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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.1.2025, assunto in decisione in data 12.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Alessia Marelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mariano Comense (CO), Via
XX Settembre n. 54/E;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Angelica Scolari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vimercate (MB), Via Mazzini, n. 13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 12.6.2025, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Affido esclusivo;
- collocamento di presso la mamma;
Per_1
- vedrà il padre secondo liberi accordi da assumere con lo stesso;
Per_1
- il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di da giugno 2025 euro 300 mensili, che Per_1 diventeranno 350 da gennaio 2026 (somme soggette a rivalutazione ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Monza;
- la signora comunicherà via mail al resistente le decisioni afferenti la figlia e le spese straordinarie da sostenere;
- la signora percepirà il 100% dell'assegno unico;
- spese di lite compensate;
- i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
29.5.2008 con che dall'unione coniugale in data 12/09/2008 nasceva una figlia, Parte_2 [...]
che la coppia si separava giusta sentenza n. 236/2019 del Tribunale di Monza, resa su conclusioni Per_2 congiunte, la quale affidava in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e Per_1 determinazione di contributo al mantenimento a carico del padre nella misura mensile di euro 300 oltre al
70% delle spese straordinarie;
che il resistente era detenuto in forza della sentenza di condanna n. 3256/18 del Tribunale di Milano, ad anni 6 di reclusione per i reati di cui agli articoli 609 bis, 572 e 582 c.p. commessi ai danni della moglie;
che egli fruiva di permessi lavorativi;
che egli sino a maggio 2024 non aveva corrisposto il contributo al mantenimento dovuto;
che i servizi sociali di Cinisello Balsamo negli anni avevano organizzato alcuni incontri tra il padre e la figlia;
di lavorare part time e vivere in locazione con canone mensile di euro 500; concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo rafforzato della minore, con collocamento presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo i desiderata della minore;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 500 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva di aver compreso ed emendato i propri errori, anche grazie alla permanenza in carcere;
di avere un buon rapporto con la figlia ed in ogni caso di voler partecipare alle determinazioni educative che la riguardano;
di lavorare con reddito mensile di euro 1800, di avere in corso finanziamenti per euro 255, mutuo con rata mensile di euro 620, euro 65 di rateizzazione debito con Agenzia delle Entrate;
oltre a 50 euro al mese di rata risarcimento del danno a favore della ricorrente;
euro 266 mensili di spese condominiali, euro 500 di restituzione prestito personale;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio, con affido condiviso della figlia con esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva alla madre per le sole decisioni urgenti su salute ed istruzione, collocamento presso la madre e di versare a titolo di contributo al mantenimento della minore l'importo mensile di euro 300 oltre al 50 % del rimborso del delle spese straordinarie.
Le parti all'udienza del 12.6.2025 rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Cinisello Balsamo, in locazione con canone mensile di euro 550, vivo con mia Parte_1 figlia maggiore che lavora come commessa con reddito mensile 800 euro oltre ad eventuali straordinari;
e poi io lavoro Per_1 presso EOS, dal 17.3.2025 per 8 ore a settimana, con reddito mensile di circa 350 euro;
prendo l'assegno unico al 100% di
210 euro mensili;
faccio poi altri lavori occasionali e prendo circa 1500 euro al mese, ma è molto variabile. I rapporti di mia figlia con il papà sono buoni, da quando lui è uscito dal carcere, si vedono e si sentono. Noi non ci sentiamo invece.
ER TO: io vivo a Cinisello Balsamo, in una casa di proprietà gravata da mutuo di euro 612 mensili di rata, vivo con la mia compagna, che lavora con reddito di euro 800 euro mensili, io lavoro a Astratrasporti con reddito di euro 1800 mensili, se faccio qualche straordinario prendo qualcosa in più, ma adesso non li faccio perché sono agli arresti pagina 3 di 5 domiciliari e ho degli orari di rientro. I rapporti con mia figlia sono ottimi. Mi hanno dato un tfr perché l'azienda ha cambiato ragione sociale, ma sono soldi che ho usato per sanare i debiti.
All'esito, le parti precisavano le epigrafate conclusioni congiunte.
