Art. 19.
Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunita' montane.
Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunita' montane.