Sentenza 5 agosto 2024
Decreto cautelare 9 settembre 2024
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 25 giugno 2025
Decreto cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/06/2025, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05511/2025REG.PROV.COLL.
N. 06753/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6753 del 2024, proposto dalla EG AM, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di SA RI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
nei confronti
il Comune di AP, in persona del Sindaco pro tempore, e la Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio;
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, l’Ufficio Scolastico della EG AM - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Istituto Comprensivo IC SA RI IC, in persona del Direttore pro tempore, l’Istituto Comprensivo IC AP AL, in persona del Direttore pro tempore, l’Istituto Comprensivo IC AP SA CR, in persona del Direttore pro tempore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la AM, sede di LI, Sezione Quarta, n. 4558/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di SA RI e delle altre Amministrazioni intimate, come indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni dell'appellato Comune di SA RI, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La EG AM ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR della AM, sede di LI, ha accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’odierno appellato Comune montano di SA RI, per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della AM n. 816 del 29 dicembre 2023, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 4 gennaio 2024, avente ad oggetto “Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa. Anno scolastico 2024/2025”, nella parte in cui si è disposto l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo SA RI IC, avente sede nel suo territorio, all’Istituto Comprensivo DA AL del vicino Comune di AP; ove occorra, delle presupposte proposte di riorganizzazione della rete scolastica provenienti dalla Provincia di AV (nota prot. n. 102 del 5 ottobre 2023) e dalla Città ME di LI (nota prot. n. 201 del 9 ottobre 2023); per quanto riguarda i motivi aggiunti, della delibera della EG AM n. 11 del 10 gennaio 2024, pubblicata in BURC n. 6 del 15 gennaio 2024, nella parte in cui si è riconfermato l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo SA RI IC all'Istituto Comprensivo DA AL di AP.
2.- La domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. lamentava plurime violazioni di legge (art. 19, decreto-legge n.98/2011; decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023; art. 3, legge n. 241/1990; linee guida sul dimensionamento scolastico di cui alla DGR n. 250 del 4 maggio 2023) e svariate figure sintomatiche di eccesso di potere (difetto del presupposto, arbitrarietà, perplessità, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta), e si articolava, in sintesi, in tre censure:
(i) le delibere regionali impugnate sono illegittime in quanto si pongono in contrasto con la legge statale (art. 19, comma 5-quinquies, decreto-legge n. 98/2011) e il regolamento interministeriale (D.I. n. 127 del 30 giugno 2023), nella parte in cui prevedono che il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché con le Linee guida regionali di cui alla DGR n. 250 del 4 maggio 2023, nella parte in cui (art. 4.1) si prevede una deroga rispetto ai parametri ordinari ai fini del riconoscimento della autonomia scolastica in favore delle istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole e nei comuni montani, per salvaguardarne le specificità.
(ii) Le suddette delibere sono altresì illegittime, in subordine, per una ulteriore violazione delle linee guida regionali, in quanto si pongono in contrasto anche con quanto previsto dall’art. 4.2: “in caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra i Comuni di cui al successivo punto 6.2”. Nel caso all’esame, l’I.C. SA RI IC ha 442 alunni e l’I.C. DA AL ha invece solo 421 alunni, con la conseguenza che la EG AM avrebbe dovuto accorpare l’I.C. di AP a quello di SA RI, e non il contrario.
(iii) Infine, le delibere sono illegittime pure perché presentano dei profili di illogicità manifesta ed erroneità di cui è difficile comprendere il senso: a) la EG non avrebbe motivato la scelta di accorpare l’I.C. di SA RI a quello di AP, nonostante entrambi siano comuni montani; b) nel Comune di AP ricadono ben due istituti comprensivi, e precisamente l’I.C. DA AL (421 alunni) e l’I.C. SA CR (456 alunni), ma la EG AM, anziché procedere all’accorpamento degli istituti scolastici di AP, anche per ragioni di logistica, ha invece deciso di accorpare due istituti di due Comuni diversi, con difficoltà logistiche per gli alunni e per gli insegnanti vista la distanza di oltre 12 Km tra i due istituti, in quanto solo nella sede centrale (AP) trovano alloggio gli Uffici di Dirigenza ed amministrativi; c) la EG ha riconosciuto l’autonomia dell’I.C. SA CR di AP, obliterando il fatto che anche l’I.C. SA RI IC possiede gli stessi requisiti, ricadendo anch’esso in un comune montano e ospitando più di 400 alunni; d) con riferimento al Comune di Sala Consilina, la EG ha deciso di accorpare i due istituti (I.C. Sala Consilina – Viscigliete e I.C. Camera) che ricadevano nel medesimo territorio, anziché accorparli, come ha deciso incomprensibilmente nel caso all’esame, con istituti scolastici di comuni limitrofi.
3.- Si costituiva la EG AM eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera regionale n. 11 del 2024 e instando, in ogni caso, per il rigetto del ricorso medesimo e dei motivi aggiunti.
