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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/11/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Massa, settore civile, in persona del G.M. applicato, Furio Cioffi, ha pronunciato la seguente ORDINANZA (artt. 702 bis e segg. Cpc) nella causa iscritta al n. 1715/2024 RG, pendente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. TANIA VATTERONI;
Parte_1
-RICORRENTE- CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA SCHIAFFINO; CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA CAVAGNARO CP_2
-RESISTENTI- CONCLUSIONI Come da verbale dell'udienza ex art. 281 sexies cpc del 28.11.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore in riassunzione sostiene, in sintesi: Parte_1
- che è stato in origine citato a giudizio da , che pretendeva la CP_1 restituzione della somma di 10.000,00 euro versatigli in occasione della sottoscrizione di una proposta di acquisto di un immobile del Pt_1 proposta che la avrebbe sottoscritto in istato di incapacità e sotto CP_1 indebite pressioni dell'agente immobiliare CP_2
- che il Tribunale di Massa accolse la domanda della rilevando di CP_1 ufficio la nullità del contratto per carenza della firma del venditore Pt_1 che era rimasto contumace in quel giudizio;
- che la Corte d'appello di Genova, in accoglimento del primo motivo di appello del ha dichiarato nulla l'ordinanza del Tribunale di Massa Pt_1 per difetto di notifica del ricorso introduttivo al rimesso le parti Pt_1 dinanzi al Tribunale di Massa per nuovo giudizio;
- che il 07.3.2020 la si recò presso l'agenzia immobiliare CP_1 CP_2 sottoscrisse la proposta di acquisto, consegnò l'assegno e il Pt_1 promittente acquirente dell'immobile che avrebbe poi rivenduto alla , CP_1 sottoscrisse a sua volta la proposta della , per accettazione, e incassò CP_1
l'assegno; - che l'agenzia avvisò di tanto la , la quale due giorni dopo, il 09.3.2020, CP_1 si recò in agenzia dichiarando di essersi pentita e chiedendo la restituzione dell'assegno;
- che il ha poi acquistato l'immobile che dunque avrebbe potuto Pt_1 rivendere alla , la cui asserita incapacità naturale non appariva in CP_1 alcun modo;
- che nelle more del giudizio la ha agito esecutivamente nei confronti CP_1 del procedendo al pignoramento, e successiva assegnazione da Pt_1 parte del giudice dell'esecuzione di complessivi 21.747,04 euro;
- che detta somma deve essere restituita al Pt_1
La convenuta ha affermato, al contrario: CP_1
- che la condizione psicopatologica che la affligge è evidente anche al quivis de populo, sicché il personale dell'agenzia le ha fatto sottoscrivere la proposta, ricevendo in consegna l'assegno, pur comprendendo che la non CP_1 percepiva la portata dalla propria azione;
- che la non ha mai ricevuto notizia dell'accettazione da parte del CP_1 della sua proposta, e secondo il testi esaminati ha revocato la Pt_1 proposta lo stesso giorno in cui l'ha sottoscritta, nonché il giorno successivo e il giorno ancora successivo, sicché la revoca era tempestiva essendo intervenuta prima della notizia dell'accettazione;
- che l'immobile peraltro non è mai divenuto di proprietà del ma Pt_1 della società diversa persona giuridica, sicché il non Parte_2 Pt_1 avrebbe potuto mai venderla alla;
CP_1
- che la proposta di acquisto sottoscritta dalla è nulla, perché reca CP_1 come promittenti venditori il il mentre il on è Pt_1 CP_3 Pt_1 mai stato proprietario dell'immobile, venduto successivamente dal CP_3 alla Parte_2
- che inoltre l'immobile non è compiutamente indicato, con indicazione delle caratteristiche e dei dati catastali, essendo indicato solo l'indirizzo;
- che la firma della apposta dalla stessa e fotografata è diversa dalla CP_1 firma che si rinviene nella fotocopia della proposta di acquisto versata in atti dalla difesa del Pt_1
- che la proposta irrevocabile non si è perfezionata, perché il termine di 60 giorni sarebbe scaduto dopo la data concordata per la stipula del contratto definitivo;
- che anche se si trattasse di proposta irrevocabile, essa sarebbe stata revocata mediante la citazione in giudizio del Pt_1 - che in ogni caso si tratta di clausola vessatoria;
- che pertanto la deve trattenere le somme esatte medio tempore CP_1 mediante l'esecuzione civile dell'ordinanza poi annullata.
La convenuta ha osservato: CP_2
- che si è limitata a svolgere il proprio lavoro di intermediazione, ricevendo dalla la sottoscrizione della proposta di acquisto, con la caparra CP_1 confirmatoria mediante assegno, consegnandolo al promittente venditore e avvisando la dell'intervenuta accettazione da parte di quest'ultimo; CP_1
- che pertanto è libera da ogni obbligo relativo alla vicenda.
