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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1005/2024
TRA
– rappresentate e difese dall'avv. Antonio Scuderi Parte_1 Parte_2
– Attori
E
Convenuto Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 29/9/2024 ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2
che l'adita Corte di Appello: 1) in via principale quantificasse “ le indennità e gli indennizzi ex art.
42 bis D.P.R. 327/2001” spettanti alle ricorrenti in relazione al cespite della superfice di mq. 11.141,
riportato nel catasto terreni del Comune di al foglio n. 1 particelle nn. 42,42, 45 e 88, CP_1
segnatamente: “ a) gli indennizzi dovuti per il risarcimento pari all'effettivo valore stimato delle aree;
b) gli indennizzi dovuti per il pregiudizio non patrimoniale subito;
c) il risarcimento per il periodo
di occupazione senza titolo a far data dal 30.06.2005 fino al momento dell'adozione del formale provvedimento di acquisizione sanante”; 2) ovvero in via subordinata quantificasse la giusta indennità di occupazione legittima dal 30.06.2005 al 25.07.2008; 3) condannasse il di CP_1
“ al deposito, in favore delle ricorrenti, delle giuste indennità e dei dovuti risarcimenti CP_1
sopra indicati” nonché al pagamento delle spese processuali.
1.1. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.2. Il Consigliere Istruttore all'udienza del 20/3/2025 ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. Il Collegio osserva che dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a) le parti processuali non sono comparse né alla prima udienza del 16/1/2025 né alla successiva udienza del
20/3/2025; a) il rinvio all'udienza del 20/3/2025 è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Ne consegue che, come previsto dall' art. 181 c.p.c., il procedimento va dichiarato estinto previa cancellazione della causa dal ruolo.
Infine la declaratoria di estinzione del processo dispensa la Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese processuali che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti del , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così provvede:
1.dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio.
Salerno, 26/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1005/2024
TRA
– rappresentate e difese dall'avv. Antonio Scuderi Parte_1 Parte_2
– Attori
E
Convenuto Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 29/9/2024 ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2
che l'adita Corte di Appello: 1) in via principale quantificasse “ le indennità e gli indennizzi ex art.
42 bis D.P.R. 327/2001” spettanti alle ricorrenti in relazione al cespite della superfice di mq. 11.141,
riportato nel catasto terreni del Comune di al foglio n. 1 particelle nn. 42,42, 45 e 88, CP_1
segnatamente: “ a) gli indennizzi dovuti per il risarcimento pari all'effettivo valore stimato delle aree;
b) gli indennizzi dovuti per il pregiudizio non patrimoniale subito;
c) il risarcimento per il periodo
di occupazione senza titolo a far data dal 30.06.2005 fino al momento dell'adozione del formale provvedimento di acquisizione sanante”; 2) ovvero in via subordinata quantificasse la giusta indennità di occupazione legittima dal 30.06.2005 al 25.07.2008; 3) condannasse il di CP_1
“ al deposito, in favore delle ricorrenti, delle giuste indennità e dei dovuti risarcimenti CP_1
sopra indicati” nonché al pagamento delle spese processuali.
1.1. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.2. Il Consigliere Istruttore all'udienza del 20/3/2025 ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. Il Collegio osserva che dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a) le parti processuali non sono comparse né alla prima udienza del 16/1/2025 né alla successiva udienza del
20/3/2025; a) il rinvio all'udienza del 20/3/2025 è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Ne consegue che, come previsto dall' art. 181 c.p.c., il procedimento va dichiarato estinto previa cancellazione della causa dal ruolo.
Infine la declaratoria di estinzione del processo dispensa la Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese processuali che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti del , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così provvede:
1.dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio.
Salerno, 26/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli