Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2005, n. 10385
CASS
Sentenza 18 maggio 2005

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In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore come litisconsorte necessario, attuandosi in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio che opera solo sul piano processuale ed è stabilita per consentire all'assicuratore di opporre l'accertamento della responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare dell'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che, realizzata la condizione processuale suindicata, la condanna dei due soggetti presuppone l'accertamento della responsabilità dell'uno e dell'altro, senza che il danneggiato possa pretendere che l'accertamento compiuto in danno del danneggiante si estenda alla compagnia di assicurazione. (Nella specie il giudice di primo grado, apprezzando diversamente ex art. 2733 cod. civ. la confessione resa dal danneggiante, aveva affermato la responsabilità di questi e negato quella dell'assicuratore; in sede di gravame il danneggiato appellante non aveva svolto un preciso motivo di impugnazione in punto di responsabilità di quest'ultimo e l'appello era stato respinto con la sentenza confermata dalla S.C. in base al principio di diritto soprariportato).

Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto - deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dell'indicazione analitica dei motivi di doglianza - si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto e la relativa denunzia deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con la quale il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 cod. civ., secondo il quale la confessione resa dal danneggiante è liberamente apprezzata dal giudice con riferimento alle altre parti del processo, ma non contestava la corretta applicazione del principio, bensì si doleva dell'inesatta valutazione della confessione resa rispetto all'assicuratore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2005, n. 10385
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10385
Data del deposito : 18 maggio 2005

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