È superfluo riassumere le ulteriori – ripetitive o irrilevanti – osservazioni scritte delle parti, perché la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.. L'art. 3a) della proposta di acquisto prevede espressamente che la somma di 10.000,00 euro versata dalla proponente al momento della sottoscrizione della proposta sarebbe stata consegnata al sclusivamente nel momento in Pt_1 cui alla proponente fosse stata comunicata l'accettazione della proposta medesima da parte del tesso. Pt_1
In atti non vi è alcuna prova della comunicazione in favore della Minuto dell'accettazione intervenuta da parte del Né il foglio allegato E Pt_1 all'atto di citazione in riassunzione ne può tenere luogo, dal momento che oltre ad essere di incerta data e provenienza – in effetti disconosciuta tempestivamente – fa generico riferimento alla possibilità di una accettazione e non già di una accettazione avvenuta e comunicatale. La ha revocato pertanto la propria proposta prima di ricevere notizia CP_1 dell'intervenuta accettazione da parte del ma anche prima della Pt_1 scadenza del termine di 60 giorni, indicato nella proposta quale periodo di irrevocabilità. Tuttavia, allo scadere di tali 60 giorni, né il né il indicati in Pt_1 CP_3 proposta quali promittenti venditori, hanno offerto alla la stipulazione CP_1 della compravendita;
il non era più proprietario, ed il on lo è CP_3 Pt_1 mai stato, dal momento che il ha venduto alla della quale il CP_3 Parte_2 era amministratore e legale rappresentante, ma che non è indicata Pt_1 quale promittente venditrice e che è persona diversa dal dal punto di Pt_1 vista giuridico. Ne consegue che la consegna dell'assegno della al è CP_1 Pt_1 intervenuto in un momento in cui non vi è prova che alla fosse stata CP_1 notificata l'accettazione da parte del Pt_1
Ne consegue inoltre che la revoca della proposta da parte della è CP_1 divenuta efficace dopo la scadenza del 60esimo giorno (06.5.2020), data alla quale né il né il anno invitato la alla stipulazione del CP_3 Pt_1 CP_1 contratto preliminare né del rogito notarile. Ed infatti il on ha agito ex art. 2932 c.c.. Pt_1
Ne consegue, pertanto, che il 07.5.2020 è divenuta efficace la revoca della proposta da parte della;
che il e il non hanno, né CP_1 Pt_1 CP_3 potevano giuridicamente, invitato la alla stipula del preliminare o al CP_1 rogito come previsto nella proposta, così mostrando acquiescenza alla revoca della proposta divenuta efficace;
che l'assegno di 10.000,00 euro è stato consegnato al e da questo incassato, prima che la sua accettazione Pt_1 fosse notificata alla , e pertanto in aperta violazione dell'art. 3a) della CP_1 proposta di acquisto predisposta dall'agenzia e sottoscritta dalla . CP_2 CP_1
Ne consegue, all'evidenza, che l'illecita consegna e l'illecito incasso dell'assegno, eseguiti prima del verificarsi della condizione prevista dal contratto (la notifica alla proponente dell'accettazione) non è stata sanata dalla successiva stipulazione del compromesso, avendo tempestivamente la proponente revocato la propria proposta e non avendo il promittente venditore né invitato la proponente alla stipula del preliminare o del rogito né mostrato in alcun modo di volere procedere oltre nell'affare, per l'evidente motivo che nessuno dei due promittenti venditori era proprietario dell'immobile. Pertanto, il va condannato a restituire alla la somma di Pt_1 CP_1
10.000,00 euro, oltre interessi, dall'incasso al soddisfo, ed oltre spese di lite come già computati da questo Tribunale, in diversa composizione monocratica, con l'ordinanza n. 6491/2022, già interamente eseguita mediante esecuzione forzata civilistica nelle more del giudizio di appello, come reciprocamente ammesso dalle parti. Le spese del presente giudizio, all'esito della riassunzione, vanno compensate, essendo il giudizio pervenuto alla medesima conclusione dispositiva, sebbene per ragioni giuridiche diverse, dell'ordinanza annullata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, settore civile, in persona del G.M. applicato, Furio Cioffi, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1715/2024 R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto:
2. CONDANNA a restituire a la somma di Parte_1 CP_1
10.000,00 euro dal 07.3.2020 al soddisfo e dichiara che tale condanna è già stata interamente eseguita;
3. CONDANNA a rimborsare in favore di le Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in 5.077,00 euro oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, ed oltre esborsi, e dichiara tale condanna già interamente eseguita;
4. DICHIARA che null'altro è dovuto tra le parti per effetto della presente ordinanza, avendo la ricorrente già ricevuto mediante esecuzione forzata civilistica il pagamento di quanto dovuto ad ogni titolo, sostanziale e processuale, restando compensate tra le parti le spese relative al giudizio successivo alla riassunzione e definito con la presente ordinanza. Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Napoli-Massa, in data 28 novembre 2025 Il Giudice monocratico applicato Furio Cioffi