*******
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 8.2.2019 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( in data 12.9.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro Per_1 di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 23.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 29.5.2008 (Atto n. 952, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.6.2025 pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.1.2025, assunto in decisione in data 12.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Alessia Marelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mariano Comense (CO), Via
XX Settembre n. 54/E;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Angelica Scolari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vimercate (MB), Via Mazzini, n. 13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 12.6.2025, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Affido esclusivo;
- collocamento di presso la mamma;
Per_1
- vedrà il padre secondo liberi accordi da assumere con lo stesso;
Per_1
- il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di da giugno 2025 euro 300 mensili, che Per_1 diventeranno 350 da gennaio 2026 (somme soggette a rivalutazione ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Monza;
- la signora comunicherà via mail al resistente le decisioni afferenti la figlia e le spese straordinarie da sostenere;
- la signora percepirà il 100% dell'assegno unico;
- spese di lite compensate;
- i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
29.5.2008 con che dall'unione coniugale in data 12/09/2008 nasceva una figlia, Parte_2 [...]
che la coppia si separava giusta sentenza n. 236/2019 del Tribunale di Monza, resa su conclusioni Per_2 congiunte, la quale affidava in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e Per_1 determinazione di contributo al mantenimento a carico del padre nella misura mensile di euro 300 oltre al
70% delle spese straordinarie;
che il resistente era detenuto in forza della sentenza di condanna n. 3256/18 del Tribunale di Milano, ad anni 6 di reclusione per i reati di cui agli articoli 609 bis, 572 e 582 c.p. commessi ai danni della moglie;
che egli fruiva di permessi lavorativi;
che egli sino a maggio 2024 non aveva corrisposto il contributo al mantenimento dovuto;
che i servizi sociali di Cinisello Balsamo negli anni avevano organizzato alcuni incontri tra il padre e la figlia;
di lavorare part time e vivere in locazione con canone mensile di euro 500; concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo rafforzato della minore, con collocamento presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo i desiderata della minore;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 500 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva di aver compreso ed emendato i propri errori, anche grazie alla permanenza in carcere;
di avere un buon rapporto con la figlia ed in ogni caso di voler partecipare alle determinazioni educative che la riguardano;
di lavorare con reddito mensile di euro 1800, di avere in corso finanziamenti per euro 255, mutuo con rata mensile di euro 620, euro 65 di rateizzazione debito con Agenzia delle Entrate;
oltre a 50 euro al mese di rata risarcimento del danno a favore della ricorrente;
euro 266 mensili di spese condominiali, euro 500 di restituzione prestito personale;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio, con affido condiviso della figlia con esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva alla madre per le sole decisioni urgenti su salute ed istruzione, collocamento presso la madre e di versare a titolo di contributo al mantenimento della minore l'importo mensile di euro 300 oltre al 50 % del rimborso del delle spese straordinarie.
Le parti all'udienza del 12.6.2025 rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Cinisello Balsamo, in locazione con canone mensile di euro 550, vivo con mia Parte_1 figlia maggiore che lavora come commessa con reddito mensile 800 euro oltre ad eventuali straordinari;
e poi io lavoro Per_1 presso EOS, dal 17.3.2025 per 8 ore a settimana, con reddito mensile di circa 350 euro;
prendo l'assegno unico al 100% di
210 euro mensili;
faccio poi altri lavori occasionali e prendo circa 1500 euro al mese, ma è molto variabile. I rapporti di mia figlia con il papà sono buoni, da quando lui è uscito dal carcere, si vedono e si sentono. Noi non ci sentiamo invece.
ER TO: io vivo a Cinisello Balsamo, in una casa di proprietà gravata da mutuo di euro 612 mensili di rata, vivo con la mia compagna, che lavora con reddito di euro 800 euro mensili, io lavoro a Astratrasporti con reddito di euro 1800 mensili, se faccio qualche straordinario prendo qualcosa in più, ma adesso non li faccio perché sono agli arresti pagina 3 di 5 domiciliari e ho degli orari di rientro. I rapporti con mia figlia sono ottimi. Mi hanno dato un tfr perché l'azienda ha cambiato ragione sociale, ma sono soldi che ho usato per sanare i debiti.
All'esito, le parti precisavano le epigrafate conclusioni congiunte.
*******
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 8.2.2019 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( in data 12.9.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro Per_1 di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 23.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 29.5.2008 (Atto n. 952, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.6.2025 pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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