Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 504/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Prof. Daniele
Granara, come da mandato allegato alla citazione
APPELLANTI
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Pietro Picciocchi e dall'avv. Simone
Carrea come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, in annullamento e/o totale riforma dell'impugnata sentenza Tribunale della Spezia, Sez. Civile, Dott.ssa Nella Mori, 6 novembre 2023, n. 788, pubblicata in data 7 novembre 2023, con cui sono state respinte le domande proposte con il giudizio R.g. n. 977/2018
e/o disapplicazione della Deliberazione del
Consiglio Comunale di 24 settembre CP_1
2016, n. 32, avente ad oggetto “demanializzazione
e classificazione quale strada comunale del tratto di strada compreso tra Via Zeri e Via Scopesi” nonché previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito: In via principale: 1)
Accertare e dichiarare che l'area per cui è causa, insistente sul mappale 770, Fg. 42 del catasto del
Comune di non appartiene al CP_1 demanio pubblico, ma al patrimonio disponibile del
Comune di 2) accertare e dichiarare CP_1 che sul mappale 770, Fg. 42 del catasto del
Comune di non insiste né è mai CP_1 insistita alcuna strada pubblica ai sensi del D.Lgs.
n. 285/1992 e s.m.i. non avendo detta porzione di immobile alcuno dei requisiti minimi legislativamente previsti per qualificare la medesima come strada pubblica e/o strada aperta al pubblico transito;
3) conseguentemente ordinare la cancellazione dell'illegittima iscrizione operata dal Comune di con Deliberazione del CP_1
Consiglio Comunale di 24 settembre CP_1
2016, n. 32, del tratto compreso tra Via Zeri e Via
Scopesi, dall'elenco delle strade del Comune di
In via di stretto subordine: 4) CP_1
Accertare e dichiarare che gli unici titolari del diritto di transito sulla porzione del mappale 770 e sulla porzione del mappale 704 del catasto del
Comune di nel tratto compreso tra CP_1
Via Zeri e Via Scopesi, sono i Signori
[...] e e i loro danti e Parte_1 Parte_2 aventi causa, per entrare ed uscire dall'immobile di loro proprietà insistente sul mappale 704 e il personale del Comune di per entrare CP_1 ed uscire dall'immobile insistente sul mappale 770.
In ogni caso: 4) Con la vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria, si insiste, ove occorrer possa, per
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1)
“Vero che in sede di progettazione e successiva costruzione dell'edificio di proprietà dei Signori
e sul Parte_1 Parte_2 mappale 704 fg. 42 del NCT di era CP_1 emerso che la porzione dell'adiacente mappale 770 era di esclusiva proprietà e in uso esclusivo della
2) “Vero che Parte_3 antecedentemente al 1996 la porzione di mappale
770 Fg. 42 del NCT di era utilizzata CP_1 esclusivamente dal personale della Parte_3 Pt_3
” 3) “Vero che antecedentemente al 1996 la
[...] porzione di mappale 770 Fg. 42 del NCT di CP_1 era utilizzata solo per recarsi all'adiacente
[...] edificio denominato “officina e magazzino” e per il parcheggio e la sosta dei mezzi della Parte_3
” 4) “Vero che a partire dall'anno 1996, Parte_3 la porzione di mappale 770 e la porzione di mappale 704 fg. 42 del N.C.T. di CP_1 oggetto di causa, erano utilizzati per il transito esclusivo dai Signori e Parte_1 Parte_2
e dai mezzi della ”.
[...] Parte_3
Si indicano quali testi i Signori: - Testimone_1 residente in [...]19 – 16138
Genova; - (ex comandante Testimone_2 della stazione dei Carabinieri di , CP_1 residente in [...]1 –
19020 – - CP_1 Testimone_3 residente in [...] – 19020 CP_1
- (ex vice Comandante della Persona_1 stazione dei Carabinieri di , CP_1 residente in [...] – 53030 –
Radicondoli (SI); - (attuale Persona_2 comandante della Stazione dei Carabinieri di CP_1
, residente in [...] – 19020
[...]
