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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2658/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2658 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele e Claudia Cocchiaro.
CP_1
e
Controparte_2
-APPELLATO- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1021/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 14.3.2023, in tema di occupazione di immobile sine titulo”.
CONCLUSIONI: Come da atto di appello e note c.d. di trattazione scritta (di precisazione delle conclusioni) depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa dell'appellante (unica parte costituita) in data 13.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) in data 5.6.2023, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la curatela del Controparte_3
, proponendo appello avverso la sentenza n. 1021/2023 emessa dal Tribunale di Santa
[...]
Maria Capua Vetere, pubblicata il 14.3.2023.
pagina 1 di 10 Con tale sentenza – emessa a seguito di un giudizio introdotto dal “ CP_2 [...]
nei confronti di e (cfr. atto di citazione Controparte_3 Parte_1 Parte_2 introduttivo del giudizio di primo grado, contenuto nel fascicolo telematico di ufficio di tale grado di giudizio) - il
Tribunale di S. Maria C.V. ha così statuito: “1. accoglie la domanda attorea;
2. condanna i convenuti e Controparte_4
all'immediata restituzione in favore della Parte_2 Parte_3
dei seguenti beni: “immobile sito in C.V. alla Cooperativa Giustizia scala B , II piano, interno 7 ( in catasto al foglio 2
[...] CP_3
p.lla 453 sub 18) , e dal box scala AB, piano S1, interno 37 (in catasto al foglio 2 p.lla 453 sub 37”; 2) condanna i convenuti CP_4
e al pagamento venuta al pagamento in favore della curatela del fallimento del
[...] Parte_2 [...]
, a titolo di risarcimento, per l'occupazione senza titolo dei beni di cui sopra, della somma di €.2.075,00 Parte_3 per il periodo di cui in parte motiva, sino all'introduzione del giudizio –marzo 2012, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, oltre al risarcimento per i periodi di occupazione successivi, liquidato in € 420,00 mensili sino alla restituzione;
3) rigettano le altre domande;
4) condanna i convenuti e alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di giudizio e degli onorari che Controparte_4 Parte_2 liquida in € 2738,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.”
****
Gli appellanti hanno censurato tale sentenza sulla base dei seguenti motivi:
A) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER L'ASSENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSEGNAZIONE DEL RUOLO AUTONOMO DEL G.O.T. NEL TRIBUNALE DI
S.MARIA C.V. PER L'INSUSSISTENZA DELL'IPOTESI DI “SIGNIFICATIVE VACANZE NELL'ORGANICO”, E DELL'IPOTESI PREVISTA EX ART. 187 : “IN TUTTI I
CASI IN CUI, PER CIRCOSTANZE OGGETTIVE, NON SI POSSA FAR FRONTE ALLA DOMANDA DI GIUSTIZIA CON I SOLI GIUDICI ORDINARI” . MANCA LA
SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI CHE RENDONO IMPRESCINDIBILE L'ASSEGNAZIONE DEL RUOLO AUTONOMO AL GOT.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa da un giudice onorario senza che fossero state specificate le ragioni che rendessero imprescindibile l'assegnazione di un ruolo autonomo allo stesso.
B) NULLITÀ DELLA DOMANDA DI PRIMO GRADO PER L'INESISTENZA DEL MANDATO.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'inesistenza del mandato al difensore della controparte, sostenendo che mancasse la qualità di chi aveva firmato il mandato di primo grado, posto che nell'atto di citazione non risultava essere stata apposta la sottoscrizione da soggetto che si era dichiarato curatore del
[...]
C.V. Parte_4
C) INFONDATEZZA DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI COME LEGGESI A PAG. 3 DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE
RITIENE SODDISFACENTE LA PROVA PER EFFETTO DELLA PRODUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 248 DEL 30.4.79 E N. 872 DEL 16.7.1982, TRA IL
, , E IL C.V., REGOLARMENTE TRASCRITTE PRESSO LA CONSERVATORIA E DALLA PRODUZIONE DELLA CP_2 Parte_5 Controparte_5
RELAZIONE DEL CTU ING. ,PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C .C. OLTRE CHE L'ART. 1418 C.C. PER LA MANCANZA DI QUALITÀ DEL Per_1 Controparte_ CONSORZIO CITTA' DI S.MARIA C.V A POTER ESSERE SOGGETTO DI UNA CONVENZIONE DI ASSEGNAZIONE DI P.E.E.P..
Con il terzo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avesse errato nell'accogliere le domande (di restituzione dei detti immobili e di risarcimento dei danni per occupazione sine titulo) formulate dal Fallimento attore, non avendo considerato il difetto di legittimazione attiva del a poter fare le Controparte_3
pagina 2 di 10 richieste dell'atto introduttivo, non essendo sufficienti, a tal fine, le convenzioni depositate, posto che il , CP_2 per poter sottoscrivere la convenzione in proprio, avrebbe dovuto avere la qualità per poter realizzare alloggi di edilizia economica e popolare (essendo altrimenti nulla, per violazione dell'art. 1418 c.c., la convenzione con il
Comune), essendo il solo un'aggregazione delle cooperative per l'espletamento di servizi comuni alle CP_2 cooperative e non essendo stato depositato, in ogni caso, l'originale dello Statuto come richiesto dal Tribunale.
D) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER VIOLAZIONE ART. 1418 C.C. E ART. 2697 C.C. OLTRE CHE VIOLAZIONE DELL'ART. 35 LEGGE 22 OTTOBRE
1971, N. 865 IN RELAZIONE A QUANTO SCRITTO A PAG. 3 DELLA SENTENZA LADDOVE AFFERMA CHE LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI
SAREBBE FONDATA PER EFFETTO DELLA PRODUZIONE. LE CONVENZIONI REP. N. 248 DEL 30.4.79 E N. 872 DEL 16.7.1982, TRA IL CONSORZIO, POI CP_ FALLITO, E IL COMUNE DI S. C.V., REGOLARMENTE TRASCRITTE PRESSO LA CONSERVATORIA E DALLA PRODUZIONE DELLA RELAZIONE DEL
CTU ING. Per_1
Con il quarto motivo e hanno sostenuto che il non solo non avesse Parte_1 Parte_2 CP_2 titolo ai sensi dell'art. 35 , comma 11° della legge 865 del 1971 - per essere titolare del diritto le Cooperative- ma che anche il suo statuto non prevedesse l'assegnazione degli alloggi direttamente ai soci delle cooperative consorziate, secondo quanto ritenuto dal Ministero delle Attività Produttive, con parere reso in data 5 marzo 2002.