4.- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per AM eccepivano l’incompetenza territoriale della sede centrale dell’adito TAR della AM in favore di quella distaccata di Salerno, facendo parte, il ricorrente Comune di SA RI, della provincia di Salerno. Nel merito, anch’essi chiedevano rigettarsi il ricorso e i motivi aggiunti.
5.- L’adito TAR della AM, sede di LI, (i) respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale in quanto formulata oltre i termini previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 47, comma 2 e 46, comma 1, c.p.a.; (ii) respingeva anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera regionale n. 11 del 2024, sul rilievo che tale delibera, oltre al fatto di essere stata impugnata con motivi aggiunti, costituiva parte integrante e sostanziale di quella n. 816 del 2023 impugnata col ricorso introduttivo, sicché ove quest’ultima fosse stata caducata, automaticamente sarebbe stata travolta anche quella del 2024; (iii) nel merito, accoglieva il primo motivo di ricorso e i motivi aggiunti, così per l’effetto caducando sia la delibera n. 816 del 2023 sia quella successiva n. 11 del 2024, e per la motivazione sostanzialmente si riportava, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., alle considerazioni svolte in analoga controversia, decisa con la sentenza n. 3798 del 17 giugno 2024: anche in questo caso ravvisava, difatti, il medesimo deficit istruttorio e di motivazione riscontrato con il prefato precedente, sul rilievo che la EG AM avesse proceduto ad accorpare una sede scolastica situata in un comune montano ad un’altra situata in diverso comune, senza adeguatamente considerare le peculiarità e le deroghe connesse alla specificità locale; (iii) condannava, infine, la EG AM, a rifondere in favore del Comune di SA RI le spese di lite liquidate nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato, compensandole invece nei confronti delle altre parti intimate.
6.- Nell’appellare la sentenza, la EG AM ha articolato due censure:
I.- Violazione della legge n. 197/2022 e del D.I. n. 127/2023 – Violazione della legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 165/2001 – Motivazione insufficiente – Error in judicando.
L’errore di diritto in cui sarebbe caduto il TAR starebbe nel fatto di avere ritenuto la fonte regolamentare statale di cui al decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 come vincolante per la EG ai fini di decidere l’accorpamento delle istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle situate nei comuni montani, in relazione ai parametri numerici che, invece, sono stati previsti unicamente ai fini della assegnazione ai predetti comuni montani dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Sostiene, in particolare, che come più volte affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 223/2023, la riforma statale introdotta con la legge n. 197/2022 e i connessi atti attuativi, intanto può ritenersi legittima, a mente degli artt. 117 comma 3, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la stessa riguarda il corpo docenti e, dunque, trattandosi di dipendenti pubblici statali, la stessa rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, Cost., restando, per contro, di competenza regionale, la potestà di istituire, sopprimere, fondere e accorpare le istituzioni scolastiche.
II. Violazione delle medesime disposizioni e dei medesimi vizi già censurati col motivo precedente, ma sotto il diverso profilo concernente l’insussistenza del ravvisato deficit istruttorio e la mancata considerazione della natura del potere esercitato.
In particolare, afferma che la scelta operata sarebbe, oltre che ampiamente discrezionale e, quindi, sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità o macroscopica irragionevolezza, nella specie non sussistenti, anche pienamente motivata, rappresentando la stessa il frutto di un complesso iter istruttorio che ha visto gli apporti di molteplici autorità, tra cui quello della Provincia di AV, che ha avallato la soluzione prescelta anche perché trattasi comuni, quello accorpante e quello accorpato, entrambi montani e assai vicini tra di loro. Inoltre, sarebbero state correttamente applicate anche le presupposte linee guida, nella parte in cui prevedono che la sede con maggior numero di allievi sia quella alla quale viene destinata la dirigenza.
7.- Nel resistere, il Comune di SA RI ha domandato il rigetto dell’appello e, in caso di suo accoglimento, ha riproposto espressamente, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le censure assorbite in prime cure.
Più in particolare, secondo tali censure, le delibere impugnate sarebbero altresì illegittime, in subordine, per una ulteriore violazione delle linee guida regionali, in quanto si porrebbero in contrasto anche con quanto previsto dall’art. 4.2: “in caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra i Comuni di cui al successivo punto 6.2”.
Nel caso all’esame, l’I.C. SA RI IC ha 442 alunni e l’I.C. DA AL ha invece solo 421 alunni, con la conseguenza che la EG AM avrebbe dovuto accorpare l’I.C. di AP a quello di SA RI, e non il contrario.
Inoltre, le delibere sarebbero illegittime pure perché presenterebbero dei profili di illogicità manifesta ed erroneità di cui è difficile comprendere il senso: a) la EG non avrebbe motivato la scelta di accorpare l’I.C. di SA RI a quello di AP, nonostante entrambi siano comuni montani; b) nel Comune di AP ricadono ben due istituti comprensivi, e precisamente l’I.C. DA AL (421 alunni) e l’I.C. SA CR (456 alunni), ma la EG AM, anziché procedere all’accorpamento degli istituti scolastici di AP, anche per ragioni di logistica, ha invece deciso di accorpare due istituti di due Comuni diversi, con difficoltà logistiche per gli alunni e per gli insegnanti vista la distanza di oltre 12 Km tra i due istituti, in quanto solo nella sede centrale (AP) trovano alloggio gli Uffici di Dirigenza ed amministrativi; c) la EG ha riconosciuto l’autonomia dell’I.C. SA CR di AP, obliterando il fatto che anche l’I.C. SA RI IC possiede gli stessi requisiti, ricadendo anch’esso in un comune montano e ospitando più di 400 alunni; d) con riferimento al Comune di Sala Consilina, la EG ha deciso di accorpare i due istituti (I.C. Sala Consilina – Viscigliete e I.C. Camera) che ricadevano nel medesimo territorio, anziché accorparli, come ha deciso incomprensibilmente nel caso all’esame, con istituti scolastici di comuni limitrofi.
8.- Le altre Amministrazioni intimate hanno invece insistito per l’accoglimento dell’appello.
9.- Con decreto monocratico presidenziale n. 3402/2024, l’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza, domandata in via incidentale dalla EG appellante, è stata accolta sul rilievo della sussistenza dei presupposti della estrema gravità ed urgenza, stante la imminente esecuzione della stessa.
10.- Con ordinanza cautelare n. 3638/2024, si è ritenuto che le esigenze cautelari alla base della istanza potessero essere efficacemente soddisfatte con la sollecita fissazione della udienza di merito per la decisione definitiva della causa, anche tenuto conto del precedente analogo della Sezione (ordinanza cautelare 3495/2024).
11.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
12.- Alla udienza pubblica del 21 gennaio 2024, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
13.- Ravvisando sussistenti le condizioni per la delibazione favorevole dell’appello proposto dalla EG AM, e dovendo valutare se la causa fosse matura per la decisione anche con riferimento alle censure assorbite in prime cure, espressamente riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. dal Comune di SA RI con la memoria depositata in data 28 settembre 2024, il Collegio ha ritenuto che la causa non fosse sufficientemente istruita in relazione alla riproposta censura incentrata sulla violazione dell’art. 4.2. delle linee guida regionali di cui alla DGR n. 250 del 2023.
La prefata disposizione prevede, difatti, che “in caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra i Comuni di cui al successivo punto 6.2”.
In proposito, pure nel presente grado di giudizio il Comune di SA RI ha ribadito che, al tempo dell’accorpamento, l’I.C. SA RI IC aveva 442 alunni e l’I.C. DA AL, invece, solo 421 alunni, con la conseguenza che la EG AM avrebbe dovuto accorpare l’I.C. di AP a quello di SA RI, e non il contrario.
A sostegno, ha indicato i documenti nn. 7 e 8 già prodotti in primo grado, da cui si evincerebbe, a suo dire, il computo corretto degli studenti, rispettivamente, per l’istituto SA RI IC (442) e per l’istituto DA AL (421), computando complessivamente nel calcolo gli studenti della scuola dell’infanzia, quelli della primaria e, infine, quelli delle medie.
Viceversa, stando alla difesa della EG AM (v. la pagina 16 dell’atto di appello), le suddette linee guida sarebbero state legittimamente applicate anche in parte qua.
14.- È per tali ragioni che il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 2097/2025, ha disposto chiarimenti a carico della EG AM, affinché la medesima, attraverso un’apposita relazione corredata da documenti:
a) illustri il contenuto dell’art. 4.2. delle linee guida di cui alla DGR n. 250 del 2023 e chiarisca, in particolare, se nell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della suddetta previsione rientrano l’istituto comprensivo di SA RI IC e l’istituto comprensivo DA AL di AP; in caso contrario, ne spieghi le ragioni;
b) indichi quale era il numero di allievi più alto, rispettivamente, nelle suddette istituzioni scolastiche, facendo riferimento al momento in cui è stato adottato l’atto di accorpamento impugnato;
c) nell’effettuare il suddetto calcolo, indichi in particolare la EG il criterio adottato e il momento temporale rilevato;
d) chiarisca inoltre le ragioni per le quali la prima proposta inviata ai Sindacati contemplava la opposta soluzione dell’accorpamento della istituzione scolastica di AP a quella di SA RI, e le ragioni del ripensamento;
e) chiarisca, infine, se è vero che nel Comune di AP vi è un’altra istituzione scolastica denominata Istituto Comprensivo SA CR, e precisi quanti alunni vi erano iscritti sempre al momento in cui si è previsto l’impugnato accorpamento.
14.- In data 9 aprile 2025, la EG AM ha depositato la relazione richiesta.
15.- Il successivo 11 aprile, il Comune appellato ha depositato memoria difensiva.
16.- Le parti hanno infine domandato il passaggio in decisione della causa senza discussione.
17.- Alla udienza pubblica del 13 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
18.- L’appello è fondato.
19.- Le censure proposte si iscrivono all’interno del medesimo quadro giuridico di riferimento e possono, pertanto, scrutinarsi congiuntamente.
20.- Le delibere impugnate (DGR n. 816 del 29 dicembre 2023 e DGR n. 11 del 10 gennaio 2024) hanno ad oggetto l’approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa, nella EG AM, per l’anno scolastico 2024/2025.
Sulla base del riparto delle competenze, spettano alla EG le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione, mentre spetta alle Amministrazioni Provinciali, alla Città ME di LI e alle Amministrazioni Comunali proporre, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in ragione degli specifici singoli cicli di istruzione di propria pertinenza, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l’organizzazione della rete scolastica, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda. Spetta, inoltre, alle Amministrazioni Provinciali e alla Città ME di LI, avanzare proposte motivate in materia di offerta formativa, ai fini di prevedere un’articolazione armoniosa e funzionale degli indirizzi relativi al secondo ciclo di istruzione.
Il piano in questione rappresenta il primo, complesso, processo di dimensionamento della rete scolastica a valle della riforma generale introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ((LEGGE DI STABILITÀ 2023 - FINANZIARIA), in tema di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
21.- In particolare, l’art. 1, comma 557, della predetta legge, ha previsto che all'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter, siano inseriti i seguenti:
«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente».
22.- La riforma in questione si pone, come dichiarato obiettivo, quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR.
Come noto, la Commissione europea ha inserito nel PNRR una milestone europea (M4C1-5), al 31 dicembre 2022, per la definizione della normativa primaria completa della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questa milestone è stata raggiunta ed è stata già rendicontata alla Commissione europea, superando positivamente la valutazione nel periodo di assessment.
La Commissione ha poi fissato l’ulteriore milestone europea (M4C1-10), non derogabile, al 31 dicembre 2023, per l’entrata in vigore delle disposizioni attuative, da dimostrare con la “copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per la legislazione secondaria per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel CID e riferimento alle disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in vigore”, accompagnata da un documento che giustifichi debitamente il rispetto dell’obiettivo.
23.- La prefata riforma ha richiesto di adottare «(c)ome “parametro efficace”» al fine di identificare le istituzioni cui assegnare un DS e un DSGA, la «popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto come previsto dalla legislazione vigente», con l’obiettivo del graduale decremento del numero delle sedi scolastiche attivabili nel territorio regionale, stante, come noto, il tendenziale decremento dello sviluppo demografico, e quindi della complessiva popolazione studentesca.
La nuova disciplina si pone come obiettivo anche quello del superamento dell’istituto della reggenza, nella misura in cui, prima della riforma, si consentiva alle Regioni di istituire, o comunque mantenere in vita, autonomie scolastiche anche sottodimensionate rispetto alla soglia di 600 alunni, ovvero di 400 alunni se situate nelle piccole isole o in comuni montani o in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, attraverso l’assegnazione delle medesime, per l’appunto in reggenza, ai dirigenti scolastici già titolari di un incarico in una istituzione normodimensionata (art. 19, commi 5 e 5-bis, del cit. decreto-legge n. 98 del 2011).
Sul piano finanziario, la riforma mira a conseguire i descritti obiettivi senza introdurre ‘tagli lineari’ alla spesa pubblica, tanto è vero che la nuova disciplina è stata annoverata non tra gli interventi di spending review, bensì tra quelli di cd. coordinamento dinamico della finanza pubblica, nell’ottica cioè di riorientare virtuosamente la spesa attraverso progressivi risparmi riferiti al complessivo contingente dei DS e dei DSGA, vincolando i risparmi così conseguiti alle destinazioni indicate nell’art. 1, comma 558, della citata legge di bilancio 2023, che rimangono in tal modo all’interno del sistema scolastico, innescando un canale di autofinanziamento del sistema medesimo (in questi termini, Corte costituzionale n. 223/2023; alla stessa si è conformata Corte costituzionale, ordinanza n. 199/2024).
24.- Ciò detto, un punto va preliminarmente chiarito: la richiamata disciplina, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ha ad oggetto solo la determinazione, secondo i criteri correlati alla popolazione scolastica regionale, del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in quanto dipendenti dello Stato, da impegnare presso le istituzioni scolastiche dislocate nelle singole Regioni, e non comporta l’effetto di imporre alle Regioni la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, essendo pienamente salvaguardata la possibilità per le Regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi.
A questo proposito, anche la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 223/2023, ha rimarcato che al contingente organico dei DS e dei DSGA non deve necessariamente corrispondere lo stesso numero di istituzioni scolastiche (“non determina un numerus clausus”), ben potendo le singole Regioni discostarsene nell’ambito della propria programmazione del dimensionamento della rete scolastica.
Tuttavia, va evidenziato, e in ciò si coglie il nesso di collegamento ai fini della decisione della odierna controversia, fissando limiti inderogabili al contingente organico di DS e di DSGA e precludendo gradualmente il ricorso all’istituto della reggenza, la riforma in questione produce l’effetto di diminuire tendenzialmente, ma progressivamente, il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde, con l’obiettivo finale che nel tempo (nell’ordine di “sette anni scolastici”) il numero delle autonomie scolastiche sarà allineato al contingente organico dei DS e dei DSGA.
È in questo preciso contesto che va valutata la legittimità delle impugnate delibere regionali, nella misura in cui la EG AM ha dovuto fare i conti con il numero di dotazioni organiche a lei assegnato.
25.- Tali dotazioni, in particolare, sono state determinate sulla base delle previsioni attuative recate dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023 (d’ora in avanti, decreto interministeriale n. 127/2023).
Più nel dettaglio, l’art. 1 ha previsto che “A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell’articolo 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati” (comma 1).
Il comma 2 ha poi precisato che “Per l’anno scolastico 2024/2025, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l’applicazione dell’articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche)”.
Limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, il successivo comma 3 ha aggiunto che è “comunque garantito a ciascuna EG un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l’applicazione del parametro dimensionale previsto dall’articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”, e, al fine di attuare questo obiettivo, al comma 4 ha stabilito che “si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi”.
Al comma 5 ha individuato in concreto i coefficienti di calcolo da utilizzare ai fini della attivazione del numero di sedi scolastiche in ogni EG, per anno scolastico, prevedendo che “Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni EG è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni: - per l’anno scolastico 2024-2025: 961 - per l’anno scolastico 2025-2026: 949 - per l’anno scolastico 2026-2027: 938 in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella EG”, ma facendo espressamente salvo, con il successivo comma 6, che “Il numero di sedi ottenuto utilizzando i criteri di cui al presente articolo viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella EG”.
Nell’ottica di raggiungere l’obiettivo del decremento del numero delle sedi scolastiche con gradualità, al comma 7 ha previsto che il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell’anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell’anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell’anno scolastico 2026/2027”, con l’obiettivo finale, riguardante gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, che “il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente; eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente”.
26.- Tale assetto è stato ulteriormente ‘mitigato’ con l’emanazione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che, fra le varie disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha previsto modifiche all’art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel senso di consentire un incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l’anno scolastico 2024/2025 rispetto al contingente DS e DSGA stabilito dal prefato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023.
Più nel dettaglio, l’art. 5 - “Proroga di termini in materia di istruzione e merito”, al comma 3 ha previsto: «3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti: «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5- quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna EG, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni EG il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. (…)»
27.- È stato per effetto della suddetta mitigazione che la EG AM ha adottato la DGR n. 11/2014, integrativa di quella n. 816/2023, già impugnata: anche la nuova delibera, tuttavia, ha riconfermato la decisione di sopprimere la sede esistente nel Comune di SA RI, dando così origine alla nuova impugnativa con motivi aggiunti.
28.- Così precisato il quadro giuridico di riferimento all’interno del quale la EG AM ha agito, ritiene il Collegio siano fondate le giustificazioni addotte in via generale dalla EG a sostegno della legittimità del proprio operato.
Il D.I. n. 127/2023 ha previsto, all’art. 1, un meccanismo inderogabile di determinazione dell’organico dei dirigenti scolastici, che tiene conto, su base regionale, della popolazione scolastica e dell’organico di diritto, integrato dall’applicazione di un parametro connesso alla densità degli abitanti per km/q e di ulteriori parametri perequativi connessi alla specificità delle istituzioni scolastiche nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Le Regioni non possono quindi derogare ai criteri statali, mentre resta salvaguardata la facoltà delle medesime di procedere al proprio dimensionamento, eventualmente decidendo che un istituto divenga un plesso di una istituzione più grande, senza però che ciò comporti il venire meno del presidio scolastico sul territorio.
In tale ottica, va condiviso l’assunto secondo cui “perde di valore” il criterio della maggior tutela precedentemente prestata alle istituzioni scolastiche site in Comuni montani, atteso che il presidio territoriale è sempre garantito, ma la sede centrale dell’istituzione scolastica potrà essere altrove.
L’interesse nazionale è infatti rivolto al perseguimento di soluzioni strutturali idonee a rimediare all’annoso problema della carenza di dirigenti scolastici con titolarità di sede e non, con plurimi incarichi di contemporanea copertura (reggenza) di sedi scoperte.
Fenomeno tanto più frequente, come noto, proprio nei comuni montani, che anzi, con l’attuazione della nuova normativa, potranno essere maggiormente garantiti con l’effettiva titolarità di un dirigente scolastico.
Va inoltre condiviso l’assunto secondo cui la tutela delle zone montane, riconosciuta dall’art. 44, Cost. e perseguita con una complessa normativa di settore sviluppatasi nel corso degli anni [legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (BASSANINI); decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59”; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”] è stata affrontata a monte dal D.I. n. 127/2023, attraverso la definizione del contingente di DS e di DSGA assegnati al totale delle istituzioni scolastiche, nello Stato e in ciascuna EG, prevedendo l’applicazione di parametri perequativi per salvaguardare le specificità.
In forza delle suddette previsioni, ritiene il Collegio che non sia residuato spazio, in capo alla EG AM, per mettere in atto forme di tutela ulteriori rispetto a quelle già vagliate e contemplate dal D.I. n. 127/2023, tenuto conto che, per il territorio campano, il taglio dell’organico per l’anno scolastico 2024/25 ha riguardato ben 128 istituzioni, scendendo così le sedi scolastiche attivabili da 967 a 839.
