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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/12/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Paolo Corder decidendo sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore ex art. 170 d.p.r. 115/2002 presentato da: avv. Mariano Albanese del Foro di Parma, in proprio contro
– non costituito, contumace Controparte_1 sulle conclusioni: per il ricorrente come da ricorso depositato in data 23.7.2025 letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente esponeva di aver svolto attività difensiva d'ufficio in un procedimento penale in favore di , di non aver ricevuto da parte dello stesso alcun Controparte_2 compenso, di aver esperito le procedure esecutive, senza esito, per recuperare il credito e di aver chiesto al giudice del dibattimento penale la liquidazione dei propri compensi relativi al giudizio penale, oltre a quelli dei procedimenti civili instaurati per ottenere il pagamento del dovuto.
Il giudice penale liquidava euro 653,00, in totale, oltre spese generali e accessori per la fase dibattimentale, non riconoscendo, però, il compenso per la fase decisionale del giudizio penale e alcuni compensi e spese per la fase dell'esecuzione civile.
Il ricorrente si opponeva a tale decreto, chiedendo la liquidazione del dovuto.
Il convenuto, nonostante rituale notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa, istruita documentalmente e senza la richiesta di alcun termine per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna sulle conclusioni sopra richiamate, ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Motivi della decisione
pagina 1 di 2 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti quantitativi dei quali si dirà.
Il ricorrente ha documentalmente dimostrato che il giudizio penale, nell'ambito del quale lo stesso ha svolto difesa d'ufficio, si è concluso con un provvedimento definitorio. Ne consegue che vi è stata una fase decisoria che va remunerata, a prescindere dal fatto che si sia trattato di una sentenza di non luogo a procedere.
Tenuto conto, però, che si è trattato di una fase decisoria non particolarmente impegnativa, va liquidato il compenso minimo previsto in tabella ossia euro 709,00, in luogo della cifra superiore (euro 820,00) chiesta dal ricorrente.
Quanto ai compensi e alle spese del processo esecutivo, può dirsi ampiamente consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 24.5.2022, n. 16799), secondo il quale il difensore d'ufficio ha diritto a vedersi riconosciuti i compensi e le spese per i procedimenti civili ed esecutivi resisi necessari per ottenere il pagamento dall'assistito rimasto inadempiente e terminati con un nulla di fatto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato di aver svolto, senza esito, anche atto di pignoramento mobiliare, con il conseguente diritto al compenso minimo di euro 184,00, al quale vanno aggiunte le spese vive per euro 10,20.
Il riconoscimento parziale della domanda di parte ricorrente conduce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, in parziale riforma del provvedimento impugnato (decreto 28.3.2025), pone a carico dell'Erario e in favore dell'odierno ricorrente, oltre agli importi già liquidati dal primo giudice, l'ulteriore somma di euro
903,20, oltre spese generali sui compensi, cassa e iva ex lege;
2. spese compensate.
Così deciso in Parma, 15.12.2025
Il Presidente
Dott. Paolo Corder
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Paolo Corder decidendo sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore ex art. 170 d.p.r. 115/2002 presentato da: avv. Mariano Albanese del Foro di Parma, in proprio contro
– non costituito, contumace Controparte_1 sulle conclusioni: per il ricorrente come da ricorso depositato in data 23.7.2025 letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente esponeva di aver svolto attività difensiva d'ufficio in un procedimento penale in favore di , di non aver ricevuto da parte dello stesso alcun Controparte_2 compenso, di aver esperito le procedure esecutive, senza esito, per recuperare il credito e di aver chiesto al giudice del dibattimento penale la liquidazione dei propri compensi relativi al giudizio penale, oltre a quelli dei procedimenti civili instaurati per ottenere il pagamento del dovuto.
Il giudice penale liquidava euro 653,00, in totale, oltre spese generali e accessori per la fase dibattimentale, non riconoscendo, però, il compenso per la fase decisionale del giudizio penale e alcuni compensi e spese per la fase dell'esecuzione civile.
Il ricorrente si opponeva a tale decreto, chiedendo la liquidazione del dovuto.
Il convenuto, nonostante rituale notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa, istruita documentalmente e senza la richiesta di alcun termine per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna sulle conclusioni sopra richiamate, ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Motivi della decisione
pagina 1 di 2 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti quantitativi dei quali si dirà.
Il ricorrente ha documentalmente dimostrato che il giudizio penale, nell'ambito del quale lo stesso ha svolto difesa d'ufficio, si è concluso con un provvedimento definitorio. Ne consegue che vi è stata una fase decisoria che va remunerata, a prescindere dal fatto che si sia trattato di una sentenza di non luogo a procedere.
Tenuto conto, però, che si è trattato di una fase decisoria non particolarmente impegnativa, va liquidato il compenso minimo previsto in tabella ossia euro 709,00, in luogo della cifra superiore (euro 820,00) chiesta dal ricorrente.
Quanto ai compensi e alle spese del processo esecutivo, può dirsi ampiamente consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 24.5.2022, n. 16799), secondo il quale il difensore d'ufficio ha diritto a vedersi riconosciuti i compensi e le spese per i procedimenti civili ed esecutivi resisi necessari per ottenere il pagamento dall'assistito rimasto inadempiente e terminati con un nulla di fatto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato di aver svolto, senza esito, anche atto di pignoramento mobiliare, con il conseguente diritto al compenso minimo di euro 184,00, al quale vanno aggiunte le spese vive per euro 10,20.
Il riconoscimento parziale della domanda di parte ricorrente conduce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, in parziale riforma del provvedimento impugnato (decreto 28.3.2025), pone a carico dell'Erario e in favore dell'odierno ricorrente, oltre agli importi già liquidati dal primo giudice, l'ulteriore somma di euro
903,20, oltre spese generali sui compensi, cassa e iva ex lege;
2. spese compensate.
Così deciso in Parma, 15.12.2025
Il Presidente
Dott. Paolo Corder
pagina 2 di 2