- residente in [...] Testimone_4
Roma n. 71 – 19020 - CP_1 [...]
, residente in [...] – Tes_5
19020 - residente in [...]
Via Provinciale n. 38/1 – 19020 San Pietro Vara –
Varese Ligure;
- residente in [...]
Via Provinciale n. 38/1 – 19020 San Pietro Vara –
Varese Ligure;
- , residente in [...]
Via Codarmo n. 25 – 19020 - CP_1 [...]
, residente in [...] – 19012 Tes_7
Ponte Santa Margherita – Carro;
- Testimone_8 residente in [...] – 19020 CP_1
- residente in [...] – Persona_5
19020 - CP_1 Controparte_2 residente in [...] – 19020 CP_1
- , residente in [...]
[...] Controparte_3
n. 145 – 19020 - - Geom. CP_1 CP_4
con studio in Via Rezza, n. 16 - 16033
[...]
Lavagna”.
PER PARTE APPELLATA: “si respinga l'appello di controparte, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, si confermi la sentenza di Primo Grado. In ogni caso si condannino le appellanti al pagamento delle medesime somme liquidate a loro carico con la sentenza di Primo Grado.
Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
Parole chiave: interesse ex art. 100 c.p.c.– demanio – patrimonio disponibile
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado
e hanno Parte_1 Parte_2 citato in giudizio, innanzi il Tribunale della
Spezia, il ed hanno Controparte_1 sostenuto:
• di essere comproprietari dell'immobile sito in
Via Scopesi n. 12, censito al CP_1 mappale 704, Fg. 42 del catasto, confinante con un immobile (denominato “magazzino ed officina”) insistente sul mappale 770;
• che tale mappale era, originariamente, di proprietà della e, poi, era Parte_3 stato trasferito al comune di con CP_1 atto di permuta rep. n. 13850 in data 15.01.2016;
• che, per effetto dell'accordo di cui alla nota prot.
n. 6925 in data 22 marzo 1996, a firma dell'Ing.
Capo. P.G. per conto della , era Per_6 Parte_3 stata costituita una servitù di passo carrabile a favore del mapp. 704 di loro proprietà ed a carico del mappale 770 di proprietà dell'Amministrazione provinciale;
con il medesimo atto, era stata costituita una servitù di passo a favore del fondo della , per permettere il Parte_3 transito dei veicoli della stessa su una porzione del mappale 704 di proprietà degli attori ed a favore del mapp. 770, al fine di agevolare la svolta dei veicoli della Provincia da Via Scopesi per raggiungere la corte destinata a parcheggio presente sul fondo dominante;
• Che, quindi, i dipendenti della e gli Parte_3 attori erano gli unici soggetti che potevano transitare sul percorso presente sul mappale 770
(ed in parte sul mappale di loro proprietà) e solo questi vi transitavano;
• Che, a partire dalla fine dell'anno 2015, soggetti non autorizzati, estranei sia al loro nucleo familiare, sia al personale tecnico od operativo della erano Parte_3 sistematicamente passati sul mapp. 770, invadendo, anche parte del mapp. 70 4;
• Di aver presentato istanza alla PA per l'installazione di un dissuasore, per impedire l'accesso a terzi estranei;
• Che il sindaco del comune di aveva CP_1 adottato l'ord. 23/16, che aveva ordinato al sig. di astenersi dal chiudere l'accesso; Parte_1
• Che l'ordinanza in esame era stata annullata dal
TAR Liguria;
• che l'Amministrazione comunale, in data 24 settembre 2016, aveva adottato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32, a mezzo della quale aveva provveduto “alla demanializzazione del tratto di strada che unisce Via Scopesi e Via Zeri composto dalle seguenti particelle catastali individuate al Fg. 42 particella 770, così come meglio indicato nella planimetria allegata al presente atto […] e di classificarlo quale strada comunale locale ai sensi di legge iscrivendolo al demanio pubblico nella parte speciale “strade” del
N.C.T. di ; CP_1
• Di avere interposto ricorso al TAR avverso tale provvedimento;
• che il TAR aveva declinato la giurisdizione amministrativa in favore della giurisdizione ordinaria, decisione confermata dal Consiglio di
Stato.