Tali tagli hanno interessato, in particolare, per effetto degli accorpamenti necessari a garantire i numeri della razionalizzazione in fieri, oltre 250 istituzioni scolastiche, ovvero oltre un quarto delle scuole afferenti alla rete scolastica regionale.
Pertanto, ove si condividesse la tesi propugnata dal Comune ricorrente e accolta dal TAR, si giungerebbe all’esito, questo sì ad avviso del Collegio irragionevole e difficilmente giustificabile sul piano della logica, che gli obiettivi nazionali alla base del complesso disegno di ridimensionamento delle sedi scolastiche andrebbero fatti gravare quasi esclusivamente sui centri urbani più popolosi, con una popolazione scolastica già assai consistente e complessa, e negli istituti di più grandi dimensioni.
La riprova che la valutazione delle specialità è collocata a monte, e non a valle, del piano di dimensionamento scolastico, è un dato che si evince poi dal fatto che il prefato D.I. n. 127/2023, sotto il profilo numerico, ha introdotto un criterio per la definizione delle dotazioni organiche incentrato sulla popolazione scolastica e sull’organico di diritto, considerando a priori la densità degli abitanti per km/q, nonché, poi, ulteriori parametri perequativi strettamente collegati alle peculiarità delle istituzioni scolastiche nei comuni montani e nelle piccole isole.
È stato dunque solo per questa ragione che, considerata la popolazione scolastica stimata pari a 763.393 unità, e il parametro dimensionale di 961 come coefficiente di calcolo, per l’anno scolastico 2024/25, sono state assegnate dal prefato D.I. alla EG AM ben 839 istituzioni con DS e DSGA nominabili, a fronte delle 794 risultanti dalla mera divisione aritmetica del numero di alunni per il coefficiente nazionale (961).
Detto in altre parole, sebbene alla EG AM toccassero in realtà non più di 794 istituzioni scolastiche attivabili (con altrettanti dirigenti scolastici nominabili), è stato grazie all’applicazione del coefficiente correttivo e dei fattori perequativi per i comuni montani e le piccole isole che le sedi scolastiche attivabili sono arrivate alla soglia di 839.
Del resto, è lo stesso decreto interministeriale ad avere previsto, all’art. 1, comma 2, con disposizione alla quale non può non riconnettersi altro significato se non quello di norma cogente, che “Per l’anno scolastico 2024/2025, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l’ applicazione dell’articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche)”.
È quindi del tutto fuorviante la lettura che il Comune ricorrente prospetta dell’art. 19, comma 5-quater e 5-quinquies, del d.l. n. 98 del 2011 e del D.I. n. 127 del 2023, essendo la ratio della norma quella di allineare progressivamente il numero dei DS e dei DSGA a quello delle istituzioni scolastiche autonome, abbandonando il diseconomico istituto della reggenza.
Queste essendo, dunque, le coordinate entro le quali si è svolta l’azione della EG, deve in definitiva concludersi come il TAR abbia errato nel ravvisare il difetto di istruttoria e motivazione, non avendo tenuto conto che la determinazione dell’organico dei DS e dei DSGA, pur rilevando dal punto di vista delle attribuzioni delle presidenze, non ha invece rilevato sotto l’aspetto della prospettata soppressione di scuole o plessi per i comuni interessati dal dimensionamento.
La circostanza è comprovata dal fatto che gli organici dei docenti sono stati totalmente confermati dagli Uffici scolastici provinciali competenti e acclarati dall’Ufficio scolastico regionale della AM, quale organo di governo territoriale del Ministero, in ogni scuola interessata da accorpamento, dove le classi sono state comunque formate secondo le modalità degli anni precedenti.
Ciò significa che non solo la EG non ha omesso di considerare la natura montana del Comune ricorrente, ma che la medesima non poteva non ritenersi astretta dal vincolo di contingente numerico determinato a livello nazionale, a lei assegnato.
29.- Data per acclarata la sussistenza del suddetto vincolo numerico, occorre ora vagliare il contenuto e i connessi limiti della legittimità della scelta, da parte della EG, di procedere ad un accorpamento piuttosto che ad un altro.
Va, a questo proposito, ribadito quanto poc’anzi si diceva, ossia che, in linea generale, gli obiettivi nazionali alla base del complesso disegno di ridimensionamento delle sedi scolastiche non andrebbero fatti gravare quasi esclusivamente sui centri urbani più popolosi, con una popolazione scolastica già assai consistente e complessa, e negli istituti di più grandi dimensioni.
Inoltre, la clausola di salvaguardia per la tutela delle specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani contenuta al citato comma 5-quater, dell’art. 19, decreto-legge n. 98/2011, e replicata dal decreto interministeriale n. 127 del 2023 all’art. 1, non può essere letta nel senso prospettato dal Comune ricorrente, ossia nel senso che la EG sia obbligatoriamente tenuta a mantenere in vita talune sedi scolastiche solo perché ubicate in comuni montani, ancorché le stesse non raggiungano numeri tali da essere considerate tuttora istituzioni autonome, tenuto conto che la riforma, dando prevalenza alle esigenze di risparmio di spesa, ha inteso superare l’istituto della reggenza e, quindi, in buona sostanza, di tutti i meccanismi che consentivano al previgente sistema di tutelare la specialità ‘a qualsiasi costo’.
Vi è poi da considerare che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990, “(l)a motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”, mentre ai sensi del successivo art. 13, della stessa legge, “(l)e disposizioni contenute nel presente capo (n.d.r., Capo III, sulla partecipazione) non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norma che ne regolano la formazione”.
Quanto al primo aspetto, va rimarcato che l’assenza dell’obbligo di motivazione non si traduce, ovviamente, nell’affermazione che gli atti amministrativi a contenuto generale possano sottrarsi, in considerazione della loro particolare natura, al sindacato di legittimità, che va anzi riaffermato in linea di principio, ma soltanto che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, i provvedimenti di dimensionamento scolastico non richiedono una particolare motivazione, trattandosi di scelte discrezionali dell'Amministrazione regionale riguardanti la programmazione della rete scolastica, che risultano ex sé motivate sulla base dei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del piano di dimensionamento scolastico.
Trattandosi di atti connotati da ampia discrezionalità, gli stessi sono quindi sindacabili solo se affetti da errori o da profili di irrazionalità o irragionevolezza.
Non ravvisa il Collegio sussistenti i suddetti vizi, attesa anche la sostanziale convergenza del piano approvato rispetto alle presupposte proposte di riorganizzazione della rete scolastica provenienti dalla Provincia di AV (nota prot. n. 102 del 5 ottobre 2023) e dalla Città ME di LI (nota prot. n. 201 del 9 ottobre 2023).
Inoltre, né l’attuale legge n. 197/2022, né ancor prima il decreto legislativo n. 112/1998, contengono disposizioni che prevedano l’obbligo della EG di specificatamente motivare le ragioni del mancato recepimento di singole proposte o istanze provenienti da alcuno degli organi istituzionali interpellati.
Né la EG AM ha mai assunto un siffatto obbligo, nemmeno in via di autovincolo amministrativo, posto che anzi, sulla base del paragrafo 6.2 - “Procedura di verifica di coerenza delle proposte” delle Linee guida di cui alla propria DGR n. 250 del 4 maggio 2023, l’autonomia decisionale in capo alla EG è piena, solo ad essa spettando le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione, in ultima analisi riconfermandosi il fatto che alle amministrazioni provinciali e comunali compete solo di proporre, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie e in ragione degli specifici singoli cicli di istruzione di propria pertinenza, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, ipotesi di organizzazione della rete scolastica quale espressione delle specifiche esigenze educative e formative regionali e della connotazione territoriale della domanda di formazione scolastica.
Non va poi sottaciuto, con riguardo al secondo profilo attinente alle specifiche modalità di partecipazione procedimentale, che il complesso processo di dimensionamento scolastico ha richiesto una complessa organizzazione generale regionale, articolata su base territoriale, al fine di perseguire, nei limiti delle condizioni di razionalizzazione imposte dalla legiferazione dello Stato, una programmazione e calendarizzazione degli incontri con le parti interessate propedeutiche alla definizione e successiva approvazione degli atti amministrativi impugnati.
Tale interlocuzione è perciò avvenuta su più livelli, anche in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale.
Gli approfondimenti e l’analisi dei diversi contesti territoriali e l’impatto sulle comunità locali e scolastiche hanno reso necessarie, in taluni casi, anche delle revisioni, rispetto agli iniziali assetti.
Nel caso all’esame, mette conto di evidenziare che l’accorpamento subito dal Comune di SA RI ha riguardato esclusivamente l’aspetto amministrativo dell’accorpamento degli uffici scolastici, senza coinvolgere tutta la parte, sicuramente più rilevante, che afferisce ai plessi scolastici e agli alunni, che è restata immutata.
Gli studenti del Comune di SA RI non subiranno infatti alcun cambiamento in ordine alle loro abitudini quotidiane, mentre l’aspetto amministrativo -l’unico interessato dalla riorganizzazione- si avvantaggerà delle facilitazioni rese disponibili dalla digitalizzazione della quale il PNRR ne cura notoriamente la transizione.
Inoltre, il Comune di SA RI è assai vicino a quello di AP (la distanza ammonta infatti a circa 12 km) e, dunque, anche sul piano pratico, non vi può essere alcun disagio concreto tale da delegittimare, in termini di tenuta complessiva del sistema, l’attuale assetto, considerata la straordinarietà ed eccezionalità dello scenario di riorganizzazione della rete scolastica e della stretta interconnessione delle scelte, posto il dato di fatto invalicabile che, attesi i contenuti della riforma statale, alcune autonomie scolastiche dovevano per forza di cose essere sacrificate, non potendo essere tutte, allo stesso tempo, preservate.
E in tale ottica va letto, si ritiene, il comportamento serbato dalla Provincia di Salerno, che non solo non ha avuto nulla da obiettare sulla determinazione regionale, ma anzi vi ha pienamente aderito, sul piano pratico-operativo.
30.- In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni, l’appello va accolto, essendo fondate le censure mosse dalla EG avverso le menzionate statuizioni della sentenza impugnata.
31. Di conseguenza, vanno esaminate le censure assorbite dal giudice di primo grado e riproposte ritualmente dal Comune appellato.
32. Fondata, in particolare, è la censura secondo cui le delibere impugnate sono illegittime per violazione delle linee guida regionali, nella parte in cui si pongono in contrasto con quanto previsto dall’art. 4.2: “in caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra i Comuni di cui al successivo punto 6.2”.
Sulla base della relazione a chiarimenti depositata dalla EG AM, è ormai acclarato che, al tempo del disposto accorpamento, l’I.C. SA RI IC un numero di alunni superiore a quello dell’I.C. DA AL, con la conseguenza che la EG AM, in forza dell’atto di auto-vincolo rappresentato dalle proprie Linee Guida, avrebbe dovuto accorpare l’I.C. di AP a quello di SA RI, e non il contrario.
In proposito, condividendosi le allegazioni difensive contenute nell’ultima memoria depositata dal Comune appellato, per un verso si ritiene che la EG AM, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti, abbia illegittimamente “spacchettato” gli studenti frequentanti la sede di Via Giovanni XXIII di IC SE (n. 332) e quelli invece frequentanti la sede di Via S. CR di SA RI (n. 34), quando invece si tratta di due sedi fisiche appartenenti allo stesso I.C. “IC – SA RI”.
Per un altro verso, invece, si ritiene che il numero degli studenti da computare secondo le Linee Guida vada riferito, per espressa previsione del punto 4.2, all’Istituzione scolastica nella sua complessità, e non alle singole sedi in cui la stessa si articola.
Tale punto, in particolare, era stato già adeguatamente chiarito dalla prefata ordinanza istruttoria n. 2097/2025, precisamente al quesito sub b), in cui si è fatto specifico riferimento al “numero di allievi” delle “istituzioni scolastiche”.
A ciò va aggiunto che, con criterio invece diseguale, per l’I.C. “DA AL” di AP sono stati sommati gli studenti delle due sedi di Via Crispi e di Via Biagio Mercadante.
Conclusivamente, sulla base dei dati riportati nella relazione a chiarimenti, si ritiene che, con riferimento al mese di novembre 2023, il numero di alunni iscritti all’I.C. “IC – SA RI” era di 366 (n. 34 sede di Via CR di S. RI + n. 332 sede di Via Giovanni XXIII di IC SE), quindi di gran lunga maggiore di quello dell’I.C. “DA AL” di AP, pari invece a 338 (n. 213 sede di Via Crispi + n. 125 sede di Via Biagio Mercadante).
Ad analogo risultato si perviene anche con riferimento al computo riferito al mese di novembre dell’anno successivo. Anche in tal caso, infatti, tenuto conto che nel frattanto si erano aggregate ad entrambi gli I.C. altre sedi [in particolare, quelle di IB (c.da Cammaresano e Via Roma) all’I.C. “DA AL” di AP e quelle di TO AN (Via Giovanni Amendola, Via Nazionale e Via Provinciale) all’I.C. “IC – SA RI”], il numero degli studenti di ciascun I.C. va computato tenendo conto delle diverse sedi in cui lo stesso si articola.
Ne consegue che, anche per il mese di novembre 2024, il numero degli alunni dell’I.C. “IC – SA RI” era superiore a quello dell’I.C. “DA AL” di AP. Il primo contava, infatti, a novembre 2024, n. 414 alunni (n. 33 sede Via CR di S. RI + n. 306 sede Via Giovanni XXIII di IC SE + 17 sede di Via Giovanni Amendola di TO AN + n. 39 sede di Via Nazionale di TO AN + n. 19 sede di Via Provinciale di TO AN), mentre il secondo appena n. 395 alunni (n. 203 sede di Via Crispi di AP + n. 110 sede di Via Biagio Mercadante di AP + n. 32 sede di c.da Cammaresano di IB + n. 50 sede di Via Roma di IB).
33.- In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni, la censura così riproposta va accolta, mentre va assorbita, per il principio di economia dei mezzi processuali e della ragione più liquida, la ulteriore censura riproposta, incentrata sul vizio di illogicità e travisamento del fatto, posto che il Comune ricorrente non potrebbe ottenere dal suo accoglimento alcuna maggiore utilità.
34.- In definitiva, l’appello della EG AM va accolto, ma la sentenza impugnata va comunque confermata, con diversa motivazione, nella statuizione di accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con conseguente conferma dell’annullamento degli atti impugnati.
35.- Le spese del doppio grado possono compensarsi tra tutte le parti, attesa la novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
accoglie l’appello;
accoglie, altresì, la riproposta censura di primo grado, e per l’effetto conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata, confermando quindi l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO