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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4543/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IVA-ALIQUOTE 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IVA-ALIQUOTE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IVA-ALIQUOTE 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IVA-ALIQUOTE 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti con riferimento al solo atto impugnato ovvero il fermo amministrativo concordano che la materia del contendere è cessata .Parte ricorrente insiste per la condanna delle spese di lite a carico dell'ADER
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dell'Avv. Difensore_1 del foro di Napoli e l'Avv.ta Difensore_2 del foro di Nola avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06880202500026632000 fascicolo n. 2025/000143563 sul veicolo targa Targa_1, emessa e ntificata 16 settembre 2025 dall''Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La comunicazione è sottesa ai seguenti atti:
1.n. 068 2019 00792039 38 000 presuntivamente notificata il 20.09.2019 per IVA anno 2016 per un totale di € 970,56 di cui € 606,57 per imposta;
2.n. 068 2021 00298321 23 000 presuntivamente notificata il 08.06.2022 per Diritto Annuale Camera di
Commercio anno 2018 per un totale di € 82,60 di cui € 52.27 per imposta;
3.n. 068 2021 00538182 37 000 presuntivamente notificata il 13.07.2022 per IVA anno 2019 per un totale di € 918,42 di cui € 596,70 per imposta;
4.n. 068 2021 00612828 04 000 presuntivamente notificata il 13.07.2022 per IRPEF e Addizionale Regionale
IRPEF anno 2017 per un totale di € 2.751,16 di cui € 1.723,01 per imposta;
5.n. 068 2021 01154494 38 000 presuntivamente notificata il 14.04.2023 per Diritto Annuale Camera di
Commercio anno 2019 per un totale di € 82,74 di cui € 53,00 per imposta;
6.n. 068 2022 00352817 04 000 presuntivamente notificata il 14.04.2023 per IVA anno 2017 IRPEF e
Addizionale Regionale IRPEF anno 2019 per un totale di € 5.688,75 di cui € 3.738,00 per imposta;
7.n. 068 2022 005054077 74 000 presuntivamente notificata il 31.01.2023 per IVA anno 2018 per un totale di € 3.008,82 di cui € 1.949,00 per imposta;
8.n. 068 2023 01080343 67 000 presuntivamente notificata il 08.07.2024 per Diritto Annuale Camera di
Commercio anno 2020 per un totale di € 79,79 di cui € 53,00 per imposta;
9.n. 068 2024 00603604 29 000 presuntivamente notificata il 08.07.2024 per IVA anno 2019 per un totale di € 511,24 di cui € 332,00 per imposta.
Il ricorrente contesta:
La mancata notifica delle cartelle esattoriali, che ha leso il diritto di difesa.
La prescrizione e decadenza dei crediti tributari, non notificati nei termini previsti.
La violazione dell'art. 86 del DPR 602/1973, che consente il fermo solo sui beni del debitore, evidenziando che il veicolo è in comproprietà con una persona estranea al debito.
Conclude chiedendo la revoca o limitazione del fermo amministrativo alla sua quota di proprietà.
L'accertamento della prescrizione e/o decadenza dei crediti.
La condanna alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio, contestando le affermazioni del ricorrente e sostenendo l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto.
Eccezione di inammissibilità: ADER eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché le cartelle di pagamento contestate erano state regolarmente notificate in precedenza.
Interruzione della prescrizione: ADER sostiene che la prescrizione del credito non è maturata, in quanto interrotta da atti successivi correttamente notificati.
Cessata materia del contendere: ADER ha comunicato l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, dichiarando la cessazione della materia del contendere per tale atto.
ADER chiede alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il fermo amministrativo e di rigettare il ricorso del contribuente, ritenendolo infondato. Inoltre, richiede che le spese e le competenze di causa siano poste a carico del ricorrente.
Con controdeduzioni la Direzione Provinciale I di Milano osserva che il fermo è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il mancato pagamento di tributi (IVA e II.DD.) relativi agli anni d'imposta 2016,
2017, 2018 e 2019, con un valore economico della controversia pari a euro 12.973,42.
Il contribuente contesta la legittimità del fermo amministrativo e delle cartelle esattoriali per violazione dell'art. 86 co. 1 D.P.R. 602/1973, omessa notifica degli atti presupposti e presunta prescrizione/decadenza delle pretese tributarie.
L'Ufficio sostiene che:
Le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate e il contribuente ha attivato procedure di rateizzazione, dimostrando di essere a conoscenza delle pretese tributarie.
Le contestazioni del contribuente sono inammissibili e tardive, poiché le cartelle non sono state impugnate entro il termine di 60 giorni dalla notifica, rendendo le pretese erariali definitive.
I crediti erariali si prescrivono in 10 anni, non 5, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi, in persona del suo Presidente
e legale rappresentante dr. Nominativo_1, rappresentata e difesa dal dr. Nominativo_2 dottore commercialista in Milano sostiene l'inammissibilità del ricorso per vari motivi pregiudiziali:
Tardività del ricorso: Le cartelle sono state notificate regolarmente, ma il ricorso è stato presentato oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Mancato deposito degli atti impugnati: Il ricorrente non ha prodotto in giudizio le cartelle di pagamento.
Ricorso non sottoscritto: Il ricorso e la procura alle liti sono stati firmati dopo la loro notificazione, violando le disposizioni di legge.
Carenza di legittimazione attiva: Il ricorrente non ha titolo per tutelare i diritti di una terza persona, la signora Nominativo_3.
Carenza di legittimazione passiva della Camera di Commercio: La Camera non è responsabile della notificazione delle cartelle o degli atti successivi, attività riservate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nel merito, la Camera di Commercio afferma che il diritto annuale è dovuto per legge da tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dall'attività svolta. Il ricorrente non ha contestato la debenza del tributo né l'operato della Camera, ammettendo implicitamente il debito. Inoltre, la Camera sostiene che il termine di prescrizione applicabile al diritto camerale è quello ordinario decennale, non quinquennale come sostenuto dal ricorrente.
La Camera di Commercio chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, accertare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e la carenza di legittimazione passiva dell'Ente camerale, e in subordine respingere il ricorso per infondatezza, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Con memoria del 7 gennaio 2026, il ricorrente rappresentava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con
Pec del 22 dicembre 2025 e con la costituzione in giudizio annullava il fermo amministrativo, accettando, di fatto, le eccezioni promosse prima con l'istanza in autotutela e, successivamente con il ricorso che ci occupa.
Pertanto chiede estinguersi il giudizio con condanna alle spese di lite nei confronti della sola Agenzia delle
Entrate Riscossione con attribuzione ai procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso riguarda una comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo targa Targa_1, notificata il 16 settembre 2025, per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali relative a tributi e diritti annuali. L'Agenzia delle Entrate Riscossione con l'atto di costituzione in giudizio ha provveduto, in via di auto tutela, ad annullare la comunicazione di fermo amministrativo fermo restando le pretese sottese all'atto impugnato.
Nella specie, considerato che l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato ha quale conseguenza il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e l'arresto del giudice all'esame delle altre questioni. Pertanto, visto l'art.Art. 95. TU n.175/24 (articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Per la peculiare materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.13, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Milano, 26 gennaio 2026
Il Presidente relatore
OR Di NO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4543/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IVA-ALIQUOTE 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IVA-ALIQUOTE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IVA-ALIQUOTE 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 IVA-ALIQUOTE 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500026632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti con riferimento al solo atto impugnato ovvero il fermo amministrativo concordano che la materia del contendere è cessata .Parte ricorrente insiste per la condanna delle spese di lite a carico dell'ADER
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dell'Avv. Difensore_1 del foro di Napoli e l'Avv.ta Difensore_2 del foro di Nola avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06880202500026632000 fascicolo n. 2025/000143563 sul veicolo targa Targa_1, emessa e ntificata 16 settembre 2025 dall''Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La comunicazione è sottesa ai seguenti atti:
1.n. 068 2019 00792039 38 000 presuntivamente notificata il 20.09.2019 per IVA anno 2016 per un totale di € 970,56 di cui € 606,57 per imposta;
2.n. 068 2021 00298321 23 000 presuntivamente notificata il 08.06.2022 per Diritto Annuale Camera di
Commercio anno 2018 per un totale di € 82,60 di cui € 52.27 per imposta;
3.n. 068 2021 00538182 37 000 presuntivamente notificata il 13.07.2022 per IVA anno 2019 per un totale di € 918,42 di cui € 596,70 per imposta;
4.n. 068 2021 00612828 04 000 presuntivamente notificata il 13.07.2022 per IRPEF e Addizionale Regionale
IRPEF anno 2017 per un totale di € 2.751,16 di cui € 1.723,01 per imposta;
5.n. 068 2021 01154494 38 000 presuntivamente notificata il 14.04.2023 per Diritto Annuale Camera di
Commercio anno 2019 per un totale di € 82,74 di cui € 53,00 per imposta;
6.n. 068 2022 00352817 04 000 presuntivamente notificata il 14.04.2023 per IVA anno 2017 IRPEF e
Addizionale Regionale IRPEF anno 2019 per un totale di € 5.688,75 di cui € 3.738,00 per imposta;
7.n. 068 2022 005054077 74 000 presuntivamente notificata il 31.01.2023 per IVA anno 2018 per un totale di € 3.008,82 di cui € 1.949,00 per imposta;
8.n. 068 2023 01080343 67 000 presuntivamente notificata il 08.07.2024 per Diritto Annuale Camera di
Commercio anno 2020 per un totale di € 79,79 di cui € 53,00 per imposta;
9.n. 068 2024 00603604 29 000 presuntivamente notificata il 08.07.2024 per IVA anno 2019 per un totale di € 511,24 di cui € 332,00 per imposta.