Gli attori hanno, quindi, riassunto il relativo giudizio ed hanno chiesto di accertare, previa disapplicazione della Deliberazione del Consiglio
Comunale di 24 settembre 2016, n. CP_1
32, che l'area per cui è causa, insistente sul mappale 770, Fg. 42 del catasto del Comune di non appartiene al demanio CP_1 pubblico, ma al patrimonio disponibile del
Comune di e che gli unici titolari del CP_1 diritto di transito sulla porzione del mappale 770
e sulla porzione del mappale 704 del cata sto del
Comune di nel tratto compreso tra CP_1
Via Zeri e Via Scopesi, sono i Signori
[...]
e e i loro danti e Parte_1 Parte_2 aventi causa e il personale del Controparte_1
[...]
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire degli attori;
nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa attorea.
La causa, istruita a mezzo ctu, è stata decisa con la sentenza n. 788 del 2023, che ha così statuito in dispositivo: “dichiara che gli attori non hanno un diritto di passaggio in via esclusiva sul mapp.
770 di proprietà del Comune di CP_1 dichiara che nulla osta acchè il Comune di CP_1
– proprietario del predetto mappale –
[...] consenta il passaggio su di esso da parte dei cives ed inserisca detto sedime nel demanio stradale del
Comune. Condanna gli attori a rifondere le spese di lite a parte convenuta che liquida in euro
7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Pone la spesa della CTU a carico di parte attrice”.
Il Tribunale ha, preliminarmente, respinto l'eccezione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. proposta dal in quanto “l'interesse ad CP_1 agire degli attori esiste ed è quello di dirimere
l'incertezza sul loro asserito diritto di uso del mapp. 770 del diritto che essi ritengono CP_1 di avere non quali cives che utilizzano una strada demaniale, ma come singoli ai quali soltanto l'EN
( , dante causa del CP_5 CP_6 [...]
ha concesso tale uso/servitù di Controparte_1 passaggio da esercitare insieme a quello dei propri dipendenti per raggiungere il magazzino insistente su detto mappale 770; in tale ottica la D elibera
Comunale 32/2016 è atto che concretamente insidia il predetto asserito diritto vantato dagli attori, ciò unitamente all'ulteriore attività posta in essere dal . CP_1
Nel merito, il Tribunale ha sostenuto che ricorrevano i presupposti per considerare il tracciato in contenzioso come appartenente al demanio stradale, secondo quanto previsto nella delibera del consiglio 32/16, in quanto appartenente ad un ente territorial e (il comune) ed in quanto su di esso era esercitato, quanto meno dal 2015, un passaggio pubblico da parte di soggetti diversi da essi attori e dai dipendenti della . Inoltre, ad ulteriore conferma Parte_3 della natura demaniale della strada, il sig. non aveva affatto acquistato dalla Parte_1
alcun diritto esclusivo all'utilizzo del Parte_3 mapp. 770, diversamente da quanto da questi sostenuto.
2 il giudizio di appello
Gli attori hanno impugnato la sentenza in esame ed hanno chiesto che, in riforma della stessa, la
Corte di Appello accogliesse le domande proposte in primo grado.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto, in via di appello incidentale, di riformare la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere l'interesse di parte appellante ex art. 100 c.p.c. e, nel resto, di respingere l'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 15 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “erroneità della sentenza per erronea interpretazione degli artt. 822 ss. c.c.”
Il Tribunale aveva desunto la natura demaniale della strada oggetto di causa dal riscontrato passaggio pubblico sulla strada oggetto di causa a far data quanto meno dal 2015/16, senza considerare che questo era abusivo e recente e, comunque, tale conclusione era in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessario che tale uso pubblico sia protratto per oltre vent'anni. Ciò che rilevava, poi, non era la volontà della PA di consentire o meno il passaggio pubblico, quanto che questa appartenesse o meno al demanio.
Inoltre, quanto all'affermazione secondo cui la non si era impegnata ad impedire il Parte_3 transito sul mappale 770 ad altri soggetti, diversi dagli attori e dai propri dipendenti utilizzatori del limitrofo magazzino, il Tribunale era caduto in errore in quanto aveva desunto la natura demaniale dell'area dall'autorizzazione rilasciata dalla agli appellanti, mentre la volontà Parte_3 della PA non ha alcun rilievo al fine di accertare la demanialità di un immobile.
Il Tribunale non aveva, poi, considerato che l'immobile era stato trasferito con un atto iure privatorum, circostanza incompatibile con la demanialità.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la “Erroneità della sentenza per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie ed omessa motivazione. Erronea interpretazione dell'art. 22, l. n. 2248 del 1865 e s.m.i. in relazione alla erronea interpretazione degli art. 822 e s.s.
c.c. nonché del Codice della Strada, del DPR n.
495/1992 e s.m.i. e del DM Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001”.
Il Tribunale aveva omesso ogni valutazione in merito alla funzionalità dell'immobile; dalla ctu, era emerso che il percorso, su quella che la sentenza erroneamente riconosceva come
“strada”, era stato aperto in ragione dell'esigenza degli appellanti e dell'Amministrazione
Provinciale; tutte le caratteristiche descritte nella perizia in merito ad esso erano incompatibili con la qualificazione di strada pubblica, dal momento che questo non rispettava gli standards minimi dimensionali stabiliti dalla normativa di settore.
Con il terzo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “Erroneità della sentenza per omessa pronuncia in merito ai motivi dedotti in relazione alla illegittimità e/o nullità della Deliberazione di
Consiglio Comunale 24 settembre 2016, n. 32”, tutti riproposti in appello.
In particolare:
• la demanialità discendeva dalla legge, ove il bene abbia le caratteristiche di cui all'art. 822 c.c.
(nella specie, carenti), per cui la P.A. non può adottare un provvedimento costitutivo della demanialità;
• la delibera consiliare di cui sopra era illegittima perché intendeva assoggettare al regime della demanialità un bene che non ne aveva, né aveva mai avuto, le caratteristiche richieste (tant'è che il comune lo aveva acquistato con un normale contratto di diritto privato);
• il consiglio comunale era incompetente ad adottare la deliberazione di cui sopra;
• la delibera era stata assunta in difetto di istruttoria;
• il viottolo in esame sorgeva in parte sulla proprietà del comune ed in parte sulla proprietà degli attori;
di conseguenza, la deliberazione adottata si traduceva in una espropriazione della proprietà degli appellanti;
• la classificazione urbanistica del mappale 770, fg.
42 del N.C.T. di escludeva la CP_1 possibilità di porre in essere una classificazione stradale come quella operata con la deliberazione gravata, in quanto il mappale de quo era classificato come “zona F) – Zona per servizi di interesse generale” ai sensi dell'art. 34 delle
N.T.A. al P.R.G. del Comune di che CP_1 escludeva la possibilità di realizzare (o di classificare come avvenuto nel caso di specie) strade comunali;
• La deliberazione gravata era illegittima poiché non preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento agli appellanti.
Con un unico motivo di appello incidentale, il ha sostenuto che l'azione Controparte_1 promossa in via principale dai Sigg. e Parte_1 era volta ad accertare l'appartenenza Pt_2 dell'area per cui è causa al demanio pubblico ovvero al patrimonio disponibile del
[...]
Sennonché, la controparte non CP_1 avrebbe ottenuto alcun vantaggio dall'accertamento e dalla dichiarazione dell'appartenenza al patrimonio disponibile, anziché al demanio, del tratto di strada. Il pregiudizio lamentato ex adverso e posto a fondamento della domanda, infatti, consisteva nell'indiscriminato passaggio ed utilizzo collettivo del tratto di strada in considerazione. Tale effetto asseritamente lesivo, tuttavia, non discendeva dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24 settembre 2016, la quale si limitava a classificare il tratto in questione come strada comunale, ma si produceva ex lege e automaticamente, in considerazione del fatto che la strada di cui si tratta era di proprietà comunale ed utilizzata dalla collettività.
4 il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Il motivo di appello incidentale proposto dal
è fondato, per cui non è necessario CP_1 esaminare i motivi di appello principale.
