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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/07/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3748 del R.G. 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.Maria Cristina Tallini Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.Sabrina Sbiroli Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
avv. Caterina CP_2
quale curatore speciale del minore IG AL
All'udienza del 24-4-2025 tenuta in trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26-5-2021, , premesso di aver contratto in data 3-9-2018 Parte_1
matrimonio concordatario in Taranto con , dal quale era nato il figlio minore Controparte_1
AL (il 7-10-2019), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge. Esponeva a sostegno l'attrice: che la convivenza coniugale era entrata in crisi e divenuta intollerabile a causa del comportamento del marito, il quale l'aveva lasciata da sola ad affrontare la gravidanza, ed anche dopo il parto non l'aveva aiutata a superare i momenti di difficoltà psicologica e fragilità che ne erano seguiti;
che inoltre dopo il parto, in accordo con i genitori di essa ricorrente, il aveva deciso CP_1
di affidare essa istante alle cure del Servizio di Psichiatria del P.O. Moscati di Taranto come già
avvenuto in gravidanza;
che in seguito il Tribunale dei Minorenni di Taranto l'aveva sospesa con decreto del 20-7-2020 dalla responsabilità genitoriale riguardo al figlio AL, disponendo il collocamento di quest'ultimo presso la casa paterna ,aveva revocato l'affidamento alla nonna ER
e disposto l'affidamento diurno congiunto del minore al genitore collocatario ed alla Persona_1
zia paterna con il sostegno dei Servizi Sociali di Taranto;
che sebbene in seguito i Parte_2
Servizi Sociali ed il Centro di Salute mentale di Taranto avessero segnalato il miglioramento della propria condizione di salute, il Tribunale dei minorenni di Taranto non aveva modificato la propria ingiusta statuizione;
che entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa ed erano quindi autosufficienti ,e non vi era casa coniugale in comune;
che nulla poteva essere richiesto in ordine all'affido ed al mantenimento del minore in ragione della perdurante sospensione della responsabilità
genitoriale disposta dal Tribunale dei minorenni.
Si costituiva il convenuto deducendo che la vita coniugale era divenuta intollerabile a cura dei disturbi di natura psichica che affliggevano la dei quali egli, prima del matrimonio, non era stato Pt_1
informato sebbene fossero noti ed avessero determinato più volte il ricovero della stessa presso reparto psichiatrico;
aggiungeva che tali disturbi avevano giustificato l'intervento del Tribunale dei
Minorenni con i decreti che allegava e con la sospensione della ricorrente dalla responsabilità genitoriale, e lo avevano anche indotto a rivolgersi al Tribunale ecclesiastico per richiedere l'annullamento del matrimonio;
precisava di non avere mai violato i doveri di coniuge, sopportando piuttosto sin dai primi mesi di convivenza matrimoniale, i disturbi psichici della moglie. Instava per la pronuncia della separazione con addebito esclusivo alla moglie, con vittoria di spese di lite. Adottati
con ordinanza del 5-11-2021 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato l'istruttore, con decreto del 10-11-2022 era nominato curatore speciale del minore AL nella persona dell'avv. Caterina Campanelli.
Nel corso dell'istruttoria ed all'udienza dell'8-2-2024 è stata richiesta da parte attrice pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione su tale aspetto.
Con sentenza del 2-5-2024 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti e disposto per il prosieguo del giudizio. In seguito con sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di
Taranto depositata il 30-5-2024 e poi passata in giudicato, è stata dichiarata efficace nella Repubblica
Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese del 3-4-2023 con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto il 3-9-2018 tra e Controparte_1
. Parte_1
Nel prosieguo del giudizio è stata respinta istanza di modifica dell'ordinanza del 10-11-2022 con cui erano stabiliti tempi di permanenza e frequentazione tra madre e figlio.
Quindi la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 24-4-
2025 tenutasi in trattazione scritta.
******
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale di addebito della separazione stante l'intervenuta declaratoria di nullità del matrimonio tra le parti. Il
vincolo matrimoniale viene infatti meno allorquando sia stata resa efficace nello Stato Italiano,
attraverso il relativo procedimento di delibazione, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario operante in presenza di vizi originari, relativi all'atto di matrimonio. Una volta dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, come avvenuto nella specie, viene meno il presupposto per la pronuncia accessoria di addebito in quanto rimane travolto lo status separationis
che è presupposto per quella statuizione (per principi analoghi sebbene rispetto all'assegno di mantenimento tra coniugi separati, cfr. Cassazione civile , sez. I 11/5/2018 n. 11553). La
dichiarazione di efficacia, nello Stato italiano, della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non priva tuttavia il giudice adito con la separazione del potere-dovere di adottare le disposizioni concernenti l'affidamento, il mantenimento e l'educazione della prole, trovando applicazione le norme dettate in tema di matrimonio putativo di cui all'art.128 comma 2 e 129 c.civ.
( in tal senso Cass. 2 febbraio 1989 n. 649, in Dir. eccl., 1990, II, 60, Cass. 6 agosto 2004 n. 15615,
in Quad. dir. pol. eccl., 2005, 966,; Cass. civ. , sez. I , 13/9/2002 , n. 13428).
In ordine all'affido ed al collocamento del figlio AL(attualmente di anni cinque) va rilevato che con decreto ex art.333 c.civ. pronunciato in data 20-7-2020 dal Tribunale dei Minori di Taranto
nell'ambito del procedimento n.842/19 VG, venne disposta la sospensione della responsabilità
genitoriale della madre “attesa la patologia psichiatrica severa di cui soffre la Parte_1
mancata consapevolezza di essa e la facilità a ciclici e rapidi scompensi”, con richiamo di comportamenti di potenziale pregiudizio per il minore – prevedendosi il collocamento del bambino presso l'abitazione paterna, disponendosene l'affidamento diurno congiunto a quello del padre collocatario alla zia paterna e con il sostegno dei Servizi sociali, prevedendo le Parte_2
modalità di incontro del minore con la madre alla presenza di terzi e con il monitoraggio dei Servizi
Sociali. Il Tribunale minorile spiegò a sostegno del provvedimento, che ,come segnalato alla Procura
minorile dai responsabili del reparto di neonatologia del P.O. SS Annunziata di Taranto, la Pt_1
già in precedenza affetta da “disturbo dello spettro della schizofrenia”, a causa della sospensione della terapia farmacologica connessa allo stato di gravidanza aveva accusato un riacutizzarsi della patologia ed avuto necessità di ricovero presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Il Tribunale
minorile aveva ancora evidenziato che dopo la nascita del figlio la aveva assunto Pt_1
comportamenti fisicamente possessivi, ipercuranti e rigidi nei confronti del piccolo AL
inadeguati rispetto alla sue effettive necessità, impedendo, anche con reazioni violente ed aggressive al padre sinanche di avvicinarsi al figlio, e percependone le esigenze ed i bisogni in modo distorto;
nel contempo la aveva rilasciato dichiarazioni illogiche e fantasiose presso l'ufficio Pt_1
giudiziario minorile accusando il coniuge di “attacchi” al bambino ed i di lui familiari di volerlo
“annientare” nonché sua madre stessa di essere una “sporcacciona” verbalizzando il rifiuto di aiuti da parte del coniuge e dei familiari;
ed il Centro di salute mentale aveva evidenziato come la Pt_1
fosse portatrice di idee deliranti a carattere mistico e persecutorio, in cui aveva inserito il figlio ed il marito, che ne avevano reso necessario il ricovero, seguito ad altri sei precedenti, per la riacutizzazione del serio quadro clinico in data 20-6-2020 all'esito del quale era stata posta a carico della diagnosi di “disturbo schizoaffettivo”. Con ulteriore decreto ex art.333 c.civ. del Pt_1
Tribunale dei Minorenni del 14-6-2021 reso nell'ambito dello stesso procedimento n.842/19 VG
ferma restando la sospensione della responsabilità genitoriale, venne revocata la disposizione di incontri madre-figlio in autonomia ed alla presenza della nonna ER , disponendosi Persona_1
che gli incontri madre-figlio, con o senza la presenza della stessa , avvenissero presso Persona_1
il domicilio paterno due o tre volte a settimana con l'osservazione ed il sostegno degli operatori del servizio home-maker da attivare a cura del Servizio Sociale di Taranto.
Con ordinanza del giudice delegato del 5-11-2021 IG AL era affidato al padre CP_1
in coaffidamento diurno alla zia paterna e con il sostegno dei Servizi Sociali
[...] Parte_2
di Taranto;
era disposta la collocazione del minore presso l'abitazione paterna, e confermati, per il diritto di visita materno al figlio, i provvedimenti assunti con decreto del 20-7-2020, come parzialmente modificati con decreto del 14-6-2021, nel procedimento n.842/19 VG del Tribunale dei
Minorenni di Taranto, con le modalità ivi contemplate;
erano confermati con le modalità previste nei provvedimenti appena citati gli interventi di sostegno e monitoraggio dell'affidamento e delle visite materne da parte dei Servizi Sociali di Taranto;
era disposto che il padre provvedesse al mantenimento del figlio minore per il tempo in cui si trovasse collocato presso di lui.