E hanno aggiunto che dalla stessa documentazione esibita in copia fotostatica non emergesse la titolarità del in relazione alla concessione del diritto di superficie ceduto dal Controparte_3 Controparte_3 per 99 anni, posto che sarebbe stata necessaria la delibera di Consiglio comunale di delega alla Giunta CP_5 per la redazione dell'atto di convenzione e le modalità di assegnazione.
E) INFONDATEZZA DELLA DECISIONE DI CUI ALLE PAG. 3 E 4 (2^ CP.) LADDOVE IL GIUDICE AFFERMA CHE LA PARTE ATTRICE AVREBBE PROVATO IL
TITOLO PER IL QUALE HA AGITO PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE “AD AEDIFICANDUM” INTERCORSA CON IL COMUNE DEL 30/4/1979 REP. N. 248
REGOLARMENTE TRASCRITTA IVI COMPRESO IL TERRENO COMPRESO NELL'AREA NORD DEL PIANO DI ZONA COMPRENSORIO C1 NORD SI MQ. 15.440
IN CUI È COMPRESO IL TERRENO SU CUI SAREBBE STATA REALIZZATA LA COOPERATIVA IL CHE GIUSTIFICHEREBBE LA DOMANDA DI LEGITTIMAZIONE
PER AVER DECISO VALIDANDO ATTI NON ESIBITI, NULLI ED IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1418 E ART. 2697 C.C. OLTRE CHE RILEVANZA DELLA
DOCUMENTAZIONE ESIBITA IN PRIMO GRADO.
Con il quinto motivo gli appellanti, oltre a richiamare quanto lamentato nel precedente motivo a proposito della asserita necessità della delibera del Consiglio comunale, hanno sostenuto che il Tribunale non avesse considerato che dalla documentazione contabile da loro esibita, e non contestata dalla controparte, vi sarebbe stata la prova del pagamento della costruzione da parte delle Cooperativa Giustizia. CP F) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER DECISO SULLA LEGITTIMAZIONE DEL CONSORZIO TRA Parte_6
AD ATTI NON ESIBITI, NULLI, INCOMPLETI CON LA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SULLA
[...]
TITOLARITÀ COME LEGGESI A PAG. 4 OLTRE CHE CONTRA LEGEM EX ART.418 COMPORTA ANCHE LA RETROCESSIONE DEL BENE IN TESTA AL
[...]
C.V. CP_8
Secondo gli appellanti, inoltre, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea per l'inidoneità degli atti esibiti a giustificare la legittimazione attiva del , non avendo la CP_2 convenzione del 30 aprile 1979 n. 248 alcun valore probatorio perché mancante degli atti sopra richiamati e, inoltre, perché sarebbe stata modificata il 16/7/1982 e ratificata il 30/11/1982, senza l'esibizione della ratifica. pagina 3 di 10 G) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER AVER DECISO SU UNA LEGITTIMAZIONE DEL CONSORZIO COME LEGGESI A PAG.3 E 4 NELLA PARTE
INDIVIDUATA NEL CAPO PRECEDENTE LETTERA E) F) G) PER MANCANZA DI QUALITÀ A POTER ESSERE TITOLARE DEL DIRITTO DI POTER STIPULARE IN
PROPRIO L'ASSEGNAZIONE DI TERRENI IN AREA P.E.E.P..H) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER AVER DECISO SULLA LEGITTIMAZIONE DEL
CONSORZIO COME LEGGESI A PAG. 4 DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO, AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL
DIRITTO A POTER OTTENERE LA CONCESSIONE, HA RITENUTO CHE LE NORME DELLO STATUTO, SECONDO UN'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA
CONVENZIONE, CONFERIREBBE LA TITOLARITÀ IN CAPO AL CONSORZIO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ACQUISITO PER SÉ E PER GLI AVENTI CAUSA E NON
IN RAPPRESENTANZA DIRETTA DI ALTRI E TANTO NON TENENDO CONTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA.
Con il sesto motivo e hanno sostenuto che il C.V. Parte_1 Parte_2 Parte_4 posto in fallimento fosse solo un consorzio di servizi e non un consorzio atto a stipulare una convenzione con il per la realizzazione di alloggi di Edilia Economica e popolare, e che un atto effettuato da Controparte_9 un consorzio avente tale funzione, ove mai veramente effettuato seguendo tutti i passaggi indicati dalla legge, sarebbe stato pur sempre un atto nullo perché contrario alle disposizioni legislative per non poter un CP_2 essere assegnatario di zona P.E.E.P.
H) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER AVER DECISO SULLA LEGITTIMAZIONE DEL CONSORZIO COME LEGGESI A PAG. 4 DELLA SENTENZA
LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO, AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO A POTER OTTENERE LA CONCESSIONE, HA
RITENUTO CHE LE NORME DELLO STATUTO, SECONDO UN'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA CONVENZIONE, CONFERIREBBE LA TITOLARITÀ IN
CAPO AL CONSORZIO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ACQUISITO PER SÉ E PER GLI AVENTI CAUSA E NON IN RAPPRESENTANZA DIRETTA DI ALTRI E TANTO
NON TENENDO CONTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno ribadito che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea per difetto di legittimazione del dichiarato fallito, sostenendo che, ai fini della validità della convenzione CP_2 stipulata con il Comune, sarebbe stato necessario che fosse “fatta in nome e per conto delle Cooperative perché in caso contrario sarebbe avvenuta una convenzione contra legem e quindi atto nullo”, con la conseguenza che, attesa la nullità dell'atto, il sarebbe rimasto proprietario del bene. CP_5
E, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, non solo il rigetto delle domande attoree di restituzione dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione, ma anche una nuova regolamentazione delle spese di primo grado, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via Parte_1 Parte_2 principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di S.Maria C.V. n. 1021/2023 pubbl. il 14/03/2023 emessa nel procedimento r.g.n. 1119/2012 avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile, resa inter partes dal Tribunale di S.Maria C.V. , I^ Sezione Civile, in persona del g.o.p. dott.ssa Anna Ruotolo , decisa il 13.3.2023 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado con la declaratoria del difetto di legittimazione attiva e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto quali il difetto di legittimazione attiva e la carenza dei presupposti per carenza della documentazione sulla titolarità della convenzione tra C.V. e C.V. come eccepito nei capi Parte_4 Controparte_8
A) B) C) D) E) F) G) H) e I) e che abbiansi qui per ripetuti e trascritti integralmente. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
pagina 4 di 10 Iscritta la causa al n. 2658/2023 R.G., con ordinanza del 19.3.2024 è stata dichiarata la contumacia del
(non essendosi costituito in giudizio Controparte_3 nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti) ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349- bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza dell'8.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare dell'8.4.2025) dalla difesa dell'appellante
(unica parte costituita) in data 24.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 9.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1 Parte_2
****
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte:
1) Anche quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dall'art. 43 bis r.d. n. 12 del
1941), in quanto la decisione assunta dal G.O.T. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né la dedotta nullità è prevista alcuna norma di legge, configurandosi, invece, una semplice irregolarità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/03/2025, n. 6955; Sez. I, Ord., 13/03/2025, n.
6666; Sez. III, 03/10/2016, n. 19660; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/05/2024, n. 12863, relativa ad un caso in cui era stata lamentata specificamente l'assegnazione ad un giudice onorario di un ruolo autonomo;
);
2) la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, poichè non investita della funzione concretamente esercitata e non anche quando sia emessa da un GOT, quand'anche non sia dimostrata la sua legittimazione consistente nell'impedimento dei giudici togati, essendo il loro impiego una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia e dovendosi l'espressione "impedimento o mancanza di giudici ordinari" essere intesa come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 14/07/2023, n. 20428).
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pagina 5 di 10 Risulta privo di fondamento anche il secondo motivo di appello, posto che, a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (contenuto nel fascicolo telematico di tale grado), si evince non solo la sottoscrizione, per autentica, del difensore (avv. Fulvio Papa) del fallimento attore, ma, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, anche la sottoscrizione del curatore (prof. come riportato anche Persona_2 nell'intestazione di tale atto.
****
Sono infondati anche gli ulteriori motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, riguardando tutti l'asserita carenza di legittimazione attiva del e, dunque, del CP_2 [...]
Controparte_10
Al riguardo va detto quanto segue, richiamando anche, così come previsto dall'art. 118, co.1, disp. att. c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/03/2025, n. 7247; Sez. III, Ord., 20/10/2021, n. 29017), la motivazione adottata da questa Corte in un precedente specifico (la sentenza n. 2278/2024, pubblicata il 24.5.2024), riguardante la stessa questione tra il detto Fallimento appellato ed un altro appellante.
Gli appellanti non hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato rilevato che gli stessi fossero nel possesso dei beni in questione (immobile sito in alla Cooperativa Giustizia scala B , II piano, CP_3 interno 7, in catasto al foglio 2 p.lla 453 sub 18; box scala AB, piano S1, interno 37, in catasto al foglio 2 p.lla 453 sub 37) e che mancasse un formale provvedimento di assegnazione degli stessi beni in loro favore (in definitiva non è contestata l'occupazione dei detti cespiti, da parte loro, sine titulo).
Il gravame ha ad oggetto, invero, si ripete, esclusivamente la reputata (da parte degli appellanti) carenza di legittimazione attiva del attore (quale successore del fallito) o, meglio, il difetto di titolarità, CP_2 CP_2 dal lato attivo, del rapporto controverso (cfr., su tale distinzione, Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951), posto che dall'atto costitutivo del emergerebbe che quest'ultimo non solo non fosse un soggetto mutualistico, CP_2 ma non avesse quale fine la realizzazione di proprie costruzioni, non essendo altro che un soggetto formato dalle cooperative per espletare le pratiche per l'acquisizione della concessione del terreno e per la costruzione;
dunque un soggetto con mera rappresentanza esterna delle Cooperative, con la conseguenza che, essendo solo le
Cooperative (facenti parte del poi dichiarato fallito) le titolari degli immobili realizzati, soltanto esse CP_2 avrebbero potuto agìre, eventualmente, per la restituzione degli stessi.
Ciò detto, va confermata la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sia pure integrando la relativa motivazione (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Ed infatti il primo giudice ha correttamente ritenuto che il Controparte_11
(poi fallito;
da qui l'azione da parte della curatela fallimentare) fosse il titolare del diritto di superficie
[...] acquisito per sé e per gli aventi causa e non in rappresentanza diretta di altri, avendo la parte attrice provato il pagina 6 di 10 titolo posto a fondamento della propria domanda, ossia la convenzione ad aedificandum intercorsa con il CP_5
[..
il 30.04.1979, debitamente trascritta (e, contrariamente a quanto sostenuto dagli Parte_6 appellanti, il Consiglio comunale aveva determinato - come si legge nella detta convenzione- il contenuto delle convenzioni, con delibera n. 240 dell'1.11.1975, ai sensi del 14° comma dell'art. 35 delle legge n.865/1971), sull'area compresa nel Piano di Zona Comprensorio C1Nord di mq 15440, nella quale era compreso il terreno riportato al catasto al F.2, p.lla 453, in via Italia, sul quale fu realizzata la Cooperativa edilizia “Giustizia”, come emergente anche dalla relazione peritale depositata dalla curatela (cfr. tale convenzione e la relazione dell'ing. contenute nel fascicolo di parte attrice, a sua volta contenuto nel fascicolo telematico di ufficio del Persona_3 primo grado).
Con tale convenzione (la n. 248 Rep. contenuta, si ribadisce, nel fascicolo di parte attrice, a sua volta contenuto nel fascicolo telematico di ufficio del primo grado), stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge n.865/1971, infatti, il aveva concesso alla “ il Controparte_12 Parte_7 Controparte_3 diritto di superficie “ad aedificandum” (cfr. art. 2) sull'area compresa nel Piano di Zona Comprensorio C1Nord nella quale era compreso, pacificamente, anche il terreno su cui poi sarebbero stati realizzati anche i beni immobili per cui è causa.
E la “ C.V.” avrebbe potuto costruire e mantenere, sulle aree Parte_7 Controparte_3 oggetto della convenzione, “fabbricati di tipo economico e popolare da assegnare solamente agli aventi diritto, secondo le vigenti disposizioni” (cfr. art. 4).
Dunque, in base all'art. 35, co.11, della legge n.865/1971 (secondo cui “Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.”) e all'art. 952, co.1,
c.c. (secondo cui “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”) - e precisato che non è in contestazione che i beni immobili in questione fossero stati poi effettivamente realizzati (se è vero che è pacifica l'occupazione di quelli per cui è causa da parte dei convenuti/appellanti)- la titolarità di tali cespiti spettava alla “ Parte_7 CP_3
anziché (come sostenuto dagli appellanti) alle singole cooperative facenti parti della stessa.
[...]
Rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste, infatti, in tal senso, la circostanza che il
“ ” fosse una società consortile cooperativa Controparte_13 edilizia a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., introdotto dall'art. 4 della legge 10.5.1976, n.377
(dunque non semplicemente un consorzio con attività esterna, ex artt. 2612 e ss. c.c., come invece dedotto dagli appellanti).
pagina 7 di 10 Ciò si desume chiaramente, infatti – come riportato da questa Corte nel precedente specifico sopra richiamato
(ossia la sentenza n. 2278/2024, pubblicata il 24.5.2024) - dal verbale del 16.2.1983 dell'assemblea straordinaria del “ Parte_8
” (in cui era intervenuto il presidente del relativo Consiglio di amministrazione e i presidenti
[...] dei consigli di amministrazione delle cooperative socie del detto consorzio) riunita per l'adozione di un nuovo statuto sociale, allegato al detto verbale assembleare.
Come si legge in tale sentenza (precedente specifico di questa Corte, si ribadisce), infatti, l'art. 1 del detto
Statuto prevedeva espressamente: “E' costituito, tra le società nell'atto costitutivo indicate, il Controparte_2
con la denominazione di Parte_8 [...]
Società Controparte_14 Parte_8
”.
[...]
Del resto, anche la sentenza di fallimento n.2880/2002 prodotta dalla parte attrice, in primo grado (contenuta nel fascicolo di parte attrice, a sua volta contenuto nel fascicolo telematico di ufficio del primo grado), era stata pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del Controparte_15
il che non lascia dubbi sulla natura societaria della compagine dichiarata fallita.
[...]
Ragion per cui, attesa l'autonoma soggettività (in virtù della natura societaria) del
[...]
(poi fallito) rispetto alle singole Cooperative socie e, in particolare, considerata Controparte_15
l'autonomia patrimoniale perfetta del primo rispetto ai singoli soci (non potendo la costituzione di una società cooperativa a responsabilità limitata derogare all'art. 2462 c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/04/2024, n. 10591), era il detto CO (società consortile) il titolare degli alloggi realizzati e, dunque, come tale, l'unico legittimato a provvedere all'assegnazione degli stessi, anziché le singole cooperative (cfr., circa l'autonomia della società consortile rispetto alle società consorziate e la sua specificità anche rispetto ai consorzi non in forma societaria, anche Cass. civ., Sez. Unite, 14/06/2016, n. 12192 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Ragion per cui legittimamente, una volta dichiarato il fallimento del Controparte_15
la curatela ha agìto per ottenere la condanna dei convenuti al rilascio dei beni e al risarcimento
[...] danni per l'occupazione sine titulo in assenza di un formale provvedimento di assegnazione in favore degli stessi contenute nel fascicolo di parte attrice, a sua volta contenuto nel fascicolo telematico di ufficio del primo grado.
Va ancora aggiunto che, ad avviso della Corte, la natura societaria del suddetto non è scalfita dalla CP_2 circostanza che l'art. 2615-ter c.p.c. preveda espressamente: “Le società previste nei capi 3 e seguenti del titolo
5^ possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.”.
In altri termini tale natura societaria non è scalfita dal fatto che l'art. 2615-ter c.c. non preveda espressamente che le società consortili possano essere costituite in forma di società cooperativa (cumulando i benefici a favore della cooperazione con quelli a favore delle strutture consortili).
pagina 8 di 10 Come sostenuto da una parte della dottrina, infatti, il mancato richiamo della cooperativa nell'art. 2615-ter c.c. sarebbe giustificato dall'inutilità di un'espressa autorizzazione, coincidendone la causa mutualistica, interpretazione che sarebbe poi confermata dal valore paradigmatico della legislazione speciale (D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577; D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235; L. 25 luglio 1956, n. 860; L. 21 maggio 1981, n. 240; L. 8 agosto 1985, n. 443; L. 5 ottobre 1991, n. 317) dalla quale si ricaverebbe un generale criterio di ammissibilità di società consortili cooperative.
L'ammissibilità della forma cooperativa dei consorzi si ricaverebbe, inoltre, dall' art. 2538, comma 4, c.c. , che prevede “cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse”.
Quindi l'art. 2615-ter c.c., nel prevedere che “Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602”, non ha la funzione limitativa dell'uso degli schemi societari a fini consortili, e dunque “nulla impedisce di costituire società cooperative per il perseguimento degli scopi indicati nell'art. 2602 del codice civile” (cfr., nei detti termini, Cons. Stato, Sez. III, 17/02/2016, n. 647).
E anche la Suprema Corte ha affermato che l'art. 2615 - ter c.c. consenta che le società consortili possano essere costituite in forma di società cooperativa, cumulando i benefici a favore della cooperazione con quelli a favore delle strutture consortili (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 21/01/2015, n. 946).
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Non essendovi stata costituzione dell'appellato vittorioso, non vi è luogo a provvedere, inoltre, sulle spese di lite.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2658/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1021/2023 emessa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 14.3.2023.
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado di giudizio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagina 9 di 10 pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 15.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2658 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele e Claudia Cocchiaro.
CP_1
e
Controparte_2
-APPELLATO- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1021/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 14.3.2023, in tema di occupazione di immobile sine titulo”.
CONCLUSIONI: Come da atto di appello e note c.d. di trattazione scritta (di precisazione delle conclusioni) depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa dell'appellante (unica parte costituita) in data 13.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) in data 5.6.2023, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la curatela del Controparte_3
, proponendo appello avverso la sentenza n. 1021/2023 emessa dal Tribunale di Santa
[...]
Maria Capua Vetere, pubblicata il 14.3.2023.
pagina 1 di 10 Con tale sentenza – emessa a seguito di un giudizio introdotto dal “ CP_2 [...]
nei confronti di e (cfr. atto di citazione Controparte_3 Parte_1 Parte_2 introduttivo del giudizio di primo grado, contenuto nel fascicolo telematico di ufficio di tale grado di giudizio) - il
Tribunale di S. Maria C.V. ha così statuito: “1. accoglie la domanda attorea;
2. condanna i convenuti e Controparte_4
all'immediata restituzione in favore della Parte_2 Parte_3
dei seguenti beni: “immobile sito in C.V. alla Cooperativa Giustizia scala B , II piano, interno 7 ( in catasto al foglio 2
[...] CP_3
p.lla 453 sub 18) , e dal box scala AB, piano S1, interno 37 (in catasto al foglio 2 p.lla 453 sub 37”; 2) condanna i convenuti CP_4
e al pagamento venuta al pagamento in favore della curatela del fallimento del
[...] Parte_2 [...]
, a titolo di risarcimento, per l'occupazione senza titolo dei beni di cui sopra, della somma di €.2.075,00 Parte_3 per il periodo di cui in parte motiva, sino all'introduzione del giudizio –marzo 2012, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, oltre al risarcimento per i periodi di occupazione successivi, liquidato in € 420,00 mensili sino alla restituzione;
3) rigettano le altre domande;
4) condanna i convenuti e alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di giudizio e degli onorari che Controparte_4 Parte_2 liquida in € 2738,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.”
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Gli appellanti hanno censurato tale sentenza sulla base dei seguenti motivi:
A) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER L'ASSENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSEGNAZIONE DEL RUOLO AUTONOMO DEL G.O.T. NEL TRIBUNALE DI
S.MARIA C.V. PER L'INSUSSISTENZA DELL'IPOTESI DI “SIGNIFICATIVE VACANZE NELL'ORGANICO”, E DELL'IPOTESI PREVISTA EX ART. 187 : “IN TUTTI I
CASI IN CUI, PER CIRCOSTANZE OGGETTIVE, NON SI POSSA FAR FRONTE ALLA DOMANDA DI GIUSTIZIA CON I SOLI GIUDICI ORDINARI” . MANCA LA
SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI CHE RENDONO IMPRESCINDIBILE L'ASSEGNAZIONE DEL RUOLO AUTONOMO AL GOT.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa da un giudice onorario senza che fossero state specificate le ragioni che rendessero imprescindibile l'assegnazione di un ruolo autonomo allo stesso.
B) NULLITÀ DELLA DOMANDA DI PRIMO GRADO PER L'INESISTENZA DEL MANDATO.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'inesistenza del mandato al difensore della controparte, sostenendo che mancasse la qualità di chi aveva firmato il mandato di primo grado, posto che nell'atto di citazione non risultava essere stata apposta la sottoscrizione da soggetto che si era dichiarato curatore del
[...]
C.V. Parte_4
C) INFONDATEZZA DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI COME LEGGESI A PAG. 3 DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE
RITIENE SODDISFACENTE LA PROVA PER EFFETTO DELLA PRODUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 248 DEL 30.4.79 E N. 872 DEL 16.7.1982, TRA IL
, , E IL C.V., REGOLARMENTE TRASCRITTE PRESSO LA CONSERVATORIA E DALLA PRODUZIONE DELLA CP_2 Parte_5 Controparte_5
RELAZIONE DEL CTU ING. ,PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C .C. OLTRE CHE L'ART. 1418 C.C. PER LA MANCANZA DI QUALITÀ DEL Per_1 Controparte_ CONSORZIO CITTA' DI S.MARIA C.V A POTER ESSERE SOGGETTO DI UNA CONVENZIONE DI ASSEGNAZIONE DI P.E.E.P..
Con il terzo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avesse errato nell'accogliere le domande (di restituzione dei detti immobili e di risarcimento dei danni per occupazione sine titulo) formulate dal Fallimento attore, non avendo considerato il difetto di legittimazione attiva del a poter fare le Controparte_3
pagina 2 di 10 richieste dell'atto introduttivo, non essendo sufficienti, a tal fine, le convenzioni depositate, posto che il , CP_2 per poter sottoscrivere la convenzione in proprio, avrebbe dovuto avere la qualità per poter realizzare alloggi di edilizia economica e popolare (essendo altrimenti nulla, per violazione dell'art. 1418 c.c., la convenzione con il
Comune), essendo il solo un'aggregazione delle cooperative per l'espletamento di servizi comuni alle CP_2 cooperative e non essendo stato depositato, in ogni caso, l'originale dello Statuto come richiesto dal Tribunale.
D) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER VIOLAZIONE ART. 1418 C.C. E ART. 2697 C.C. OLTRE CHE VIOLAZIONE DELL'ART. 35 LEGGE 22 OTTOBRE
1971, N. 865 IN RELAZIONE A QUANTO SCRITTO A PAG. 3 DELLA SENTENZA LADDOVE AFFERMA CHE LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI
SAREBBE FONDATA PER EFFETTO DELLA PRODUZIONE. LE CONVENZIONI REP. N. 248 DEL 30.4.79 E N. 872 DEL 16.7.1982, TRA IL CONSORZIO, POI CP_ FALLITO, E IL COMUNE DI S. C.V., REGOLARMENTE TRASCRITTE PRESSO LA CONSERVATORIA E DALLA PRODUZIONE DELLA RELAZIONE DEL
CTU ING. Per_1
Con il quarto motivo e hanno sostenuto che il non solo non avesse Parte_1 Parte_2 CP_2 titolo ai sensi dell'art. 35 , comma 11° della legge 865 del 1971 - per essere titolare del diritto le Cooperative- ma che anche il suo statuto non prevedesse l'assegnazione degli alloggi direttamente ai soci delle cooperative consorziate, secondo quanto ritenuto dal Ministero delle Attività Produttive, con parere reso in data 5 marzo 2002.
E hanno aggiunto che dalla stessa documentazione esibita in copia fotostatica non emergesse la titolarità del in relazione alla concessione del diritto di superficie ceduto dal Controparte_3 Controparte_3 per 99 anni, posto che sarebbe stata necessaria la delibera di Consiglio comunale di delega alla Giunta CP_5 per la redazione dell'atto di convenzione e le modalità di assegnazione.
E) INFONDATEZZA DELLA DECISIONE DI CUI ALLE PAG. 3 E 4 (2^ CP.) LADDOVE IL GIUDICE AFFERMA CHE LA PARTE ATTRICE AVREBBE PROVATO IL
TITOLO PER IL QUALE HA AGITO PER EFFETTO DELLA CONVENZIONE “AD AEDIFICANDUM” INTERCORSA CON IL COMUNE DEL 30/4/1979 REP. N. 248
REGOLARMENTE TRASCRITTA IVI COMPRESO IL TERRENO COMPRESO NELL'AREA NORD DEL PIANO DI ZONA COMPRENSORIO C1 NORD SI MQ. 15.440
IN CUI È COMPRESO IL TERRENO SU CUI SAREBBE STATA REALIZZATA LA COOPERATIVA IL CHE GIUSTIFICHEREBBE LA DOMANDA DI LEGITTIMAZIONE
PER AVER DECISO VALIDANDO ATTI NON ESIBITI, NULLI ED IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1418 E ART. 2697 C.C. OLTRE CHE RILEVANZA DELLA
DOCUMENTAZIONE ESIBITA IN PRIMO GRADO.
Con il quinto motivo gli appellanti, oltre a richiamare quanto lamentato nel precedente motivo a proposito della asserita necessità della delibera del Consiglio comunale, hanno sostenuto che il Tribunale non avesse considerato che dalla documentazione contabile da loro esibita, e non contestata dalla controparte, vi sarebbe stata la prova del pagamento della costruzione da parte delle Cooperativa Giustizia. CP F) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER DECISO SULLA LEGITTIMAZIONE DEL CONSORZIO TRA Parte_6
AD ATTI NON ESIBITI, NULLI, INCOMPLETI CON LA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SULLA
[...]
TITOLARITÀ COME LEGGESI A PAG. 4 OLTRE CHE CONTRA LEGEM EX ART.418 COMPORTA ANCHE LA RETROCESSIONE DEL BENE IN TESTA AL
[...]
C.V. CP_8
Secondo gli appellanti, inoltre, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea per l'inidoneità degli atti esibiti a giustificare la legittimazione attiva del , non avendo la CP_2 convenzione del 30 aprile 1979 n. 248 alcun valore probatorio perché mancante degli atti sopra richiamati e, inoltre, perché sarebbe stata modificata il 16/7/1982 e ratificata il 30/11/1982, senza l'esibizione della ratifica. pagina 3 di 10 G) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER AVER DECISO SU UNA LEGITTIMAZIONE DEL CONSORZIO COME LEGGESI A PAG.3 E 4 NELLA PARTE
INDIVIDUATA NEL CAPO PRECEDENTE LETTERA E) F) G) PER MANCANZA DI QUALITÀ A POTER ESSERE TITOLARE DEL DIRITTO DI POTER STIPULARE IN
PROPRIO L'ASSEGNAZIONE DI TERRENI IN AREA P.E.E.P..H) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER AVER DECISO SULLA LEGITTIMAZIONE DEL
CONSORZIO COME LEGGESI A PAG. 4 DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO, AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL
DIRITTO A POTER OTTENERE LA CONCESSIONE, HA RITENUTO CHE LE NORME DELLO STATUTO, SECONDO UN'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA
CONVENZIONE, CONFERIREBBE LA TITOLARITÀ IN CAPO AL CONSORZIO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ACQUISITO PER SÉ E PER GLI AVENTI CAUSA E NON
IN RAPPRESENTANZA DIRETTA DI ALTRI E TANTO NON TENENDO CONTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA.
Con il sesto motivo e hanno sostenuto che il C.V. Parte_1 Parte_2 Parte_4 posto in fallimento fosse solo un consorzio di servizi e non un consorzio atto a stipulare una convenzione con il per la realizzazione di alloggi di Edilia Economica e popolare, e che un atto effettuato da Controparte_9 un consorzio avente tale funzione, ove mai veramente effettuato seguendo tutti i passaggi indicati dalla legge, sarebbe stato pur sempre un atto nullo perché contrario alle disposizioni legislative per non poter un CP_2 essere assegnatario di zona P.E.E.P.
H) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER AVER DECISO SULLA LEGITTIMAZIONE DEL CONSORZIO COME LEGGESI A PAG. 4 DELLA SENTENZA
LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO, AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO A POTER OTTENERE LA CONCESSIONE, HA
RITENUTO CHE LE NORME DELLO STATUTO, SECONDO UN'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA CONVENZIONE, CONFERIREBBE LA TITOLARITÀ IN
CAPO AL CONSORZIO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ACQUISITO PER SÉ E PER GLI AVENTI CAUSA E NON IN RAPPRESENTANZA DIRETTA DI ALTRI E TANTO
NON TENENDO CONTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno ribadito che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea per difetto di legittimazione del dichiarato fallito, sostenendo che, ai fini della validità della convenzione CP_2 stipulata con il Comune, sarebbe stato necessario che fosse “fatta in nome e per conto delle Cooperative perché in caso contrario sarebbe avvenuta una convenzione contra legem e quindi atto nullo”, con la conseguenza che, attesa la nullità dell'atto, il sarebbe rimasto proprietario del bene. CP_5
E, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, non solo il rigetto delle domande attoree di restituzione dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione, ma anche una nuova regolamentazione delle spese di primo grado, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via Parte_1 Parte_2 principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di S.Maria C.V. n. 1021/2023 pubbl. il 14/03/2023 emessa nel procedimento r.g.n. 1119/2012 avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile, resa inter partes dal Tribunale di S.Maria C.V. , I^ Sezione Civile, in persona del g.o.p. dott.ssa Anna Ruotolo , decisa il 13.3.2023 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado con la declaratoria del difetto di legittimazione attiva e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto quali il difetto di legittimazione attiva e la carenza dei presupposti per carenza della documentazione sulla titolarità della convenzione tra C.V. e C.V. come eccepito nei capi Parte_4 Controparte_8
A) B) C) D) E) F) G) H) e I) e che abbiansi qui per ripetuti e trascritti integralmente. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
pagina 4 di 10 Iscritta la causa al n. 2658/2023 R.G., con ordinanza del 19.3.2024 è stata dichiarata la contumacia del
(non essendosi costituito in giudizio Controparte_3 nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti) ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349- bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza dell'8.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare dell'8.4.2025) dalla difesa dell'appellante
(unica parte costituita) in data 24.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 9.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1 Parte_2
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Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte:
1) Anche quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dall'art. 43 bis r.d. n. 12 del
1941), in quanto la decisione assunta dal G.O.T. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né la dedotta nullità è prevista alcuna norma di legge, configurandosi, invece, una semplice irregolarità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/03/2025, n. 6955; Sez. I, Ord., 13/03/2025, n.
6666; Sez. III, 03/10/2016, n. 19660; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/05/2024, n. 12863, relativa ad un caso in cui era stata lamentata specificamente l'assegnazione ad un giudice onorario di un ruolo autonomo;
);
2) la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, poichè non investita della funzione concretamente esercitata e non anche quando sia emessa da un GOT, quand'anche non sia dimostrata la sua legittimazione consistente nell'impedimento dei giudici togati, essendo il loro impiego una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia e dovendosi l'espressione "impedimento o mancanza di giudici ordinari" essere intesa come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 14/07/2023, n. 20428).
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pagina 5 di 10 Risulta privo di fondamento anche il secondo motivo di appello, posto che, a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (contenuto nel fascicolo telematico di tale grado), si evince non solo la sottoscrizione, per autentica, del difensore (avv. Fulvio Papa) del fallimento attore, ma, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, anche la sottoscrizione del curatore (prof. come riportato anche Persona_2 nell'intestazione di tale atto.
****
Sono infondati anche gli ulteriori motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, riguardando tutti l'asserita carenza di legittimazione attiva del e, dunque, del CP_2 [...]
Controparte_10
Al riguardo va detto quanto segue, richiamando anche, così come previsto dall'art. 118, co.1, disp. att. c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/03/2025, n. 7247; Sez. III, Ord., 20/10/2021, n. 29017), la motivazione adottata da questa Corte in un precedente specifico (la sentenza n. 2278/2024, pubblicata il 24.5.2024), riguardante la stessa questione tra il detto Fallimento appellato ed un altro appellante.
Gli appellanti non hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato rilevato che gli stessi fossero nel possesso dei beni in questione (immobile sito in alla Cooperativa Giustizia scala B , II piano, CP_3 interno 7, in catasto al foglio 2 p.lla 453 sub 18; box scala AB, piano S1, interno 37, in catasto al foglio 2 p.lla 453 sub 37) e che mancasse un formale provvedimento di assegnazione degli stessi beni in loro favore (in definitiva non è contestata l'occupazione dei detti cespiti, da parte loro, sine titulo).
Il gravame ha ad oggetto, invero, si ripete, esclusivamente la reputata (da parte degli appellanti) carenza di legittimazione attiva del attore (quale successore del fallito) o, meglio, il difetto di titolarità, CP_2 CP_2 dal lato attivo, del rapporto controverso (cfr., su tale distinzione, Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951), posto che dall'atto costitutivo del emergerebbe che quest'ultimo non solo non fosse un soggetto mutualistico, CP_2 ma non avesse quale fine la realizzazione di proprie costruzioni, non essendo altro che un soggetto formato dalle cooperative per espletare le pratiche per l'acquisizione della concessione del terreno e per la costruzione;
dunque un soggetto con mera rappresentanza esterna delle Cooperative, con la conseguenza che, essendo solo le
Cooperative (facenti parte del poi dichiarato fallito) le titolari degli immobili realizzati, soltanto esse CP_2 avrebbero potuto agìre, eventualmente, per la restituzione degli stessi.
Ciò detto, va confermata la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sia pure integrando la relativa motivazione (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Ed infatti il primo giudice ha correttamente ritenuto che il Controparte_11
(poi fallito;
da qui l'azione da parte della curatela fallimentare) fosse il titolare del diritto di superficie
[...] acquisito per sé e per gli aventi causa e non in rappresentanza diretta di altri, avendo la parte attrice provato il pagina 6 di 10 titolo posto a fondamento della propria domanda, ossia la convenzione ad aedificandum intercorsa con il CP_5
[..
il 30.04.1979, debitamente trascritta (e, contrariamente a quanto sostenuto dagli Parte_6 appellanti, il Consiglio comunale aveva determinato - come si legge nella detta convenzione- il contenuto delle convenzioni, con delibera n. 240 dell'1.11.1975, ai sensi del 14° comma dell'art. 35 delle legge n.865/1971), sull'area compresa nel Piano di Zona Comprensorio C1Nord di mq 15440, nella quale era compreso il terreno riportato al catasto al F.2, p.lla 453, in via Italia, sul quale fu realizzata la Cooperativa edilizia “Giustizia”, come emergente anche dalla relazione peritale depositata dalla curatela (cfr. tale convenzione e la relazione dell'ing. contenute nel fascicolo di parte attrice, a sua volta contenuto nel fascicolo telematico di ufficio del Persona_3 primo grado).
Con tale convenzione (la n. 248 Rep. contenuta, si ribadisce, nel fascicolo di parte attrice, a sua volta contenuto nel fascicolo telematico di ufficio del primo grado), stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge n.865/1971, infatti, il aveva concesso alla “ il Controparte_12 Parte_7 Controparte_3 diritto di superficie “ad aedificandum” (cfr. art. 2) sull'area compresa nel Piano di Zona Comprensorio C1Nord nella quale era compreso, pacificamente, anche il terreno su cui poi sarebbero stati realizzati anche i beni immobili per cui è causa.
E la “ C.V.” avrebbe potuto costruire e mantenere, sulle aree Parte_7 Controparte_3 oggetto della convenzione, “fabbricati di tipo economico e popolare da assegnare solamente agli aventi diritto, secondo le vigenti disposizioni” (cfr. art. 4).
Dunque, in base all'art. 35, co.11, della legge n.865/1971 (secondo cui “Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.”) e all'art. 952, co.1,
c.c. (secondo cui “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”) - e precisato che non è in contestazione che i beni immobili in questione fossero stati poi effettivamente realizzati (se è vero che è pacifica l'occupazione di quelli per cui è causa da parte dei convenuti/appellanti)- la titolarità di tali cespiti spettava alla “ Parte_7 CP_3
anziché (come sostenuto dagli appellanti) alle singole cooperative facenti parti della stessa.
[...]
Rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste, infatti, in tal senso, la circostanza che il
“ ” fosse una società consortile cooperativa Controparte_13 edilizia a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., introdotto dall'art. 4 della legge 10.5.1976, n.377
(dunque non semplicemente un consorzio con attività esterna, ex artt. 2612 e ss. c.c., come invece dedotto dagli appellanti).
pagina 7 di 10 Ciò si desume chiaramente, infatti – come riportato da questa Corte nel precedente specifico sopra richiamato
(ossia la sentenza n. 2278/2024, pubblicata il 24.5.2024) - dal verbale del 16.2.1983 dell'assemblea straordinaria del “ Parte_8
” (in cui era intervenuto il presidente del relativo Consiglio di amministrazione e i presidenti
[...] dei consigli di amministrazione delle cooperative socie del detto consorzio) riunita per l'adozione di un nuovo statuto sociale, allegato al detto verbale assembleare.
Come si legge in tale sentenza (precedente specifico di questa Corte, si ribadisce), infatti, l'art. 1 del detto
Statuto prevedeva espressamente: “E' costituito, tra le società nell'atto costitutivo indicate, il Controparte_2
con la denominazione di Parte_8 [...]
Società Controparte_14 Parte_8
”.
[...]
Del resto, anche la sentenza di fallimento n.2880/2002 prodotta dalla parte attrice, in primo grado (contenuta nel fascicolo di parte attrice, a sua volta contenuto nel fascicolo telematico di ufficio del primo grado), era stata pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del Controparte_15
il che non lascia dubbi sulla natura societaria della compagine dichiarata fallita.
[...]
Ragion per cui, attesa l'autonoma soggettività (in virtù della natura societaria) del
[...]
(poi fallito) rispetto alle singole Cooperative socie e, in particolare, considerata Controparte_15
l'autonomia patrimoniale perfetta del primo rispetto ai singoli soci (non potendo la costituzione di una società cooperativa a responsabilità limitata derogare all'art. 2462 c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/04/2024, n. 10591), era il detto CO (società consortile) il titolare degli alloggi realizzati e, dunque, come tale, l'unico legittimato a provvedere all'assegnazione degli stessi, anziché le singole cooperative (cfr., circa l'autonomia della società consortile rispetto alle società consorziate e la sua specificità anche rispetto ai consorzi non in forma societaria, anche Cass. civ., Sez. Unite, 14/06/2016, n. 12192 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Ragion per cui legittimamente, una volta dichiarato il fallimento del Controparte_15
la curatela ha agìto per ottenere la condanna dei convenuti al rilascio dei beni e al risarcimento
[...] danni per l'occupazione sine titulo in assenza di un formale provvedimento di assegnazione in favore degli stessi contenute nel fascicolo di parte attrice, a sua volta contenuto nel fascicolo telematico di ufficio del primo grado.
Va ancora aggiunto che, ad avviso della Corte, la natura societaria del suddetto non è scalfita dalla CP_2 circostanza che l'art. 2615-ter c.p.c. preveda espressamente: “Le società previste nei capi 3 e seguenti del titolo
5^ possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.”.
In altri termini tale natura societaria non è scalfita dal fatto che l'art. 2615-ter c.c. non preveda espressamente che le società consortili possano essere costituite in forma di società cooperativa (cumulando i benefici a favore della cooperazione con quelli a favore delle strutture consortili).
pagina 8 di 10 Come sostenuto da una parte della dottrina, infatti, il mancato richiamo della cooperativa nell'art. 2615-ter c.c. sarebbe giustificato dall'inutilità di un'espressa autorizzazione, coincidendone la causa mutualistica, interpretazione che sarebbe poi confermata dal valore paradigmatico della legislazione speciale (D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577; D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235; L. 25 luglio 1956, n. 860; L. 21 maggio 1981, n. 240; L. 8 agosto 1985, n. 443; L. 5 ottobre 1991, n. 317) dalla quale si ricaverebbe un generale criterio di ammissibilità di società consortili cooperative.
L'ammissibilità della forma cooperativa dei consorzi si ricaverebbe, inoltre, dall' art. 2538, comma 4, c.c. , che prevede “cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse”.
Quindi l'art. 2615-ter c.c., nel prevedere che “Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602”, non ha la funzione limitativa dell'uso degli schemi societari a fini consortili, e dunque “nulla impedisce di costituire società cooperative per il perseguimento degli scopi indicati nell'art. 2602 del codice civile” (cfr., nei detti termini, Cons. Stato, Sez. III, 17/02/2016, n. 647).
E anche la Suprema Corte ha affermato che l'art. 2615 - ter c.c. consenta che le società consortili possano essere costituite in forma di società cooperativa, cumulando i benefici a favore della cooperazione con quelli a favore delle strutture consortili (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 21/01/2015, n. 946).
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Non essendovi stata costituzione dell'appellato vittorioso, non vi è luogo a provvedere, inoltre, sulle spese di lite.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2658/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1021/2023 emessa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 14.3.2023.
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado di giudizio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagina 9 di 10 pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 15.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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