Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 8190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8190 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto da
RI LO e Elena Costruzioni S.r.l. in Liquidazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
l’esecuzione della sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. II, n. 4924/2024, pubblicata in data 12.9.2024, notificata in data 13.9.2024.
nonchè
per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, d.p.r. n. 380/2001sulla domanda di PDC prot. n. 49650 del 13.6.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;
Vista la memoria del 22.10.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa IA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n. n. 4924/2024, pubblicata in data 12.9.2024;
- la sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato, n. 8038/25 del 14.10.2025.
Ritenuto che, conseguentemente, come dichiarato da entrambe le parti, è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito del ricorso essendo venuto meno l’oggetto della domanda, che, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
Ritenuto, inoltre, che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, essendo l’interesse alla decisione venuto meno per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AR, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
IA MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MO | NN AR |
IL SEGRETARIO