Con decreto del Tribunale dei Minorenni del 21-4-2022,acquisito in atti, era respinta la richiesta di reintegrazione nella responsabilità genitoriale della madre nei confronti del figlio AL, di incontri con il minore in autonomia con la stessa e di pernottamento presso di lei;
ciò sul presupposto della perdurante assenza di consapevolezza da parte della della patologia che la affligge, Pt_1 soggetta a fasi rapide e cicliche di scompenso, e della tendenza della ricorrente a minimizzarne le problematiche;
con lo stesso provvedimento era consentito – in ragione del fatto che la madre stesse seguendo un percorso terapeutico - lo svolgimento di alcuni degli incontri madre-figlio anche presso l'abitazione ER, disponendo che il minore per una o due volte delle tre settimanali già previste,
potesse incontrare la madre presso il domicilio di questa alla presenza costante vigile e valutativa di operatore “home maker”, e progressivamente non appena il minore fosse stato in grado di tollerare il distacco fisico ad avviso degli operatori ,anche in assenza del padre e della zia paterna, che in ogni caso avrebbero provvedere al suo accompagnamento e prelievo;
era disposto l'invio del minore e della coppia genitoriale al Centro servizi per famiglie già incaricato del servizio home maker Per_2
per attività di mediazione e sostegno alla genitorialità invitando gli operatori a relazionare sull'andamento degli incontri madre-figlio con osservazioni ed eventuali proposte, segnalando se del caso l'esistenza di situazioni di pregiudizio per il minore durante gli incontri;
la era sollecitata Pt_1
ad attenersi alle cure somministrate dal CSM /SPDC di Taranto ed alle indicazioni del personale sanitario.
Con ordinanza del 10-11-2022 dell'istruttore il piano visite scaturito dal provvedimento del 21-4-
2022 era parzialmente modificato nel senso che uno degli incontri settimanali con la madre sarebbe avvenuto presso lo spazio neutro organizzato dai Servizi sociali del Comune di Taranto alla costante presenza e con la guida degli operatori della struttura ospitante, e, ove ritenuto possibile dagli operatori, anche senza la presenza paterna, e che gli altri due incontri potessero avvenire uno presso il domicilio paterno e l'altro presso il domicilio materno, alla presenza costante in entrambi questi ultimi due casi di un operatore del servizio “home maker” secondo le modalità già previste con il decreto del TM del 21-4-2022.
La viene tuttora seguita dal Servizio Specialistico di Salute mentale, che il 26 agosto 2024 ha Pt_1
riferito come la paziente fosse a quel momento stabile ed in buon compenso e si attenesse alle indicazioni terapeutiche essendo migliorato il suo livello di consapevolezza della malattia. Il minore
è seguito dalla NPIA di Taranto svolge attività di logopedia e psicomotricità due volte a settimana e viene seguito da insegnante di sostegno(cfr. per tali notizie la relazione del 19-9-2024 dei Servizi Sociali di Taranto). Con successiva relazione del 23-4-2025, in atti dal 28 aprile successivo, i Servizi
Sociali incaricati hanno riferito dell'accordo tra le parti, a causa di una forte stanchezza manifestata dal minore in occasione degli incontri in spazio neutro in ordine alla sospensione dell'incontro settimanale presso lo spazio neutro, richiedendo di implementare, in accordo con le parti ed il curatore speciale, il servizio ADE per garantire l'incontro madre-figlio presso l'abitazione paterna in luogo dell'incontro in spazio neutro. Con ulteriore relazione del 13-6-2025 dei Servizi Sociali affidatari è
stata confermata la sospensione per volontà dei genitori dell'incontro madre figlio in spazio neutro presso il Centro incaricato Eirene;
durante un incontro di rete con la coppia genitoriale ed il curatore speciale è stata concordata l'opportunità di proseguire l'attuale programmazione di incontri madre-
figlio presso la casa paterna e quella ER;
inoltre a seguito di aggiornamenti assunti presso il
CSM che da tempo seguono la si è constatato che quest'ultima si reca mensilmente per un Pt_1
colloquio con gli operatori sanitari e per assumere la terapia ivi da somministrare. Sempre secondo quanto evidenziato da ultimo dagli operatori del Servizio sociale, il ha riferito di un CP_1
atteggiamento “altalenante” della nei confronti del minore, poiché la medesima passerebbe Pt_1
da momenti di “assenza totale” con evidenti difficoltà di interazione con il figlio a momenti di insistenza o invadenza, riguardanti l'abbigliamento del minore(non corrispondenti nelle richieste alle stagioni o alle temperature esterne) oppure il suo percorso scolastico.
Malgrado tali criticità, i Servizi hanno comunque riferito anche per il tramite degli operatori domiciliari del Servizio ADE dell'impegno del a favorire gli incontri tra la madre ed il figlio CP_1
e ad assecondarne le necessità e comunque di una stabilizzazione dell'attuale regime di incontri con miglioramento del rapporto tra i genitori e della condizione del bambino.
Tali essendo il regime attualmente predisposto a tutela del minore e la situazione attuale, va confermata ad avviso del collegio la sospensione della responsabilità genitoriale in capo a
[...]
con il conseguente affido esclusivo del minore al padre ed il collocamento presso Parte_1
l'abitazione di quest'ultimo. Sebbene infatti sia stato segnalato il trattamento farmacologico della patologia che affligge la e la frequentazione mensile da parte di quest'ultima del Centro di Pt_1
Salute Mentale, nella quale è insita una maggior consapevolezza da parte dell'attrice dalla propria condizione soggettiva, depongono tuttavia per tale previsione: a) il carattere cronico del disturbo psichiatrico dalla quale è affetta la , del quale non è stata segnalata completa remissione ma Pt_1
solo il compenso farmacologico peraltro per i soli farmaci da assumere mensilmente, non potendosi escludere il ripresentarsi di fasi di scompenso potenzialmente pregiudizievoli per il minore (le più
recenti informative pervenute dai Servizi segnalano anomalie nella condotta ER come alternanza tra momenti di “assenza” ed atteggiamenti inadeguati riguardo all'abbigliamento o al percorso scolastico del piccolo AL); b) l'attuale particolare fragilità di AL, a sua volta seguito dal
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e comunque di età ancora molto giovane;
circostanze le quali cautelativamente consigliano, non essendovi dubbio in ordine alla idoneità genitoriale e capacità di accudimento del padre, la conservazione dell'attuale regime.
Deve inoltre precisarsi, quanto alla disciplina di visita ed intrattenimento del bambino con la madre,
come debba essere recepita in considerazione della stanchezza manifestata dal minore durante gli incontri in spazio neutro l'indicazione pervenuta dai Servizi affidatari nella relazione del 23-4-2025,
e concordata con i genitori con l'ausilio del curatore, prevedendo che l'incontro madre figlio presso lo spazio neutro sia sostituito da un terzo incontro settimanale presso l'abitazione paterna e con la presenza della nonna ER.
Pertanto , la madre potrà vedere il minore tre volte alla settimana, ossia una volta presso l'abitazione
ER (ove verrà condotto e prelevato dal padre o familiare di sua fiducia) una volta presso l'abitazione paterna, in entrambi i casi alla presenza costante di un educatore del servizio “home maker” secondo le modalità già previste con il decreto del TM del 21-4-2022, da implementarsi da parte dei Servizi Sociali di Taranto( i quali conserveranno il monitoraggio della condizione familiare del minore del rapporto madre/figlio e della collaborazione tra i genitori), ed una terza volta presso l'abitazione paterna anche con la presenza della nonna ER(in tal senso il curatore speciale ha evidenziato negli scritti conclusionali l'accordo delle parti). In ragione delle criticità evidenziate è
opportuno precisare che eventuale assistenza ER del minore nello svolgimento a domicilio dei compiti scolastici dovrà avvenire sotto il controllo e con l'ausilio dell'educatore del servizio home maker.
In ordine al concorso al mantenimento del figlio AL da parte della madre , può essere aumentata ad € 300 con decorrenza dal corrente mese di luglio 2025 , la previsione di assegno mensile oltre al concorso per il 50% nel pagamento delle spese straordinarie di mantenimento del minore da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-
2022;invero è stato documentato dal (con distinte di accredito di bonifico) il versamento CP_1
spontaneo di tale maggiore somma (rispetto a quella provvisoriamente liquidata con ordinanza del
10-11-2022) da parte della madre già dai mesi di maggio e giugno 2025.
Le spese di questo giudizio possono essere compensate tenendo conto delle peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale di addebito della separazione proposta da;
Controparte_1
2)dispone l'affido esclusivo del figlio IG AL al padre ed il Controparte_1
collocamento dello stesso minore presso l'abitazione paterna;
conferma la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre;
Parte_1
3) dispone che il minore IG AL continui ad incontrare la madre per tre volte a settimana ossia una volta presso l'abitazione ER (ove verrà condotto e prelevato dal padre o familiare di sua fiducia), una seconda volta presso l'abitazione paterna, in entrambi i casi alla presenza costante di un educatore del servizio “home maker” da implementarsi da parte dei Servizi Sociali di Taranto
nei tempi da concordare con gli interessati, ed una terza volta presso l'abitazione paterna anche con la presenza della nonna ER;
4) conferma la presa in carico del minore IG AL e della coppia genitoriale CP_1
da parte dei Servizi Sociali del Comune di Taranto i quali conserveranno
[...] Parte_1
il monitoraggio della condizione familiare del minore, del rapporto madre/figlio e della collaborazione tra i genitori;
5)aumenta ad € 300 con decorrenza dal mese di luglio 2025 l'assegno di concorso al mantenimento del figlio AL da versare a da parte di;
conferma la Controparte_1 Parte_1
partecipazione ER nella misura del 50% alle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
6)conferma la presa in carico di da parte del Centro di Salute Mentale presso la Parte_1
ASL di Taranto;
7)compensa le spese di questo giudizio tra le parti.
Così deciso in Taranto il 11-7-2025 Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3748 del R.G. 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.Maria Cristina Tallini Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.Sabrina Sbiroli Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
avv. Caterina CP_2
quale curatore speciale del minore IG AL
All'udienza del 24-4-2025 tenuta in trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26-5-2021, , premesso di aver contratto in data 3-9-2018 Parte_1
matrimonio concordatario in Taranto con , dal quale era nato il figlio minore Controparte_1
AL (il 7-10-2019), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge. Esponeva a sostegno l'attrice: che la convivenza coniugale era entrata in crisi e divenuta intollerabile a causa del comportamento del marito, il quale l'aveva lasciata da sola ad affrontare la gravidanza, ed anche dopo il parto non l'aveva aiutata a superare i momenti di difficoltà psicologica e fragilità che ne erano seguiti;
che inoltre dopo il parto, in accordo con i genitori di essa ricorrente, il aveva deciso CP_1
di affidare essa istante alle cure del Servizio di Psichiatria del P.O. Moscati di Taranto come già
avvenuto in gravidanza;
che in seguito il Tribunale dei Minorenni di Taranto l'aveva sospesa con decreto del 20-7-2020 dalla responsabilità genitoriale riguardo al figlio AL, disponendo il collocamento di quest'ultimo presso la casa paterna ,aveva revocato l'affidamento alla nonna ER
e disposto l'affidamento diurno congiunto del minore al genitore collocatario ed alla Persona_1
zia paterna con il sostegno dei Servizi Sociali di Taranto;
che sebbene in seguito i Parte_2
Servizi Sociali ed il Centro di Salute mentale di Taranto avessero segnalato il miglioramento della propria condizione di salute, il Tribunale dei minorenni di Taranto non aveva modificato la propria ingiusta statuizione;
che entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa ed erano quindi autosufficienti ,e non vi era casa coniugale in comune;
che nulla poteva essere richiesto in ordine all'affido ed al mantenimento del minore in ragione della perdurante sospensione della responsabilità
genitoriale disposta dal Tribunale dei minorenni.
Si costituiva il convenuto deducendo che la vita coniugale era divenuta intollerabile a cura dei disturbi di natura psichica che affliggevano la dei quali egli, prima del matrimonio, non era stato Pt_1
informato sebbene fossero noti ed avessero determinato più volte il ricovero della stessa presso reparto psichiatrico;
aggiungeva che tali disturbi avevano giustificato l'intervento del Tribunale dei
Minorenni con i decreti che allegava e con la sospensione della ricorrente dalla responsabilità genitoriale, e lo avevano anche indotto a rivolgersi al Tribunale ecclesiastico per richiedere l'annullamento del matrimonio;
precisava di non avere mai violato i doveri di coniuge, sopportando piuttosto sin dai primi mesi di convivenza matrimoniale, i disturbi psichici della moglie. Instava per la pronuncia della separazione con addebito esclusivo alla moglie, con vittoria di spese di lite. Adottati
con ordinanza del 5-11-2021 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato l'istruttore, con decreto del 10-11-2022 era nominato curatore speciale del minore AL nella persona dell'avv. Caterina Campanelli.
Nel corso dell'istruttoria ed all'udienza dell'8-2-2024 è stata richiesta da parte attrice pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione su tale aspetto.
Con sentenza del 2-5-2024 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti e disposto per il prosieguo del giudizio. In seguito con sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di
Taranto depositata il 30-5-2024 e poi passata in giudicato, è stata dichiarata efficace nella Repubblica
Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese del 3-4-2023 con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto il 3-9-2018 tra e Controparte_1
. Parte_1
Nel prosieguo del giudizio è stata respinta istanza di modifica dell'ordinanza del 10-11-2022 con cui erano stabiliti tempi di permanenza e frequentazione tra madre e figlio.
Quindi la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 24-4-
2025 tenutasi in trattazione scritta.
******
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale di addebito della separazione stante l'intervenuta declaratoria di nullità del matrimonio tra le parti. Il
vincolo matrimoniale viene infatti meno allorquando sia stata resa efficace nello Stato Italiano,
attraverso il relativo procedimento di delibazione, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario operante in presenza di vizi originari, relativi all'atto di matrimonio. Una volta dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, come avvenuto nella specie, viene meno il presupposto per la pronuncia accessoria di addebito in quanto rimane travolto lo status separationis
che è presupposto per quella statuizione (per principi analoghi sebbene rispetto all'assegno di mantenimento tra coniugi separati, cfr. Cassazione civile , sez. I 11/5/2018 n. 11553). La
dichiarazione di efficacia, nello Stato italiano, della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non priva tuttavia il giudice adito con la separazione del potere-dovere di adottare le disposizioni concernenti l'affidamento, il mantenimento e l'educazione della prole, trovando applicazione le norme dettate in tema di matrimonio putativo di cui all'art.128 comma 2 e 129 c.civ.
( in tal senso Cass. 2 febbraio 1989 n. 649, in Dir. eccl., 1990, II, 60, Cass. 6 agosto 2004 n. 15615,
in Quad. dir. pol. eccl., 2005, 966,; Cass. civ. , sez. I , 13/9/2002 , n. 13428).
In ordine all'affido ed al collocamento del figlio AL(attualmente di anni cinque) va rilevato che con decreto ex art.333 c.civ. pronunciato in data 20-7-2020 dal Tribunale dei Minori di Taranto
nell'ambito del procedimento n.842/19 VG, venne disposta la sospensione della responsabilità
genitoriale della madre “attesa la patologia psichiatrica severa di cui soffre la Parte_1
mancata consapevolezza di essa e la facilità a ciclici e rapidi scompensi”, con richiamo di comportamenti di potenziale pregiudizio per il minore – prevedendosi il collocamento del bambino presso l'abitazione paterna, disponendosene l'affidamento diurno congiunto a quello del padre collocatario alla zia paterna e con il sostegno dei Servizi sociali, prevedendo le Parte_2
modalità di incontro del minore con la madre alla presenza di terzi e con il monitoraggio dei Servizi
Sociali. Il Tribunale minorile spiegò a sostegno del provvedimento, che ,come segnalato alla Procura
minorile dai responsabili del reparto di neonatologia del P.O. SS Annunziata di Taranto, la Pt_1
già in precedenza affetta da “disturbo dello spettro della schizofrenia”, a causa della sospensione della terapia farmacologica connessa allo stato di gravidanza aveva accusato un riacutizzarsi della patologia ed avuto necessità di ricovero presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Il Tribunale
minorile aveva ancora evidenziato che dopo la nascita del figlio la aveva assunto Pt_1
comportamenti fisicamente possessivi, ipercuranti e rigidi nei confronti del piccolo AL
inadeguati rispetto alla sue effettive necessità, impedendo, anche con reazioni violente ed aggressive al padre sinanche di avvicinarsi al figlio, e percependone le esigenze ed i bisogni in modo distorto;
nel contempo la aveva rilasciato dichiarazioni illogiche e fantasiose presso l'ufficio Pt_1
giudiziario minorile accusando il coniuge di “attacchi” al bambino ed i di lui familiari di volerlo
“annientare” nonché sua madre stessa di essere una “sporcacciona” verbalizzando il rifiuto di aiuti da parte del coniuge e dei familiari;
ed il Centro di salute mentale aveva evidenziato come la Pt_1
fosse portatrice di idee deliranti a carattere mistico e persecutorio, in cui aveva inserito il figlio ed il marito, che ne avevano reso necessario il ricovero, seguito ad altri sei precedenti, per la riacutizzazione del serio quadro clinico in data 20-6-2020 all'esito del quale era stata posta a carico della diagnosi di “disturbo schizoaffettivo”. Con ulteriore decreto ex art.333 c.civ. del Pt_1
Tribunale dei Minorenni del 14-6-2021 reso nell'ambito dello stesso procedimento n.842/19 VG
ferma restando la sospensione della responsabilità genitoriale, venne revocata la disposizione di incontri madre-figlio in autonomia ed alla presenza della nonna ER , disponendosi Persona_1
che gli incontri madre-figlio, con o senza la presenza della stessa , avvenissero presso Persona_1
il domicilio paterno due o tre volte a settimana con l'osservazione ed il sostegno degli operatori del servizio home-maker da attivare a cura del Servizio Sociale di Taranto.
Con ordinanza del giudice delegato del 5-11-2021 IG AL era affidato al padre CP_1
in coaffidamento diurno alla zia paterna e con il sostegno dei Servizi Sociali
[...] Parte_2
di Taranto;
era disposta la collocazione del minore presso l'abitazione paterna, e confermati, per il diritto di visita materno al figlio, i provvedimenti assunti con decreto del 20-7-2020, come parzialmente modificati con decreto del 14-6-2021, nel procedimento n.842/19 VG del Tribunale dei
Minorenni di Taranto, con le modalità ivi contemplate;
erano confermati con le modalità previste nei provvedimenti appena citati gli interventi di sostegno e monitoraggio dell'affidamento e delle visite materne da parte dei Servizi Sociali di Taranto;
era disposto che il padre provvedesse al mantenimento del figlio minore per il tempo in cui si trovasse collocato presso di lui.
Con decreto del Tribunale dei Minorenni del 21-4-2022,acquisito in atti, era respinta la richiesta di reintegrazione nella responsabilità genitoriale della madre nei confronti del figlio AL, di incontri con il minore in autonomia con la stessa e di pernottamento presso di lei;
ciò sul presupposto della perdurante assenza di consapevolezza da parte della della patologia che la affligge, Pt_1 soggetta a fasi rapide e cicliche di scompenso, e della tendenza della ricorrente a minimizzarne le problematiche;
con lo stesso provvedimento era consentito – in ragione del fatto che la madre stesse seguendo un percorso terapeutico - lo svolgimento di alcuni degli incontri madre-figlio anche presso l'abitazione ER, disponendo che il minore per una o due volte delle tre settimanali già previste,
potesse incontrare la madre presso il domicilio di questa alla presenza costante vigile e valutativa di operatore “home maker”, e progressivamente non appena il minore fosse stato in grado di tollerare il distacco fisico ad avviso degli operatori ,anche in assenza del padre e della zia paterna, che in ogni caso avrebbero provvedere al suo accompagnamento e prelievo;
era disposto l'invio del minore e della coppia genitoriale al Centro servizi per famiglie già incaricato del servizio home maker Per_2
per attività di mediazione e sostegno alla genitorialità invitando gli operatori a relazionare sull'andamento degli incontri madre-figlio con osservazioni ed eventuali proposte, segnalando se del caso l'esistenza di situazioni di pregiudizio per il minore durante gli incontri;
la era sollecitata Pt_1
ad attenersi alle cure somministrate dal CSM /SPDC di Taranto ed alle indicazioni del personale sanitario.
Con ordinanza del 10-11-2022 dell'istruttore il piano visite scaturito dal provvedimento del 21-4-
2022 era parzialmente modificato nel senso che uno degli incontri settimanali con la madre sarebbe avvenuto presso lo spazio neutro organizzato dai Servizi sociali del Comune di Taranto alla costante presenza e con la guida degli operatori della struttura ospitante, e, ove ritenuto possibile dagli operatori, anche senza la presenza paterna, e che gli altri due incontri potessero avvenire uno presso il domicilio paterno e l'altro presso il domicilio materno, alla presenza costante in entrambi questi ultimi due casi di un operatore del servizio “home maker” secondo le modalità già previste con il decreto del TM del 21-4-2022.
La viene tuttora seguita dal Servizio Specialistico di Salute mentale, che il 26 agosto 2024 ha Pt_1
riferito come la paziente fosse a quel momento stabile ed in buon compenso e si attenesse alle indicazioni terapeutiche essendo migliorato il suo livello di consapevolezza della malattia. Il minore
è seguito dalla NPIA di Taranto svolge attività di logopedia e psicomotricità due volte a settimana e viene seguito da insegnante di sostegno(cfr. per tali notizie la relazione del 19-9-2024 dei Servizi Sociali di Taranto). Con successiva relazione del 23-4-2025, in atti dal 28 aprile successivo, i Servizi
Sociali incaricati hanno riferito dell'accordo tra le parti, a causa di una forte stanchezza manifestata dal minore in occasione degli incontri in spazio neutro in ordine alla sospensione dell'incontro settimanale presso lo spazio neutro, richiedendo di implementare, in accordo con le parti ed il curatore speciale, il servizio ADE per garantire l'incontro madre-figlio presso l'abitazione paterna in luogo dell'incontro in spazio neutro. Con ulteriore relazione del 13-6-2025 dei Servizi Sociali affidatari è
stata confermata la sospensione per volontà dei genitori dell'incontro madre figlio in spazio neutro presso il Centro incaricato Eirene;
durante un incontro di rete con la coppia genitoriale ed il curatore speciale è stata concordata l'opportunità di proseguire l'attuale programmazione di incontri madre-
figlio presso la casa paterna e quella ER;
inoltre a seguito di aggiornamenti assunti presso il
CSM che da tempo seguono la si è constatato che quest'ultima si reca mensilmente per un Pt_1
colloquio con gli operatori sanitari e per assumere la terapia ivi da somministrare. Sempre secondo quanto evidenziato da ultimo dagli operatori del Servizio sociale, il ha riferito di un CP_1
atteggiamento “altalenante” della nei confronti del minore, poiché la medesima passerebbe Pt_1
da momenti di “assenza totale” con evidenti difficoltà di interazione con il figlio a momenti di insistenza o invadenza, riguardanti l'abbigliamento del minore(non corrispondenti nelle richieste alle stagioni o alle temperature esterne) oppure il suo percorso scolastico.
Malgrado tali criticità, i Servizi hanno comunque riferito anche per il tramite degli operatori domiciliari del Servizio ADE dell'impegno del a favorire gli incontri tra la madre ed il figlio CP_1
e ad assecondarne le necessità e comunque di una stabilizzazione dell'attuale regime di incontri con miglioramento del rapporto tra i genitori e della condizione del bambino.
Tali essendo il regime attualmente predisposto a tutela del minore e la situazione attuale, va confermata ad avviso del collegio la sospensione della responsabilità genitoriale in capo a
[...]
con il conseguente affido esclusivo del minore al padre ed il collocamento presso Parte_1
l'abitazione di quest'ultimo. Sebbene infatti sia stato segnalato il trattamento farmacologico della patologia che affligge la e la frequentazione mensile da parte di quest'ultima del Centro di Pt_1
Salute Mentale, nella quale è insita una maggior consapevolezza da parte dell'attrice dalla propria condizione soggettiva, depongono tuttavia per tale previsione: a) il carattere cronico del disturbo psichiatrico dalla quale è affetta la , del quale non è stata segnalata completa remissione ma Pt_1
solo il compenso farmacologico peraltro per i soli farmaci da assumere mensilmente, non potendosi escludere il ripresentarsi di fasi di scompenso potenzialmente pregiudizievoli per il minore (le più
recenti informative pervenute dai Servizi segnalano anomalie nella condotta ER come alternanza tra momenti di “assenza” ed atteggiamenti inadeguati riguardo all'abbigliamento o al percorso scolastico del piccolo AL); b) l'attuale particolare fragilità di AL, a sua volta seguito dal
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e comunque di età ancora molto giovane;
circostanze le quali cautelativamente consigliano, non essendovi dubbio in ordine alla idoneità genitoriale e capacità di accudimento del padre, la conservazione dell'attuale regime.
Deve inoltre precisarsi, quanto alla disciplina di visita ed intrattenimento del bambino con la madre,
come debba essere recepita in considerazione della stanchezza manifestata dal minore durante gli incontri in spazio neutro l'indicazione pervenuta dai Servizi affidatari nella relazione del 23-4-2025,
e concordata con i genitori con l'ausilio del curatore, prevedendo che l'incontro madre figlio presso lo spazio neutro sia sostituito da un terzo incontro settimanale presso l'abitazione paterna e con la presenza della nonna ER.
Pertanto , la madre potrà vedere il minore tre volte alla settimana, ossia una volta presso l'abitazione
ER (ove verrà condotto e prelevato dal padre o familiare di sua fiducia) una volta presso l'abitazione paterna, in entrambi i casi alla presenza costante di un educatore del servizio “home maker” secondo le modalità già previste con il decreto del TM del 21-4-2022, da implementarsi da parte dei Servizi Sociali di Taranto( i quali conserveranno il monitoraggio della condizione familiare del minore del rapporto madre/figlio e della collaborazione tra i genitori), ed una terza volta presso l'abitazione paterna anche con la presenza della nonna ER(in tal senso il curatore speciale ha evidenziato negli scritti conclusionali l'accordo delle parti). In ragione delle criticità evidenziate è
opportuno precisare che eventuale assistenza ER del minore nello svolgimento a domicilio dei compiti scolastici dovrà avvenire sotto il controllo e con l'ausilio dell'educatore del servizio home maker.
In ordine al concorso al mantenimento del figlio AL da parte della madre , può essere aumentata ad € 300 con decorrenza dal corrente mese di luglio 2025 , la previsione di assegno mensile oltre al concorso per il 50% nel pagamento delle spese straordinarie di mantenimento del minore da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-
2022;invero è stato documentato dal (con distinte di accredito di bonifico) il versamento CP_1
spontaneo di tale maggiore somma (rispetto a quella provvisoriamente liquidata con ordinanza del
10-11-2022) da parte della madre già dai mesi di maggio e giugno 2025.
Le spese di questo giudizio possono essere compensate tenendo conto delle peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale di addebito della separazione proposta da;
Controparte_1
2)dispone l'affido esclusivo del figlio IG AL al padre ed il Controparte_1
collocamento dello stesso minore presso l'abitazione paterna;
conferma la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre;
Parte_1
3) dispone che il minore IG AL continui ad incontrare la madre per tre volte a settimana ossia una volta presso l'abitazione ER (ove verrà condotto e prelevato dal padre o familiare di sua fiducia), una seconda volta presso l'abitazione paterna, in entrambi i casi alla presenza costante di un educatore del servizio “home maker” da implementarsi da parte dei Servizi Sociali di Taranto
nei tempi da concordare con gli interessati, ed una terza volta presso l'abitazione paterna anche con la presenza della nonna ER;
4) conferma la presa in carico del minore IG AL e della coppia genitoriale CP_1
da parte dei Servizi Sociali del Comune di Taranto i quali conserveranno
[...] Parte_1
il monitoraggio della condizione familiare del minore, del rapporto madre/figlio e della collaborazione tra i genitori;
5)aumenta ad € 300 con decorrenza dal mese di luglio 2025 l'assegno di concorso al mantenimento del figlio AL da versare a da parte di;
conferma la Controparte_1 Parte_1
partecipazione ER nella misura del 50% alle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
6)conferma la presa in carico di da parte del Centro di Salute Mentale presso la Parte_1
ASL di Taranto;
7)compensa le spese di questo giudizio tra le parti.
Così deciso in Taranto il 11-7-2025 Il Presidente est.