Il ricorrente contesta:
La mancata notifica delle cartelle esattoriali, che ha leso il diritto di difesa.
La prescrizione e decadenza dei crediti tributari, non notificati nei termini previsti.
La violazione dell'art. 86 del DPR 602/1973, che consente il fermo solo sui beni del debitore, evidenziando che il veicolo è in comproprietà con una persona estranea al debito.
Conclude chiedendo la revoca o limitazione del fermo amministrativo alla sua quota di proprietà.
L'accertamento della prescrizione e/o decadenza dei crediti.
La condanna alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio, contestando le affermazioni del ricorrente e sostenendo l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto.
Eccezione di inammissibilità: ADER eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché le cartelle di pagamento contestate erano state regolarmente notificate in precedenza.
Interruzione della prescrizione: ADER sostiene che la prescrizione del credito non è maturata, in quanto interrotta da atti successivi correttamente notificati.
Cessata materia del contendere: ADER ha comunicato l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, dichiarando la cessazione della materia del contendere per tale atto.
ADER chiede alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il fermo amministrativo e di rigettare il ricorso del contribuente, ritenendolo infondato. Inoltre, richiede che le spese e le competenze di causa siano poste a carico del ricorrente.
Con controdeduzioni la Direzione Provinciale I di Milano osserva che il fermo è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il mancato pagamento di tributi (IVA e II.DD.) relativi agli anni d'imposta 2016,
2017, 2018 e 2019, con un valore economico della controversia pari a euro 12.973,42.
Il contribuente contesta la legittimità del fermo amministrativo e delle cartelle esattoriali per violazione dell'art. 86 co. 1 D.P.R. 602/1973, omessa notifica degli atti presupposti e presunta prescrizione/decadenza delle pretese tributarie.
L'Ufficio sostiene che:
Le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate e il contribuente ha attivato procedure di rateizzazione, dimostrando di essere a conoscenza delle pretese tributarie.
Le contestazioni del contribuente sono inammissibili e tardive, poiché le cartelle non sono state impugnate entro il termine di 60 giorni dalla notifica, rendendo le pretese erariali definitive.
I crediti erariali si prescrivono in 10 anni, non 5, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi, in persona del suo Presidente
e legale rappresentante dr. Nominativo_1, rappresentata e difesa dal dr. Nominativo_2 dottore commercialista in Milano sostiene l'inammissibilità del ricorso per vari motivi pregiudiziali:
Tardività del ricorso: Le cartelle sono state notificate regolarmente, ma il ricorso è stato presentato oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Mancato deposito degli atti impugnati: Il ricorrente non ha prodotto in giudizio le cartelle di pagamento.
Ricorso non sottoscritto: Il ricorso e la procura alle liti sono stati firmati dopo la loro notificazione, violando le disposizioni di legge.
Carenza di legittimazione attiva: Il ricorrente non ha titolo per tutelare i diritti di una terza persona, la signora Nominativo_3.
Carenza di legittimazione passiva della Camera di Commercio: La Camera non è responsabile della notificazione delle cartelle o degli atti successivi, attività riservate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nel merito, la Camera di Commercio afferma che il diritto annuale è dovuto per legge da tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dall'attività svolta. Il ricorrente non ha contestato la debenza del tributo né l'operato della Camera, ammettendo implicitamente il debito. Inoltre, la Camera sostiene che il termine di prescrizione applicabile al diritto camerale è quello ordinario decennale, non quinquennale come sostenuto dal ricorrente.
La Camera di Commercio chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, accertare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e la carenza di legittimazione passiva dell'Ente camerale, e in subordine respingere il ricorso per infondatezza, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Con memoria del 7 gennaio 2026, il ricorrente rappresentava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con
Pec del 22 dicembre 2025 e con la costituzione in giudizio annullava il fermo amministrativo, accettando, di fatto, le eccezioni promosse prima con l'istanza in autotutela e, successivamente con il ricorso che ci occupa.
Pertanto chiede estinguersi il giudizio con condanna alle spese di lite nei confronti della sola Agenzia delle
Entrate Riscossione con attribuzione ai procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso riguarda una comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo targa Targa_1, notificata il 16 settembre 2025, per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali relative a tributi e diritti annuali. L'Agenzia delle Entrate Riscossione con l'atto di costituzione in giudizio ha provveduto, in via di auto tutela, ad annullare la comunicazione di fermo amministrativo fermo restando le pretese sottese all'atto impugnato.
Nella specie, considerato che l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato ha quale conseguenza il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e l'arresto del giudice all'esame delle altre questioni. Pertanto, visto l'art.Art. 95. TU n.175/24 (articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Per la peculiare materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.13, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Milano, 26 gennaio 2026
Il Presidente relatore
OR Di NO