Articolo 30 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 29Articolo 31
Versione
12 marzo 1963
Art. 30.
L'indennita' attribuita all'ufficiale di cui all'articolo 27 ed a quello di cui all'articolo 28 della presente legge a seguito del loro collocamento in posizione ausiliaria, e' computabile agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo I del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 , ratificato, con modifiche, dalla legge 18 dicembre 192, n. 2990.
Entrata in vigore il 12 marzo 1963