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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1291/2019, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GUBITOSI Parte_1 C.F._1
LUIGI ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ANNUNZIATA Controparte_1 P.IVA_1
UMBERTO ( ), giusta delega in atti C.F._3 (C.F.: ) – in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2 P.IVA_2
– rappresentata e difesa dall'avv. Gaia De Stefano ( ), Parte_2 C.F._4 giusta delega in atti
( ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Controparte_3 C.F._5 dell'atto di citazione in giudizio di primo grado, dall' Avv. Angelo Pisani ( ) C.F._6
Appellate
Conclusioni della parte appellante:
“In accoglimento del presente giudizio di revocazione, revocare la sentenza n. 864/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 19/02/2019, limitatamente al capo di dispositivo che ha rigettato la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di Pt_1 Controparte_4
(oggi , per l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. accertato in fase
[...] Controparte_5 rescindente;
• Per l'effetto, in fase rescissoria, in riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere la domanda di manleva assicurativa formulata dal dott. nei confronti di Parte_1 [...]
oggi dichiarando detto assicuratore tenuto a garantirlo ai Controparte_4 Controparte_5 sensi della polizza n. 7668 per il sinistro oggetto di lite;
e conseguentemente condannare
in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne il dott. Controparte_5
di quanto ha pagato e dovrà pagare a titolo di risarcimento danni, interessi e spese Parte_1 in favore della sig.ra in esecuzione della sentenza di primo grado, in dipendenza Controparte_3 dei fatti di causa;
• Condannare, infine, al pagamento in favore del dott. di tutte le Controparte_5 Pt_1 spese di lite relative al presente giudizio di revocazione, nonché quelle dei gradi di merito (primo grado e appello) relativi alla domanda di garanzia, atteso l'esito complessivo della controversia.”
Conclusioni di parte appellata Controparte_1
“Si conclude per l'inammissibilità della domanda proposta”.
Conclusioni di parte appellata CP_2
“Voglia accogliere l'istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per
Cassazione nonché la domanda di revoca della sentenza n. 864/2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli per tutti i motivi esposti dal dott. nell'atto di citazione.” Pt_1 Conclusioni di parte appellata : Controparte_3
“Si rimette alla giusta valutazione della Ecc.ma Corte affinchè statuisca circa i motivi di revocazione addotti dal ed inerenti alla azione di garanzia spiegata dal questo nei confronti Pt_1 della allora con la condanna del soggetto effettivamente tenuto al pagamento Controparte_6 di quanto liquidato in sentenza in favore della attrice .” Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la , al Controparte_3 Controparte_7 Parte_2 fine di ottenere il risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di un intervento odontoiatrico a cui si era sottoposta presso la struttura medica gestita dalla società convenuta. Quest'ultima, costituitasi, chiamava in causa , quale medico odontoiatra che aveva praticato l'intervento Parte_1 all'attrice, il quale a sua volta chiamava in causa la al fine di essere Controparte_4 tenuto indenne da qualsiasi pronuncia di condanna, ove la domanda attorea fosse stata accolta.
Con sentenza n. 7494/2012, il Tribunale adito, accertato in termini positivi il danno patito dall'attrice ed il nesso eziologico con le cure mediche praticate, riteneva esistente un concorso di colpa tra la ed il nella causazione dell'evento dannoso ed accoglieva la domanda CP_2 Pt_1 dell'attrice nella misura di € 7.500,00, importo pari alla somma da lei corrisposta per l'intervento, e di € 11.600,00 a titolo di danno biologico, rigettando la domanda di manleva proposta dal , Pt_1 non ritenendo accertata in modo efficace la data di verificazione del sinistro, elemento fondamentale per apprezzare l'operatività della polizza.
Il giudizio di appello.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , chiamato soccombente in primo Parte_1 grado, censurandola con tre distinti motivi di appello, nella parte in cui lo aveva ritenuto responsabile del danno ex art. 1218 c.c., e segnatamente nella parte in cui lo aveva condannato in via solidale insieme alla nonostante la domanda originaria della attrice fosse rivolta CP_2 solo nei confronti di quest'ultima, e nella parte in cui era stata rigettata la sua domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice che egli aveva chiamato in giudizio, evidenziando che era provato che l'intervento si era tenuto in data 12.5.2003, e dunque in un arco temporale in cui la garanzia assicurativa era operante ed efficace. L'appellata proponeva a sua volta appello CP_2 incidentale finalizzato ad accertare la sola responsabilità in capo al , e la Pt_1 Controparte_4 insisteva per il rigetto dell'appello.