Parte appellante ha sostenuto che, per effetto della demanializzazione dell'area, conseguente alla delibera consiliare oggetto di causa, il transito sul viottolo presente sul mapp. 770 era consentito a chiunque, con conseguente depauperamento sia delle condizioni di sicurezza della zona de qua, sia della salubrità della medesima. Proprio per far cessare tale pregiudizio, quindi, i coniugi avevano Parte_1 interesse ex art. 100 c.p.c. ad ottenere un accertamento della non demanialità dell'area.
È principio pacifico che pienezza ed esclusività sono caratteri qualificanti il diritto di proprietà. Il proprietario, in quanto tale, ha diritto di escludere (o di ammettere) terzi al godimento del bene.
Tale facoltà spetta, nella specie, al comune e prescinde dal regime giuridico dei beni di cui si è proprietari e, quindi, dal fatto che la cosa sia soggetta o meno al regime della demanialità.
Deve allora escludersi che parte appellante abbia interesse ad ottenere una pronuncia in merito alla demanialità o meno del mapp. 770 di proprietà del comune, in quanto il pregiudizio allegato dagli appellanti non discende, come detto, dalla qualificazione del regime di proprietà, ma dall'esercizio di una facoltà da parte del comune
(tenere aperta la strada al pubblico transito).
Il pregiudizio lamentato, infatti, quand'anche fosse suscettibile di tutela sul piano giuridico, non sarebbe eliminato nel caso in cui si negasse l'appartenenza del bene al demanio stradale e si riconoscesse l'illegittimità della delibera impugnata, perché, comunque, il comune conserverebbe il potere di lasciare il viottolo aperto al pubblico transito. Ne discende che gli appellanti sono privi di quell'interesse personale e concreto, differente e ulteriore rispetto a quello di qualsiasi altro soggetto che li legittima ad ottenere una pronuncia volta ad accertare che un determinato bene non appartenga al demanio dello Stato (Cass.
565/00).
L'interesse ex art. 100 c.p.c. non può neppure discendere dalla dichiarazione di “nulla osta” della in merito all'apertura di un Parte_3 accesso sul mapp. 770 (si vedano le prod. 4 e 5 di parte appellante).
Tali produzioni non rappresentano certo un contratto costitutivo di un diritto di servitù (e di certo l'ingegnere firmatario non aveva neppure il potere di vincolare l'ente in tal senso) e, comunque, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado (che, sul punto, non è stata censurata se non per la irrilevanza dell'accertamento ivi contenuto), esse non prevedono certo “l'impegno dell'EN Territoriale ad escludere i cives dal godimento del mapp. 770”.
Di conseguenza, tali scritture non limitano le facoltà del proprietario di cui all'art. 832 c.c.
L'interesse ad agire non discende neppure dal fatto che gli appellanti sono comproprietari di una piccola porzione del viottolo in esame ed hanno interesse, quindi, ad escludere i terzi.
Se ciò è vero, tale legittimo interesse deve essere tutelato non certo sindacando le scelte compiute dal proprietario del fondo confinante di aprirlo al pubblico transito, ma, più semplicemente, esercitando le azioni a difesa della proprietà.
Inoltre, la delibera 32/16 riguarda il solo mapp. 770, ragion per cui non si può affermare che essa espropria l'area di proprietà Parte_1
Infine, in merito alla domanda sub 4 (l'unica rispetto alla quale gli appellanti hanno interesse), va ribadito, alla luce di quanto sopra, che parte appellante non dispone di alcun titolo che le consenta di transitare in via esclusiva sulla porzione di proprietà comunale.
4 le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile. Nulla per l'istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale della
Spezia n. 788 del 2023; in parziale riforma della sentenza di cui sopra ed in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dal;
Controparte_1 dichiara il difetto di interesse degli appellanti in merito alle domande di cui ai punti 1), 2), e 3) di cui alle conclusioni sopra riportate;
conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
condanna e Parte_1 Parte_2 in solido fra loro a rifondere al Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, che
[...] liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02. Genova 21 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno