Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore come litisconsorte necessario, attuandosi in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio che opera solo sul piano processuale ed è stabilita per consentire all'assicuratore di opporre l'accertamento della responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare dell'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che, realizzata la condizione processuale suindicata, la condanna dei due soggetti presuppone l'accertamento della responsabilità dell'uno e dell'altro, senza che il danneggiato possa pretendere che l'accertamento compiuto in danno del danneggiante si estenda alla compagnia di assicurazione. (Nella specie il giudice di primo grado, apprezzando diversamente ex art. 2733 cod. civ. la confessione resa dal danneggiante, aveva affermato la responsabilità di questi e negato quella dell'assicuratore; in sede di gravame il danneggiato appellante non aveva svolto un preciso motivo di impugnazione in punto di responsabilità di quest'ultimo e l'appello era stato respinto con la sentenza confermata dalla S.C. in base al principio di diritto soprariportato).
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto - deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dell'indicazione analitica dei motivi di doglianza - si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto e la relativa denunzia deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con la quale il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 cod. civ., secondo il quale la confessione resa dal danneggiante è liberamente apprezzata dal giudice con riferimento alle altre parti del processo, ma non contestava la corretta applicazione del principio, bensì si doleva dell'inesatta valutazione della confessione resa rispetto all'assicuratore).
Commentari • 3
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Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 24 gennaio – 23 marzo 2018, n. 7260 Presidente Travaglino – Relatore Dell'Utri Fatti di causa 1. Con sentenza resa in data 29/10/2014, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da Ma.Ma.Fr. e da T.A., e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.A. e da D.P.F. diretta alla condanna della Ma. e del T. al risarcimento dei danni subiti dalle attrici a seguito del decesso del proprio marito e padre, D.F., quale conseguenza del colpevole inadempimento in cui erano incorsi i convenuti nell'esercizio della propria attività medica. 2. Al giudizio avevano altresì preso parte l'Azienda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2005, n. 10385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10385 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI RA - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi RA - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE RA - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GH CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato FARACHI Giulio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore Dr. Stefano Caldi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato CEFALY CO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AT TR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 569/00 del Tribunale di BRINDISI, emessa il 26/06/2000, depositata il 16/11/00; RG. 1381/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/03/05 dal Consigliere Dott. Luigi RA DI NANNI;
Udito l'Avvocato GIULIO FARACHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RA NG, con atto di citazione del 24 febbraio 2002, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Brindisi la Compagnia di assicurazione NT e RO RA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale provocato dal tamponamento dell'auto sulla quale viaggiava ad opera di quella del convenuto, che procedeva a velocità elevata, non rispettando la distanza di sicurezza.
Nel corso del giudizio il RA ha reso interrogatorio formale, dichiarando che, mentre si trovava in fase di sorpasso di altra autovettura, era dovuto rientrare nella sua corsia di marcia, ma non aveva potuto evitare il tamponamento dell'auto del NG.
2. Il giudice di pace ha accolto la domanda proposta contro il RA;
ha rigettato, invece, quella proposta contro la Compagnia di assicurazione, con la motivazione che dall'interrogatorio reso dal RA non si ricavavano elementi di responsabilità a carico di quest'ultima.
3. La decisione è stata impugnata dal NG, il quale ha chiesto che la spa NT ed il RA fossero condannati in solido a risarcirgli i danni nella misura determinata nella sentenza di primo grado.
4. Il tribunale di Brindisi, con sentenza del 16 novembre 2000, ha rigettato l'appello.
5. RA NG ha proposto ricorso per Cassazione ed ha depositato memoria.
La s.p.a. Winterthur, succeduta per incorporazione alla NT, ha resistito con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
2. I primi tre motivi si riferiscono al punto della decisione in cui il tribunale ha rigettato la domanda proposta dal NG nei confronti della Compagnia di assicurazione.
2.1. Il tribunale ha condiviso la decisione del primo giudice, nella parte in cui questi ha dichiarato che la confessione resa dal RA era vincolante in danno della parte che l'aveva resa, ma doveva essere apprezzata liberamente nei confronti della Compagnia di assicurazione. Questa valutazione non poteva essere favorevole al NG per una serie di elementi contrari: l'ingiustificato lasso di tempo intercorso tra l'ora dell'incidente e quella in cui il NG si era presentato al pronto soccorso;
il fatto che l'auto danneggiata aveva riportato danni nella parte anteriore era in contrasto con la versione dell'incidente, descritto come tamponamento;
la valutazione peritale che i danni alla parte posteriore dell'auto non si erano verificati in occasione dell'incidente per cui è causa;
il fatto che l'auto del RA era stata rottamata in data sospetta.
2.2. Con il primo motivo del ricorso il NG sostiene che il tribunale avrebbe dovuto valutare positivamente la confessione resa dal RA anche rispetto alla Compagnia di assicurazione, perché una serie di circostanze, emerse nel processo, deponevano in favore della sua tesi: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2733 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ.. Con il secondo motivo il NG si duole del fatto che, a fronte degli elementi negativi indicati nella decisione, ne esistevano altri, indicati in ricorso, ai quali il tribunale non aveva dato la giusta rilevanza: censura di omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Con il terzo motivo il ricorrente, premesso il carattere solidale della responsabilità della Compagnia di assicurazione, sostiene che, accertata la responsabilità dell'autore del sinistro, il tribunale avrebbe dovuto emettere sentenza di condanna anche verso la Compagnia di assicurazione, come responsabile civile.
3. Le censure contenute nei tre motivi non possono essere condivise, perché inammissibili o infondate.
3.1. La censura contenuta nel primo motivo è inammissibile.
3.1.1. La disciplina del ricorso per Cassazione è improntata al principio dell'indicazione analitica dei motivi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di legge (n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.) da quello dell'omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione della decisione (n. 5 dello stesso articolo). Dalla premessa si ricava: a) che il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto. La denuncia di questo vizio deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata, che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, forniti dalla giurisprudenza di questa Corte e/o della dottrina prevalente (Cass. 11 aprile 2000, n. 8153); b) che il vizio di falsa applicazione della legge è diverso da quello dell'incongruità della motivazione, la quale comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante.
Applicando questi principi, si ricava che la censura, con la quale si denuncia, come violazione di norma di diritto, l'errore in cui si assume che sia incorso il giudice del merito sull'accertamento di un fatto sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, è inammissibile se si riferisce al fatto storico accertato dal giudice di merito.
3.1.2. In questo giudizio il NG non contesta la corretta applicazione del principio, contenuto nel terzo comma dell'art. 2733 cod. civ., secondo il quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa dal danneggiante è liberamente apprezzata dal giudice con riferimento alle altre parti del processo. Si duole piuttosto dell'inesatta valutazione della confessione rispetto all'assicuratore.
La censura è inammissibile giacché il NG non denuncia un errore sul fatto contemplato dalla norma, ma su quello rilevante ai fini della decisione, come si ricava anche dal riferimento, contenuto nel motivo, all'art. 2697 cod. civ. ed all'art. 116 cod. proc. civ., che sono norme sulla ricostruzione del fatto storico.
3.2. Lo stesso giudizio di inammissibilità vale per la censura contenuta nel secondo motivo.
3.2.1. Con riferimento alla motivazione omessa o contraddittoria l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., infatti, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge: Cass. ss.uu. 27 dicembre 1997, n. 13045; ss.uu. 11 giugno 1998, n. 5802; 9 aprile 2001, n. 5235, 22 maggio 2001, n. 6975, tra le tante.
3.2.2. La censura di omessa motivazione, per come è formulata nel ricorso che si sta esaminando, sostanzialmente contiene la domanda di rivalutazione di fatti, peraltro non meglio specificati, la quale non è consentita in sede di legittimità.
Il tribunale, infatti, ha esaminato gli atti risultanti dall'istruttoria, indicando nella motivazione gli elementi utilizzati ai fini della formazione del suo convincimento, che non può essere criticato, perché il giudice di merito è libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento.
3.3. Il terzo motivo non è fondato.
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti al danneggiato che agisce direttamente contro l'assicuratore è imposto di integrare necessariamente il litisconsorzio anche con il responsabile del danno. L'art. 23 della legge 24 dicembre 1990 n. 990, infatti, dispone che, nel caso indicato, la domanda deve essere proposta anche nei confronti del proprietario dell'autoveicolo, la cui chiamata in giudizio integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che opera solo sul piano processuale ed è stabilita per consentire all'assicuratore di opporre l'accertamento della responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge n. 990 del 1969: Cass. 25 settembre 1998, n. 9592.
Se ne ricava che, realizzata la condizione processuale indicata, la condanna dei due soggetti presuppone l'accertamento della responsabilità dell'uno e dell'altro soggetto.
4.2. Ciò non è avvenuto con riferimento alla Compagnia di assicurazione.
Dalla lettura dell'atto di appello, consentita in ragione della natura della censura, si ricava che il NG, nonostante l'impugnazione rivolta verso la Compagnia di assicurazione, non ha svolto un preciso motivo di impugnazione in punto di responsabilità di quest'ultima, limitandosi ad invocare l'astratto principio che l'accertamento compiuto in danno del RA si estendeva alla Compagnia di assicurazione ed a proclamare l'esistenza di prove anche a carico di questa;
prove queste non ritenute sufficienti dal tribunale, come si è detto esaminando il secondo motivo. Il ricorrente, in altri termini, non si è accorto che era suo onere provare la ricostruzione del sinistro stradale, la cui veridicità, in pratica, è stata negata dal tribunale.
Non avendolo fatto, la censura contenuta nel terzo motivo non può essere accolta.
4. Il quarto motivo, riguardante l'impugnazione della dichiarata parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non è fondato, perché su questo punto il giudice di appello non era tenuto a pronunciarsi, tenendo conto dell'esito del giudizio.
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005