Con sentenza n. 864/2019, la Corte adita rigettava tutti gli appelli proposti, confermando integralmente la sentenza impugnata. Nel merito, a sostegno della pronuncia di responsabilità solidale del e della nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., Pt_1 CP_2 veniva valorizzato il rapporto strumentale tra l'attività prestata dal singolo professionista all'interno della struttura sanitaria in cui si era verificato l'evento foriero di danno, e quella, tipicamente commerciale, di quest'ultima.
Quanto alla domanda di garanzia proposta dal avverso la compagnia assicurativa, già Pt_1 disattesa dal Tribunale, la Corte osservava come la Compagnia assicurativa avesse tempestivamente eccepito non solo la inoperatività della polizza in quanto avente decorrenza dal 28.2.2006, ma anche la prescrizione dell'azione poiché esercitata oltre l'anno, ai sensi dell'art. 2952 comma III c.c., dal momento in cui il aveva ricevuto la richiesta risarcitoria da parte della . Sul punto, la Pt_1 CP_3
Corte osservava come il professionista avesse non correttamente dichiarato, nel frontespizio della polizza redatto in data 27.3.2006, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento al momento della stipula del contratto, quando invece egli aveva ricevuto la richiesta risarcitoria della , CP_3 come dimostrato dalla corrispondenza in atti, già in data 4.11.2004, e a mezzo raccomandata spedita il 30.10.2004, facendo così decorrere anche il termine prescrizionale annuale rispetto alla data
(14.2.2007) in cui egli poi si era rivolto alla assicurazione per essere tenuto indenne.
Il giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1 questa Corte la e la esponendo: 1) di voler Controparte_1 Controparte_3 CP_2 impugnare per revocazione la sentenza n. 864/2019 emessa da questo Ufficio limitatamente al mancato accoglimento della domanda di garanzia da lui proposta nei confronti della (già CP_1
), denunciando l'errata lettura ed il travisamento dei documenti di causa che Controparte_4 avevano indotto il Collegio in un evidente errore di fatto, che aveva poi causato il rigetto del motivo di appello da lui proposto avverso la decisione del Tribunale;
2) che, nello specifico, la Corte aveva ritenuto che in data 4.11.2004, egli aveva ricevuto dalla danneggiata la richiesta di CP_3 risarcimento del danno, e che pertanto la successiva richiesta da lui inoltrata alla compagnia assicuratrice in data 14.2.2007, era da considerarsi irrimediabilmente tardiva perché effettuata oltre il termine di prescrizione annuale ex art. 2952 c.c.; 3) che, sul medesimo presupposto (la ricezione della missiva in data 4.11.2004) la Corte aveva ritenuto colpevole la sua condotta nel non aver riferito, alla data della stipula del contratto di assicurazione del 27.3.2006, l'esistenza di tale pregressa richiesta risarcitoria;
3) che tale argomento utilizzato dalla Corte era frutto di un evidente errore di fatto nella lettura degli atti di causa, atteso che egli aveva avuto notizia della richiesta di risarcimento solo dalla notifica della chiamata in causa in primo grado, in quanto la missiva del
4.11.2004 non gli era mai stata recapitata, anche perché indirizzata a tale c/o Persona_1
e ritirata dal l.r. della società; 4) che egli, infatti, era persona diversa da tale CP_2 Per_1 , avendo come nome di battesimo , che mai aveva eletto domicilio presso la
[...] Pt_1 CP_2
e che la ricezione della raccomandata era avvenuta nelle mani di , l.r. della
[...] Parte_2 predetta società; 5) che dunque il presupposto della efficace ricezione della richiesta risarcitoria era nei fatti inesistente, benché ritenuto invece sussistente dalla Corte per un mero travisamento dei fatti e dei documenti in atti, così come ben evincibile dall'esame delle relate di notifica e della missiva stessa;
6) che, una volta acclarato l'errore in cui era incorsa la Corte, doveva essere accolta la domanda di garanzia da lui proposta, in riforma della sentenza di primo grado, attesa la piena validità del contratto di assicurazione e la piena operatività della copertura assicurativa in relazione all'intervento di implantologia praticato alla nell'anno 2003. CP_3
Ai sensi dell'art. 395 comma 4 c.p.c., il ha concluso, pertanto, per la revocazione della Pt_1 sentenza n. 864/2019 emessa da questa Corte, con conseguente accoglimento della domanda di garanzia da lui proposta in primo grado nei confronti della oggi Controparte_4 CP_1 con condanna della stessa a tenerlo indenne dalla statuizione di condanna in favore della . CP_3
Costituitasi, la ha evidenziato la inammissibilità della domanda proposta, atteso che la CP_1 questione asseritamente oggetto di errore di valutazione aveva costituito un punto controverso su cui la sentenza si era pronunciata, e tanto rendeva inapplicabile il rimedio azionato dall'attore
. Pt_1
Costituitesi, la ha dichiarato di aderire alle conclusioni proposte dall'attore , e la CP_2 Pt_1
si è rimessa alle decisioni della Corte. CP_3
Con ordinanza del 4.4.2019, la Corte ha sospeso, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., il termine per proporre ricorso in cassazione.
All'udienza del 26.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
L'azione proposta è inammissibile.
Il rimedio speciale esperito dall'attore , ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., ha come Pt_1 suo presupposto la circostanza per cui la pronuncia di cui si chiede la revocazione sia stata l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. La norma in esame testualmente chiarisce che “vi è errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.”
La giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato hanno ben delineato, con plurime pronunce, i limiti interpretativi della norma in esame, statuendo che: “l'errore di fatto revocatorio, per essere dirimente ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa di una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa;
2) l'errore deve essere decisivo nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non deve cadere su un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato;
4) deve presentare caratteri di evidenza ed obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Pertanto, detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché esso non coinvolge la attività di interpretazione del giudice e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione”. (Cons. di Stato n. 9175 del 15.11.2024).
Ed ancora, con recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha statuito che “il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé
e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nella impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere deducendo il vizio dell'art. 360 n. 4 o 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cass. 5792 del 5.3.2024).
Ciò posto, occorre evidenziare in primo luogo che le argomentazioni proposte dall'attore in revocazione, a sostegno della sua domanda, sono state ampiamente oggetto di contraddittorio nel giudizio tra le parti in sede di appello, e specificatamente nelle rispettive comparse conclusionali della e del , laddove entrambe hanno ampiamente argomentato, con Controparte_8 Pt_1 efficacia contrapposta, circa la valenza da darsi alla missiva del 4.11.2004, prospettando l' la CP_1 piena efficacia della stessa a valere come richiesta risarcitoria della avverso il , ed il CP_3 Pt_1
eccependo – nei medesimi termini in cui si è espresso in questo giudizio – l'inefficacia di Pt_1 tale richiesta per essere stata inoltrata a tale (e non ) e per essere Persona_1 Parte_1 stata indirizzata direttamente al centro medico e non al suo indirizzo di residenza.
Dunque, nel giudizio di appello il tema agitato in questa sede dall'attore , ha rappresentato un Pt_1 punto controverso nelle contrapposte difese delle parti, e la Corte si è pronunciata in senso favorevole alla prospettazione della compagnia assicurativa, ritenendo che tale missiva fosse efficace quale richiesta risarcitoria alla data del 4.11.2004, con ogni conseguente effetto in termini di prescrizione dell'azione, e dunque disattendendo invece la contraria tesi del . Pt_1 Nel caso di specie, pertanto, ritiene la Corte che il denunciato “errore” non avrebbe afflitto l'attività percettiva del giudice, avendo la questione affrontata riguardato l'attività interpretativa della Corte, che ha sposato una prospettazione anziché l'altra, ben consapevole della diversità di opzioni interpretative proposte dalle parti sul medesimo fatto, nei rispettivi scritti difensivi ritualmente depositati. Dunque, sotto tale profilo soccorre quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., sez. II, 28 novembre 2024, n. 30626) per la quale “L'errore revocatorio si verifica solo nell'ipotesi di falsa percezione della realtà che porta ad affermare o supporre l'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che è invece escluso o accertato in modo indiscutibile dagli atti e documenti di causa. Tale errore è limitato alla sfera percettiva e non coinvolge l'attività valutativa del giudice relativa a situazioni processuali oggettive ed esattamente percepite.”
In applicazione dei principi richiamati, e valutato il contraddittorio sul punto già articolatosi nello scambio difensivo del precedente giudizio di appello, può senz'altro affermarsi pertanto che, in relazione all'attività interpretativa tra due differenti opzioni, non si configura errore revocatorio, ma semmai errore di giudizio, denunciabile in sede di legittimità entro precisi limiti, ossia: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, o di difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata, potrà farsi valere un vizio di legittimità ex art. 360, n. 4), c.p.c.; b) qualora l'errore configuri invece un vizio del ragionamento logico decisorio nella interpretazione della domanda, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, n.
4), c.p.c.; c) quando l'errore si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in iudicando, in base all'art. 360, n. 3), c.p.c., o al vizio motivazionale, nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5), c.p.c.” (in tal senso, Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 6 novembre 2023,
n. 30770; Cass., 19 aprile 2013, n. 9637).
Tali considerazioni non risultano poi inficiate dalla circostanza per cui, nella pronuncia impugnata sia contenuta l'adesione alla prospettazione della senza alcuna controargomentazione CP_1 rispetto a quanto dedotto dal , atteso che il limite alla ammissibilità della domanda di Pt_1 revocazione in questa sede deve rinvenirsi nella circostanza per cui il dedotto errore sarebbe caduto su fatti che comunque hanno costituito un punto controverso della decisione, ed ha inficiato non l'attività percettiva del giudice bensì quella interpretativa.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti tra l'attore e le convenute e , mentre devono essere compensate nei rapporti tra l'attore e la convenuta CP_1 CP_3 attese le loro conclusioni congiunte e parimenti disattese da questa Corte. CP_2
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori delle parti convenute vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento ai giudizi di valore indeterminato a bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1291/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda.
2. Condanna al pagamento in favore di e della Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 dei compensi professionali, liquidati complessivamente per ciascuna di esse in euro 4.996,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e la appellata CP_2
Napoli, 25.6.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1291/2019, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GUBITOSI Parte_1 C.F._1
LUIGI ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ANNUNZIATA Controparte_1 P.IVA_1
UMBERTO ( ), giusta delega in atti C.F._3 (C.F.: ) – in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2 P.IVA_2
– rappresentata e difesa dall'avv. Gaia De Stefano ( ), Parte_2 C.F._4 giusta delega in atti
( ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Controparte_3 C.F._5 dell'atto di citazione in giudizio di primo grado, dall' Avv. Angelo Pisani ( ) C.F._6
Appellate
Conclusioni della parte appellante:
“In accoglimento del presente giudizio di revocazione, revocare la sentenza n. 864/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 19/02/2019, limitatamente al capo di dispositivo che ha rigettato la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di Pt_1 Controparte_4
(oggi , per l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. accertato in fase
[...] Controparte_5 rescindente;
• Per l'effetto, in fase rescissoria, in riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere la domanda di manleva assicurativa formulata dal dott. nei confronti di Parte_1 [...]
oggi dichiarando detto assicuratore tenuto a garantirlo ai Controparte_4 Controparte_5 sensi della polizza n. 7668 per il sinistro oggetto di lite;
e conseguentemente condannare
in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne il dott. Controparte_5
di quanto ha pagato e dovrà pagare a titolo di risarcimento danni, interessi e spese Parte_1 in favore della sig.ra in esecuzione della sentenza di primo grado, in dipendenza Controparte_3 dei fatti di causa;
• Condannare, infine, al pagamento in favore del dott. di tutte le Controparte_5 Pt_1 spese di lite relative al presente giudizio di revocazione, nonché quelle dei gradi di merito (primo grado e appello) relativi alla domanda di garanzia, atteso l'esito complessivo della controversia.”
Conclusioni di parte appellata Controparte_1
“Si conclude per l'inammissibilità della domanda proposta”.
Conclusioni di parte appellata CP_2
“Voglia accogliere l'istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per
Cassazione nonché la domanda di revoca della sentenza n. 864/2019 emessa dalla Corte di Appello di Napoli per tutti i motivi esposti dal dott. nell'atto di citazione.” Pt_1 Conclusioni di parte appellata : Controparte_3
“Si rimette alla giusta valutazione della Ecc.ma Corte affinchè statuisca circa i motivi di revocazione addotti dal ed inerenti alla azione di garanzia spiegata dal questo nei confronti Pt_1 della allora con la condanna del soggetto effettivamente tenuto al pagamento Controparte_6 di quanto liquidato in sentenza in favore della attrice .” Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la , al Controparte_3 Controparte_7 Parte_2 fine di ottenere il risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di un intervento odontoiatrico a cui si era sottoposta presso la struttura medica gestita dalla società convenuta. Quest'ultima, costituitasi, chiamava in causa , quale medico odontoiatra che aveva praticato l'intervento Parte_1 all'attrice, il quale a sua volta chiamava in causa la al fine di essere Controparte_4 tenuto indenne da qualsiasi pronuncia di condanna, ove la domanda attorea fosse stata accolta.
Con sentenza n. 7494/2012, il Tribunale adito, accertato in termini positivi il danno patito dall'attrice ed il nesso eziologico con le cure mediche praticate, riteneva esistente un concorso di colpa tra la ed il nella causazione dell'evento dannoso ed accoglieva la domanda CP_2 Pt_1 dell'attrice nella misura di € 7.500,00, importo pari alla somma da lei corrisposta per l'intervento, e di € 11.600,00 a titolo di danno biologico, rigettando la domanda di manleva proposta dal , Pt_1 non ritenendo accertata in modo efficace la data di verificazione del sinistro, elemento fondamentale per apprezzare l'operatività della polizza.
Il giudizio di appello.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , chiamato soccombente in primo Parte_1 grado, censurandola con tre distinti motivi di appello, nella parte in cui lo aveva ritenuto responsabile del danno ex art. 1218 c.c., e segnatamente nella parte in cui lo aveva condannato in via solidale insieme alla nonostante la domanda originaria della attrice fosse rivolta CP_2 solo nei confronti di quest'ultima, e nella parte in cui era stata rigettata la sua domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice che egli aveva chiamato in giudizio, evidenziando che era provato che l'intervento si era tenuto in data 12.5.2003, e dunque in un arco temporale in cui la garanzia assicurativa era operante ed efficace. L'appellata proponeva a sua volta appello CP_2 incidentale finalizzato ad accertare la sola responsabilità in capo al , e la Pt_1 Controparte_4 insisteva per il rigetto dell'appello.
Con sentenza n. 864/2019, la Corte adita rigettava tutti gli appelli proposti, confermando integralmente la sentenza impugnata. Nel merito, a sostegno della pronuncia di responsabilità solidale del e della nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., Pt_1 CP_2 veniva valorizzato il rapporto strumentale tra l'attività prestata dal singolo professionista all'interno della struttura sanitaria in cui si era verificato l'evento foriero di danno, e quella, tipicamente commerciale, di quest'ultima.
Quanto alla domanda di garanzia proposta dal avverso la compagnia assicurativa, già Pt_1 disattesa dal Tribunale, la Corte osservava come la Compagnia assicurativa avesse tempestivamente eccepito non solo la inoperatività della polizza in quanto avente decorrenza dal 28.2.2006, ma anche la prescrizione dell'azione poiché esercitata oltre l'anno, ai sensi dell'art. 2952 comma III c.c., dal momento in cui il aveva ricevuto la richiesta risarcitoria da parte della . Sul punto, la Pt_1 CP_3
Corte osservava come il professionista avesse non correttamente dichiarato, nel frontespizio della polizza redatto in data 27.3.2006, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento al momento della stipula del contratto, quando invece egli aveva ricevuto la richiesta risarcitoria della , CP_3 come dimostrato dalla corrispondenza in atti, già in data 4.11.2004, e a mezzo raccomandata spedita il 30.10.2004, facendo così decorrere anche il termine prescrizionale annuale rispetto alla data
(14.2.2007) in cui egli poi si era rivolto alla assicurazione per essere tenuto indenne.
Il giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1 questa Corte la e la esponendo: 1) di voler Controparte_1 Controparte_3 CP_2 impugnare per revocazione la sentenza n. 864/2019 emessa da questo Ufficio limitatamente al mancato accoglimento della domanda di garanzia da lui proposta nei confronti della (già CP_1
), denunciando l'errata lettura ed il travisamento dei documenti di causa che Controparte_4 avevano indotto il Collegio in un evidente errore di fatto, che aveva poi causato il rigetto del motivo di appello da lui proposto avverso la decisione del Tribunale;
2) che, nello specifico, la Corte aveva ritenuto che in data 4.11.2004, egli aveva ricevuto dalla danneggiata la richiesta di CP_3 risarcimento del danno, e che pertanto la successiva richiesta da lui inoltrata alla compagnia assicuratrice in data 14.2.2007, era da considerarsi irrimediabilmente tardiva perché effettuata oltre il termine di prescrizione annuale ex art. 2952 c.c.; 3) che, sul medesimo presupposto (la ricezione della missiva in data 4.11.2004) la Corte aveva ritenuto colpevole la sua condotta nel non aver riferito, alla data della stipula del contratto di assicurazione del 27.3.2006, l'esistenza di tale pregressa richiesta risarcitoria;
3) che tale argomento utilizzato dalla Corte era frutto di un evidente errore di fatto nella lettura degli atti di causa, atteso che egli aveva avuto notizia della richiesta di risarcimento solo dalla notifica della chiamata in causa in primo grado, in quanto la missiva del
4.11.2004 non gli era mai stata recapitata, anche perché indirizzata a tale c/o Persona_1
e ritirata dal l.r. della società; 4) che egli, infatti, era persona diversa da tale CP_2 Per_1 , avendo come nome di battesimo , che mai aveva eletto domicilio presso la
[...] Pt_1 CP_2
e che la ricezione della raccomandata era avvenuta nelle mani di , l.r. della
[...] Parte_2 predetta società; 5) che dunque il presupposto della efficace ricezione della richiesta risarcitoria era nei fatti inesistente, benché ritenuto invece sussistente dalla Corte per un mero travisamento dei fatti e dei documenti in atti, così come ben evincibile dall'esame delle relate di notifica e della missiva stessa;
6) che, una volta acclarato l'errore in cui era incorsa la Corte, doveva essere accolta la domanda di garanzia da lui proposta, in riforma della sentenza di primo grado, attesa la piena validità del contratto di assicurazione e la piena operatività della copertura assicurativa in relazione all'intervento di implantologia praticato alla nell'anno 2003. CP_3
Ai sensi dell'art. 395 comma 4 c.p.c., il ha concluso, pertanto, per la revocazione della Pt_1 sentenza n. 864/2019 emessa da questa Corte, con conseguente accoglimento della domanda di garanzia da lui proposta in primo grado nei confronti della oggi Controparte_4 CP_1 con condanna della stessa a tenerlo indenne dalla statuizione di condanna in favore della . CP_3
Costituitasi, la ha evidenziato la inammissibilità della domanda proposta, atteso che la CP_1 questione asseritamente oggetto di errore di valutazione aveva costituito un punto controverso su cui la sentenza si era pronunciata, e tanto rendeva inapplicabile il rimedio azionato dall'attore
. Pt_1
Costituitesi, la ha dichiarato di aderire alle conclusioni proposte dall'attore , e la CP_2 Pt_1
si è rimessa alle decisioni della Corte. CP_3
Con ordinanza del 4.4.2019, la Corte ha sospeso, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., il termine per proporre ricorso in cassazione.
All'udienza del 26.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
L'azione proposta è inammissibile.
Il rimedio speciale esperito dall'attore , ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., ha come Pt_1 suo presupposto la circostanza per cui la pronuncia di cui si chiede la revocazione sia stata l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. La norma in esame testualmente chiarisce che “vi è errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.”
La giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato hanno ben delineato, con plurime pronunce, i limiti interpretativi della norma in esame, statuendo che: “l'errore di fatto revocatorio, per essere dirimente ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa di una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa;
2) l'errore deve essere decisivo nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non deve cadere su un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato;
4) deve presentare caratteri di evidenza ed obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Pertanto, detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché esso non coinvolge la attività di interpretazione del giudice e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione”. (Cons. di Stato n. 9175 del 15.11.2024).
Ed ancora, con recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha statuito che “il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé
e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nella impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere deducendo il vizio dell'art. 360 n. 4 o 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cass. 5792 del 5.3.2024).
