetto ratione temporis. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Ente non influiva negativamente sulla posizione della ricorrente il procedimento disciplinare, in ogni caso mai impugnato dalla dal momento che lo stesso conclusosi nel 2018 non avrebbe inciso sulle Pt_1 valutazioni prese in considerazione afferenti agli anni 2015, 2016 e 2017. Inoltre, il Comune aveva già spiegato all'odierna istante che una graduatoria separata dei candidati categoria D, titolari di P.O., da candidati - dipendenti categoria D, non titolari di P.O., suggerita dal timore che il titolare di P.O., in previsione di una selezione per ottenere la progressione economica orizzontale, avrebbe potuto valutare meno il dipendente di categoria D presente nel suo settore, non era necessaria nella procedura per le progressioni economiche orizzontali anno 2018, in quanto i criteri erano stati previsti nel verbale del 16/11/2018, sopra richiamato, e a tale data le valutazioni da parte dei Responsabili dei propri dipendenti di categoria D erano già state effettuate, e pertanto non esisteva in alcun modo la possibilità di incidere sulla valutazione dei propri Part sottoposti al fine di diminuire le possibilità di ottenere la , oggetto della procedura criticata nel presente giudizio (cfr. nota del all.to n.8 alla Controparte_1 memoria). Per non dire che nessun pregiudizio effettivo, ad avviso della scrivente, risulta aver patito la nella misura in cui emerge dagli allegati della selezione che i soggetti, Pt_1 i quali sono risultati vincitori rispetto alla P.O. di interesse, avevano ottenuto nelle valutazioni degli anni 2016 e 2017 punteggi superiori rispetto a quelli ottenuti dalla Pt_1 e risultavano in servizio da molti più anni (cfr. all.to n.3 al ricorso). Non rinvenendo il Tribunale profili di illegittimità nell'operato dell'Amministrazione convenuta nelle modalità di selezione del personale cui attribuire la progressione economica orizzontale rigetta la richiesta risarcitoria formulata dalla parte istante. A tutto voler concedere la domanda è infondata anche per un ulteriore aspetto.
8 La chance è una posizione giuridica autonomamente tutelabile, morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa), purché ne sia prevista una consistenza probabilistica adeguata. Pertanto, in quanto situazione giuridica riconosciuta e protetta dall'ordinamento, la sua lesione ad opera dell'azione autoritativa dalla p.a. integra l'elemento del danno contra ius, che l'art. 2043 c.c. pone come presupposto ineludibile per il riconoscimento, in capo al danneggiato, di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito, nella duplice forma del ristoro per equivalente o di quello in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c. Tuttavia, la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta”
o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato;
in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto. L'accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Difettano, per quanto precede, le allegazioni che consentono di apprezzare l'esistenza della effettiva possibilità della favorevole occasione di conseguire il bene della vita anelato sicchè la posizione della parte ricorrente può, al più, essere qualificata come mera aspettativa di fatto, la cui lesione non è risarcibile non trattandosi di situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento. Nella fattispecie, infatti, la domanda risarcitoria della ricorrente è affatto generica, non indica il numero dei partecipanti alla selezione per la posizione organizzativa di interesse, il punteggio al quale avrebbe avuto diritto laddove l'Amministrazione avesse valutato i partecipanti su due graduatorie ed ogni altro elemento utile a quantificare le probabilità di successo. In applicazione del principio di non contestazione di cui all'art.115 cod. proc. civ., che opera naturalmente anche nei confronti dell'attore, stante il criterio, affermato nella sentenza n.13 del 1977 della Corte costituzionale, della circolarità degli oneri assertivi e di quelli probatori nei giudizi regolati dal rito del lavoro, deve ritenersi difettare nella specie il requisito di gravità della presunzione che permette di tradurre una probabilità di accadimento di un evento nel fatto costitutivo di una situazione di vantaggio attuale. Non può il Giudicante in questa sede attribuire rilevanza alle considerazioni articolate dalla difesa attorea nelle ultime note di trattazione scritta stante la tardività, essendo, le deduzioni ivi contenute, contestazioni afferenti il tema decidendum che dovevano essere sollevate alla prima udienza di discussione, nel rispetto del principio del contraddittorio, essendo le note di trattazione scritta deputate a rassegnare soltanto le conclusioni. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria. Diritto alla retribuzione di risultato per aver svolto le funzioni di Vice Segretario - Comunale dal 2012 al 2019 e La domanda da esaminarsi nei limiti della prescrizione sopra dichiarata è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto si seguito esposto.
9 Partendo dal dato documentale, pacifico tra le parti, con decreto del Sindaco del Comune n.3 del 14.02.2012 la ricorrente fu nominata Vice - Segretario Comunale ai sensi dell'art.27 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune interessato, con attribuzione delle funzioni vicarie del Segretario Comunale ai sensi dell'art.90 dello Statuto Comunale. Tale nomina è stata reiterata con successivo decreto del Sindaco n.14 del 22.06.2016 (cfr. decreto all.to al ricorso). Con decreto n.11 del 2.07.2012, la ricorrente è stata nominata dal Sindaco del Comune “Responsabile finanziario Settore II° “Economico – Finanziario – Trasparenza e Controllo Interno” in sostituzione del segretario comunale assente ai sensi dell'art.28 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune interessato con decorrenza dalla data del decreto. Occorre dare atto che il con decreto n.13 del 17.09.2012 nominava il CP_1 dipendente dott. con decorrenza dal 7.09.2012 “Responsabile Persona_4 finanziario Settore II° “Economico – Finanziario – Trasparenza e Controllo Interno”, mentre la ricorrente, unitamente ad altri due colleghi, veniva nominata sostituta nel caso di assenza del predetto con decreto n.1 dell'8.02.2013.
Infine, con decreto n.4 del 2.09.2013 il Sindaco, in seguito alle dimissioni del
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, con decorrenza dal 1.09.2013, nominava, ai sensi dell'art.35 del Regolamento Per_4 sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune, la “Responsabile Pt_1 finanziario Settore II° “Economico – Finanziario – Trasparenza e Controllo Interno” ad interim attribuendo alla stessa l'indennità di posizione nella misura massima consentita dall'art.10 del CCNL Enti locali del 31.03.1999. Partendo dalla domanda di risarcimento del danno conseguente all'omessa retribuzione dell'attività svolta quale Vice Segretario Comunale dagli atti a disposizione risulta la mera circostanza per cui la ricorrente sia stata nominata Vice Segretario comunale, per collaborare con il Segretario Comunale e per sostituire quest'ultimo in caso di assenza o impedimento. La circostanza che la ricorrente abbia compiuto atti in sostituzione del segretario comunale assente non è provata in giudizio, avendo la difesa attorea articolato una prova orale assolutamente generica ed apodittica, senza produrre alcuna documentazione idonea a supportare l'effettivo svolgimento di alcuna mansione propria del segretario comunale da parte della nominata invero solo in sostituzione. Pt_1 L'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 5, stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. L'Articolo 27 delRegolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune interessato rubricato “Il vice segretario Comunale” prevede:
“1. Il segretario comunale può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal vice - segretario nominato dal sindaco con atto monocratico.
2. Il vice - segretario sostituisce direttamente il segretario in caso di assenza, impedimento. Nell'esercizio della funzione vicaria, il vice - segretario compie tutti gli atti riservati al segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal segretario”. Nulla è specificato nella contrattazione collettiva, anche integrativa, in merito ad un compenso aggiuntivo in virtù dell'ulteriore incarico affidato di vice - segretario comunale.
10 Ad avviso di chi scrive il Regolamento che prevede detta figura professionale la colloca nell'organigramma del comune, sull'assunto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (laurea e appartenenza alla categoria D). La figura del vice - Segretario, quindi, è incardinata nella struttura organica dell'ente ed i conseguenti compiti rientrano nelle competenze del dipendente che occupa quel posto. In altri termini un funzionario per le attribuzioni specifiche proprie del posto ricoperto svolge anche le funzioni del vice - Segretario con il compito di coadiuvare (sempre) o sostituire (per periodi di assenza o impedimento) il Segretario. Lo svolgimento delle funzioni di vice - segretario è, quindi, connesso alle prestazioni di lavoro proprie dell'incarico assegnato (rientra tra i compiti d'ufficio di quel funzionario), al pari di ogni altro incarico. Per le ragioni esposte quando il Segretario è assente il vice che lo sostituisce né agisce per delega, né svolge mansioni superiori, ma ha la titolarità a svolgere a tempo determinato le funzioni di quell'ufficio, finché non si insedi nuovamente il titolare. Quanto al compenso aggiuntivo l'attuale quadro normativo contrattuale, come sopra precisato, non prevede specifiche indennità per i dipendenti che svolgono le funzioni di vice - Segretario. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, “[…] l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti
o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.”. Ritiene il Tribunale che con riferimento all'incarico affidato alla ricorrente ricorra il principio di omnicomprensività. L'art 24 del D.Lgs 165/01,'Trattamento economico', stabilisce che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e che per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale è stabilito il trattamento economico fondamentale “assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali”, e il trattamento economico accessorio “collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”. Il comma 3 dell'articolo 24 D.Lgs. n. 165/2001 (già del D.Lgs. 29/93), fissa il cd. “principio dell'omnicomprensività della retribuzione dirigenziale” cardine del regime retributivo del personale con qualifica di dirigente. In base a tale principio, il trattamento economico fissato dal contratto collettivo, sia nella componente fissa che in quella accessoria, “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (…), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio
o su designazione della stessa”. Quindi, è vietato agli enti di appartenenza corrispondere compensi ulteriori rispetto al trattamento accessorio fissato dalle disposizioni contrattuali, che remunera ogni attività del dirigente. A tale interpretazione restrittiva si è sempre attenuta l'
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la quale, posta di fronte ad Controparte_3 un quesito specifico, ha chiarito che “l'art.33 del CCNL del 10/4/1996 definisce
11 chiaramente la struttura della retribuzione dei dirigenti prevedendo, oltre agli istituti dello stipendio tabellare, della R.I.A. e della indennità integrativa speciale (inclusa allo stato attuale nello stipendio tabellare in base all'art.1, comma 2, lett. d), del CCNL 12/2/2002) solo la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato”. Anche il Consiglio di Stato – Commissione Sp. Pubblico Impiego, con parere del 4 maggio 2005 (recepito nella circolare del Ministero del We. n.35 del 5 settembre 2005), ha avallato definitivamente l'interpretazione più rigorosa dell'art. 24 del D.Lgs. 165/2001, che si applica anche agli enti locali quale disposizione di principio. In relazione agli incarichi conferiti ai dirigenti, il Consiglio di Stato distingue tre tipologie di incarichi, ritenendo che a tutti vada applicato rigorosamente il regime dell'omnicomprensività: incarichi conferiti in ragione dell'ufficio; incarichi conferiti “su designazione” dell'Amministrazione di servizio;
incarichi “comunque” conferiti dall'Amministrazione di servizio. Poiché si tratta in tutti i casi di attività connesse in maniera più o meno diretta al rapporto organico tra il dirigente e l'Amministrazione, “l'assolvimento di simili incarichi può logicamente farsi rientrare tra le normali incombenze dei dirigenti, la remunerazione delle quali viene conseguentemente determinata tenendo presente l'esigenza di far fronte pure ai suddetti ulteriori impegni”. Quindi, tirando le fila del discorso, la rigorosa applicazione del regime di onnicomprensività comporta che possano essere erogati al dirigente, per tutti gli anzidetti incarichi, solo i compensi che trovino il proprio fondamento in una norma del contratto collettivo. Orbene, per quello che interessa nello specifico i dirigenti degli enti locali, va detto che, oltre alle predette componenti della retribuzione, la disciplina contrattuale applicabile ratione temporis consente di corrispondere ai dirigenti soltanto due ulteriori compensi, a titolo di retribuzione di risultato: - i compensi professionali per gli avvocati di cui all'art.37 del CCNL del 23/12/1999; - i compensi per incentivi alla progettazione di cui all'art. 18 della legge n.109/1994, secondo la previsione dell'art. 29 del CCNL del 23/12/1999. Ad essi vanno, tuttavia, aggiunti, in base al CCNL dell'Area 2 del 22.02.06 i diritti di rogito;
l'articolo 25 del CCNL ha previsto, con norma di indubbia portata innovativa che potrà essere applicata a partire dalla sottoscrizione di tale contratto, che ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario siano erogati i diritti di segreteria, per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o impedimento del segretario comunale. Ed è proprio in applicazione dell'art. 24 del DPR n.165 del 2001 e sul principio di omnicomprensività in esso cristallizzato, che deve concludersi sul punto che nessuna norma contrattuale prevede una indennità di sostituzione del segretario quale voce retributiva da erogare al dirigente in aggiunta al trattamento stipendiale omnicomprensivo già fissato. Effettivamente, l'art. 39 della L. 604/62 prevedeva che al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale fosse stata conferita la supplenza del Segretario assente o impedito venisse assegnato, oltre al proprio trattamento economico, un compenso mensile aggiuntivo di misura variabile. Tale norma che legittimava l'attribuzione di identità variamente denominate ai Vice Segretari, ha dovuto confrontarsi con la successiva evoluzione ordinamentale. Essa, infatti, è stata espressamente abrogata dall'art.35, comma 1° lett. g), del D.P.R. n.465 del 1997; tuttavia, anche in mancanza di un'abrogazione espressa, non
12 potrebbe più essere invocata per effetto della stipulazione del CCNL del 23.12.1999 prima e del CCNL del 2006, che rappresenta la sola fonte di disciplina del trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale. Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che: “la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n.93, in base al quale è stato emanato il d.p.r. n.568 del 1987, ha sancito il principio di onnicomprensività della retribuzione complessivamente spettante al pubblico dipendente, il cui trattamento economico è determinato dall'accordo collettivo;
pertanto, hanno perso rilevanza le normative di settore e gli atti amministrativi che, in precedenza, hanno attribuito compensi aggiuntivi, quando essi non siano stati espressamente richiamati dal regolamento di recepimento dell'accordo nazionale”. (Cfr. Consiglio di Stato n. 6800/2002). La stessa per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Controparte_4 Provinciali (organo di autogoverno della categoria), dopo una fase iniziale (cfr. deliberazione n.72 del 31 marzo 1999) in cui aveva effettivamente ritenuto ancora applicabile la norma di cui alla L. 604/62 (ed erogabile il relativo compenso) ha, infine,
“dovuto ritornare sui propri passi”. Con deliberazione n. 221 del 28 ottobre 2003 ha, infatti, disposto la revoca della precedente delibera nella parte relativa alle indennità previste per i vice segretari. Gli argomenti principali che hanno indotto l' al pronunciamento sono: 1) il CP_3 trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente degli enti locali è definito dai contratti collettivi;
2) il principio della contrattualizzazione esclusiva di ogni trattamento economico fondamentale ed accessorio rende inapplicabili le norme generali e speciali del pubblico impiego non fatte proprie dai CCNL;
3) l'attribuzione dei compensi in favore dei vice segretari per incarichi di reggenze e supplenze, che trae origine dall'art.39 della L.n.604/62, non più in vigore per effetto dell'abrogazione espressa da parte dell'art.35 del DPR n.465/97, risulta in conflitto con i principi normativi citati;
4) resta in facoltà delle Amministrazioni locali ipotizzare una eventuale differente determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato in favore dei vice segretari, subordinatamente alla presenza dei relativi presupposti, attinenti ai carichi di lavoro e di responsabilità, ed alla disponibilità delle relative risorse, come previsto dall'art.27, c.5, del CCNL del 23.12.1999 e dal successivo CCNL 2006. In conclusione, la corresponsione di un compenso alla ricorrente quale vice- segretario comunale come indennità di sostituzione è illegittima per manifesta violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, stante a monte l'indimostrato espletamento da parte della ricorrente di attività riconducibili a tale ulteriore incarico, mancando in parte qua la prova sia documentale (atti rogitati) sia la prova testimoniale, a fronte del rigetto della relativa istanza in quanto capitolata genericamente. La motivazione sopra spesa si attaglia anche all'asserito diritto ad un compenso per il ruolo ricoperto ad interim dalla quale “Responsabile finanziario Settore II° Pt_1
“Economico – Finanziario – Trasparenza e Controllo Interno”, unitamente ad altri due colleghi, nel caso di assenza del dipendente responsabile del settore come previsto dall'art.28 del Regolamento “Sostituzione dei Responsabili” a mente del quale: “In caso di assenza, malattia o impedimento di un Responsabile di Settore, questi viene sostituito da altro Responsabile di Settore all'uopo individuato dal Sindaco ed incaricato con atto formale;
Ad esclusione che per i Settori Tecnici (6° e 7°) alcune delle funzioni dei Responsabili dei settori assenti, malati o impediti possono essere svolte dal Segretario Comunale”.
13 Preme a chi scrive evidenziare che la per lo svolgimento dell'ulteriore Pt_1 incarico di sostituto del Responsabile del Settore Economico ha percepito l'indennità di posizione nella misura massima prevista dal CCNL Enti Locali in vigore (cfr. decreto di nomina a sostituto) circostanza non contestata dalla parte ricorrente, non avendo provato di aver svolto, quale sostituto, nel periodo non coperto dalla prescrizione, atti in sostituzione del titolare per i quali avrebbe avuto diritto ad un compenso maggiore rispetto a quanto liquidato ed in spregio al principio di omnicomprensività sopra richiamato. Ne discende anche in parte qua il rigetto della domanda attorea. Indennità sostitutiva ferie e festività non godute e lavoro straordinario non retribuito. Per motivare il dispositivo della presente sentenza, dapprima, deve essere osservato come appare pacifico e documentalmente provato in causa che parte convenuta non abbia riconosciuto la monetizzazione delle ferie e festività soppresse non godute dalla ricorrente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di a far CP_1 data dal 29.12.2019 per passaggio al Comune di Terni. La ricorrente sostiene di aver accumulato, nel periodo dal 2000 al 2019 ferie non godute e non retribuite per un ammontare complessivo di € 17.031,27, festività soppresse in n.76 giorni complessivi per un importo di € 6.080,00 e di aver prestato lavoro straordinario per n.
5.700 ore corrispondenti ad un importo dovuto a titolo di differenze retributive di € 52.012,50 e così complessivamente una somma di € 75.123,77. E' opportuno, anche con riferimento a tale voce di credito asseritamente sussistente richiamare la valenza dell'eccezione di prescrizione sopra affrontata il cui accoglimento restringe il campo di valutazione al periodo successivo al 31.12.2015 fino alla cessazione del rapporto. Occorre, a tal punto, allora, valutare la correttezza o meno del comportamento del datore di lavoro nel non riconoscere alla dipendente, dopo la cessazione del rapporto di CP_ lavoro con l' convenuto, la monetizzazione delle ferie non godute e dello straordinario non recuperato. In linea di diritto appare opportuna una premessa in ordine alla disciplina applicabile. A mentre dell'art. 5, comma ottavo, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n.35: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle
14 lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La L. 24 dicembre 2012, n 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56) che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013". Pertanto, a partire quanto meno da tale ultima data, deve ritenersi che tutte le residue ferie (anche se maturate anteriormente alla novella legislativa) dovessero essere necessariamente godute e, in mancanza, non potessero essere giammai monetizzate (mediante la c.d. indennità sostitutiva): ciò, ovviamente, purché nel caso concreto ne fosse possibile il godimento. Relativamente a tale normativa, è stata peraltro sollevata questione di legittimità costituzionale, nondimeno rigettata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 95 del 2016 nella quale si rimarca quanto segue: " … … 1.- L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce, nell'àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. L'inefficacia delle disposizioni contrattuali e normative più favorevoli e la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, i quali non ottemperino a tali prescrizioni di legge, completano la disciplina restrittiva così congegnata. ... … 3.- La questione non è fondata. Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1.- Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2.- Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. 4.- Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non
15 sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto). Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, Sentenza R.G. n° 9182/15 sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77). La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di Cassazione, Sez. Lav. sentenza del 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.- Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adattata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Do.). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C- 350/106 e C-520/06, Sc.-Ho. e ed altri). CP_6
16 Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. 6.- Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione. … …".
Venendo al caso in esame, trattandosi di pubblico impiego, vige il principio generale di settore, secondo il quale le ferie si fruiscono nell'anno o, al più tardi, per esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo e, in caso di forza maggiore, anche nel successivo semestre, restandone invece esclusa la fruizione in periodo diverso.
Si deve evidenziare in punto di diritto che, considerato il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 cost., la loro mancata fruizione deve ritenersi, in mancanza di prova certa circa la sussistenza di una causa non imputabile al lavoratore, conseguenza di una scelta dell'interessato, che impedisce il riconoscimento della richiesta sostituzione con la relativa indennità. In altri termini è la parte interessata a dover fornire congrua dimostrazione che la mancata fruizione delle ferie sia stata determinata da ragioni di servizio come sostenuto, per vero in maniera apodittica dalla difesa attorea. Tale onere, a parere del Giudicante, non è stato assolto per quanto di ragione. Nella fattispecie concreta la ricorrente ha depositato un prospetto distinto per anni delle ferie maturate anno per anno e di quelle usufruite dal quale emerge le ferie maturate e non godute. Tale documentazione attesta in maniera evidente che gran parte delle ferie arretrate si sia accumulato negli anni precedenti agli ultimi 3 anni di servizio (2017 – 2018 – 2019), anni pregressi di cui però non risulta alcuna prova circa la motivazione della mancata fruizione delle ferie maturate. Parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di aver regolarmente richiesto la fruizione delle ferie spettanti negli anni dal 2000 al 2016 e di non aver potuto godere del relativo riposo per esigenze di servizio. In particolare, non vi è prova in atti che la ricorrente abbia richiesto di poter usufruire delle ferie arretrate nell'arco temporale sopra indicato e che in tali occasioni il suo diretto superiore le avrebbe negate adducendo ragioni di servizio non altrimenti affrontabili, così come asserisce la difesa attorea. Ex adverso l'Amministrazione ha dato prova, consegnando alla tutte le Pt_1 richieste di ferie e recupero debitamente autorizzate, di non aver mai negato alla dipendente istanze di congedo ordinario, e dunque non si vede come la fruizione di esse possa essere stata in qualche modo ostacolata dall'Ente per ragioni di servizio non meglio precisate o correlate alle mansioni specifiche svolte dalla ricorrente (cfr. all.to alla nota di replica alla domanda riconvenzionale). La documentazione prodotta dalla parte ricorrente costituisce prova idonea a dare contezza al Giudicante dell'assenza di impedimenti al godimento delle ferie imputabili al datore di lavoro e di esigenze di servizio non soddisfatte da altri dipendenti, non risultando assenze per malattia e, pur considerando la circostanza pacifica del passaggio della ricorrente al Comune di Terni con aspettativa richiesta al Comune di per il CP_1 periodo dal 30.12.2019 sino alle dimissioni rassegnate in data 2.07.2020, ben avrebbe
17 potuto l'odierna istante richiedere in precedenza il godimento dei giorni accumulati per ferie. Pertanto il mancato godimento delle ferie e considerando che la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di era certamente prevedibile perché CP_1 conseguente al passaggio volontario della ricorrente ad altro ente locale, appare comunque imputabile alla volontà del lavoratore (non risultando formalizzata nessuna richiesta di godimento delle ferie residue degli anni precedenti, eventualmente rigettata, nel periodo quanto meno degli anni 2017 – 2018 - 2019 e, quindi, non può comportare alcuna monetizzazione.
Osserva il Tribunale che parte ricorrente avrebbe dovuto prima ancora che provare, allegare le ragioni di servizio che gli avrebbero impedito di poter godere delle ferie, carenza neppure colmata dalla richiesta di istanze istruttorie non articolate in merito.
Quanto al pagamento di lavoro straordinario la domanda è parimenti infondata non solo per quanto sopra detto con riferimento al godimento del congedo ordinario, ma anche per le ragioni di seguito esposte. Orbene, sul tema della retribuibilità del lavoro straordinario svolto dai dipendenti pubblici la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che sia necessaria la preventiva autorizzazione formale dell'organo competente. In particolare, è stato anche di recente ribadito che: "Nel pubblico impiego, la circostanza che in concreto siano state effettuate prestazioni straordinarie non è sufficiente a radicare nel dipendente il diritto al compenso a titolo di lavoro straordinario, essendo necessaria una previa autorizzazione perché, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato a quello in cui non è intervenuto alcun atto autorizzativo, compensando anche attività lavorative svolte in via di fatto e non rispondenti ad alcuna concreta necessità." (in tal senso, Consiglio Stato, sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 602; conf. Consiglio Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5057, secondo cui "Non ha diritto a compenso per lavoro straordinario il pubblico dipendente, allorché manchi una preventiva formale autorizzazione da parte dello P.a. datrice di lavoro, solo in questo modo essendo possibile verificare, nel rispetto dell'art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali"; nello stesso senso, Consiglio Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5050; Consiglio Stato, sez. IV, 01 marzo 2006, n. 996; Consiglio Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, n. 587; Cons. Stato, sezione sesta, 10 aprile 2003, n. 1899; Cons. Stato, sezione sesta, 3 aprile 2001, n. 1955; Cons. Stato, sezione sesta, 12 febbraio 2001, n. 679). Dall'esame delle decisioni in rassegna si deduce che la necessità dell'autorizzazione preventiva risponde ad esigenze di carattere pubblico indefettibili che trovano fondamento nei principi che reggono l'ordinamento di contabilità erariale dello Stato e degli Enti pubblici nonché, per quanto rileva ai fini di specie, in quelli immanenti l'ordinamento delle Autonomie locali. L'autorizzazione, peraltro, consente di verificare preventivamente, nel rispetto dell'art.97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio;
per le suddette ragioni si richiede che l'autorizzazione, per essere valida, deve recare la puntuale indicazione non solo delle ore aggiuntive di lavoro richieste, ma anche delle esigenze di servizio, comprovate e indilazionabili, che rendono necessario il ricorso ad esse.
18 La prestazione di lavoro straordinario, quindi, deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. La giurisprudenza, in assenza di preventiva e specifica autorizzazione, ritiene, tuttavia, ammissibile la ratifica successiva del lavoro straordinario svolto. Ed infatti, se è vero che nel pubblico impiego la retribuibilità del lavoro straordinario prestato dai dipendenti pubblici è condizionata ad una autorizzazione formale e preventiva che, in linea con il dettato di cui all'art. 97 Cost., consenta di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro, è anche vero che è ipotizzabile una ratifica delle attività comunque svolte solo se le prestazioni sono state espletate per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio che nell'atto di ratifica devono essere specificamente indicate (in tal senso Consiglio Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472; Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 390 del 1995; Tar Lombardia Milano, sez. II, 27 dicembre 2006, n. 3090; Tar Lazio, sez. III, 19 ottobre 2005, n. 9036). Secondo l'interpretazione in esame, un'autorizzazione in sanatoria è quindi ammissibile solo in caso di prestazioni espletate per improcrastinabili esigenze di servizio. I giudici amministrativi hanno, infatti, ammesso la sussistenza di autorizzazione implicita, che può essere eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell'ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l'amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Consiglio di Stato, n.3503/2001 e n. 1370/2010). L'autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario (preventiva o successiva) svolge una pluralità di funzioni riferibili alla attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 Cost., deve essere improntata l'azione della p.a. (Cons.di Stato, sent. n. 2620/2009 e sent. n. 3460/2009 cit.). Le pubblica amministrazione, infatti, "come unanimemente riconosciuto, agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da constare in atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivata, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non puo' quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni poste in essere autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi" (Consiglio di Stato, sent. n. 783/2012). Attraverso la autorizzazione, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a) in quanto l'autorizzazione medesima implica, innanzitutto, la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e ss. nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (Cass. 41251/21, cit.; nello stesso senso si era pronunciata anche la giurisprudenza del giudice amministrativo: cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 16-01-2013, n. 227; Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010 n. 8626; Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2012 n. 783 secondo cui la formale autorizzazione costituisce, per la P.A. e per il dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavoro straordinario, assunzione di responsabilità gestionale e contabile da cui non si può prescindere).
19 D'altro canto, l'autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario. Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato la necessità della autorizzazione, il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie, la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi o attraverso una successiva validazione della prestazione resa. Significative in tal senso sono le previsioni dei CCNL dei vari comparti (art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il Comparto Ministeri;
l'art. 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non Economici), tra cui l'articolo 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, secondo cui “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”. Rispetto agli altri vincoli enucleati dalla CCNL in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 CCNL, di programmazione generale del tempo di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 27/07/2022 n.23506. Nella specie, la S.C. ha riconosciuto il compenso per lavoro straordinario ad un autista di scuolabus, comandato ad effettuare il servizio di trasporto disabili, sebbene l'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario si ponesse in contrasto con l'art. 38 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali). Traslando tali principi al caso di specie è necessario, in primo luogo, rilevare come la ricorrente abbia svolto, per il periodo oggetto di esame, il ruolo di responsabile di servizio, sicchè rispetto a tali periodi si profila un evidente situazione di incompatibilità tra il responsabile del servizio competente all'autorizzazione ed il destinatario dell'autorizzazione stessa. Ne discende che la disciplina della preventiva autorizzazione alle ore di lavoro straordinario doveva essere ben nota all'odierna ricorrente che è stato il comandante e,
20 dunque, il responsabile del Servizio di Polizia Locale proprio negli anni per i quali richiede gli straordinari. Ad ogni modo, nella fattispecie concreta, le asserite ore di straordinario che si assumono svolte negli anni dal 2015 al 2019, nei limiti della prescrizione quinquennale, non risultano comprovate documentalmente, non essendo stata depositata alcuna comunicazione giornaliera in cui è stata indicata la ragione d'ufficio giustificativa del superamento dell'orario di servizio, la data e l'orario dello straordinario, nonché nessun riepilogo conteggi dello straordinario in cui si attesta che le prestazioni di CP_7 sono state di volta in volta autorizzate in via d'urgenza, per far fronte ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, autorizzandone la liquidazione. Nessuna determina o delibera di autorizzazione allo straordinario, ancorchè postuma, risulta essere stata assunta dal convenuto, integrando a tutto voler CP_1 concedere una sorta di nulla osta, anche se in un caso simile a quello in oggetto, ancorchè afferente la contrattazione collettiva del comparto sanità, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito, per aver ritenuto non idoneo ad integrare la necessaria autorizzazione, la mera sottoscrizione del successivo "nulla osta" sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario da parte del dirigente, in quanto in linea con l'indirizzo secondo cui le pubbliche amministrazioni agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivati, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni attuate autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi (Cassazione civile sez. lav., 01/08/2022, n.23871). Nel caso di specie manca, dunque, un atto formale motivato (quale ad esempio una formale delibera o determina di autorizzazione da parte del responsabile di servizio) che sia tale da integrare gli estremi dell'autorizzazione espressa richiesta dalla contrattazione collettiva di categoria, manca altresì anche il mero nulla osta rilasciato sulle comunicazioni dei dipendenti di svolgimento del servizio straordinario, ed infine anche i prospetti riepilogativi. Tardivo il deposito dei cartellini attestanti i turni di servizio osservati dalla ricorrente, finalizzati a dimostrare l'orario osservato, comprensivo dello straordinario;
in ricorso, peraltro, non è stata articolata in merito la prova orale, in disparte la considerazione, pur dirimente, che la domanda di straordinario non avrebbe potuto trovare accoglimento, stante la incompatibilità tra i due ruoli (agente di polizia locale e Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in altri termini la ricorrente avrebbe dovuto autorizzare se stessa allo svolgimento dello straordinario). Ad avviso di chi scrive, infine, le ore di straordinario avrebbero dovuto costituire oggetto di richiesta di riposo compensativo da parte del lavoratore e non liquidate. Non vi è prova in atti che il lavoratore abbia presentato richiesta di usufruire del riposo compensativo e questa sia stata rigettata per esigenze di servizio da parte del Dirigente competente anche per la differenza residuata alla cessazione del rapporto di lavoro. Domanda riconvenzionale: indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Il Comune ha richiesto in via riconvenzionale la Controparte_1 condanna della ricorrente al pagamento della somma complessiva di Euro 7.011.18, pari a n.2 mesi di retribuzione ex art. 12 del CCNL Funzioni Pubbliche del 2006, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso non lavorato dalla che è passata dal Pt_1 Comune al Comune di Terni. CP_1
21 La ricorrente contesta la richiesta del convenuto reputandola illegittima CP_1 in applicazione della “Dichiarazione congiunta” n. 2 allegata al C.C.N.L. per il biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 5.10.01 a mente della quale «[…] gli Enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art.39 del C.C.N.L. del 06.07.1995, come sostituito dall'art.7 del C.C.N.L. del 13.05.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso». In argomento l' Controparte_3
ha precisato che «[…] proprio perché essa rappresenta solo
[...] un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: “Le parti ritengono che gli enti possono valutare …”), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso, contenuta nell'art.12 del CCNL del 9.5.2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti». Va precisato che il lavoratore è tenuto a rispettare dei termini di preavviso, definiti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoratori del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 09.05.2006, che variano a seconda dell'anzianità di servizio. A rigore dell'art. 12, comma 1, del citato C.C.N.L. «in tutti i casi in cui il […] contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni». Il secondo comma stabilisce, poi, che «in caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà». Tali margini temporali, come sottolineato dal comma 3 del citato art.12, decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. «La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito», così stabilisce l'art. 12, comma 4, del C.C.N.L. funzioni locali sottoscritto del 09.05.2006. L'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva non è, tuttavia, alternativa all'onere di dare il preavviso: rappresenta semplicemente una sorta di risarcimento per il comportamento della parte inadempiente. Nel caso di specie per evidenti motivi di contingenza legati alla data di presa servizio nel nuovo Ente la ricorrente si è trovata nella materiale impossibilità di poter osservare il termine di preavviso di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 09.05.2006; tuttavia, il Comune di avendone la facoltà, CP_1 non ha inteso rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso.
22 Se, da un lato, non può accogliersi la tesi attorea dell'illegittimità della richiesta indennitaria da parte del perché la dipendente era in aspettativa, trattandosi di CP_1 aspettativa di n.6 giorni rispetto alla presa di servizio presso il Comune di Terni datata 30.12.2019; dall'altro, appare a chi scrive verosimile che il convenuto abbia CP_1 dovuto far fronte ad oggettive problematiche connesse alla cronica carenza di personale, specialmente nei comuni di piccole dimensioni come quello parte del giudizio, considerato che le dimissioni, giocoforza, arrecano comunque disagi nell'organizzazione degli uffici. Non può, poi, non considerarsi che la dipendente, quale Comandante della Polizia locale, ricopriva un ruolo apicale - Dirigenziale, risultando verosimile che la sua assenza improvvisa non possa essere stata colmata senza arrecare alcun disservizio, posto che la mancanza, non solo del necessario periodo di preavviso contrattualmente previsto, ma anche di un minimo periodo di presenza in servizio, successivo alla data di presentazione delle dimissioni, preceduto, peraltro, da un periodo di aspettativa, hanno comprensibilmente impedito al di individuare nell'immediatezza soluzioni CP_1 alternative, nonché, di organizzare passaggi di consegne, avendo dato prova la ricorrente solo di un limitato scambio di mail con il funzionario successore, senza mai recarsi presso il Comune di per adempiere al passaggio di consegne ovvero per dare CP_1 istruzioni anche pratiche al suo successore.
Considerato che
la disciplina contrattualistica non impone ma attribuisce una facoltà di rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro e che tale facoltà può non essere esercitata, non ravvisandosi in tal caso alcuna condotta illegittima, nella misura in cui il - convenuto ha chiesto anche ad altri dipendenti dimissionari di CP_1 corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, la domanda riconvenzionale può trovare accoglimento nella misura di cui all'importo richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva
[...] Parte_1 del preavviso nella misura di € 7.011,18 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che liquida CP_1 in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 118,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Lì, 27 novembre 2025
Il giudice
LA RI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa LA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 574 del registro generale dell'anno 2023 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Roma, via G. G. Belli n.27, presso lo Parte_1 studio degli Avv.ti Domenico Tomassetti e Michele Guzzo che la rappresentano e difendono giusta delega rilasciata in atti RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, con sede legale in Controparte_1 Controparte_1 piazza C. Leonelli n.15, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott.
elettivamente domiciliato in Napoli, via dei Mille n.16, presso lo studio CP_2 dell'Avv.to Marco Pati Clausi giusta procura in atti RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20 luglio 2023 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale Part tenuta dal nell'attribuzione della 2018 e, per Controparte_1 l'effetto, condannare l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente pari ad € 4.547,76, ovvero nella minore o maggior somma, da determinare in via equitativa, ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale tenuta dal e, per l'effetto, Controparte_1 condannare l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente pari ad € 16.000,00, ovvero nella minore o maggior somma, da determinare in via equitativa, ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare, l'illegittimità della condotta datoriale tenuta dal e, per l'effetto, condannare Controparte_1 l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente pari ad € 75.123,77, ovvero nella minore o maggior somma, da determinare in via equitativa, ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale, relativamente alla richiesta di indennità sostitutiva di preavviso e, per l'effetto annullare la richiesta, con vittoria delle spese di lite. Premetteva in fatto: - di essere stata una dipendente del Controparte_1 dal 1.11.2000 al 29.12.2019, inquadrata, al momento della cessazione del
[...] rapporto di lavoro nella cat. D3 (giuridico)/D4 (economico), a partire dal 1.11.2000 di aver ricoperto il ruolo di Comandante della Polizia Locale di e, dal Controparte_1 2012 al 2019, di aver svolto le funzioni di Vice Segretario Comunale e, dal 2012 al 2014, ad interim l'incarico di Responsabile Finanziario;
- che con Determinazione n.769 del 4.6.2019 veniva approvato l'avviso di “Selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali PEO 2018, ai dipendenti dell'Ente con decorrenza 1.1.2019” con n.3 posti per i funzionari di cat. D;
- che per la prima volta le valutazioni dei dipendenti cat. D ai fini dell'attribuzione della PEO venivano effettuate senza distinguere fra Cat. D titolari di posizione organizzativa e non titolari di posizione organizzativa, con evidente pregiudizio nei confronti dei non titolari di P.O. che sarebbero stati ricondotti in un'unica graduatoria, insieme ai titolari di PO, pur essendo soggetti a diversi criteri di valutazione e, sarebbero stati valutati proprio dai colleghi titolari di P.O., soggetti dentro la stessa graduatoria;
- di aver richiesto con nota prot. n.24665 del 3.9.2019 l'adozione di due graduatorie distinte tra dipendenti di categoria D, incaricati di posizione organizzativa, e dipendenti di categoria D, senza posizione organizzativa, rispettando la proporzione fra il numero dei dipendenti di categoria D senza posizione organizzativa e coloro incaricati di posizione organizzativa, in quanto i due sistemi di valutazione, fra loro disomogenei, non sono in alcun modo misurabili;
- Che, con la nota prot.25126 del 6.9.2019, il Comune resistente rispondeva che la Commissione procedeva alla valutazione dei D indipendentemente dal fatto che fossero o meno titolari di P.O., in quanto nel CCDI 2018, sottoscritto in data 15.5.2019 non era stata indicata tale distinzione;
- che a causa di un procedimento disciplinare, concluso con l'adozione del provvedimento sanzionatorio della censura e di un procedimento penale instaurato a suo carico, a seguito dei rilievi istruttori della Magistratura contabile, esitato con l'archiviazione (decreto del 5.10.2022 emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli), ne era derivata una valutazione penalizzante relativa all'anno 2019, trasmessa con nota prot. 32184/2020 e contestata con nota prot. 36687 del 30.12.2020; - di aver richiesto, con nota prot. 36526 del 24.12.2019, aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 20, comma 10 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, in relazione all'assunzione in servizio presso il Comune di Terni, comunicata con Determinazione del Dirigente del Personale n.4506 del 18.12.2019, che sarebbe decorsa dal 30.12.2019, concessa con determinazione del Responsabile del Personale n.1803 del 27.12.2019; - di aver comunicato con nota prot. n.18933 del 2.7.2020 le proprie dimissioni al chiedendo l'applicazione della Controparte_1 dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5.10.2001 che prevede la possibilità, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, di rinunciare all'indennità sostitutiva di mancato preavviso, ove non ostino particolari esigenze di servizio e qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente;
- che, tuttavia, l'Ente convenuto con la nota prot. 41962 del 27/12/2022 le intimava il pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso quantificata in € 7.011,18; - di aver contestato con lettera di diffida del 21.3.2023, registrata al protocollo con n. 10308 del 22.3.2023, tale richiesta essendo il Comune debitore nei confronti dell'istante della somma di € 75.133,17 per i titoli meglio specificati in ricorso.
Sosteneva in diritto: - l'illegittimità della condotta datoriale nella selezione finalizzata ad ottenere l'attribuzione della posizione PEO 2018 e, nel caso della ricorrente, la progressione economica orizzontale presso la categoria D5, con la conseguenza che la stessa ha subito un danno pari alle differenze retributive, intercorrenti
2 fra la posizione D3-4 (posseduta dalla Dott.ssa al momento dell'indizione della Pt_1 procedura de qua) e la posizione D5, a cui la stessa aspirava e che le sarebbe stata attribuita, laddove l'Amministrazione comunale avesse operato secondo buona fede e correttezza;
- che tale danno consistente nella perdita di chance può essere quantificato in
€ 4.547,76 (trattamento economico D5 – trattamento economico ricorrente x 2 annualità/ 27.723,70 – 25.449,82 = 2.273,89 x2 = 4.547,76); - il diritto alla retribuzione di risultato per aver svolto le funzioni di Vice Segretario Generale dal 2012 al 2019 come riconosciuto dall'Ente nella nota prot. 4497/2021, riscontrabile nelle Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale recanti la firma della ricorrente e, comunque, ruolo previsto nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi del resistente, CP_1 all'art. 27; - che il trattamento economico da corrispondere ad un funzionario con l'incarico aggiuntivo di vicesegretario è previsto dal CCNL funzioni locali del 18/05/2018, nell'importo massimo di € 16.000,00; - il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, nonché alla monetizzazione delle festività soppresse e i permessi residui, atteso che le impellenti esigenze di servizio del resistente hanno CP_1 impedito alla ricorrente, nello svolgimento delle proprie funzioni, di usufruire dei giorni di ferie e permessi, con la conseguenza che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di la stessa vantava un cospicuo numero di giorni/ore CP_1 di ferie e permessi arretrati;
- che le ferie, in quanto diritto irrinunciabile, devono comunque essere fruite, dopo che la precedente regolamentazione sulla loro monetizzazione è stata superata dalle disposizioni legislative vigenti (D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012); - che la ricorrente non ha potuto godere delle ferie pregresse maturate proprio in virtù di esigenze di servizio dell'Amministrazione comunale, come più volte segnalato con le note nn. 36788 e 36819 del 2020 e con le note dell'8.11.2022 e del 14.11.2022; - che le ferie, festività soppresse e i permessi pregressi maturati, e non goduti, dal 2000 al 2019, per esigenze di servizio dell'Ente presso cui era in servizio, ammontano a n. 76 giorni totali, corrispondente all'importo di € 6.080,00; - il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario prestato per una media di 25 ore mensili, (circa 5700 ore nei 19 anni di servizio) che avrebbero dovuto essere accantonate nella banca delle ore e poi fruite con un piano straordinario di gestione ferie/permessi, mai attuato per le carenze sopraindicate, note all'Amministrazione e ai diversi Segretari Comunali che si sono susseguiti nei 19 anni di servizio della ricorrente, maturando un credito pari ad € 52.012,50, per un totale di differenze retributive spettanti di € 75.123,77 ; - l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso di cui alla nota prot. n. 41962/2022 richiamando sul punto la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 05.10.2001 e la circostanza che non può in alcun modo ritenersi configurato alcun disservizio, né inefficienza dovuta al mancato preavviso. Concludeva come in premessa. Si costituiva il - eccependo in via preliminare Controparte_1 nel merito la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente;
- contestando, in via principale nel merito, in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto;
- in via riconvenzionale di condannare la ricorrente al pagamento in favore del dell'indennità sostitutiva del preavviso, come previsto dal CP_1 CCNL di settore in conseguenza delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente, pari ad Euro 7.011,18 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
3 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, è stata rinviata per la decisione.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente formula distinte domande nei confronti dell'Amministrazione convenuta: 1) risarcimento danno per perdita di chance a seguito di illegittima condotta tenuta dall'ente convenuto nella selezione finalizzata alla progressione economica orizzontale;
2) retribuzione di risultato per aver svolto le funzioni di Vice Segretario Generale dal 2012 al 2019; 3) pagamento di ferie, festività sopresse non godute in costanza di rapporto di lavoro per esigenze di servizio;
4) pagamento ore di straordinario non recuperato.
L'ente convenuto ha, dal canto suo, formulato domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Eccezione di prescrizione. Preliminarmente il ha eccepito la prescrizione di tutte le richieste CP_1 economiche azionate dalla ricorrente relative al quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, primo atto con il quale la ricorrente ha richiesto il pagamento all'ente convenuto degli asseriti crediti, ai sensi degli artt. 2935 e 2948, commi IV e V, c.c. L'eccezione di parte resistente è accolta per quanto segue. L'art. 2948 c.c prevede al comma quarto che si prescrive in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”: la disposizione è sicuramente applicabile agli emolumenti oggi richiesti dalla ricorrente, da versarsi periodicamente ovvero annualmente. Con riferimento al problema della decorrenza del termine di prescrizione (art. 2935 c.c.) la Corte di Cassazione si è recentemente espressa a sezioni unite (sent. 36197/2023) con riferimento alla prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato. La Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale, nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato, la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto dal momento di loro progressiva insorgenza ovvero dalla sua cessazione ma solo per quelli originati da essa. Il principio si applica sia nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato e ciò sul presupposto della
“stabilità” del rapporto (“individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione": Corte Cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.”). La Corte ha avuto occasione di esaminare nello specifico proprio le previsioni normative di cui alla difesa delle ricorrenti (l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, memoria difensiva del 29 maggio 2023) per statuire “ora, è parimenti noto che, per effetto della modulazione attuata dalla L. n. 92 del 2012 e dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato - in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità - sia stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 e art.
4 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246).
7. Occorre allora verificare se analoga conclusione sia estensibile anche ai rapporti di lavoro pubblico suindicati, sulla base della rimeditazione sollecitata dall'ordinanza di rimessione, […] 8. Reputano queste Sezioni Unite che debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato”. In atti è presente una nota ricevuta dal convenuto e protocollata in data CP_1 30.12.2020 con la quale la ricorrente ha rivendicato il pagamento delle spettanze retributive oggetto del presente giudizio. In proposito, occorre premettere, in termini generali, che ai sensi dell'art. 2943 c.c.
“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio
[…], dalla domanda proposta nel corso di un giudizio […]”, e - ai sensi del quarto comma- è “inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore
[…]”. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “ … affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c. esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr. Cass. Sez. Lav, sentenza n. 22751 del 03/12/2004; Cass. Civ. sentenza n.847 del 24 gennaio 2002; Cass. Sez. Lav, sentenza n.16131 del 15/11/2002; cfr. Cass. Civ. sentenza n.10504 del 24 settembre 1999) ed ancora “… l'atto di costituzione in mora idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c. non è quindi soggetto ai rigori di forma, all'infuori della scrittura e quindi non richiede l'uso di formule solenni, nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto” (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 7323 del 08/08/1994; Cass. Civ. del 21 giugno 1969, sentenza n.2238). L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e congruamente motivata (cfr. Cass. Sez. Lav. sentenza n. 16639 del 05/11/2003). L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve, inoltre, essere diretto al suo legittimo destinatario, pur non essendo soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore, cfr. Cass. n.12078/2003). Va evidenziato ancora, in relazione al riparto dell'onere probatorio che la parte nei cui confronti sia stata eccepita la prescrizione del diritto fatto valere ha l'onere, al fine di paralizzare tale eccezione, di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n.9378 del 27/06/2002; Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n.6554 del 04/07/1998). Più in particolare, l'onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione: l'eccezione di prescrizione comporta, infatti, l'implicita
5 negazione della ricezione di atti interruttivi che, pertanto, deve essere provata dal creditore. Se però l'attore dimostri di aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione, torna a gravare sul convenuto l'onere della prova della tardività dell'atto di costituzione in mora (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9378 del 27/06/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11588 del 28/07/2003; Cass. sentenze 17/5/2001 n. 6759; 4/8/1997 n. 7189; 19/12/1980 n. 6568). Tanto osservato in termini generali, in relazione alla nota citata, non è posta in dubbio l'effettiva ricezione da parte del , peraltro confermata in Controparte_1 atti, e la provenienza dal creditore, idonea ad interrompere la prescrizione per le rivendicazioni sopra citate nei limiti del quinquiennio antecedente vale a dire dal 31.12.2015, dovendo ritenersi prescritte le rivendicazioni economiche per il periodo precedente.
Progressione economica orizzontale e risarcimento danno da perdita di chance Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione di questo Giudice in virtù del costante insegnamento della Corte regolatrice. Ed infatti, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini del riparto della giurisdizione, "atteso che le progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia comportanti l'acquisizione di posizioni retributive più elevate che di qualifiche superiori, non rientrano nelle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001) ma nelle procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri di diritto privato del datore di lavoro", spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie concernenti l'illegittimità della graduatoria (v. in tal senso S.U. n.26295/2008 e S.U. n.5699/2012). Tale è esattamente il caso di specie, in cui si controverte della illegittima condotta datoriale tenuta nella procedura per attribuzione della PEO 2018 che ha visto, per la prima volta, secondo gli assunti attorei, l'assimilazione – ai fini della selezione di n. 3 funzionari cat. D – dei dipendenti titolari di P.O. e non titolari di P.O. con la formazione di un'unica graduatoria arbitrariamente riportata su base 100 (come per i non titolari di PO), senza tuttavia alcuna indicazione sull'equipollenza dei punteggi, come indicato nel verbale del 8.8.2019 della Commissione e soprattutto senza prevedere la formazione di due graduatorie separate. Rileva premettere che il diritto soggettivo al conferimento della posizione superiore è subordinato alla realizzazione di una pluralità di condizioni che, in quanto elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, devono essere provate da chi assume di essere titolare del diritto. Si deve poi aggiungere che da tempo la Suprema Corte, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato, ha affermato che il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (cfr. Cass. sent. n.23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. sent. n.268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato,
6 per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (cfr Cass. n. 18198/2005; Cass. Sez. lav., n.22029 del 2022). Ciò premesso in punto di giurisdizione è opportuna una disamina della normativa applicabile alla fattispecie al vaglio. L'art. 23, d.lgs. n. 150/2009 dispone che: "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione". L'art. 52, comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001, statuisce che: "Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito". L'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 dispone al riguardo, per quanto qui di interesse, che: "La progressione economica (...) nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 61" (comma 2), che "Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi" (comma 3), che "L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica" (comma 8). Con riferimento alle competenze rimesse alla contrattazione integrativa, l'art. 7 CCNL Funzioni Locali demanda alla stessa l'individuazione dei "criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche", l'art. 16 CCNL 31 marzo 1999 demanda infine alla contrattazione decentrata il "completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria" . Nel caso che ci occupa la progressione economica orizzontale è stata disciplinata dalla Contrattazione decentrata con verbale di preintesa del 16.11.2018 che espressamente disciplina la procedura di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali prevedendo unicamente la verifica della sussistenza di n.3 requisiti: 3 anni di anzianità nella categoria e valutazione rispetto agli ultimi 2 anni (2016
– 2017) e a parità di requisiti anzianità all'interno della categoria e ad ulteriore parità al più anziano in servizio, senza ulteriori previsioni in merito alla necessità di prevedere graduatorie separate rispetto al possesso di Posizioni Organizzative o meno (cfr. all.to A) verbale del 16.11.2018 all.to in atti). Le modalità di selezione dei candidati ai fini dell'attribuzione delle posizioni economiche orizzontali ed i criteri di scelta appena esposte sono stati richiamati sia nel CCDI anno 2018 parte economica sia nel CCDI parte normativa triennio 2019 – 2021, dove in aggiunta, sono stati specificati i punteggi da attribuire ai candidati al fine della formazione della graduatoria (cfr. CCDI depositati in atti).
7 E' pacifico e documentalmente provato, altresì, che con determinazione n. 769 del 4 giugno 2019, il ha indetto una procedura selettiva per la Controparte_1 progressione economica orizzontale, per complessive 12 posizioni, così distribuite: n. 3 dipendenti di categoria D;
n. 3 dipendenti di categoria C e n. 6 dipendenti di categoria B, aventi i seguenti requisiti:
- tre anni di anzianità nella categoria alla data del 16 novembre 2018;
- valutazioni rispetto agli ultimi due anni (2016-2017);
- a parità di requisiti, anzianità all'interno della categoria e ad ulteriore parità al più anziano in servizio (cfr. doc. 3 fasc. ric.). Con successiva determinazione n. 1208 del 6 settembre 2019, il Comune ha approvato definitivamente la graduatoria e, per quel che qui interessa, con riferimento alla categoria D sono stati valutati positivamente per le relative progressioni i profili dei Sigg.ri e mentre la ricorrente è Persona_1 Persona_2 Persona_3 risultata classificata in graduatoria in una posizione non utile per la richiesta progressione orizzontale. Ad avviso di chi scrive nessuna critica può essere mossa nei confronti del
[...]
che si è attenuto scrupolosamente alle modalità selettive disciplinate nella CP_1 contrattazione collettiva nel bandire la procedura selettiva per cui è causa non inficiando la selezione la circostanza che non siano state previste due graduatorie separate in base al possesso in capo ai candidati di P.O. o meno, non essendo stata contemplata tale modalità dalla contrattazione richiamata applicabile alla procedura in oggetto ratione temporis. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Ente non influiva negativamente sulla posizione della ricorrente il procedimento disciplinare, in ogni caso mai impugnato dalla dal momento che lo stesso conclusosi nel 2018 non avrebbe inciso sulle Pt_1 valutazioni prese in considerazione afferenti agli anni 2015, 2016 e 2017. Inoltre, il Comune aveva già spiegato all'odierna istante che una graduatoria separata dei candidati categoria D, titolari di P.O., da candidati - dipendenti categoria D, non titolari di P.O., suggerita dal timore che il titolare di P.O., in previsione di una selezione per ottenere la progressione economica orizzontale, avrebbe potuto valutare meno il dipendente di categoria D presente nel suo settore, non era necessaria nella procedura per le progressioni economiche orizzontali anno 2018, in quanto i criteri erano stati previsti nel verbale del 16/11/2018, sopra richiamato, e a tale data le valutazioni da parte dei Responsabili dei propri dipendenti di categoria D erano già state effettuate, e pertanto non esisteva in alcun modo la possibilità di incidere sulla valutazione dei propri Part sottoposti al fine di diminuire le possibilità di ottenere la , oggetto della procedura criticata nel presente giudizio (cfr. nota del all.to n.8 alla Controparte_1 memoria). Per non dire che nessun pregiudizio effettivo, ad avviso della scrivente, risulta aver patito la nella misura in cui emerge dagli allegati della selezione che i soggetti, Pt_1 i quali sono risultati vincitori rispetto alla P.O. di interesse, avevano ottenuto nelle valutazioni degli anni 2016 e 2017 punteggi superiori rispetto a quelli ottenuti dalla Pt_1 e risultavano in servizio da molti più anni (cfr. all.to n.3 al ricorso). Non rinvenendo il Tribunale profili di illegittimità nell'operato dell'Amministrazione convenuta nelle modalità di selezione del personale cui attribuire la progressione economica orizzontale rigetta la richiesta risarcitoria formulata dalla parte istante. A tutto voler concedere la domanda è infondata anche per un ulteriore aspetto.
8 La chance è una posizione giuridica autonomamente tutelabile, morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa), purché ne sia prevista una consistenza probabilistica adeguata. Pertanto, in quanto situazione giuridica riconosciuta e protetta dall'ordinamento, la sua lesione ad opera dell'azione autoritativa dalla p.a. integra l'elemento del danno contra ius, che l'art. 2043 c.c. pone come presupposto ineludibile per il riconoscimento, in capo al danneggiato, di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito, nella duplice forma del ristoro per equivalente o di quello in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c. Tuttavia, la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta”
o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato;
in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto. L'accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Difettano, per quanto precede, le allegazioni che consentono di apprezzare l'esistenza della effettiva possibilità della favorevole occasione di conseguire il bene della vita anelato sicchè la posizione della parte ricorrente può, al più, essere qualificata come mera aspettativa di fatto, la cui lesione non è risarcibile non trattandosi di situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento. Nella fattispecie, infatti, la domanda risarcitoria della ricorrente è affatto generica, non indica il numero dei partecipanti alla selezione per la posizione organizzativa di interesse, il punteggio al quale avrebbe avuto diritto laddove l'Amministrazione avesse valutato i partecipanti su due graduatorie ed ogni altro elemento utile a quantificare le probabilità di successo. In applicazione del principio di non contestazione di cui all'art.115 cod. proc. civ., che opera naturalmente anche nei confronti dell'attore, stante il criterio, affermato nella sentenza n.13 del 1977 della Corte costituzionale, della circolarità degli oneri assertivi e di quelli probatori nei giudizi regolati dal rito del lavoro, deve ritenersi difettare nella specie il requisito di gravità della presunzione che permette di tradurre una probabilità di accadimento di un evento nel fatto costitutivo di una situazione di vantaggio attuale. Non può il Giudicante in questa sede attribuire rilevanza alle considerazioni articolate dalla difesa attorea nelle ultime note di trattazione scritta stante la tardività, essendo, le deduzioni ivi contenute, contestazioni afferenti il tema decidendum che dovevano essere sollevate alla prima udienza di discussione, nel rispetto del principio del contraddittorio, essendo le note di trattazione scritta deputate a rassegnare soltanto le conclusioni. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria. Diritto alla retribuzione di risultato per aver svolto le funzioni di Vice Segretario - Comunale dal 2012 al 2019 e La domanda da esaminarsi nei limiti della prescrizione sopra dichiarata è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto si seguito esposto.
9 Partendo dal dato documentale, pacifico tra le parti, con decreto del Sindaco del Comune n.3 del 14.02.2012 la ricorrente fu nominata Vice - Segretario Comunale ai sensi dell'art.27 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune interessato, con attribuzione delle funzioni vicarie del Segretario Comunale ai sensi dell'art.90 dello Statuto Comunale. Tale nomina è stata reiterata con successivo decreto del Sindaco n.14 del 22.06.2016 (cfr. decreto all.to al ricorso). Con decreto n.11 del 2.07.2012, la ricorrente è stata nominata dal Sindaco del Comune “Responsabile finanziario Settore II° “Economico – Finanziario – Trasparenza e Controllo Interno” in sostituzione del segretario comunale assente ai sensi dell'art.28 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune interessato con decorrenza dalla data del decreto. Occorre dare atto che il con decreto n.13 del 17.09.2012 nominava il CP_1 dipendente dott. con decorrenza dal 7.09.2012 “Responsabile Persona_4 finanziario Settore II° “Economico – Finanziario – Trasparenza e Controllo Interno”, mentre la ricorrente, unitamente ad altri due colleghi, veniva nominata sostituta nel caso di assenza del predetto con decreto n.1 dell'8.02.2013.
Infine, con decreto n.4 del 2.09.2013 il Sindaco, in seguito alle dimissioni del
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, con decorrenza dal 1.09.2013, nominava, ai sensi dell'art.35 del Regolamento Per_4 sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune, la “Responsabile Pt_1 finanziario Settore II° “Economico – Finanziario – Trasparenza e Controllo Interno” ad interim attribuendo alla stessa l'indennità di posizione nella misura massima consentita dall'art.10 del CCNL Enti locali del 31.03.1999. Partendo dalla domanda di risarcimento del danno conseguente all'omessa retribuzione dell'attività svolta quale Vice Segretario Comunale dagli atti a disposizione risulta la mera circostanza per cui la ricorrente sia stata nominata Vice Segretario comunale, per collaborare con il Segretario Comunale e per sostituire quest'ultimo in caso di assenza o impedimento. La circostanza che la ricorrente abbia compiuto atti in sostituzione del segretario comunale assente non è provata in giudizio, avendo la difesa attorea articolato una prova orale assolutamente generica ed apodittica, senza produrre alcuna documentazione idonea a supportare l'effettivo svolgimento di alcuna mansione propria del segretario comunale da parte della nominata invero solo in sostituzione. Pt_1 L'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 5, stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. L'Articolo 27 delRegolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune interessato rubricato “Il vice segretario Comunale” prevede:
“1. Il segretario comunale può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal vice - segretario nominato dal sindaco con atto monocratico.
2. Il vice - segretario sostituisce direttamente il segretario in caso di assenza, impedimento. Nell'esercizio della funzione vicaria, il vice - segretario compie tutti gli atti riservati al segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal segretario”. Nulla è specificato nella contrattazione collettiva, anche integrativa, in merito ad un compenso aggiuntivo in virtù dell'ulteriore incarico affidato di vice - segretario comunale.
10 Ad avviso di chi scrive il Regolamento che prevede detta figura professionale la colloca nell'organigramma del comune, sull'assunto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (laurea e appartenenza alla categoria D). La figura del vice - Segretario, quindi, è incardinata nella struttura organica dell'ente ed i conseguenti compiti rientrano nelle competenze del dipendente che occupa quel posto. In altri termini un funzionario per le attribuzioni specifiche proprie del posto ricoperto svolge anche le funzioni del vice - Segretario con il compito di coadiuvare (sempre) o sostituire (per periodi di assenza o impedimento) il Segretario. Lo svolgimento delle funzioni di vice - segretario è, quindi, connesso alle prestazioni di lavoro proprie dell'incarico assegnato (rientra tra i compiti d'ufficio di quel funzionario), al pari di ogni altro incarico. Per le ragioni esposte quando il Segretario è assente il vice che lo sostituisce né agisce per delega, né svolge mansioni superiori, ma ha la titolarità a svolgere a tempo determinato le funzioni di quell'ufficio, finché non si insedi nuovamente il titolare. Quanto al compenso aggiuntivo l'attuale quadro normativo contrattuale, come sopra precisato, non prevede specifiche indennità per i dipendenti che svolgono le funzioni di vice - Segretario. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, “[…] l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti
o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.”. Ritiene il Tribunale che con riferimento all'incarico affidato alla ricorrente ricorra il principio di omnicomprensività. L'art 24 del D.Lgs 165/01,'Trattamento economico', stabilisce che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e che per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale è stabilito il trattamento economico fondamentale “assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali”, e il trattamento economico accessorio “collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”. Il comma 3 dell'articolo 24 D.Lgs. n. 165/2001 (già del D.Lgs. 29/93), fissa il cd. “principio dell'omnicomprensività della retribuzione dirigenziale” cardine del regime retributivo del personale con qualifica di dirigente. In base a tale principio, il trattamento economico fissato dal contratto collettivo, sia nella componente fissa che in quella accessoria, “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (…), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio
o su designazione della stessa”. Quindi, è vietato agli enti di appartenenza corrispondere compensi ulteriori rispetto al trattamento accessorio fissato dalle disposizioni contrattuali, che remunera ogni attività del dirigente. A tale interpretazione restrittiva si è sempre attenuta l'
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la quale, posta di fronte ad Controparte_3 un quesito specifico, ha chiarito che “l'art.33 del CCNL del 10/4/1996 definisce
11 chiaramente la struttura della retribuzione dei dirigenti prevedendo, oltre agli istituti dello stipendio tabellare, della R.I.A. e della indennità integrativa speciale (inclusa allo stato attuale nello stipendio tabellare in base all'art.1, comma 2, lett. d), del CCNL 12/2/2002) solo la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato”. Anche il Consiglio di Stato – Commissione Sp. Pubblico Impiego, con parere del 4 maggio 2005 (recepito nella circolare del Ministero del We. n.35 del 5 settembre 2005), ha avallato definitivamente l'interpretazione più rigorosa dell'art. 24 del D.Lgs. 165/2001, che si applica anche agli enti locali quale disposizione di principio. In relazione agli incarichi conferiti ai dirigenti, il Consiglio di Stato distingue tre tipologie di incarichi, ritenendo che a tutti vada applicato rigorosamente il regime dell'omnicomprensività: incarichi conferiti in ragione dell'ufficio; incarichi conferiti “su designazione” dell'Amministrazione di servizio;
incarichi “comunque” conferiti dall'Amministrazione di servizio. Poiché si tratta in tutti i casi di attività connesse in maniera più o meno diretta al rapporto organico tra il dirigente e l'Amministrazione, “l'assolvimento di simili incarichi può logicamente farsi rientrare tra le normali incombenze dei dirigenti, la remunerazione delle quali viene conseguentemente determinata tenendo presente l'esigenza di far fronte pure ai suddetti ulteriori impegni”. Quindi, tirando le fila del discorso, la rigorosa applicazione del regime di onnicomprensività comporta che possano essere erogati al dirigente, per tutti gli anzidetti incarichi, solo i compensi che trovino il proprio fondamento in una norma del contratto collettivo. Orbene, per quello che interessa nello specifico i dirigenti degli enti locali, va detto che, oltre alle predette componenti della retribuzione, la disciplina contrattuale applicabile ratione temporis consente di corrispondere ai dirigenti soltanto due ulteriori compensi, a titolo di retribuzione di risultato: - i compensi professionali per gli avvocati di cui all'art.37 del CCNL del 23/12/1999; - i compensi per incentivi alla progettazione di cui all'art. 18 della legge n.109/1994, secondo la previsione dell'art. 29 del CCNL del 23/12/1999. Ad essi vanno, tuttavia, aggiunti, in base al CCNL dell'Area 2 del 22.02.06 i diritti di rogito;
l'articolo 25 del CCNL ha previsto, con norma di indubbia portata innovativa che potrà essere applicata a partire dalla sottoscrizione di tale contratto, che ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario siano erogati i diritti di segreteria, per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o impedimento del segretario comunale. Ed è proprio in applicazione dell'art. 24 del DPR n.165 del 2001 e sul principio di omnicomprensività in esso cristallizzato, che deve concludersi sul punto che nessuna norma contrattuale prevede una indennità di sostituzione del segretario quale voce retributiva da erogare al dirigente in aggiunta al trattamento stipendiale omnicomprensivo già fissato. Effettivamente, l'art. 39 della L. 604/62 prevedeva che al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale fosse stata conferita la supplenza del Segretario assente o impedito venisse assegnato, oltre al proprio trattamento economico, un compenso mensile aggiuntivo di misura variabile. Tale norma che legittimava l'attribuzione di identità variamente denominate ai Vice Segretari, ha dovuto confrontarsi con la successiva evoluzione ordinamentale. Essa, infatti, è stata espressamente abrogata dall'art.35, comma 1° lett. g), del D.P.R. n.465 del 1997; tuttavia, anche in mancanza di un'abrogazione espressa, non
12 potrebbe più essere invocata per effetto della stipulazione del CCNL del 23.12.1999 prima e del CCNL del 2006, che rappresenta la sola fonte di disciplina del trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale. Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che: “la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n.93, in base al quale è stato emanato il d.p.r. n.568 del 1987, ha sancito il principio di onnicomprensività della retribuzione complessivamente spettante al pubblico dipendente, il cui trattamento economico è determinato dall'accordo collettivo;
pertanto, hanno perso rilevanza le normative di settore e gli atti amministrativi che, in precedenza, hanno attribuito compensi aggiuntivi, quando essi non siano stati espressamente richiamati dal regolamento di recepimento dell'accordo nazionale”. (Cfr. Consiglio di Stato n. 6800/2002). La stessa per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Controparte_4 Provinciali (organo di autogoverno della categoria), dopo una fase iniziale (cfr. deliberazione n.72 del 31 marzo 1999) in cui aveva effettivamente ritenuto ancora applicabile la norma di cui alla L. 604/62 (ed erogabile il relativo compenso) ha, infine,
“dovuto ritornare sui propri passi”. Con deliberazione n. 221 del 28 ottobre 2003 ha, infatti, disposto la revoca della precedente delibera nella parte relativa alle indennità previste per i vice segretari. Gli argomenti principali che hanno indotto l' al pronunciamento sono: 1) il CP_3 trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente degli enti locali è definito dai contratti collettivi;
2) il principio della contrattualizzazione esclusiva di ogni trattamento economico fondamentale ed accessorio rende inapplicabili le norme generali e speciali del pubblico impiego non fatte proprie dai CCNL;
3) l'attribuzione dei compensi in favore dei vice segretari per incarichi di reggenze e supplenze, che trae origine dall'art.39 della L.n.604/62, non più in vigore per effetto dell'abrogazione espressa da parte dell'art.35 del DPR n.465/97, risulta in conflitto con i principi normativi citati;
4) resta in facoltà delle Amministrazioni locali ipotizzare una eventuale differente determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato in favore dei vice segretari, subordinatamente alla presenza dei relativi presupposti, attinenti ai carichi di lavoro e di responsabilità, ed alla disponibilità delle relative risorse, come previsto dall'art.27, c.5, del CCNL del 23.12.1999 e dal successivo CCNL 2006. In conclusione, la corresponsione di un compenso alla ricorrente quale vice- segretario comunale come indennità di sostituzione è illegittima per manifesta violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, stante a monte l'indimostrato espletamento da parte della ricorrente di attività riconducibili a tale ulteriore incarico, mancando in parte qua la prova sia documentale (atti rogitati) sia la prova testimoniale, a fronte del rigetto della relativa istanza in quanto capitolata genericamente. La motivazione sopra spesa si attaglia anche all'asserito diritto ad un compenso per il ruolo ricoperto ad interim dalla quale “Responsabile finanziario Settore II° Pt_1
“Economico – Finanziario – Trasparenza e Controllo Interno”, unitamente ad altri due colleghi, nel caso di assenza del dipendente responsabile del settore come previsto dall'art.28 del Regolamento “Sostituzione dei Responsabili” a mente del quale: “In caso di assenza, malattia o impedimento di un Responsabile di Settore, questi viene sostituito da altro Responsabile di Settore all'uopo individuato dal Sindaco ed incaricato con atto formale;
Ad esclusione che per i Settori Tecnici (6° e 7°) alcune delle funzioni dei Responsabili dei settori assenti, malati o impediti possono essere svolte dal Segretario Comunale”.
13 Preme a chi scrive evidenziare che la per lo svolgimento dell'ulteriore Pt_1 incarico di sostituto del Responsabile del Settore Economico ha percepito l'indennità di posizione nella misura massima prevista dal CCNL Enti Locali in vigore (cfr. decreto di nomina a sostituto) circostanza non contestata dalla parte ricorrente, non avendo provato di aver svolto, quale sostituto, nel periodo non coperto dalla prescrizione, atti in sostituzione del titolare per i quali avrebbe avuto diritto ad un compenso maggiore rispetto a quanto liquidato ed in spregio al principio di omnicomprensività sopra richiamato. Ne discende anche in parte qua il rigetto della domanda attorea. Indennità sostitutiva ferie e festività non godute e lavoro straordinario non retribuito. Per motivare il dispositivo della presente sentenza, dapprima, deve essere osservato come appare pacifico e documentalmente provato in causa che parte convenuta non abbia riconosciuto la monetizzazione delle ferie e festività soppresse non godute dalla ricorrente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di a far CP_1 data dal 29.12.2019 per passaggio al Comune di Terni. La ricorrente sostiene di aver accumulato, nel periodo dal 2000 al 2019 ferie non godute e non retribuite per un ammontare complessivo di € 17.031,27, festività soppresse in n.76 giorni complessivi per un importo di € 6.080,00 e di aver prestato lavoro straordinario per n.
5.700 ore corrispondenti ad un importo dovuto a titolo di differenze retributive di € 52.012,50 e così complessivamente una somma di € 75.123,77. E' opportuno, anche con riferimento a tale voce di credito asseritamente sussistente richiamare la valenza dell'eccezione di prescrizione sopra affrontata il cui accoglimento restringe il campo di valutazione al periodo successivo al 31.12.2015 fino alla cessazione del rapporto. Occorre, a tal punto, allora, valutare la correttezza o meno del comportamento del datore di lavoro nel non riconoscere alla dipendente, dopo la cessazione del rapporto di CP_ lavoro con l' convenuto, la monetizzazione delle ferie non godute e dello straordinario non recuperato. In linea di diritto appare opportuna una premessa in ordine alla disciplina applicabile. A mentre dell'art. 5, comma ottavo, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n.35: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle
14 lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La L. 24 dicembre 2012, n 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56) che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013". Pertanto, a partire quanto meno da tale ultima data, deve ritenersi che tutte le residue ferie (anche se maturate anteriormente alla novella legislativa) dovessero essere necessariamente godute e, in mancanza, non potessero essere giammai monetizzate (mediante la c.d. indennità sostitutiva): ciò, ovviamente, purché nel caso concreto ne fosse possibile il godimento. Relativamente a tale normativa, è stata peraltro sollevata questione di legittimità costituzionale, nondimeno rigettata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 95 del 2016 nella quale si rimarca quanto segue: " … … 1.- L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce, nell'àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. L'inefficacia delle disposizioni contrattuali e normative più favorevoli e la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, i quali non ottemperino a tali prescrizioni di legge, completano la disciplina restrittiva così congegnata. ... … 3.- La questione non è fondata. Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1.- Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2.- Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. 4.- Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non
15 sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto). Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, Sentenza R.G. n° 9182/15 sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77). La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di Cassazione, Sez. Lav. sentenza del 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.- Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adattata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Do.). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C- 350/106 e C-520/06, Sc.-Ho. e ed altri). CP_6
16 Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. 6.- Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione. … …".
Venendo al caso in esame, trattandosi di pubblico impiego, vige il principio generale di settore, secondo il quale le ferie si fruiscono nell'anno o, al più tardi, per esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo e, in caso di forza maggiore, anche nel successivo semestre, restandone invece esclusa la fruizione in periodo diverso.
Si deve evidenziare in punto di diritto che, considerato il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 cost., la loro mancata fruizione deve ritenersi, in mancanza di prova certa circa la sussistenza di una causa non imputabile al lavoratore, conseguenza di una scelta dell'interessato, che impedisce il riconoscimento della richiesta sostituzione con la relativa indennità. In altri termini è la parte interessata a dover fornire congrua dimostrazione che la mancata fruizione delle ferie sia stata determinata da ragioni di servizio come sostenuto, per vero in maniera apodittica dalla difesa attorea. Tale onere, a parere del Giudicante, non è stato assolto per quanto di ragione. Nella fattispecie concreta la ricorrente ha depositato un prospetto distinto per anni delle ferie maturate anno per anno e di quelle usufruite dal quale emerge le ferie maturate e non godute. Tale documentazione attesta in maniera evidente che gran parte delle ferie arretrate si sia accumulato negli anni precedenti agli ultimi 3 anni di servizio (2017 – 2018 – 2019), anni pregressi di cui però non risulta alcuna prova circa la motivazione della mancata fruizione delle ferie maturate. Parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di aver regolarmente richiesto la fruizione delle ferie spettanti negli anni dal 2000 al 2016 e di non aver potuto godere del relativo riposo per esigenze di servizio. In particolare, non vi è prova in atti che la ricorrente abbia richiesto di poter usufruire delle ferie arretrate nell'arco temporale sopra indicato e che in tali occasioni il suo diretto superiore le avrebbe negate adducendo ragioni di servizio non altrimenti affrontabili, così come asserisce la difesa attorea. Ex adverso l'Amministrazione ha dato prova, consegnando alla tutte le Pt_1 richieste di ferie e recupero debitamente autorizzate, di non aver mai negato alla dipendente istanze di congedo ordinario, e dunque non si vede come la fruizione di esse possa essere stata in qualche modo ostacolata dall'Ente per ragioni di servizio non meglio precisate o correlate alle mansioni specifiche svolte dalla ricorrente (cfr. all.to alla nota di replica alla domanda riconvenzionale). La documentazione prodotta dalla parte ricorrente costituisce prova idonea a dare contezza al Giudicante dell'assenza di impedimenti al godimento delle ferie imputabili al datore di lavoro e di esigenze di servizio non soddisfatte da altri dipendenti, non risultando assenze per malattia e, pur considerando la circostanza pacifica del passaggio della ricorrente al Comune di Terni con aspettativa richiesta al Comune di per il CP_1 periodo dal 30.12.2019 sino alle dimissioni rassegnate in data 2.07.2020, ben avrebbe
17 potuto l'odierna istante richiedere in precedenza il godimento dei giorni accumulati per ferie. Pertanto il mancato godimento delle ferie e considerando che la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di era certamente prevedibile perché CP_1 conseguente al passaggio volontario della ricorrente ad altro ente locale, appare comunque imputabile alla volontà del lavoratore (non risultando formalizzata nessuna richiesta di godimento delle ferie residue degli anni precedenti, eventualmente rigettata, nel periodo quanto meno degli anni 2017 – 2018 - 2019 e, quindi, non può comportare alcuna monetizzazione.
Osserva il Tribunale che parte ricorrente avrebbe dovuto prima ancora che provare, allegare le ragioni di servizio che gli avrebbero impedito di poter godere delle ferie, carenza neppure colmata dalla richiesta di istanze istruttorie non articolate in merito.
Quanto al pagamento di lavoro straordinario la domanda è parimenti infondata non solo per quanto sopra detto con riferimento al godimento del congedo ordinario, ma anche per le ragioni di seguito esposte. Orbene, sul tema della retribuibilità del lavoro straordinario svolto dai dipendenti pubblici la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che sia necessaria la preventiva autorizzazione formale dell'organo competente. In particolare, è stato anche di recente ribadito che: "Nel pubblico impiego, la circostanza che in concreto siano state effettuate prestazioni straordinarie non è sufficiente a radicare nel dipendente il diritto al compenso a titolo di lavoro straordinario, essendo necessaria una previa autorizzazione perché, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato a quello in cui non è intervenuto alcun atto autorizzativo, compensando anche attività lavorative svolte in via di fatto e non rispondenti ad alcuna concreta necessità." (in tal senso, Consiglio Stato, sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 602; conf. Consiglio Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5057, secondo cui "Non ha diritto a compenso per lavoro straordinario il pubblico dipendente, allorché manchi una preventiva formale autorizzazione da parte dello P.a. datrice di lavoro, solo in questo modo essendo possibile verificare, nel rispetto dell'art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali"; nello stesso senso, Consiglio Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5050; Consiglio Stato, sez. IV, 01 marzo 2006, n. 996; Consiglio Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, n. 587; Cons. Stato, sezione sesta, 10 aprile 2003, n. 1899; Cons. Stato, sezione sesta, 3 aprile 2001, n. 1955; Cons. Stato, sezione sesta, 12 febbraio 2001, n. 679). Dall'esame delle decisioni in rassegna si deduce che la necessità dell'autorizzazione preventiva risponde ad esigenze di carattere pubblico indefettibili che trovano fondamento nei principi che reggono l'ordinamento di contabilità erariale dello Stato e degli Enti pubblici nonché, per quanto rileva ai fini di specie, in quelli immanenti l'ordinamento delle Autonomie locali. L'autorizzazione, peraltro, consente di verificare preventivamente, nel rispetto dell'art.97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio;
per le suddette ragioni si richiede che l'autorizzazione, per essere valida, deve recare la puntuale indicazione non solo delle ore aggiuntive di lavoro richieste, ma anche delle esigenze di servizio, comprovate e indilazionabili, che rendono necessario il ricorso ad esse.
18 La prestazione di lavoro straordinario, quindi, deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. La giurisprudenza, in assenza di preventiva e specifica autorizzazione, ritiene, tuttavia, ammissibile la ratifica successiva del lavoro straordinario svolto. Ed infatti, se è vero che nel pubblico impiego la retribuibilità del lavoro straordinario prestato dai dipendenti pubblici è condizionata ad una autorizzazione formale e preventiva che, in linea con il dettato di cui all'art. 97 Cost., consenta di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro, è anche vero che è ipotizzabile una ratifica delle attività comunque svolte solo se le prestazioni sono state espletate per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio che nell'atto di ratifica devono essere specificamente indicate (in tal senso Consiglio Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472; Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 390 del 1995; Tar Lombardia Milano, sez. II, 27 dicembre 2006, n. 3090; Tar Lazio, sez. III, 19 ottobre 2005, n. 9036). Secondo l'interpretazione in esame, un'autorizzazione in sanatoria è quindi ammissibile solo in caso di prestazioni espletate per improcrastinabili esigenze di servizio. I giudici amministrativi hanno, infatti, ammesso la sussistenza di autorizzazione implicita, che può essere eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell'ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l'amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Consiglio di Stato, n.3503/2001 e n. 1370/2010). L'autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario (preventiva o successiva) svolge una pluralità di funzioni riferibili alla attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 Cost., deve essere improntata l'azione della p.a. (Cons.di Stato, sent. n. 2620/2009 e sent. n. 3460/2009 cit.). Le pubblica amministrazione, infatti, "come unanimemente riconosciuto, agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da constare in atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivata, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non puo' quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni poste in essere autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi" (Consiglio di Stato, sent. n. 783/2012). Attraverso la autorizzazione, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a) in quanto l'autorizzazione medesima implica, innanzitutto, la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e ss. nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (Cass. 41251/21, cit.; nello stesso senso si era pronunciata anche la giurisprudenza del giudice amministrativo: cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 16-01-2013, n. 227; Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010 n. 8626; Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2012 n. 783 secondo cui la formale autorizzazione costituisce, per la P.A. e per il dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavoro straordinario, assunzione di responsabilità gestionale e contabile da cui non si può prescindere).
19 D'altro canto, l'autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario. Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato la necessità della autorizzazione, il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie, la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi o attraverso una successiva validazione della prestazione resa. Significative in tal senso sono le previsioni dei CCNL dei vari comparti (art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il Comparto Ministeri;
l'art. 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non Economici), tra cui l'articolo 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, secondo cui “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”. Rispetto agli altri vincoli enucleati dalla CCNL in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 CCNL, di programmazione generale del tempo di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 27/07/2022 n.23506. Nella specie, la S.C. ha riconosciuto il compenso per lavoro straordinario ad un autista di scuolabus, comandato ad effettuare il servizio di trasporto disabili, sebbene l'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario si ponesse in contrasto con l'art. 38 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali). Traslando tali principi al caso di specie è necessario, in primo luogo, rilevare come la ricorrente abbia svolto, per il periodo oggetto di esame, il ruolo di responsabile di servizio, sicchè rispetto a tali periodi si profila un evidente situazione di incompatibilità tra il responsabile del servizio competente all'autorizzazione ed il destinatario dell'autorizzazione stessa. Ne discende che la disciplina della preventiva autorizzazione alle ore di lavoro straordinario doveva essere ben nota all'odierna ricorrente che è stato il comandante e,
20 dunque, il responsabile del Servizio di Polizia Locale proprio negli anni per i quali richiede gli straordinari. Ad ogni modo, nella fattispecie concreta, le asserite ore di straordinario che si assumono svolte negli anni dal 2015 al 2019, nei limiti della prescrizione quinquennale, non risultano comprovate documentalmente, non essendo stata depositata alcuna comunicazione giornaliera in cui è stata indicata la ragione d'ufficio giustificativa del superamento dell'orario di servizio, la data e l'orario dello straordinario, nonché nessun riepilogo conteggi dello straordinario in cui si attesta che le prestazioni di CP_7 sono state di volta in volta autorizzate in via d'urgenza, per far fronte ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, autorizzandone la liquidazione. Nessuna determina o delibera di autorizzazione allo straordinario, ancorchè postuma, risulta essere stata assunta dal convenuto, integrando a tutto voler CP_1 concedere una sorta di nulla osta, anche se in un caso simile a quello in oggetto, ancorchè afferente la contrattazione collettiva del comparto sanità, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito, per aver ritenuto non idoneo ad integrare la necessaria autorizzazione, la mera sottoscrizione del successivo "nulla osta" sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario da parte del dirigente, in quanto in linea con l'indirizzo secondo cui le pubbliche amministrazioni agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivati, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni attuate autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi (Cassazione civile sez. lav., 01/08/2022, n.23871). Nel caso di specie manca, dunque, un atto formale motivato (quale ad esempio una formale delibera o determina di autorizzazione da parte del responsabile di servizio) che sia tale da integrare gli estremi dell'autorizzazione espressa richiesta dalla contrattazione collettiva di categoria, manca altresì anche il mero nulla osta rilasciato sulle comunicazioni dei dipendenti di svolgimento del servizio straordinario, ed infine anche i prospetti riepilogativi. Tardivo il deposito dei cartellini attestanti i turni di servizio osservati dalla ricorrente, finalizzati a dimostrare l'orario osservato, comprensivo dello straordinario;
in ricorso, peraltro, non è stata articolata in merito la prova orale, in disparte la considerazione, pur dirimente, che la domanda di straordinario non avrebbe potuto trovare accoglimento, stante la incompatibilità tra i due ruoli (agente di polizia locale e Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in altri termini la ricorrente avrebbe dovuto autorizzare se stessa allo svolgimento dello straordinario). Ad avviso di chi scrive, infine, le ore di straordinario avrebbero dovuto costituire oggetto di richiesta di riposo compensativo da parte del lavoratore e non liquidate. Non vi è prova in atti che il lavoratore abbia presentato richiesta di usufruire del riposo compensativo e questa sia stata rigettata per esigenze di servizio da parte del Dirigente competente anche per la differenza residuata alla cessazione del rapporto di lavoro. Domanda riconvenzionale: indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Il Comune ha richiesto in via riconvenzionale la Controparte_1 condanna della ricorrente al pagamento della somma complessiva di Euro 7.011.18, pari a n.2 mesi di retribuzione ex art. 12 del CCNL Funzioni Pubbliche del 2006, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso non lavorato dalla che è passata dal Pt_1 Comune al Comune di Terni. CP_1
21 La ricorrente contesta la richiesta del convenuto reputandola illegittima CP_1 in applicazione della “Dichiarazione congiunta” n. 2 allegata al C.C.N.L. per il biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 5.10.01 a mente della quale «[…] gli Enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art.39 del C.C.N.L. del 06.07.1995, come sostituito dall'art.7 del C.C.N.L. del 13.05.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso». In argomento l' Controparte_3
ha precisato che «[…] proprio perché essa rappresenta solo
[...] un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: “Le parti ritengono che gli enti possono valutare …”), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso, contenuta nell'art.12 del CCNL del 9.5.2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti». Va precisato che il lavoratore è tenuto a rispettare dei termini di preavviso, definiti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoratori del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 09.05.2006, che variano a seconda dell'anzianità di servizio. A rigore dell'art. 12, comma 1, del citato C.C.N.L. «in tutti i casi in cui il […] contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni». Il secondo comma stabilisce, poi, che «in caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà». Tali margini temporali, come sottolineato dal comma 3 del citato art.12, decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. «La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito», così stabilisce l'art. 12, comma 4, del C.C.N.L. funzioni locali sottoscritto del 09.05.2006. L'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva non è, tuttavia, alternativa all'onere di dare il preavviso: rappresenta semplicemente una sorta di risarcimento per il comportamento della parte inadempiente. Nel caso di specie per evidenti motivi di contingenza legati alla data di presa servizio nel nuovo Ente la ricorrente si è trovata nella materiale impossibilità di poter osservare il termine di preavviso di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 09.05.2006; tuttavia, il Comune di avendone la facoltà, CP_1 non ha inteso rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso.
22 Se, da un lato, non può accogliersi la tesi attorea dell'illegittimità della richiesta indennitaria da parte del perché la dipendente era in aspettativa, trattandosi di CP_1 aspettativa di n.6 giorni rispetto alla presa di servizio presso il Comune di Terni datata 30.12.2019; dall'altro, appare a chi scrive verosimile che il convenuto abbia CP_1 dovuto far fronte ad oggettive problematiche connesse alla cronica carenza di personale, specialmente nei comuni di piccole dimensioni come quello parte del giudizio, considerato che le dimissioni, giocoforza, arrecano comunque disagi nell'organizzazione degli uffici. Non può, poi, non considerarsi che la dipendente, quale Comandante della Polizia locale, ricopriva un ruolo apicale - Dirigenziale, risultando verosimile che la sua assenza improvvisa non possa essere stata colmata senza arrecare alcun disservizio, posto che la mancanza, non solo del necessario periodo di preavviso contrattualmente previsto, ma anche di un minimo periodo di presenza in servizio, successivo alla data di presentazione delle dimissioni, preceduto, peraltro, da un periodo di aspettativa, hanno comprensibilmente impedito al di individuare nell'immediatezza soluzioni CP_1 alternative, nonché, di organizzare passaggi di consegne, avendo dato prova la ricorrente solo di un limitato scambio di mail con il funzionario successore, senza mai recarsi presso il Comune di per adempiere al passaggio di consegne ovvero per dare CP_1 istruzioni anche pratiche al suo successore.
Considerato che
la disciplina contrattualistica non impone ma attribuisce una facoltà di rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro e che tale facoltà può non essere esercitata, non ravvisandosi in tal caso alcuna condotta illegittima, nella misura in cui il - convenuto ha chiesto anche ad altri dipendenti dimissionari di CP_1 corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, la domanda riconvenzionale può trovare accoglimento nella misura di cui all'importo richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva
[...] Parte_1 del preavviso nella misura di € 7.011,18 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che liquida CP_1 in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 118,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Lì, 27 novembre 2025
Il giudice
LA RI
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