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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 47949/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia
Cavaceppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47949 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Grazia Pennella- ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Foggia alla via Piave, 10;
- attrice -
E in persona del Direttore della direzione Controparte_1 affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Proto e
Chiara Ortaggi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma
Via XXIV MAGGIO 43 00187;
- convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni per lesione diritto all'immagine
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la per accertare e dichiarare l'illiceità Controparte_2 del comportamento posto in essere da quest'ultima e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti equitativamente determinati in euro 40.000,00 o comunque, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati equitativamente in € 10.000,00 oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Rappresentava parte attrice di essere stata filmata, nel mese di agosto 2019, Contr da un operatore entre era in spiaggia, in costume da bagno, presso lo stabilimento Ripa dei Ginepri Beach Club di Marina di Pisticci;
che detta ripresa veniva trasmessa, senza il suo consenso, durante la trasmissione “La vita in diretta”, nella puntata dell'11.09.2019 in onda sul canale RAI Uno in occasione della messa in onda del servizio : tutti i ciak a Matera; Per_1 che durante detto servizio si vedeva il corpo dell'attrice prima ripreso posteriormente e poi frontalmente con il viso ben riconoscibile;
che parte attrice era ignara di essere ripresa;
che anche la diffusione della sua immagine era avvenuta in maniera del tutto illecita, in quanto priva del suo consenso;
che a causa della divulgazione illecita la convenuta società era tenuta a risarcire il danno;
inutile era stato il tentativo di addivenire ad una composizione negoziale della vicenda. Pertanto concludeva come sopra riportato. Contr Si costituiva la contestando le pretese Controparte_3 attoree e deducendo, in particolare, la liceità delle riprese televisive e la non necessità del previo consenso alle medesime da parte dell'attrice giacché le riprese non solo erano state trasmesse per “scopi culturali”, segnatamente per rendere noto il contesto del film holliwoodiano '007', ma erano altresì collegate a fatti “svoltisi in pubblico”, in quanto tale avrebbe dovuto considerarsi la spiaggia di Marina di Pisticci.
Contesta, infine, parte convenuta anche la sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dalle summenzionate riprese sia sotto il profilo dell'an che del quantum risarcitorio richiesto dall'attrice, invocando, sotto quest'ultimo profilo l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
Va premesso che il diritto all'immagine rientra fra i diritti della personalità che - nei loro aspetti non patrimoniali - integrano diritti inviolabili della persona, la cui violazione attribuisce al titolare il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali. L'art. 10 c.c. è stato interpretato nei senso che alla lesione del diritto all'immagine consegue, oltre al diritto al risarcimento dei danni patrimoniali se provati, anche il diritto al risarcimento di quelli non patrimoniali, soluzione confermata dal rilievo che, trattandosi di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.), vale il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la relativa lesione non è soggetta al limite derivante dalla riserva di legge prevista dall'art. 185 c.p.,
e non presuppone quindi la qualificabilità del fatto come reato (cfr. Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 e 88288, e le successive conformi)
L'indebita pubblicazione dell'immagine altrui, quindi, obbliga l'autore, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali, se provati, anche al risarcimento di quelli non patrimoniali, sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù della L. n. 675 del 1996, art.29 qualora la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza (Cass. 16.5.2008 n. 12433).
Si deve rilevare, poi, che la legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, nello stabilire, per quel che riguarda l'immagine altrui, con l'art. 96, la regola generale per la quale "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa", prevede, successivamente, all'art. 97 alcune ipotesi, valevoli quali eccezioni alla regola generale.
La norma, infatti, nel fare salve le disposizioni di cui all'art. 97, chiarisce che
"non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione del l'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. In chiusura si prevede, altresì, che “Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l'esposizione e messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata."
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che tali ipotesi - nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa – essendo norme derogatorie sono di stretta interpretazione (Cass. 28.3.1990 n. 2527) e trovano la loro giustificazione nella esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico all'informazione.
Soltanto, in questo caso, la rilevanza dell'interesse pubblico può condurre a sacrificare quello della proiezione del diritto all'immagine.
Quando, dunque, la divulgazione dell'immagine avviene per fini diversi, ovvero a scopo di lucro, la mancanza di consenso, da parte dell'interessato, rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Pertanto, per essere consentito l'utilizzo dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato, è necessario che sussista l'interesse pubblico alla divulgazione previsto dalla L. n. 633 del 1941, art.97.
Nel caso in esame, si ritiene che la prospettazione propugnata da parte convenuta, secondo cui la ripresa e la riproduzione dell'immagine della nella spiaggia di Marina di Pisticci risponda ad esigenze culturali, Pt_1 non possa essere accolta. Infatti non è dato sapere da cosa inferire l'esigenza culturale della ripresa dell'immagine della ripresa peraltro mirata e Pt_1 focalizzata sull'immagine posteriore e poi frontale del corpo della stessa mentre in costume da bagno giocava a racchettoni su una spiaggia, rispetto al servizio televisivo James Bond: tutti i ciak a Matera.
Ciò tanto più considerato che le riprese avvenivano, per l'appunto, non a
Matera ma in una spiaggia che appare del tutto estranea rispetto al titolo del servizio trasmesso (Marina di Pisticci) tanto più considerato che non risulta che l'odierna attrice abbia preso parte al set hollywoodiano.
Né tantomeno è stato provato il collegamento e la pertinenza della ripresa dell'immagine della rispetto a fatti svoltisi in pubblico non Pt_1 risultando dalle riprese fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, peraltro da interpretare restrittivamente, in qualche modo riconducibili al set hollywoodiano che si svolgeva in quei giorni nella diversa città di
Matera.
Tanto sopra considerato è evidente, quindi, l'insussistenza delle "esigenze culturali" che avrebbero legittimato l'utilizzo anche senza consenso dell'immagine di parte attrice.
Costituendo, pertanto, lesione del diritto esclusivo all'immagine, in difetto di un consenso prestato al suo utilizzo, il comportamento diparte convenuta deve considerarsi illecito. Quanto al profilo risarcitorio si osserva che non sono stati provati da parte attrice danni non patrimoniali posto che il danno non patrimoniale è sempre una danno conseguenza e va provato nell'an e nel quantum non essendo un danno in re ipsa. La domanda, quindi, volta al risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta a differenza di quella per il risarcimento del danno patrimoniale per quanto di ragione.
Si deve osservare, infatti, che non appare sempre agevole configurare la natura e entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l'importo, pur essendo certi, sia l'illiceità del comportamento dell'autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio.
Si deve ritenere in conformità all'orientamento già espresso dai giudici di legittimità (Cass. 1 dicembre 2004, n. 22513) che l'interessato abbia, comunque, il diritto di far valere, a titolo di danno patrimoniale, la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se - essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione - avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso.
Considerato, infatti, che ogni soggetto ha il diritto esclusivo sulla propria immagine, ed è il solo titolare del diritto di sfruttarla economicamente, ne deriva che, con la pubblicazione non autorizzata, l'autore dell'illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima.
Può ritenersi che il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l'entità della liquidazione (cd. prezzo del consenso alla pubblicazione), anche determinandone l'importo in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.
Detto principio è stato anche recepito legislativamente, tramite la modificazione introdotta dall'art. 5 d.lgs. 140/2006 all'art. 158 della legge
633/1941 il cui comma 2 oggi dispone che il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica deve essere quantificato "... ai sensi dell'art. 2056 comma 2 c.c. anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto ... sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovute essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare autorizzazione per l'utilizzazione del diritto".
La quantificazione dei danni, con riferimento al prezzo del consenso, peraltro, può risultare, in molti casi, particolarmente difficoltoso, specie se il soggetto leso, come nella fattispecie in esame, non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile.
Considerato che la parte attrice non è soggetto noto e che la sua immagine
è stata diffusa seppure per pochi secondi, su un canale e su una trasmissione di rilievo nazionale (RAI UNO – La vita in diretta) si reputa equo liquidare il danno patrimoniale subito da parte attrice in euro tremila/00 oltre interessi legali corrispettivi dal deposito della sentenza sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta condanna la
[...] in persona del Direttore della direzione affari Controparte_2 legali e societari, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto da che liquida equitativamente in euro tremila/00, oltre Parte_1 interessi legali corrispettivi dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- condanna la in persona del Controparte_4
Direttore della direzione affari legali e societari, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 5.810,00oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 16/04/2025
IL GIUDICE
dott. Cecilia Cavaceppi
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia
Cavaceppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47949 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Grazia Pennella- ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Foggia alla via Piave, 10;
- attrice -
E in persona del Direttore della direzione Controparte_1 affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Proto e
Chiara Ortaggi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma
Via XXIV MAGGIO 43 00187;
- convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni per lesione diritto all'immagine
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la per accertare e dichiarare l'illiceità Controparte_2 del comportamento posto in essere da quest'ultima e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti equitativamente determinati in euro 40.000,00 o comunque, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati equitativamente in € 10.000,00 oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Rappresentava parte attrice di essere stata filmata, nel mese di agosto 2019, Contr da un operatore entre era in spiaggia, in costume da bagno, presso lo stabilimento Ripa dei Ginepri Beach Club di Marina di Pisticci;
che detta ripresa veniva trasmessa, senza il suo consenso, durante la trasmissione “La vita in diretta”, nella puntata dell'11.09.2019 in onda sul canale RAI Uno in occasione della messa in onda del servizio : tutti i ciak a Matera; Per_1 che durante detto servizio si vedeva il corpo dell'attrice prima ripreso posteriormente e poi frontalmente con il viso ben riconoscibile;
che parte attrice era ignara di essere ripresa;
che anche la diffusione della sua immagine era avvenuta in maniera del tutto illecita, in quanto priva del suo consenso;
che a causa della divulgazione illecita la convenuta società era tenuta a risarcire il danno;
inutile era stato il tentativo di addivenire ad una composizione negoziale della vicenda. Pertanto concludeva come sopra riportato. Contr Si costituiva la contestando le pretese Controparte_3 attoree e deducendo, in particolare, la liceità delle riprese televisive e la non necessità del previo consenso alle medesime da parte dell'attrice giacché le riprese non solo erano state trasmesse per “scopi culturali”, segnatamente per rendere noto il contesto del film holliwoodiano '007', ma erano altresì collegate a fatti “svoltisi in pubblico”, in quanto tale avrebbe dovuto considerarsi la spiaggia di Marina di Pisticci.
Contesta, infine, parte convenuta anche la sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dalle summenzionate riprese sia sotto il profilo dell'an che del quantum risarcitorio richiesto dall'attrice, invocando, sotto quest'ultimo profilo l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
Va premesso che il diritto all'immagine rientra fra i diritti della personalità che - nei loro aspetti non patrimoniali - integrano diritti inviolabili della persona, la cui violazione attribuisce al titolare il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali. L'art. 10 c.c. è stato interpretato nei senso che alla lesione del diritto all'immagine consegue, oltre al diritto al risarcimento dei danni patrimoniali se provati, anche il diritto al risarcimento di quelli non patrimoniali, soluzione confermata dal rilievo che, trattandosi di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.), vale il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la relativa lesione non è soggetta al limite derivante dalla riserva di legge prevista dall'art. 185 c.p.,
e non presuppone quindi la qualificabilità del fatto come reato (cfr. Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 e 88288, e le successive conformi)
L'indebita pubblicazione dell'immagine altrui, quindi, obbliga l'autore, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali, se provati, anche al risarcimento di quelli non patrimoniali, sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù della L. n. 675 del 1996, art.29 qualora la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza (Cass. 16.5.2008 n. 12433).
Si deve rilevare, poi, che la legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, nello stabilire, per quel che riguarda l'immagine altrui, con l'art. 96, la regola generale per la quale "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa", prevede, successivamente, all'art. 97 alcune ipotesi, valevoli quali eccezioni alla regola generale.
La norma, infatti, nel fare salve le disposizioni di cui all'art. 97, chiarisce che
"non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione del l'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. In chiusura si prevede, altresì, che “Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l'esposizione e messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata."
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che tali ipotesi - nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa – essendo norme derogatorie sono di stretta interpretazione (Cass. 28.3.1990 n. 2527) e trovano la loro giustificazione nella esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico all'informazione.
Soltanto, in questo caso, la rilevanza dell'interesse pubblico può condurre a sacrificare quello della proiezione del diritto all'immagine.
Quando, dunque, la divulgazione dell'immagine avviene per fini diversi, ovvero a scopo di lucro, la mancanza di consenso, da parte dell'interessato, rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Pertanto, per essere consentito l'utilizzo dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato, è necessario che sussista l'interesse pubblico alla divulgazione previsto dalla L. n. 633 del 1941, art.97.
Nel caso in esame, si ritiene che la prospettazione propugnata da parte convenuta, secondo cui la ripresa e la riproduzione dell'immagine della nella spiaggia di Marina di Pisticci risponda ad esigenze culturali, Pt_1 non possa essere accolta. Infatti non è dato sapere da cosa inferire l'esigenza culturale della ripresa dell'immagine della ripresa peraltro mirata e Pt_1 focalizzata sull'immagine posteriore e poi frontale del corpo della stessa mentre in costume da bagno giocava a racchettoni su una spiaggia, rispetto al servizio televisivo James Bond: tutti i ciak a Matera.
Ciò tanto più considerato che le riprese avvenivano, per l'appunto, non a
Matera ma in una spiaggia che appare del tutto estranea rispetto al titolo del servizio trasmesso (Marina di Pisticci) tanto più considerato che non risulta che l'odierna attrice abbia preso parte al set hollywoodiano.
Né tantomeno è stato provato il collegamento e la pertinenza della ripresa dell'immagine della rispetto a fatti svoltisi in pubblico non Pt_1 risultando dalle riprese fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, peraltro da interpretare restrittivamente, in qualche modo riconducibili al set hollywoodiano che si svolgeva in quei giorni nella diversa città di
Matera.
Tanto sopra considerato è evidente, quindi, l'insussistenza delle "esigenze culturali" che avrebbero legittimato l'utilizzo anche senza consenso dell'immagine di parte attrice.
Costituendo, pertanto, lesione del diritto esclusivo all'immagine, in difetto di un consenso prestato al suo utilizzo, il comportamento diparte convenuta deve considerarsi illecito. Quanto al profilo risarcitorio si osserva che non sono stati provati da parte attrice danni non patrimoniali posto che il danno non patrimoniale è sempre una danno conseguenza e va provato nell'an e nel quantum non essendo un danno in re ipsa. La domanda, quindi, volta al risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta a differenza di quella per il risarcimento del danno patrimoniale per quanto di ragione.
Si deve osservare, infatti, che non appare sempre agevole configurare la natura e entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l'importo, pur essendo certi, sia l'illiceità del comportamento dell'autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio.
Si deve ritenere in conformità all'orientamento già espresso dai giudici di legittimità (Cass. 1 dicembre 2004, n. 22513) che l'interessato abbia, comunque, il diritto di far valere, a titolo di danno patrimoniale, la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se - essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione - avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso.
Considerato, infatti, che ogni soggetto ha il diritto esclusivo sulla propria immagine, ed è il solo titolare del diritto di sfruttarla economicamente, ne deriva che, con la pubblicazione non autorizzata, l'autore dell'illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima.
Può ritenersi che il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l'entità della liquidazione (cd. prezzo del consenso alla pubblicazione), anche determinandone l'importo in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.
Detto principio è stato anche recepito legislativamente, tramite la modificazione introdotta dall'art. 5 d.lgs. 140/2006 all'art. 158 della legge
633/1941 il cui comma 2 oggi dispone che il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica deve essere quantificato "... ai sensi dell'art. 2056 comma 2 c.c. anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto ... sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovute essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare autorizzazione per l'utilizzazione del diritto".
La quantificazione dei danni, con riferimento al prezzo del consenso, peraltro, può risultare, in molti casi, particolarmente difficoltoso, specie se il soggetto leso, come nella fattispecie in esame, non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile.
Considerato che la parte attrice non è soggetto noto e che la sua immagine
è stata diffusa seppure per pochi secondi, su un canale e su una trasmissione di rilievo nazionale (RAI UNO – La vita in diretta) si reputa equo liquidare il danno patrimoniale subito da parte attrice in euro tremila/00 oltre interessi legali corrispettivi dal deposito della sentenza sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta condanna la
[...] in persona del Direttore della direzione affari Controparte_2 legali e societari, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto da che liquida equitativamente in euro tremila/00, oltre Parte_1 interessi legali corrispettivi dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- condanna la in persona del Controparte_4
Direttore della direzione affari legali e societari, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 5.810,00oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 16/04/2025
IL GIUDICE
dott. Cecilia Cavaceppi