Ciò posto, occorre evidenziare in primo luogo che le argomentazioni proposte dall'attore in revocazione, a sostegno della sua domanda, sono state ampiamente oggetto di contraddittorio nel giudizio tra le parti in sede di appello, e specificatamente nelle rispettive comparse conclusionali della e del , laddove entrambe hanno ampiamente argomentato, con Controparte_8 Pt_1 efficacia contrapposta, circa la valenza da darsi alla missiva del 4.11.2004, prospettando l' la CP_1 piena efficacia della stessa a valere come richiesta risarcitoria della avverso il , ed il CP_3 Pt_1
eccependo – nei medesimi termini in cui si è espresso in questo giudizio – l'inefficacia di Pt_1 tale richiesta per essere stata inoltrata a tale (e non ) e per essere Persona_1 Parte_1 stata indirizzata direttamente al centro medico e non al suo indirizzo di residenza.
Dunque, nel giudizio di appello il tema agitato in questa sede dall'attore , ha rappresentato un Pt_1 punto controverso nelle contrapposte difese delle parti, e la Corte si è pronunciata in senso favorevole alla prospettazione della compagnia assicurativa, ritenendo che tale missiva fosse efficace quale richiesta risarcitoria alla data del 4.11.2004, con ogni conseguente effetto in termini di prescrizione dell'azione, e dunque disattendendo invece la contraria tesi del . Pt_1 Nel caso di specie, pertanto, ritiene la Corte che il denunciato “errore” non avrebbe afflitto l'attività percettiva del giudice, avendo la questione affrontata riguardato l'attività interpretativa della Corte, che ha sposato una prospettazione anziché l'altra, ben consapevole della diversità di opzioni interpretative proposte dalle parti sul medesimo fatto, nei rispettivi scritti difensivi ritualmente depositati. Dunque, sotto tale profilo soccorre quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., sez. II, 28 novembre 2024, n. 30626) per la quale “L'errore revocatorio si verifica solo nell'ipotesi di falsa percezione della realtà che porta ad affermare o supporre l'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che è invece escluso o accertato in modo indiscutibile dagli atti e documenti di causa. Tale errore è limitato alla sfera percettiva e non coinvolge l'attività valutativa del giudice relativa a situazioni processuali oggettive ed esattamente percepite.”
In applicazione dei principi richiamati, e valutato il contraddittorio sul punto già articolatosi nello scambio difensivo del precedente giudizio di appello, può senz'altro affermarsi pertanto che, in relazione all'attività interpretativa tra due differenti opzioni, non si configura errore revocatorio, ma semmai errore di giudizio, denunciabile in sede di legittimità entro precisi limiti, ossia: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, o di difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata, potrà farsi valere un vizio di legittimità ex art. 360, n. 4), c.p.c.; b) qualora l'errore configuri invece un vizio del ragionamento logico decisorio nella interpretazione della domanda, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, n.
4), c.p.c.; c) quando l'errore si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in iudicando, in base all'art. 360, n. 3), c.p.c., o al vizio motivazionale, nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5), c.p.c.” (in tal senso, Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 6 novembre 2023,
n. 30770; Cass., 19 aprile 2013, n. 9637).
Tali considerazioni non risultano poi inficiate dalla circostanza per cui, nella pronuncia impugnata sia contenuta l'adesione alla prospettazione della senza alcuna controargomentazione CP_1 rispetto a quanto dedotto dal , atteso che il limite alla ammissibilità della domanda di Pt_1 revocazione in questa sede deve rinvenirsi nella circostanza per cui il dedotto errore sarebbe caduto su fatti che comunque hanno costituito un punto controverso della decisione, ed ha inficiato non l'attività percettiva del giudice bensì quella interpretativa.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti tra l'attore e le convenute e , mentre devono essere compensate nei rapporti tra l'attore e la convenuta CP_1 CP_3 attese le loro conclusioni congiunte e parimenti disattese da questa Corte. CP_2
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori delle parti convenute vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento ai giudizi di valore indeterminato a bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1291/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda.
2. Condanna al pagamento in favore di e della Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 dei compensi professionali, liquidati complessivamente per ciascuna di esse in euro 4.996,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e la appellata CP_2
Napoli, 25.6.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano