Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 5675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5675 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3527/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3527/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo 228 presso l'avv. Parte_1
Tiziana Bellia, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
da elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Scarlatti 8 presso l'avv. _1
Pietro Volpe, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Nonché
, in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_2
Via San Tommaso d'Aquino 15 presso l'avv. Luigi Tuccillo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti a firme autenticate in data 26/7/2017 in Milano con atto per notaio rep. 3999 Persona_1
CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 4
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (cancello elettrico)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale è infondata e va rigettata, e non vi è luogo a provvedere su quella di garanzia.. ha convenuto nel presente giudizio da chiedendo di Parte_1 _1 dichiarare la convenuta responsabile ex art. 2051 cc o subordinatamente ex art. 2043 cc di un sinistro verificatosi in data 13/12/2019 in Napoli, quando il cancello di accesso alla proprietà dell'attrice alla Via Giovanni Pascoli 84, di cui la convenuta era usufruttuaria, si era azionato in chiusura senza che ciò fosse segnalato dal lampeggiante, ed aveva schiacciato il piede sinistro di , seduta al posto di guida della propria Parte_1 autovettura Mercedes tg L467 con lo sportello sinistro anteriore aperto e il piede sporgente – e condannare da a risarcire tutti i danni da lei subiti per le lesioni _1 personali riportate nell'evento, da liquidare in complessivi € 101250,54 o in diversa misura per invalidità temporanea e permanente, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo e nel limite di € 260.000, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita la convenuta chiamando in causa e chiedendo che fosse Controparte_2 quest'ultima ad essere condannata a risarcire l'attrice, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata chiedendo di rigettare la domanda dell'attrice perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e , ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio Testimone_1 Testimone_2 medica dal dr. ora la causa va decisa. Persona_2
Con atto stipulato in data 29/9/2008 ha venduto a Controparte_3 Parte_1 la nuda proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Via Giovanni Pascoli 84
[...] piano 1° int. 3, e a da l'usufrutto su tale immobile. Tuttavia, dall'istruttoria _1 espletata in questo giudizio, risulta che il predetto immobile sia nel possesso della nuda proprietaria, ossia l'attrice , e non dell'usufruttuaria, la convenuta da Parte_1
La teste , figlia dell'attrice, ha riferito che l'evento per _1 Testimone_1 cui è causa si è verificato “in Via Pascoli 84, dove abita mia madre”, e ha descritto l'appartamento di Via Pascoli 84 come “la dimora di mia madre”; ha parlato della
“S Da ZA come di “una nostra amica” (e non come della persona che abitava in quell'appartamento). Il teste ha riferito tra l'altro: “Lavoro come Testimone_2 fabbro, e ho lavorato anche per la GN . In un pomeriggio di Parte_1 dicembre 2019 fui chiamato per telefono da un familiare della GN , che mi Parte_1 disse che il cancello esterno della palazzina in cui abita, non si chiudeva più … Dopo due mesi fui chiamato di nuovo, per riparare l'automatismo del cancello, e lo feci: cambiai il cardine e le fotocellule”; si riferiva pacificamente al cancello d'ingresso di Via Pascoli 84; quindi, anche se ha riconosciuto una dichiarazione da lui sottoscritta in cui affermava “di aver in data 15.febbraio 2020, eseguito lavori di riparazione al pagina 2 di 4 cancello … sito in Napoli alla Via Pascoli, 84 presso l'abitazione della GN
[...]
”, il teste ha riferito di avere riparato il cancello su incarico dell'attrice. Pt_2 Tes_2
E si noti che le ricevute fiscali dell'azienda ospedaliera Antonio Cardarelli del 27 e 28/12/2019 e 9/1/2020 e la fattura di spa Centro Diagnostico Basile del 10/9/2020, in atti, furono emesse in favore di , Via Giovanni Pascoli 84, così come il Parte_1 Co documento di trasporto di un apparecchio medico di Tesla Medical risulta indirizzato a , Via Giovanni Pascoli 84; risulta pure che si è tesserata per Parte_1 Parte_1 attività di nuoto libero presso asd CUS Napoli in Napoli alla Via Campegna, e non in Capri dove ha la residenza anagrafica. In definitiva, vi è ogni ragione per ritenere che l'attrice risieda nell'appartamento al quale si accede tramite il cancello che avrebbe provocato il sinistro per cui è causa, e già questo la renderebbe custode del cancello d'accesso all'appartamento in cui abita;
e vi è la prova specifica che l'attrice gestisce il cancello in questione, avendo incaricato lei il fabbro per ripararlo. Per quanto detto, deve ritenersi che , al momento del sinistro, fosse Parte_1 custode del cancello che, secondo quanto dedotto in citazione, avrebbe provocato il sinistro per cui è causa;
pertanto, l'attrice va considerata responsabile di ogni danno che il cancello d'ingresso dell'appartamento in Napoli alla Via G. Pascoli 84 possa aver provocato all'attrice stessa;
ne consegue che la domanda proposta nei confronti di da usufruttuaria ma non custode dell'appartamento di Via Pascoli 84 e quindi _1 del relativo cancello d'ingresso, va rigettata;
ne discende che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dalla convenuta da nei confronti di _1
. Le spese del giudizio vanno compensate tra l'attrice e la convenuta, la Controparte_2 quale non si è in alcun modo contrapposta alla domanda di;
mentre attrice e Parte_1 convenuta vanno condannate in solido a rimborsare le spese di lite alla chiamata
, perché entrambe hanno determinato l'infondata chiamata in causa, non Controparte_2 rappresentando che l'attrice stessa era custode del cancello che avrebbe determinato il sinistro;
tali spese si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3527/2022 tra: Parte_1
attrice; da convenuta;
, chiamata in causa;
così
[...] _1 Controparte_2 provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attrice;
2) Compensa le spese di lite tra attrice e convenuta;
3) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta colla chiamata in causa;
4) Condanna attrice e convenuta in solido a rimborsare alla compagnia assicurativa chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida in € 14.000, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 7/6/2025 Il giudice unico pagina 3 di 4
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